Gazzetta n. 149 del 29 giugno 2006 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |
DELIBERAZIONE 23 maggio 2006 |
Criteri e modalita' per la verifica di conseguimento degli obiettivi specifici di risparmio energetico in capo ai distributori obbligati, ai sensi dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e direttive alla societa' Gestore del mercato elettrico S.p.a., in materia di emissione e annullamento dei titoli di efficienza energetica. (Deliberazione n. 98/06). |
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L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 23 maggio 2006; Visti: la legge 14 novembre 1995, n. 481/1995 (di seguito: legge n. 481/1995); il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999); il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000); i decreti ministeriali 24 aprile 2001; il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante «Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79» (di seguito: decreto ministeriale elettrico); il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante «Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164» (di seguito: decreto ministeriale gas); la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorita) 11 luglio 2001, n. 156/2001; la deliberazione dell'Autorita' 11 luglio 2001, n. 157/2001; la deliberazione dell'Autorita' 18 settembre 2003, n. 103/2003 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: Linee guida); la deliberazione dell'Autorita' 16 dicembre 2004, n. 219/04 (di seguito: deliberazione n. 219/04); la deliberazione dell'Autorita' 14 aprile 2005, n. 67/2005, con cui sono state approvate le regole di funzionamento del mercato dei titoli di efficienza energetica predisposte dalla societa' Gestore del mercato elettrico S.p.a.; la deliberazione dell'Autorita' 11 gennaio 2006, n. 4/06; la sentenza del tribunale amministrativo regionale per la Lombardia n. 5625/05, pubblicata, mediante deposito in segreteria, in data 20 dicembre 2005; Considerato che: ai sensi dell'art. 7, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e dell'art. 16, comma 1, delle Linee guida, l'Autorita' certifica i risparmi energetici conseguiti dai progetti realizzati ai sensi dei decreti ministeriali 20 luglio 2004; ai sensi dell'art. 10, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e dell'art. 16 delle Linee guida, la societa' Gestore del mercato elettrico S.p.a. (di seguito: Gestore del mercato) emette a favore dei distributori di energia elettrica e di gas naturale, delle societa' controllate dai distributori medesimi e delle societa' operanti nel settore dei servizi energetici, titoli di efficienza energetica nel numero e della tipologia stabiliti dall'Autorita' sulla base delle certificazioni da essa effettuate ai sensi del precedente alinea; l'art. 10, commi 3 e 4 dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 stabilisce che il Gestore del mercato organizza una sede per la contrattazione dei titoli di efficienza energetica; e che tale sede (di seguito: mercato organizzato) e' operativa dal 7 marzo 2006; l'art. 10, comma 5, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 stabilisce che i titoli di efficienza energetica sono oggetto di contrattazione tra le parti anche al di fuori della sede di cui al comma 3 del medesimo art. (di seguito: contrattazione bilaterale); l'attribuzione al Gestore del mercato dei servizi di cui ai precedenti alinea comporta che il Gestore medesimo organizzi e gestisca un registro dei titoli di efficienza energetica (di seguito: Registro) costituito dall'insieme dei conti proprieta' su cui vengono depositati i titoli di efficienza energetica emessi a favore del soggetto intestatario del conto e registrate le variazioni dei titoli depositati per effetto delle negoziazioni avvenute nel mercato organizzato o tramite contrattazione bilaterale; l'art. 6, commi 1 e 2 delle regole di funzionamento del mercato dei titoli di efficienza energetica (di seguito: Regole), prevede che gli operatori del mercato, a fronte dei servizi forniti dal Gestore del mercato, sono tenuti al versamento a favore dello stesso di un corrispettivo; e che tale corrispettivo e' stato determinato dal Gestore del mercato prevedendo una quota fissa annuale pagata da tutti i soggetti intestatari di un conto proprieta' nell'ambito del Registro; l'art. 11, commi 1 e 2 dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, stabilisce che, entro il 31 maggio di ogni anno a decorrere dall'anno 2006, i distributori soggetti agli obblighi di cui ai medesimi decreti (di seguito: distributori obbligati) trasmettono all'Autorita' i titoli di efficienza energetica posseduti ai sensi dell'art. 10 dei decreti stessi e che l'Autorita' verifica che ciascun distributore possegga titoli corrispondenti all'obiettivo annuo ad esso assegnato ai sensi dei medesimi decreti; la verifica di cui al precedente alinea puo' essere effettuata solo mediante le informazioni disponibili nel Registro; l'art. 17, comma 3 delle Linee guida stabilisce che ai fini della verifica di conseguimento del proprio obiettivo specifico annuale, i distributori obbligati possono trasmettere titoli di efficienza energetica emessi nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell'anno di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e il 31 maggio dell'anno successivo a quello di cui al medesimo art. 3, comma 1, lettera e); il combinato disposto dell'art. 3, comma 2 dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e, rispettivamente, dell'art. 4, comma 4, del decreto ministeriale elettrico e dell'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale gas stabilisce che non meno del 50% degli obiettivi specifici annuali in capo al singolo distributore deve essere ottenuto attraverso una corrispondente riduzione dei consumi rispettivamente di energia elettrica e di gas naturale; l'art. 11, comma 3, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 prevede che, qualora in ciascun anno del quinquennio di cui all'art. 3, comma 1 dei medesimi decreti, il distributore consegua una quota dell'obiettivo di sua competenza inferiore al 100%, ma comunque pari o superiore al rapporto di cui all'art. 10, comma 7, puo' compensare la quota residua nel biennio successivo; al 31 gennaio 2006 il valore del rapporto di cui all'art. 10, comma 7, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 era pari a zero, in quanto a quella data il Gestore del mercato non aveva ancora attivato il Registro; l'art. 4, comma 1, della deliberazione n. 219/04 stabilisce che ai fini dell'erogazione del contributo tariffario di cui alla medesima deliberazione, il distributore obbligato dichiara all'Autorita' su quanti e quali dei titoli di efficienza energetica registrati nel suo conto proprieta' richiede il pagamento del contributo stesso e che tale dichiarazione puo' essere effettuata tra il 1° gennaio e il 31 maggio di ogni anno, con riferimento all'obiettivo specifico aggiornato a carico del distributore nell'anno precedente; l'art. 5, comma 2, della deliberazione n. 219/04 stabilisce che l'erogazione del contributo tariffario totale annuo spettante a ciascun distributore obbligato viene effettuata da Cassa conguaglio per il settore elettrico su specifica richiesta dell'Autorita'; l'art. 5, comma 5, della deliberazione n. 219/04, stabilisce che i titoli di efficienza energetica consegnati ai fini dell'erogazione del contributo tariffario di cui all'art. 3, comma 1, della medesima deliberazione vengono trattenuti sul conto proprieta' del distributore ai fini della verifica di conseguimento degli obiettivi specifici a suo carico e non possono essere oggetto di successiva contrattazione nel mercato organizzato o attraverso contratti bilaterali; Considerato altresi' che: l'art. 2, comma 20, lettera a), della legge n. 481/1995 attribuisce all'Autorita' il potere di richiedere a tutti gli esercenti i servizi di pubblica utilita' nei settori di competenza informazioni e documenti; e che la lettera c), del medesimo comma prevede che la mancata ottemperanza a tale richiesta costituisce presupposto per l'adozione di una sanzione amministrativa pecuniaria; l'art. 14, comma 2, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 stabilisce che sono fatti salvi i procedimenti avviati dall'Autorita', quelli in corso e i provvedimenti emanati dalla medesima Autorita' in attuazione dei decreti ministeriali 24 aprile 2001; Ritenuto opportuno: dare direttive al Gestore del mercato per l'emissione dei titoli di efficienza energetica, anche al fine di ridurre al minimo i tempi intercorrenti tra la certificazione dei risparmi energetici da parte dell'Autorita' e l'emissione effettiva dei titoli da parte del Gestore del mercato; dare direttive al Gestore del mercato e ai distributori obbligati, al fine di consentire all'Autorita' la verifica degli obiettivi specifici annuali di cui all'art. 11, comma 2, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004; Delibera: Art. 1. Definizioni 1.1. Ai fini della presente deliberazione si applicano le definizioni di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004, alla deliberazione n. 103/03 e successive modifiche e integrazioni, alla deliberazione n. 219/04 e inoltre le seguenti: a) «Conto proprieta' attivo», e' il conto proprieta' attivato dal Gestore del mercato a seguito della domanda di iscrizione al Registro di cui alla lettera b), presentata da un distributore di energia elettrica o di gas naturale, da una societa' da questi controllata o da una societa' di servizi energetici e non bloccato per uno dei motivi previsti dalle Regole di funzionamento del mercato organizzato; b) «Registro» e' l'archivio elettronico dei titoli di efficienza energetica emessi dal Gestore del mercato sulla base dei risparmi energetici certificati dall'Autorita', suddiviso in conti proprieta'; c) «Titoli» sono i titoli di efficienza energetica di cui all'art. 17 delle Linee guida. |
| Art. 2. Direttive al Gestore del mercato per l'emissione dei titoli di efficienza energetica 2.1. Nei casi in cui il soggetto al quale l'Autorita' ha certificato i risparmi energetici conseguiti ai sensi dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 non disponga di un conto proprieta' attivo nell'ambito del Registro, il Gestore del mercato: a) registra l'autorizzazione dell'Autorita' all'emissione dei titoli a favore di quel soggetto; b) informa, se del caso, tale soggetto che ai fini dell'emissione dei titoli corrispondenti ai risparmi energetici certificati dall'Autorita' e' necessario disporre di un conto proprieta' attivo nell'ambito del Registro, indicandogli le procedure da seguire a questo fine; c) emette i titoli corrispondenti ai risparmi energetici certificati dall'Autorita' non appena attivato o riattivato il conto proprieta' intestato a tale soggetto. |
| Art. 3. Consegna dei titoli di efficienza energetica ai fini della verifica dell'obiettivo specifico aggiornato annuale 3.1. Dal 1° gennaio al 31 maggio di ogni anno (anno n), ogni distributore obbligato comunica all'Autorita', mediante un'unica comunicazione, quanti dei titoli registrati alla data della comunicazione sul suo conto proprieta', distinti per tipologia, egli vuole utilizzare ai fini della verifica del conseguimento del proprio obiettivo specifico aggiornato (di seguito: titoli consegnati). 3.2 Nell'anno 2007, nella comunicazione di cui al comma 3.1, il distributore deve indicare quali e quanti titoli consegna: a) ai fini della verifica del conseguimento dell'obiettivo specifico a suo carico nell'anno 2006; b) ai fini della compensazione dell'eventuale inadempienza all'obiettivo specifico a suo carico nell'anno 2005. 3.3. A partire dall'anno 2008, nella comunicazione di cui al comma 3.1, il distributore deve indicare quali e quanti titoli consegna: a) ai fini della verifica del conseguimento dell'obiettivo specifico a suo carico nell'anno n-1; b) ai fini della compensazione dell'eventuale inadempienza all'obiettivo specifico a suo carico nell'anno n-2; c) ai fini della compensazione dell'eventuale inadempienza all'obiettivo specifico a suo carico nell'anno n-3. 3.4. Dalla data della comunicazione di cui al comma 3.1, i titoli consegnati non possono essere oggetto di contrattazione nel mercato organizzato, ovvero di contrattazione bilaterale. |
| Art. 4. Criteri per la verifica degli obiettivi e direttive al Gestore del mercato 4.1. Ai fini della verifica dell'obiettivo specifico aggiornato in capo al singolo distributore elettrico, e' necessario che i titoli di tipo II e III siano consegnati in numero tale da assicurare il rispetto del vincolo di cui all'art. 4, comma 4, del decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004, in ogni anno di riferimento della verifica. Ai fini della verifica dell'obiettivo specifico aggiornato in capo al singolo distributore di gas naturale, e' necessario che i titoli di tipo I e III siano consegnati in numero tale da assicurare il rispetto del vincolo di cui all'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale gas 20 luglio 2004, in ogni anno di riferimento della verifica. I titoli consegnati in eccesso rispetto a tali valori non saranno ritenuti validi ai fini della verifica dell'obiettivo, fatta salva la possibilita' per il distributore di utilizzarli per la verifica di conseguimento degli obiettivi degli anni successivi. 4.2. I titoli consegnati e validi ai fini della verifica dell'obiettivo specifico aggiornato del singolo distributore vengono annullati. All'annullamento dei titoli provvede il Gestore del mercato entro 10 giorni lavorativi dalla specifica richiesta della Direzione consumatori e qualita' del servizio dell'Autorita' e previa verifica, effettuata dallo stesso Gestore del mercato, che tali titoli siano effettivamente registrati nel conto proprieta' del distributore. 4.3. Qualora, dalla verifica di cui al comma 4.2, risulti che il numero di titoli di una o piu' tipologie registrati nel conto proprieta' del singolo distributore e' inferiore a quello oggetto della comunicazione di cui al comma 3.1, il Gestore del mercato segnala tempestivamente all'Autorita' l'entita' del disavanzo e annulla un numero di titoli, per ciascuna tipologia, pari al valore massimo tra il numero registrato nel conto proprieta' del distributore e il numero comunicato ai sensi del comma 3.1. 4.4. Entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta di cui al comma 4.2, il Gestore del mercato informa la Direzione consumatori e qualita' del servizio dell'Autorita' in ordine agli esiti delle operazioni condotte ai sensi del presente articolo e, in particolare, per ogni distributore obbligato, segnala il numero di titoli annullati per tipologia e i motivi alla base di eventuali discrepanze tra i valori indicati nella richiesta di cui al comma 4.2 e quelli annullati. 4.5. Ogni anno, al termine delle procedure di verifica di cui al presente provvedimento, la Direzione consumatori e qualita' del servizio dell'Autorita' informa i singoli distributori obbligati in merito al numero di titoli annullati, per tipologia, ai fini della verifica degli obiettivi specifici a loro carico. |
| Art. 5. Ulteriori disposizioni al Gestore del mercato 5.1. Il Gestore del mercato mantiene il riserbo sulle azioni effettuate sul Registro in ottemperanza alle disposizioni del presente provvedimento o di qualsiasi altra disposizione dell'Autorita'. |
| Art. 6. Disposizioni finali 6.1. Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dalla data della sua pubblicazione sul sito internet. 6.2. Il presente provvedimento e' trasmesso al Gestore del mercato per le determinazioni di competenza.
Milano, 23 maggio 2006
Il presidente: Ortis |
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