| IL CAPO DIPARTIMENTO per la sanita' pubblica veterinaria,
 la nutrizione e la sicurezza degli alimenti
 
 Visto  l'art.  6  della  legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art.  4  della  legge  26 febbraio  1963, n. 441, concernente la disciplina  igienica  della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;
 Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (supplemento ordinario Gazzetta   Ufficiale  n.  216  del  15 settembre  1990),  concernente «Aspetti  applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;
 Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE in materia d'immissione in commercio   di   prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del 10 giugno  1995,  n.  17 (supplemento ordinario Gazzetta Ufficiale n. 145  del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
 Visto  il  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165, che detta norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.  290,  relativo al Regolamento di semplificazione dei procedimenti di  autorizzazione  alla  produzione,  alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
 Visto  il  decreto  legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione  delle  direttive  1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura dei preparati pericolosi;
 Vista  la  domanda presentata in data 21 aprile 1999 dall'impresa Agrim  S.r.l.  con  sede  legale  in  Strada Maggiore n. 70 - Bologna diretta  ad  ottenere  la  registrazione  del  prodotto fitosanitario denominato: «Rokis»;
 Accertato   che   la  classificazione  proposta  dall'impresa  e' conforme  al  decreto  legislativo  14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE;
 Visto  il  parere favorevole espresso in data 16 marzo 2005 dalla Commissione  consultiva  di  cui  all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
 Ritenuto   di   limitare   la   validita'   della  autorizzazione provvisoria al tempo determinato in anni 5 (cinque) a decorrere dalla data  del presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni   comunitarie   che  saranno  stabilite  al  termine  della revisione  comunitaria per le sostanze attive: Rotenone - Estratto di Piretro - Piperonilbutossido;
 Vista  la  nota  dell'ufficio  in data 30 marzo 2005 con la quale sono  stati  richiesti  gli  atti definitivi e l'impegno a presentare l'ulteriore  documentazione  ritenuta  necessaria  dalla  Commissione consultiva senza pregiudizio per l'iter di registrazione;
 Vista  la  nota  in  data 2 dicembre 2005 dalla quale risulta che l'impresa  ha  ottemperato  a  quanto  richiesto  dall'ufficio  ed ha comunicato  di  voler  preparare  il  prodotto fitosanitario medesimo nello stabilimento dell'impresa:
 Althaller Italia S.r.l. - S. Colombano al Lambro (Milano);
 Visto  il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 8 luglio 1999;
 Decreta:
 1. A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni  5  (cinque)  fermo  restando l'esito delle valutazioni connesse agli  ulteriori  dati  richiesti  senza  pregiudizio  per  l'iter  di registrazione,  l'impresa  Agrim  S.r.l.  con  sede  legale in Strada Maggiore  n.  70  -  Bologna  e'  autorizzata a porre in commercio il prodotto   fitosanitario   IRRITANTE   -  PERICOLOSO  PER  L'AMBIENTE denominato ROKIS con la composizione e alle condizioni indicate nelle etichette allegate al presente decreto.
 2.   Il   prodotto   e'   confezionato  nelle  taglie  da:  litri 0,1-0,2-0,25-0,5-1-5-10-15.
 3.  Il  prodotto  in  questione  e'  preparato nello stabilimento dell'impresa:
 Althaller  Italia  S.r.l.  -  S.  Colombano al Lambro (Milano), autorizzato con decreti del 17 febbraio 1981 e 1° febbraio 2000.
 4. Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 13226.
 5.  E'  approvata,  quale  parte integrante del presente decreto, l'etichetta  allegata  con  la quale il prodotto deve essere posto in commercio  e  che  sara'  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 6.  Il  presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata.
 Roma, 14 aprile 2006
 IIL CAPO DIPARTIMENTO: Marabelli
 |