IL DIRIGENTE dell'ufficio autorizzazioni officine
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco; Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato; Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 29 giugno 2005; Visto il conferimento di incarico di direzione dell'ufficio autorizzazioni officine dell'area 2 «Produzione e controllo» da parte del direttore generale del 9 agosto 2005; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visto il decreto legislativo 15 luglio 2002, n. 145; Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera h), comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488; Visti la determina dirigenziale S.L. 488-99/aD1 del 15 novembre 2005, e i decreti dirigenziali S.L. 488-99/D2 del 26 aprile 2004, S.L. 488-99/D3 del 17 maggio 2002 e S.L. 488-99/D3 del 4 agosto 2000, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio - ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni - di alcune specialita' medicinali, tra le quali quelle indicate nell'elenco allegato al presente atto; Viste le domande delle ditte titolari delle specialita' medicinali che hanno chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con i decreti dirigenziali sopra indicati, limitatamente alle specialita' medicinali indicate nella parte dispositiva del presente atto; Constatato che per le specialita' medicinali indicate nella parte dispositiva del presente atto, le aziende titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio hanno provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488; A d o t t a la seguente determinazione: Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, sono revocati con decorrenza immediata, la determina dirigenziale S.L. 488-99/aD1 del 15 novembre 2005, e i decreti dirigenziali S.L. 488-99/D2 del 26 aprile 2004, S.L. 488-99/D3 del 17 maggio 2002 e S.L. 488-99/D3 del 4 agosto 2000, limitatamente alle specialita' medicinali elencate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente atto, limitatamente alle confezioni a margine indicate, ai sensi dell'art. 19, comma 2-bis, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178. Il presente atto, che ha immediata efficacia, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alle ditte interessate.
Roma, 25 maggio 2006
Il dirigente: Marra |