Gazzetta n. 150 del 30 giugno 2006 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |
DELIBERAZIONE 30 maggio 2006 |
Modificazioni ed integrazioni del titolo 4 dell'allegato A alla deliberazione n. 48/04, recante disposizioni in materia di adeguatezza della capacita' produttiva del sistema elettrico nazionale. (Deliberazione n. 104/06). |
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L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione 30 maggio 2006 Visti: la legge 14 novembre 1995, n. 481; il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999); il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379 (di seguito: decreto legislativo n. 379/2003); il decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalita' di taluni settori della pubblica amministrazione (di seguito: decreto legge n. 136/2004); la legge 27 luglio 2004, n. 186, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge n. 136/2004; l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorita) 30 dicembre 2003, n. 168/2003, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione n. 168/2003); l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 27 marzo 2004, n. 48/2004, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione n. 48/2004); il documento per la consultazione 18 marzo 2005 recante sistema di remunerazione della disponibilita' di capacita' produttiva di energia elettrica di cui all'art. 1 del decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379 (di seguito: documento per la consultazione 18 marzo 2005); la deliberazione dell'Autorita' 11 luglio 2005 n. 140/2005 (di seguito deliberazione n. 140/2005); la deliberazione dell'Autorita' 29 dicembre 2005 n. 300/2005 (di seguito: deliberazione n. 300/2005); le lettere della societa' Terna S.p.a. (di seguito: Terna) in data 27 gennaio 2006 (prot. Autorita' 002821 del 6 febbraio 2006) e in data 12 maggio 2006 (prot. Autorita' 011758 del 15 maggio 2006) di seguito «lettera del 12 maggio». Considerato che: con il decreto legislativo n. 379/03, nell'ambito del servizio di dispacciamento, si persegue la finalita' di concorrere alla remunerazione della disponibilita' di capacita' produttiva ai fini del raggiungimento e del mantenimento dell'adeguatezza dell'offerta di energia elettrica nel sistema elettrico nazionale per la copertura della domanda nazionale con i necessari margini di capacita' produttiva per far fronte all'aleatorieta' della medesima domanda, nell'ambito delle prestazioni di risorse rese al Gestore della rete (oggi Terna); l'adeguatezza dell'offerta di energia elettrica del sistema elettrico nazionale e' caratteristica distinta dalla sicurezza di funzionamento del medesimo sistema che, peraltro, viene garantita dal Gestore della rete (oggi Terna); ai sensi del decreto legislativo n. 79/1999, anche attraverso l'approvvigionamento e l'utilizzo della riserva operativa che, con decorrenza dalla data di entrata in funzione del dispacciamento di merito economico, viene acquisita con metodi di mercato; l'art. 5 del decreto legislativo n. 379/2003 prevede che l'Autorita' definisca il corrispettivo per la remunerazione, per un periodo transitorio con decorrenza 1° marzo 2004 e termine alla data di entrata in funzione del regime di remunerazione, di cui all'art. 1 del medesimo decreto legislativo, della disponibilita' di capacita' produttiva ai fini del raggiungimento e del mantenimento dell'adeguatezza dell'offerta di energia elettrica nel sistema elettrico nazionale; in attuazione di quanto previsto all'art. 5 del decreto legislativo n. 379/2003, con deliberazione n. 48/2004 l'Autorita' ha, tra l'altro, regolato l'approvvigionamento delle risorse a garanzia dell'adeguatezza del sistema elettrico nazionale per il periodo transitorio compreso tra il 1° marzo e l'entrata in funzione del regime di remunerazione di cui all'art. 1 del medesimo decreto legislativo n. 379/2003 e che ad oggi tale regime definitivo non e' ancora entrato in funzione; la deliberazione n. 48/2004 ha determinato i corrispettivi da riconoscere agli utenti del dispacciamento per la disponibilita' della capacita' produttiva con riferimento ai periodi compresi tra il 1° marzo ed il 31 dicembre 2004 e successivamente per l'anno 2005; l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 379/2003 dispone che l'Autorita' definisca i criteri e le condizioni sulla base dei quali il Gestore della rete (oggi Terna) dovra' elaborare una proposta per disciplinare il sistema di remunerazione della disponibilita' di capacita' produttiva di energia elettrica; le risposte al documento per la consultazione 18 marzo 2005, da un lato, hanno evidenziato elementi di dissenso di alcuni operatori rispetto alle proposte formulate dall'Autorita' e, dall'altro, hanno fatto emergere valutazioni molto eterogenee degli operatori circa i criteri e le condizioni che l'Autorita' dovrebbe definire; nell'anno 2005 si e' registrata una differenza pari a 79,5 milioni di euro tra il gettito disponibile per la remunerazione della disponibilita' di capacita' produttiva ed i costi a tal fine sostenuti dal Gestore della rete (oggi Terna) nel medesimo periodo, di cui 18,7 milioni di euro relativi al gettito GCAP1 di cui all'art. 35 e 60,8 milioni di euro relativi al gettito Gs di cui all'art. 36 della deliberazione n. 48/2004, come documentato nella lettera di Terna del 12 maggio; con la lettera del 12 maggio Terna ha inoltre comunicato all'Autorita' che parte dei residui dei gettiti del GCAP1 e Gs per l'anno 2005, per un ammontare di 73 milioni di euro, risultano ancora nella disponibilita' del Gestore del sistema elettrico S.p.A. (di seguito: GSE); la deliberazione n. 48/2004, commi 36.3 e 36.4, prevedeva per gli anni 2004 e 2005 un meccanismo di remunerazione della disponibilita' di capacita' produttiva che utilizzava come prezzo di riferimento il parametro PGn, definito come somma del parametro Ct e di un'altra componente a copertura dei costi fissi di produzione; la deliberazione n. 300/2005 ha abolito il parametro Ct, prevedendo tra l'altro il successivo aggiornamento delle disposizioni relative all'approvvigionamento delle risorse a garanzia dell'adeguatezza del sistema elettrico nazionale per il periodo transitorio, di cui alla deliberazione n. 48/2004, relative all'anno 2006. Ritenuto: necessario definire il corrispettivo per la remunerazione della disponibilita' di capacita' produttiva per il periodo compreso dal 1° gennaio al 31 dicembre 2006 e antecedente l'entrata in funzione del regime di remunerazione di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 379/2003; necessario definire per l'anno 2006 un nuovo prezzo di riferimento, denominato Prif, sostitutivo del PGn, che tenga conto dei costi fissi di produzione gia' inclusi nel PGn e incorpori una componente indicativa dei costi variabili di produzione; opportuno considerare, in ciascun mese del 2006, come valore di riferimento della componente indicativa dei costi variabili di produzione di cui al precedente alinea, la media aritmetica dei valori orari del prezzo di cui alla deliberazione n. 168/2003 comma 19.3 lettera c), (PUN) nelle ore off-peak registrati nel medesimo mese; opportuno che il meccanismo transitorio di remunerazione della disponibilita' di capacita' produttiva per l'anno 2006 sia coerente con quello operativo negli anni precedenti; opportuno che il gettito disponibile per la remunerazione della disponibilita' di capacita' produttiva, tenuto conto anche dei residui relativi all'anno 2005, sia ripartito tra lo specifico corrispettivo di cui all'art. 35 della deliberazione n. 48/2004 e l'ulteriore corrispettivo di cui all'art. 36; opportuno utilizzare, nell'anno 2006, il residuo 2005 relativo al parametro GCAP1 per il finanziamento dello specifico corrispettivo di cui al comma 35.1 della deliberazione n. 48/2004 ed il residuo 2005 relativo al parametro Gs per il finanziamento dell'ulteriore corrispettivo di cui all'art. 36 della medesima deliberazione n. 48/2004; necessario che la parte dei residui dei gettiti GCAP1 e Gs del 2005, oggi nella disponibilita' del GSE, siano versati a Terna; Delibera: 1. Di modificare ed integrare l'allegato A alla deliberazione n. 48/2004 nei termini di seguito indicati, con efficacia per l'intero anno 2006: all'art. 1, dopo l'alinea «prelievo residuo di area e' il prelievo residuo di area di cui all'art. 4 della deliberazione n. 118/03;» e' inserito l'alinea: «prezzo medio off-peak(m) e' la media aritmetica del prezzo di cui alla deliberazione n. 168/2003, comma 19.3, lettera c), nelle ore di tale mese m denominate off-peak, definite come l'aggregato delle ore dei giorni festivi, del sabato, della domenica, delle ore tra le 0 e le 8 e delle ore tra le 20 e le 24 dei giorni dal lunedi' al venerdi';»; all'art. 35, dopo il comma 35.7, e' aggiunto il seguente comma: «35.8 Terna determina, per l'anno 2006, il valore del parametro GCAP1 tenendo conto che: a) la quota del gettito rinveniente dall'applicazione del corrispettivo unitario di cui all'art. 47, destinata alla copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento dei corrispettivi di cui al comma 35.1, e' pari al prodotto tra 0,037 centesimi di euro/kWh e la stima dell'energia elettrica prelevata dagli utenti del dispacciamento nel periodo compreso tra l'1 gennaio e il 31 dicembre 2006; b) la differenza tra il valore assunto dal parametro GCAP1 nell'anno 2005 e la somma dei corrispettivi di cui al comma 35.1 riconosciuti da Terna per la remunerazione della capacita' produttiva nel medesimo anno 2005 e' destinata alla copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento dei medesimi corrispettivi di cui al comma 35.1 nell'anno 2006; c) i corrispettivi di cui al comma 35.1 sono applicati alla disponibilita' di capacita' produttiva definita ai sensi dell'art. 31 del presente provvedimento.»; all'art. 36, al comma 36.3, prima delle parole «Il ricavo di riferimento RICR» sono inserite le parole: «Per gli anni 2004 e 2005»; all'art. 36, dopo il comma 36.3, e' inserito il seguente comma: «36.3.1 Per l'anno 2006, il ricavo di riferimento RICR, espresso in euro, e' pari a:
----> Vedere Formula a pag. 36 della G.U. <----
dove: h e' un indice che rappresenta ciascuna ora dei giorni critici dell'anno; Prifh e' il prezzo relativo all'ora h, di cui alla tabella 5 allegata al presente provvedimento; qh e' l'energia elettrica venduta nell'ora h nei mercati dell'energia, ivi inclusi i programmi di immissione relativi a contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte.»; all'art. 36, al comma 36.4, prima delle parole «Il ricavo effettivo RICE» sono inserite le parole: «Per gli anni 2004 e 2005»; all'art. 36, dopo il comma 36.3, e' inserito il seguente comma: «36.4.1 Per l'anno 2006, il ricavo effettivo RICE, espresso in euro, e' pari a:
----> Vedere Formula a pag. 36 della G.U. <----
dove: h e' un indice che rappresenta ciascuna ora nei giorni critici dell'anno; Peffettivoh e' il prezzo medio orario dell'energia elettrica venduta nei mercati dell'energia nell'ora h, ponderato con riferimento all'energia elettrica venduta in tale ora nei mercati dell'energia, ivi inclusi i programmi di immissione relativi a contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte; PRifh e' il prezzo relativo all'ora h, di cui alla tabella 1 allegata al presente provvedimento; qh e' l'energia elettrica venduta nell'ora h, nei mercati dell'energia, ivi inclusi i programmi di immissione relativi a contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte; dopo il comma 36.8 sono aggiunti i seguenti commi: «36.9 Terna determina, per l'anno 2006, il valore del parametro GS, come differenza tra: a) il gettito complessivo rinveniente dall'applicazione del corrispettivo unitario di cui all'art. 47, applicato all'energia elettrica prelevata dagli utenti del dispacciamento nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2006, aumentato delle disponibilita' residue di cui al comma 36.10; b) il gettito di cui al comma 35.8, lettera a). 36.10 Le disponibilita' residue da destinare alla copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento dei medesimi corrispettivi di cui al comma 36.5 nell'anno 2006 sono pari alla differenza tra il valore assunto dal parametro GS nell'anno 2005 e la somma dei corrispettivi di cui al comma 36.5 riconosciuti da Terna per la ulteriore remunerazione della capacita' produttiva nel medesimo anno 2005.». Al Titolo 4 le parole «Gestore della rete» sono sostituite dalla parola «Terna»; La tabella 1 allegata alla deliberazione e' sostituita dalla seguente tabella:
Tabella 1 - PRifh
--------------------------------------------------------------------- Fascia oraria Euro/MWh parte fissa parte variabile --------------------------------------------------------------------- F1 82,99 prezzo medio off-peak(m) F2 33,39 prezzo medio off-peak(m) F3 18,07 prezzo medio off-peak(m) F4 0,00 prezzo medio off-peak(m)
2. che entro il 31 dicembre 2006 il GSE versi a Terna l'ammontare corrispondente ai residui non distribuiti di GCAP1 e Gs e tutt'oggi nella disponibilita' del GSE medesimo; 3. di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dalla data della sua pubblicazione; 4. di pubblicare sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it) il testo dell'allegato A alla deliberazione n. 48/2004 come risultante dalle modifiche ed integrazioni introdotte con il presente provvedimento.
Milano, 30 maggio 2006
Il presidente: Ortis |
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