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| Gazzetta n. 151 del 1 luglio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |  | DECRETO 5 giugno 2006 |  | Proroga  dell'autorizzazione  rilasciata  all'Agenzia per la garanzia della  qualita'  in  agricoltura  -  A.Q.A., quale autorita' pubblica incaricata  di  effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta Spressa delle Giudicarie. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visto  il  regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;
 Visto  l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che  stabilisce  che  le  denominazioni  che  alla data di entrata in vigore  del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE)  n.  1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE)  n.  2400/96,  sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni  di  origine  protette  e delle indicazioni geografiche protette»;
 Visto   l'art.  10  del  predetto  Regolamento  (CE)  n.  510/2006, concernente i controlli;
 Visto  il Regolamento (CE) n. 2275/2003 del 22 dicembre 2003 con il quale   l'Unione  europea  ha  provveduto  alla  registrazione  della denominazione di origine protetta Spressa delle Giudicarie;
 Visto  l'art.  53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni   per   l'adempimento   di   obblighi   derivanti  dalla appartenenza  dell'Italia  alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999  -  il  quale  contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e alimentari,  istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali, sentite  le  regioni  ed  individua  nel  Ministero  delle  politiche agricole  e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita'  di  controllo  e  responsabile  della vigilanza sulla stessa;
 Visto  il  decreto  12  gennaio 2004, con il quale l'Agenzia per la garanzia  della  qualita'  in  agricoltura  A.Q.A. e' stata designata quale   Autorita'   pubblica   ad   effettuare   i   controlli  sulla denominazione di origine protetta Spressa delle Giudicarie;
 Visto  il  decreto  legge 18 maggio 2006, n. 181, ed in particolare l'art.  1,  commi 1  e 11 mediante i quali la denominazione Ministero delle   politiche   agricole   e   forestali,  prevista  dal  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, viene sostituita ovunque presente e  ad  ogni  effetto,  dalla denominazione: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
 Considerata  la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di controllo  concernente  la  denominazione di origine protetta Spressa delle Giudicarie anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa;
 Ritenuto  di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza  dell'autorizzazione  per  un  periodo  di  tempo fissato in centoventi  giorni,  a  decorrere dalla data di scadenza della stessa fissata  al  26 giugno 2006, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;
 Decreta:
 Art. 1.
 L'autorizzazione, concessa con decreto 12 gennaio 2004, all'Agenzia per  la  garanzia della qualita' in agricoltura - A.Q.A., con sede in San  Michele  all'Adige  (Trento),  via E. Mach n. 1, ad effettuare i controlli  sulla  denominazione  di  origine  protetta  Spressa delle Giudicarie,  registrata  con  il Regolamento (CE) n. 2275/2003 del 22 dicembre  2003,  e'  prorogata di centoventi giorni a far data dal 26 giugno 2006.
 |  |  |  | Art. 2. Nell'ambito   del   periodo  di  validita'  della  proroga  di  cui all'articolo precedente  l'organismo  di  controllo  e'  obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 12 gennaio 2004.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 5 giugno 2006
 Il direttore generale: La Torre
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