Gazzetta n. 151 del 1 luglio 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 23 giugno 2006 |
Modalita' di attuazione della formula del gioco opzionale e complementare al gioco del Lotto denominata «Lotto Istantaneo». |
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IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, n. 806, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496; Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528, concernente l'ordinamento del gioco del Lotto, e le successive modifiche introdotte con la legge 19 aprile 1990, n. 85; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, con il quale e' stato emanato il regolamento di applicazione ed esecuzione della legge 2 agosto 1982, n. 528 e della legge 19 aprile 1990, n. 85, come modificato con decreto 23 marzo 1994, n. 239, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 18 aprile 1994; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 560, con il quale e' stato integrato il regolamento concernente la disciplina del gioco del lotto affidato in concessione, con particolare riguardo alla definizione dei flussi finanziari; Visto l'art. 1, commi 488, 489, 490, 491, 492 e 493 della legge 30 dicembre 2004, n. 311; Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 383 ed in particolare l'art. 12, commi 1 e 2, concernenti il riordino delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi del predetto art. 12 della legge n. 383 del 2001 nonche' il decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 2002, n. 178, concernenti l'affidamento all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici; Visto il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, in legge 2 dicembre 2005 n. 248 e, segnatamente, l'art. 11-quinquiesdecies, comma 4, che dispone che con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le modalita' e le disposizioni tecniche occorrenti per l'attuazione di formule di gioco opzionali e complementari al gioco del Lotto; Visto l'atto di concessione alla Lottomatica S.p.a. (di seguito il concessionario) per la gestione del servizio del gioco del Lotto automatizzato di cui ai decreti del Ministro delle finanze in data 17 marzo 1993, 8 novembre 1993, 11 gennaio 1995 e 25 luglio 1995, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 1997 ed al decreto direttoriale 15 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2000; Considerato che il concessionario, anche in ossequio agli obblighi concessori di costante sostegno e sviluppo del gioco del Lotto, e' tenuto a sostenere gli oneri ed i costi di adeguamento del sistema di gestione automatizzata del Lotto per consentire, nei tempi previsti, l'introduzione della formula di gioco opzionale, complementare al gioco del Lotto, di cui al citato decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203; Viste le conclusioni della commissione di valutazione istituita con decreto direttoriale del 13 giugno 2006; Visto il decreto dirigenziale del 22 giugno 2006 di approvazione delle modalita' di svolgimento delle estrazioni della formula di gioco opzionale e complementare al gioco del Lotto; Vista la nota del 23 giugno 2006 del direttore generale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; Considerato che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con l'intento di salvaguardare i preminenti interessi generali connessi all'ordine pubblico, alla tutela del giocatore dalle frodi e alla tutela della salute del giocatore, intende canalizzare ogni forma di gioco su circuiti leciti, sicuri e controllati; Decreta: Art. 1. O g g e t t o 1. Il presente decreto stabilisce le modalita' di attuazione della formula di gioco opzionale e complementare al gioco del Lotto, di cui all'art. 11-quinquiesdecies, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 2005 n. 203, come convertito dalla legge n. 248 del 2 dicembre 2005, denominata «Lotto Istantaneo», il cui esercizio e' affidato all'attuale concessionario del gioco del Lotto, limitatamente al periodo di vigenza della concessione. |
| Art. 2. Modalita' di gioco 1. Per partecipare alla formula di gioco opzionale del Lotto di cui all'art. 1, il giocatore, dopo aver compilato la scheda di gioco del Lotto ed avvalendosi della medesima scheda, marca, nell'area dedicata al gioco opzionale, l'apposita casella individuata dal marchio «Lotto Istantaneo», ed una seconda casella relativa all'importo che intende puntare, conformemente a quanto previsto dalla scheda di gioco adottata (vedi allegato A), che costituisce parte integrante del presente decreto. A seguito di tale scelta, partecipa ad un'estrazione istantanea, come definita all'art. 3, comma 2, i cui risultati sono stampati sulla sezione dello scontrino di gioco, riportata nell'allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto. 2. Il concessionario puo' proporre all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, avanzandone richiesta motivata, modifiche o cambiamenti da apportare alle schede di cui all'allegato A o alla sezione dello scontrino di cui all'allegato B, nonche' l'introduzione di altre tipologie di schede. Le innovazioni sono adottate previa approvazione, formale e diretta, da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. 3. Partecipando alla formula di gioco opzionale del Lotto di cui all'art. 1 si concorre all'estrazione istantanea di cui all'art. 3, comma 2, con gli stessi numeri e con le stesse sorti prescelti per la giocata al Lotto, considerando la giocata come effettuata su una sola ruota. 4. L'estrazione avviene con le modalita' operative descritte nell'art. 3. Le combinazioni di gioco vincenti ed i moltiplicatori delle poste di gioco sono gli stessi del gioco del Lotto. 5. Per il pagamento dei premi si applicano le stesse modalita' stabilite per le vincite al gioco del Lotto. Le vincite esigibili senza prenotazione possono essere riscosse immediatamente dopo il riscontro della giocata vincente. Le vincite della formula di gioco opzionale del Lotto sono le stesse del gioco del Lotto per una sola ruota. 6. La posta di gioco per ogni giocata alla formula di gioco opzionale del Lotto e' pari a 0,50 euro per ogni combinazione. Ai fini della formula di gioco opzionale e complementare al gioco del Lotto, si intende per «combinazione» l'unita' di conto minima della giocata. La giocata del Lotto Istantaneo puo' essere pari ad una o piu' combinazioni e l'importo corrispondente puo' variare da un minimo di Euro 0,50 ad un massimo pari all'importo della giocata del Lotto cui essa e' contestualmente abbinata. 7. Nel caso in cui la contestuale giocata al Lotto sia riferita a piu' sorti, anche le poste giocate sulla formula di gioco opzionale del Lotto sono automaticamente ripartite nella stessa proporzione tra le stesse sorti, con importi arrotondati al centesimo di euro sulla singola sorte. Gli eventuali resti sono imputati, per eccesso, sulla sorte piu' probabile e, per difetto, sulla meno probabile. |
| Art. 3. Modalita' operative 1. La raccolta della formula di gioco opzionale del Lotto si effettua con le stesse modalita' e gli stessi orari del gioco del Lotto e chiude contestualmente alle chiusure dei concorsi del gioco del Lotto, secondo quanto previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 303/1990 e successive modifiche ed integrazioni. Le rendicontazioni sono riferite alle giocate contestualmente effettuate in abbinamento a ciascun concorso del Lotto. 2. Ai fini della formula di gioco opzionale del Lotto, per estrazione si intende la generazione di una sequenza di 5 numeri casuali compresi tra 1 e 90 e senza ripetizione dei numeri gia' estratti, effettuata da un sistema automatizzato secondo le modalita' approvate dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato con il decreto dirigenziale del 22 giugno 2006; 3. L'estrazione relativa alla formula di gioco opzionale del Lotto puo' essere effettuata solo successivamente all'accettazione della giocata al Lotto alla quale essa e' associata. 4. Per ogni giocata alla formula di gioco opzionale del Lotto, il ricevitore, non appena convalidata la giocata al Lotto, conferma la richiesta al sistema informativo centrale del concessionario della generazione della sequenza di 5 numeri casuali, effettuata con le modalita' indicate al comma 2. 5. La giocata della formula di gioco opzionale del Lotto per la quale sia gia' stata effettuata l'estrazione non e' in alcun caso annullabile. Il giocatore e' pertanto tenuto, con l'ausilio del ricevitore, a verificare la correttezza della giocata prima della conferma di cui al comma 4. 6. Le estrazioni della formula di gioco opzionale del Lotto sono documentate dallo scontrino di gioco del Lotto cui e' legata una sezione specifica (allegato B), contenente i dati della giocata al Lotto Istantaneo, che rappresenta il titolo per la riscossione delle eventuali vincite. Tale sezione riporta: la data della giocata ed i riferimenti della ricevitoria; i numeri giocati; le sorti giocate; l'importo giocato per ciascuna sorte; l'importo giocato totale; i numeri estratti; eventuali comunicazioni al giocatore. 7. A seguito dell'emissione dello scontrino di gioco comprensivo della sezione relativa alla formula di gioco opzionale del Lotto, il sistema informativo provvede alla determinazione ed alla registrazione dell'eventuale vincita. 8. Nel caso in cui il sistema non sia in grado, per problemi tecnici, di effettuare immediatamente l'estrazione, la giocata della formula di gioco opzionale del Lotto non e' accettata ed il relativo importo non e' contabilizzato. 9. Nel caso in cui la giocata della formula di gioco opzionale del Lotto sia stampata in modo errato o incompleto, il ricevitore e' tenuto a richiedere la stampa di una nuova ricevuta, nella quale compare, nel campo delle comunicazioni al giocatore di cui al comma 5, il riferimento alla giocata errata o incompleta. 10. Nel bollettino ufficiale del gioco del Lotto sono pubblicate le vincite relative alle estrazioni della formula di gioco opzionale del Lotto, distinte in un'apposita sezione. 11. I termini per la riscossione delle vincite della formula di gioco opzionale del Lotto sono quelli previsti per il gioco del Lotto e decorrono dal giorno di pubblicazione del bollettino ufficiale di cui al comma 10. I premi esigibili senza prenotazione possono essere riscossi anche prima della pubblicazione del bollettino ufficiale, come previsto dall'art. 2, comma 5. |
| Art. 4. Restituzione ai giocatori attraverso le vincite 1. Le vincite della formula di gioco opzionale del Lotto devono restituire ai giocatori, su base annua, vincite non inferiori al 50% del totale delle poste di gioco. Nel caso in cui il valore cumulato delle vincite effettivamente realizzate e pagabili sia inferiore, sono disposte idonee misure correttive in grado di assicurare la restituzione in vincite di non meno del 50% delle somme giocate. 2. Al fine di assicurare la restituzione ai giocatori della formula di gioco opzionale del Lotto di vincite non inferiori al 50% delle giocate, nella gestione finanziaria del gioco del Lotto, definita negli articoli 37 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 560, e successive modificazioni, deve essere data evidenza contabile dell'ammontare progressivo delle giocate effettuate e dell'ammontare progressivo delle vincite realizzate nel corso dell'anno, relativamente al gioco del Lotto istantaneo, con riferimento a ciascuna chiusura della raccolta di cui all'art. 3, comma 1. 3. Le misure correttive di cui al comma 1, ove necessarie, sono stabilite con un apposito provvedimento del direttore generale dell'Amministrazione autonoma del monopoli di Stato e devono essere attuate con modalita' e tempi adeguati per permettere il raggiungimento, su base annua, del valore di restituzione stabilito, da realizzarsi entro l'anno successivo. |
| Art. 5. Obblighi del concessionario 1. Il concessionario, al fine di garantire il regolare svolgimento della formula di gioco opzionale del Lotto, e' tenuto: a) a curare lo sviluppo e l'aggiornamento del proprio software centrale e periferico e l'implementazione, se necessario, dell'hardware; b) a sviluppare, implementare e gestire il sistema centrale di generazione casuale dei numeri necessario all'effettuazione delle estrazioni del gioco complementare e opzionale del gioco del Lotto; c) a garantire la progettazione, stampa e distribuzione ai ricevitori di adeguato materiale informativo-promozionale per favorire la conoscenza del gioco complementare e opzionale al gioco del Lotto da parte dei giocatori; d) a stampare e distribuire ai ricevitori del gioco del Lotto le schede di gioco del Lotto che consentano la partecipazione al Lotto Istantaneo, garantendo, per l'avvio del gioco stesso, la distribuzione di almeno 150.000.000 (centocinquantamilioni) delle suddette schede; e) ad effettuare annualmente la pubblicita' e la promozione della formula di gioco complementare ed opzionale, con iniziative e modalita' strettamente integrate rispetto a quelle del Lotto, nell'ambito degli investimenti previsti per la promozione e pubblicita' del gioco dall'art. 8, comma 2, del decreto direttoriale 15 novembre 2000; f) a sostenere la fase di lancio della formula di gioco complementare ed opzionale, attraverso adeguate iniziative pubblicitarie e promozionali, mettendo in opera, altresi', tutti i mezzi ritenuti necessari per consentire un incisivo impatto del gioco complementare sul mercato, nella fase di lancio; g) a produrre una specifica rendicontazione della formula di gioco opzionale del Lotto, con le stesse modalita' previste per il Lotto; h) ad attuare le misure correttive disposte dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di cui all'art. 4; i) a fornire all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, responsabile dei controlli di qualita' sui sistemi estrazionali e sulle estrazioni da essi prodotte, ogni informazione ed ogni documentazione che l'Amministrazione stessa ritenga necessarie od utili ai fini dei controlli stessi; j) a custodire, sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, i dati relativi alle giocate raccolte, alle estrazioni effettuate ed alle vincite ottenute, nonche' i supporti sui quali sono registrati; k) a sostenere tutti gli oneri connessi alla gestione della formula di gioco opzionale del Lotto o al controllo del suo corretto andamento. |
| Art. 6. Controlli 1. Nell'ambito delle sue responsabilita' di supervisione e controllo sull'esercizio del gioco del Lotto, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato esercita il potere di controllo e di vigilanza sulle attivita' di gestione della formula di gioco opzionale del Lotto. 2. Il concessionario e' tenuto alla custodia dei dati relativi alle giocate raccolte, alle estrazioni effettuate ed alle vincite ottenute, nonche' dei supporti sui quali sono registrati. Tale custodia viene assicurata sulla base delle indicazioni dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, anche ai fini della vigilanza e dei controlli sulla regolarita' della formula di gioco opzionale del Lotto. 3. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e' responsabile dei controlli di qualita' sui sistemi estrazionali relativi alla formula di gioco opzionale del Lotto e sulle estrazioni da essi prodotte. Il concessionario e' tenuto a fornire all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ogni informazione ed ogni documentazione ritenute necessarie od utili ai fini di tali controlli. |
| Art. 7. Rinvio 1. Per tutto quanto non espressamente stabilito dal presente decreto valgono le disposizioni regolamentari del gioco del Lotto. |
| Art. 8. Efficacia 1. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ed avra' efficacia dal primo concorso Lotto della settimana successiva a quella di pubblicazione. Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza. Roma, 23 giugno 2006 p. Il direttore generale: Tagliaferri Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2006 Ufficio controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 283 |
| Allegato A
----> Vedere allegato a pag. 7 <---- |
| Allegato B
----> Vedere allegato a pag. 8 <---- |
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