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| Gazzetta n. 152 del 3 luglio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 12 giugno 2006 |  | Riconoscimento,  alla  sig.ra  Hundhammer  Tanja, di titolo di studio estero,  quale  titolo  abilitante  per  l'esercizio  in Italia della professione di psicologo. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 Visti  gli  articoli  1  e  8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
 Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad  un  sistema  generale  di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
 Visto  il  decreto  legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della  direttiva  n.  2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche professionali;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
 Vista  l'istanza  della  sig.ra  Hundhammer  Tanja,  nata  a Fussen (Germania)  il 4 luglio 1978, cittadina tedesca, diretta ad ottenere, ai  sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/1992   modificato   dal   decreto  legislativo  n.  277/2003,  il riconoscimento  del  titolo  accademico-professionale  conseguito  in Germania   di   «Diplom  Psychologin  Univ.»  presso  la  «Bayerische Julius-Maximilians  Universitat  Wurzburg»  di Wurzburg (Germania) in data  8  aprile  2004  e  rilasciato  in  data 1° giugno 2004 ai fini dell'accesso  all'albo degli «psicologi - sezione A» e dell'esercizio in Italia della omonima professione;
 Preso  atto  che  la  richiedente  risulata  iscritta  alla  B.F.P. (Associazione   Professionale  degli  psicologi  e  delle  psicologhe tedesche) con il n. 48409;
 Preso  atto che la sig.ra Hundhammer ha dimostrato di aver maturato esperienza professionale nel campo della psicologia in Germania;
 Rilevato   che   dalla  attestazione  rilasciata  dalla  competente Autorita'  tedesca  in  data 20 febbraio 2006 risulta che il percorso formativo   della   richiedente   corrisponde   ad   una   formazione regolamentata  ai  sensi  della direttiva n. 2001/19, art. 1, lettera b);
 Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta del 28 febbraio 2006;
 Sentito il rappresentate del Consiglio nazionale di categoria nella nota in atti datata 27 febbraio 2006;
 Ritenuto che la sig.ra Hundhammer abbia una formazione accademica e professionale   completa  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della attivita'  di «psicologo», per cui non appare necessario applicare le misure compensative;
 Decreta:
 Alla  sig.ra Hundhammer Tanja, nata a Fussen (Germania) il 4 luglio 1978,  cittadina  tedesca,  sono  riconosciuti i titoli denominati in premessa  quali  titoli  cumulativamente  abilitanti per l'iscrizione all'albo   degli   «psicologi»   -  sezione  A  e  l'esercizio  della professione in Italia.
 Roma, 12 giugno 2006
 Il direttore generale: Papa
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