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| Gazzetta n. 151 del 1 luglio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |  | DECRETO 13 giugno 2006 |  | Modifica   del   decreto   ministeriale   8 febbraio   2006,  recante disposizioni    sulle    caratteristiche,    la   fabbricazione,   la distribuzione,  l'uso  ed il controllo delle fascette sostitutive dei contrassegni   di  Stato  per  i  vini  a  denominazione  di  origine controllata e garantita. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
 Vista  la  legge  10 febbraio  1992,  n.  164,  recante  la  «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare l'art.  23  che  prevede  disposizioni  per l'uso del contrassegno di Stato, da apporre sui recipienti di capacita' non superiore a litri 5 in   cui   sono  confezionati  i  vini  a  denominazione  di  origine controllata e garantita (D.O.C.G.);
 Visto  il  decreto  ministeriale  8 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n. 37 del 14 febbraio 2006, recante disposizioni sulle  caratteristiche,  la fabbricazione, la distribuzione, l'uso ed il controllo delle fascette sostitutive dei contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine controllata e garantita;
 Viste  le istanze pervenute da parte di alcune Camere di commercio, industria,  artigianato  e  agricoltura e degli operatori del settore dei  vini  D.O.C.G., intese ad ottenere la proroga del termine per lo smaltimento  delle  fascette  stampate  e  distribuite  in  base alle preesistenti   disposizioni  nonche'  la  semplificazione  di  taluni adempimenti   amministrativi   connessi  alla  gestione  delle  nuove fascette;
 Ritenuto   opportuno,   nello  spirito  della  semplificazione  del procedimento   amministrativo,   accogliere  le  predette  istanze  e conseguentemente  apportare le relative modifiche agli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale 8 febbraio 2006;
 Decreta:
 Articolo unico
 1.  L'art.  7,  comma 2, del decreto 8 febbraio 2006, e' sostituito dal seguente testo:
 «2.  Le  stesse  Camere  di  commercio  o i Consorzi di tutela sono tenute  a  comunicare al Ministero con cadenza annuale i quantitativi delle fascette distribuite.».
 2.  I  comma 2  e  3,  dell'art. 8 del decreto 8 febbraio 2006 sono sostituiti dal seguente testo:
 «2.  Il termine per l'applicazione sui recipienti dei vini D.O.C.G. delle   fascette   stampate   e  distribuite  in  base  a  previgenti disposizioni e' fissato al 31 dicembre 2006».
 3.  I  vini  D.O.C.G.  contraddistinti  con  le  fascette di cui al comma 2,  applicate  entro il citato termine, potranno essere immesse al  consumo  fino  all'esaurimento  delle  scorte,  purche'  entro il 15 gennaio   2007   le   ditte   interessate  comunicano  all'Ufficio periferico   competente   per  territorio  dell'Ispettorato  centrale repressione frodi e al Consorzio di tutela i quantitativi di prodotto contrassegnato  con le predette fascette. Entro lo stesso termine del 15 gennaio  2007  le  ditte  interessate  sono tenute a comunicare al predetto  ufficio  nonche'  alle  competenti  Camere  di  commercio o Consorzi  di  tutela  i quantitativi di fascette di cui al precedente comma rimaste inutilizzate.».
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 13 giugno 2006
 Il Ministro: De Castro
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