| IL DIRETTORE GENERALE del dipartimento per la sanita' pubblica veterinaria,
 la nutrizione e la sicurezza degli alimenti
 
 Visto  l'art.  6  della  legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art.  4  della  legge  25 febbraio  1963, n. 441, concernente la disciplina  igienica  della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;
 Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione  della  direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio   di   prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del 10 giugno  1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.  145  del  23 giugno  1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
 Visto  il  decreto  del  Ministro della sanita' del 15 marzo 1996 (Gazzetta   Ufficiale   n.   74   del   28 marzo  1996),  concernente semplificazioni  procedurali  in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione  del  decreto  17 marzo  1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti  uguali  ad  altri  gia'  autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;
 Visto  il  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165, che detta norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.   290,   concernente   il   regolamento   di  semplificazione  dei procedimenti  di  autorizzazione  alla  produzione, all'immissione in commercio   e  alla  vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi coadiuvanti;
 Visto  il  decreto  legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione  delle  direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative' alla classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura dei preparati pericolosi;
 Vista la domanda presentata in data 28 dicembre 2005 dall'impresa Isagro    Italia   S.r.l.   intesa   ad   ottenere   l'autorizzazione all'immissione  in  commercio  del  prodotto fitosanitario denominato «Kandar  Pro»  uguale  al prodotto di riferimento denominato Sleng 80 registrato  al  n.  7785,  con decreto direttoriale in data 22 maggio 1989 a nome dell'impresa Siapa S.r.l. con sede in Milano;
 Rilevato  che  la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato  la  sussistenza  dei  requisiti  per  l'applicazione delle semplificazioni  previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:
 il  prodotto  e'  uguale  al prodotto di riferimento denominato SLENG 80 dell'impresa SIAPA S.r.l;
 non  sono  intervenuti  nuovi  elementi  di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;
 sussiste   un   legittimo   accordo   con   il  titolare  della registrazione di riferimento;
 Rilevato   pertanto   che   non  e'  richiesto  il  parere  della Commissione  consultiva  per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
 Accertato che la classificazione del preparato denominato «Kandar Pro»  e' conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;
 Ritenuto  di  limitare la validita' dell'autorizzazione alla data di  scadenza  del  prodotto  di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo  di'  adeguamento  alle  decisioni  comunitarie che saranno stabilite  al  termine  della  revisione  comunitaria per la sostanza attiva Lenacil;
 Visto  il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;
 Decreta:
 A decorrere dalla data del presente decreto e per 10 (dieci) armi l'impresa  Isagro Italia S.r.l. con sede in Milano, via Caldera n. 21 e'  autorizzata  ad  immettere in commercio il prodotto fitosanitario PERICOLOSO PER L'AMBIENTE denominato KANDAR PRO con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.
 Il    prodotto    e'    confezionato    nelle   taglie   da:   kg 0,2-0,25-0,5-1-1,5-2-2,5-3-3,5-4-5-6-7-8-9-10-12-14-15-20-25,   anche in    sacchetti    idrosolubili    nelle    taglie    da    kg    0,5 (5x0,1)-1(5x0,2)-1(2x0,5)-1(4x0,25)-1(1x1)-1(10x0,1)-5(10x0,5)-5(25x0 ,2)-5(5x1)-5(20x0,25)-10(20x0,5)-10(10x1)-10(5x2)-20(10x2).
 Il   prodotto  in  questione  e'  preparato  anche  in  sacchetti idrosolubili  presso  gli  stabilimenti  delle  imprese:  Agriformula S.r.l.  Paganica  (Aquila)  autorizzato  con  decreti  del 26 ottobre 1972/22 settembre 2004;
 -  Isagro  S.p.a.  Aprilia  (Latina)  autorizzato  con  decreti 31 ottobfre 1974/16 aprile 2004;
 -  Torre  S.r.l.  Torrenieri Montalcino (Siena) autorizzato con decreti 31 luglio 1975/23 settembre 2003;
 -   Sti   Solfotecnica   Italiana  S.p.a.  Cotignola  (Ravenna) autorizzato con decreti 19 giugno 1982/22 dicembre 1997.
 La   composizione   del  prodotto  in  questione  e  le  relative confezioni   e   prescrizioni  d'impiego  risultano  dalle  etichette allegate.
 Il prodotto suddetto e' registrato al n. 13091.
 Sono  approvate  e fanno parte integrante del presente decreto le etichette  allegate  con  le  quali  il prodotto deve essere posto in commercio  e  che  saranno  pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Il  presente  decreto  sara'  notificato  in  via  amministrativa all'Impresa interessata.
 Roma, 17 maggio 2006
 Il direttore generale: Borrello
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