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| Gazzetta n. 150 del 30 giugno 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |  | DECRETO 23 giugno 2006 |  | Estensione  dell'autorizzazione,  a Certottica (Istituto italiano per la certificazione dei rodotti ottici scarl), al rilascio di attestati di  conformita'  per  la  certificazione  CE  di  prodotti,  ai sensi dell'articolo 10   e   del   controllo   di   produzione,   ai  sensi dell'articolo 11,  parte  A,  della direttiva 89/686/CEE, relativa ai dispositivi di protezione individuale. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per lo sviluppo produttivo e la competitivita'
 del Ministero delle attivita' produttive
 e
 IL DIRETTORE GENERALE
 per la tutela delle condizioni di lavoro
 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
 
 Vista  la  direttiva 89/686/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuali;
 Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, di attuazione della  direttiva  89/686/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi di protezione individuale;
 Visto  il  decreto  legislativo 2 gennaio 1997, n. 10 di attuazione delle  direttive  93/68/CEE,  93/95/CEE  e 96/58/CE che modificano la direttiva 89/686/CEE;
 Vista   la  direttiva  del  19 dicembre  2002  del  Ministro  delle attivita'   produttive  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica   italiana,  n.  77  del  2 aprile  2003,  concernente  la documentazione  da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE;
 Vista  l'istanza  del  28 ottobre  2004,  protocollo  MAP  4183 del 9 novembre  2004  e  successive  integrazioni con la quale Certottica (Istituto  italiano per la certificazione dei prodotti ottici scarl), con  sede  in  Longarone  (Belluno),  zona  industriale Villanova, ha richiesto   l'estensione   all'autorizzazione   di   cui  al  decreto interministeriale  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 180 del 5 agosto 2003;
 Rilevato  che  la documentazione allegata all'istanza di estensione e'  conforme  alla  direttiva del Ministro delle attivita' produttive del  19 dicembre  2002  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2003;
 Visto   l'esito   favorevole   dell'esame   documentale  effettuato dall'apposito  gruppo  di  lavoro  interministeriale in data 24 marzo 2006;
 Decretano:
 Art. 1.
 L'autorizzazione di cui alle premesse, gia' rilasciata a Certottica (Istituto  italiano per la certificazione dei prodotti ottici scarl), per  emettere  certificazioni ed attestati di conformita' CE ai sensi degli  articoli 10  ed  11 lettera A) della direttiva 89/686/CE per i dispositivi   di   protezione  individuale  e'  estesa  ad  ulteriori categorie di prodotti come appresso:
 dispositivi  di  protezione  della mano e del braccio destinati a proteggere dalle aggressioni chimiche.
 |  |  |  | Art. 2. 1.   Gli   oneri   relativi   al   rilascio   ed   al  mantenimento dell'autorizzazione  di  cui  al  comma precedente  sono  a carico di Certottica  (Istituto  italiano  per  la  certificazione dei prodotti ottici  scarl),  con sede in in Longarone (Belluno), zona industriale Villanova  e  saranno  determinati  ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
 2. Certottica (Istituto italiano per la certificazione dei prodotti ottici  scarl),  e'  tenuta  ad  inviare al Ministero delle attivita' produttive  - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' -  Ispettorato  tecnico  -  ufficio  F2  ogni  sei  mesi, su supporto informatico,  l'elenco  delle  certificazioni  emesse  ai sensi della presente autorizzazione.
 |  |  |  | Art. 3. 1.  La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha validita' pari all'autorizzazione del decreto interministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 5 agosto 2003.
 2.  Entro  il periodo di validita' della presente autorizzazione il Ministero  delle  attivita'  produttive  o  il Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali,  si riservano la verifica della permanenza dei   requisiti  di  cui  alla  presente  autorizzazione,  disponendo appositi controlli.
 3.  Qualsiasi  variazione  nello  stato  di  diritto  o  di  fatto, rilevante   ai   fini  del  mantenimento  dei  requisiti  di  cui  al comma precedente, deve essere tempestivamente comunicato al Ministero delle attivita' produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico ufficio F2.
 4.  Nel  caso  in cui, nel corso dell'attivita' anche a seguito dei previsti  controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacita' tecniche  e  professionali,  si  procede  alla  revoca della presente autorizzazione.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 23 giugno 2006
 Il direttore generale
 sviluppo produttivo e competitività
 Goti
 Il direttore generale della tutela delle condizioni di lavoro
 Onelli
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