IL DIRETTORE GENERALE del dipartimento per la sanita' pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti
Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; Visto il decreto del Ministro della sanita' del 15 marzo 1996 (Gazzetta Ufficiale n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto ii questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri gia' autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in cormnercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; Vista la domanda presentata in data 1° dicembre 2005 dall'impresa Agrimport S.p.a. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Khelmit» uguale al prodotto di riferimento denominato Berlit registrato al n. 11865, con decreto direttoriale in data 26 ottobre 2005 a nome dell'impresa Agrophyt di Felicani G. con sede in Bologna; Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che: il prodotto e' uguale al prodotto di riferimento denominato Berlit dell'impresa Agrophyt con sede in Bologna; non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento; sussiste un legittimo accordo con il titolare della registrazione di riferimento; Rilevato pertanto che non e' richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; Accertato che la classificazione del preparato denominato «Khelmit» e' conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65; Ritenuto di limitare la validita' dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva Triflumuron; Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;- Decreta: A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 20 ottobre 2010 l'impresa Agrimport S.p.a. con sede in via Piani n. 1 - Bolzano e' autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario PERICOLOSO PER L'AMBIENTE denominato KHELMIT con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto. Il prodotto e' confezionato nelle taglie da: ml 250-500 e litri 1-2-5-10-20. Il prodotto in questione e' preparato presso gli stabilimenti delle imprese: Althaller Italia S.r.l. San Colombano al Lambro (Milano) autorizzato con decreti del 17 febbraio 1981/1° febbraio 2000; - Chemia S.p.a. S. Agostino (Ferrara) autorizzato con decreti dell'11 novembre 1975/30 novembre 1994; - I.R.C.A. Service S.p.a. Fornovo S. Giovanni (Bergamo) autorizzato con decreti del 9 maggio 1997/20 settembre 2001; nonche' importato in confezioni pronte per l'impiego dall'impresa estera: Stahlertech Deutschland GmbH & Co.KG - Stade (Germania). La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate. Il prodotto suddetto e' registrato al n. 13038. Sono approvate e fanno parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio e che saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto sara' notificato in via amministrativa all'impresa interessata. Roma, 12 maggio 2006 Il direttore generale: Borrello |