| IL DIRIGENTE dell'ufficio autorizzazioni officine
 
 Visti  gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
 Visto  l'art.  48  del  decreto-legge  30 settembre 2003, n. 269, convertito  nella  legge  24  novembre  2003,  n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  della salute di concerto con i Ministri  della  funzione  pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre  2004,  n.  245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;
 Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  di amministrazione e dell'ordinamento  del  personale  dell'Agenzia  italiana  del farmaco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 29 giugno 2005;
 Visto  il  conferimento  di  incarico  di  direzione dell'ufficio autorizzazioni officine dell'area 2 «Produzione e controllo» da parte del direttore generale del 9 agosto 2005;
 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 Visto il decreto legislativo 15 luglio 2002, n. 145;
 Visto  l'art.  19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come  sostituito  dall'art.  1,  lettera  h),  comma  2,  del decreto legislativo  18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
 Visti  la  determina dirigenziale S.L. 488-99/aD1 del 15 novembre 2005,  e  i  decreti  dirigenziali S.L. 488-99/D2 del 26 aprile 2004, S.L. 488-99/D3 del 17 maggio 2002 e S.L. 488-99/D3 del 4 agosto 2000, concernente  la  sospensione  dell'autorizzazione  all'immissione  in commercio  -  ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio  1991,  n. 178, e successive integrazioni e modificazioni - di  alcune  specialita'  medicinali,  tra  le  quali  quelle indicate nell'elenco allegato al presente atto;
 Viste   le   domande   delle  ditte  titolari  delle  specialita' medicinali   che   hanno   chiesto   la   revoca   della  sospensione dell'autorizzazione   all'immissione  in  commercio  disposta  con  i decreti  dirigenziali  sopra indicati, limitatamente alle specialita' medicinali indicate nella parte dispositiva del presente atto;
 Constatato che per le specialita' medicinali indicate nella parte dispositiva     del    presente    atto,    le    aziende    titolari dell'autorizzazione  all'immissione  in commercio hanno provveduto al pagamento  della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
 A d o t t a
 la seguente determinazione:
 Per  le motivazioni esplicitate nelle premesse, sono revocati con decorrenza  immediata,  la determina dirigenziale S.L. 488-99/aD1 del 15  novembre  2005,  e  i  decreti  dirigenziali  S.L.  488-99/D2 del 26 aprile  2004,  S.L.  488-99/D3 del 17 maggio 2002 e S.L. 488-99/D3 del 4 agosto 2000, limitatamente alle specialita' medicinali elencate nell'allegato  A, che costituisce parte integrante del presente atto, limitatamente  alle confezioni a margine indicate, ai sensi dell'art. 19, comma 2-bis, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178.
 Il  presente  atto,  che ha immediata efficacia, sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alle ditte interessate.
 
 Roma, 25 maggio 2006
 
 Il dirigente: Marra
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