Gazzetta n. 150 del 30 giugno 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 21 marzo 2006
Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualita' delle acque destinate al consumo umano, che possono essere disposte dalla regione Sardegna.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, relativo alla qualita' delle acque destinate al consumo umano, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 52 del 3 marzo 2001;
Viste le motivate richieste della regione Sardegna;
Visto che l'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 consente alle regioni o provincia autonoma di stabilire deroghe ai valori di parametro fissati nell'allegato I, parte B, o fissati ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera b), entro i valori massimi ammissibili, purche' nessuna deroga presenti potenziale pericolo per la salute umana e nei casi in cui l'approvvigionamento di acque destinate al consumo umano conformi ai valori di parametro non possa essere assicurato con nessun altro mezzo congruo;
Premesso che tali misure devono essere applicate in una area geografica ben delimitata e per un periodo di tempo definito;
Sentito il Consiglio superiore di sanita' che si e' espresso in data 13 dicembre 2005;
Considerato che, ai sensi del comma 11 del succitato art. 13, la popolazione interessata deve essere tempestivamente e adeguatamente informata circa le deroghe applicate e delle condizioni che le disciplinano e che, ove occorra, la regione o provincia autonoma deve provvedere a formare raccomandazioni a gruppi specifici di popolazione per i quali la deroga possa costituire un rischio particolare;
Considerato che la valutazione di non potenziale pericolo per la salute umana viene effettuata comprendendo anche la quantita' di parametro eventualmente assunta con gli alimenti, sia preparati in ambito domestico sia in industrie alimentari che distribuiscono i loro prodotti esclusivamente nell'ambito geografico ricompreso dal provvedimento di deroga;
Decreta:
Art. 1.
1. Per il parametro clorito la regione Sardegna puo' stabilire fino al 31 dicembre 2006 la deroga al valore di parametro fissato nell'allegato I, parte B, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, non superiore al valore massimo ammissibile (VMA) di 1,3 mg/l.
2. Per il parametro trialometani la regione Sardegna puo' stabilire fino al 31 dicembre 2006 la deroga al valore di parametro fissato nell'allegato I, parte B, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, non superiore al valore massimo ammissibile (VMA) di 80 \mu g/l.
3. Per il parametro vanadio la regione Sardegna limitatamente alla localita' di Zeppara, frazione del comune di Guspini, puo' stabilire fino al 31 dicembre 2006 la deroga al valore di parametro fissato nell'allegato I, parte B, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, non superiore al valore massimo ammissibile (VMA) di 160 \mu g/l.
4. L'eventuale rinnovo e' vincolato alla presentazione di documentazione dettagliata dello stato di avanzamento delle misure correttive e relativi interventi sul territorio compreso il calendario dei lavori, la stima dei costi, la relativa copertura finanziaria, le metodiche e le tecnologie adottate.
5. Sono escluse dai provvedimenti di deroga e sono comunque obbligate al rispetto dei limiti previsti dalla normativa, le industrie alimentari ad eccezione di quelle di tipo artigianale con distribuzione del prodotto in ambito locale. Si rimanda alle autorita' competenti la valutazione di ulteriori esclusioni e/o limitazioni temporali.
6. La regione deve provvedere ad informare la popolazione interessata in attuazione del disposto di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, art. 13, comma 11, relativamente alle elevate concentrazioni dei predetti valori.
 
Art. 2.
1. Fermo restano il valore massimo ammissibile di cui all'art. 1, nell'esercizio dei poteri di deroga di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, l'autorita' regionale e' tenuta, in relazione alle specifiche situazioni locali, ad adottare il valore che assicuri l'erogazione di acqua della migliore qualita' possibile.
2. Tutti i valori massimi ammissibili possono essere oggetto di immediata revisione a fronte di evidenze scientifiche piu' conservative.
 
Art. 3.
1. L'esercizio delle deroghe, comunque limitate nell'ambito delle prescrizioni degli articoli 1 e 2, e' subordinato all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.
2. La regione Sardegna, entro il 30 giugno 2006 deve presentare ai Ministeri della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio una relazione sulla situazione relativa all'attuazione dei piani di risanamento previsti, comprensiva dei risultati degli interventi effettuati nell'anno precedente ed un dettagliato programma di quanto previsto negli anni seguenti, corredata dei costi e della copertura finanziaria.
3. La regione Sardegna, entro il 30 giugno 2006 deve presentare ai Ministeri della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio una relazione circa le misure attuate o che si intendono adottare ai fini della tutela della risorsa idrica dagli impatti antropici.
 
Art. 4.
1. Il provvedimento di deroga ed i relativi piani di intervento sono trasmessi nel rispetto delle modalita' previste dall'art. 13, comma 8, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 marzo 2006
Il Ministro della salute
Storace
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Matteoli
 
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