IL CAPO DIPARTIMENTO per la sanita' pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti
Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande; Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (supplemento ordinario Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo al Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; Vista la domanda presentata in data 20 maggio 2003 dall'impresa Emme Italia S.r.l. con sede legale in via Cesare Boldrini n. 24 (Bologna) diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato: Emme 01-03 ora ridenominato «Nettuno»; Visti gli atti dai quali risulta che l'impresa Emme Italia S.r.l. ha ceduto la titolarita' del prodotto all'impresa Rocca Frutta S.r.1. con sede in Gaibana (Ferrara), via Ravenna n. 1114; Accertato che la classificazione proposta dall'impresa e' conforme al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE; Visti i pareri favorevoli espressi in data 3 febbraio 2005 e 14 settembre 2005 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; Ritenuto di limitare la validita' della autorizzazione provvisoria al tempo determinato in anni 5 (cinque) a decorrere dalla data del presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva: Triflumuron; Vista la nota dell'ufficio in data 17 ottobre 2005 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi e l'impegno a presentare l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria dalla Commissione consultiva senza pregiudizio per l'iter di registrazione; Vista la nota in data 10 novembre 2005 dalla quale risulta che l'impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio ed ha comunicato di voler preparare il prodotto fitosanitario medesimo negli stabilimenti dell'imprese: Chemia S.p.a. - S. Agostino (Ferrara); Diachem S.p.a. - U.P. Sifa - Caravaggio (Bergamo); Irca Service S.p.a. - Fornovo S. Giovanni (Bergamo); Scam S.p.a. - Modena; Terranalisi S.r.l. - Cento (Ferrara); Torre S.r.l. - Torrenieri (Siena); Cera Chem S.a.r.l. - Mertert (Lussemburgo); Ki-Hara Chemicals Ltd - Birmingham (GB); Stahler Tec. Deutschland GmbH & Co. KG - Stade (D); Suzhou New District Five Star Industry & Trade Co.Ltd - Suzhou, Jiangsu (Cina), nonche' confezionarlo presso lo stabilimento dell'impresa: Althaller Italia S.r.l. - S. Colombano al Lambro (Milano); Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 8 luglio 1999; Decreta: 1. A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni 5 (cinque) fermo restando l'esito delle valutazioni connesse agli ulteriori dati richiesti senza pregiudizio per 1'iter di registrazione, l'impresa Rocca Frutta S.r.l. con sede legale in via Ravenna n. 1114, Gaibana (Ferrara) e' autorizzata a porre in commercio il prodotto fitosanitario PERICOLOSO PER L'AMBIENTE denominato NETTUNO con la composizione e alle condizioni indicate nelle etichette allegate al presente decreto. 2. Il prodotto e' confezionato nelle taglie da: ml 5-10-20-25-100-200-250-500 e litri 1. 3. Il prodotto in questione e' preparato negli stabilimenti dell'imprese: Chemia S.p.a. - S. Agostino (Ferrara), autorizzato con decreti dell'11 novembre 1975 e 30 novembre 1994; Diachem S.p.a. - U.P. Sifa - Caravaggio (Bergamo), autorizzato con decreti del 26 marzo 1987 e 7 giugno 2002; Irca Service S.p.a. - Fornovo S. Giovanni (Bergamo), autorizzato con decreti del 9 maggio 1997 e 20 settembre 2001; Scam S.p.a. - Modena, autorizzato con decreti del 25 ottobre 1972 e 27 novembre 1990; Terranalisi S.r.l. - Cento (Ferrara), autorizzato con decreti del 5 febbraio 1987 e 24 gennaio 1997; Torre S.r.l. - Torrenieri (Siena), autorizzato con decreti del 31 luglio 1975 e 23 settembre 2003, nonche' importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti dell'imprese: Cera Chem S.a.r.l. - Mertert (Lussemburgo); Ki-Hara Chemicals Ltd - Birmingham (GB); Stahler Tec. Deutschland GmbH & Co. KG - Stade (D); Suzhou New District Five Star Industry & Trade Co.Ltd - Suzhou, Jiangsu (Cina), nonche' confezionato presso lo stabilimento dell'impresa: Althaller Italia S.r.l. - S. Colombano al Lambro (Milano), autorizzato con decreti del 17 febbraio 1981 e 1° febbraio 2000. 4. Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 13228. 5. E' approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio e che sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 6. Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata. Roma, 14 aprile 2006 IIL CAPO DIPARTIMENTO: Marabelli |