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| Gazzetta n. 152 del 3 luglio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |  | DECRETO 21 giugno 2006 |  | Riconoscimento   della   indicazione   geografica   tipica  dei  vini «Montecastelli». |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
 Visti  i  decreti  di  attuazione,  finora  emanati, della predetta legge;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348,  con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante la disciplina  del  procedimento  di  riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
 Vista   la  legge  27 marzo  2001,  n.  122,  recante  disposizioni modificative  e  integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;
 Visto  il  decreto ministeriale 2 agosto 1996, recante disposizioni integrative  dei  disciplinari  di produzione dei vini ad indicazione geografica  tipica  prodotti  nelle  regioni  o province autonome del territorio nazionale;
 Visto  il  decreto ministeriale 27 marzo 2001 concernente modalita' per  l'aggiornamento  dello  schedario  vitivinicolo  nazionale e per l'iscrizione  delle superfici vitate negli albi dei vini a DOCG e DOC e nell'elenco delle vigne dei vini a IGT;
 Vista    la   domanda   presentata   dall'Associazione   produttori vitivinicoli  toscani,  intesa  ad  ottenere  il riconoscimento della indicazione geografica tipica dei vini «Montecastelli»;
 Vista la nota della regione Toscana del 7 novembre 2005;
 Viste  le  risultanze  della  pubblica  audizione,  concernente  la predetta   istanza,   tenutasi  in  Montecastelli  Pisano  (Pisa)  il 17 gennaio  2005,  con  la  partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni di produttori ed aziende vitivinicole;
 Visti  il  parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche  tipiche  dei vini sulla citata domanda e la proposta del relativo  disciplinare  di  produzione  della  indicazione geografica tipica dei vini «Montecastelli» pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 75 del 30 marzo 2006;
 Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi previsti,  istanze  o  contro deduzioni da parte degli interessati in relazione al parere ed alla proposta di disciplinare sopra citati;
 Ritenuto  pertanto  necessario  doversi procedere al riconoscimento della  indicazione  geografica  tipica  dei  vini  «Montecastelli»  e all'approvazione   del   relativo   disciplinare   di  produzione  in conformita' al parere espresso al riguardo dal sopra citato comitato;
 Decreta:
 Art. 1.
 E'   riconosciuta   la   indicazione  geografica  tipica  dei  vini «Montecastelli»  ed  e'  approvato,  nel  testo  annesso  al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.
 La  indicazione  geografica  tipica «Montecastelli» e' riservata ai vini  che  rispondono  alle  condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2006.
 |  |  |  | Art. 2. I  soggetti  che intendono porre in commercio, a partire gia' dalla vendemmia   2006,  il  vino  con  la  indicazione  geografica  tipica «Montecastelli»,  sono  tenuti  ad  effettuare  -  ai sensi e per gli effetti  dell'art.  15  della  legge  10 febbraio  1992,  n. 164 - la denuncia  dei  rispettivi terreni vitati, ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito elenco delle vigne, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
 |  |  |  | Art. 3. L'indicazione geografica tipica, riconosciuta ai sensi del presente decreto, decade nei seguenti casi:
 a) riconoscimento  di  una  denominazione  di origine controllata costituita  dal  nome  geografico o da parte di esso utilizzato nella indicazione geografica tipica interessata;
 b) riconoscimento  di  una  denominazione  di origine controllata costituita  dal  nome  geografico  per  il  quale  l'esistenza  della indicazione   geografica  tipica  possa  ritenersi  atta  a  generare confusione;
 c) riconoscimento,  nell'ambito  di  una denominazione di origine controllata  e  garantita  o denominazione di origine controllata, di una  sottozona  contraddistinta  da  un  nome geografico per il quale possono  determinarsi  le  situazioni  di  cui ai precedenti punti a) e b).
 La  decadenza  di  cui al precedente comma lascia salvi gli effetti prodotti  dalla  relativa indicazione geografica tipica, con riguardo alla produzione, alla presentazione ed alla commercializzazione, fino ad esaurimento, delle giacenze dei vini interessati.
 |  |  |  | Art. 4. Per  tutto  quanto  non espressamente previsto nel presente decreto valgono  le  norme  comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione,  presentazione e commercializzazione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica.
 |  |  |  | Art. 5. Chiunque  produce,  vende,  pone in vendita o comunque distribuisce per   il   consumo   vini   con   la  indicazione  geografica  tipica «Montecastelli»  e'  tenuto  a  norma  di legge, all'osservanza delle condizioni  e  dei  requisiti  stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 21 giugno 2006
 Il direttore generale: La Torre
 |  |  |  | Annesso DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE
 GEOGRAFICA TIPICA DEI VINI «MONTECASTELLI»
 Art. 1.
 L'indicazione  geografica  tipica «Montecastelli» e' riservata ai vini  che  rispondono  alle  condizioni e ai requisiti prescritti dal presente  disciplinare  di  produzione  per  le  seguenti  tipologie: bianco,   rosso,   rosso   novello,   sangiovese,  merlot,  canaiolo, ciliegiolo,  cabernet sauvignon, cabernet franc, trebbiano, malvasia, vermentino.
 Art. 2.
 1.  I vini a indicazione geografica tipica «Montecastelli» devono essere  ottenuti  dalle  uve  prodotte dai vigneti aventi nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
 «Montecastelli» bianco:
 da soli o congiuntamente vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Toscana;
 «Montecastelli» rosso e rosso novello:
 da  soli o congiuntamente vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Toscana;
 «Montecastelli» sangiovese:
 sangiovese:  minimo  85%, possono concorrere alla produzione di detto  vino  le  uve  provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo,  non  aromatiche,  idonei  alla  coltivazione per la regione Toscana, fino ad un massimo del 15%;
 «Montecastelli» merlot:
 merlot: minimo 85%, possono concorrere alla produzione di detto vino  le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatiche, idonei alla coltivazione per la regione Toscana, fino ad un massimo del 15%;
 «Montecastelli» canaiolo:
 canaiolo:  minimo  85%,  possono  concorrere alla produzione di detto  vino  le  uve  provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo,  non  aromatiche,  idonei  alla  coltivazione per la regione Toscana, fino ad un massimo del 15%;
 «Montecastelli» ciliegiolo:
 ciliegiolo:  minimo  85%, possono concorrere alla produzione di detto  vino  le  uve  provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo,  non  aromatiche,  idonei  alla  coltivazione per la regione Toscana, fino ad un massimo del 15%;
 «Montecastelli» cabernet sauvignon:
 cabernet   sauvignon:   minimo  85%,  possono  concorrere  alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di  colore  analogo,  non aromatiche, idonei alla coltivazione per la regione Toscana, fino ad un massimo del 15%;
 «Montecastelli» cabernet franc:
 cabernet  franc: minimo 85%, possono concorrere alla produzione di  detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo,  non  aromatiche,  idonei  alla  coltivazione per la regione Toscana, fino ad un massimo del 15%;
 «Montecastelli» trebbiano:
 trebbiano   toscano:   minimo   85%,  possono  concorrere  alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di  colore  analogo,  non aromatiche, idonei alla coltivazione per la regione Toscana, fino ad un massimo del 15%;
 «Montecastelli» malvasia:
 malvasia  bianca  lunga:  minimo  85%,  possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di  colore  analogo,  non aromatiche, idonei alla coltivazione per la regione Toscana, fino ad un massimo del 15%;
 «Montecastelli» vermentino:
 vermentino:  minimo  85%, possono concorrere alla produzione di detto  vino  le  uve  provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo,  non  aromatiche,  idonei  alla  coltivazione per la regione Toscana, fino ad un massimo del 15%.
 Art. 3.
 La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini  atti  ad  essere  designati con l'indicazione geografica tipica «Montecastelli»  ricade  nella provincia di Pisa e comprende l'intero territorio  amministrativo  dei  comuni di Castelnuovo Val di Cecina, Volterra e Pomarance.
 Art. 4.
 1.  Le  condizioni  ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla  produzione  dei  vini  di  cui  all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona.
 2.  La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata,  nell'ambito  aziendale,  per  i  vini  a  indicazione geografica   tipica   «Montecastelli»   non   deve  essere  superiore rispettivamente a:
 tonnellate   9   per   le   tipologie:  rosso,  rosso  novello, sangiovese,   merlot,   canaiolo,   ciliegiolo,  cabernet  sauvignon, cabernet franc;
 tonnellate  10  per le tipologie: bianco, trebbiano, malvasia e vermentino.
 3.  Per  l'entrata in produzione dei nuovi impianti la produzione massima  ad  ettaro,  rispetto  alla  produzione  massima  ammessa al comma 2 del presente articolo e la seguente:
 
 =====================================================================
 Anno vegetativo         |        Produzione ammessa =====================================================================
 I e II anno           |               0%
 III anno             |               60%
 IV anno             |               100%
 
 4.  Ai fini dell'entrata in produzione si fa riferimento all'anno vegetativo   (per   impianto  primaverile  si  intende  anche  quello effettuato nel periodo successivo con barbatelle in vaso).
 5.  Le  uve  destinate  alla  produzione  dei vini ad indicazione geografica tipica «Montecastelli» devono assicurare ai vini un titolo alcoolometrico volumico naturale minimo di:
 10,50%  vol  per  le  tipologie:  bianco, trebbiano, malvasia e vermentino;
 11,50%  vol per le tipologie: rosso, rosso novello, sangiovese, merlot, canaiolo, ciliegiolo, cabernet sauvignon, cabernet franc.
 Art. 5.
 1.  Nella  vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
 2.  La  resa  massima  dell'uva  in  vino  finito,  pronto per il consumo, non deve essere superiore all'80% per tutti i tipi di vino.
 Art. 6.
 1.  I  vini  a  indicazione  geografica  tipica  «Montecastelli», all'atto  dell'immissione  al consumo, devono avere i seguenti titoli alcoolometrici volumici totali minimi:
 «Montecastelli»  bianco,  trebbiano, malvasia e vermentino: 11% vol;
 «Montecastelli»   rosso,  rosso  novello,  sangiovese,  merlot, canaiolo, ciliegiolo, cabernet sauvignon, cabernet franc: 12% vol.
 Art. 7.
 1.  All'indicazione  geografica tipica «Montecastelli» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente  disciplinare  di  produzione,  ivi  compresi  gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.
 2.  E'  tuttavia  consentito  l'uso  di  indicazioni che facciano riferimento  a  nomi,  ragioni  sociali  e marchi privati purche' non abbiano  significato  laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
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