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| Gazzetta n. 151 del 1 luglio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE |  | DECRETO 7 giugno 2006 |  | Riconoscimento,  in  favore del cittadino comunitario prof. Alexander Ertl,  di  titolo  di  formazione,  acquisito nella Comunita' europea (Austria), quale abilitante all'esercizio in Italia della professione di  insegnante,  in  applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunita'  europee  del  21  dicembre 1988 (89/48/CEE) e del relativo decreto legislativo di attuazione 27 gennaio 1992, n. 115. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per gli ordinamenti scolastici
 Visti:  la  legge  19 novembre 1990, n. 341; il decreto legislativo 27 gennaio  1992,  n.  115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;   il  decreto  ministeriale  del  21 ottobre  1994,  n.  298,  e successive  modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio  1996, n. 471; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio  1998;  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 3000; il decreto  del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto    legislativo    30 marzo   2001,   n.   165;   il   decreto interministeriale  4 giugno  2001;  il  decreto  del Presidente della Repubblica  18 gennaio  2002,  n. 54; il decreto legislativo 8 luglio 2003,  n.  277;  il  decreto  legislativo 19 febbraio 2004, n. 59; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181;
 Viste  l'istanza,  presentata  ai sensi dell'art. 12, com-mi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunita' europea  dalla  persona  sotto  indicata,  nonche'  la documentazione prodotta  a  corredo  dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali  prescritti  dall'art.  10  del citato decreto legislativo n. 115, relativa al titolo di formazione sotto indicato;
 Rilevato  che il riconoscimento e' richiesto ai fini dell'esercizio della  professione corrispondente a quella cui la persona interessata e' abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo;
 Rilevato,  altresi', che l'esercizio della professione in argomento e' subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia al possesso di una formazione  comprendente  un  ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;
 Tenuto  conto  della  valutazione espressa in sede di conferenza di servizi  nella  seduta del 30 maggio 2006, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;
 Ritenuto  che:  sussistono  i  presupposti  per  il riconoscimento, atteso  che il titolo posseduto dalla persona interessata comprova un formazione  professionale adeguata per natura, composizione e durata; il riconosimento non deve essere subordinato a misure compensative in quanto  la  formazione  professionale  attestata non verte su materie sostanzialmente   diverse  da  quelle  contemplate  nella  formazione professionale   prescritta  dalla  legislazione  vigente  in  Italia; l'esperienza professionale posseduta integra e completa la formazione professionale;
 Decreta:
 1. Il titolo di formazione cosi' composto:
 diploma  di  istruzione  superiore  «Magister  der Philosophie» - indirizzo:  scienze  dello  sport  ed  educazione  fisica; filosofia, pedagogia e psicologia, rilasciato il 29 giugno 1998 dall'Universita' di Innsbruck;
 titolo  di  abilitazione  all'insegnamento:  «Zeugnis  u"ber  die Zuru"cklegung  des  Unterrichtspaktikums»,  per le materie educazione fisica,    filosofia;    rislasciato    dal    «Bundesgymnasium   und Bundesrealgymnasium» di Vienna il 29 agosto 2005;
 posseduto  da  Alexander  Ertl,  nato  a Bolzano, il 27 settembre 1973,  di  cittadinanza  comunitaria  (italiana);  ai sensi e per gli effetti  di  cui  al  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e' titolo  di  abilitazione  all'esercizio  della professione di docente nelle  scuole  italiane  di  istruzione  secondaria  nella  classe di concorso:   29/A  «Educazione  fisica  negli  istituti  e  scuole  di istruzione secondaria di secondo grado».
 2.  Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato  decreto  legislativo  n.  115,  e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
 Roma, 7 giugno 2006
 Il direttore generale: Criscuoli
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