Gazzetta n. 152 del 3 luglio 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 16 giugno 2006
Revoca della concessione n. 281/02 dell'8 settembre 2002, per la gestione della sala destinata al gioco del Bingo, nei confronti della societa' Bingo Game S.r.l.

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato
Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per l'istituzione del gioco bingo, ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133;
Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000 con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco bingo e' affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
Vista la convenzione di concessione n. 281/02, stipulata in data 8 settembre 2002, tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e la Bingo Game S.r.l. per la gestione del gioco del bingo nella sala sita in Mercogliano (Avellino), via Macera, s.n.c.;
Visto, in particolare, l'art. 3, comma 2, della sopraindicata convenzione di concessione n. 281/02, il quale stabilisce che «entro la data di inizio della gestione del gioco e per tutta la durata della concessione, il concessionario deve essere in regola con tutte le prescrizioni di legge e le autorizzazioni amministrative previste per l'uso cui e' destinata la sala, pena la revoca della concessione»;
Visto il provvedimento del comune di Mercogliano in data 19 giugno 2003, prot. n. 8742, dal quale risulta che la Bingo Game S.r.l., «esercente l'attivita' di sala Bingo presso il Cineplex, opera in assenza del certificato di prevenzione incendi» e con il quale, tra l'altro, si diffida la Bingo Game S.r.l. a «non svolgere l'attivita', in assenza del certificato di previsione incendi»;
Visto il provvedimento del 15 luglio 2003, prot. n. 2003/31857/COA/BNG, con il quale e' stata disposta, ai sensi dell'art. 12 della vigente convenzione la immediata sospensione della concessione per la gestione del Bingo e la conseguente chiusura della sala sita in Mercogliano, via Macera s.n.c., stante la difformita' della sala stessa ai criteri tecnici ed alle norme di prevenzione incendi;
Vista la lettera raccomandata a/r del 25 febbraio 2005, prot. n. 2005/10188/COA/BNG, ricevuta il 1° marzo 2005, con la quale:
e' stato richiesto di comunicare se e' stato rilasciato, da parte del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Avellino, il C.P.I. per l'esercizio dell'attivita' nella sala-bingo in questione nonche', nell'eventualita', di trasmetterne copia autentica;
e' stato comunicato che, in mancanza, sara' avviato il procedimento di revoca della concessione, stante la grave e prolungata violazione degli obblighi convenzionali stabiliti nell'art. 3, comma 2 e comma 5, lettera c), della convenzione in oggetto, in base ai quali il concessionario «entro la data di inizio della gestione del gioco e per tutta la durata della concessione ... deve essere in regola con tutte le prescrizioni di legge e le autorizzazioni amministrative previste per l'uso cui e' destinata la sala, pena la revoca della concessione» ed e' obbligato «all'integrale rispetto.. del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e di tutte le norme di legge e le disposizioni di ogni altra autorita' vigenti in materia, presenti o future»;
Visto l'art. 6 della sopraindicata convenzione di concessione n. 281/02, il quale stabilisce che «il concessionario e' tenuto a prestare, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del regolamento, la cauzione definitiva a mezzo di fidejussione bancaria a "prima richiesta" o polizza assicurativa di lire 1 miliardo (pari a euro 516.456,89) per ciascuna sala, al fine di garantire l'adempimento dei propri obblighi. La garanzia ha validita' dalla data di inizio dell'attivita' di gestione del gioco e durata pari a quella della concessione, aumentata, a tal fine, di due anni.».
Visto l'atto fidejussorio n. 22440355/RM, rilasciato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, dalla FIN.RO.MA. Leasing S.p.a., con sede legale in Roma, via Calabria, 12, a garanzia dell'adempimento degli obblighi convenzionali della Bingo Game S.r.l.;
Vista la lettera del 20 settembre 2005, prot. n. 2005/948/giochi/BNG, ricevuta il 27 settembre 2005, con la quale e' stato comunicato alla Bingo Game S.r.l.:
che l'Ufficio italiano dei cambi ha notiziato l'Amministrazione che la societa' FIN.RO.MA. Leasing S.p.a. «iscritta nell'elenco generale degli intermediari finanziari con il n. 1777 in data 15 novembre 1991, e' stata cancellata dal suddetto elenco per gravi violazioni di legge»;
che il sopraindicato atto fidejussorio n. 22440355/RM risulta inidoneo a garantire gli obblighi convenzionali assunti e che la Bingo Game S.r.l. e' tenuta a presentare, entro trenta giorni, valida ed idonea cauzione pari ad Euro 516.456,89 ai sensi e per gli effetti del richiamato art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29;
che, in mancanza, sara' emanato il provvedimento di revoca della concessione n. 281/02 dell'8 settembre 2002, essendo venuto meno un elemento essenziale per la prosecuzione del rapporto convenzionale, tassativamente richiesto dall'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29;
che la lettera del 20 settembre 2005, prot. n. 2005/948/giochi/BNG, costituisce comunicazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e seguenti della legge n. 241/1990;
Considerato che l'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, stabilisce che «Il Ministero delle finanze dichiara la decadenza dalla concessione quando vengano meno i requisiti per l'attribuzione della concessione di cui al presente regolamento e al relativo bando di gara».
Considerato che, fino alla data del presente provvedimento, la Bingo Game S.r.l. non ha trasmesso il certificato di prevenzione incendi relativo alla sala-bingo sita in Mercogliano, via Macera s.n.c., ne' ha prestato la cauzione prescritta dall'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29 e dall'art. 6, della convenzione di concessione n. 281/02 dell'8 settembre 2002;
Visti gli ulteriori atti istruttori;
Decreta:
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2 della vigente convenzione e dell'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, per i motivi indicati in premessa, e' revocata, nei confronti della Bingo Game S.r.l. la concessione n. 281/02 dell'8 settembre 2002, per la gestione del Bingo nella sala sita in Mercogliano, via Macera, s.n.c.
Avverso il presente decreto, che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e' ammesso ricorso nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.
Roma, 16 giugno 2006
p. Il direttore generale: Tagliaferri
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone