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| Gazzetta n. 150 del 30 giugno 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | DECRETO 26 giugno 2006 |  | Misura  del  versamento all'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni private del contributo dovuto per l'anno 2006 dalle imprese esercenti attivita' di assicurazione e riassicurazione. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 Visto   l'art.  67,  primo  comma,  del  testo  unico  delle  leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  13 febbraio  1959, n. 449, che prevede l'obbligo  del  pagamento  annuale  di  un contributo di vigilanza da parte  dell'Istituto nazionale delle assicurazioni e delle imprese di assicurazione e di capitalizzazione;
 Vista  la  legge  12  agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza  sulle  assicurazioni e, in particolare, l'art. 25, secondo comma, come sostituito dall'art. 4, comma 26, del decreto legislativo 13 ottobre  1998,  n.  373,  recante  razionalizzazione  delle  norme sull'ISVAP,  il  quale  ha  previsto  che  il  contributo  e' versato direttamente   all'Istituto  per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni private  e  di  interesse  collettivo (ISVAP), istituito con l'art. 3 della suddetta legge, entro il 31 luglio di ogni anno, nella misura e secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro delle finanze da  emanare  entro  il  30  giugno,  e  che  lo  stesso  Ministro  e' autorizzato  ad adeguare il contributo in relazione agli oneri atti a coprire le effettive spese di funzionamento dell'ISVAP;
 Visto  il  decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice  delle  assicurazioni private, entrato in vigore il 1° gennaio 2006,  e,  in  particolare,  gli  articoli 335  riguardante  la nuova disciplina  dell'obbligo  di  pagamento  annuale  di un contributo di vigilanza da parte delle imprese di assicurazione e riassicurazione e 354 recante abrogazioni e norme transitorie;
 Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha   istituito   il   Ministero   dell'economia   e   delle  finanze, attribuendogli  le  funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze 30 giugno  2005,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  156 del 7 luglio  2005,  con  il  quale sono state determinate la misura e le modalita'  di  versamento  all'ISVAP  del contributo di vigilanza per l'anno 2005;
 Considerato   che   occorre   provvedere  alla  determinazione  del contributo  di  vigilanza  dovuto  dalle  imprese  di assicurazione e riassicurazione  per  l'anno  2006 nella misura e con le modalita' di versamento adeguate alle esigenze di funzionamento dell'ISVAP;
 Visto  il  provvedimento  dell'ISVAP  16 novembre  2004,  n.  2315, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 22 novembre 2004, con il  quale  e'  stata determinata l'aliquota per gli oneri di gestione nella  misura  del  6  per  cento  dei  premi,  escluse le tasse e le imposte, incassati nell'esercizio 2005 dalle imprese di assicurazione e  di  riassicurazione, ai fini della determinazione dei contributi e degli  oneri di qualsiasi natura e specie posti a carico delle stesse imprese;
 Visto  il  verbale  del consiglio dell'ISVAP, reso nella seduta del 28 settembre  2005,  con  il  quale e' stato approvato il bilancio di previsione della spesa per il 2005, pari a euro 49.565.000,00, il cui ammontare,   a   seguito  delle  variazioni  apportate  dal  predetto consiglio  nella  seduta  del  2 maggio  2006 e' stato ridotto a euro 48.645.000,00;
 Vista la comunicazione dell'ISVAP dell'11 maggio 2006, con la quale viene  individuato il fabbisogno dell'Istituto per l'anno 2006 pari a euro   42.968.000,00   con   l'utilizzo   integrale   dell'avanzo  di amministrazione   definitivo   dell'esercizio   2005   pari   a  euro 1.627.018,19,   dell'utilizzo   di   quota   parte   dell'avanzo   di amministrazione ex art. 6, comma 3, del regolamento di contabilita' e di altre entrate non contributive nonche' viene reso noto l'ammontare dei premi incassati nell'anno 2005, rispettivamente dalle imprese che esercitano  i  rami  dell'assicurazione diretta e l'attivita' di sola riassicurazione;
 Considerata  la delibera dell'ISVAP della seduta del 2 maggio 2006, con  la quale viene proposto di lasciare invariate, rispetto al 2005, le  aliquote ai fini della determinazione del contributo di vigilanza per l'anno 2006;
 Decreta:
 Art. 1.
 1.  Il contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2006 all'ISVAP, ai sensi  dell'art.  335,  commi da  2  a  6,  del  decreto  legislativo 7 settembre  2005, n. 209, dalle imprese di assicurazione nazionali e dalle  rappresentanze  di imprese con sede in un Paese terzo rispetto all'Unione  europea,  che operano nel territorio della Repubblica, e' stabilito  nella  misura  dello  0,42  per  mille dei premi incassati nell'esercizio  2005,  per le assicurazioni sulla vita, le operazioni di capitalizzazione e le assicurazioni contro i danni.
 2.  Il contributo di vigilanza per l'anno 2006 dovuto dalle imprese nazionali di riassicurazione e dalle rappresentanze di imprese estere operanti    nel   territorio   della   Repubblica,   che   esercitano esclusivamente  l'attivita'  di  riassicurazione,  e' stabilito nella misura dello 0,10 per mille dei premi incassati nell'esercizio 2005.
 3.  Ai fini della determinazione del contributo di vigilanza di cui al  presente  decreto,  i  premi  incassati nell'esercizio 2005 dalle imprese di assicurazione e riassicurazione, sono depurati degli oneri di  gestione,  quantificati,  in  relazione  all'aliquota fissata con provvedimento  dell'ISVAP  16 novembre  2004, in misura pari al 6 per cento dei predetti premi.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  Il  contributo di vigilanza per l'anno 2006, di cui all'art. 1, e'   versato   dalle  imprese  di  assicurazione  nazionali  e  dalle rappresentanze  di  imprese  con  sede  in  un  Paese  terzo rispetto all'Unione  europea  nonche' dalle imprese di riassicurazione e dalle rappresentanze  di  imprese  estere  operanti  nel  territorio  della Repubblica  entro il 31 luglio 2006, al netto di quanto eventualmente gia'   versato,   ai   sensi  dell'art.  335,  comma 5,  del  decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
 |  |  |  | Art. 3. 1.  L'ISVAP  provvede  a  comunicare alle singole imprese l'importo dovuto e la banca incaricata della riscossione.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 26 giugno 2006
 
 Il Ministro: Padoa - Schioppa
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