Gazzetta n. 152 del 3 luglio 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 22 giugno 2006 |
Revoca della concessione n. 213/02, del 27 giugno 2002, per la gestione della sala destinata al gioco del Bingo, nei confronti della societa' Bingo Rovigo S.r.l. |
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IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per l'istituzione del gioco bingo, ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133; Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000 con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco bingo e' affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; Visto il decreto direttoriale 16 novembre 2000, concernente l'approvazione del regolamento di gioco del bingo e le successive modificazioni ed integrazioni; Vista la convenzione di concessione n. 213/02, stipulata in data 27 giugno 2002, tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e la Bingo Rovigo S.r.l. per la gestione del gioco del bingo nella sala sita in Adria (Rovigo), piazzale Rovigno, centro commerciale Il Porto; Visti, in particolare, l'art. 3, comma 5, lettera h) e l'art. 11, ultimo periodo, della citata convenzione i quali prevedono, rispettivamente, l'obbligo del concessionario di «garantire la continuita' del servizio per almeno undici mesi l'anno, per almeno sei giorni alla settimana, compresi in ogni caso i giorni festivi, e per almeno otto ore al giorno» e che, in caso di sospensione non autorizzata dell'attivita' «per piu' di trenta giorni anche non consecutivi l'Amministrazione ha facolta' di revocare la concessione»; Vista la lettera del 20 aprile 2005, con la quale la Bingo Rovigo S.r.l., in riscontro alle contestazioni di omesso invio dei dati di gioco al centro di controllo, ha comunicato che la stessa non svolge l'attivita' di gioco a causa dello «sfratto da parte della proprieta' la quale ha richiesto la riconsegna dei locali» e con la quale e' stato chiesto «di poter, nel termine biennale previsto, procedere all'apertura della medesima sala in un luogo con maggiore valenza economica»; Vista la lettera raccomandata a/r del 22 luglio 2005, prot. n. 2005/38194/COA/BNG ricevuta il 29 luglio 2005, con la quale, in ordine a quanto richiesto con la sopraindicata lettera del 20 aprile 2005, e' stato comunicato alla Bingo Rovigo S.r.l. che: 1. l'art. 8 della convenzione in oggetto stabilisce: «1. Il trasferimento dei locali non puo' avvenire nei primi due anni di esercizio della concessione, salvo che il concessionario abbia perduto la disponibilita' della sede originaria della sala, per provvedimento di espropriazione, per cause di forza maggiore, per comprovata grave diseconomia della sala o per fatti allo stesso non imputabili. 2. La sussistenza delle condizioni per il trasferimento dovra' essere valutata e riconosciuta dall'Amministrazione nell'ambito della tutela degli interessi erariali e degli altri concessionari.». Poiche' la convenzione n. 213/02 e' stata stipulata in data 27 gennaio 2002, il "termine biennale" cui fa riferimento la Bingo Rovigo S.r.l. non ha alcuna rilevanza in ordine alla preannunciata istanza di trasferimento dei locali»; 2. l'art. 3, comma 5, lettera h) della convenzione stessa stabilisce l'obbligo incondizionato della Bingo Rovigo S.r.l. di «garantire la continuita' del servizio per almeno undici mesi l'anno, per almeno sei giorni alla settimana, compresi in ogni caso i giorni festivi, e per almeno otto ore al giorno»; 3. ai fini della tutela dell'interesse erariale derivante dall'attivita' di gioco, si assegna un periodo di novanta giorni per l'inoltro della preannunciata istanza di trasferimento dei locali della sala-bingo in questione, ai sensi e per gli effetti del decreto direttoriale 17 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 2003, n. 144; 4. con l'istanza di trasferimento dei locali deve essere trasmessa, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, la seguente documentazione: indirizzo dei locali nei quali si intende trasferire la sala-bingo; progetto complessivo della sala-bingo da approntare corredato della documentazione (catastale e planimetrica) dalla quale emerga la superficie utile asseverata da un ufficio pubblico o da un professionista iscritto all'albo nonche' di una relazione illustrativa del progetto, della tipologia dei servizi offerti, del contesto territoriale in cui insiste l'immobile e delle eventuali strutture di servizi (parcheggi, trasporti, alberghi ecc.); documentazione prescritta dal paragrafo 4 del decreto direttoriale 17 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 2003; atto attestante la disponibilita' giuridica dei locali per la durata della concessione ovvero copia dell'atto di compromesso o preliminare da cui risulti la disponibilita' del locale per la durata della concessione. 5. l'omessa presentazione della istanza nei termini assegnati comportera' la revoca della convenzione di concessione n. 213/02 e la escussione della cauzione prestata a garanzia dell'adempimento agli obblighi convenzionali, in particolare, all'obbligo di assicurare la continuita' del servizio stabilito dal sopraindicato art. 3, comma 5, lettera h) della convenzione; Considerato che fino alla data del presente provvedimento la Bingo Rovigo S.r.l. non ha inoltrato l'istanza di trasferimento dei locali della sala-bingo sita in Adria, piazzale Rovigno, centro commerciale Il Porto, ne' ha ripreso l'attivita' nella sala stessa in violazione dell'obbligo di assicurare la continuita' del servizio stabilito dall'art. 3, comma 5, lettera h) della convenzione di concessione, configurando la fattispecie di sospensione non autorizzata dell'attivita' sanzionabile con la revoca della concessione ai sensi dell'art. 11, ultimo periodo della convenzione stessa; Considerato che la violazione dell'obbligo convenzionale di assicurare la continuita' del servizio comporta un danno erariale immediato e diretto, in quanto solo dall'esercizio dell'attivita' di gioco ha origine l'entrata erariale e che, pertanto, si rende escutibile la cauzione prestata dalla Bingo Rovigo S.r.l., a garanzia dei propri obblighi, ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29 e dell'art. 6 della convenzione di concessione; Considerato che, ai fini della quantificazione del danno occorre tener presente che la convenzione di concessione n. 213/02, ai sensi dell'art. 15, ha scadenza in data 27 giugno 2008 e che la Bingo Rovigo S.r.l. ha cessato l'attivita' fin dal mese di febbraio 2005; Considerato che il danno derivante dal comportamento della Bingo Rovigo S.r.l. e' pari all'entrata erariale che sarebbe derivata dall'attivita' di gioco nella sala in questione dal mese di marzo 2005 al 27 giugno 2008, e cioe' per un periodo di circa 40 mesi; Considerato che la Bingo Rovigo S.r.l., nell'anno 2004, e nei primi due mesi del 2005, ha effettuato, secondo i dati di gioco trasmessi al centro di controllo, vendite di cartelle per un valore complessivo di Euro 1.050.100,00, corrispondente ad un'entrata erariale complessiva (pari al 23,80%) di Euro 249.923,80 e media mensile di Euro 17.851,70 e, quindi ad un danno erariale di Euro 714.068,00 (Euro 17.851,70 x 40 mesi), di gran lunga superiore all'importo garantito, che rende escutibile per l'intero importo la cauzione di cui all'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29; Considerato che a seguito del ricevimento della comunicazione del 22 luglio 2005, prot. n. 2005/38194/COA/BNG, ne' la Bingo Rovigo S.r.l. ne' la Societa' fidejubente hanno inoltrato comunicazioni in ordine ai procedimenti avviati; Visti gli ulteriori atti istruttori; Decreta: 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, ultimo periodo, della convenzione di concessione n. 213/02, stipulata in data 27 giugno 2002043/2002, per i motivi indicati in premessa, e' revocata, nei confronti della Bingo Rovigo S.r.l. la concessione per la gestione del gioco del Bingo. 2. Per i motivi indicati in premessa, si dispone l'escussione dell'atto di fidejussione n. 22443641/RM rilasciato dalla Finroma S.p.a. in data 5 luglio 2004, al fine di garantire, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, l'adempimento degli obblighi della Bingo Rovigo S.r.l. Avverso il presente decreto, che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e' ammesso ricorso nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente. Roma, 22 giugno 2006 p. Il direttore generale: Tagliaferri |
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