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| Gazzetta n. 152 del 3 luglio 2006 (vai al sommario) |  | AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI |  | DELIBERAZIONE 30 maggio 2006 |  | Approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia S.p.a. per l'anno 2006. (Deliberazione n. 19/06/CIR). |  | 
 |  |  |  | L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
 Nella  riunione  della  commissione per le infrastrutture e le reti del 30 maggio 2006;
 Vista  la  legge  31 luglio  1997,  n.  249,  recante  «Istituzione dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;
 Visto  il  decreto  legislativo  1° agosto  2003,  n.  259, recante «Codice  delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003 ed, in particolare, gli articoli 19 e 44;
 Vista  la  delibera  n.  160/03/CONS,  recante  «Identificazione di organismi  di  telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato per l'anno  2001"»  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 134 del 12 giugno 2003;
 Vista   la   delibera   n.   3/03/CIR,   recante  «Criteri  per  la predisposizione    dell'offerta    di   riferimento   2003   mediante l'introduzione di un sistema programmato di adeguamento delle tariffe massime  applicabili»,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana n. 68 del 22 marzo 2003;
 Vista  la  delibera n. 1/05/CIR, recante «Approvazione dell'offerta di  riferimento di Telecom Italia S.p.A. per l'anno 2005», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 72 del 29 marzo 2005;
 Vista  la  delibera  n.  49/05/CIR,  recante «Interpretazione della delibera  n.  1/05/CIR:  disposizioni  concernenti  le  modalita'  di gestione  del  servizio  di accesso disaggregato condiviso di Telecom Italia  S.p.a.», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 180 del 4 agosto 2005;
 Vista  la  delibera  n.  4/06/CONS,  recante  «Mercato dell'accesso disaggregato  all'ingrosso  (ivi  compreso  l'accesso condiviso) alle reti  e  sottoreti  metalliche,  ai fini della fornitura di servizi a banda  larga  e  vocali  (mercato n. 11 fra quelli identificati dalla raccomandazione    della   Commissione   europea   n.   2003/311/CE): identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese  con  significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi  regolamentari»,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 33 del 9 febbraio 2006;
 Vista  la  delibera  n. 34/06/CONS, recante «Mercato dell'accesso a banda  larga  all'ingrosso (mercato n. 12 della raccomandazione della Commissione  europea  n.  2003/311/CE):  identificazione  ed  analisi delmercato,  valutazione  di sussistenza di imprese con significativo potere  di  mercato  ed individuazione degli obblighi regolamentari», pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44 del 22 febbraio 2006;
 Vista  la  delibera  n.  45/06/CONS,  recante «Mercati dei segmenti terminali  di  linee  affittate  e dei segmenti di linee affittate su circuiti  interurbani  (mercati  n.  13  e 14 fra quelli identificati dalla  raccomandazione  della  commissione  europea  n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese  con  significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi  regolamentari»,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 45 del 23 febbraio 2006;
 Visto  il  decreto  ministeriale  2 marzo  2006,  n.  145,  recante «Regolamento  recante  la  disciplina  dei  servizi  a sovrapprezzo», pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 84 del 10 aprile 2006;
 Considerato  che  Telecom Italia S.p.a. ha reso pubblica la propria offerta di riferimento per l'anno 2006 in data 28 ottobre 2005;
 Vista  la  lettera di Telecom Italia S.p.a. del 7 ottobre 2004, con cui  la  suddetta  societa'  ha  comunicato all'Autorita' gli impegni assunti  nei  confronti  degli operatori nell'ambito del procedimento A351  dell'Autorita'  garante  della concorrenza e del mercato validi fino al 31 dicembre 2006;
 Considerato  che  Telecom  Italia  risulta  notificata  nel mercato nazionale   dell'interconnessione  su  rete  fissa,  ai  sensi  della delibera n. 160/03/CONS, e che il codice delle comunicazioni (decreto legislativo   n.  259/2003)  prevede  che  (art.  19,  comma 9)  «Gli operatori   di  reti  telefoniche  pubbliche  fisse,  designati  come operatori   che   detengano   una   quota  di  mercato  significativa nell'ambito  della fornitura di reti telefoniche pubbliche fisse e di servizi  ai  sensi  dell'allegato  n.  1  parte  I della direttiva n. 97/33/CE   o   della  direttiva  n.  98/10/CE  continuano  ad  essere considerati  operatori  notificati  ai  fini  del regolamento (CE) n. 2887/2000  fino  a  che non sia stata espletata la procedura relativa all'analisi  di  mercato di cui al presente articolo. Successivamente cessano  di  essere  considerati  operatori  notificati  ai  fini del suddetto regolamento»;
 Considerato  che  nel  codice  delle  comunicazioni viene, inoltre, previsto,  all'art.  44, comma 1, che «Gli obblighi vigenti alla data di  entrata  in  vigore  del  codice  in  materia  di  accesso  e  di interconnessione,  imposti  agli  operatori  che  forniscono  reti  o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, restano in  vigore  fintantoche'  tali obblighi non siano stati riesaminati e non  sia  stata  adottata  una decisione ai sensi del comma 2. Fino a tale    data   conservano   efficacia   le   deliberazioni   adottate dall'Autorita',  relativamente ai suddetti obblighi, sulla base della normativa previgente»;
 Ritenuto che ai sensi della normativa richiamata la valutazione con eventuali  modifiche  dell'offerta  di  riferimento 2006 debba essere svolta  sulla  base degli obblighi regolamentari previgenti alla data di entrata in vigore del codice delle comunicazioni;
 Ritenuto,  altresi',  che,  per  i servizi di accesso disaggregato, l'offerta  di  riferimento  2006  in esame debba essere applicata dal fino al 3 marzo 2006, data in cui entra in vigore la nuova offerta di riferimento  predisposta  ai  sensi  della  delibera n. 4/06/CONS, da approvarsi con separato provvedimento;
 Considerato quanto segue:
 1. Il rispetto del network cap.
 1.  Le  condizioni  economiche dei servizi presenti nell'offerta di riferimento  soggetti  al  meccanismo  di  controllo  del network cap devono  rispettare  i  vincoli  di  cui  all'art. 5 della delibera n. 3/03/CIR:
 A) servizi di interconnessione a livello SGU: IPC -8%;
 B) servizi di interconnessione a livello SGD e SGT: IPC -6%;
 C) servizi di interconnessione a livello doppio SGT: IPC -3,75%;
 D) servizi accessori: IPC --IPC.
 La  variazione  percentuale annua dell'indice dei prezzi al consumo (IPC)  relativa  al  mese  di giugno  2005  (calcolata  a partire dal 1° luglio  2004),  indicata  dall'ISTAT  ed utilizzata dall'Autorita' nella  definizione  del  valore  netto  del vincolo di variazione dei panieri,  e'  pari  al 1,7%. Tale indice e' calcolato come variazione percentuale  della  media  su  dodici  mesi dell'indice dei prezzi al consumo  (senza  tabacchi)  per  famiglie  di operai ed impiegati. In linea  con  quanto  adottato  per  le  approvazioni  delle offerte di riferimento  2003,  2004  e  2005,  tale  variazione  percentuale  e' calcolata  a  partire  dall'indice  medio su dodici mesi valutato con tutte le cifre decimali di cui alla base dati ISTAT.
 2.  Nel  corso  del  procedimento  di  approvazione dell'offerta di riferimento  2005  l'Autorita',  con  la  delibera n. 1/05/CIR, aveva rilevato una variazione del valore dei panieri pari a:
 A) servizi di interconnessione a livello SGU: -10,88%;
 B) servizi di interconnessione a livello SGD e SGT: -7,09%;
 C) servizi di interconnessione a livello doppio SGT: -2,63%;
 D) servizi accessori: -7,25%; in luogo dei valori obiettivo per il 2005 di:
 A) servizi di interconnessione a livello SGU: -5,80%;
 B) servizi di interconnessione a livello SGD e SGT: -3,80%;
 C) servizi di interconnessione a livello doppio SGT: -1,55%;
 D) servizi accessori: 0,06%.
 3.  Ai  sensi  dell'art.  6,  comma 6,  della delibera n. 3/03/CIR, eventuali riduzioni dei valori dei panieri superiori a quelle imposte sono   computabili   ai  fini  del  rispetto  del  vincolo  dell'anno successivo.  Tale variazione ha comportato pertanto la maturazione di un credito pari a:
 A) servizi di interconnessione a livello SGU: 5,08%;
 B) servizi di interconnessione a livello SGD e SGT: 3,29%;
 C) servizi di interconnessione a livello doppio SGT: 1,08%;
 D) servizi accessori: 7,31%.
 4.  Tanto  premesso, i vincoli di cap previsti dai commi 1, 2, 3, 4 dell'art. 5 della delibera n. 3/03/CIR risultano:
 A) servizi di interconnessione a livello SGU: -1,22%;
 B) servizi di interconnessione a livello SGD e SGT: -1,01%;
 C) servizi di interconnessione a livello doppio SGT: -0,97%;
 D) servizi accessori: 7,31%.
 5.  L'esame  delle  variazioni  dei  panieri  presentati da Telecom Italia, in allegato A, ha evidenziato tuttavia le seguenti variazioni percentuali:
 A) servizi di interconnessione a livello SGU: -1,01%;
 B) servizi di interconnessione a livello SGD e SGT: -0,81%;
 C) servizi di interconnessione a livello doppio SGT: -0,72%;
 D) servizi accessori: 7,31%.
 L'Autorita'  rileva  pertanto  delle differenze relative ai panieri A),  B)  e  C),  corrispondenti  rispettivamente  allo 0,21%, 0,20% e 0,25%.  L'Autorita' ritiene necessario che Telecom Italia provveda ad un  adeguamento  dei  prezzi  di  interconnessione  di  tali  panieri garantendo il riallineamento ai vincoli di variazione individuati.
 6.  Con  riferimento al servizio FRIACO, sono state segnalate dagli operatori   alternativi   che   hanno   partecipato  al  procedimento significative  criticita' in merito alla replicabilita' delle offerte finali  di Telecom Italia a tariffazione flat per accesso ad internet con   modalita'   dial-up   in  relazione  ai  corrispondenti  prezzi all'ingrosso.  Sul  punto,  Telecom Italia, ribadendo di non rilevare particolari  criticita' circa la replicabilita' delle proprie offerte finali,   ha   comunque   evidenziato  la  propria  disponibilita'  a modificare  le proprie offerte finali di servizi dial-up in linea con le indicazioni che l'Autorita' vorra' fornire a seguito delle proprie analisi ai sensi della delibera n. 152/02/CONS.
 7.  Su  tale aspetto l'Autorita' fa presente che, nell'ambito delle attivita'  di  vigilanza,  sta  provvedendo  a  valutare  l'effettiva replicabilita'  del  servizio  in  questione  e  che  in  presenza di effettive   criticita',   queste  potranno  essere  risolte  con  una variazione dei prezzi dei servizi di interconnessione FRIACO.
 Tale  soluzione,  aggiuntiva  e  non  necessariamente alternativa a quanto  gia'  previsto  dalla  delibera  n.  152/02/CONS, secondo cui Telecom  Italia  e'  tenuta a modificare l'offerta finale, avrebbe il duplice  vantaggio  di  garantire agli operatori alternativi migliori condizioni  nei  servizi  di  interconnessione,  incentivando un'equa competizione  nei  mercati al dettaglio, e di mantenere le condizioni economiche  dei  servizi finali con evidenti guadagni, economici e di pluralita' di scelta, per il consumatore.
 8.  Con  specifico  riferimento  alla  richiesta  di  modifica  del servizio FRIACO avanzata dagli operatori alternativi, da prezzarsi su singola  linea,  ed  alla richiesta di introdurre servizi di raccolta vocale flat, l'Autorita', pur ritenendo condivisibile i principi e le finalita'  espresse  dagli  operatori,  ritiene  che  ad oggi, stante l'attuale quadro normativo, non sia opportuno modificare le modalita' di offerta dei servizi. Tali istanze possono piu' propriamente essere valutate  nell'ambito  della revisione degli obblighi relativi di cui al nuovo quadro regolamentare, a cui pertanto si rimanda.
 9. Con riferimento al paniere D), l'Autorita' rileva che il credito maturato  corrisponde  alla  variazione  media  rilevata  sull'intero paniere.  L'Autorita'  sottolinea  tuttavia  quanto  gia' rilevato in premessa, ovvero che per i servizi di accesso disaggregato, l'offerta in   approvazione   ha   validita'   soltanto   per   il  periodo  1° gennaio-3 marzo  2006.  Con specifico riferimento alle promozioni sui contributi di attivazione nei servizi finali, l'Autorita' ritiene che la  valutazione  di  tali  promozioni  vada  effettuata sulla base di quanto previsto dalla delibera n. 152/02/CONS. 2. Service   Level   Agreement   (SLA)   e   penali  dei  servizi  di
 interconnessione.
 10. Gli operatori alternativi, con specifico riferimento ai livelli di  assurance  offerti,  hanno  segnalato  che l'attuale procedura di gestione  del  disservizio  non  prevede  che  l'operatore possa fare verifiche  sul funzionamento al momento della riconsegna del servizio stesso.  Qualora  il  guasto  non  sia stato riparato, l'operatore e' costretto a sottoporre nuovamente la segnalazione di guasto a Telecom Italia  facendo  ripartire  i  termini degli SLA ed i conteggi per le penali.  Secondo  gli operatori, spesso Telecom Italia chiuderebbe il guasto  al  solo  fine  di  interrompere  gli SLA ed i conteggi delle penali,  rilasciando  circuiti  non funzionanti. Al fine di prevenire tale  pratica,  gli  operatori  richiedono la chiusura concordata dei guasti  per  tutti  gli  SLA  di  assurance,  al  fine di impedire la vanificazione dei sistemi di penale.
 11.  Sul  punto,  Telecom  Italia  ha  dichiarato  di aver condotto un'analisi  interna  sui principali servizi di interconnessione (CPS, unbundling,  circuiti  parziali  e flussi di interconnessione), senza riscontrare   alcuna   particolare   anomalia   nei   meccanismi   di provisioning e assurance. Telecom Italia, con particolare riferimento all'assurance, pur non registrando in modo automatico l'incidenza dei guasti  chiusi  e  riaperti  subito  dopo, non rileva alcuna anomalia gestionale  ed  e'  disposta  ad  effettuare  analisi di dettaglio su eventuali segnalazioni specifiche.
 12.  L'Autorita',  anche  in  assenza  di  evidenti  anomalie nella gestione dell'assurance, rileva che la chiusura concordata dei guasti rappresenta  un  elemento  importante  nella  gestione dei servizi di interconnessione,  i  quali, per loro natura, devono essere impiegati in   congiunzione   ad  altri  elementi  produttivi  dalla  complessa configurazione al fine di realizzare il servizio finale.
 13.  L'Autorita'  ritiene  pertanto  necessario che, analogamente a quanto  gia'  disposto  per  l'offerta  dei  circuiti parziali con la delibera  n. 3/04/CIR, tutti gli SLA di assurance relativi ai servizi di  interconnessione  debbano  includere  una  procedura  di chiusura concordata   del  guasto  che  preveda  che  Telecom  Italia  segnali all'operatore alternativo l'avvenuto intervento, prima della chiusura dell'attivita',   affinche'   questo   possa  verificare  l'effettivo funzionamento del servizio. La segnalazione sospende i termini per il conteggio   degli   SLA.   L'intervento  di  assurance  si  considera effettivamente  chiuso  solo  a  seguito  dell'esito  positivo  della verifica dell'operatore alternativo, mentre in caso di esito negativo il  conteggio  dei giorni nel calcolo delle penali riprende a partire dalla originaria segnalazione di guasto.
 3. Service Provider Portability (SPP).
 14.  Gli  operatori  hanno segnalato che il manuale delle procedure dell'offerta  di  riferimento  prevede  un  limite  di evasione delle richieste  di  SPP e definisce i criteri di ripartizione territoriale di  tale  capacita'. Sebbene tale aspetto del provisioning non appare nei  fatti  implementato  da  parte  di Telecom Italia, gli operatori richiedono  che  sia rimossa ogni limitazione relativa alla capacita' di evasione di tale servizio.
 15.  Sul  punto,  Telecom  Italia  ha  confermato  che il limite in oggetto  non  e'  materialmente  applicato  e che ad oggi non ci sono rifiuti legati al superamento delle soglie in oggetto.
 16.  L'Autorita'  rileva  che  la  portabilita'  del  numero non e' connessa  direttamente ad attivita' nelle centrali di stadio di linea e pertanto deve essere sottoposta a vincoli meno stringenti di quelli relativi ai servizi di accesso disaggregato. D'altra parte, anche per i  servizi  di  accesso  disaggregato  non risulta che i vincoli alla capacita'  di  evasione,  ad  oggi  ancora  presenti  in  offerta  di riferimento, ma risalenti alle modalita' di avvio del servizio, siano effettivamente adottati da Telecom Italia. Sulla base del fatto che i vincoli  di  capacita'  di  evasione relativi ai due servizi appaiono ampiamente  superati  nei  fatti,  l'Autorita' ritiene necessario che Telecom Italia riformuli in offerta di riferimento tali vincoli sulla base delle effettive capacita' di evasione relative ai due servizi.
 17.  Gli  operatori  richiedono  inoltre che Telecom Italia preveda tempi  stringenti per il reinstradamento delle numerazioni in caso di portabilita'  tra  due  operatori alternativi. Ad oggi il servizio e' previsto  unicamente  per  le  numerazioni non geografiche ma prevede trenta giorni, mentre non e' previsto per le numerazioni geografiche. Cio'  rende  impossibile  o  estremamente  critica  la definizione di accordi  di  portabilita'  tra  operatori,  nonche'  la  portabilita' successiva dei numeri.
 18.  Sul  punto  Telecom  Italia  si  e'  dichiarata disponibile ad introdurre  un  servizio  di  configurazione  dell'instradamento  del traffico verso l'OLO recipient, il quale impiegando il routing number C60,   puo'   comunicare  a  Telecom  Italia  di  aver  acquisito  la numerazione.  Tale  servizio  di  configurazione sarebbe a carico del recipient  fermo  restando  che  gli  oneri  del transito tra donor e recipient,  in  linea  con  quanto previsto della modalita' di onward routing, sono a carico del donor.
 19.  L'Autorita',  sulla base di tali premesse, ritiene che Telecom Italia  debba  prevedere  in  offerta  di  riferimento  i  servizi di reinstradamento  del  traffico tra operatore donor (inclusa la stessa Telecom)  ed  operatore  recipient  con  tempi  di fornitura e penali coerenti  con  i tempi previsti per il servizio di portabilita' delle numerazioni   geografiche  e  non  geografiche.  Con  riferimento  al servizio   di   transito   associato,  da  attivarsi  in  assenza  di interconnessione  diretta  tra donor e recipient, l'Autorita' ritiene che  sulla  base  degli  accordi  tra  donor e recipient, debba poter essere  introdotta  una  modalita'  alternativa  di  fatturazione  al recipient.
 20.  Gli  operatori  segnalano  che  l'attuale servizio di transito delle  numerazioni geografiche offerto da Telecom Italia non consente all'operatore  di  origine  del traffico di controllare gli effettivi costi  del  servizio  di  terminazione  verso numerazioni geografiche portate   su   altro   OLO.  Infatti,  Telecom  Italia  non  mette  a disposizione   degli  OLO  in  modo  trasparente  il  database  delle numerazioni  portate  e  non  consente  quindi agli OLO di verificare l'effettiva   tariffa  di  terminazione  verso  OLO  di  destinazione fatturata  da  Telecom  Italia.  Telecom Italia deve pertanto fornire tale  database agli OLO che acquistano servizi di transito al fine di verificare  gli  importi fatturati. Gli operatori richiedono altresi' di   poter   verificare   l'importo  del  transito  stesso  avendo  a disposizione  dettagli  di  fatturazione  circa i servizi di transito effettivamente impiegati.
 21. Sul punto, Telecom Italia rileva che con l'adozione delle nuove norme  regolamentari  sul  mercato  9, l'Autorita' intende imporre in capo  a  tutti  gli  operatori di terminazione l'obbligo di fornire a richiesta  il  database  aggiornato dei propri numeri attivi. Telecom Italia   intende  pertanto  fornire  tale  prestazione  quando  sara' obbligatoria  per  ciascun  operatore  di terminazione. Relativamente alla  disponibilita'  di informazioni di dettaglio sulla fatturazione dei  servizi  di  transito,  Telecom Italia sottolinea che in caso di contestazioni  sugli importi, gli strumenti contrattuali prevedono la costituzione di una commissione paritetica volta a dirimere eventuali contese.   Telecom   Italia   sottolinea  inoltre  che  modalita'  di presentazione  di  dettaglio che evidenzino i piani di infrastruttura degli  operatori  alternativi  raggiunti  in  terminazione potrebbero comportare   la   divulgazione  agli  operatori  di  originazione  di informazioni  commerciali riservate sui piani di infrastruttura degli operatori di terminazione.
 22.  L'Autorita'  evidenzia  che,  allo  stato, e' Telecom Italia a dover garantire, nell'ambito della fornitura dei servizi di transito, ogni evidenza utile alla giustificazione degli importi fatturati agli operatori  alternativi, e cio' in applicazione delle normali norme di trasparenza  delle  fatture  per  le prestazioni offerte. L'Autorita' ritiene  pertanto che Telecom Italia debba introdurre una modalita' a richiesta  di fornitura del dettaglio della fatturazione del servizio di  transito  che  permetta  all'operatore di verificare l'importo di terminazione relativo alla numerazione terminata ed i livelli di rete interessati  dal transito della chiamata stessa. La fornitura di tale dettaglio  dovra'  essere  ristretta  alle  effettive  necessita'  di verifica   dell'operatore   richiedente,  il  quale  dovra'  pertanto indicare  in  maniera  puntuale  la  singola  chiamata  o  le singole chiamate oggetto di verifica.
 4. Accesso alle numerazioni non geografiche 12XY.
 23.  Gli operatori hanno segnalato che l'offerta di riferimento non riporta  le  modalita'  tecniche ed economiche di accesso dei clienti Telecom Italia ai servizi di informazione elenco abbonati di un altro operatore erogati su numerazioni 12XY. Trattandosi di numerazioni non geografiche  per le quali esistono obblighi di interoperabilita', gli operatori  richiedono  l'introduzione  in  offerta di riferimento del servizio   con   le  medesime  modalita'  previste  per  le  restanti numerazioni  non  geografiche.  Gli operatori richiedono altresi' che sia  introdotta  in  offerta  di riferimento una modalita' tecnica di segnalazione  all'interfaccia  di rete che consenta la variazione del profilo   tariffario  nel  corso  della  conversazione,  al  fine  di consentire  una corretta gestione dei servizi di call completion, che permette  agli  operatori interconnessi di offrire il reinstradamento delle chiamate variando il regime tariffario in funzione del servizio offerto.
 24.  Telecom  Italia ha segnalato di aver comunicato agli operatori alternativi  l'adozione  del  modello  di raccolta per le numerazioni 12XY  e  delle  restanti  modalita'  vigenti  per  le numerazioni non geografiche.  Telecom  Italia  e'  pertanto  disponibile a modificare l'offerta di riferimento 2006. Di diverso avviso e' sull'introduzione di  modalita'  tecniche  di  interconnessione per la segnalazione del cambio  di regime tariffario. Tale prestazione infatti non e' ad oggi prevista  dalle  specifiche  tecniche  di  interconnessione.  Telecom Italia   ritiene   che   l'interoperabilita'  delle  numerazioni  non geografiche   e,   in   particolare,   delle  prestazioni  accessorie all'accesso  alle  numerazioni  12XY debba essere oggetto di obblighi comuni  a  tutti  gli operatori di accesso, di rete fissa e mobile, e non  soltanto  in  capo a Telecom Italia. In tal senso Telecom Italia sarebbe  disponibile  ad  avanzare  nelle sedi opportune una proposta tecnica di modifica delle specifiche di interconnessione.
 25. L'Autorita', sul punto, intende sottolineare che le numerazioni non geografiche 12XY introdotte dalla delibera n. 15/04/CIR, ai sensi della  delibera  n.  9/03/CIR,  sono da trattarsi a tutti gli effetti regolamentari  come  le  altre  numerazioni  non  geografiche. In tal senso,  la scelta della tariffa da praticare all'utente finale spetta all'operatore  titolare  della numerazione, il quale ha il diritto di sceglierla all'interno dell'insieme di prezzi gia' configurati per le altre  numerazioni  non geografiche o di richiedere la configurazione di un apposito prezzo. Il fatturato all'utente, ai sensi dell'art. 1, comma 1,  lettera a) della delibera n. 1/00/CIR, spetta integralmente all'assegnatario  della numerazione, fatta salva la remunerazione per la  fornitura del servizio di raccolta e/o transito ed il ristoro dei costi  di  fatturazione  e  rischio insolvenza, come del resto appare anche da quanto considerato al punto A.1 della delibera n. 10/00/CIR. L'Autorita',  pertanto,  nel confermare che anche le numerazioni 12XY sono  soggette alla regolamentazione previgente sulle numerazioni non geografiche,  sottolinea  che  a  tali  numerazioni  va  applicato il modello  di  interconnessione  di  raccolta,  ove  la  raccolta  e la fatturazione  sono quelle approvate con l'offerta di riferimento ed i prezzi  finali  sono  scelti  dalle  griglie tariffarie applicabili a tutte  le  numerazioni  non  geografiche.  Analogamente,  l'Autorita' sottolinea  che,  per  le  medesime  considerazioni,  i  tempi  e  le modalita' di configurazione delle numerazioni dovranno seguire quelle gia' previste per le restanti numerazioni non geografiche.
 26.  In  merito  alla  possibilita' di variare le tariffe nel corso della  chiamata,  l'Autorita'  ritiene che Telecom Italia e tutti gli operatori  di  accesso  debbano  prevedere  per  alle  interfacce  di interconnessione   modalita'   di   segnalazione  che  permettano  di identificare  eventuali  cambi  di  regime  tariffario  connessi,  ad esempio, alla redirezione della chiamata al numero trovato. L'obbligo di prevedere tale prestazione e' da intendersi applicabile al fine di una   corretta  interoperabilita'  dei  servizi  su  numerazioni  non geografiche  a tutti gli operatori di accesso fissi e mobili ai sensi dell'art.  42,  comma 2,  lettera a) del codice indipendentemente dal significativo  potere  di mercato degli stessi. I dettagli tecnici di tale  meccanismi  dovranno  essere concordati con gli altri operatori sulla base di una proposta tecnica che Telecom Italia avanzera' entro trenta  giorni dalla notifica del presente provvedimento. L'Autorita' si  riserva  di  intervenire qualora non vengano raggiunti accordi in tempi ragionevoli.
 27.  L'Autorita'  rileva inoltre che la prestazione del servizio di consultazione elenco abbonati ha una durata media di circa un minuto. L'implementazione da parte di Telecom Italia di un profilo tariffario in cui il prezzo relativo al primo minuto di servizio sia diverso dal prezzo  relativo  ai  minuti  successivi  consentirebbe  di ridurre i prezzi nella fase di call completion anche prima dell'implementazione della  prestazione  di  cambio  profilo  tariffario  nel  corso della telefonata,  con evidenti vantaggi per i clienti finali. L'Autorita', nelle  more  della  definizione  della  prestazione di cambio profilo tariffario  nel  corso  della  telefonata, ritiene che Telecom Italia debba adottare, su richiesta dell'operatore interconnesso, un profilo tariffario che possa prevedere un prezzo maggiore per il primo minuto di   conversazione   ed   inferiore   per   i  successivi  minuti  di conversazione.
 5. Surcharge da telefonia pubblica.
 28.  Gli  operatori  segnalano  che  Telecom  Italia  ha pubblicato nell'offerta  di  riferimento 2006 le nuove condizioni di raccolta da telefonia  pubblica  dalle  quali risulta un sovrapprezzo pari a 8,47 Eurocent/min.  Gli operatori evidenziano, inoltre, che la delibera n. 3/04/CIR  indicava  un  valore  massimo  di  6,15  Eurocent/min e che Telecom  Italia  ha  ecceduto  tale  valore  massimo  praticando 6,37 Eurocent/min. Gli operatori segnalano inoltre che nel corso del 2005, a  partire  dal  1° agosto  2005,  Telecom  Italia ha unilateralmente variato le condizioni della surcharge portandole a 7,30 Eurocent/min. Gli  operatori  chiedono  pertanto  che l'Autorita' intervenga, da un lato  riportando il valore della quota al di sotto del valore massimo originariamente  previsto,  dall'altro  introducendo  il sovrapprezzo all'interno di un apposito meccanismo di network cap.
 29.  Con riferimento alle segnalazioni degli operatori, l'Autorita' sottolinea  che  la  richiesta di introdurre un meccanismo di network cap  per tale sovrapprezzo e' stata valutata nell'ambito dell'analisi dei  mercati  8,  9  e  10,  a  cui  si  rimanda  per le decisioni di pertinenza.  Con  riferimento  al  valore da applicarsi in offerta di riferimento a valere per l'anno in oggetto, l'Autorita' ha effettuato un'analisi  dei  dati  contabili  di  dettaglio  prodotti  da Telecom Italia,  sul servizio in oggetto, effettuando riscontri con i dati di contabilita'  regolatoria  per gli anni 2002, 2003 e 2004. Sulla base di evidenze dei costi e degli andamenti degli stessi, della stima del traffico  da  telefonia  pubblica per il 2005 e 2006, l'Autorita', in applicazione  della  delibera  n. 12/05/CIR, ritiene che il prezzo da applicarsi   per   il   2006   non  possa  essere  superiore  a  7,30 Eurocent/min. 6. Remunerazione  per  l'impiego  della  rete  prima  dell'invio  del
 criterio di risposta.
 30.  Gli  operatori  alternativi  segnalano  che  Telecom Italia ha introdotto  in  offerta  di riferimento la possibilita' di addebitare all'operatore    interconnesso   un   importo   forfetario   per   la remunerazione  della  propria  rete  d'accesso  prima  dell'invio del criterio  di  risposta  nel  caso  di  accesso  alle  numerazioni non geografiche  (NNG) degli OLO. Gli operatori evidenziano altresi', che i   contratti   di  interconnessione  stipulati  con  Telecom  Italia identificano  nelle «chiamate andate a buon fine» il traffico oggetto di fatturazione. Gli operatori alternativi ritengono che la richiesta di  Telecom  Italia di ottenere tale remunerazione sia priva di alcun pregio normativo in quanto l'invio ritardato del criterio di risposta corrisponde, per alcuni servizi (quali il 163 e 164) e alcuni tipi di tassazione  (es.  la  tassazione  con  modalita'  forfetaria)  ad una disposizione   regolatoria  corrispondente  alla  necessita'  di  non addebitare al chiamante alcun importo prima della effettiva fruizione del  servizio,  rilevando  che  in  tale periodo si ha un impegno non oggetto  di  remunerazione  anche  a carico della rete dell'operatore alternativo.  Di  conseguenza,  gli  operatori  alternativi  chiedono l'eliminazione   dell'intero   paragrafo dopo  le  tabelle  13  e  14 dell'offerta di riferimento.
 31.  Sul punto Telecom Italia ha segnalato che, nel caso di accesso da  rete di Telecom Italia a numeri verdi di alcuni operatori, questi ultimi  adottano  un  comportamento  non  in  linea  con la normativa tecnica  di  riferimento  e  consistente  nel generare un criterio di risposta  ritardato  rispetto  al momento dell'effettiva connessione, provocando  un  illecito  vantaggio  per  essi  stessi  con danno per Telecom  Italia.  In  particolare,  Telecom Italia evidenzia che tale fenomeno   si   verifica   prevalentemente  nel  caso  di  accesso  a piattaforme per la gestione di carte telefoniche prepagate «a codice» e quindi a fonie pre-registrate che guidano il chiamante all'utilizzo delle  stesse.  Secondo  Telecom  Italia,  molto frequentemente viene fornita da Telecom Italia agli operatori la prestazione di «en block» che  permette al cliente chiamante di inviare in un'unica sequenza di cifre  tutti  i codici suddetti (codice 800uuuuuu + pin code + numero del chiamato) senza inutili attese.
 32.  Telecom  Italia  ritiene  che  per  tali  servizi,  al fine di rispettare la normativa tecnica, si dovrebbe prevedere la generazione del  criterio  di  risposta  nel  momento  in  cui viene raggiunta la piattaforma  del  servizio  ed  erogata  la  prima  fonia  al cliente chiamante.  Telecom  Italia  evidenzia,  che essendo i «cartellini di chiamata»   legati   al  criterio  di  risposta,  una  posticipazione dell'invio   del   criterio   di   chiamata  comporta  una  riduzione dell'indicazione   del   tempo  di  conversazione.  Conseguentemente, Telecom   Italia   subirebbe   danni  sia  per  il  minor  ricavo  di interconnessione,  sia  in  quanto  gli  operatori alternativi avendo minori  costi  possono presentare offerte piu' favorevoli nel mercato delle carte prepagate.
 33. Un operatore ritiene che la pratica di ritardare il criterio di risposta  sarebbe legittimo e finalizzato a non addebitare al cliente i  costi  di un servizio prima della corretta informativa sul costo e della  effettiva  fruizione del medesimo. Al contrario ritiene che la remunerazione  nella  fase «interattiva», propedeutica alla fruizione del  servizio,  costituirebbe  un  indebito  vantaggio  competitivo a favore di Telecom Italia, la quale fornisce, in esclusiva, servizi di traffico internazionale prepagato da cabina pubblica attraverso carte a  banda  magnetica e lettori di telefonia pubblica che non prevedono tale  fase  «interattiva».  Tali  apparati infatti leggono le tariffe specifiche direttamente della banda magnetica della carta prepagata e consentono  a  Telecom  Italia  di  offrire  servizi con minori costi relativi  di  traffico e piu' agevolmente fruibili dall'utente finale (che non digita codici).
 34.  Sul punto, Telecom Italia ha evidenziato di non avere obblighi di  fornitura  del  servizio  di accesso ai sistemi di gestione delle carte  da  telefonia pubblica. L'imposizione di un obbligo di offerta relativamente  ad  un  tale  servizio  all'ingrosso,  secondo Telecom Italia, non puo' non avvenire che attraverso l'analisi del mercato al dettaglio  delle  carte  prepagate.  Poiche' i servizi offerti con le carte  prepagate  non  sono  stati analizzati nell'ambito dei mercati rilevanti,  Telecom  Italia  non  ritiene che possa configurasi alcun obbligo in materia.
 35.   L'Autorita'   ha  rilevato  che,  allo  stato,  non  esistono previsioni  regolamentari specificamente mirate a definire il momento a  partire dal quale debba essere avviata la fatturazione dei servizi a traffico offerti in interconnessione.
 36.  A  riguardo, l'Autorita' ritiene che solo l'invio del criterio di  risposta possa rappresentare, ad oggi, l'elemento di segnalazione che   da'   avvio   alla   tariffazione   agli   utenti   finali   ed all'interconnessione. Il criterio di risposta da parte dell'operatore interconnesso deve essere inviato quanto prima ed, in linea generale, all'inizio della fonia del centro servizi, affinche' si abbia, per le conversazioni  andate  a  buon  fine,  la massima corrispondenza, per quanto   possibile,  tra  la  durata  di  occupato  e  la  durata  di conversazione.
 37.  Su  tali  basi,  l'Autorita'  ritiene  che  non  possa  essere consentita  in  offerta  di  riferimento,  nel  caso  di accesso alle numerazioni  non geografiche degli operatori alternativi, la facolta' a Telecom Italia di addebitare all'operatore interconnesso un importo per  la  remunerazione  dell'uso  della  rete  prima  dell'invio  del criterio  di  risposta.  La  tariffazione di servizi dovrebbe infatti rispondere a criteri oggettivi e misurabili di uso delle risorse e di erogazione  del  servizio fornito al cliente. Eventuali comportamenti fraudolenti  da  parte degli operatori alternativi non possono essere sanzionati  da  Telecom  Italia  stessa,  ma  devono  essere  risolti attraverso    azioni    di    contenzioso,   eventualmente   dinnanzi all'Autorita'.  Di  conseguenza  si  ritiene  debba  essere eliminato quanto al paragrafo dopo le tabelle 13 e 14 in offerta di riferimento ove  si  recita  «Qualora si rilevi un comportamento anomalo da parte dell'operatore  consistente  nel ritardare l'invio di detto criterio, Telecom  Italia  provvedera'  alla  valorizzazione del traffico sulla base della durata dell'occupazione».
 38.  Per  quanto riguarda la definizione del momento dell'invio del criterio di risposta all'interconnessione, l'Autorita' sottolinea che tale segnalazione debba essere inviata, di norma, senza ritardo ed in corrispondenza  dell'inizio  dell'effettiva  fatturazione  all'utente finale.  Per  le  numerazioni  per  le quali e' previsto un messaggio gratuito obbligatorio ai sensi della normativa vigente, l'inoltro del criterio  di  risposta  deve  avvenire  al  termine  dello stesso, in corrispondenza  dell'inizio della fatturazione al cliente finale. Per numerazioni   non   gratuite  per  le  quali  il  messaggio  gratuito obbligatorio  non  e'  previsto,  vale  il  principio generale che le fatturazioni  all'interconnessione e quelle all'utente finale debbano essere associate e che l'invio del criterio di risposta deve avvenire in corrispondenza dell'inizio dell'erogazione del servizio.
 39.  Caso  a  parte  e'  quello delle numerazioni gratuite, dove la fatturazione  al  cliente  finale  e'  o  assente  o indipendente dai sistemi  di  fatturazione  dell'operatore  di  accesso. In tali casi, l'Autorita'  ritiene  che  in  linea generale il criterio di risposta debba  essere  inviato  all'avvio  della  fonia  del  centro  servizi raggiunto, anche in assenza di fatturazione al cliente finale tramite l'operatore di accesso.
 40.  Per  quanto  concerne la legittimita' di ritardare l'invio del criterio  di  risposta  nelle  chiamate  da  numeri  800 da telefonia pubblica   e  la  richiesta  di  poter  accedere  alle  modalita'  di fatturazione   che   Telecom  Italia  adotta  per  le  proprie  carte prepagate,  l'Autorita'  evidenzia  che  Telecom  Italia,  in  quanto proprietaria  della totalita' delle postazioni di telefonia pubblica, e' l'unico operatore che puo' implementare la prestazione in oggetto, e   che   tale   prestazione  effettivamente  comporta  un  vantaggio commerciale  ed  un  minor  costo  minutario  per  Telecom Italia per l'assenza  della  parte  «interattiva»; la previsione del servizio in oggetto non e' correlata all'esame del mercato delle carte prepagate, queste ultime sono infatti fruibili da diverse forme di accesso e non necessariamente  da postazioni di telefonia pubblica; nell'ambito del mercato  della  raccolta  l'Autorita'  ha  analizzato le modalita' di fornitura del servizio da apparati da telefonia pubblica rilevando la necessita'  di  imporre  un obbligo in tal senso al fine di garantire una  corretta  parita'  di  trattamento  tra  operatori alternativi e divisioni commerciali di Telecom Italia anche nell'offerta di servizi da postazione di telefonia pubblica.
 41.  Tanto  considerato,  l'Autorita'  ritiene che nei soli casi di accesso   da  telefonia  pubblica  su  numerazione  800,  nelle  more dell'introduzione  da  parte  di  Telecom  Italia  di un servizio che consenta  agli operatori alternativi l'impiego dei sistemi di carte a banda magnetica a tariffazione specifica, gli operatori interconnessi possano  inviare  il  criterio  di  risposta  al  termine  della fase interattiva,  ove  questa rientri nelle medesime tempistiche previste ai  sensi  dalla  normativa  vigente  per i messaggi di presentazione gratuiti  obbligatori  nel caso delle numerazioni non geografiche per servizi  a  sovrapprezzo.  Tale  previsione  dovra'  essere rivista a seguito  della  disponibilita'  di  una offerta wholesale in grado di consentire la replicabilita' delle offerte di Telecom Italia.
 7. Call completion to busy subscriber (CCBS).
 42. Gli operatori segnalano che l'offerta di riferimento di Telecom Italia  prevede  notevoli criticita' per la prestazione di richiamata su   occupato  (fornita  regolarmente  per  le  chiamate  gestite  in interconnessione  diretta) nel caso di chiamate in transito originate da  reti  di  altri  operatori. Per tale situazione, infatti, Telecom Italia,  in  assenza  di  specifiche  tecniche,  rimanda  ad  accordi negoziali  con  gli  operatori  di transito interessati, contemplando comunque  «l'esigenza  tecnica  e  gestionale di utilizzare flussi di interconnessione  dedicati  tra Telecom Italia e l'operatore terzo di transito».  Secondo  gli  operatori,  quanto  previsto  in offerta di riferimento  da  Telecom Italia determina una sostanziale limitazione alla  possibilita'  di  offrire  servizi  di  transito  da  parte  di operatori  terzi,  limita  l'interoperabilita'  dei  servizi avanzati all'interfaccia di interconnessione e non e' in linea con quanto gia' previsto  alla delibera n. 1/05/CIR, ove la prestazione doveva essere offerta in modo non discriminatorio.
 43.  Telecom Italia rileva che le modalita' effettivamente adottate in sede di implementazione prevedono non flussi dedicati bensi' fasci logici  dedicati. E' pertanto possibile per l'operatore interconnesso frazionare il flusso sulla base della effettiva capacita' da dedicare al transito e di quella da dedicare alla terminazione. Telecom Italia evidenzia  inoltre  che  anche  a  causa  della  mancanza di standard tecnici  e'  necessaria  la negoziazione commerciale tra operatore di originazione  e  Telecom  Italia stessa, al fine di mettere a punto i dettagli  del servizio. Telecom Italia evidenzia infine che l'attuale modalita'  implementata,  grazie  alla  flessibilita'  data dai fasci logici,  comporta  solo inefficienze marginali e che ad oggi, qualora si passasse ad una soluzione con fasci condivisi, si incorrerebbe nel fatto  che  un  utente  che  origina  la chiamata da una rete con cui Telecom  Italia  non  ha  implementato  il  servizio  ascolterebbe il messaggio  di  invito  ad  attivare  la  prestazione di richiamata su occupato senza tuttavia che la stessa possa funzionare.
 44.  Sul  punto  l'Autorita'  ritiene  necessario  sottolineare che Telecom   Italia   ha   l'obbligo   di   fornire  all'interfaccia  di interconnessione,   anche   agli  operatori  di  transito,  qualsiasi funzionalita'  necessaria per replicare i servizi che la stessa offre ai  propri  clienti  finali.  Richiedere  per il traffico in transito flussi  separati  al  fine  di  garantire  solo  su  tali  flussi  le prestazioni  avanzate  di  interconnessione ha come effetto quello di limitare  la  competitivita'  dei  servizi  di  transito  degli altri operatori.  Evidentemente,  l'adozione  di  fasci  logici in luogo di flussi  fisici  rappresenta  gia'  un passo nella giusta direzione in quanto aumenta l'uso efficiente delle risorse trasmissive.
 45.  Con  riferimento  specifico  alla prestazione di richiamata su occupato,  l'Autorita' ritiene che l'uso della prestazione CCBS (call completion to busy subscriber) in caso di servizi di transito offerti da  operatori alternativi sia analogo allo scenario di rete descritto nella  specifica  ETSI 300 356-18 paragrafo 9.3, ove il comportamento delle  switch  di transito e' assimilabile allo switch di una rete di un  operatore  di  un  servizio  di  transito. L'Autorita' non rileva motivazioni  sostanziali  di natura tecnica che possano aver impedito la  definizione  all'interfaccia di interconnessione di meccanismi di segnalazione   tali   da   consentire   l'uso  condiviso  dei  flussi preesistenti  con  il traffico di transito in presenza di funzioni di CCBS, come gia' disposto dalla delibera n. 1/05/CIR.
 46.  In tale ottica la soluzione di adottare flussi logici separati in   luogo   di  fasci  distinti,  deve  considerarsi  transitoria  e propedeutica  alla definizione di una modalita' di impiego dei flussi completamente  condivisa. A tal fine, l'Autorita' ritiene che Telecom Italia  debba  farsi  promotrice  di  una  proposta  tecnica  volta a consentire  l'uso  condiviso  dei  flussi  di interconnessione con il traffico  in  transito in presenza di funzioni di CCBS, da concordare con  gli  operatori interessati. Nelle more della definizione di tale modalita' tecnica, Telecom Italia adotta in offerta di riferimento la modalita'  di condivisione dei flussi basata su fasci logici dedicati in luogo della modalita' basata su flussi dedicati. 8. Accesso  abbonati  Telecom  Italia  ai  servizi  su  NNG  di altro
 operatore.
 47.  Gli  operatori hanno segnalato che l'offerta di riferimento di Telecom Italia, per la configurazione dei prezzi fuori dalle griglie, a pag. 8 dell'offerta di fatturazione e rischio insolvenza, rimanda a condizioni  commerciali,  nonostante riporti correttamente in tabella il prezzo per la configurazione.
 48.  Telecom  Italia  evidenzia  che il riferimento alle condizioni commerciali  e'  legato  alla fornitura di SLA migliorativi opzionali che prevedono la configurazione in tempi inferiori ai trenta giorni.
 49.  L'Autorita', in linea con quanto gia' espresso con la delibera n.  3/04/CIR,  ritiene che le condizioni di configurazione dei prezzi delle  numerazioni debbano essere integralmente incluse in offerta di riferimento  e  non  lasciate  a  negoziazioni.  L'Autorita'  ritiene pertanto  che  Telecom  Italia  debba  eliminare  il passo in oggetto dall'offerta  di  riferimento,  ovvero  esplicitare quali prestazioni opzionali  sono  effettivamente  disponibili per la configurazione di nuovi prezzi.
 50. Gli operatori evidenziano che Telecom Italia segnala l'apertura delle  proprie  numerazioni  non geografiche con un preavviso di soli dieci  giorni,  cio'  al  fine  di  consentire  a  questi  ultimi  di configurare   gli   instradamenti   e   la  fatturazione  consentendo l'interoperabilita'  dei servizi. Gli operatori sottolineano tuttavia che  Telecom  Italia richiede, in caso di apertura di numerazioni non geografiche  su  rete  OLO,  trenta o novanta giorni di preavviso per configurare i propri instradamenti e la fatturazione dei servizi. Gli operatori  sottolineano  che tale asimmetria nelle tempistiche riduce notevolmente  la  flessibilita'  commerciale  degli  OLO  nei servizi offerti  su  numerazioni  non  geografiche e rappresenta un vantaggio commerciale  per Telecom Italia non giustificato da reali motivazioni tecniche.
 51.  Sul  punto  Telecom Italia evidenzia che il preavviso di dieci giorni  discende  da  disposizioni  regolamentari  e  che  nei fatti, Telecom  Italia  tende  a  dare  agli  operatori  alternativi notizia dell'apertura  delle  proprie  numerazioni  circa trenta giorni prima della loro effettiva apertura. Tempi di preavviso piu' ristretti sono eventualmente   previsti  per  numeri  impiegati  saltuariamente  (ad esempio,  da  trasmissioni  televisive). In tali casi il preavviso di trenta  giorni  viene  dato  solo  alla  prima  apertura,  mentre  le successive riaperture della numerazione sono comunicate con preavvisi piu' brevi.
 52.   L'Autorita'  ritiene  che  Telecom  Italia  debba  modificare l'offerta  di  riferimento portando a quindici giorni il tempo minimo di  preavviso  con cui comunica agli operatori alternativi l'apertura delle  proprie  numerazioni non geografiche, prevedendo nel messaggio di notifica l'indicazione delle numerazioni aperte o modificate e dei relativi prezzi.
 53.  Gli  operatori  segnalano che Telecom Italia impone l'adozione della  propria  carta delle garanzie anche quando l'operatore dispone di  una propria carta gia' comunicata agli organi competenti. Telecom Italia  evidenzia  di aver da tempo previsto l'adozione della propria carta solo nei casi in cui l'operatore ne sia sprovvisto.
 54.  L'Autorita'  sottolinea  che  l'applicazione  della  carta dei servizi  di  Telecom Italia (non piu' delle garanzie) per l'accesso a NNG  di  altro  operatore e' legittima soltanto nel caso in cui l'OLO non disponga di una carta dei servizi valida. D'altro canto, ai sensi della  delibera n. 179/03/CSP, tutti gli operatori hanno l'obbligo di dotarsi  di  una carta dei servizi e di comunicarla all'Autorita'. Si ritiene  pertanto  che  Telecom  Italia debba rimuovere in offerta di riferimento ogni riferimento all'applicazione della propria carta dei servizi,  rimandando all'azione di vigilanza dell'Autorita' i casi in cui l'operatore ne sia sprovvisto.
 55.  Gli  operatori  evidenziano  che  Telecom Italia ha imposto in offerta  di  riferimento  l'inserimento  per tutte le numerazioni non geografiche  di  un  messaggio  di presentazione. Telecom Italia, sul punto, dichiara la propria disponibilita' a chiarire che l'obbligo e' presente   solo   nei  casi  previsti  dalla  normativa.  L'Autorita' sottolinea che il messaggio di presentazione e' obbligatorio solo per le  numerazioni  indicate  dalla  delibera  n. 9/03/CIR e dal decreto ministeriale  2 marzo  2006,  n.  145, e ritiene pertanto che Telecom Italia debba modificare l'offerta di riferimento modificando il punto in oggetto.
 56.  Secondo  gli  operatori Telecom Italia non permetterebbe nella propria   offerta   di   riferimento   di   adottare  tariffe  retail differenziate  per  i singoli numeri non geografici, ma imporrebbe un prezzo unico a ciascun arco di numerazione oggetto di configurazione, impedendo  cosi' una corretta competizione nel mercato dei servizi su numerazioni non geografiche.
 57.  Telecom  Italia  evidenzia  che  la  limitazione  in  oggetto, rappresentata  all'Autorita'  in  occasione  delle approvazioni delle offerte  di  riferimento 2004 e 2005, dipende da motivazioni tecniche difficilmente   superabili.  Le  attuali  modalita'  di  fatturazione avvengono  infatti  sulla  base dell'analisi delle decamigliaia e non sul  singolo  numero.  Una  modifica  in  tal senso, comporterebbe un aggiornamento  di  tutti  i  nodi  SGU  ed investimenti difficilmente proporzionati al beneficio che l'obbligo comporterebbe.
 58. L'Autorita', preso atto della difficolta' tecnica rappresentata da Telecom Italia, sottolinea tuttavia che quanto previsto in offerta di  riferimento, oltre che penalizzante nei confronti degli operatori alternativi,  non e' in linea con quanto gia' previsto dalla delibera n.  9/03/CIR in materia di numeri in decade 7, e ritiene pertanto che Telecom  Italia debba consentire, ove non diversamente previsto dalla normativa,   la   configurazione  di  prezzi  diversi  sulle  singole numerazioni  non  geografiche  all'interno dello stesso decamigliaio, modificando   pertanto   l'offerta   di  riferimento  in  tal  senso. Nell'impossibilita'  di  dare  seguito immediato alla disposizione in oggetto,  l'Autorita' ritiene che Telecom Italia debba pianificare la predisposizione  graduale  della funzione richiesta nell'ambito delle normali  attivita' di gestione e aggiornamento dei sistemi hardware e software,   al  fine  di  consentire  in  un  tempo  ragionevole,  la possibilita'   di   diversificare  i  prezzi  delle  numerazioni  non geografiche per singolo numero.
 59.  Alcuni operatori hanno segnalato che i tempi di configurazione dei  prezzi  delle  numerazioni ed il contributo richiesto da Telecom Italia  per  la  configurazione  dei  prezzi  delle numerazioni fuori griglia  risultano  eccessivi  e  talvolta  sottoposti  a  condizioni commerciali  vessatorie  (per  le  numerazioni  12XY, ad esempio). In merito  alle  tempistiche  di  configurazione  proposte in offerta di riferimento,  gli  operatori  segnalano  che  queste  debbano  essere ridotte  nel rispetto del principio di parita' di trattamento al fine di  consentire  la  replicabilita'  delle prestazioni che l'incumbent offrirebbe alle proprie divisioni commerciali (15 giorni).
 60.  In merito al prezzo di Euro 30.000 richiesto da Telecom Italia per  la configurazione delle numerazioni fuori griglia, gli operatori sostengono  che  tale  importo,  da un lato e' richiesto abusivamente anche  per  prezzi  gia'  configurati  (ad es. per numerazioni 12XY), dall'altro  appare  non  effettivamente orientato ai costi cosi' come previsto   dall'art.   3,  comma 2,  lettera  d,  della  delibera  n. 11/03/CIR.
 61. Gli operatori richiedono, inoltre, che sia imposto l'obbligo di pubblicare  tempestivamente  l'aggiornamento delle griglie tariffarie da applicare a tutte le numerazioni non geografiche, ossia ogni volta che e' prevista una nuova configurazione sulla rete della stessa.
 62.  Telecom  Italia  sottolinea  che  la configurazione dei prezzi delle  numerazioni in quindici giorni e' offerta anche agli operatori alternativi    secondo   listini   commerciali   a   condizioni   non discriminatorie  e  che il prezzo di tale prestazione e' commensurato all'impiego delle risorse anche umane necessarie al conseguimento del risultato.  Evidentemente  qualora  si  adottassero tempi standard di quindici  giorni  il dimensionamento e l'organizzazione delle risorse dovrebbero    cambiare    comportando   un   incremento   dei   costi corrispondenti.
 63.  Con  riferimento  all'aggiornamento  delle griglie tariffarie, Telecom  Italia  sottolinea di aver provveduto all'unificazione delle griglie  dei  prezzi  ed  alla  pubblicazione sul sito web di Telecom Italia.  Per  quanto riguarda eventuali ritardi nelle modifiche delle griglie,  Telecom  Italia  non  rileva  nuove  configurazioni  se non relativamente  a  servizi  12xy,  i  cui  prezzi  sono stati comunque inseriti  in  griglia  a seguito dell'adozione della regolamentazione per le numerazioni non geografiche per tali numerazioni.
 64.  L'Autorita',  nel confermare che il servizio di configurazione dei prezzi delle numerazioni debba avvenire a condizioni orientate al costo,  trasparenti e non discriminatorie, ritiene che Telecom Italia debba  pubblicare  sul  proprio  sito  dedicato ai servizi wholesale, entro  cinque giorni lavorativi dalla modifica, l'aggiornamento delle griglie   tariffarie   da  applicarsi  a  tutte  le  numerazioni  non geografiche.
 65.  Con  riferimento  alla  configurazione dei nuovi prezzi non in griglia,  l'Autorita'  ritiene  ragionevole che gli operatori debbano provvedere  ad un sostanziale riallineamento dei tempi necessari alla configurazione  delle  numerazioni  e degli instradamenti, al fine di conseguire  la  completa simmetria nelle modalita' di preavviso nella configurazione delle numerazioni.
 66. L'Autorita', sulla base delle giustificazioni di costo prodotte da  Telecom  Italia, ritiene necessario che Telecom Italia riformuli, per il 2006, il prezzo della prestazione di configurazione dei prezzi delle  numerazioni,  prevedendo  modalita'  piu'  efficienti  per  la realizzazione  della  prestazione. Appare infatti che quanto indicato da  Telecom  Italia in termini di risorse di personale necessarie per l'espletamento   della   prestazione   possa   essere   ulteriormente efficientato  con l'impiego di sistemi di configurazione maggiormente automatizzati.
 67.   In   relazione   alle  condizioni  economiche  relative  alla prestazione  del  servizio di fatturazione, gli operatori evidenziano che Telecom Italia ha previsto un valore di fatturazione pari al 9,1% dell'importo fatturato alla clientela chiamante. Tale valore, secondo gli  operatori alternativi, non risulta essere in linea con il valore vigente  pari  a  2,9%.  Gli operatori evidenziano che tale valore e' stato  ribadito  anche  nella  delibera  n.  1/05/CIR, secondo cui un valore  superiore al 2,9% potra' essere determinato solo a seguito di uno  specifico  approfondimento  istruttorio  a  cura dell'Autorita'. Alcuni  operatori  evidenziano  inoltre  che  il valore relativo alla quota  di  fatturazione  in altri Paesi europei e' significativamente piu'  basso di quello richiesto da Telecom Italia. In particolare, un operatore  rileva  che  le  condizioni  di  fatturazione richieste da Telecom  Italia  variano  dal  9% al 13%, mentre quelle che lo stesso operatore paga a B.T. in Gran Bretagna oscillano tra l'1% ed il 2,5%. Secondo   gli   operatori  il  valore  richiesto  da  Telecom  Italia risulterebbe  non  giustificato dall'orientamento al costo ed abnorme rispetto alla prassi in altri Paesi.
 68.  Telecom Italia fa rilevare che l'Autorita', con la delibera n. 1/05/CIR,  nell'approvare  il  valore  di  fatturazione  a 2,9% aveva previsto  l'avvio  di  una  istruttoria  specifica volta ad accertare pertinenza e modalita' di attribuzione dei costi relativi al servizio di fatturazione. Tale istruttoria specifica, alla data, nonostante le istanze  avanzate  da  Telecom  Italia,  non risulta sia stata ancora avviata.  In  mancanza  della  succitata  istruttoria, Telecom Italia ritiene  che la modalita' di imputazione dei propri costi al servizio di  fatturazione  sia corretta e pertanto conferma il valore proposto in offerta.
 69.  L'Autorita',  relativamente  alle  condizioni  economiche  del servizio  di  fatturazione per l'accesso di abbonati Telecom Italia a servizi  su numerazioni non geografiche di altro operatore, nel corso del  procedimento  istruttorio,  ha chiesto a Telecom Italia il costo totale  della  fatturazione per i servizi a traffico per gli esercizi contabili 2004 e 2005, disaggregato per centri di costo riscontrabili in  contabilita' regolatoria, la quota del costo totale attribuito ai servizi  non  geografici  distinta  per  decadi  1,  4,  7  ed 8, con dettaglio dei criteri di ripartizione, il fatturato per gli anni 2004 e  2005 per i servizi a traffico, articolato per decadi, il dettaglio delle  quote  di  fatturato  per  conto terzi per le decadi 7 ed 8, i volumi minutari di traffico e numero di chiamate per agli anni 2004 e 2005  disaggregato  per le decadi 1, 4, 7 ed 8, ed il dettaglio delle chiamate di cui al punto precedente relativamente alle numerazione di altro operatore per le decadi 7 ed 8.
 70.  In  mancanza  di informazioni relative all'esercizio contabile 2005,  Telecom Italia ha fornito le informazioni richieste unicamente per  l'anno  2004.  Da  tali informazioni, e dai dati di contabilita' regolatoria  2004,  si  evince  che  la  quota  del 9,1% richiesta da Telecom  Italia,  e'  composta dal 6,6% per attivita' di «prevenzioni frodi  - service providers», dal 2,3% per attivita' di «Gestione dati ed  emissione  bollette»  e  dallo  0,2%  di costi specifici per OLO. Contestualmente,  Telecom  Italia  rilevava  che  le  metodologie  di attribuzione  dei  costi,  quali  quelle  adottate  dalla delibera n. 2/03/CIR per i costi di prevenzione frodi, si porrebbero in contrasto con  il  principio  di  causalita'  dei  costi  impiegato  nei driver adottati  da  Telecom  Italia  nella  propria  contabilita'  e che il revisore contabile KPMG ha verificato relativamente alla contabilita' 2001.
 71.  L'Autorita'  ha altresi' analizzato i conti economici relativi alla  contabilita' 2004 di Telecom Italia, i dati prodotti da Telecom Italia   relativamente  all'emissione  dei  bollettini  di  pagamento nell'ambito   della   valutazione   del   costo  netto  del  servizio universale,  ed  i valori di fatturazione praticati da Gran Bretagna, Spagna ed Irlanda riportati in percentuale sul ricavo della chiamata. L'Autorita'  ha altresi' analizzato i dati di contabilita' di Telecom Italia relativi agli anni 2002 e 2003.
 72.  L'analisi  dei  dati raccolti evidenzia, rispetto al 2003, una riduzione  dei  costi  totali  di  fatturazione di circa il 10% e dei ricavi di fatturazione per numeri non geografici del 17%. L'Autorita' stima  che,  adottando  le  medesime  metodologie  impiegate  con  la delibera  n.  2/03/CIR,  la quota di fatturazione da praticare per il 2006  non  possa  eccedere  il  3,1% dell'importo fatturato e ritiene pertanto  che Telecom Italia debba riformulare tale valore in offerta di riferimento. 9. Servizi di ULL/SA, co-locazione fisica e virtuale, canale virtuale
 permanente.
 73.  L'Autorita',  in  considerazione  del fatto che le offerte dei servizi  di  unbundling e di co-locazione sono attualmente in riesame ai  sensi  di  quanto  alla delibera n. 4/06/CONS, e che le eventuali modifiche  dell'offerta  ai  sensi  della presente delibera avrebbero validita'  per il solo periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2006 e l'entrata  in  vigore  della  delibera n. 4/06/CONS, ritiene, in tale sede,  non  necessario  intervenire sui servizi in oggetto per quanto non gia' previsto e rinvia eventuali modifiche agli esiti del riesame dell'offerta   pubblicata  ai  sensi  della  delibera  n.  4/06/CONS. Analogamente,   per   il  servizio  di  canale  virtuale  permanente, l'Autorita',   per   quanto  non  gia'  previsto,  rimanda  ulteriori modifiche  sull'offerta alle analisi condotte ai sensi della delibera n. 34/06/CONS.
 Udita  la  relazione  dei  commissari  Nicola  D'Angelo  e  Stefano Mannoni,  relatori  ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';
 Delibera:
 Art. 1.
 Approvazione dell'offerta di riferimento 2006
 di Telecom Italia
 1.   Sono   approvate  le  condizioni  economiche  dell'offerta  di riferimento  presentata  in  data  28 ottobre  2005 da Telecom Italia S.p.a.  per l'anno 2006, relativamente ai servizi inclusi nei panieri di network cap, fatto salvo quanto previsto nell'art. 2.
 2. Fatto salvo quanto previsto all'art. 2, le condizioni economiche dei  servizi  non  inclusi  nei panieri di network cap sono approvate sino alla verifica dei costi sottostanti tali condizioni economiche.
 |  |  |  | Art. 2. Adeguamento dell'offerta di riferimento
 di Telecom Italia
 1.  Telecom  Italia  riformula le condizioni economiche relative ai panieri  A,  B  e  C  a  partire dai prezzi approvati in offerta 2005 applicando rispettivamente i seguenti vincoli di cap: -1,22%, -1,01%, -0,97%.
 2.  Le  condizioni  di  SLA  di  assistenza  tecnica dei servizi di interconnessione   prevedono   la  chiusura  concordata  del  guasto, consentendo   all'operatore  alternativo  di  verificare  l'effettivo funzionamento  del  servizio  ripristinato.  I conteggi relativi alle penali  sono  sospesi per la sola durata necessaria alla verifica del ripristino del servizio.
 3.  La capacita' di evasione degli ordinativi di SPP e di fornitura dei  servizi  di unbundling riportata in offerta di riferimento viene adeguata alle effettive capacita' di evasione attualmente in essere.
 4.  L'offerta  di riferimento, in linea con quanto alla delibera n. 4/CIR/99,    prevede    la    prestazione   di   configurazione   del reinstradamento  del transito per le numerazioni portate (geografiche e  non)  con  SLA  allineati  ai tempi previsti per la prestazione di portabilita'  del  numero e relative penali. L'offerta dei servizi di configurazione  del  reinstradamento  adotta  il  routing  number C60 previsto dalla specifica tecnica 763-1.
 5.  L'offerta  di  riferimento,  nel  rispetto  degli  obblighi  di trasparenza,   prevede  la  fornitura,  su  richiesta  dell'operatore interconnesso,  del  dettaglio  delle fatture dei servizi di transito tale da consentire la verifica, per singola chiamata, dell'importo di terminazione   relativo  alla  numerazione  e  dei  livelli  di  rete interessati dal transito della chiamata stessa.
 6.  L'offerta  di  riferimento,  in linea con quanto previsto dalla delibera  n. 10/00/CIR, contempla per l'accesso alle numerazioni 12xy di   altro  operatore  le  medesime  condizioni  di  interconnessione (modello  di  raccolta,  prezzi  delle  numerazioni,  fatturazione ed insolvenza)  previste  dal servizio di raccolta verso numerazioni non geografiche.
 7.  Il  prezzo  massimo  per  il  servizio di surcharge da telefoni pubblici per l'anno 2006 e' di 7,30 Eurocent/min.
 8. Telecom Italia elimina dall'offerta di riferimento la previsione di  valorizzare  il traffico sulla base della durata dell'occupazione in  caso  di  «comportamenti  anomali».  La  fatturazione dei servizi all'ingrosso parte dall'inoltro del criterio di risposta.
 9.  Nel  caso  di  raccolta da telefonia pubblica su numerazione in decade  8,  gli  operatori  inviano  il criterio di risposta entro un tempo  non  superiore  a  quello  previsto  nel  caso  di messaggi di presentazione   obbligatori  per  numerazioni  a  sovrapprezzo.  Tale previsione  viene  rivista  a  valle  dell'introduzione  da  parte di Telecom Italia di un'offerta all'ingrosso per l'accesso ai sistemi di fatturazione  di  telefonia  pubblica  tramite  carte  prepagate  con tariffe sulla banda magnetica.
 10.  L'offerta di riferimento prevede modalita' di condivisione dei flussi  di  interconnessione tra traffico in transito che richiede la prestazione  CCBS  ed altro traffico di terminazione con l'ausilio di fasci  logici  dedicati.  A  valle  della  definizione  di  modalita' tecniche  relative  all'uso di fasci logici condivisi, Telecom Italia adegua la propria offerta.
 11.   Telecom   Italia   rimuove  dall'offerta  di  riferimento  la possibilita' di negoziazioni commerciali relative alla configurazione dei  prezzi delle numerazioni non geografiche ed introduce in offerta le modalita' opzionali di configurazione ad oggi fornite.
 12.   Telecom  Italia  prevede  che  l'apertura  di  proprie  nuove numerazioni  non  geografiche  avvenga  con  un  preavviso  di almeno quindici giorni agli operatori interconnessi, indicando nel messaggio di  notifica le numerazioni aperte e o modificate ed, ove necessario, i relativi prezzi da fatturare agli utenti finali.
 13. Telecom Italia rimuove dall'offerta di riferimento l'obbligo di adozione  della  propria  carta delle garanzie per le numerazioni non geografiche di altro operatore.
 14. Telecom Italia elimina dall'offerta di riferimento l'obbligo di messaggi   di   presentazione   per  i  servizi  su  numerazioni  non geografiche  per  i quali non e' obbligatorio ai sensi della delibera n. 9/03/CIR e del decreto ministeriale n. 145 del 2006.
 15.  Telecom  Italia prevede la pubblicazione e l'aggiornamento sul proprio  sito  web  dei prezzi applicabili a tutte le numerazioni non geografiche  entro  cinque  giorni  lavorativi  dalla  loro effettiva configurazione nei sistemi.
 16.  Telecom Italia riformula le condizioni economiche del servizio di  configurazione dei prezzi delle numerazioni non geografiche sulla base delle considerazioni di cui in premessa.
 17.   Il  prezzo  massimo  per  il  servizio  di  fatturazione  per numerazioni  non geografiche, in linea con i principi adottati con la delibera n. 2/03/CIR, e' fissato al 3,1%.
 |  |  |  | Art. 3. Disposizioni finali
 1.  Telecom  Italia  recepisce le disposizioni di cui al precedente art.  2  entro  trenta  giorni  dalla  data  di notifica del presente provvedimento, fatto salvo ove diversamente specificato.
 2.  Telecom  Italia  propone  una  specifica  tecnica relativa alla segnalazione  per la prestazione di modifica di regime tariffario nel corso  della connessione. La proposta di Telecom Italia e' concordata con gli operatori interconnessi ed adottata da tutti gli operatori di accesso  di  rete  fissa  e mobile per la raccolta da numerazioni non geografiche di altri operatori, a richiesta di questi ultimi.
 3.  Telecom  Italia  propone  una  specifica  tecnica relativa alla segnalazione per la prestazione di CCBS su fasci logici condivisi tra traffico  in  transito  ed  in  terminazione.  La proposta di Telecom Italia  e'  concordata con gli operatori interconnessi ed adottata, a richiesta  del  contro  interessato,  da tutti gli operatori. Analoga previsione  si  applica  ai  restanti  servizi  supplementari offerti all'interfaccia  di  interconnessione in caso di contrasti su aspetti implementativi non trattati nelle specifiche tecniche.
 4.  Il  mancato  rispetto  da  parte di Telecom Italia S.p.A. delle disposizioni    contenute    nella    presente    delibera   comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.
 Il   presente   provvedimento,   comprensivo  dell'allegato A),  e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorita'.
 Napoli, 30 maggio 2006
 Il presidente: Calabro' I commissari relatori: Mannoni - D'Angelo
 |  |  |  | Allegato 
 ---->  Vedere allegato alle pagg. 55-56  <----
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