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| Gazzetta n. 152 del 3 luglio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 12 giugno 2006 |  | Riconoscimento,  alla  sig.ra  Miotti  Roberta,  di  titolo di studio estero,  quale  titolo  abilitante  per  l'esercizio  in Italia della professione di avvocato. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e norme  sulla  condizione  dello straniero cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,  recante  norme  di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998,  a  norma dell'art. 1, comma 6, cosi' come modificato dalla legge 189/2002;
 Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione  della direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad  un  sistema  generale  di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
 Visto  il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della  direttiva  n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche professionali;
 Vista  l'istanza  della  sig.ra  Miotti  Roberta,  nata  a Campinas (Brasile) il 13 febbraio 1973, cittadina italo-brasiliana, diretta ad ottenere,   ai   sensi   dell'art.  12  del  sopra  indicato  decreto legislativo,   il   riconoscimento   del   titolo   professionale  di «Advogado»,  di  cui  e'  in  possesso, coneguito in Brasile, ai fini dell'accesso  all'albo  ed  esercizio  in Italia della professione di «avvocato»;
 Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico «Bacharel  em  Ciencias  Juridicas  e  Sociais», conseguita presso la «Pontificia Universidade Catolica de Casmpinas» il 23 gennaio 1998;
 Preso atto che l'istante e' iscritta al 2° anno del corso triennale di  scienze  giuridiche  (nuovo  ordinamento)  dell'Universita' degli studi di Milano-Bicocca ove ha sostenuto alcuni esami;
 Considerato  inoltre  che e' iscritta presso l'«Ordem dos Advogados do Brasil» di Sao Paulo dall'8 settembre 1998;
 Viste  le  conformi determinazioni della Conferenza dei servizi del 28 febbraio 2006;
 Considerato  il  conforme  parere  scritto  del  rappresentante del Consiglio nazionale di categoria in atti allegato;
 Considerato  che  comunque  sussistono differenze tra la formazione professionale  richiesta  in Italia per l'esercizio della professione di  Avvocato,  e  quella  di  cui e' in possesso l'istante e inoltre, considerato  che  la  stessa  ha  provato  di  aver  sostenuto presso l'Universita'  Bocconi  di Milano gli esami di diritto privato I e II per cui nella prova scritta viene eliminato il diritto penale;
 Visto  l'art.  49,  comma  3,  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
 Visto  l'art.  6,  n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, cosi' come modificato dal decreto legislativo 277/03;
 Decreta:
 Art. 1.
 Alla  sig.ra  Miotti  Roberta,  nata  a  Campinas  (Brasile)  il 13 febbraio  1973, cittadina italo-brasiliana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Avvocati» e l'esercizio della professione in Italia.
 |  |  |  | Art. 2. Detto  riconoscimento  e'  subordinato  al superamento di una prova attitudinale  sulle  seguenti  materie: 1) diritto civile; 2) diritto processuale civile; 3) diritto penale; 4) diritto processuale penale; 5)  diritto amministrativo; 6) diritto costituzionale; 7) diritto del lavoro;  8)  diritto  commerciale; 9) diritto internazionale privato; 10) ordinamento e deontologia forense.
 |  |  |  | Art. 3. La  prova  si  compone  di  un  esame  scritto  e un esame orale da svolgersi  in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro   sono   indicate   nell'allegato  che  costituisce  parte integrante del presente decreto.
 Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra'  presentare  al  Consiglio  nazionale domanda in carta legale, allegando  la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita  presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario.  Della  convocazione  della  commissione e del calendario fissato  per  le  prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda:
 a) la prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati sulla seguente  materia  1)  diritto civile, e una a scelta della candidata tra  le  restanti  materie ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale;
 b) la  prova  orale  verte  nella  discussione di brevi questioni pratiche  su  cinque materie scelte dall'interessata tra quelle sopra elencate  oltre  che  su  deontologia e ordinamento professionale. Il candidato  potra'  accedere  a  questo  secondo  esame  solo se abbia superato con successo la prova scritta;
 c) la   commissione   rilascia   all'interessata   certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fme dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
 Roma, 12 giugno 2006
 Il direttore generale: Papa
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