Gazzetta n. 152 del 3 luglio 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 22 giugno 2006 |
Revoca della concessione n. 026/01 del 21 dicembre 2001, per la gestione della sala destinata al gioco del Bingo, nei confronti della Cristallina S.r.l., in fallimento. |
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IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per l'istituzione e del gioco del Bingo ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133; Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000 con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco del Bingo e' stato affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; Visto il bando di gara mediante pubblico incanto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, foglio delle inserzioni n. 278, del 28 novembre 2000, per l'assegnazione di ottocento concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del Bingo; Visto il decreto del Ministro delle finanze del 21 novembre 2000 con il quale e' stata approvata la convenzione-tipo per l'affidamento in concessione della gestione del gioco del Bingo; Visti i decreti direttoriali 16 novembre 2000 e 6 luglio 2001, concernenti l'approvazione del piano di distribuzione territoriale delle sale destinate al gioco del Bingo; Visto il decreto direttoriale dell'11 luglio 2001 concernente la graduatoria delle concessioni per la gestione del gioco, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 163 del 16 luglio 2001 e successive modificazioni; Vista la convenzione di concessione n. 026/01 stipulata in data 21° dicembre 2001 tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e la Cristallina S.r.l. per la gestione del gioco del bingo nella sala sita in Pordenone, via Candiani, 30; Visto l'atto di fidejussione n. 218806057, emesso dalla Assicurazioni Generali S.p.a. in data 19 dicembre 2001 di Euro 516.456,89 a garanzia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, dell'adempimento degli obblighi convenzionali della Cristallina S.r.l.; Vista la sentenza n. 13/2003 del 9 aprile 2003 con la quale il Tribunale di Pordenone ha dichiarato il fallimento della Cristallina S.r.l.; Vista la lettera con la quale il curatore fallimentare in data 10 marzo 2004 ha dato comunicazione dell'avvenuto fallimento della societa', nonche' la volonta' degli organi fallimentari di trasferire i rami di azienda relativi al gioco del bingo ad altri soggetti giuridici; Vista la nota del 19 marzo 2004, prot. n. 2004/15810/COA/BNG, con la quale l'amministrazione ha comunicato che, «in attesa di conoscere le determinazioni in ordine alle suddette cessioni, ritiene di poter soprassedere dall'escussione delle garanzie fidejussorie pari alla somma di Euro 516.457,00 ciascuna, costituite a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte dal concessionario»; Vista l'istanza del 19 aprile 2004, pervenuta in data 14 febbraio 2005, con la quale il curatore fallimentare ha chiesto il trasferimento della concessione n. 026/01 alla societa' Bingo Friuli S.r.l., acquirente del ramo di azienda concernente la sala-bingo sita in Pordenone, via Candiani 30; Vista la lettera raccomandata a/r del 18 febbraio 2005, prot. n. 2005/9082/COA/BNG, ricevuta dal curatore fallimentare della Cristallina S.r.l. e dalla Bingo Friuli s.r.l. in data 28 febbraio 2005, con la quale e' stato comunicato che per la formalizzazione del trasferimento in capo alla Bingo Friuli S.r.l. della concessione n. 026/01 del 21 dicembre 2001, l'Amministrazione e' tenuta ad accertare, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, e dell'art. 7 della convenzione di concessione, il possesso dei requisiti, da parte della Bingo Friuli S.r.l., stabiliti per il rilascio delle concessioni della specie, e nella quale e' stata dettagliatamente indicata la documentazione da trasmettere a tal fine; Vista la lettera raccomandata a/r del 26 settembre 2005, prot. n. 2005/1323/giochi/BNG, ricevuta dal curatore fallimentare della Cristallina S.r.l. e dalla Bingo Friuli S.r.l. rispettivamente in data 6 ottobre 2005 e 5 ottobre 2005, con la quale tra l'altro: e' stato comunicato che lo stato di fallimento, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e del paragrafo 13, lettera b) del bando di gara per l'assegnazione delle concessioni per l'esercizio del Bingo, costituisce motivo di esclusione dalla partecipazione alla gara e che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, l'Amministrazione dichiara la decadenza dalla concessione quando vengano meno i requisiti per l'assegnazione della concessione; non avendo la Bingo Friuli S.r.l. trasmesso la documentazione indicata nella sopraindicata lettera del 18 febbraio 2005, prot. n. 2005/9082/COA/BNG, con conseguente impossibilita' di procedere al trasferimento della titolarita' della concessione n. 026/01 del 21 dicembre 2001, e' stato altresi' comunicato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e seguenti della legge n. 241/1990 e successive modificazioni, l'avvio del procedimento di revoca della concessione stessa e, in conseguenza del danno erariale derivante dalla definitiva cessazione dell'attivita' di gioco, l'avvio del procedimento di escussione della cauzione prestata, a garanzia dell'adempimento degli obblighi convenzionali, dalla Cristallina S.r.l., ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29 e dell'art. 6 della convenzione di concessione; Visti, in particolare, l'art. 3, comma 5, lettera h) e l'art. 15 della citata convenzione che prevedono rispettivamente, l'obbligo del concessionario di «garantire la continuita' del servizio per almeno undici mesi l'anno, per almeno sei giorni alla settimana, compresi in ogni caso i giorni festivi, e per almeno otto ore al giorno» e che la «convenzione avra' durata di sei anni a decorrere dall'inizio dell'attivita' di gestione del gioco»; Considerato che la violazione dell'obbligo convenzionale di assicurare la continuita' del servizio comporta un danno erariale immediato e diretto, in quanto solo dall'esercizio dell'attivita' di gioco ha origine l'entrata erariale e che, pertanto, si rende escutibile la cauzione prestata dal concessionario a garanzia dei propri obblighi, ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, e dell'art. 6 della convenzione di concessione; Considerato che ai fini della quantificazione del danno occorre tenere presente che la convenzione di concessione, ai sensi dell'art. 15, ha scadenza in data 21 dicembre 2007 e che la Cristallina S.r.l. ha cessato l'attivita' in data 20 gennaio 2003; Considerato che il danno derivante dalla cessazione dell'attivita' e' pari all'entrata erariale che sarebbe derivata dall'attivita' di gioco nella sala in questione dal 21 gennaio 2003 al 21 dicembre 2007 cioe' per un periodo di circa 59 mesi; Considerato che nella sala bingo di Pordenone, via Candiani 30, dalla data di inizio dell'attivita' (dicembre 2001) alla data di cessazione dell'attivita' (gennaio 2003), sono state vendute cartelle, secondo i dati di gioco trasmessi al centro di controllo, per un valore complessivo di Euro 711.798,05, che corrisponde ad un'entrata erariale complessiva (pari al 23,80%) di Euro 169.407,94 e media mensile di Euro 13.031,38 e, quindi, ad un danno erariale di Euro 768.851,42 (Euro 13.031,38 x 59 mesi), che rende escutibile l'intero importo della cauzione di cui all'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29; Visti gli ulteriori atti istruttori; Decreta: Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, per i motivi suesposti, e' revocata, nei confronti della Cristallina S.r.l. in fallimento, la concessione di cui alla convenzione n. 026/01 del 21 dicembre 2001 relativa alla sala-bingo in Pordenone, via Candiani n. 30. Per i motivi indicati in premessa, si dispone l'incameramento dell'atto di fidejussione n. 218806057, emesso dalla Assicurazioni Generali S.p.a. in data 19 dicembre 2001 di Euro 516.456,89 a garanzia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, dell'adempimento degli obblighi convenzionali della Cristallina S.r.l. Avverso il presente decreto, che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e' ammesso ricorso nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente. Roma, 22 giugno 2006 p. Il direttore generale: Tagliaferri |
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