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| Gazzetta n. 152 del 3 luglio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | DECRETO 22 giugno 2006 |  | Revoca  della  concessione  n.  213/02,  del  27  giugno 2002, per la gestione della sala destinata al gioco del Bingo, nei confronti della societa' Bingo Rovigo S.r.l. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma
 dei monopoli di Stato
 Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per  l'istituzione del gioco bingo, ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133;
 Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000 con la  quale  l'incarico di controllore centralizzato del gioco bingo e' affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
 Visto  il  decreto  direttoriale  16 novembre  2000,  concernente l'approvazione  del  regolamento  di  gioco del bingo e le successive modificazioni ed integrazioni;
 Vista  la  convenzione  di concessione n. 213/02, stipulata in data 27 giugno  2002, tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e  la  Bingo  Rovigo S.r.l. per la gestione del gioco del bingo nella sala  sita in Adria (Rovigo), piazzale Rovigno, centro commerciale Il Porto;
 Visti,  in  particolare, l'art. 3, comma 5, lettera h) e l'art. 11, ultimo   periodo,   della   citata  convenzione  i  quali  prevedono, rispettivamente,   l'obbligo  del  concessionario  di  «garantire  la continuita'  del  servizio  per almeno undici mesi l'anno, per almeno sei  giorni alla settimana, compresi in ogni caso i giorni festivi, e per  almeno  otto  ore  al  giorno» e che, in caso di sospensione non autorizzata  dell'attivita'  «per  piu'  di  trenta  giorni anche non consecutivi    l'Amministrazione   ha   facolta'   di   revocare   la concessione»;
 Vista  la  lettera del 20 aprile 2005, con la quale la Bingo Rovigo S.r.l.,  in  riscontro alle contestazioni di omesso invio dei dati di gioco  al centro di controllo, ha comunicato che la stessa non svolge l'attivita' di gioco a causa dello «sfratto da parte della proprieta' la  quale  ha  richiesto  la riconsegna dei locali» e con la quale e' stato  chiesto  «di  poter,  nel termine biennale previsto, procedere all'apertura  della  medesima  sala  in un luogo con maggiore valenza economica»;
 Vista  la  lettera  raccomandata  a/r  del 22 luglio 2005, prot. n. 2005/38194/COA/BNG  ricevuta  il  29 luglio  2005,  con  la quale, in ordine  a quanto richiesto con la sopraindicata lettera del 20 aprile 2005, e' stato comunicato alla Bingo Rovigo S.r.l. che:
 1. l'art.  8  della  convenzione  in  oggetto  stabilisce: «1. Il trasferimento  dei  locali  non  puo'  avvenire nei primi due anni di esercizio  della  concessione,  salvo  che  il  concessionario  abbia perduto  la  disponibilita'  della  sede  originaria  della sala, per provvedimento  di  espropriazione,  per  cause di forza maggiore, per comprovata  grave  diseconomia della sala o per fatti allo stesso non imputabili.  2.  La sussistenza delle condizioni per il trasferimento dovra'    essere   valutata   e   riconosciuta   dall'Amministrazione nell'ambito  della  tutela  degli  interessi  erariali  e degli altri concessionari.».  Poiche' la convenzione n. 213/02 e' stata stipulata in  data 27 gennaio 2002, il "termine biennale" cui fa riferimento la Bingo   Rovigo   S.r.l.  non  ha  alcuna  rilevanza  in  ordine  alla preannunciata istanza di trasferimento dei locali»;
 2. l'art.   3,   comma 5,  lettera h)  della  convenzione  stessa stabilisce  l'obbligo  incondizionato  della  Bingo  Rovigo S.r.l. di «garantire la continuita' del servizio per almeno undici mesi l'anno, per  almeno sei giorni alla settimana, compresi in ogni caso i giorni festivi, e per almeno otto ore al giorno»;
 3. ai   fini   della  tutela  dell'interesse  erariale  derivante dall'attivita'  di gioco, si assegna un periodo di novanta giorni per l'inoltro  della  preannunciata  istanza  di trasferimento dei locali della sala-bingo in questione, ai sensi e per gli effetti del decreto direttoriale  17 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 2003, n. 144;
 4. con   l'istanza   di  trasferimento  dei  locali  deve  essere trasmessa,  secondo  quanto  previsto  dalla  vigente  normativa,  la seguente documentazione:
 indirizzo  dei  locali  nei  quali  si  intende  trasferire  la sala-bingo;
 progetto  complessivo  della sala-bingo da approntare corredato della documentazione (catastale e planimetrica) dalla quale emerga la superficie   utile   asseverata  da  un  ufficio  pubblico  o  da  un professionista   iscritto   all'albo   nonche'   di   una   relazione illustrativa  del  progetto, della tipologia dei servizi offerti, del contesto  territoriale  in  cui  insiste l'immobile e delle eventuali strutture di servizi (parcheggi, trasporti, alberghi ecc.);
 documentazione   prescritta   dal   paragrafo 4   del   decreto direttoriale  17 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 2003;
 atto  attestante  la disponibilita' giuridica dei locali per la durata  della  concessione  ovvero  copia  dell'atto di compromesso o preliminare da cui risulti la disponibilita' del locale per la durata della concessione.
 5.  l'omessa  presentazione  della  istanza nei termini assegnati comportera' la revoca della convenzione di concessione n. 213/02 e la escussione  della  cauzione prestata a garanzia dell'adempimento agli obblighi  convenzionali, in particolare, all'obbligo di assicurare la continuita' del servizio stabilito dal sopraindicato art. 3, comma 5, lettera h) della convenzione;
 Considerato  che fino alla data del presente provvedimento la Bingo Rovigo  S.r.l. non ha inoltrato l'istanza di trasferimento dei locali della  sala-bingo sita in Adria, piazzale Rovigno, centro commerciale Il  Porto, ne' ha ripreso l'attivita' nella sala stessa in violazione dell'obbligo  di  assicurare  la  continuita'  del servizio stabilito dall'art.  3,  comma 5,  lettera h) della convenzione di concessione, configurando   la   fattispecie   di   sospensione   non  autorizzata dell'attivita'  sanzionabile con la revoca della concessione ai sensi dell'art. 11, ultimo periodo della convenzione stessa;
 Considerato   che   la  violazione  dell'obbligo  convenzionale  di assicurare  la  continuita'  del  servizio comporta un danno erariale immediato  e diretto, in quanto solo dall'esercizio dell'attivita' di gioco  ha  origine  l'entrata  erariale  e  che,  pertanto,  si rende escutibile la cauzione prestata dalla Bingo Rovigo S.r.l., a garanzia dei  propri  obblighi,  ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 31 gennaio   2000,   n.   29  e  dell'art.  6  della  convenzione  di concessione;
 Considerato  che,  ai  fini della quantificazione del danno occorre tener  presente che la convenzione di concessione n. 213/02, ai sensi dell'art.  15,  ha  scadenza  in  data  27 giugno 2008 e che la Bingo Rovigo S.r.l. ha cessato l'attivita' fin dal mese di febbraio 2005;
 Considerato  che  il  danno derivante dal comportamento della Bingo Rovigo  S.r.l.  e'  pari  all'entrata  erariale  che sarebbe derivata dall'attivita'  di  gioco  nella  sala in questione dal mese di marzo 2005 al 27 giugno 2008, e cioe' per un periodo di circa 40 mesi;
 Considerato che la Bingo Rovigo S.r.l., nell'anno 2004, e nei primi due  mesi  del 2005, ha effettuato, secondo i dati di gioco trasmessi al centro di controllo, vendite di cartelle per un valore complessivo di   Euro 1.050.100,00,   corrispondente   ad   un'entrata   erariale complessiva  (pari  al  23,80%) di Euro 249.923,80 e media mensile di Euro 17.851,70  e,  quindi  ad  un  danno erariale di Euro 714.068,00 (Euro 17.851,70  x  40  mesi),  di  gran  lunga superiore all'importo garantito,  che  rende escutibile per l'intero importo la cauzione di cui all'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29;
 Considerato  che  a seguito del ricevimento della comunicazione del 22 luglio  2005,  prot.  n.  2005/38194/COA/BNG,  ne' la Bingo Rovigo S.r.l.  ne'  la Societa' fidejubente hanno inoltrato comunicazioni in ordine ai procedimenti avviati;
 Visti gli ulteriori atti istruttori;
 Decreta:
 1.  Ai  sensi e per gli effetti dell'art. 11, ultimo periodo, della convenzione   di   concessione   n.  213/02,  stipulata  in  data  27 giugno 2002043/2002,  per i motivi indicati in premessa, e' revocata, nei  confronti  della  Bingo  Rovigo  S.r.l.  la  concessione  per la gestione del gioco del Bingo.
 2.  Per  i  motivi  indicati  in  premessa, si dispone l'escussione dell'atto  di  fidejussione  n.  22443641/RM rilasciato dalla Finroma S.p.a.  in  data  5 luglio  2004,  al  fine  di  garantire,  ai sensi dell'art.  9,  comma 1,  del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, l'adempimento degli obblighi della Bingo Rovigo S.r.l.
 Avverso  il  presente  decreto, che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana, e' ammesso ricorso nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.
 Roma, 22 giugno 2006
 p. Il direttore generale: Tagliaferri
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