| 
| Gazzetta n. 150 del 30 giugno 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |  | COMUNICATO |  | Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini,  relativo  alla  richiesta  di  modifica  del  disciplinare  di produzione  della  denominazione  di origine controllata «Dolcetto di Diano D'Alba» o «Diano D'Alba». |  | 
 |  |  |  | Il  Comitato  nazionale  per  la tutela e la valorizzazione delle denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  tipiche  dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164; Esaminata  la domanda presentata dalla regione Piemonte intesa ad ottenere   la   modifica   del   disciplinare   di  produzione  della denominazione  di  origine  controllata  «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba»;
 Ha  espresso nella riunione del 18 maggio 2006, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto  direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso:
 le  eventuali  istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di  modifica dovranno pervenire al Ministero delle politiche agricole alimentari  e  forestali,  comitato  nazionale  per  la  tutela  e la valorizzazione  delle  denominazioni  di  origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana, 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 |  |  |  | Allegato 
 DISCIPLINARE  DI  PRODUZIONE  DEI  VINI  A  DENOMINAZIONE  DI ORIGINE
 CONTROLLATA «DOLCETTO DI DIANO D'ALBA» o «DIANO D'ALBA».
 Art. 1.
 Denominazione e vini
 1.  La  denominazione  di  origine controllata «Dolcetto di Diano d'Alba»  o  «Diano  d'Alba» e' riservata ai vini rossi che rispondono alle  condizioni  ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie, specificazioni aggiuntive o menzioni:
 «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba»;
 «Dolcetto   di   Diano   d'Alba»  Superiore  o  «Diano  d'Alba» Superiore.
 Art. 2.
 Base ampelografica
 1. La denominazione «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba» e «Dolcetto  di  Diano  d'Alba» Superiore o «Diano d'Alba» Superiore e' riservata  ai  vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:
 vitigno Dolcetto 100%.
 Art. 3.
 Zona di produzione delle uve
 1.  Le  uve destinate alla produzione dei vini di cui al presente disciplinare  di  produzione  devono  essere  prodotte  nella zona di origine costituita dall'intero territorio del comune di Diano d'Alba, in provincia di Cuneo.
 Art. 4.
 Norme per la viticoltura
 1.  Le  condizioni  ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla   produzione  dei  vini  di  cui  al  presente  disciplinare  di produzione  devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte   a  conferire  alle  uve  e  al  vino  derivato  le  specifiche caratteristiche di qualita'.
 2.  In  particolare  le  condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:
 terreni: argillosi, calcarei e loro eventuali combinazioni;
 giacitura:   esclusivamente   collinare.   Sono   da  escludere categoricamente  i  terreni  di fondovalle, umidi, pianeggianti e non sufficientemente soleggiati;
 altitudine: non superiore a 550 metri sul livello del mare;
 esposizione:  adatta  ad assicurare un'idonea maturazione delle uve, ma con l'esclusione del versante nord;
 densita'  d'impianto:  quelle  generalmente  usate  in funzione delle  caratteristiche  peculiari  dell'uva  e  del  vino.  I vigneti oggetto  di  nuova  iscrizione,  di  nuovo  impianto  o di reimpianto dovranno  essere  composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d'impianto, non inferiore a 3.300;
 forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli tradizionali (forma  di  allevamento:  la controspalliera; sistema di potatura: il Guyot tradizionale) e/o comunque atti a non modificare in negativo le caratteristiche di qualita' delle uve e dei vini;
 pratiche di forzatura: e' vietata ogni pratica di forzatura.
 3.  La  produzione massima di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata   per  la  produzione  dei  vini  di  cui  al  presente disciplinare di produzione ed il titolo alcolometrico volumico minimo naturale  delle  relative  uve  destinate  alla  vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti:
 
 |             |Titolo alcolometrico Vini                       |Resa uva T/ha|volumico min. naturale --------------------------------------------------------------------- {Dolcetto di Diano d'Alba} |             | o {Diano d'Alba}           |8,0          |11,00% vol --------------------------------------------------------------------- {Dolcetto di Diano d'Alba} |             | o {Diano d'Alba} Superiore |8,0          |12,00% vol
 
 La  resa  massima  di  uva  ammessa  per la produzione dei vini a denominazione  di origine «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba» e  «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano D'Alba» Superiore con menzione aggiuntiva  «vigna» seguita dal relativo toponimo deve essere di tonn 7,2.
 Le  uve destinate alla produzione del vino Doc «Dolcetto di Diano d'Alba»  o  «Diano  d'Alba»  che  intendano  fregiarsi della menzione aggiuntiva  «vigna»  seguita dal relativo toponimo debbono presentare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 11,50% vol.
 Le  uve destinate alla produzione del vino Doc «Dolcetto di Diano d'Alba»  o  «Diano  d'Alba»  Superiore  che intendano fregiarsi della menzione  aggiuntiva  «vigna»  seguita  dal relativo toponimo debbono presentare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 12,50% vol.
 La  denominazione  di  origine  controllata  «Dolcetto  di  Diano d'Alba»  o  «Diano  d'Alba»  e  «Dolcetto  di  Diano d'Alba» o «Diano d'Alba»  Superiore  puo'  essere  accompagnata dalla menzione «vigna» purche', nei primi anni di impianto le rese siano le seguenti:
 fino al secondo anno resa uva T/ha uguale a zero; Al terzo anno
 
 |             |Titolo alcolometrico Vini                       |Resa uva T/ha|volumico min. naturale --------------------------------------------------------------------- {Dolcetto di Diano d'Alba} |             | o {Diano d'Alba}           |4,3          |11,50% vol --------------------------------------------------------------------- {Dolcetto di Diano d'Alba} |             | o {Diano d'Alba} Superiore |4,3          |12,50% vol
 
 Al quarto anno
 
 |             |Titolo alcolometrico Vini                       |Resa uva T/ha|volumico min. naturale --------------------------------------------------------------------- {Dolcetto di Diano d'Alba} |             | o {Diano d'Alba}           |5,0          |11,50% vol --------------------------------------------------------------------- {Dolcetto di Diano d'Alba} |             | o {Diano d'Alba} Superiore |5,0          |12,50% vol
 
 Al quinto anno
 
 |             |Titolo alcolometrico Vini                       |Resa uva T/ha|volumico min. naturale --------------------------------------------------------------------- {Dolcetto di Diano d'Alba} |             | o {Diano d'Alba}           |5,8          |11,50% vol --------------------------------------------------------------------- {Dolcetto di Diano d'Alba} |             | o {Diano d'Alba} Superiore |5,8          |12,50% vol
 
 Al sesto anno
 
 |             |Titolo alcolometrico Vini                       |Resa uva T/ha|volumico min. naturale --------------------------------------------------------------------- {Dolcetto di Diano d'Alba} |             | o {Diano d'Alba}           |6,5          |11,50% vol --------------------------------------------------------------------- {Dolcetto di Diano d'Alba} |             | o {Diano d'Alba} Superiore |6,5          |12,50% vol
 
 Nelle  annate  favorevoli,  i  quantitativi  di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini di cui al presente disciplinare di produzione,  ivi  compresi  quelli  con menzione vigna, devono essere riportati  ai limiti sopra indicati purche' la produzione globale non superi  del  20%  i  limiti  medesimi,  fermo  restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
 4.  In  caso  di  annata sfavorevole, che lo renda necessario, la Regione  Piemonte  fissa  una  resa  inferiore  a quella prevista dal presente  disciplinare  anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.
 5.  I  conduttori  interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore  rispetto  a  quella  fissata dalla regione Piemonte, ma non superiore   a   quella  fissata  dal  precedente  punto  3,  dovranno tempestivamente,  e  comunque  almeno  cinque giorni prima della data d'inizio  della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima  della maggiore resa, mediante lettera raccomandata agli organi competenti  per  territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.
 Art. 5.
 Norme per la vinificazione
 1.   Le   operazioni   di   vinificazione   e  di  invecchiamento obbligatorio  dei  vini di cui al presente disciplinare di produzione devono essere effettuate nel territorio della provincia di Cuneo.
 2.  La  resa  massima  dell'uva  in vino finito non dovra' essere superiore a:
 
 Vini                            |Resa uva/vino|Produzione max di vino --------------------------------------------------------------------- {Diano d'Alba} o {Dolcetto di   |             | Diano d'Alba}                   |70%          |5.600 l/ha --------------------------------------------------------------------- {Diano d'Alba} Superiore o      |             | {Dolcetto di Diano d'Alba}      |             | Superiore                       |70%          |5.600 l/ha
 
 Per  l'impiego  della  menzione  «vigna»,  fermo restando la resa percentuale massima uva-vino di cui al paragrafo sopra, la produzione massima  di vino 1/ha ottenibile e' determinata in base alle rese uva kg/ha di cui all'art. 4, punto 3.
 Qualora  tale  resa  superi  la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla Doc; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto.
 3.  Nella  vinificazione  devono essere seguiti i criteri tecnici piu'  razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al  vino  le  migliori  caratteristiche  di  qualita',  ivi  compreso l'arricchimento,  secondo  i  metodi  riconosciuti dalla legislazione vigente.
 4.  I  seguenti  vini  devono  essere  sottoposti a un periodo di invecchiamento:
 
 Vini                   Durata mesi               Decorrenza
 -                         -                         - {Dolcetto di Diano d'Alba} o {Diano d'Alba} Superiore          10                     1° novembre
 --------------------------------------
 dell'anno di raccolta delle uve
 
 Per  i  seguenti  vini  l'immissione  al  consumo  e'  consentita soltanto a partire dalla data di seguito indicata:
 
 Vini                                                 Data
 -                                                    - {Dolcetto di Diano d'Alba} o {Diano d'Alba}    1° gennaio dell'anno
 successivo alla vendemmia
 
 {Dolcetto di Diano d'Alba} o {Diano d'Alba}    1° settembre dell'anno
 Superiore                                  successivo alla vendemmia
 
 5.  Per  la  denominazione  «Dolcetto  di  Diano d'Alba» o «Diano d'Alba»  la  scelta  vendemmiale  e' consentita, ove ne sussistano le condizioni  di  legge,  soltanto  verso  la  denominazione di origine controllata  «Langhe»  senza  specificazione  di  vitigno  e «Langhe» Dolcetto.
 6.  I vini destinati alla denominazione di origine controllata di cui   al   presente   disciplinare   di   produzione  possono  essere classificati,  con  le  denominazioni di origine controllata «Langhe» senza   specificazione   di   vitigno  e  «Langhe»  Dolcetto  purche' corrispondano  alle  condizioni ed ai requisiti previsti dal relativo disciplinare,   previa   comunicazione   del  detentore  agli  organi competenti.
 Art. 6.
 Caratteristiche al consumo
 1.  Il  vino  a  Doc  «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba» all'atto  dell'immissione  al  consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
 colore: rosso rubino;
 odore:  fruttato  e  caratteristico;  con  eventuale sentore di legno. sapore: asciutto, ammandorlato, armonico;
 titolo alcolometrico volumico minimo naturale: 11,50% vol;
 «Dolcetto  di  Diano  d'Alba»  o  «Diano  d'Alba»  con menzione «vigna»:  11,50%  vol;  acidita'  totale  minima:  4,5  g/l  in acido tartarico;
 estratto non riduttore minimo: 23 g/l.
 2.  Il  vino  a  Doc  «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba» Superiore  all'atto  dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
 colore: rosso rubino;
 odore:  fruttato  e  caratteristico;  con  eventuale sentore di legno;
 sapore: asciutto, ammandorlato, armonico;
 titolo alcolometrico volumico minimo naturale: 12,50% vol;
 «Dolcetto  di  Diano  d'Alba»  o  «Diano  d'Alba» Superiore con menzione «vigna»: 12,50% vol;
 acidita' totale minima: 4,5 g/l in acido tartarico;
 estratto non riduttore minimo: 23 g/l.
 3.  E'  in  facolta'  del  Ministero  delle  politiche  agricole, alimentari  e  forestali  -  Comitato  nazionale  per  la tutela e la valorizzazione  delle  denominazioni  di  origine e delle indicazioni geografiche  tipiche  dei  vini,  modificare i limiti dell'acidita' e dell'estratto secco netto minimo con proprio decreto.
 Art. 7.
 Etichettatura designazione e presentazione
 1. Nella designazione e presentazione dei vini «Dolcetto di Diano d'Alba»  o  «Diano  d'Alba»  e  «Dolcetto  di  Diano d'Alba» o «Diano d'Alba»  Superiore  e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa  da  quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi   compresi   gli   aggettivi   extra,   fine,  naturale,  scelto, selezionato, vecchio e similari.
 2. Nella designazione e presentazione dei vini di cui al presente disciplinare  di  produzione  e'  consentito l'uso di indicazioni che facciano  riferimento  a  nomi  o  ragioni  sociali o marchi privati, purche'  non  abbiano significato laudativo e non traggano in inganno il consumatore.
 3. Nella designazione e presentazione dei vini di cui al presente disciplinare  di  produzione  la denominazione di origine puo' essere accompagnata dalla menzione «vigna» purche':
 le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;
 tale  menzione  sia  iscritta  nella «Lista positiva» istituita dall'organismo che detiene l'albo dei vigneti della denominazione;
 coloro  che, nella designazione e presentazione dei vini di cui al  presente  disciplinare  di  produzione, intendono accompagnare la denominazione  di  origine con la menzione «vigna» abbiano effettuato la vinificazione delle uve e l'imbottigliamento del vino;
 la  vinificazione  delle  uve e l'invecchiamento dei vini siano stati svolti in recipienti separati e la menzione «vigna» seguita dal toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;
 la menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo sia riportata in  caratteri  di  dimensione uguale o inferiore al 50% del carattere usato per la denominazione di origine.
 4. Nella designazione e presentazione dei vini di cui al presente disciplinare  di produzione e' obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
 Art. 8.
 Confezionamento
 1.  E'  ammesso per i vini a denominazione di origine controllata «Dolcetto  di  Diano  d'Alba»  o  «Diano d'Alba» e «Dolcetto di Diano d'Alba»  o «Diano d'Alba» Superiore il confezionamento nei recipienti consentiti  dalla  normativa vigente con l'esclusione del contenitore da 200 cl.
 2.   Le   bottiglie   in   cui  vengono  confezionati  i  vini  a denominazione  di  origine  controllata  «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano  d'Alba»  Superiore  con menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo  per  la  commercializzazione  devono  essere  di  capacita' inferiore   ai   500   cl.  Tuttavia  e'  consentito  al  solo  scopo promozionale  o in concomitanza di particolari eventi, l'utilizzo dei contenitori fino a 1000 cl.
 |  |  |  |  |