| 
| Gazzetta n. 151 del 1 luglio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | DECRETO 23 giugno 2006 |  | Modalita'   di   attuazione  della  formula  del  gioco  opzionale  e complementare al gioco del Lotto denominata «Lotto Istantaneo». |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma
 dei monopoli di Stato
 Visto  il  decreto  legislativo 14 aprile 1948, n. 496 e successive modificazioni   ed  integrazioni,  concernente  la  disciplina  delle attivita' di gioco;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581,  modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962,  n.  806,  recante  norme  regolamentari  per  l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496;
 Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528, concernente l'ordinamento del gioco  del  Lotto,  e le successive modifiche introdotte con la legge 19 aprile 1990, n. 85;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303,  con il quale e' stato emanato il regolamento di applicazione ed esecuzione  della legge 2 agosto 1982, n. 528 e della legge 19 aprile 1990,  n.  85,  come  modificato  con  decreto 23 marzo 1994, n. 239, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 18 aprile 1994;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 560, con il quale e' stato integrato il regolamento concernente la disciplina   del   gioco  del  lotto  affidato  in  concessione,  con particolare riguardo alla definizione dei flussi finanziari;
 Visto  l'art.  1,  commi 488,  489, 490, 491, 492 e 493 della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
 Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 383 ed in particolare l'art. 12, commi 1  e  2,  concernenti  il  riordino  delle  funzioni statali in materia  di  organizzazione  e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi;
 Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n.  33,  emanato ai sensi del predetto art. 12 della legge n. 383 del 2001  nonche' il decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni,   in   legge   8 agosto   2002,  n.  178,  concernenti l'affidamento  all'Amministrazione  autonoma dei monopoli di Stato di tutte  le  funzioni  in  materia  di  organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;
 Visto  il  decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,  in  legge  2 dicembre  2005  n.  248 e, segnatamente, l'art.  11-quinquiesdecies,  comma 4,  che  dispone  che  con decreto direttoriale   del   Ministero   dell'economia   e  delle  finanze  - Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato sono stabilite le modalita'  e  le disposizioni tecniche occorrenti per l'attuazione di formule di gioco opzionali e complementari al gioco del Lotto;
 Visto  l'atto di concessione alla Lottomatica S.p.a. (di seguito il concessionario)  per  la  gestione  del  servizio del gioco del Lotto automatizzato  di  cui  ai decreti del Ministro delle finanze in data 17 marzo  1993,  8 novembre  1993,  11 gennaio 1995 e 25 luglio 1995, pubblicati  nella  Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 1997 ed al decreto  direttoriale  15 novembre  2000,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2000;
 Considerato  che il concessionario, anche in ossequio agli obblighi concessori  di  costante  sostegno e sviluppo del gioco del Lotto, e' tenuto a sostenere gli oneri ed i costi di adeguamento del sistema di gestione  automatizzata del Lotto per consentire, nei tempi previsti, l'introduzione  della  formula  di  gioco opzionale, complementare al gioco del Lotto, di cui al citato decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203;
 Viste le conclusioni della commissione di valutazione istituita con decreto direttoriale del 13 giugno 2006;
 Visto  il  decreto  dirigenziale del 22 giugno 2006 di approvazione delle  modalita'  di  svolgimento  delle  estrazioni della formula di gioco opzionale e complementare al gioco del Lotto;
 Vista   la   nota   del   23 giugno  2006  del  direttore  generale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
 Considerato  che  l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con  l'intento  di  salvaguardare  i  preminenti  interessi  generali connessi all'ordine pubblico, alla tutela del giocatore dalle frodi e alla  tutela  della  salute  del  giocatore, intende canalizzare ogni forma di gioco su circuiti leciti, sicuri e controllati;
 Decreta:
 Art. 1.
 O g g e t t o
 1.  Il presente decreto stabilisce le modalita' di attuazione della formula di gioco opzionale e complementare al gioco del Lotto, di cui all'art.  11-quinquiesdecies, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 2005  n. 203, come convertito dalla legge n. 248 del 2 dicembre 2005, denominata   «Lotto   Istantaneo»,   il  cui  esercizio  e'  affidato all'attuale  concessionario  del  gioco  del  Lotto, limitatamente al periodo di vigenza della concessione.
 |  |  |  | Art. 2. Modalita' di gioco
 1. Per partecipare alla formula di gioco opzionale del Lotto di cui all'art.  1, il giocatore, dopo aver compilato la scheda di gioco del Lotto ed avvalendosi della medesima scheda, marca, nell'area dedicata al gioco opzionale, l'apposita casella individuata dal marchio «Lotto Istantaneo»,  ed una seconda casella relativa all'importo che intende puntare,  conformemente  a  quanto  previsto  dalla  scheda  di gioco adottata  (vedi  allegato  A),  che  costituisce parte integrante del presente   decreto.   A   seguito   di   tale  scelta,  partecipa  ad un'estrazione  istantanea,  come  definita all'art. 3, comma 2, i cui risultati  sono  stampati  sulla  sezione  dello  scontrino di gioco, riportata  nell'allegato  B,  che  costituisce  parte  integrante del presente decreto.
 2. Il concessionario puo' proporre all'Amministrazione autonoma dei monopoli  di  Stato,  avanzandone  richiesta  motivata,  modifiche  o cambiamenti  da  apportare  alle  schede di cui all'allegato A o alla sezione dello scontrino di cui all'allegato B, nonche' l'introduzione di  altre  tipologie  di  schede. Le innovazioni sono adottate previa approvazione,   formale  e  diretta,  da  parte  dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
 3.  Partecipando  alla  formula di gioco opzionale del Lotto di cui all'art.  1  si concorre all'estrazione istantanea di cui all'art. 3, comma 2, con gli stessi numeri e con le stesse sorti prescelti per la giocata al Lotto, considerando la giocata come effettuata su una sola ruota.
 4.  L'estrazione  avviene  con  le  modalita'  operative  descritte nell'art.  3.  Le  combinazioni di gioco vincenti ed i moltiplicatori delle poste di gioco sono gli stessi del gioco del Lotto.
 5.  Per  il  pagamento  dei  premi si applicano le stesse modalita' stabilite  per  le  vincite  al gioco del Lotto. Le vincite esigibili senza  prenotazione  possono  essere  riscosse immediatamente dopo il riscontro  della  giocata vincente. Le vincite della formula di gioco opzionale  del  Lotto sono le stesse del gioco del Lotto per una sola ruota.
 6.  La  posta  di  gioco  per  ogni  giocata  alla formula di gioco opzionale  del  Lotto  e'  pari a 0,50 euro per ogni combinazione. Ai fini  della  formula  di gioco opzionale e complementare al gioco del Lotto,  si  intende per «combinazione» l'unita' di conto minima della giocata.  La  giocata  del Lotto Istantaneo puo' essere pari ad una o piu'  combinazioni  e  l'importo  corrispondente  puo'  variare da un minimo  di Euro 0,50 ad un massimo pari all'importo della giocata del Lotto cui essa e' contestualmente abbinata.
 7.  Nel  caso in cui la contestuale giocata al Lotto sia riferita a piu'  sorti,  anche le poste giocate sulla formula di gioco opzionale del Lotto sono automaticamente ripartite nella stessa proporzione tra le  stesse  sorti, con importi arrotondati al centesimo di euro sulla singola  sorte. Gli eventuali resti sono imputati, per eccesso, sulla sorte piu' probabile e, per difetto, sulla meno probabile.
 |  |  |  | Art. 3. Modalita' operative
 1.  La  raccolta  della  formula  di  gioco  opzionale del Lotto si effettua  con  le  stesse  modalita' e gli stessi orari del gioco del Lotto  e  chiude contestualmente alle chiusure dei concorsi del gioco del  Lotto,  secondo  quanto  previsto  dall'art.  8  del decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  303/1990 e successive modifiche ed integrazioni.   Le   rendicontazioni   sono   riferite  alle  giocate contestualmente  effettuate  in  abbinamento  a  ciascun concorso del Lotto.
 2.  Ai  fini  della  formula  di  gioco  opzionale  del  Lotto, per estrazione  si  intende  la  generazione  di una sequenza di 5 numeri casuali  compresi  tra  1  e  90  e senza ripetizione dei numeri gia' estratti, effettuata da un sistema automatizzato secondo le modalita' approvate  dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato con il decreto dirigenziale del 22 giugno 2006;
 3. L'estrazione  relativa  alla  formula  di  gioco opzionale del Lotto  puo'  essere  effettuata solo successivamente all'accettazione della giocata al Lotto alla quale essa e' associata.
 4.  Per  ogni giocata alla formula di gioco opzionale del Lotto, il ricevitore,  non  appena convalidata la giocata al Lotto, conferma la richiesta  al  sistema  informativo centrale del concessionario della generazione  della  sequenza  di  5 numeri casuali, effettuata con le modalita' indicate al comma 2.
 5.  La  giocata  della  formula di gioco opzionale del Lotto per la quale  sia  gia'  stata  effettuata l'estrazione non e' in alcun caso annullabile.  Il  giocatore  e'  pertanto  tenuto,  con l'ausilio del ricevitore,  a  verificare  la  correttezza della giocata prima della conferma di cui al comma 4.
 6.  Le  estrazioni  della formula di gioco opzionale del Lotto sono documentate  dallo  scontrino  di  gioco  del Lotto cui e' legata una sezione  specifica  (allegato  B), contenente i dati della giocata al Lotto  Istantaneo, che rappresenta il titolo per la riscossione delle eventuali vincite. Tale sezione riporta:
 la data della giocata ed i riferimenti della ricevitoria;
 i numeri giocati;
 le sorti giocate;
 l'importo giocato per ciascuna sorte;
 l'importo giocato totale;
 i numeri estratti;
 eventuali comunicazioni al giocatore.
 7.  A  seguito  dell'emissione dello scontrino di gioco comprensivo della  sezione relativa alla formula di gioco opzionale del Lotto, il sistema    informativo   provvede   alla   determinazione   ed   alla registrazione dell'eventuale vincita.
 8.  Nel  caso  in  cui  il  sistema  non sia in grado, per problemi tecnici,  di effettuare immediatamente l'estrazione, la giocata della formula  di gioco opzionale del Lotto non e' accettata ed il relativo importo non e' contabilizzato.
 9.  Nel caso in cui la giocata della formula di gioco opzionale del Lotto  sia  stampata  in  modo  errato o incompleto, il ricevitore e' tenuto  a  richiedere  la  stampa  di una nuova ricevuta, nella quale compare,  nel  campo  delle  comunicazioni  al  giocatore  di  cui al comma 5, il riferimento alla giocata errata o incompleta.
 10. Nel bollettino ufficiale del gioco del Lotto sono pubblicate le vincite relative alle estrazioni della formula di gioco opzionale del Lotto, distinte in un'apposita sezione.
 11.  I  termini  per  la riscossione delle vincite della formula di gioco opzionale del Lotto sono quelli previsti per il gioco del Lotto e  decorrono  dal giorno di pubblicazione del bollettino ufficiale di cui  al comma 10. I premi esigibili senza prenotazione possono essere riscossi  anche  prima  della pubblicazione del bollettino ufficiale, come previsto dall'art. 2, comma 5.
 |  |  |  | Art. 4. Restituzione ai giocatori attraverso le vincite
 1.  Le  vincite  della  formula di gioco opzionale del Lotto devono restituire  ai giocatori, su base annua, vincite non inferiori al 50% del  totale  delle poste di gioco. Nel caso in cui il valore cumulato delle  vincite  effettivamente  realizzate  e pagabili sia inferiore, sono  disposte  idonee  misure  correttive  in grado di assicurare la restituzione in vincite di non meno del 50% delle somme giocate.
 2. Al fine di assicurare la restituzione ai giocatori della formula di  gioco  opzionale  del Lotto di vincite non inferiori al 50% delle giocate,  nella  gestione  finanziaria  del gioco del Lotto, definita negli  articoli 37  e  38 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre  1996,  n.  560, e successive modificazioni, deve essere data  evidenza  contabile  dell'ammontare  progressivo  delle giocate effettuate  e dell'ammontare progressivo delle vincite realizzate nel corso  dell'anno,  relativamente  al  gioco del Lotto istantaneo, con riferimento  a  ciascuna  chiusura  della raccolta di cui all'art. 3, comma 1.
 3.  Le  misure  correttive  di cui al comma 1, ove necessarie, sono stabilite  con  un  apposito  provvedimento  del  direttore  generale dell'Amministrazione  autonoma  del monopoli di Stato e devono essere attuate   con   modalita'   e   tempi   adeguati  per  permettere  il raggiungimento,  su base annua, del valore di restituzione stabilito, da realizzarsi entro l'anno successivo.
 |  |  |  | Art. 5. Obblighi del concessionario
 1.  Il concessionario, al fine di garantire il regolare svolgimento della formula di gioco opzionale del Lotto, e' tenuto:
 a) a  curare  lo  sviluppo e l'aggiornamento del proprio software centrale   e   periferico   e   l'implementazione,   se   necessario, dell'hardware;
 b) a  sviluppare,  implementare  e gestire il sistema centrale di generazione  casuale  dei  numeri  necessario all'effettuazione delle estrazioni del gioco complementare e opzionale del gioco del Lotto;
 c) a  garantire  la  progettazione,  stampa  e  distribuzione  ai ricevitori   di   adeguato   materiale  informativo-promozionale  per favorire  la  conoscenza del gioco complementare e opzionale al gioco del Lotto da parte dei giocatori;
 d) a  stampare e distribuire ai ricevitori del gioco del Lotto le schede  di  gioco del Lotto che consentano la partecipazione al Lotto Istantaneo,   garantendo,   per   l'avvio   del   gioco   stesso,  la distribuzione  di  almeno  150.000.000  (centocinquantamilioni) delle suddette schede;
 e) ad effettuare annualmente la pubblicita' e la promozione della formula  di  gioco  complementare  ed  opzionale,  con  iniziative  e modalita'   strettamente  integrate  rispetto  a  quelle  del  Lotto, nell'ambito   degli   investimenti   previsti  per  la  promozione  e pubblicita'  del gioco dall'art. 8, comma 2, del decreto direttoriale 15 novembre 2000;
 f) a   sostenere  la  fase  di  lancio  della  formula  di  gioco complementare    ed   opzionale,   attraverso   adeguate   iniziative pubblicitarie  e  promozionali,  mettendo in opera, altresi', tutti i mezzi ritenuti necessari per consentire un incisivo impatto del gioco complementare sul mercato, nella fase di lancio;
 g) a  produrre  una  specifica  rendicontazione  della formula di gioco  opzionale  del  Lotto, con le stesse modalita' previste per il Lotto;
 h) ad  attuare le misure correttive disposte dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di cui all'art. 4;
 i) a  fornire all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, responsabile  dei  controlli  di  qualita' sui sistemi estrazionali e sulle   estrazioni  da  essi  prodotte,  ogni  informazione  ed  ogni documentazione  che  l'Amministrazione  stessa  ritenga necessarie od utili ai fini dei controlli stessi;
 j) a    custodire,   sulla   base   delle   indicazioni   fornite dall'Amministrazione  autonoma dei monopoli di Stato, i dati relativi alle  giocate  raccolte,  alle  estrazioni effettuate ed alle vincite ottenute, nonche' i supporti sui quali sono registrati;
 k) a  sostenere  tutti  gli  oneri  connessi  alla gestione della formula  di gioco opzionale del Lotto o al controllo del suo corretto andamento.
 |  |  |  | Art. 6. Controlli
 1.   Nell'ambito   delle  sue  responsabilita'  di  supervisione  e controllo  sull'esercizio  del  gioco  del  Lotto,  l'Amministrazione autonoma  dei  monopoli di Stato esercita il potere di controllo e di vigilanza   sulle  attivita'  di  gestione  della  formula  di  gioco opzionale del Lotto.
 2. Il concessionario e' tenuto alla custodia dei dati relativi alle giocate   raccolte,   alle  estrazioni  effettuate  ed  alle  vincite ottenute,  nonche'  dei  supporti  sui  quali  sono  registrati. Tale custodia    viene    assicurata    sulla   base   delle   indicazioni dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli di Stato, anche ai fini della  vigilanza  e  dei controlli sulla regolarita' della formula di gioco opzionale del Lotto.
 3. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e' responsabile dei  controlli  di  qualita'  sui  sistemi estrazionali relativi alla formula  di  gioco  opzionale  del  Lotto  e sulle estrazioni da essi prodotte.  Il  concessionario e' tenuto a fornire all'Amministrazione autonoma   dei   monopoli   di   Stato   ogni  informazione  ed  ogni documentazione   ritenute   necessarie  od  utili  ai  fini  di  tali controlli.
 |  |  |  | Art. 7. Rinvio
 1.  Per  tutto  quanto  non  espressamente  stabilito  dal presente decreto valgono le disposizioni regolamentari del gioco del Lotto.
 |  |  |  | Art. 8. Efficacia
 1.  Il  presente  decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana,  ed  avra'  efficacia dal primo concorso Lotto della settimana successiva a quella di pubblicazione.
 Il  presente decreto sara' inviato agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza.
 Roma, 23 giugno 2006
 p. Il direttore generale: Tagliaferri Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2006 Ufficio  controllo  sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 283
 |  |  |  | Allegato A 
 ---->  Vedere allegato a pag. 7  <----
 |  |  |  | Allegato B 
 ---->  Vedere allegato a pag. 8  <----
 |  |  |  |  |