| IL DIRETTORE GENERALE del dipartimento per la sanita' pubblica veterinaria,
 la nutrizione e la sicurezza degli alimenti
 
 Visto  l'art.  6  della  legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art.  4  della  legge  25 febbraio  1963, n. 441, concernente la disciplina  igienica  della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;
 Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione  della  direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio   di   prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del 10 giugno  1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.  145  del  23 giugno  1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
 Visto  il  decreto  del  Ministro della sanita' del 15 marzo 1996 (Gazzetta   Ufficiale   n.   74   del   28 marzo  1996),  concernente semplificazioni  procedurali  in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione  del  decreto  17 marzo  1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti  uguali  ad  altri  gia'  autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;
 Visto  il  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165, che detta norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.   290,   concernente   il   regolamento   di  semplificazione  dei procedimenti  di  autorizzazione  alla  produzione, all'immissione in commercio   e  alla  vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi coadiuvanti;
 Visto  il  decreto  legislativo  14 marzo  2003, n. 65, concernente l'attuazione  delle  direttive  1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura dei preparati pericolosi;
 Vista  la  domanda  presentata in data 31 marzo 2006 dall'impresa Manica  S.p.a.  intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio   del   prodotto  fitosanitario  denominato  «Zolfo  Manica Scorrevole  Doppio  Ventilato»  uguale  al  prodotto  di  riferimento denominato  Zolfo  Doppio  Ventilato  Scorrevole 95% registrato al n. 7252,  con  decreto  direttoriale  in  data  26 novembre  1987 a nome dell'impresa  Solfochimica  S.a.s. di Incardona Leonardo Maurizio con sede in Realmonte (Agrigento);
 Rilevato  che  la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato  la  sussistenza  dei  requisiti  per  l'applicazione delle semplificazioni  previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:
 il  prodotto  e'  uguale  al prodotto di riferimento denominato Zolfo  Doppio  Ventilato  Scorrevole  95%  dell'impresa  Solfochimica S.a.s.;
 non  sono  intervenuti  nuovi  elementi  di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;
 sussiste   un   legittimo   accordo   con   il  titolare  della registrazione di riferimento;
 Rilevato   pertanto   che   non  e'  richiesto  il  parere  della Commissione  consultiva  per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
 Accertato  che la classificazione del preparato denominato «Zolfo Manica  Scorrevole  Doppio  Raffinato» e' conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;
 Ritenuto  di  limitare la validita' dell'autorizzazione alla data di  scadenza  del  prodotto  di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo  di  adeguamento  alle  decisioni  comunitarie  che saranno stabilite  al  termine  della  revisione  comunitaria per la sostanza attiva Zolfo;
 Visto  il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;
 Decreta:
 A decorrere dalla data del presente decreto e per 10 (dieci) anni l'impresa  Manica  S.p.a.  con  sede in via all'Adige n. 4 - Rovereto (Trento)  e'  autorizzata  ad  immettere  in  commercio  il  prodotto fitosanitario  IRRITANTE  denominato  ZOLFO  MANICA SCORREVOLE DOPPIO RAFFINATO   con   la   composizione   e   alle   condizioni  indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.
 Il prodotto e' confezionato nelle taglie da: kg 1-5-10-20-25-50.
 Il  prodotto  in  questione  e'  preparato presso lo stabilimento dell'impresa  medesima  ubicato  in Rovereto (Trento) autorizzato con decreti del 25 ottobre 1972 e 24 gennaio 2005.
 La   composizione   del  prodotto  in  questione  e  le  relative confezioni   e   prescrizioni  d'impiego  risultano  dalle  etichette allegate.
 Il prodotto suddetto e' registrato al n. 13205.
 Sono  approvate  e fanno parte integrante del presente decreto le etichette  allegate  con  le  quali  il prodotto deve essere posto in commercio  e  che  saranno  pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Il  presente  decreto  sara'  notificato  in  via  amministrativa all'impresa interessata.
 Roma, 17 maggio 2006
 Il direttore generale: Borrello
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