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| Gazzetta n. 149 del 29 giugno 2006 (vai al sommario) |  | AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |  | DELIBERAZIONE 24 maggio 2006 |  | Modificazione  ed integrazione della deliberazione dell'Autorita' per l'energia   elettrica   e   il   gas  19 dicembre  2006,  n.  281/05. (Deliberazione n. 100/06). |  | 
 |  |  |  | L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 
 Nella riunione del 24 maggio 2006;
 Visti:
 la   legge  14 novembre  1995,  n.  481  (di  seguito:  legge  n. 481/1995);
 il  decreto  legislativo 16 marzo 1999, n. 79, recante attuazione della  direttiva  n. 96/92/CE concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
 la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di  seguito:  l'Autorita) 26 marzo 2002, n. 50/02 recante condizioni per l'erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche con tensione  nominale superiore ad 1 kV i cui gestori hanno l'obbligo di connessioni di terzi;
 l'allegato  A  alla deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n. 5/04;
 l'allegato  A alla deliberazione dell'Autorita' 19 dicembre 2005, n. 281/05 (di seguito: deliberazione n. 281/05);
 la  lettera  della  societa' Enel S.p.a. in data 31 gennaio 2006, prot.  n.  DD/P2006000821  (prot.  Autorita'  n.  2703 del 3 febbraio 2006);
 la  lettera  di  Federutility  in  data  9 febbraio  2006,  prot. n 282/06/E/e/UZ (prot. Autorita' n. 3510 del 10 febbraio 2006);
 la  lettera della societa' Terna S.p.a. in data 14 febbraio 2005, prot.  n.  TE/P2006001347  (prot.  Autorita'  n. 3826 del 15 febbraio 2006).
 Considerato che:
 con   la   deliberazione   n.  281/05  l'Autorita'  ha  stabilito condizioni  per  l'erogazione  del  servizio di connessione alle reti elettriche  con  tensione  nominale  superiore  ad 1 kV i cui gestori hanno  obbligo  di  connessione  di terzi (di seguito: il servizio di connessione);
 con  le lettere sopra indicate i principali gestori di rete hanno rappresentato   all'Autorita'   l'esigenza   di  disporre  di  alcuni chiarimenti in merito all'applicazione della deliberazione n. 281/05, in particolare, per quanto riguarda:
 a) l'applicazione   delle  disposizioni  di  cui  all'art.  13, comma 13.5,  della  citata  deliberazione,  riguardante  le misure di incentivazione  nell'ambito  dell'applicazione  dei corrispettivi per l'erogazione   del  servizio  di  connessione  per  gli  impianti  di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
 b)  l'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  all'art.  14, comma 14.1,  della citata deliberazione, riguardanti la restituzione, da   parte   dei   gestori  di  rete  ai  soggetti  richiedenti,  del corrispettivo  di connessione, in caso di ritardi nella realizzazione delle  infrastrutture  di  connessione,  alla luce del fatto che tali disposizioni  potrebbero  indurre i gestori di rete ad incrementare i tempi  preventivati  per  la  realizzazione  delle  infrastrutture di connessione oltre a quelli strettamente necessari, onde non incorrere nel rischio di applicazione di dette disposizioni;
 c)  la  copertura  dei  costi conseguenti alla realizzazione di interventi su reti elettriche esistenti, ai fini della connessione di impianti  di  produzione  di  energia elettrica da fonti rinnovabili, nell'ambito  dell'applicazione dell'art. 14, comma 14.5, della citata deliberazione;
 le   disposizioni   di   cui   all'art.   14,  comma 14.1,  della deliberazione  n.  281/05  sono qualificabili, sotto il profilo della loro  natura  giuridica,  alla stregua di un indennizzo automatico di cui  all'art. 2, comma 12, lettera g), della legge n. 481/1995 (ossia di  un obbligo posto dall'Autorita' in capo ad un esercente avente ad oggetto il pagamento all'utente di una determinata somma di denaro in caso di inosservanza di condizioni contrattuali definite dalla stessa Autorita);
 Ritenuto che sia opportuno:
 modificare e integrare la deliberazione n. 281/05, in ordine alle esigenze  sopra  richiamate e, in particolare, riducendo la misura di indennizzo   prevista   dall'art.   14,   comma 14.1,   della  citata deliberazione  onde  evitare  il  rischio  di  incremento  dei  tempi preventivati per la realizzazione delle infrastrutture di connessione oltre a quelli strettamente necessari;
 Delibera
 1.  di modificare l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' n. 281/05, come di seguito indicato:
 a. all'art. 13, il comma 13.5, e' sostituito dal seguente comma:
 «13.5  Nel  caso  in cui il soggetto richiedente si avvalga della facolta'  di  cui all'art. 12, al medesimo sara' versato, dal gestore di  rete  interessato dalla connessione, il corrispettivo di cui alla tabella 2 allegata al presente provvedimento, secondo quanto previsto dal   medesimo   gestore   di   rete  nelle  modalita'  e  condizioni contrattuali  di  cui  all'art.  3 ed in un periodo non superiore a 5 anni dalla definizione della soluzione tecnica minima di dettaglio»;
 b. l'art. 14, comma 14.1, e' sostituito dal seguente comma:
 «14.1  In  caso  di  superamento dei tempi di realizzazione degli impianti  e degli interventi di cui all'art. 8, comma 8.2, lettere a) e  b),  il gestore di rete responsabile del ritardo versa al soggetto richiedente  un  importo  pari  al  prodotto  tra il corrispettivo di connessione e:
 a) il  rapporto  tra  il  numero  di  giorni  corrispondenti al ritardo  accumulato  e  il  numero di giorni corrispondenti al citato tempo  di  realizzazione  nel caso in cui detto rapporto sia minore o uguale a 0,1;
 b) il  rapporto  tra  il  numero  di  giorni  corrispondenti al ritardo  accumulato  e  il  numero di giorni corrispondenti al citato tempo di realizzazione moltiplicato per 0,25 e aumentato di 0,075 nel caso  in  cui  detto rapporto sia maggiore di 0,1 e minore o uguale a 0,5;
 c) 0,2  nel  caso  in  cui  il rapporto tra il numero di giorni corrispondenti   al   ritardo   accumulato  e  il  numero  di  giorni corrispondenti  al  citato tempo di realizzazione risulti maggiore di 0,5;
 c. all'art. 14, comma 14.5, lettera a), dopo il termine «13.2» e' aggiunto il termine «,13.3, 13.4»;
 2. di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della   Repubblica   italiana  e  sul  sito  internet  dell'Autorita' (www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dalla data della sua pubblicazione;
 3. di     pubblicare     sul     sito    internet    dell'Autorita' (www.autorita.energia.it)  il  testo  della  deliberazione n. 281/05, come  risultante dalle modificazioni ed integrazioni apportate con il presente provvedimento.
 
 Milano, 24 maggio 2006
 
 Il presidente: Ortis
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