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| Gazzetta n. 152 del 3 luglio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | DECRETO 22 giugno 2006 |  | Revoca  della  concessione  n.  026/01  del  21 dicembre 2001, per la gestione della sala destinata al gioco del Bingo, nei confronti della Cristallina S.r.l., in fallimento. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma
 dei monopoli di Stato
 Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per  l'istituzione  e del gioco del Bingo ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133;
 Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000 con la  quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco del Bingo e' stato affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
 Visto  il bando di gara mediante pubblico incanto, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale,  foglio delle inserzioni n. 278, del 28 novembre 2000,  per  l'assegnazione  di  ottocento concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del Bingo;
 Visto  il  decreto  del Ministro delle finanze del 21 novembre 2000 con il quale e' stata approvata la convenzione-tipo per l'affidamento in concessione della gestione del gioco del Bingo;
 Visti  i  decreti  direttoriali  16 novembre  2000 e 6 luglio 2001, concernenti  l'approvazione  del  piano di distribuzione territoriale delle sale destinate al gioco del Bingo;
 Visto  il  decreto  direttoriale dell'11 luglio 2001 concernente la graduatoria  delle  concessioni per la gestione del gioco, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 163 del 16 luglio 2001 e successive modificazioni;
 Vista  la  convenzione  di  concessione n. 026/01 stipulata in data 21° dicembre  2001  tra  l'Amministrazione  autonoma  dei monopoli di Stato  e  la  Cristallina  S.r.l. per la gestione del gioco del bingo nella sala sita in Pordenone, via Candiani, 30;
 Visto   l'atto   di   fidejussione   n.   218806057,  emesso  dalla Assicurazioni   Generali   S.p.a.   in   data   19 dicembre  2001  di Euro 516.456,89  a  garanzia,  ai  sensi  dell'art.  9,  comma 1, del decreto  ministeriale  31 gennaio 2000, n. 29, dell'adempimento degli obblighi convenzionali della Cristallina S.r.l.;
 Vista  la  sentenza  n.  13/2003  del 9 aprile 2003 con la quale il Tribunale  di Pordenone ha dichiarato il fallimento della Cristallina S.r.l.;
 Vista  la  lettera  con  la  quale il curatore fallimentare in data 10 marzo  2004  ha  dato comunicazione dell'avvenuto fallimento della societa', nonche' la volonta' degli organi fallimentari di trasferire i  rami  di  azienda  relativi  al  gioco del bingo ad altri soggetti giuridici;
 Vista  la  nota del 19 marzo 2004, prot. n. 2004/15810/COA/BNG, con la quale l'amministrazione ha comunicato che, «in attesa di conoscere le  determinazioni in ordine alle suddette cessioni, ritiene di poter soprassedere  dall'escussione  delle  garanzie fidejussorie pari alla somma    di   Euro 516.457,00   ciascuna,   costituite   a   garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte dal concessionario»;
 Vista  l'istanza  del 19 aprile 2004, pervenuta in data 14 febbraio 2005,   con   la   quale  il  curatore  fallimentare  ha  chiesto  il trasferimento  della concessione n. 026/01 alla societa' Bingo Friuli S.r.l., acquirente del ramo di azienda concernente la sala-bingo sita in Pordenone, via Candiani 30;
 Vista  la  lettera  raccomandata a/r del 18 febbraio 2005, prot. n. 2005/9082/COA/BNG,   ricevuta   dal   curatore   fallimentare   della Cristallina  S.r.l.  e  dalla Bingo Friuli s.r.l. in data 28 febbraio 2005, con la quale e' stato comunicato che per la formalizzazione del trasferimento  in  capo alla Bingo Friuli S.r.l. della concessione n. 026/01   del   21 dicembre   2001,  l'Amministrazione  e'  tenuta  ad accertare,  ai  sensi  dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 31 gennaio   2000,   n.  29,  e  dell'art.  7  della  convenzione  di concessione,  il  possesso dei requisiti, da parte della Bingo Friuli S.r.l.,  stabiliti  per il rilascio delle concessioni della specie, e nella  quale  e' stata dettagliatamente indicata la documentazione da trasmettere a tal fine;
 Vista  la  lettera raccomandata a/r del 26 settembre 2005, prot. n. 2005/1323/giochi/BNG,   ricevuta   dal  curatore  fallimentare  della Cristallina  S.r.l.  e  dalla  Bingo Friuli S.r.l. rispettivamente in data 6 ottobre 2005 e 5 ottobre 2005, con la quale tra l'altro:
 e'  stato  comunicato  che  lo  stato  di  fallimento,  ai  sensi dell'art.  12  del  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 157 e del paragrafo 13,  lettera b)  del bando di gara per l'assegnazione delle concessioni   per   l'esercizio  del  Bingo,  costituisce  motivo  di esclusione  dalla  partecipazione alla gara e che, ai sensi dell'art. 3,   comma 1,  del  decreto  ministeriale  31 gennaio  2000,  n.  29, l'Amministrazione  dichiara  la  decadenza  dalla  concessione quando vengano meno i requisiti per l'assegnazione della concessione;
 non  avendo  la  Bingo  Friuli S.r.l. trasmesso la documentazione indicata  nella  sopraindicata lettera del 18 febbraio 2005, prot. n. 2005/9082/COA/BNG,  con  conseguente  impossibilita'  di procedere al trasferimento  della  titolarita'  della  concessione  n.  026/01 del 21 dicembre  2001,  e'  stato altresi' comunicato, ai sensi e per gli effetti  degli  articoli 7  e  seguenti  della  legge  n.  241/1990 e successive  modificazioni,  l'avvio  del procedimento di revoca della concessione  stessa  e,  in  conseguenza del danno erariale derivante dalla  definitiva  cessazione  dell'attivita'  di  gioco, l'avvio del procedimento  di  escussione  della  cauzione  prestata,  a  garanzia dell'adempimento  degli  obblighi  convenzionali,  dalla  Cristallina S.r.l.,  ai  sensi  dell'art.  9,  comma 1,  del decreto ministeriale 31 gennaio   2000,   n.   29  e  dell'art.  6  della  convenzione  di concessione;
 Visti,  in  particolare,  l'art. 3, comma 5, lettera h) e l'art. 15 della citata convenzione che prevedono rispettivamente, l'obbligo del concessionario  di  «garantire la continuita' del servizio per almeno undici mesi l'anno, per almeno sei giorni alla settimana, compresi in ogni caso i giorni festivi, e per almeno otto ore al giorno» e che la «convenzione  avra'  durata  di  sei  anni  a  decorrere  dall'inizio dell'attivita' di gestione del gioco»;
 Considerato   che   la  violazione  dell'obbligo  convenzionale  di assicurare  la  continuita'  del  servizio comporta un danno erariale immediato  e diretto, in quanto solo dall'esercizio dell'attivita' di gioco  ha  origine  l'entrata  erariale  e  che,  pertanto,  si rende escutibile  la  cauzione  prestata  dal concessionario a garanzia dei propri  obblighi,  ai  sensi  dell'art.  9  del  decreto ministeriale 31 gennaio   2000,   n.  29,  e  dell'art.  6  della  convenzione  di concessione;
 Considerato  che  ai  fini  della quantificazione del danno occorre tenere presente che la convenzione di concessione, ai sensi dell'art. 15,  ha scadenza in data 21 dicembre 2007 e che la Cristallina S.r.l. ha cessato l'attivita' in data 20 gennaio 2003;
 Considerato  che il danno derivante dalla cessazione dell'attivita' e'  pari  all'entrata erariale che sarebbe derivata dall'attivita' di gioco nella sala in questione dal 21 gennaio 2003 al 21 dicembre 2007 cioe' per un periodo di circa 59 mesi;
 Considerato  che  nella  sala  bingo di Pordenone, via Candiani 30, dalla  data  di  inizio  dell'attivita'  (dicembre 2001) alla data di cessazione   dell'attivita'   (gennaio   2003),  sono  state  vendute cartelle,  secondo  i dati di gioco trasmessi al centro di controllo, per  un  valore  complessivo  di  Euro 711.798,05, che corrisponde ad un'entrata erariale complessiva (pari al 23,80%) di Euro 169.407,94 e media  mensile  di  Euro 13.031,38 e, quindi, ad un danno erariale di Euro 768.851,42  (Euro 13.031,38  x  59  mesi),  che rende escutibile l'intero  importo  della  cauzione  di  cui  all'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29;
 Visti gli ulteriori atti istruttori;
 Decreta:
 Ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.  3, comma 1, del decreto ministeriale  31 gennaio  2000,  n.  29,  per  i motivi suesposti, e' revocata,  nei  confronti  della Cristallina S.r.l. in fallimento, la concessione  di  cui  alla convenzione n. 026/01 del 21 dicembre 2001 relativa alla sala-bingo in Pordenone, via Candiani n. 30.
 Per  i  motivi  indicati  in  premessa,  si dispone l'incameramento dell'atto  di  fidejussione  n. 218806057, emesso dalla Assicurazioni Generali  S.p.a.  in  data  19 dicembre  2001  di  Euro 516.456,89  a garanzia,  ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio  2000,  n.  29, dell'adempimento degli obblighi convenzionali della Cristallina S.r.l.
 Avverso  il  presente  decreto, che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana, e' ammesso ricorso nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.
 Roma, 22 giugno 2006
 p. Il direttore generale: Tagliaferri
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