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| Gazzetta n. 150 del 30 giugno 2006 (vai al sommario) |  | AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |  | DELIBERAZIONE 30 maggio 2006 |  | Approvazione  del  Codice  di  condotta commerciale per la vendita di energia  elettrica  ai clienti idonei finali e modifiche al Codice di condotta  commerciale  per  la  vendita  di  gas  naturale ai clienti finali,  di  cui  alla  deliberazione  22  luglio  2004,  n.  126/04. (Deliberazione n. 105/06). |  | 
 |  |  |  | L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 
 Nella riunione del 30 maggio 2006
 Visti:
 la  direttiva  2003/54/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio del  26 giugno  2003  (di  seguito:  direttiva 2003/54/CE) relativa a norme  comuni  per  il  mercato  interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE);
 la   legge  14 novembre  1995,  n.  481  (di  seguito:  legge  n. 481/1995);
 il  decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999);
 la  legge  23 agosto  2004, n. 239, recante «Riordino del settore energetico,   nonche'  delega  al  Governo  per  il  riassetto  delle disposizioni  vigenti  in  materia  di energia» (di seguito: legge n. 239/2004);
 la  legge  18 aprile  2005,  n.  62,  recante  «Disposizioni  per l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2004» (di seguito: legge n. 62/2005);
 il  decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante «Codice del  consumo  a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229» (di seguito: decreto legislativo n. 206/2005);
 la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di   seguito:   l'Autorita)   25 maggio   1999,   n.   78/1999  come successivamente  integrata e modificata (di seguito: deliberazione n. 78/1999);
 la  deliberazione dell'Autorita' 20 ottobre 1999, n. 158/1999 (di seguito: deliberazione n. 158/1999);
 la  deliberazione  21 dicembre  2001,  n.  310/2001  (di seguito: deliberazione n. 310/2001);
 l'allegato  A  alla deliberazione dell'Autorita' 16 ottobre 2003, n. 118/2003, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione n. 118/2003);
 l'allegato  A alla deliberazione dell'Autorita' 30 dicembre 2003, n. 168/2003, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione n. 168/2003);
 l'allegato  A  alla deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n.  4/2004,  come  successivamente integrato e modificato (di seguito deliberazione n. 4/2004);
 l'allegato  A  alla deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n.  5/2004,  come  successivamente integrato e modificato (di seguito deliberazione n. 5/2004);
 l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 22 luglio 2004, n. 126/2004 (di seguito deliberazione n. 126/2004);
 la  deliberazione  dell'Autorita' 12 luglio 2005, n. 141/2005 (di seguito: deliberazione n. 141/2005);
 la  deliberazione  dell'Autorita' 28 luglio 2005, n. 162/2005 (di seguito: deliberazione n. 162/2005);
 il documento per la consultazione «Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica a clienti idonei finali».
 Considerato che:
 ai  sensi  dell'art.  1,  comma  1,  della  legge  n. 481/1995 e' finalita'  dell'Autorita' garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza  nei  servizi  di pubblica utilita', nonche' adeguati livelli   di   qualita'   nei   servizi  medesimi  in  condizioni  di economicita'  e  di  redditivita',  assicurandone la fruibilita' e la diffusione  sull'intero  territorio  nazionale, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria  e  degli  indirizzi  di  politica generale formulati dal Governo;
 dal 1° luglio 2004 sono clienti idonei tutti i clienti finali non domestici,  per  effetto  della disposizione di cui all'art. 21 della direttiva    2003/54/CE,   trasposta   nell'ordinamento   legislativo nazionale  all'art.  14,  comma  5-quater, del decreto legislativo n. 79/1999,  come  integrato  dall'art.  1,  comma  30,  della  legge n. 239/2004;  e  che, dal 1° luglio 2007, saranno idonei tutti i clienti finali;
 con  la  deliberazione  n.  162/2005,  l'Autorita'  ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti aventi ad oggetto: la definizione  di  un  Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica ai clienti idonei finali (di seguito: il Codice);
 il  19 dicembre  2005  l'Autorita' ha diffuso un documento per la consultazione  avente  ad  oggetto il «Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica a clienti idonei finali»;
 il  Codice mira a stabilire norme che regolano i rapporti tra gli esercenti  l'attivita'  di  vendita  di  energia  elettrica e clienti idonei finali, in particolare nella fase pre-contrattuale;
 un  congruo  numero di soggetti interessati ha accolto con favore le  proposte  dell'Autorita'  volte  a definire regole di correttezza uniformi  per  la  promozione  della  concorrenza, con l'obiettivo di aumentare  la trasparenza delle offerte commerciali per la vendita di energia elettrica a clienti idonei finali;
 alcuni   soggetti  interessati  hanno  espresso  un  orientamento contrario   all'adozione   del   Codice,  in  quanto  tale  strumento inciderebbe  sulla  possibilita',  per  gli  operatori,  di  definire liberamente le proprie offerte commerciali;
 in  relazione  all'ambito  di  applicazione  del  Codice proposto dall'Autorita':
 un  primo  gruppo  di  soggetti,  di  cui  fanno  parte  alcuni esercenti,  Aiget  e  Assoelettrica,  ritiene  che l'applicazione del Codice  dovrebbe  essere  limitata  ai  soli  clienti  domestici, che acquisiranno l'idoneita' dal 1° luglio 2007;
 un  secondo  gruppo  di  soggetti,  di  cui  fanno parte alcuni esercenti,  Federutility  e  le  associazioni  rappresentative  della clientela finale domestica e non domestica concordano con l'ambito di applicazione  individuato  nel documento di consultazione o ritengono che  la soglia di consumo prevista per l'individuazione dei clienti a cui si applica il codice dovrebbe essere innalzata o rimossa;
 alcuni  soggetti  interessati  hanno  tra  l'altro  segnalato  le esigenze di:
 prevedere,    tra    le    informazioni   che   devono   essere obbligatoriamente  fornite  al  cliente  prima  della conclusione del contratto,  che  debba  essere  indicato il soggetto che stipulera' i contratti di trasmissione, distribuzione e dispacciamento in prelievo con il distributore e con Terna S.p.A., se diverso dall'esercente;
 non  penalizzare gli esercenti che, avendo un numero di clienti inferiore  alla  soglia  prevista  dalla deliberazione n. 4/2004, non siano tenuti al rispetto dei livelli di qualita' commerciale relativi all'attivita' di vendita;
 non  prevedere  l'obbligo  di compilare e consegnare al cliente una  scheda  riepilogativa  dei  corrispettivi  associati all'offerta contrattuale   in   quanto  cio'  limiterebbe  la  libera  iniziativa commerciale  e  la  confrontabilita'  dei  prezzi, a cui la scheda e' finalizzata, risulterebbe impraticabile;
 alcuni  esercenti,  Aiget  e  Assoelettrica  hanno  richiesto  di limitare  il riconoscimento del diritto di recesso senza oneri, entro un termine predefinito, dai contratti negoziati in luoghi diversi dai locali    commerciali   dell'esercente   o   mediante   tecniche   di comunicazione  a distanza, alle sole persone fisiche che agiscono per scopi   estranei   all'attivita'   imprenditoriale   o  professionale eventualmente svolta.
 Ritenuto che:
 sia  opportuno  definire  un  Codice  di condotta commerciale che contenga,  disposizioni  tali da garantire misure idonee a tutelare i clienti finali, prevedendo, in particolare:
 le regole generali di correttezza che gli esercenti l'attivita' di  vendita  di  energia  elettrica  sono  tenuti  ad osservare nella promozione delle offerte contrattuali a clienti idonei finali;
 le  informazioni  minime  relative alle condizioni economiche e contrattuali  delle  offerte che gli esercenti l'attivita' di vendita di  energia  elettrica  sono  tenuti a rendere note ai clienti idonei finali prima della conclusione del contratto;
 regole  per  garantire la chiarezza e la trasparenza di testi e condizioni contrattuali e la loro piena conoscenza;
 il Codice di condotta commerciale non limiti la possibilita', per gli  esercenti, di definire liberamente le proprie offerte, in quanto non incide sul contenuto delle offerte contrattuali ed economiche, ma fissa garanzie di trasparenza e di ampia informazione a beneficio dei clienti finali a cui e' rivolto;
 sia  opportuno, anche a fini di semplificazione, prevedere che il codice  si  applichi  a  tutti  i clienti idonei finali alimentati in bassa tensione;
 sia opportuno, in considerazione dell'esigenza di strumenti volti ad  agevolare la scelta del cliente tra le diverse offerte economiche e  tenendo  conto  di  alcune  indicazioni  emerse  nel  corso  della consultazione, prevedere:
 che  l'esercente  debba  consegnare  al  cliente  una scheda di riepilogo dei corrispettivi previsti dall'offerta;
 che  detta  scheda venga definita dall'Autorita' con successivo apposito  provvedimento,  in  esito  ad  ulteriore  confronto  con  i soggetti  interessati,  attraverso  l'istituzione  di  un  gruppo  di lavoro;
 non sia opportuno, in considerazione della necessita' di tutelare tutti  i  clienti  che,  alla  luce dello stato di effettivo sviluppo della  concorrenza  non  sono  dotati  di  un'efficace  capacita'  di negoziare  i  propri  contratti,  dare  seguito  ad  alcune  proposte avanzate   dai  soggetti  interessati,  alcuni  dei  quali  hanno  in particolare richiesto:
 di   limitare   l'applicazione   del  codice  ai  soli  clienti domestici, che acquisiranno l'idoneita' dal 1° luglio 2007;
 di  limitare  il  riconoscimento  del  diritto di recesso senza oneri,  entro  un  termine  predefinito,  dai  contratti stipulati in luoghi  diversi  dai  locali  commerciali  dell'esercente  o mediante tecniche  di  comunicazione a distanza, alle sole persone fisiche che agiscono   per   scopi   estranei   all'attivita'  imprenditoriale  o professionale eventualmente svolta;
 sia  opportuno,  in conformita' a quanto previsto dalla direttiva 2003/54/CE,  definire  la  procedura  che gli esercenti sono tenuti a seguire in caso di variazione unilaterale delle clausole contrattuali prima della scadenza dei contratti;
 sia  opportuno,  ai fini di armonizzazione tra i due Codici e con quanto  previsto  all'art.  64,  comma 1,  del decreto legislativo n. 206/2005,  modificare  l'art.  12,  comma  12.3, dell'allegato A alla deliberazione  n.  126/2004  (Codice  di  condotta commerciale per la vendita  di  gas naturale ai clienti finali), portando il termine per l'esercizio  del  diritto  di  recesso  senza  oneri  a  dieci giorni decorrenti dalla data della conclusione del contratto.
 Delibera:
 1. di approvare il Codice di condotta commerciale per la vendita di energia  elettrica  ai  clienti idonei finali, allegato alla presente deliberazione,  di  cui  costituisce  parte  integrante e sostanziale (allegato A);
 2. di definire con successivo provvedimento, la scheda di riepilogo dei  corrispettivi  prevista  all'art.  11,  comma 1, lettera c), del Codice  di condotta commerciale, di cui all'allegato A della presente deliberazione;
 3. di  istituire un gruppo di lavoro, che coinvolga, ove possibile, gli  esercenti  l'attivita' di vendita di energia elettrica e le loro associazioni  e  le  associazioni rappresentative dei clienti finali, finalizzato   all'individuazione   di   ulteriori   misure   per   la confrontabilita'  dei  prezzi  e  alla  definizione  della  scheda di riepilogo dei corrispettivi di cui al precedente punto 2., da avviare e  disciplinare  con  successivo provvedimento del direttore generale dell'Autorita';
 4. di  fissare  al 1° gennaio 2007 la data di entrata in vigore del Codice  di  condotta commerciale di cui all'allegato A della presente deliberazione;
 5. di modificare, a decorrere dal 1° luglio 2006, l'allegato A alla deliberazione   n.   126/2004  nei  seguenti  termini:  all'art.  12, comma 12.3,  le  parole  «entro  sette  giorni» sono sostituite dalle parole «entro dieci giorni»; alla Scheda 1, punto 3, le parole «entro 7  giorni  dalla stipulazione» sono sostituite dalle parole «entro 10 giorni dalla stipulazione»;
 6. di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della   Repubblica   italiana  e  sul  sito  internet  dell'Autorita' (www.autorita.energia.it)  affinche' entri in vigore dalla data della sua pubblicazione;
 7. di     pubblicare     sul     sito    internet    dell'Autorita' (www.autorita.energia.it) il testo dell'allegato A alla deliberazione dell'Autorita'  n.  126/2004,  come  risultante  dalle  modificazioni apportate con il presente provvedimento.
 
 Milano, 30 maggio 2006
 
 Il presidente: Ortis
 |  |  |  | Allegato A 
 CODICE DI CONDOTTA COMMERCIALE PER LA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA AI
 CLIENTI IDONEI FINALI
 TITOLO I
 Disposizioni generali
 Art. 1.
 Definizioni
 1.  Ai  fini  del  presente  Codice  di  condotta  commerciale si adottano, in quanto compatibili, le definizioni di cui all'Allegato A alla  deliberazione  dell'Autorita'  30 gennaio  2004, n. 5/2004, (di seguito:  deliberazione  n.  5/04)  come  successivamente integrato e modificato e le seguenti definizioni:
 a) clienti  finali  sono  i  clienti  idonei finali del settore elettrico alimentati in bassa tensione;
 b) esercenti l'attivita' di vendita di energia elettrica sono i soggetti  che  svolgono  l'attivita'  di  vendita  ai  clienti idonei finali.
 Art. 2.
 Oggetto e ambito di applicazione
 1.  Il  presente  Codice di condotta commerciale stabilisce norme che  regolano  i rapporti tra gli esercenti l'attivita' di vendita di energia  elettrica  (di  seguito:  esercenti)  e i clienti finali (di seguito: clienti).
 Art. 3.
 Diffusione dell'informazione
 1.  Gli  esercenti forniscono in modo trasparente, completo e non discriminatorio   le   informazioni  relative  alle  proprie  offerte contrattuali  e  adottano  ogni  ragionevole misura per soddisfare le esigenze  di  informazione e assistenza dei clienti nella valutazione di tali offerte. A tal fine indicano, in tutta la modulistica e nelle comunicazioni   commerciali,  un  recapito  a  cui  il  cliente  puo' rivolgersi per ottenere informazioni relative all'offerta.
 Art. 4.
 Criteri per la redazione dei contratti
 1.   I   contratti   predisposti  dagli  esercenti  sono  redatti utilizzando un carattere di stampa leggibile e un linguaggio chiaro e comprensibile per tutti i clienti.
 2.  Nel  caso in cui nel contratto vengano citate fonti normative di   qualsiasi   specie,   la   citazione  deve  essere  accompagnata dall'indicazione   del  titolo  della  norma  e  dei  riferimenti  di pubblicazione,  in  modo che il cliente ne possa agevolmente prendere visione.
 Art. 5.
 Formazione del personale commerciale
 1.  Gli esercenti provvedono a fornire al personale incaricato, a qualunque  titolo,  delle  attivita'  finalizzate  alla promozione di offerte  contrattuali  o alla conclusione di contratti una formazione tale  da  garantire  la  conoscenza  delle  caratteristiche  di  tali offerte,  del  contenuto  del  Codice  di  condotta commerciale e dei diritti riconosciuti ai clienti e ne garantiscono l'aggiornamento.
 2.   Gli   esercenti   adottano  misure  affinche'  il  personale incaricato,  a  qualunque  titolo,  delle  attivita' finalizzate alla promozione  di  offerte  contrattuali o alla conclusione di contratti non  diffonda  notizie  non  veritiere relativamente agli effetti che potrebbero   derivare   al   cliente   dalla   mancata   accettazione dell'offerta, o atte a determinare il discredito dei concorrenti.
 TITOLO II
 Criteri per la comunicazione dei prezzi di fornitura del servizio
 Art. 6.
 Criteri di comunicazione dei prezzi di fornitura del servizio
 1.  Al  fine  di  garantire  un corretto confronto tra le diverse offerte,  qualora siano comunicate informazioni relative ai prezzi di fornitura del servizio previsti dalle offerte contrattuali, qualunque sia  la  forma  di  comunicazione  adottata, tali informazioni devono uniformarsi ai seguenti criteri:
 a) i  corrispettivi  dovuti  dai clienti per la prestazione del servizio  sono  indicati  nel  loro  valore  unitario  al netto delle imposte, specificando che saranno gravati dalle imposte;
 b) i  corrispettivi unitari dovuti in proporzione al consumo di energia   elettrica,   eventualmente   articolati   in   scaglioni  o differenziati per fasce orarie di consumo, sono indicati in centesimi di  euro per kWh; i corrispettivi unitari dovuti in misura fissa sono indicati  in  centesimi di euro/cliente/anno; i corrispettivi unitari dovuti  in  proporzione  alla  potenza  impegnata  sono  indicati  in centesimi  di  euro  per  kW/anno; i corrispettivi unitari dovuti per eventuali  prelievi di energia reattiva sono indicati in centesimi di euro per kvarh;
 c) eventuali  corrispettivi  diversi  dai  corrispettivi di cui alla  precedente  lettera b) sono indicati nel loro valore unitario e sono  accompagnati  da  una  descrizione sintetica delle modalita' di applicazione;
 d) per  i  corrispettivi  soggetti a indicizzazione deve essere indicata  la  frequenza  dei  possibili aggiornamenti e devono essere fornite  una  descrizione  sintetica  del criterio di indicizzazione, l'indicazione del valore unitario massimo raggiunto dal corrispettivo nel  corso  degli  ultimi  dodici  mesi  e  l'indicazione del periodo durante il quale tale valore massimo e' stato applicato.
 2.   Gli  esercenti  rendono  disponibile  almeno  uno  strumento informativo   al  quale  i  clienti  possono  accedere  per  ottenere informazioni  circa  le  aliquote  delle imposte di cui al precedente comma 1, lettera a.
 3.  Qualora  i  prezzi  di  fornitura  del servizio offerti siano comunicati  in  termini  di  sconto  rispetto ai prezzi offerti da un altro  esercente  o  ai corrispettivi per l'erogazione dei servizi di trasmissione,  distribuzione,  misura  e  vendita  di  cui  al  Testo integrato  approvato  con  deliberazione n. 5/2004, l'esercente rende disponibile  almeno  uno  strumento  informativo  al  quale i clienti possono   accedere   per   ottenere  informazioni  complete  circa  i corrispettivi utilizzati come riferimento per la determinazione dello sconto.
 4.  Qualora  lo sconto sia presentato come riferito non al prezzo finale,  ma  ad  una o piu' delle sue componenti, deve essere fornita indicazione  al  cliente  dello  sconto  praticato  sulla  componente specifica  e dell'incidenza percentuale media dello sconto sul prezzo finale  al  netto  delle imposte, specificando che quest'ultimo sara' gravato da imposte.
 Art. 7. Criteri  di  comunicazione  delle  informazioni  relative  alla spesa
 complessiva
 1.  Qualora  siano fornite informazioni relative alla stima della spesa  complessiva  associata  ai  prezzi  di  fornitura del servizio previsti  dalle  offerte  contrattuali,  qualunque  sia  la  forma di comunicazione adottata, l'informazione deve uniformarsi ai criteri di cui al precedente art. 6 e ai seguenti criteri:
 a) l'informazione  deve  avere per oggetto la spesa complessiva risultante  dall'applicazione  su base annua di tutti i corrispettivi dovuti dal cliente in relazione all'esecuzione del contratto, inclusi i  corrispettivi  dovuti  dal  cliente  all'esercente  a  rimborso di prestazioni  fornite  da terzi, in vigore al momento della diffusione dell'informazione,  e per consumi di energia elettrica individuati ai sensi del comma 2;
 b) l'informazione  deve  essere  presentata  fornendo  separata evidenza della spesa annua associata a ciascuno dei corrispettivi;
 c) in  presenza  di  corrispettivi  o  sconti applicati solo al verificarsi   di   particolari  condizioni  previste  dal  contratto, l'informazione  deve  essere  presentata  fornendo  separata evidenza della  spesa  complessiva  annua  associata  al  verificarsi  di tali condizioni o al mancato verificarsi di tali condizioni;
 d) eventuali agevolazioni economiche riconosciute al cliente al momento  della  conclusione  del contratto, quali ad esempio sconti o altri  benefici  economici, ma non connesse alla sua esecuzione, sono escluse dal calcolo della spesa complessiva annua;
 e) qualora   uno   o   piu'   corrispettivi  siano  soggetti  a indicizzazione  o  variazione  automatica, deve essere specificato in modo  chiaro,  evidente  e  inequivocabile  che l'informazione ha per oggetto un valore indicativo e soggetto a variazione;
 f) l'informazione  deve  essere associata all'indicazione della durata  del  contratto,  del  periodo  nel  quale  sono  in  vigore i corrispettivi unitari utilizzati per il calcolo, nonche' della durata e delle eventuali condizioni limitative dell'offerta.
 2. Ai fini della diffusione delle informazioni di cui al comma 1, per  l'applicazione  dei corrispettivi dovuti in relazione al consumo di  energia  elettrica,  la  spesa  complessiva  annua  e'  calcolata utilizzando  uno  o  piu'  livelli  di  consumo  annuo di riferimento indicati  nella  Tabella  1  allegata  al presente Codice. Qualora si utilizzi un livello di consumo annuo diverso da quelli indicati nella Tabella    1,    deve   essere   contestualmente   presentata   anche l'informazione  relativa  alla  spesa  complessiva annua associata ai livelli  di  consumo  annuo  indicati  nella  Tabella 1 che risultano immediatamente  inferiore  e  immediatamente  superiore al livello di consumo prescelto.
 3.  In  presenza di corrispettivi articolati su base oraria, deve essere  indicato  il  criterio  di  ripartizione  dei  consumi annui, individuati  ai  sensi  del  precedente comma 2, adottato ai fini del calcolo  della spesa complessiva annua, specificando in che misura la spesa  complessiva potra' variare nel caso in cui la ripartizione dei consumi del cliente si discosti da quella ipotizzata.
 TITOLO III
 Obblighi relativi alla promozione delle offerte contrattuali
 Art. 8. Informazioni   minime   da   fornire   nelle  comunicazioni  a  scopo
 commerciale
 1.   Fatte   salve   le  previsioni  in  materia  di  pubblicita' ingannevole   e   comparativa,   le   comunicazioni   che  contengono informazioni  relative  alle condizioni di fornitura oggetto di una o piu'  offerte contrattuali riportano, utilizzando modalita' idonee ad assicurarne una chiara percezione, almeno le seguenti informazioni:
 a) indicazione   delle  caratteristiche  dell'offerta  e  delle eventuali condizioni limitative dell'offerta;
 b) indicazione   di  un  recapito  al  quale  il  cliente  puo' rivolgersi per ottenere le informazioni di cui all'art. 10.
 2.   Qualora  le  comunicazioni  a  scopo  commerciale  riportino informazioni   relative   ai   corrispettivi   dell'offerta  esse  si uniformano ai criteri previsti dal Titolo II.
 Art. 9. Riconoscibilita' e regole di comportamento del personale commerciale
 1.  Gli  esercenti  assicurano  la riconoscibilita' del personale incaricato  a  qualunque  titolo  delle  attivita'  finalizzate  alla promozione di offerte contrattuali e alla conclusione di contratti.
 2.  Qualora  il  cliente venga contattato in luoghi diversi dalla sede  o dagli uffici commerciali dell'esercente o telefonicamente, il personale commerciale si identifica e:
 a) consegna  al  cliente  un  documento  dal  quale risultino i propri  elementi  identificativi,  gli  elementi  identificativi  e i recapiti  dell'esercente  (indirizzo,  numeri  telefonici,  fax, sito internet,  ecc.);  in  caso  di contatto solo telefonico fornisce gli elementi  identificativi  e il recapito telefonico dell'esercente. Il recapito telefonico deve essere idoneo a consentire l'identificazione del personale;
 b) informa  il  cliente  che  il  contatto  e' finalizzato alla presentazione  di  un'offerta  contrattuale  o alla conclusione di un contratto,  prima  di  richiedere qualunque dato o documento relativo alla fornitura del cliente oggetto del contatto.
 Art. 10.
 Informazioni preliminari alla conclusione del contratto
 1.  In  occasione  della  proposta  di  un'offerta  contrattuale, qualunque  sia la modalita' con cui il cliente viene contattato e, in ogni  caso,  prima  della  conclusione  del contratto il cliente deve ricevere le seguenti informazioni:
 a) l'identita'  dell'esercente  e  dell'eventuale intermediario incaricato   per   la   conclusione   del  contratto  e  un  recapito dell'esercente;
 b) la  durata  della  validita'  dell'offerta e le modalita' di adesione;
 c) le eventuali condizioni limitative dell'offerta;
 d) le    condizioni   contrattuali   ed   economiche   proposte dall'esercente;
 e) la durata del contratto e le modalita' di rinnovo;
 f) le  modalita' e i termini di preavviso per l'esercizio della facolta' di recesso dal contratto;
 g) le  modalita'  e  i  tempi  per  l'avvio dell'esecuzione del contratto,  compresi  gli  adempimenti  a  carico  del cliente per la stipula dei contratti di trasmissione, distribuzione e dispacciamento in  prelievo  di  cui  all'art.  5 dell'Allegato A alla deliberazione 30 dicembre  2003,  n.  168/2003,  come  successivamente  integrata e modificata (di seguito: deliberazione n. 168/03);
 h) l'identita'  del  soggetto che, nel caso di conferimento del mandato  di  cui  all'art.  5,  comma  5.3,  della  deliberazione  n. 168/2003,  stipulera'  contratti  di  trasmissione,  distribuzione  e dispacciamento in prelievo, se diverso dall'esercente;
 i) qualora l'esercente sia tenuto al rispetto degli obblighi in tema di qualita' commerciale di cui all'Allegato A alla deliberazione 30 gennaio   2004,   n.  4/2004,  come  successivamente  integrata  e modificata,   i   livelli   di  qualita'  commerciale  relativi  alle prestazioni  di  competenza  dell'esercente  definiti  ai sensi della normativa  in  vigore,  gli indennizzi automatici previsti in caso di mancato  rispetto dei livelli di sua competenza e i livelli effettivi di  qualita'  riferiti all'anno precedente; qualora l'esercente abbia definito  propri  livelli  di  qualita'  l'informazione riguarda tali livelli.
 2.  Il  cliente  del  mercato  vincolato  a  cui  venga  proposta un'offerta   contrattuale   deve   essere   informato  degli  effetti dell'esercizio  del  diritto  di  recesso  di  cui  all'art.  2 della deliberazione 20 ottobre 1999, n. 158/99.
 3.  Qualora  le  condizioni  economiche dell'offerta contrattuale siano   definite  in  termini  di  sconto  rispetto  alle  condizioni economiche  offerte  da  un  diverso  esercente, contestualmente alle condizioni  contrattuali  di cui al comma 1, lettera d) devono essere comunicate  anche le corrispondenti condizioni contrattuali associate alle condizioni economiche utilizzate come riferimento, se diverse da quelle oggetto dell'offerta.
 4. Qualora l'offerta contrattuale riguardi la fornitura congiunta di  energia  elettrica  e di gas, oltre alle informazioni relative ai due  servizi,  fornite  nel  rispetto del presente Codice di condotta commerciale  e  del  Codice di condotta commerciale per la vendita di gas  naturale ai clienti finali approvato con deliberazione 22 luglio 2004,  n. 126/2004, devono essere specificati i vincoli e gli effetti eventualmente  previsti  nel  caso  di estinzione di uno solo dei due contratti.
 5. Qualora il contatto tra l'esercente e il cliente avvenga al di fuori  dei  locali commerciali, l'esercente e' tenuto ad informare il cliente  della  facolta'  di  recedere  di cui al successivo art. 11, comma 3.
 6.  Qualora  il  contatto  tra  l'esercente ed il cliente avvenga mediante  tecniche  di comunicazione a distanza che non consentono la trasmissione immediata di documentazione scritta, l'esercente informa il cliente:
 a) prima   di   proporre  l'adesione  al  contratto,  circa  le modalita'  attraverso  le quali e' possibile ottenere le informazioni di cui al comma 1 in forma scritta;
 b) della  facolta'  di  recesso  di  cui al successivo art. 11, comma 4.
 TITOLO IV
 Contratto
 Art. 11.
 Consegna del contratto e diritto di ripensamento
 1.  Prima  della  conclusione  del  contratto o comunque entro 10 (dieci)  giorni  dalla  conclusione,  se  questa e' avvenuta mediante tecniche   di   comunicazione   a  distanza  che  non  consentono  la trasmissione   immediata   del   documento,  l'esercente  consegna  o trasmette  al  cliente  in forma cartacea o, a scelta del cliente, su altro supporto durevole:
 a) una copia integrale del contratto;
 b) la  nota  informativa  di  cui  alla  Scheda  1, allegata al presente  Codice,  che  riporta  in calce gli elementi identificativi dell'esercente  e  dell'incaricato  che  ha  proposto  o  concluso il contratto;
 c) una  scheda  riepilogativa  dei  corrispettivi conforme allo schema    che    verra'   definito   con   successivo   provvedimento dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.
 2.  In qualunque momento successivo all'esecuzione del contratto, su  richiesta,  l'esercente  trasmette al cliente copia integrale del contratto  e  la  scheda  riepilogativa  dei  corrispettivi di cui al precedente comma 1, lettera c), informandolo preventivamente circa le modalita'  di trasmissione e l'eventuale rimborso dei costi sostenuti per la spedizione posti a suo carico.
 3.  Qualora  il  contratto sia stato concluso in un luogo diverso dai  locali  commerciali dell'esercente, il cliente puo' recedere dal contratto  senza  oneri entro 10 (dieci) giorni decorrenti dalla data della conclusione.
 4.  Qualora  il  contratto sia stato concluso attraverso forme di comunicazione  a distanza, il cliente puo' recedere senza oneri entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento del contratto.
 Art. 12. Termini  e  modalita'  di  preavviso per la variazione unilaterale di
 clausole contrattuali
 1.  Qualora nel periodo di validita' di un contratto nel quale e' esplicitamente  prevista  la  facolta'  per  l'esercente  di  variare unilateralmente specifiche clausole contrattuali si renda necessario, per  giustificato  motivo,  il ricorso da parte dell'esercente a tale facolta',  l'esercente  ne  da'  comunicazione  in  forma  scritta  a ciascuno  dei clienti interessati con un preavviso non inferiore a 60 (sessanta)  giorni  di  calendario  rispetto  alla  decorrenza  delle variazioni.
 2.  La  comunicazione  di cui al comma 1 non e' dovuta in caso di variazione   dei  corrispettivi  che  derivano  dall'applicazione  di clausole  contrattuali  in materia di indicizzazione o di adeguamento automatico.  In  questo caso il cliente e' informato della variazione nella prima bolletta in cui le variazioni sono applicate.
 3.  La  comunicazione  di  cui  al comma 1 contiene, per ciascuna delle modifiche proposte, le seguenti informazioni:
 a) il   testo   completo   di   ciascuna   delle   disposizioni contrattuali risultante dalla modifica proposta;
 b) l'illustrazione   chiara,   completa  e  comprensibile,  dei contenuti e degli effetti della variazione proposta;
 c) la decorrenza della variazione proposta;
 d) i  termini  e  modalita'  per  la comunicazione da parte del cliente dell'eventuale volonta' di esercitare il recesso senza oneri.
 
 Tabella 1
 
 Volumi  di  consumo  annuo  di  riferimento ai fini del calcolo della
 spesa complessiva annua di cui all'art. 7
 
 Clienti non domestici.                Clienti domestici
 Consumo (kWh/anno).                 Consumo (kWh/anno)
 -                                   -
 5.000                                600
 10.000                              1.200
 30.000                              3.500
 50.000                              7.500
 160.000                             20.000
 
 Scheda 1: Nota informativa per il cliente finale
 
 Il Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica
 ai clienti idonei finali
 
 Dal  1° luglio 2004 tutti i clienti non domestici e dal 1° luglio 2007 tutti i clienti del servizio elettrico divengono liberi, potendo cosi'  scegliere  il venditore di energia elettrica e il contratto di fornitura che meglio risponda alle proprie esigenze.
 Il  cliente che e' diventato idoneo puo' scegliere di abbandonare il  suo  vecchio  fornitore,  puo'  uscire  dal  mercato vincolato ed entrare   nel   mercato  libero.  Mentre  nel  mercato  vincolato  le condizioni  contrattuali  ed  economiche sono regolate dall'Autorita' per  l'energia  elettrica  e  il  gas,  nel  mercato  libero  vengono negoziate tra il cliente e il nuovo fornitore. Non cambiano invece le caratteristiche  tecniche e di qualita' del servizio erogato, perche' il  distributore (cioe' il soggetto che trasporta l'energia elettrica sulle proprie reti) rimane lo stesso.
 Il  cliente  che  stipula  un  contratto  sul mercato libero deve inoltre  stipulare  il contratto di trasmissione e distribuzione (con il distributore) e il contratto di dispacciamento (con Terna S.p.A.), ma  a  tal  fine  puo'  incaricare  il  suo nuovo fornitore, dandogli apposito mandato.
 Per  garantire  che i clienti dispongano degli elementi necessari per   poter  scegliere  l'offerta  piu'  conveniente  sulla  base  di informazioni  chiare,  attendibili  e  confrontabili, l'Autorita' per l'energia  elettrica e il gas ha emanato, con deliberazione 30 maggio 2006  n.  105/06 un Codice di condotta commerciale che impone a tutte le  imprese  di  vendita  dell'energia  elettrica  precise  regole di comportamento. 1. Trasparenza delle proposte contrattuali
 Chiunque  entri in contatto con un cliente per proporgli un nuovo contratto deve sempre:
 identificarsi, specificare l'impresa di vendita per cui opera e fornire i recapiti attraverso i quali puo' essere contattata;
 fornire  al  cliente  informazioni  dettagliate  sul  contratto proposto;
 specificare   i  tempi  necessari  e  gli  eventuali  costi  da sostenere per l'avvio del servizio;
 fornire  al  cliente  informazioni  sugli  adempimenti relativi contratti di distribuzione e dispacciamento;
 indicare  le condizioni che limitano la possibilita' di aderire all'offerta contrattuale proposta.
 Se  il  cliente  viene contattato per telefono, il venditore deve indicare come ottenere le informazioni in forma scritta. 2. Contratto
 Il contratto deve indicare l'identita' e l'indirizzo dell'impresa di vendita e dovrebbe contenere almeno le seguenti clausole:
 tutte le prestazioni che saranno fornite al cliente;
 la data di avvio del servizio e la durata del contratto;
 il prezzo del servizio e le sue possibili variazioni nel tempo;
 le  eventuali  garanzie che il cliente deve fornire all'impresa di  vendita  per  ottenere  il  servizio  (ad  esempio,  un  deposito cauzionale);
 tutti gli oneri e le spese a carico del cliente;
 come e quando saranno misurati i consumi;
 quando  saranno  emesse  le  bollette,  quando e in che modo il cliente dovra' pagarle;
 le conseguenze per il cliente che non paga le bollette entro la scadenza prestabilita;
 i  casi  in cui l'impresa di vendita deve versare al cliente un indennizzo automatico;
 come  fare  per  ottenere informazioni, presentare un reclamo o risolvere una controversia con l'impresa di vendita. 3. Documentazione e diritto di ripensamento
 Al  momento  della  sottoscrizione,  il cliente deve ricevere una copia scritta del contratto.
 Se  il contratto viene stipulato in un luogo diverso dagli uffici o  dagli  sportelli  dell'impresa  di vendita (ad esempio, a casa del cliente  o  in  un  centro commerciale), il cliente puo' recedere dal contratto senza spese entro 10 giorni dalla stipulazione.
 Se il contratto viene stipulato attraverso forme di comunicazione a distanza (ad esempio, al telefono):
 entro  10  giorni  l'impresa di vendita deve inviare al cliente una copia scritta del contratto;
 il  cliente  puo'  recedere  dal contratto senza spese entro 10 giorni dal ricevimento del contratto. 4. Riepilogo
 Prima  di  aderire  ad un nuovo contratto di fornitura di energia elettrica, verifichi quindi, che, chi le ha proposto il contratto:
 abbia  indicato  il  nome e un recapito dell'impresa di vendita dell'energia elettrica;
 abbia fornito informazioni chiare su:
 il  prezzo  del  servizio  e  le sue possibili variazioni nel tempo;
 le altre spese a carico del cliente previste dal contratto;
 la durata del contratto;
 come e quando saranno misurati i consumi;
 con quali scadenze dovra' essere pagato il servizio;
 i tempi per l'avvio del servizio;
 abbia consegnato una copia scritta del contratto; Impresa di vendita.... Incaricato che ha proposto il contratto.... Denominazione dell'offerta contrattuale....
 Luogo e data di consegna/di invio al cliente
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