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| Gazzetta n. 150 del 30 giugno 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA SALUTE |  | DECRETO 19 giugno 2006 |  | Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Pilot DF», registrato al n. 12107. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento per la sanita' pubblica veterinaria
 la nutrizione e la sicurezza degli alimenti
 
 Visto  l'art.  6  della  legge  30 aprile  1962, n. 283, modificato dall'art.  4  della  legge  26 febbraio  1963, n. 441, concernente la disciplina  igienica  della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;
 Vista  la  circolare  3 settembre  1990,  n. 20 (S.O. alla Gazzetta Ufficiale   n.  216  del  15 settembre  1990),  concernente  «Aspetti applicativi  delle  norme  vigenti  in  materia  di registrazione dei presidi sanitari»;
 Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE in materia d'immissione in commercio   di   prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del 10 giugno  1995,  n.  17  (S.O.  alla  Gazzetta  Ufficiale n. 145 del 23 giugno  1995),  concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle amministrazioni pubbliche;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290,  relativo  al regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione  alla  produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
 Visto  il  decreto  legislativo  14 marzo  2003, n. 65, concernente l'attuazione  delle  direttive  1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura dei preparati pericolosi;
 Vista  la  domanda presentata in data 19 febbraio 2004 dall'impresa Sulphur  mills  limited,  con  sede legale in Derby Street, Bolton BL 36SZ  (U.K.)  diretta  ad  ottenere  la  registrazione  del  prodotto fitosanitario denominato: «Pilot DF»;
 Accertato  che la classificazione proposta dall'impresa e' conforme al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE;
 Visto  il  parere  favorevole espresso in data 30 giugno 2005 dalla Commissione  consultiva  di  cui  all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
 Ritenuto  di limitare la validita' della autorizzazione provvisoria al  tempo  determinato  in  anni  cinque  a  decorrere dalla data del presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie   che   saranno  stabilite  al  termine  della  revisione comunitaria per le sostanze attive: penconazolo - zolfo;
 Vista la nota dell'ufficio in data 28 luglio 2005 con la quale sono stati   richiesti  gli  atti  definitivi  e  l'impegno  a  presentare l'ulteriore  documentazione  ritenuta  necessaria  dalla  Commissione consultiva senza pregiudizio per l'iter di registrazione;
 Vista  la  nota  in  data 22 settembre 2005 dalla quale risulta che l'impresa  ha  ottemperato  a  quanto  richiesto  dall'ufficio  ed ha comunicato  di  voler  preparare  il  prodotto fitosanitario medesimo negli stabilimenti dell'imprese:
 Sulphur  mills  Ltd.  1904/1905, G.I.D.C. Panoli Industrial Area, Panoli, Ankleshwar, Dist. Baruch, Gujarat (India);
 Sulphur  mills  Ltd.  M.I.D.C.  Piot.  No. 8, Thane Belapur Road, Turbhe Naka, New Bombay, Dist. Thane, Maharashtra (India);
 Visto  il  versamento  effettuato ai sensi del decreto ministeriale 8 luglio 1999;
 Decreta:
 1.  A  decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni  cinque  fermo  restando l'esito delle valutazioni connesse agli ulteriori   dati   richiesti   senza   pregiudizio   per   l'iter  di registrazione,  l'Impresa  Sulphur  mills limited, con sede legale in Derby  Street,  Bolton  BL  36SZ  (U.K.)  e'  autorizzata  a porre in commercio il prodotto fitosanitario irritante denominato PILOT DF con la  composizione  e alle condizioni indicate nelle etichette allegate al presente decreto.
 2. Il prodotto e' confezionato nelle taglie da: Kg 0,5 - 1 - 25.
 3.  Il  prodotto in questione e' importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti dell'imprese:
 Sulphur  mills  Ltd.  1904/1905, G.I.D.C. Panoli Industrial Area, Panoli, Ankleshwar, Dist. Baruch, Gujarat (India);
 Sulphur  mills  Ltd.  M.I.D.C.  Piot.  No. 8, Thane Belapur Road, Turbhe Naka, New Bombay, Dist. Thane, Maharashtra (India).
 4. Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 12107.
 5.  E'  approvata,  quale  parte  integrante  del presente decreto, l'etichetta  allegata  con  la quale il prodotto deve essere posto in commercio.
 6. Il  presente  decreto  sara'  notificato, in via amministrativa, all'impresa  interessata  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 19 giugno 2006
 Il direttore generale: Borrello
 |  |  |  | Allegato 
 ---->  Vedere Allegato a pag. 17 della G.U.  <----
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