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| Gazzetta n. 150 del 30 giugno 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |  | DECRETO 23 giugno 2006 |  | Autorizzazione  alla  societa' IMQ S.p.a. al rilascio di attestati di conformita'   per   la   certificazione  CE  di  prodotti,  ai  sensi dell'articolo 10   e   del   controllo   di   produzione,   ai  sensi dell'articolo 11,  parte A  e  parte  B,  della direttiva 89/686/CEE, relativa ai dispositivi di protezione individuale. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per lo sviluppo produttivo e la competitivita'
 del Ministero delle attivita' produttive
 e
 IL DIRETTORE GENERALE
 per la tutela delle condizioni di lavoro
 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
 
 Vista  la  direttiva 89/686/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuali;
 Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, di attuazione della  direttiva  89/686/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi di protezione individuale;
 Visto  il  decreto  legislativo 2 gennaio 1997, n. 10 di attuazione delle  direttive  93/68/CEE,  93/95/CEE  e 96/58/CE che modificano la direttiva 89/686/CEE;
 Vista   la  direttiva  del  19 dicembre  2002  del  Ministro  delle attivita'   produttive  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica   italiana   n.  77  del  2 aprile  2003,  concernente  la documentazione  da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE;
 Vista  l'istanza  del 15 ottobre 2003, protocollo MAP n. 828548 con la  quale  la societa' IMQ S.p.a, con sede in Milano, via Quintiliano n.  43,  ha  richiesto il riconoscimento come organismo notificato al rilascio  di  attestati  di  conformita'  per la certificazione CE di prodotti ai sensi dell'art. 10 e del controllo di produzione ai sensi dell'art. 11 parte A e parte B della direttiva 89/686/CEE relativa ai dispositivi di protezione individuale;
 Rilevato  che  la  documentazione  allegata all'istanza e' conforme alla   direttiva   del   Ministro   delle  attivita'  produttive  del 19 dicembre  2002  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  77 del 2 aprile 2003;
 Visto   l'esito   favorevole   dell'esame   documentale  effettuato dall'apposito  gruppo  di lavoro interministeriale in data 8 novembre 2005 e 13 febbraio 2006;
 Considerato  che  la societa' IMQ S.p.a soddisfa i requisiti minimi previsti dall'allegato V della direttiva 89/686/CEE;
 Decretano:
 Art. 1.
 1.  La  societa' IMQ S.p.a., con sede in Milano, via Quintiliano n. 43,  e'  autorizzata  al  rilascio di attestati di conformita' per la certificazione  CE  di prodotti ai sensi dell'art. 10 e del controllo di produzione ai sensi dell'art. 11 parte A e parte B della direttiva 89/686/CEE  relativa  ai dispositivi di protezione individuale per le famiglie di prodotto di seguito elencate:
 1) aste adattabili;
 2) abiti conduttori;
 3) manicotti di materiale isolante;
 4) guanti e muffole;
 5) grembiuli di protezione contro i raggi X.
 |  |  |  | Art. 2. 1.   Gli   oneri   relativi   al   rilascio   ed   al  mantenimento dell'autorizzazione  di  cui  al comma precedente sono a carico della societa' IMQ S.p.a. e saranno determinati ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
 2.  La  societa' IMQ S.p.a. e' tenuta ad inviare al Ministero delle attivita'  produttive  -  Direzione  generale  sviluppo  produttivo e competitivita'  -  Ispettorato tecnico - ufficio F2 ogni sei mesi, su supporto  informatico,  l'elenco delle certificazioni emesse ai sensi della presente autorizzazione.
 |  |  |  | Art. 3. 1.  La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed  ha  validita'  quinquennale  dalla data di emissione del presente decreto.
 2.  Entro  il periodo di validita' della presente autorizzazione il Ministero  delle  attivita'  produttive  o  il Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali,  si riservano la verifica della permanenza dei   requisiti  di  cui  alla  presente  autorizzazione,  disponendo appositi controlli.
 3.  Qualsiasi  variazione  nello  stato  di  diritto  o  di  fatto, rilevante   ai   fini  del  mantenimento  dei  requisiti  di  cui  al comma precedente, deve essere tempestivamente comunicato al Ministero delle attivita' produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico ufficio F2.
 4.  Nel  caso  in cui, nel corso dell'attivita' anche a seguito dei previsti  controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacita' tecniche  e  professionali,  si  procede  alla  revoca della presente autorizzazione.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 23 giugno 2006
 Il direttore generale
 sviluppo produttivo e competitività
 Goti
 Il direttore generale della tutela delle condizioni di lavoro
 Onelli
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