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| Gazzetta n. 148 del 28 giugno 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DEI TRASPORTI |  | DECRETO 20 giugno 2006 |  | Norme sull'afflusso dei veicoli sull'isola di Favignana. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DEI TRASPORTI Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato   con  decreto  legislativo  10 settembre  1993,  n.  360, concernente  limitazioni  all'afflusso  ed alla circolazione stradale nelle  piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;
 Vista  la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999 con la quale sono state   dettate   le   istruzioni   relative   all'applicazione   del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
 Considerato  che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti, ora Ministro dei trasporti, sentite  le  regioni  ed i comuni interessati, la facolta' di vietare nei  mesi  di  piu'  intenso  movimento  turistico,  l'afflusso  e la circolazione  di  veicoli  appartenenti  a  persone non facenti parte della popolazione stabile;
 Vista  la  delibera  della  giunta  comunale  di  Favignana in data 29 dicembre   2005,  n.  166,  concernente  il  divieto  di  afflusso sull'isola  medesima  dei veicoli a motore appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente sull'isola;
 Vista la nota n. 30/V/2006/C.T/IV Area in data 13 gennaio 2006, con la  quale  l'Ufficio  territoriale  del Governo di Trapani esprime il nulla osta alla limitazione;
 Visto   il  parere  favorevole  espresso  dalla  Regione  Siciliana comunicato  con  nota  del Dipartimento trasporti e comunicazioni del 20 febbraio 2006, n. 69;
 Ritenuto  opportuno  adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della  circolazione  stradale  per  le ragioni espresse nei succitati atti;
 Decreta:
 Art. 1.
 Divieto
 Dal  1° luglio  al 31 agosto 2006 e' vietato l'afflusso, sull'isola di  Favignana, di veicoli a motore appartenenti a persone non facenti parte  della popolazione stabilmente residente nel Comune omonimo. Ad apposite  ordinanze sindacali e' rimandata la decisione per eventuali limitazioni della circolazione sulle strade dell'isola.
 |  |  |  | Art. 2. Autorizzazioni in deroga
 Nel  periodo  di vigenza menzionato all'art. 1 del presente decreto possono affluire sull'isola:
 a) veicoli per il trasporto pubblico;
 b) veicoli per il trasporto di merci deperibili;
 c) autoveicoli   che   trasportano   invalidi,   purche'   muniti dell'apposito  contrassegno  previsto  dall'art.  381 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992, rilasciato da una competente autorita' italiana o estera;
 d) veicoli  di  enti  pubblici  addetti a servizi di polizia o di pubblico interesse;
 e) veicoli  appartenenti  a  proprietari  di  abitazioni  ubicate sull'isola   che,  pur  non  essendo  residenti,  risultino  iscritti nell'elenco  degli  utenti  della  fornitura di energia elettrica. Il comune   di   Favignana   provvedera'   al   rilascio   dell'apposita attestazione,  limitatamente ad un veicolo ed un motociclo per nucleo familiare;
 f) autoveicoli  con  targa  estera  sempre che siano condotti dal proprietario o da componente della famiglia del proprietario stesso;
 g) autoveicoli  con  targa  italiana,  noleggiati negli aeroporti intercontinentali  da  turisti  stranieri, ai sensi dell'art. 5 della legge  n.  556/1988, previa dimostrazione del contratto di noleggio e del pacchetto turistico agevolato;
 h) autoveicoli  adibiti  al  trasporto  di  merci, sempre che non siano in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigenti sulle strade dell'isola;
 i) autocaravan  e  caravan al servizio di soggetti che dimostrino di  avere  prenotazioni  per  almeno  7  (sette) giorni sull'Isola in strutture attrezzate (campeggi) e li' stazionino per tutto il periodo del soggiorno.
 |  |  |  | Art. 3. Ulteriori autorizzazioni in deroga
 Al comune di Favignana e' concessa la facolta', in caso di appurata e  reale  necessita'  ed  urgenza,  di concedere ulteriori deroghe al divieto di sbarco sull'isola.
 |  |  |  | Art. 4. Sanzioni
 Chiunque  viola  i divieti di cui al presente decreto e' punito con la  sanzione  amministrativa del pagamento di una somma da euro 357 a euro  1.433  cosi'  come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo  30 aprile  1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto  del  Ministro della giustizia in data 22 dicembre 2004, come arrotondati  ai sensi dell'art. 195, comma 3-bis del sopra richiamato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
 |  |  |  | Art. 5 Vigilanza
 Il  Prefetto  di  Trapani  e'  incaricato  della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto del divieto stabilito con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.
 Roma, 20 giugno 2006
 Il Ministro: Bianchi Registrato  alla  Corte  dei  conti  il  23 giugno  2006  Ufficio  di controllo   atti   Ministeri  delle  infrastrutture  ed  assetto  del
 territorio, registro n. 3, foglio n. 371
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