Gazzetta n. 152 del 3 luglio 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 12 giugno 2006 |
Riconoscimento, alla sig.ra Miotti Roberta, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, cosi' come modificato dalla legge 189/2002; Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali; Vista l'istanza della sig.ra Miotti Roberta, nata a Campinas (Brasile) il 13 febbraio 1973, cittadina italo-brasiliana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Advogado», di cui e' in possesso, coneguito in Brasile, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»; Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico «Bacharel em Ciencias Juridicas e Sociais», conseguita presso la «Pontificia Universidade Catolica de Casmpinas» il 23 gennaio 1998; Preso atto che l'istante e' iscritta al 2° anno del corso triennale di scienze giuridiche (nuovo ordinamento) dell'Universita' degli studi di Milano-Bicocca ove ha sostenuto alcuni esami; Considerato inoltre che e' iscritta presso l'«Ordem dos Advogados do Brasil» di Sao Paulo dall'8 settembre 1998; Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi del 28 febbraio 2006; Considerato il conforme parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria in atti allegato; Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di Avvocato, e quella di cui e' in possesso l'istante e inoltre, considerato che la stessa ha provato di aver sostenuto presso l'Universita' Bocconi di Milano gli esami di diritto privato I e II per cui nella prova scritta viene eliminato il diritto penale; Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394; Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, cosi' come modificato dal decreto legislativo 277/03; Decreta: Art. 1. Alla sig.ra Miotti Roberta, nata a Campinas (Brasile) il 13 febbraio 1973, cittadina italo-brasiliana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Avvocati» e l'esercizio della professione in Italia. |
| Art. 2. Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile; 2) diritto processuale civile; 3) diritto penale; 4) diritto processuale penale; 5) diritto amministrativo; 6) diritto costituzionale; 7) diritto del lavoro; 8) diritto commerciale; 9) diritto internazionale privato; 10) ordinamento e deontologia forense. |
| Art. 3. La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto. Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda: a) la prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati sulla seguente materia 1) diritto civile, e una a scelta della candidata tra le restanti materie ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale; b) la prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessata tra quelle sopra elencate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potra' accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta; c) la commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fme dell'iscrizione all'albo degli avvocati. Roma, 12 giugno 2006 Il direttore generale: Papa |
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