Gazzetta n. 152 del 3 luglio 2006 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE 30 maggio 2006
Approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia S.p.a. per l'anno 2006. (Deliberazione n. 19/06/CIR).

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI
Nella riunione della commissione per le infrastrutture e le reti del 30 maggio 2006;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003 ed, in particolare, gli articoli 19 e 44;
Vista la delibera n. 160/03/CONS, recante «Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato per l'anno 2001"» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 134 del 12 giugno 2003;
Vista la delibera n. 3/03/CIR, recante «Criteri per la predisposizione dell'offerta di riferimento 2003 mediante l'introduzione di un sistema programmato di adeguamento delle tariffe massime applicabili», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 68 del 22 marzo 2003;
Vista la delibera n. 1/05/CIR, recante «Approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia S.p.A. per l'anno 2005», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 72 del 29 marzo 2005;
Vista la delibera n. 49/05/CIR, recante «Interpretazione della delibera n. 1/05/CIR: disposizioni concernenti le modalita' di gestione del servizio di accesso disaggregato condiviso di Telecom Italia S.p.a.», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 180 del 4 agosto 2005;
Vista la delibera n. 4/06/CONS, recante «Mercato dell'accesso disaggregato all'ingrosso (ivi compreso l'accesso condiviso) alle reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura di servizi a banda larga e vocali (mercato n. 11 fra quelli identificati dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 33 del 9 febbraio 2006;
Vista la delibera n. 34/06/CONS, recante «Mercato dell'accesso a banda larga all'ingrosso (mercato n. 12 della raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi delmercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44 del 22 febbraio 2006;
Vista la delibera n. 45/06/CONS, recante «Mercati dei segmenti terminali di linee affittate e dei segmenti di linee affittate su circuiti interurbani (mercati n. 13 e 14 fra quelli identificati dalla raccomandazione della commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 45 del 23 febbraio 2006;
Visto il decreto ministeriale 2 marzo 2006, n. 145, recante «Regolamento recante la disciplina dei servizi a sovrapprezzo», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 84 del 10 aprile 2006;
Considerato che Telecom Italia S.p.a. ha reso pubblica la propria offerta di riferimento per l'anno 2006 in data 28 ottobre 2005;
Vista la lettera di Telecom Italia S.p.a. del 7 ottobre 2004, con cui la suddetta societa' ha comunicato all'Autorita' gli impegni assunti nei confronti degli operatori nell'ambito del procedimento A351 dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato validi fino al 31 dicembre 2006;
Considerato che Telecom Italia risulta notificata nel mercato nazionale dell'interconnessione su rete fissa, ai sensi della delibera n. 160/03/CONS, e che il codice delle comunicazioni (decreto legislativo n. 259/2003) prevede che (art. 19, comma 9) «Gli operatori di reti telefoniche pubbliche fisse, designati come operatori che detengano una quota di mercato significativa nell'ambito della fornitura di reti telefoniche pubbliche fisse e di servizi ai sensi dell'allegato n. 1 parte I della direttiva n. 97/33/CE o della direttiva n. 98/10/CE continuano ad essere considerati operatori notificati ai fini del regolamento (CE) n. 2887/2000 fino a che non sia stata espletata la procedura relativa all'analisi di mercato di cui al presente articolo. Successivamente cessano di essere considerati operatori notificati ai fini del suddetto regolamento»;
Considerato che nel codice delle comunicazioni viene, inoltre, previsto, all'art. 44, comma 1, che «Gli obblighi vigenti alla data di entrata in vigore del codice in materia di accesso e di interconnessione, imposti agli operatori che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, restano in vigore fintantoche' tali obblighi non siano stati riesaminati e non sia stata adottata una decisione ai sensi del comma 2. Fino a tale data conservano efficacia le deliberazioni adottate dall'Autorita', relativamente ai suddetti obblighi, sulla base della normativa previgente»;
Ritenuto che ai sensi della normativa richiamata la valutazione con eventuali modifiche dell'offerta di riferimento 2006 debba essere svolta sulla base degli obblighi regolamentari previgenti alla data di entrata in vigore del codice delle comunicazioni;
Ritenuto, altresi', che, per i servizi di accesso disaggregato, l'offerta di riferimento 2006 in esame debba essere applicata dal fino al 3 marzo 2006, data in cui entra in vigore la nuova offerta di riferimento predisposta ai sensi della delibera n. 4/06/CONS, da approvarsi con separato provvedimento;
Considerato quanto segue:
1. Il rispetto del network cap.
1. Le condizioni economiche dei servizi presenti nell'offerta di riferimento soggetti al meccanismo di controllo del network cap devono rispettare i vincoli di cui all'art. 5 della delibera n. 3/03/CIR:
A) servizi di interconnessione a livello SGU: IPC -8%;
B) servizi di interconnessione a livello SGD e SGT: IPC -6%;
C) servizi di interconnessione a livello doppio SGT: IPC -3,75%;
D) servizi accessori: IPC --IPC.
La variazione percentuale annua dell'indice dei prezzi al consumo (IPC) relativa al mese di giugno 2005 (calcolata a partire dal 1° luglio 2004), indicata dall'ISTAT ed utilizzata dall'Autorita' nella definizione del valore netto del vincolo di variazione dei panieri, e' pari al 1,7%. Tale indice e' calcolato come variazione percentuale della media su dodici mesi dell'indice dei prezzi al consumo (senza tabacchi) per famiglie di operai ed impiegati. In linea con quanto adottato per le approvazioni delle offerte di riferimento 2003, 2004 e 2005, tale variazione percentuale e' calcolata a partire dall'indice medio su dodici mesi valutato con tutte le cifre decimali di cui alla base dati ISTAT.
2. Nel corso del procedimento di approvazione dell'offerta di riferimento 2005 l'Autorita', con la delibera n. 1/05/CIR, aveva rilevato una variazione del valore dei panieri pari a:
A) servizi di interconnessione a livello SGU: -10,88%;
B) servizi di interconnessione a livello SGD e SGT: -7,09%;
C) servizi di interconnessione a livello doppio SGT: -2,63%;
D) servizi accessori: -7,25%; in luogo dei valori obiettivo per il 2005 di:
A) servizi di interconnessione a livello SGU: -5,80%;
B) servizi di interconnessione a livello SGD e SGT: -3,80%;
C) servizi di interconnessione a livello doppio SGT: -1,55%;
D) servizi accessori: 0,06%.
3. Ai sensi dell'art. 6, comma 6, della delibera n. 3/03/CIR, eventuali riduzioni dei valori dei panieri superiori a quelle imposte sono computabili ai fini del rispetto del vincolo dell'anno successivo. Tale variazione ha comportato pertanto la maturazione di un credito pari a:
A) servizi di interconnessione a livello SGU: 5,08%;
B) servizi di interconnessione a livello SGD e SGT: 3,29%;
C) servizi di interconnessione a livello doppio SGT: 1,08%;
D) servizi accessori: 7,31%.
4. Tanto premesso, i vincoli di cap previsti dai commi 1, 2, 3, 4 dell'art. 5 della delibera n. 3/03/CIR risultano:
A) servizi di interconnessione a livello SGU: -1,22%;
B) servizi di interconnessione a livello SGD e SGT: -1,01%;
C) servizi di interconnessione a livello doppio SGT: -0,97%;
D) servizi accessori: 7,31%.
5. L'esame delle variazioni dei panieri presentati da Telecom Italia, in allegato A, ha evidenziato tuttavia le seguenti variazioni percentuali:
A) servizi di interconnessione a livello SGU: -1,01%;
B) servizi di interconnessione a livello SGD e SGT: -0,81%;
C) servizi di interconnessione a livello doppio SGT: -0,72%;
D) servizi accessori: 7,31%.
L'Autorita' rileva pertanto delle differenze relative ai panieri A), B) e C), corrispondenti rispettivamente allo 0,21%, 0,20% e 0,25%. L'Autorita' ritiene necessario che Telecom Italia provveda ad un adeguamento dei prezzi di interconnessione di tali panieri garantendo il riallineamento ai vincoli di variazione individuati.
6. Con riferimento al servizio FRIACO, sono state segnalate dagli operatori alternativi che hanno partecipato al procedimento significative criticita' in merito alla replicabilita' delle offerte finali di Telecom Italia a tariffazione flat per accesso ad internet con modalita' dial-up in relazione ai corrispondenti prezzi all'ingrosso. Sul punto, Telecom Italia, ribadendo di non rilevare particolari criticita' circa la replicabilita' delle proprie offerte finali, ha comunque evidenziato la propria disponibilita' a modificare le proprie offerte finali di servizi dial-up in linea con le indicazioni che l'Autorita' vorra' fornire a seguito delle proprie analisi ai sensi della delibera n. 152/02/CONS.
7. Su tale aspetto l'Autorita' fa presente che, nell'ambito delle attivita' di vigilanza, sta provvedendo a valutare l'effettiva replicabilita' del servizio in questione e che in presenza di effettive criticita', queste potranno essere risolte con una variazione dei prezzi dei servizi di interconnessione FRIACO.
Tale soluzione, aggiuntiva e non necessariamente alternativa a quanto gia' previsto dalla delibera n. 152/02/CONS, secondo cui Telecom Italia e' tenuta a modificare l'offerta finale, avrebbe il duplice vantaggio di garantire agli operatori alternativi migliori condizioni nei servizi di interconnessione, incentivando un'equa competizione nei mercati al dettaglio, e di mantenere le condizioni economiche dei servizi finali con evidenti guadagni, economici e di pluralita' di scelta, per il consumatore.
8. Con specifico riferimento alla richiesta di modifica del servizio FRIACO avanzata dagli operatori alternativi, da prezzarsi su singola linea, ed alla richiesta di introdurre servizi di raccolta vocale flat, l'Autorita', pur ritenendo condivisibile i principi e le finalita' espresse dagli operatori, ritiene che ad oggi, stante l'attuale quadro normativo, non sia opportuno modificare le modalita' di offerta dei servizi. Tali istanze possono piu' propriamente essere valutate nell'ambito della revisione degli obblighi relativi di cui al nuovo quadro regolamentare, a cui pertanto si rimanda.
9. Con riferimento al paniere D), l'Autorita' rileva che il credito maturato corrisponde alla variazione media rilevata sull'intero paniere. L'Autorita' sottolinea tuttavia quanto gia' rilevato in premessa, ovvero che per i servizi di accesso disaggregato, l'offerta in approvazione ha validita' soltanto per il periodo 1° gennaio-3 marzo 2006. Con specifico riferimento alle promozioni sui contributi di attivazione nei servizi finali, l'Autorita' ritiene che la valutazione di tali promozioni vada effettuata sulla base di quanto previsto dalla delibera n. 152/02/CONS. 2. Service Level Agreement (SLA) e penali dei servizi di
interconnessione.
10. Gli operatori alternativi, con specifico riferimento ai livelli di assurance offerti, hanno segnalato che l'attuale procedura di gestione del disservizio non prevede che l'operatore possa fare verifiche sul funzionamento al momento della riconsegna del servizio stesso. Qualora il guasto non sia stato riparato, l'operatore e' costretto a sottoporre nuovamente la segnalazione di guasto a Telecom Italia facendo ripartire i termini degli SLA ed i conteggi per le penali. Secondo gli operatori, spesso Telecom Italia chiuderebbe il guasto al solo fine di interrompere gli SLA ed i conteggi delle penali, rilasciando circuiti non funzionanti. Al fine di prevenire tale pratica, gli operatori richiedono la chiusura concordata dei guasti per tutti gli SLA di assurance, al fine di impedire la vanificazione dei sistemi di penale.
11. Sul punto, Telecom Italia ha dichiarato di aver condotto un'analisi interna sui principali servizi di interconnessione (CPS, unbundling, circuiti parziali e flussi di interconnessione), senza riscontrare alcuna particolare anomalia nei meccanismi di provisioning e assurance. Telecom Italia, con particolare riferimento all'assurance, pur non registrando in modo automatico l'incidenza dei guasti chiusi e riaperti subito dopo, non rileva alcuna anomalia gestionale ed e' disposta ad effettuare analisi di dettaglio su eventuali segnalazioni specifiche.
12. L'Autorita', anche in assenza di evidenti anomalie nella gestione dell'assurance, rileva che la chiusura concordata dei guasti rappresenta un elemento importante nella gestione dei servizi di interconnessione, i quali, per loro natura, devono essere impiegati in congiunzione ad altri elementi produttivi dalla complessa configurazione al fine di realizzare il servizio finale.
13. L'Autorita' ritiene pertanto necessario che, analogamente a quanto gia' disposto per l'offerta dei circuiti parziali con la delibera n. 3/04/CIR, tutti gli SLA di assurance relativi ai servizi di interconnessione debbano includere una procedura di chiusura concordata del guasto che preveda che Telecom Italia segnali all'operatore alternativo l'avvenuto intervento, prima della chiusura dell'attivita', affinche' questo possa verificare l'effettivo funzionamento del servizio. La segnalazione sospende i termini per il conteggio degli SLA. L'intervento di assurance si considera effettivamente chiuso solo a seguito dell'esito positivo della verifica dell'operatore alternativo, mentre in caso di esito negativo il conteggio dei giorni nel calcolo delle penali riprende a partire dalla originaria segnalazione di guasto.
3. Service Provider Portability (SPP).
14. Gli operatori hanno segnalato che il manuale delle procedure dell'offerta di riferimento prevede un limite di evasione delle richieste di SPP e definisce i criteri di ripartizione territoriale di tale capacita'. Sebbene tale aspetto del provisioning non appare nei fatti implementato da parte di Telecom Italia, gli operatori richiedono che sia rimossa ogni limitazione relativa alla capacita' di evasione di tale servizio.
15. Sul punto, Telecom Italia ha confermato che il limite in oggetto non e' materialmente applicato e che ad oggi non ci sono rifiuti legati al superamento delle soglie in oggetto.
16. L'Autorita' rileva che la portabilita' del numero non e' connessa direttamente ad attivita' nelle centrali di stadio di linea e pertanto deve essere sottoposta a vincoli meno stringenti di quelli relativi ai servizi di accesso disaggregato. D'altra parte, anche per i servizi di accesso disaggregato non risulta che i vincoli alla capacita' di evasione, ad oggi ancora presenti in offerta di riferimento, ma risalenti alle modalita' di avvio del servizio, siano effettivamente adottati da Telecom Italia. Sulla base del fatto che i vincoli di capacita' di evasione relativi ai due servizi appaiono ampiamente superati nei fatti, l'Autorita' ritiene necessario che Telecom Italia riformuli in offerta di riferimento tali vincoli sulla base delle effettive capacita' di evasione relative ai due servizi.
17. Gli operatori richiedono inoltre che Telecom Italia preveda tempi stringenti per il reinstradamento delle numerazioni in caso di portabilita' tra due operatori alternativi. Ad oggi il servizio e' previsto unicamente per le numerazioni non geografiche ma prevede trenta giorni, mentre non e' previsto per le numerazioni geografiche. Cio' rende impossibile o estremamente critica la definizione di accordi di portabilita' tra operatori, nonche' la portabilita' successiva dei numeri.
18. Sul punto Telecom Italia si e' dichiarata disponibile ad introdurre un servizio di configurazione dell'instradamento del traffico verso l'OLO recipient, il quale impiegando il routing number C60, puo' comunicare a Telecom Italia di aver acquisito la numerazione. Tale servizio di configurazione sarebbe a carico del recipient fermo restando che gli oneri del transito tra donor e recipient, in linea con quanto previsto della modalita' di onward routing, sono a carico del donor.
19. L'Autorita', sulla base di tali premesse, ritiene che Telecom Italia debba prevedere in offerta di riferimento i servizi di reinstradamento del traffico tra operatore donor (inclusa la stessa Telecom) ed operatore recipient con tempi di fornitura e penali coerenti con i tempi previsti per il servizio di portabilita' delle numerazioni geografiche e non geografiche. Con riferimento al servizio di transito associato, da attivarsi in assenza di interconnessione diretta tra donor e recipient, l'Autorita' ritiene che sulla base degli accordi tra donor e recipient, debba poter essere introdotta una modalita' alternativa di fatturazione al recipient.
20. Gli operatori segnalano che l'attuale servizio di transito delle numerazioni geografiche offerto da Telecom Italia non consente all'operatore di origine del traffico di controllare gli effettivi costi del servizio di terminazione verso numerazioni geografiche portate su altro OLO. Infatti, Telecom Italia non mette a disposizione degli OLO in modo trasparente il database delle numerazioni portate e non consente quindi agli OLO di verificare l'effettiva tariffa di terminazione verso OLO di destinazione fatturata da Telecom Italia. Telecom Italia deve pertanto fornire tale database agli OLO che acquistano servizi di transito al fine di verificare gli importi fatturati. Gli operatori richiedono altresi' di poter verificare l'importo del transito stesso avendo a disposizione dettagli di fatturazione circa i servizi di transito effettivamente impiegati.
21. Sul punto, Telecom Italia rileva che con l'adozione delle nuove norme regolamentari sul mercato 9, l'Autorita' intende imporre in capo a tutti gli operatori di terminazione l'obbligo di fornire a richiesta il database aggiornato dei propri numeri attivi. Telecom Italia intende pertanto fornire tale prestazione quando sara' obbligatoria per ciascun operatore di terminazione. Relativamente alla disponibilita' di informazioni di dettaglio sulla fatturazione dei servizi di transito, Telecom Italia sottolinea che in caso di contestazioni sugli importi, gli strumenti contrattuali prevedono la costituzione di una commissione paritetica volta a dirimere eventuali contese. Telecom Italia sottolinea inoltre che modalita' di presentazione di dettaglio che evidenzino i piani di infrastruttura degli operatori alternativi raggiunti in terminazione potrebbero comportare la divulgazione agli operatori di originazione di informazioni commerciali riservate sui piani di infrastruttura degli operatori di terminazione.
22. L'Autorita' evidenzia che, allo stato, e' Telecom Italia a dover garantire, nell'ambito della fornitura dei servizi di transito, ogni evidenza utile alla giustificazione degli importi fatturati agli operatori alternativi, e cio' in applicazione delle normali norme di trasparenza delle fatture per le prestazioni offerte. L'Autorita' ritiene pertanto che Telecom Italia debba introdurre una modalita' a richiesta di fornitura del dettaglio della fatturazione del servizio di transito che permetta all'operatore di verificare l'importo di terminazione relativo alla numerazione terminata ed i livelli di rete interessati dal transito della chiamata stessa. La fornitura di tale dettaglio dovra' essere ristretta alle effettive necessita' di verifica dell'operatore richiedente, il quale dovra' pertanto indicare in maniera puntuale la singola chiamata o le singole chiamate oggetto di verifica.
4. Accesso alle numerazioni non geografiche 12XY.
23. Gli operatori hanno segnalato che l'offerta di riferimento non riporta le modalita' tecniche ed economiche di accesso dei clienti Telecom Italia ai servizi di informazione elenco abbonati di un altro operatore erogati su numerazioni 12XY. Trattandosi di numerazioni non geografiche per le quali esistono obblighi di interoperabilita', gli operatori richiedono l'introduzione in offerta di riferimento del servizio con le medesime modalita' previste per le restanti numerazioni non geografiche. Gli operatori richiedono altresi' che sia introdotta in offerta di riferimento una modalita' tecnica di segnalazione all'interfaccia di rete che consenta la variazione del profilo tariffario nel corso della conversazione, al fine di consentire una corretta gestione dei servizi di call completion, che permette agli operatori interconnessi di offrire il reinstradamento delle chiamate variando il regime tariffario in funzione del servizio offerto.
24. Telecom Italia ha segnalato di aver comunicato agli operatori alternativi l'adozione del modello di raccolta per le numerazioni 12XY e delle restanti modalita' vigenti per le numerazioni non geografiche. Telecom Italia e' pertanto disponibile a modificare l'offerta di riferimento 2006. Di diverso avviso e' sull'introduzione di modalita' tecniche di interconnessione per la segnalazione del cambio di regime tariffario. Tale prestazione infatti non e' ad oggi prevista dalle specifiche tecniche di interconnessione. Telecom Italia ritiene che l'interoperabilita' delle numerazioni non geografiche e, in particolare, delle prestazioni accessorie all'accesso alle numerazioni 12XY debba essere oggetto di obblighi comuni a tutti gli operatori di accesso, di rete fissa e mobile, e non soltanto in capo a Telecom Italia. In tal senso Telecom Italia sarebbe disponibile ad avanzare nelle sedi opportune una proposta tecnica di modifica delle specifiche di interconnessione.
25. L'Autorita', sul punto, intende sottolineare che le numerazioni non geografiche 12XY introdotte dalla delibera n. 15/04/CIR, ai sensi della delibera n. 9/03/CIR, sono da trattarsi a tutti gli effetti regolamentari come le altre numerazioni non geografiche. In tal senso, la scelta della tariffa da praticare all'utente finale spetta all'operatore titolare della numerazione, il quale ha il diritto di sceglierla all'interno dell'insieme di prezzi gia' configurati per le altre numerazioni non geografiche o di richiedere la configurazione di un apposito prezzo. Il fatturato all'utente, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a) della delibera n. 1/00/CIR, spetta integralmente all'assegnatario della numerazione, fatta salva la remunerazione per la fornitura del servizio di raccolta e/o transito ed il ristoro dei costi di fatturazione e rischio insolvenza, come del resto appare anche da quanto considerato al punto A.1 della delibera n. 10/00/CIR. L'Autorita', pertanto, nel confermare che anche le numerazioni 12XY sono soggette alla regolamentazione previgente sulle numerazioni non geografiche, sottolinea che a tali numerazioni va applicato il modello di interconnessione di raccolta, ove la raccolta e la fatturazione sono quelle approvate con l'offerta di riferimento ed i prezzi finali sono scelti dalle griglie tariffarie applicabili a tutte le numerazioni non geografiche. Analogamente, l'Autorita' sottolinea che, per le medesime considerazioni, i tempi e le modalita' di configurazione delle numerazioni dovranno seguire quelle gia' previste per le restanti numerazioni non geografiche.
26. In merito alla possibilita' di variare le tariffe nel corso della chiamata, l'Autorita' ritiene che Telecom Italia e tutti gli operatori di accesso debbano prevedere per alle interfacce di interconnessione modalita' di segnalazione che permettano di identificare eventuali cambi di regime tariffario connessi, ad esempio, alla redirezione della chiamata al numero trovato. L'obbligo di prevedere tale prestazione e' da intendersi applicabile al fine di una corretta interoperabilita' dei servizi su numerazioni non geografiche a tutti gli operatori di accesso fissi e mobili ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera a) del codice indipendentemente dal significativo potere di mercato degli stessi. I dettagli tecnici di tale meccanismi dovranno essere concordati con gli altri operatori sulla base di una proposta tecnica che Telecom Italia avanzera' entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento. L'Autorita' si riserva di intervenire qualora non vengano raggiunti accordi in tempi ragionevoli.
27. L'Autorita' rileva inoltre che la prestazione del servizio di consultazione elenco abbonati ha una durata media di circa un minuto. L'implementazione da parte di Telecom Italia di un profilo tariffario in cui il prezzo relativo al primo minuto di servizio sia diverso dal prezzo relativo ai minuti successivi consentirebbe di ridurre i prezzi nella fase di call completion anche prima dell'implementazione della prestazione di cambio profilo tariffario nel corso della telefonata, con evidenti vantaggi per i clienti finali. L'Autorita', nelle more della definizione della prestazione di cambio profilo tariffario nel corso della telefonata, ritiene che Telecom Italia debba adottare, su richiesta dell'operatore interconnesso, un profilo tariffario che possa prevedere un prezzo maggiore per il primo minuto di conversazione ed inferiore per i successivi minuti di conversazione.
5. Surcharge da telefonia pubblica.
28. Gli operatori segnalano che Telecom Italia ha pubblicato nell'offerta di riferimento 2006 le nuove condizioni di raccolta da telefonia pubblica dalle quali risulta un sovrapprezzo pari a 8,47 Eurocent/min. Gli operatori evidenziano, inoltre, che la delibera n. 3/04/CIR indicava un valore massimo di 6,15 Eurocent/min e che Telecom Italia ha ecceduto tale valore massimo praticando 6,37 Eurocent/min. Gli operatori segnalano inoltre che nel corso del 2005, a partire dal 1° agosto 2005, Telecom Italia ha unilateralmente variato le condizioni della surcharge portandole a 7,30 Eurocent/min. Gli operatori chiedono pertanto che l'Autorita' intervenga, da un lato riportando il valore della quota al di sotto del valore massimo originariamente previsto, dall'altro introducendo il sovrapprezzo all'interno di un apposito meccanismo di network cap.
29. Con riferimento alle segnalazioni degli operatori, l'Autorita' sottolinea che la richiesta di introdurre un meccanismo di network cap per tale sovrapprezzo e' stata valutata nell'ambito dell'analisi dei mercati 8, 9 e 10, a cui si rimanda per le decisioni di pertinenza. Con riferimento al valore da applicarsi in offerta di riferimento a valere per l'anno in oggetto, l'Autorita' ha effettuato un'analisi dei dati contabili di dettaglio prodotti da Telecom Italia, sul servizio in oggetto, effettuando riscontri con i dati di contabilita' regolatoria per gli anni 2002, 2003 e 2004. Sulla base di evidenze dei costi e degli andamenti degli stessi, della stima del traffico da telefonia pubblica per il 2005 e 2006, l'Autorita', in applicazione della delibera n. 12/05/CIR, ritiene che il prezzo da applicarsi per il 2006 non possa essere superiore a 7,30 Eurocent/min. 6. Remunerazione per l'impiego della rete prima dell'invio del
criterio di risposta.
30. Gli operatori alternativi segnalano che Telecom Italia ha introdotto in offerta di riferimento la possibilita' di addebitare all'operatore interconnesso un importo forfetario per la remunerazione della propria rete d'accesso prima dell'invio del criterio di risposta nel caso di accesso alle numerazioni non geografiche (NNG) degli OLO. Gli operatori evidenziano altresi', che i contratti di interconnessione stipulati con Telecom Italia identificano nelle «chiamate andate a buon fine» il traffico oggetto di fatturazione. Gli operatori alternativi ritengono che la richiesta di Telecom Italia di ottenere tale remunerazione sia priva di alcun pregio normativo in quanto l'invio ritardato del criterio di risposta corrisponde, per alcuni servizi (quali il 163 e 164) e alcuni tipi di tassazione (es. la tassazione con modalita' forfetaria) ad una disposizione regolatoria corrispondente alla necessita' di non addebitare al chiamante alcun importo prima della effettiva fruizione del servizio, rilevando che in tale periodo si ha un impegno non oggetto di remunerazione anche a carico della rete dell'operatore alternativo. Di conseguenza, gli operatori alternativi chiedono l'eliminazione dell'intero paragrafo dopo le tabelle 13 e 14 dell'offerta di riferimento.
31. Sul punto Telecom Italia ha segnalato che, nel caso di accesso da rete di Telecom Italia a numeri verdi di alcuni operatori, questi ultimi adottano un comportamento non in linea con la normativa tecnica di riferimento e consistente nel generare un criterio di risposta ritardato rispetto al momento dell'effettiva connessione, provocando un illecito vantaggio per essi stessi con danno per Telecom Italia. In particolare, Telecom Italia evidenzia che tale fenomeno si verifica prevalentemente nel caso di accesso a piattaforme per la gestione di carte telefoniche prepagate «a codice» e quindi a fonie pre-registrate che guidano il chiamante all'utilizzo delle stesse. Secondo Telecom Italia, molto frequentemente viene fornita da Telecom Italia agli operatori la prestazione di «en block» che permette al cliente chiamante di inviare in un'unica sequenza di cifre tutti i codici suddetti (codice 800uuuuuu + pin code + numero del chiamato) senza inutili attese.
32. Telecom Italia ritiene che per tali servizi, al fine di rispettare la normativa tecnica, si dovrebbe prevedere la generazione del criterio di risposta nel momento in cui viene raggiunta la piattaforma del servizio ed erogata la prima fonia al cliente chiamante. Telecom Italia evidenzia, che essendo i «cartellini di chiamata» legati al criterio di risposta, una posticipazione dell'invio del criterio di chiamata comporta una riduzione dell'indicazione del tempo di conversazione. Conseguentemente, Telecom Italia subirebbe danni sia per il minor ricavo di interconnessione, sia in quanto gli operatori alternativi avendo minori costi possono presentare offerte piu' favorevoli nel mercato delle carte prepagate.
33. Un operatore ritiene che la pratica di ritardare il criterio di risposta sarebbe legittimo e finalizzato a non addebitare al cliente i costi di un servizio prima della corretta informativa sul costo e della effettiva fruizione del medesimo. Al contrario ritiene che la remunerazione nella fase «interattiva», propedeutica alla fruizione del servizio, costituirebbe un indebito vantaggio competitivo a favore di Telecom Italia, la quale fornisce, in esclusiva, servizi di traffico internazionale prepagato da cabina pubblica attraverso carte a banda magnetica e lettori di telefonia pubblica che non prevedono tale fase «interattiva». Tali apparati infatti leggono le tariffe specifiche direttamente della banda magnetica della carta prepagata e consentono a Telecom Italia di offrire servizi con minori costi relativi di traffico e piu' agevolmente fruibili dall'utente finale (che non digita codici).
34. Sul punto, Telecom Italia ha evidenziato di non avere obblighi di fornitura del servizio di accesso ai sistemi di gestione delle carte da telefonia pubblica. L'imposizione di un obbligo di offerta relativamente ad un tale servizio all'ingrosso, secondo Telecom Italia, non puo' non avvenire che attraverso l'analisi del mercato al dettaglio delle carte prepagate. Poiche' i servizi offerti con le carte prepagate non sono stati analizzati nell'ambito dei mercati rilevanti, Telecom Italia non ritiene che possa configurasi alcun obbligo in materia.
35. L'Autorita' ha rilevato che, allo stato, non esistono previsioni regolamentari specificamente mirate a definire il momento a partire dal quale debba essere avviata la fatturazione dei servizi a traffico offerti in interconnessione.
36. A riguardo, l'Autorita' ritiene che solo l'invio del criterio di risposta possa rappresentare, ad oggi, l'elemento di segnalazione che da' avvio alla tariffazione agli utenti finali ed all'interconnessione. Il criterio di risposta da parte dell'operatore interconnesso deve essere inviato quanto prima ed, in linea generale, all'inizio della fonia del centro servizi, affinche' si abbia, per le conversazioni andate a buon fine, la massima corrispondenza, per quanto possibile, tra la durata di occupato e la durata di conversazione.
37. Su tali basi, l'Autorita' ritiene che non possa essere consentita in offerta di riferimento, nel caso di accesso alle numerazioni non geografiche degli operatori alternativi, la facolta' a Telecom Italia di addebitare all'operatore interconnesso un importo per la remunerazione dell'uso della rete prima dell'invio del criterio di risposta. La tariffazione di servizi dovrebbe infatti rispondere a criteri oggettivi e misurabili di uso delle risorse e di erogazione del servizio fornito al cliente. Eventuali comportamenti fraudolenti da parte degli operatori alternativi non possono essere sanzionati da Telecom Italia stessa, ma devono essere risolti attraverso azioni di contenzioso, eventualmente dinnanzi all'Autorita'. Di conseguenza si ritiene debba essere eliminato quanto al paragrafo dopo le tabelle 13 e 14 in offerta di riferimento ove si recita «Qualora si rilevi un comportamento anomalo da parte dell'operatore consistente nel ritardare l'invio di detto criterio, Telecom Italia provvedera' alla valorizzazione del traffico sulla base della durata dell'occupazione».
38. Per quanto riguarda la definizione del momento dell'invio del criterio di risposta all'interconnessione, l'Autorita' sottolinea che tale segnalazione debba essere inviata, di norma, senza ritardo ed in corrispondenza dell'inizio dell'effettiva fatturazione all'utente finale. Per le numerazioni per le quali e' previsto un messaggio gratuito obbligatorio ai sensi della normativa vigente, l'inoltro del criterio di risposta deve avvenire al termine dello stesso, in corrispondenza dell'inizio della fatturazione al cliente finale. Per numerazioni non gratuite per le quali il messaggio gratuito obbligatorio non e' previsto, vale il principio generale che le fatturazioni all'interconnessione e quelle all'utente finale debbano essere associate e che l'invio del criterio di risposta deve avvenire in corrispondenza dell'inizio dell'erogazione del servizio.
39. Caso a parte e' quello delle numerazioni gratuite, dove la fatturazione al cliente finale e' o assente o indipendente dai sistemi di fatturazione dell'operatore di accesso. In tali casi, l'Autorita' ritiene che in linea generale il criterio di risposta debba essere inviato all'avvio della fonia del centro servizi raggiunto, anche in assenza di fatturazione al cliente finale tramite l'operatore di accesso.
40. Per quanto concerne la legittimita' di ritardare l'invio del criterio di risposta nelle chiamate da numeri 800 da telefonia pubblica e la richiesta di poter accedere alle modalita' di fatturazione che Telecom Italia adotta per le proprie carte prepagate, l'Autorita' evidenzia che Telecom Italia, in quanto proprietaria della totalita' delle postazioni di telefonia pubblica, e' l'unico operatore che puo' implementare la prestazione in oggetto, e che tale prestazione effettivamente comporta un vantaggio commerciale ed un minor costo minutario per Telecom Italia per l'assenza della parte «interattiva»; la previsione del servizio in oggetto non e' correlata all'esame del mercato delle carte prepagate, queste ultime sono infatti fruibili da diverse forme di accesso e non necessariamente da postazioni di telefonia pubblica; nell'ambito del mercato della raccolta l'Autorita' ha analizzato le modalita' di fornitura del servizio da apparati da telefonia pubblica rilevando la necessita' di imporre un obbligo in tal senso al fine di garantire una corretta parita' di trattamento tra operatori alternativi e divisioni commerciali di Telecom Italia anche nell'offerta di servizi da postazione di telefonia pubblica.
41. Tanto considerato, l'Autorita' ritiene che nei soli casi di accesso da telefonia pubblica su numerazione 800, nelle more dell'introduzione da parte di Telecom Italia di un servizio che consenta agli operatori alternativi l'impiego dei sistemi di carte a banda magnetica a tariffazione specifica, gli operatori interconnessi possano inviare il criterio di risposta al termine della fase interattiva, ove questa rientri nelle medesime tempistiche previste ai sensi dalla normativa vigente per i messaggi di presentazione gratuiti obbligatori nel caso delle numerazioni non geografiche per servizi a sovrapprezzo. Tale previsione dovra' essere rivista a seguito della disponibilita' di una offerta wholesale in grado di consentire la replicabilita' delle offerte di Telecom Italia.
7. Call completion to busy subscriber (CCBS).
42. Gli operatori segnalano che l'offerta di riferimento di Telecom Italia prevede notevoli criticita' per la prestazione di richiamata su occupato (fornita regolarmente per le chiamate gestite in interconnessione diretta) nel caso di chiamate in transito originate da reti di altri operatori. Per tale situazione, infatti, Telecom Italia, in assenza di specifiche tecniche, rimanda ad accordi negoziali con gli operatori di transito interessati, contemplando comunque «l'esigenza tecnica e gestionale di utilizzare flussi di interconnessione dedicati tra Telecom Italia e l'operatore terzo di transito». Secondo gli operatori, quanto previsto in offerta di riferimento da Telecom Italia determina una sostanziale limitazione alla possibilita' di offrire servizi di transito da parte di operatori terzi, limita l'interoperabilita' dei servizi avanzati all'interfaccia di interconnessione e non e' in linea con quanto gia' previsto alla delibera n. 1/05/CIR, ove la prestazione doveva essere offerta in modo non discriminatorio.
43. Telecom Italia rileva che le modalita' effettivamente adottate in sede di implementazione prevedono non flussi dedicati bensi' fasci logici dedicati. E' pertanto possibile per l'operatore interconnesso frazionare il flusso sulla base della effettiva capacita' da dedicare al transito e di quella da dedicare alla terminazione. Telecom Italia evidenzia inoltre che anche a causa della mancanza di standard tecnici e' necessaria la negoziazione commerciale tra operatore di originazione e Telecom Italia stessa, al fine di mettere a punto i dettagli del servizio. Telecom Italia evidenzia infine che l'attuale modalita' implementata, grazie alla flessibilita' data dai fasci logici, comporta solo inefficienze marginali e che ad oggi, qualora si passasse ad una soluzione con fasci condivisi, si incorrerebbe nel fatto che un utente che origina la chiamata da una rete con cui Telecom Italia non ha implementato il servizio ascolterebbe il messaggio di invito ad attivare la prestazione di richiamata su occupato senza tuttavia che la stessa possa funzionare.
44. Sul punto l'Autorita' ritiene necessario sottolineare che Telecom Italia ha l'obbligo di fornire all'interfaccia di interconnessione, anche agli operatori di transito, qualsiasi funzionalita' necessaria per replicare i servizi che la stessa offre ai propri clienti finali. Richiedere per il traffico in transito flussi separati al fine di garantire solo su tali flussi le prestazioni avanzate di interconnessione ha come effetto quello di limitare la competitivita' dei servizi di transito degli altri operatori. Evidentemente, l'adozione di fasci logici in luogo di flussi fisici rappresenta gia' un passo nella giusta direzione in quanto aumenta l'uso efficiente delle risorse trasmissive.
45. Con riferimento specifico alla prestazione di richiamata su occupato, l'Autorita' ritiene che l'uso della prestazione CCBS (call completion to busy subscriber) in caso di servizi di transito offerti da operatori alternativi sia analogo allo scenario di rete descritto nella specifica ETSI 300 356-18 paragrafo 9.3, ove il comportamento delle switch di transito e' assimilabile allo switch di una rete di un operatore di un servizio di transito. L'Autorita' non rileva motivazioni sostanziali di natura tecnica che possano aver impedito la definizione all'interfaccia di interconnessione di meccanismi di segnalazione tali da consentire l'uso condiviso dei flussi preesistenti con il traffico di transito in presenza di funzioni di CCBS, come gia' disposto dalla delibera n. 1/05/CIR.
46. In tale ottica la soluzione di adottare flussi logici separati in luogo di fasci distinti, deve considerarsi transitoria e propedeutica alla definizione di una modalita' di impiego dei flussi completamente condivisa. A tal fine, l'Autorita' ritiene che Telecom Italia debba farsi promotrice di una proposta tecnica volta a consentire l'uso condiviso dei flussi di interconnessione con il traffico in transito in presenza di funzioni di CCBS, da concordare con gli operatori interessati. Nelle more della definizione di tale modalita' tecnica, Telecom Italia adotta in offerta di riferimento la modalita' di condivisione dei flussi basata su fasci logici dedicati in luogo della modalita' basata su flussi dedicati. 8. Accesso abbonati Telecom Italia ai servizi su NNG di altro
operatore.
47. Gli operatori hanno segnalato che l'offerta di riferimento di Telecom Italia, per la configurazione dei prezzi fuori dalle griglie, a pag. 8 dell'offerta di fatturazione e rischio insolvenza, rimanda a condizioni commerciali, nonostante riporti correttamente in tabella il prezzo per la configurazione.
48. Telecom Italia evidenzia che il riferimento alle condizioni commerciali e' legato alla fornitura di SLA migliorativi opzionali che prevedono la configurazione in tempi inferiori ai trenta giorni.
49. L'Autorita', in linea con quanto gia' espresso con la delibera n. 3/04/CIR, ritiene che le condizioni di configurazione dei prezzi delle numerazioni debbano essere integralmente incluse in offerta di riferimento e non lasciate a negoziazioni. L'Autorita' ritiene pertanto che Telecom Italia debba eliminare il passo in oggetto dall'offerta di riferimento, ovvero esplicitare quali prestazioni opzionali sono effettivamente disponibili per la configurazione di nuovi prezzi.
50. Gli operatori evidenziano che Telecom Italia segnala l'apertura delle proprie numerazioni non geografiche con un preavviso di soli dieci giorni, cio' al fine di consentire a questi ultimi di configurare gli instradamenti e la fatturazione consentendo l'interoperabilita' dei servizi. Gli operatori sottolineano tuttavia che Telecom Italia richiede, in caso di apertura di numerazioni non geografiche su rete OLO, trenta o novanta giorni di preavviso per configurare i propri instradamenti e la fatturazione dei servizi. Gli operatori sottolineano che tale asimmetria nelle tempistiche riduce notevolmente la flessibilita' commerciale degli OLO nei servizi offerti su numerazioni non geografiche e rappresenta un vantaggio commerciale per Telecom Italia non giustificato da reali motivazioni tecniche.
51. Sul punto Telecom Italia evidenzia che il preavviso di dieci giorni discende da disposizioni regolamentari e che nei fatti, Telecom Italia tende a dare agli operatori alternativi notizia dell'apertura delle proprie numerazioni circa trenta giorni prima della loro effettiva apertura. Tempi di preavviso piu' ristretti sono eventualmente previsti per numeri impiegati saltuariamente (ad esempio, da trasmissioni televisive). In tali casi il preavviso di trenta giorni viene dato solo alla prima apertura, mentre le successive riaperture della numerazione sono comunicate con preavvisi piu' brevi.
52. L'Autorita' ritiene che Telecom Italia debba modificare l'offerta di riferimento portando a quindici giorni il tempo minimo di preavviso con cui comunica agli operatori alternativi l'apertura delle proprie numerazioni non geografiche, prevedendo nel messaggio di notifica l'indicazione delle numerazioni aperte o modificate e dei relativi prezzi.
53. Gli operatori segnalano che Telecom Italia impone l'adozione della propria carta delle garanzie anche quando l'operatore dispone di una propria carta gia' comunicata agli organi competenti. Telecom Italia evidenzia di aver da tempo previsto l'adozione della propria carta solo nei casi in cui l'operatore ne sia sprovvisto.
54. L'Autorita' sottolinea che l'applicazione della carta dei servizi di Telecom Italia (non piu' delle garanzie) per l'accesso a NNG di altro operatore e' legittima soltanto nel caso in cui l'OLO non disponga di una carta dei servizi valida. D'altro canto, ai sensi della delibera n. 179/03/CSP, tutti gli operatori hanno l'obbligo di dotarsi di una carta dei servizi e di comunicarla all'Autorita'. Si ritiene pertanto che Telecom Italia debba rimuovere in offerta di riferimento ogni riferimento all'applicazione della propria carta dei servizi, rimandando all'azione di vigilanza dell'Autorita' i casi in cui l'operatore ne sia sprovvisto.
55. Gli operatori evidenziano che Telecom Italia ha imposto in offerta di riferimento l'inserimento per tutte le numerazioni non geografiche di un messaggio di presentazione. Telecom Italia, sul punto, dichiara la propria disponibilita' a chiarire che l'obbligo e' presente solo nei casi previsti dalla normativa. L'Autorita' sottolinea che il messaggio di presentazione e' obbligatorio solo per le numerazioni indicate dalla delibera n. 9/03/CIR e dal decreto ministeriale 2 marzo 2006, n. 145, e ritiene pertanto che Telecom Italia debba modificare l'offerta di riferimento modificando il punto in oggetto.
56. Secondo gli operatori Telecom Italia non permetterebbe nella propria offerta di riferimento di adottare tariffe retail differenziate per i singoli numeri non geografici, ma imporrebbe un prezzo unico a ciascun arco di numerazione oggetto di configurazione, impedendo cosi' una corretta competizione nel mercato dei servizi su numerazioni non geografiche.
57. Telecom Italia evidenzia che la limitazione in oggetto, rappresentata all'Autorita' in occasione delle approvazioni delle offerte di riferimento 2004 e 2005, dipende da motivazioni tecniche difficilmente superabili. Le attuali modalita' di fatturazione avvengono infatti sulla base dell'analisi delle decamigliaia e non sul singolo numero. Una modifica in tal senso, comporterebbe un aggiornamento di tutti i nodi SGU ed investimenti difficilmente proporzionati al beneficio che l'obbligo comporterebbe.
58. L'Autorita', preso atto della difficolta' tecnica rappresentata da Telecom Italia, sottolinea tuttavia che quanto previsto in offerta di riferimento, oltre che penalizzante nei confronti degli operatori alternativi, non e' in linea con quanto gia' previsto dalla delibera n. 9/03/CIR in materia di numeri in decade 7, e ritiene pertanto che Telecom Italia debba consentire, ove non diversamente previsto dalla normativa, la configurazione di prezzi diversi sulle singole numerazioni non geografiche all'interno dello stesso decamigliaio, modificando pertanto l'offerta di riferimento in tal senso. Nell'impossibilita' di dare seguito immediato alla disposizione in oggetto, l'Autorita' ritiene che Telecom Italia debba pianificare la predisposizione graduale della funzione richiesta nell'ambito delle normali attivita' di gestione e aggiornamento dei sistemi hardware e software, al fine di consentire in un tempo ragionevole, la possibilita' di diversificare i prezzi delle numerazioni non geografiche per singolo numero.
59. Alcuni operatori hanno segnalato che i tempi di configurazione dei prezzi delle numerazioni ed il contributo richiesto da Telecom Italia per la configurazione dei prezzi delle numerazioni fuori griglia risultano eccessivi e talvolta sottoposti a condizioni commerciali vessatorie (per le numerazioni 12XY, ad esempio). In merito alle tempistiche di configurazione proposte in offerta di riferimento, gli operatori segnalano che queste debbano essere ridotte nel rispetto del principio di parita' di trattamento al fine di consentire la replicabilita' delle prestazioni che l'incumbent offrirebbe alle proprie divisioni commerciali (15 giorni).
60. In merito al prezzo di Euro 30.000 richiesto da Telecom Italia per la configurazione delle numerazioni fuori griglia, gli operatori sostengono che tale importo, da un lato e' richiesto abusivamente anche per prezzi gia' configurati (ad es. per numerazioni 12XY), dall'altro appare non effettivamente orientato ai costi cosi' come previsto dall'art. 3, comma 2, lettera d, della delibera n. 11/03/CIR.
61. Gli operatori richiedono, inoltre, che sia imposto l'obbligo di pubblicare tempestivamente l'aggiornamento delle griglie tariffarie da applicare a tutte le numerazioni non geografiche, ossia ogni volta che e' prevista una nuova configurazione sulla rete della stessa.
62. Telecom Italia sottolinea che la configurazione dei prezzi delle numerazioni in quindici giorni e' offerta anche agli operatori alternativi secondo listini commerciali a condizioni non discriminatorie e che il prezzo di tale prestazione e' commensurato all'impiego delle risorse anche umane necessarie al conseguimento del risultato. Evidentemente qualora si adottassero tempi standard di quindici giorni il dimensionamento e l'organizzazione delle risorse dovrebbero cambiare comportando un incremento dei costi corrispondenti.
63. Con riferimento all'aggiornamento delle griglie tariffarie, Telecom Italia sottolinea di aver provveduto all'unificazione delle griglie dei prezzi ed alla pubblicazione sul sito web di Telecom Italia. Per quanto riguarda eventuali ritardi nelle modifiche delle griglie, Telecom Italia non rileva nuove configurazioni se non relativamente a servizi 12xy, i cui prezzi sono stati comunque inseriti in griglia a seguito dell'adozione della regolamentazione per le numerazioni non geografiche per tali numerazioni.
64. L'Autorita', nel confermare che il servizio di configurazione dei prezzi delle numerazioni debba avvenire a condizioni orientate al costo, trasparenti e non discriminatorie, ritiene che Telecom Italia debba pubblicare sul proprio sito dedicato ai servizi wholesale, entro cinque giorni lavorativi dalla modifica, l'aggiornamento delle griglie tariffarie da applicarsi a tutte le numerazioni non geografiche.
65. Con riferimento alla configurazione dei nuovi prezzi non in griglia, l'Autorita' ritiene ragionevole che gli operatori debbano provvedere ad un sostanziale riallineamento dei tempi necessari alla configurazione delle numerazioni e degli instradamenti, al fine di conseguire la completa simmetria nelle modalita' di preavviso nella configurazione delle numerazioni.
66. L'Autorita', sulla base delle giustificazioni di costo prodotte da Telecom Italia, ritiene necessario che Telecom Italia riformuli, per il 2006, il prezzo della prestazione di configurazione dei prezzi delle numerazioni, prevedendo modalita' piu' efficienti per la realizzazione della prestazione. Appare infatti che quanto indicato da Telecom Italia in termini di risorse di personale necessarie per l'espletamento della prestazione possa essere ulteriormente efficientato con l'impiego di sistemi di configurazione maggiormente automatizzati.
67. In relazione alle condizioni economiche relative alla prestazione del servizio di fatturazione, gli operatori evidenziano che Telecom Italia ha previsto un valore di fatturazione pari al 9,1% dell'importo fatturato alla clientela chiamante. Tale valore, secondo gli operatori alternativi, non risulta essere in linea con il valore vigente pari a 2,9%. Gli operatori evidenziano che tale valore e' stato ribadito anche nella delibera n. 1/05/CIR, secondo cui un valore superiore al 2,9% potra' essere determinato solo a seguito di uno specifico approfondimento istruttorio a cura dell'Autorita'. Alcuni operatori evidenziano inoltre che il valore relativo alla quota di fatturazione in altri Paesi europei e' significativamente piu' basso di quello richiesto da Telecom Italia. In particolare, un operatore rileva che le condizioni di fatturazione richieste da Telecom Italia variano dal 9% al 13%, mentre quelle che lo stesso operatore paga a B.T. in Gran Bretagna oscillano tra l'1% ed il 2,5%. Secondo gli operatori il valore richiesto da Telecom Italia risulterebbe non giustificato dall'orientamento al costo ed abnorme rispetto alla prassi in altri Paesi.
68. Telecom Italia fa rilevare che l'Autorita', con la delibera n. 1/05/CIR, nell'approvare il valore di fatturazione a 2,9% aveva previsto l'avvio di una istruttoria specifica volta ad accertare pertinenza e modalita' di attribuzione dei costi relativi al servizio di fatturazione. Tale istruttoria specifica, alla data, nonostante le istanze avanzate da Telecom Italia, non risulta sia stata ancora avviata. In mancanza della succitata istruttoria, Telecom Italia ritiene che la modalita' di imputazione dei propri costi al servizio di fatturazione sia corretta e pertanto conferma il valore proposto in offerta.
69. L'Autorita', relativamente alle condizioni economiche del servizio di fatturazione per l'accesso di abbonati Telecom Italia a servizi su numerazioni non geografiche di altro operatore, nel corso del procedimento istruttorio, ha chiesto a Telecom Italia il costo totale della fatturazione per i servizi a traffico per gli esercizi contabili 2004 e 2005, disaggregato per centri di costo riscontrabili in contabilita' regolatoria, la quota del costo totale attribuito ai servizi non geografici distinta per decadi 1, 4, 7 ed 8, con dettaglio dei criteri di ripartizione, il fatturato per gli anni 2004 e 2005 per i servizi a traffico, articolato per decadi, il dettaglio delle quote di fatturato per conto terzi per le decadi 7 ed 8, i volumi minutari di traffico e numero di chiamate per agli anni 2004 e 2005 disaggregato per le decadi 1, 4, 7 ed 8, ed il dettaglio delle chiamate di cui al punto precedente relativamente alle numerazione di altro operatore per le decadi 7 ed 8.
70. In mancanza di informazioni relative all'esercizio contabile 2005, Telecom Italia ha fornito le informazioni richieste unicamente per l'anno 2004. Da tali informazioni, e dai dati di contabilita' regolatoria 2004, si evince che la quota del 9,1% richiesta da Telecom Italia, e' composta dal 6,6% per attivita' di «prevenzioni frodi - service providers», dal 2,3% per attivita' di «Gestione dati ed emissione bollette» e dallo 0,2% di costi specifici per OLO. Contestualmente, Telecom Italia rilevava che le metodologie di attribuzione dei costi, quali quelle adottate dalla delibera n. 2/03/CIR per i costi di prevenzione frodi, si porrebbero in contrasto con il principio di causalita' dei costi impiegato nei driver adottati da Telecom Italia nella propria contabilita' e che il revisore contabile KPMG ha verificato relativamente alla contabilita' 2001.
71. L'Autorita' ha altresi' analizzato i conti economici relativi alla contabilita' 2004 di Telecom Italia, i dati prodotti da Telecom Italia relativamente all'emissione dei bollettini di pagamento nell'ambito della valutazione del costo netto del servizio universale, ed i valori di fatturazione praticati da Gran Bretagna, Spagna ed Irlanda riportati in percentuale sul ricavo della chiamata. L'Autorita' ha altresi' analizzato i dati di contabilita' di Telecom Italia relativi agli anni 2002 e 2003.
72. L'analisi dei dati raccolti evidenzia, rispetto al 2003, una riduzione dei costi totali di fatturazione di circa il 10% e dei ricavi di fatturazione per numeri non geografici del 17%. L'Autorita' stima che, adottando le medesime metodologie impiegate con la delibera n. 2/03/CIR, la quota di fatturazione da praticare per il 2006 non possa eccedere il 3,1% dell'importo fatturato e ritiene pertanto che Telecom Italia debba riformulare tale valore in offerta di riferimento. 9. Servizi di ULL/SA, co-locazione fisica e virtuale, canale virtuale
permanente.
73. L'Autorita', in considerazione del fatto che le offerte dei servizi di unbundling e di co-locazione sono attualmente in riesame ai sensi di quanto alla delibera n. 4/06/CONS, e che le eventuali modifiche dell'offerta ai sensi della presente delibera avrebbero validita' per il solo periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2006 e l'entrata in vigore della delibera n. 4/06/CONS, ritiene, in tale sede, non necessario intervenire sui servizi in oggetto per quanto non gia' previsto e rinvia eventuali modifiche agli esiti del riesame dell'offerta pubblicata ai sensi della delibera n. 4/06/CONS. Analogamente, per il servizio di canale virtuale permanente, l'Autorita', per quanto non gia' previsto, rimanda ulteriori modifiche sull'offerta alle analisi condotte ai sensi della delibera n. 34/06/CONS.
Udita la relazione dei commissari Nicola D'Angelo e Stefano Mannoni, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';
Delibera:
Art. 1.
Approvazione dell'offerta di riferimento 2006
di Telecom Italia
1. Sono approvate le condizioni economiche dell'offerta di riferimento presentata in data 28 ottobre 2005 da Telecom Italia S.p.a. per l'anno 2006, relativamente ai servizi inclusi nei panieri di network cap, fatto salvo quanto previsto nell'art. 2.
2. Fatto salvo quanto previsto all'art. 2, le condizioni economiche dei servizi non inclusi nei panieri di network cap sono approvate sino alla verifica dei costi sottostanti tali condizioni economiche.
 
Art. 2.
Adeguamento dell'offerta di riferimento
di Telecom Italia
1. Telecom Italia riformula le condizioni economiche relative ai panieri A, B e C a partire dai prezzi approvati in offerta 2005 applicando rispettivamente i seguenti vincoli di cap: -1,22%, -1,01%, -0,97%.
2. Le condizioni di SLA di assistenza tecnica dei servizi di interconnessione prevedono la chiusura concordata del guasto, consentendo all'operatore alternativo di verificare l'effettivo funzionamento del servizio ripristinato. I conteggi relativi alle penali sono sospesi per la sola durata necessaria alla verifica del ripristino del servizio.
3. La capacita' di evasione degli ordinativi di SPP e di fornitura dei servizi di unbundling riportata in offerta di riferimento viene adeguata alle effettive capacita' di evasione attualmente in essere.
4. L'offerta di riferimento, in linea con quanto alla delibera n. 4/CIR/99, prevede la prestazione di configurazione del reinstradamento del transito per le numerazioni portate (geografiche e non) con SLA allineati ai tempi previsti per la prestazione di portabilita' del numero e relative penali. L'offerta dei servizi di configurazione del reinstradamento adotta il routing number C60 previsto dalla specifica tecnica 763-1.
5. L'offerta di riferimento, nel rispetto degli obblighi di trasparenza, prevede la fornitura, su richiesta dell'operatore interconnesso, del dettaglio delle fatture dei servizi di transito tale da consentire la verifica, per singola chiamata, dell'importo di terminazione relativo alla numerazione e dei livelli di rete interessati dal transito della chiamata stessa.
6. L'offerta di riferimento, in linea con quanto previsto dalla delibera n. 10/00/CIR, contempla per l'accesso alle numerazioni 12xy di altro operatore le medesime condizioni di interconnessione (modello di raccolta, prezzi delle numerazioni, fatturazione ed insolvenza) previste dal servizio di raccolta verso numerazioni non geografiche.
7. Il prezzo massimo per il servizio di surcharge da telefoni pubblici per l'anno 2006 e' di 7,30 Eurocent/min.
8. Telecom Italia elimina dall'offerta di riferimento la previsione di valorizzare il traffico sulla base della durata dell'occupazione in caso di «comportamenti anomali». La fatturazione dei servizi all'ingrosso parte dall'inoltro del criterio di risposta.
9. Nel caso di raccolta da telefonia pubblica su numerazione in decade 8, gli operatori inviano il criterio di risposta entro un tempo non superiore a quello previsto nel caso di messaggi di presentazione obbligatori per numerazioni a sovrapprezzo. Tale previsione viene rivista a valle dell'introduzione da parte di Telecom Italia di un'offerta all'ingrosso per l'accesso ai sistemi di fatturazione di telefonia pubblica tramite carte prepagate con tariffe sulla banda magnetica.
10. L'offerta di riferimento prevede modalita' di condivisione dei flussi di interconnessione tra traffico in transito che richiede la prestazione CCBS ed altro traffico di terminazione con l'ausilio di fasci logici dedicati. A valle della definizione di modalita' tecniche relative all'uso di fasci logici condivisi, Telecom Italia adegua la propria offerta.
11. Telecom Italia rimuove dall'offerta di riferimento la possibilita' di negoziazioni commerciali relative alla configurazione dei prezzi delle numerazioni non geografiche ed introduce in offerta le modalita' opzionali di configurazione ad oggi fornite.
12. Telecom Italia prevede che l'apertura di proprie nuove numerazioni non geografiche avvenga con un preavviso di almeno quindici giorni agli operatori interconnessi, indicando nel messaggio di notifica le numerazioni aperte e o modificate ed, ove necessario, i relativi prezzi da fatturare agli utenti finali.
13. Telecom Italia rimuove dall'offerta di riferimento l'obbligo di adozione della propria carta delle garanzie per le numerazioni non geografiche di altro operatore.
14. Telecom Italia elimina dall'offerta di riferimento l'obbligo di messaggi di presentazione per i servizi su numerazioni non geografiche per i quali non e' obbligatorio ai sensi della delibera n. 9/03/CIR e del decreto ministeriale n. 145 del 2006.
15. Telecom Italia prevede la pubblicazione e l'aggiornamento sul proprio sito web dei prezzi applicabili a tutte le numerazioni non geografiche entro cinque giorni lavorativi dalla loro effettiva configurazione nei sistemi.
16. Telecom Italia riformula le condizioni economiche del servizio di configurazione dei prezzi delle numerazioni non geografiche sulla base delle considerazioni di cui in premessa.
17. Il prezzo massimo per il servizio di fatturazione per numerazioni non geografiche, in linea con i principi adottati con la delibera n. 2/03/CIR, e' fissato al 3,1%.
 
Art. 3.
Disposizioni finali
1. Telecom Italia recepisce le disposizioni di cui al precedente art. 2 entro trenta giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, fatto salvo ove diversamente specificato.
2. Telecom Italia propone una specifica tecnica relativa alla segnalazione per la prestazione di modifica di regime tariffario nel corso della connessione. La proposta di Telecom Italia e' concordata con gli operatori interconnessi ed adottata da tutti gli operatori di accesso di rete fissa e mobile per la raccolta da numerazioni non geografiche di altri operatori, a richiesta di questi ultimi.
3. Telecom Italia propone una specifica tecnica relativa alla segnalazione per la prestazione di CCBS su fasci logici condivisi tra traffico in transito ed in terminazione. La proposta di Telecom Italia e' concordata con gli operatori interconnessi ed adottata, a richiesta del contro interessato, da tutti gli operatori. Analoga previsione si applica ai restanti servizi supplementari offerti all'interfaccia di interconnessione in caso di contrasti su aspetti implementativi non trattati nelle specifiche tecniche.
4. Il mancato rispetto da parte di Telecom Italia S.p.A. delle disposizioni contenute nella presente delibera comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.
Il presente provvedimento, comprensivo dell'allegato A), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorita'.
Napoli, 30 maggio 2006
Il presidente: Calabro' I commissari relatori: Mannoni - D'Angelo
 
Allegato

----> Vedere allegato alle pagg. 55-56 <----
 
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