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| Gazzetta n. 149 del 29 giugno 2006 (vai al sommario) |  | AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |  | DELIBERAZIONE 23 maggio 2006 |  | Criteri  e modalita' per la verifica di conseguimento degli obiettivi specifici  di risparmio energetico in capo ai distributori obbligati, ai  sensi  dei  decreti  ministeriali 20 luglio 2004 e direttive alla societa'   Gestore  del  mercato  elettrico  S.p.a.,  in  materia  di emissione   e  annullamento  dei  titoli  di  efficienza  energetica. (Deliberazione n. 98/06). |  | 
 |  |  |  | L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 
 Nella riunione del 23 maggio 2006;
 Visti:
 la  legge  14 novembre  1995,  n.  481/1995 (di seguito: legge n. 481/1995);
 il  decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999);
 il  decreto  legislativo  23 maggio  2000,  n.  164  (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000);
 i decreti ministeriali 24 aprile 2001;
 il   decreto   ministeriale   20 luglio   2004   recante   «Nuova individuazione   degli   obiettivi   quantitativi   per  l'incremento dell'efficienza  energetica  negli  usi  finali  di energia, ai sensi dell'art.  9,  comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79» (di seguito: decreto ministeriale elettrico);
 il   decreto   ministeriale   20 luglio   2004   recante   «Nuova individuazione  degli  obiettivi  quantitativi nazionali di risparmio energetico  e  sviluppo  delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164» (di seguito: decreto ministeriale gas);
 la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorita) 11 luglio 2001, n. 156/2001;
 la deliberazione dell'Autorita' 11 luglio 2001, n. 157/2001;
 la  deliberazione dell'Autorita' 18 settembre 2003, n. 103/2003 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: Linee guida);
 la  deliberazione  dell'Autorita' 16 dicembre 2004, n. 219/04 (di seguito: deliberazione n. 219/04);
 la  deliberazione  dell'Autorita' 14 aprile 2005, n. 67/2005, con cui  sono  state approvate le regole di funzionamento del mercato dei titoli  di  efficienza  energetica predisposte dalla societa' Gestore del mercato elettrico S.p.a.;
 la deliberazione dell'Autorita' 11 gennaio 2006, n. 4/06;
 la   sentenza  del  tribunale  amministrativo  regionale  per  la Lombardia n. 5625/05, pubblicata, mediante deposito in segreteria, in data 20 dicembre 2005;
 Considerato che:
 ai sensi dell'art. 7, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004   e  dell'art.  16,  comma 1,  delle  Linee  guida,  l'Autorita' certifica i risparmi energetici conseguiti dai progetti realizzati ai sensi dei decreti ministeriali 20 luglio 2004;
 ai   sensi   dell'art.  10,  comma 1,  dei  decreti  ministeriali 20 luglio  2004 e dell'art. 16 delle Linee guida, la societa' Gestore del mercato elettrico S.p.a. (di seguito: Gestore del mercato) emette a  favore  dei  distributori  di energia elettrica e di gas naturale, delle societa' controllate dai distributori medesimi e delle societa' operanti  nel  settore  dei  servizi energetici, titoli di efficienza energetica  nel  numero  e  della  tipologia stabiliti dall'Autorita' sulla  base  delle  certificazioni  da  essa  effettuate ai sensi del precedente alinea;
 l'art.  10,  commi 3  e 4 dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 stabilisce  che  il  Gestore  del  mercato  organizza una sede per la contrattazione  dei  titoli di efficienza energetica; e che tale sede (di seguito: mercato organizzato) e' operativa dal 7 marzo 2006;
 l'art.  10,  comma 5,  dei  decreti  ministeriali  20 luglio 2004 stabilisce  che  i  titoli  di  efficienza energetica sono oggetto di contrattazione  tra  le  parti anche al di fuori della sede di cui al comma 3 del medesimo art. (di seguito: contrattazione bilaterale);
 l'attribuzione  al  Gestore  del  mercato  dei  servizi di cui ai precedenti  alinea  comporta  che  il  Gestore  medesimo  organizzi e gestisca un registro dei titoli di efficienza energetica (di seguito: Registro) costituito dall'insieme dei conti proprieta' su cui vengono depositati  i  titoli  di  efficienza  energetica emessi a favore del soggetto intestatario del conto e registrate le variazioni dei titoli depositati  per  effetto  delle  negoziazioni  avvenute  nel  mercato organizzato o tramite contrattazione bilaterale;
 l'art.  6,  commi 1 e 2 delle regole di funzionamento del mercato dei titoli di efficienza energetica (di seguito: Regole), prevede che gli  operatori  del mercato, a fronte dei servizi forniti dal Gestore del  mercato,  sono  tenuti al versamento a favore dello stesso di un corrispettivo;  e  che  tale  corrispettivo  e' stato determinato dal Gestore  del  mercato  prevedendo  una  quota fissa annuale pagata da tutti  i  soggetti intestatari di un conto proprieta' nell'ambito del Registro;
 l'art.  11,  commi 1 e 2 dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, stabilisce che, entro il 31 maggio di ogni anno a decorrere dall'anno 2006,  i  distributori  soggetti  agli  obblighi  di  cui ai medesimi decreti    (di    seguito:    distributori   obbligati)   trasmettono all'Autorita'  i  titoli  di efficienza energetica posseduti ai sensi dell'art.  10  dei  decreti  stessi  e  che  l'Autorita' verifica che ciascun  distributore  possegga  titoli  corrispondenti all'obiettivo annuo ad esso assegnato ai sensi dei medesimi decreti;
 la  verifica  di  cui al precedente alinea puo' essere effettuata solo mediante le informazioni disponibili nel Registro;
 l'art. 17, comma 3 delle Linee guida stabilisce che ai fini della verifica  di conseguimento del proprio obiettivo specifico annuale, i distributori  obbligati  possono  trasmettere  titoli  di  efficienza energetica emessi nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell'anno di cui   all'art.   3,  comma 1,  lettera a)  dei  decreti  ministeriali 20 luglio 2004 e il 31 maggio dell'anno successivo a quello di cui al medesimo art. 3, comma 1, lettera e);
 il   combinato   disposto   dell'art.   3,  comma 2  dei  decreti ministeriali 20 luglio 2004 e, rispettivamente, dell'art. 4, comma 4, del  decreto  ministeriale  elettrico  e  dell'art.  4,  comma 3, del decreto  ministeriale  gas  stabilisce  che  non  meno  del 50% degli obiettivi  specifici  annuali  in  capo  al singolo distributore deve essere  ottenuto  attraverso una corrispondente riduzione dei consumi rispettivamente di energia elettrica e di gas naturale;
 l'art.  11,  comma 3,  dei  decreti  ministeriali  20 luglio 2004 prevede  che, qualora in ciascun anno del quinquennio di cui all'art. 3,  comma 1  dei medesimi decreti, il distributore consegua una quota dell'obiettivo  di sua competenza inferiore al 100%, ma comunque pari o  superiore al rapporto di cui all'art. 10, comma 7, puo' compensare la quota residua nel biennio successivo;
 al  31 gennaio  2006  il  valore del rapporto di cui all'art. 10, comma 7,  dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 era pari a zero, in quanto a quella data il Gestore del mercato non aveva ancora attivato il Registro;
 l'art.  4,  comma 1, della deliberazione n. 219/04 stabilisce che ai  fini  dell'erogazione  del  contributo  tariffario  di  cui  alla medesima    deliberazione,   il   distributore   obbligato   dichiara all'Autorita'  su  quanti e quali dei titoli di efficienza energetica registrati  nel  suo  conto  proprieta'  richiede  il  pagamento  del contributo stesso e che tale dichiarazione puo' essere effettuata tra il   1° gennaio   e  il  31 maggio  di  ogni  anno,  con  riferimento all'obiettivo   specifico   aggiornato   a  carico  del  distributore nell'anno precedente;
 l'art.  5,  comma 2, della deliberazione n. 219/04 stabilisce che l'erogazione  del  contributo  tariffario  totale  annuo  spettante a ciascun  distributore  obbligato viene effettuata da Cassa conguaglio per il settore elettrico su specifica richiesta dell'Autorita';
 l'art.  5, comma 5, della deliberazione n. 219/04, stabilisce che i  titoli di efficienza energetica consegnati ai fini dell'erogazione del  contributo tariffario di cui all'art. 3, comma 1, della medesima deliberazione   vengono   trattenuti   sul   conto   proprieta'   del distributore  ai fini della verifica di conseguimento degli obiettivi specifici  a  suo  carico  e non possono essere oggetto di successiva contrattazione   nel   mercato  organizzato  o  attraverso  contratti bilaterali;
 Considerato altresi' che:
 l'art.   2,   comma 20,   lettera a),  della  legge  n.  481/1995 attribuisce  all'Autorita'  il  potere  di  richiedere  a  tutti  gli esercenti  i  servizi  di pubblica utilita' nei settori di competenza informazioni   e   documenti;  e  che  la  lettera c),  del  medesimo comma prevede   che   la   mancata   ottemperanza  a  tale  richiesta costituisce presupposto per l'adozione di una sanzione amministrativa pecuniaria;
 l'art.  14,  comma 2,  dei  decreti  ministeriali  20 luglio 2004 stabilisce    che   sono   fatti   salvi   i   procedimenti   avviati dall'Autorita',  quelli  in  corso  e  i  provvedimenti emanati dalla medesima  Autorita'  in attuazione dei decreti ministeriali 24 aprile 2001;
 Ritenuto opportuno:
 dare  direttive al Gestore del mercato per l'emissione dei titoli di  efficienza energetica, anche al fine di ridurre al minimo i tempi intercorrenti  tra la certificazione dei risparmi energetici da parte dell'Autorita'  e  l'emissione  effettiva  dei  titoli  da  parte del Gestore del mercato;
 dare   direttive   al  Gestore  del  mercato  e  ai  distributori obbligati,  al  fine  di  consentire  all'Autorita' la verifica degli obiettivi  specifici annuali di cui all'art. 11, comma 2, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004;
 Delibera:
 Art. 1.
 Definizioni
 1.1.   Ai   fini  della  presente  deliberazione  si  applicano  le definizioni  di  cui  ai  decreti  ministeriali  20 luglio 2004, alla deliberazione  n.  103/03 e successive modifiche e integrazioni, alla deliberazione n. 219/04 e inoltre le seguenti:
 a) «Conto proprieta' attivo», e' il conto proprieta' attivato dal Gestore del mercato a seguito della domanda di iscrizione al Registro di  cui  alla  lettera b),  presentata  da un distributore di energia elettrica  o di gas naturale, da una societa' da questi controllata o da  una  societa'  di  servizi  energetici e non bloccato per uno dei motivi   previsti   dalle   Regole   di   funzionamento  del  mercato organizzato;
 b) «Registro»  e' l'archivio elettronico dei titoli di efficienza energetica  emessi  dal  Gestore  del mercato sulla base dei risparmi energetici certificati dall'Autorita', suddiviso in conti proprieta';
 c) «Titoli»  sono  i  titoli  di  efficienza  energetica  di  cui all'art. 17 delle Linee guida.
 |  |  |  | Art. 2. Direttive  al  Gestore  del  mercato  per  l'emissione  dei titoli di efficienza energetica
 2.1.   Nei  casi  in  cui  il  soggetto  al  quale  l'Autorita'  ha certificato  i  risparmi  energetici  conseguiti ai sensi dei decreti ministeriali  20 luglio  2004  non  disponga  di  un conto proprieta' attivo nell'ambito del Registro, il Gestore del mercato:
 a) registra  l'autorizzazione  dell'Autorita'  all'emissione  dei titoli a favore di quel soggetto;
 b) informa, se del caso, tale soggetto che ai fini dell'emissione dei   titoli   corrispondenti   ai  risparmi  energetici  certificati dall'Autorita'  e'  necessario disporre di un conto proprieta' attivo nell'ambito  del  Registro,  indicandogli  le  procedure da seguire a questo fine;
 c) emette   i   titoli   corrispondenti  ai  risparmi  energetici certificati  dall'Autorita' non appena attivato o riattivato il conto proprieta' intestato a tale soggetto.
 |  |  |  | Art. 3. Consegna  dei  titoli di efficienza energetica ai fini della verifica dell'obiettivo specifico aggiornato annuale
 3.1.  Dal  1° gennaio  al  31 maggio  di  ogni  anno (anno n), ogni distributore  obbligato  comunica  all'Autorita',  mediante  un'unica comunicazione,   quanti   dei   titoli  registrati  alla  data  della comunicazione  sul suo conto proprieta', distinti per tipologia, egli vuole utilizzare ai fini della verifica del conseguimento del proprio obiettivo specifico aggiornato (di seguito: titoli consegnati).
 3.2  Nell'anno  2007,  nella  comunicazione di cui al comma 3.1, il distributore deve indicare quali e quanti titoli consegna:
 a) ai   fini  della  verifica  del  conseguimento  dell'obiettivo specifico a suo carico nell'anno 2006;
 b) ai   fini   della  compensazione  dell'eventuale  inadempienza all'obiettivo specifico a suo carico nell'anno 2005.
 3.3.  A  partire  dall'anno  2008,  nella  comunicazione  di cui al comma 3.1,  il  distributore  deve  indicare  quali  e  quanti titoli consegna:
 a) ai  fini  della  verifica  del  conseguimento dell'obiettivo specifico a suo carico nell'anno n-1;
 b) ai  fini  della  compensazione  dell'eventuale  inadempienza all'obiettivo specifico a suo carico nell'anno n-2;
 c) ai  fini  della  compensazione  dell'eventuale  inadempienza all'obiettivo specifico a suo carico nell'anno n-3.
 3.4.  Dalla  data della comunicazione di cui al comma 3.1, i titoli consegnati  non  possono essere oggetto di contrattazione nel mercato organizzato, ovvero di contrattazione bilaterale.
 |  |  |  | Art. 4. Criteri  per  la  verifica degli obiettivi e direttive al Gestore del mercato
 4.1.  Ai fini della verifica dell'obiettivo specifico aggiornato in capo al singolo distributore elettrico, e' necessario che i titoli di tipo  II  e  III  siano  consegnati  in  numero tale da assicurare il rispetto  del  vincolo  di  cui  all'art.  4,  comma 4,  del  decreto ministeriale  elettrico  20 luglio  2004, in ogni anno di riferimento della  verifica.  Ai  fini  della  verifica  dell'obiettivo specifico aggiornato  in  capo  al  singolo  distributore  di  gas naturale, e' necessario  che  i  titoli di tipo I e III siano consegnati in numero tale  da  assicurare  il  rispetto  del  vincolo  di  cui all'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale gas 20 luglio 2004, in ogni anno di riferimento della verifica. I titoli consegnati in eccesso rispetto a tali  valori  non  saranno  ritenuti  validi  ai  fini della verifica dell'obiettivo,  fatta  salva  la possibilita' per il distributore di utilizzarli  per  la  verifica di conseguimento degli obiettivi degli anni successivi.
 4.2.   I   titoli  consegnati  e  validi  ai  fini  della  verifica dell'obiettivo  specifico aggiornato del singolo distributore vengono annullati.  All'annullamento  dei  titoli  provvede  il  Gestore  del mercato  entro  10  giorni lavorativi dalla specifica richiesta della Direzione consumatori e qualita' del servizio dell'Autorita' e previa verifica,  effettuata  dallo  stesso  Gestore  del  mercato, che tali titoli  siano  effettivamente  registrati  nel  conto  proprieta' del distributore.
 4.3.  Qualora,  dalla  verifica di cui al comma 4.2, risulti che il numero  di  titoli  di  una  o  piu'  tipologie  registrati nel conto proprieta'  del  singolo  distributore  e' inferiore a quello oggetto della  comunicazione  di  cui  al  comma 3.1,  il Gestore del mercato segnala  tempestivamente  all'Autorita'  l'entita'  del  disavanzo  e annulla  un  numero di titoli, per ciascuna tipologia, pari al valore massimo   tra   il   numero   registrato  nel  conto  proprieta'  del distributore e il numero comunicato ai sensi del comma 3.1.
 4.4.   Entro  15  giorni  lavorativi  dalla  richiesta  di  cui  al comma 4.2,  il Gestore del mercato informa la Direzione consumatori e qualita'  del  servizio  dell'Autorita'  in  ordine  agli esiti delle operazioni condotte ai sensi del presente articolo e, in particolare, per   ogni  distributore  obbligato,  segnala  il  numero  di  titoli annullati per tipologia e i motivi alla base di eventuali discrepanze tra  i  valori  indicati nella richiesta di cui al comma 4.2 e quelli annullati.
 4.5.  Ogni  anno,  al termine delle procedure di verifica di cui al presente  provvedimento,  la  Direzione  consumatori  e  qualita' del servizio  dell'Autorita'  informa i singoli distributori obbligati in merito  al  numero  di titoli annullati, per tipologia, ai fini della verifica degli obiettivi specifici a loro carico.
 |  |  |  | Art. 5. Ulteriori disposizioni al Gestore del mercato
 5.1.  Il  Gestore  del  mercato  mantiene  il  riserbo sulle azioni effettuate   sul  Registro  in  ottemperanza  alle  disposizioni  del presente    provvedimento   o   di   qualsiasi   altra   disposizione dell'Autorita'.
 |  |  |  | Art. 6. Disposizioni finali
 6.1.   Il  presente  provvedimento  e'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale   della   Repubblica   italiana   e   sul   sito   internet dell'Autorita'  (www.autorita.energia.it),  affinche' entri in vigore dalla data della sua pubblicazione sul sito internet.
 6.2.  Il presente provvedimento e' trasmesso al Gestore del mercato per le determinazioni di competenza.
 
 Milano, 23 maggio 2006
 
 Il presidente: Ortis
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