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| Gazzetta n. 150 del 30 giugno 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA SALUTE |  | DECRETO 21 marzo 2006 |  | Disciplina  concernente  le  deroghe alle caratteristiche di qualita' delle  acque  destinate al consumo umano, che possono essere disposte dalla regione Piemonte. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con
 IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
 
 Visto  l'art.  13  del  decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, relativo  alla  qualita'  delle  acque  destinate  al  consumo umano, pubblicato  nel  supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 52 del 3 marzo 2001;
 Viste le motivate richieste della regione Piemonte;
 Visto che l'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, consente  alle  regioni  o provincia autonoma di stabilire deroghe ai valori  di  parametro  fissati nell'allegato I, parte B, o fissati ai sensi  dell'art.  11,  comma 1,  lettera b),  entro  i valori massimi ammissibili,  purche' nessuna deroga presenti potenziale pericolo per la  salute  umana  e  nei  casi  in cui l'approvvigionamento di acque destinate  al consumo umano conformi ai valori di parametro non possa essere assicurato con nessun altro mezzo congruo;
 Premesso  che  tali  misure  devono  essere  applicate  in una area geografica ben delimitata e per un periodo di tempo definito;
 Sentito  il  Consiglio  superiore  di sanita' che si e' espresso in data 13 dicembre 2005;
 Considerato  che,  ai  sensi del comma 11 del succitato art. 13, la popolazione  interessata  deve essere tempestivamente e adeguatamente informata  circa  le  deroghe  applicate  e  delle  condizioni che le disciplinano e che, ove occorra, la regione o provincia autonoma deve provvedere   a   formare   raccomandazioni   a  gruppi  specifici  di popolazione  per  i  quali  la  deroga  possa  costituire  un rischio particolare;
 Considerato  che  la  valutazione di non potenziale pericolo per la salute  umana  viene  effettuata  comprendendo  anche la quantita' di parametro  eventualmente  assunta  con gli alimenti, sia preparati in ambito  domestico  sia  in  industrie alimentari che distribuiscono i loro  prodotti  esclusivamente  nell'ambito geografico ricompreso dal provvedimento di deroga;
 Decreta:
 Art. 1.
 1.  Per il parametro arsenico la regione Piemonte puo' stabilire il rinnovo  della deroga al valore di parametro fissato nell'allegato I, parte  B,  del  decreto  legislativo  2 febbraio  2001,  n.  31,  non superiore   al   valore   massimo  ammissibile  (VMA)  di  50\mu  g/l estendendola ai comuni di Locana, Alice Superiore, Sambuco, Pamparato e Pietraporzio.
 Tale  valore  puo'  essere  concesso dalla regione Piemonte fino al 31 dicembre 2006.
 2.  Per il parametro nichel la regione Piemonte puo' stabilire fino al  31 dicembre  2006  il rinnovo della deroga al valore di parametro fissato  nell'allegato I, parte B, del decreto legislativo 2 febbraio 2001,  n.  31,  non  superiore al valore massimo ammissibile (VMA) di 50\mu g/l.
 3.   L'eventuale   rinnovo   e'  vincolato  alla  presentazione  di documentazione  dettagliata  dello  stato di avanzamento delle misure correttive   e   relativi   interventi  sul  territorio  compreso  il calendario  dei  lavori,  la  stima  dei costi, la relativa copertura finanziaria, le metodiche e le tecnologie adottate.
 4.  Sono  escluse  dai  provvedimenti  di  deroga  e  sono comunque obbligate  al  rispetto  dei  limiti  previsti  dalla  normativa,  le industrie  alimentari  ad eccezione di quelle di tipo artigianale con distribuzione   del  prodotto  in  ambito  locale.  Si  rimanda  alle autorita'  competenti  la  valutazione  di  ulteriori  esclusioni e/o limitazioni temporali.
 5.   La   regione  deve  provvedere  ad  informare  la  popolazione interessata  in attuazione del disposto di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, art. 13, comma 11, relativamente alle elevate concentrazioni dei predetti valori.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  Fermo  restano il valore massimo ammissibile di cui all'art. 1, nell'esercizio  dei  poteri  di deroga di cui all'art. 13 del decreto legislativo  2 febbraio 2001, n. 31, l'autorita' regionale e' tenuta, in relazione alle specifiche situazioni locali, ad adottare il valore che assicuri l'erogazione di acqua della migliore qualita' possibile.
 2.  Tutti  i  valori  massimi ammissibili possono essere oggetto di immediata   revisione   a   fronte   di  evidenze  scientifiche  piu' conservative.
 |  |  |  | Art. 3. 1.  L'esercizio  delle deroghe, comunque limitate nell'ambito delle prescrizioni  degli  articoli 1  e  2,  e' subordinato all'osservanza delle  disposizioni  di  cui  all'art.  13  del  decreto  legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.
 2.  La regione Piemonte, entro il 30 giugno 2006 deve presentare ai Ministeri  della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio una  relazione  sulla situazione relativa all'attuazione dei piani di risanamento  previsti,  comprensiva  dei  risultati  degli interventi effettuati nell'anno precedente ed un dettagliato programma di quanto previsto  negli  anni seguenti, corredata dei costi e della copertura finanziaria.
 |  |  |  | Art. 4. 1.  Il  provvedimento  di  deroga ed i relativi piani di intervento sono  trasmessi  nel  rispetto delle modalita' previste dall'art. 13, comma 8, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.
 Il   presente   decreto   entra  in  vigore  il  giorno  della  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 21 marzo 2006
 Il Ministro della salute
 Storace
 Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
 Matteoli
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