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| Gazzetta n. 148 del 28 giugno 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | DECRETO 21 giugno 2006 |  | Emissione  di  una prima tranche dei buoni del Tesoro poliennali, con godimento  15  marzo  2006  e scadenza 15 settembre 2017, indicizzati all'inflazione dell'area dell'euro. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE del Tesoro
 
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n.  398,  recante  il  testo  unico  delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia  di  debito  pubblico,  e, in particolare, l'art.   3,  come  modificato  dall'art.  1,  comma 380  della  legge 23 dicembre   2005,   n.   266,   ove  si  prevede  che  il  Ministro dell'economia   e   delle   finanze  e'  autorizzato,  in  ogni  anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro,  di  effettuare  operazioni  di  indebitamento  sul  mercato interno  od  estero  nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve,  medio  e  lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso  di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo  minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita';
 Visto il decreto ministeriale n. 899 del 4 gennaio 2006, emanato in attuazione  dell'art.  3  del  citato  decreto  del  Presidente della Repubblica  n.  398  del  2003,  ove  si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui il Dipartimento del Tesoro dovra' attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo  che  le  operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale  del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;
 Vista la determinazione n. 1259 del 5 gennaio 2006, con la quale il direttore   generale  del  Tesoro  ha  delegato  il  direttore  della direzione  seconda  del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;
 Visti,  altresi',  gli  articoli 4  e  11  del ripetuto decreto del Presidente   della   Repubblica  n.  398  del  2003,  riguardanti  la dematerializzazione dei titoli di Stato;
 Visto  il  decreto  ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato adottato  il  regolamento  concernente  la  disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;
 Visto   il   decreto  23 agosto  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale  n.  204  del  1° settembre 2000, con cui e' stato affidato alla  Monte  Titoli  S.p.A.  il  servizio  di gestione accentrata dei titoli di Stato;
 Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  157,  recante «Attuazione  della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di  servizi», ed in particolare l'art. 5, comma 2, lettera d), ove si stabilisce che le disposizioni del decreto stesso non si applicano ai contratti    per    servizi    finanziari   relativi   all'emissione, all'acquisto,  alla  vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;
 Visto   il   decreto  ministeriale  n.  43044  del  5 maggio  2004, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del  13 maggio  2004,  recante  disposizioni  in  caso di ritardo nel regolamento  delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;
 Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 267, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006, ed in particolare  il  terzo  comma dell'art. 2, con cui si e' stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
 Considerato  che  l'importo  delle  emissioni  disposte  a tutto il 21 giugno  2006  ammonta,  al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia' effettuati, a 58.211 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;
 Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato, disporre  l'emissione  di  una  prima  tranche  di  Buoni  del Tesoro Poliennali  con godimento 15 marzo 2006 e scadenza 15 settembre 2017, indicizzati,   nel   capitale   e   negli   interessi,  all'andamento dell'Indice  Armonizzato  dei  Prezzi  al Consumo nell'area dell'euro (IAPC),  con esclusione dei prodotti a base di tabacco, d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come «Indice Eurostat»;
 Considerata  l'opportunita'  di affidare il collocamento dei citati buoni  ad  un consorzio organizzato dagli intermediari finanziari ABN Amro,  Barclays, BNL, Calyon e UBS, al fine di ottenere la piu' ampia distribuzione  del  prestito  presso gli investitori e di contenere i costi derivanti dall'accensione del medesimo;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 Ai  sensi  e  per  gli  effetti dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre  2003,  n.  398,  nonche'  del  decreto  ministeriale del 4 gennaio   2006,   entrambi   citati  nelle  premesse,  e'  disposta l'emissione  di  una  prima  tranche  di  buoni del Tesoro poliennali indicizzati   all'«Indice   Eurostat»  («BTP  Euroi»),  di  cui  alle premesse, con le seguenti caratteristiche:
 importo: 4.000 milioni di euro;
 decorrenza: 15 marzo 2006,
 scadenza: 15 settembre 2017;
 interesse: semestrale, pagabile il 15 marzo ed il 15 settembre di ogni anno di durata del prestito;
 tasso cedolare base: 2,10% annuo;
 rimborso  del  capitale  e pagamento degli interessi: indicizzati all'andamento  dell'«Indice  Eurostat» secondo le disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 del presente decreto;
 dietimi  d'interesse:  105 giorni (dal 15 marzo 2006 al 28 giugno 2006);
 prezzo di emissione: 99,527;
 commissione   di   collocamento:   0,18%   dell'importo  nominale dell'emissione.
 |  |  |  | Art. 2. L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di cui  al presente decreto e' di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno  quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, i  buoni  sono  rappresentati  da iscrizioni contabili a favore degli aventi  diritto;  tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso  trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.
 In applicazione della convenzione stipulata in data 5 dicembre 2000 tra  il  Ministero  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione economica e la Monte Titoli S.p.A. - in forza dell'art. 4 del decreto ministeriale  n.  143/2000,  citato  nelle  premesse  -  il  capitale nominale  collocato  verra'  riconosciuto mediante accreditamento nei conti  di  deposito in titoli in essere presso la predetta societa' a nome degli operatori.
 |  |  |  | Art. 3. Gli  interessi  da  corrispondere  alle  scadenze  semestrali ed il capitale da pagare alla data di scadenza sono determinati utilizzando il   «Coefficiente   di   Indicizzazione»,   calcolato   sulla   base dell'«Indice   Eurostat»,   elaborato  e  pubblicato  mensilmente  da Eurostat.
 Per il calcolo del «Coefficiente di Indicizzazione» si determina il valore dell'«Inflazione di Riferimento».
 Il  valore dell'«Inflazione di Riferimento», al giorno «d» del mese «m»,  e'  determinato  interpolando linearmente gli «Indici Eurostat» relativi  ai  due  mesi che precedono di un mese il mese «m», tenendo conto  dei  giorni  di quest'ultimo decorsi fino al giorno «d», sulla base della seguente formula:
 
 ---->   vedere formula a pag. 28 della G.U.  <----
 
 dove:
 IR «d,m»  e'  l'Inflazione  di  Riferimento del giorno «d» del mese «m»,  ovvero  del  giorno  e  del  mese nel quale viene effettuato il
 calcolo;
 IE «m-3» (=lndice Eurostat «m-3») e' l'indice dei prezzi pubblicato per il mese che precede di tre mesi quello nel quale viene effettuato
 il calcolo;
 IE «m-2» (=lndice Eurostat «m-2») e' l'indice dei prezzi pubblicato per il mese che precede di due mesi quello nel quale viene effettuato
 il calcolo;
 "gg.  dal  1o  m"  e' il numero dei giorni (d) dall'inizio del mese
 «m», ovvero il mese nel quale viene effettuato il calcolo;
 "gg.  nel  mese  m" e' il numero dei giorni effettivi del mese «m»,
 ovvero il mese nel quale viene effettuato il calcolo.
 Il  valore  dell'«Inflazione  di  Riferimento»  cosi'  ottenuto, e' troncato  alla  sesta  cifra decimale e arrotondato alla quinta cifra
 decimale.
 Determinata  l'«Inflazione  di  Riferimento»,  il  «Coefficiente di Indicizzazione»   e'  ottenuto  dal  rapporto  tra  l'«Inflazione  di Riferimento» alla data cui si riferisce il calcolo e l'«Inflazione di Riferimento»  alla  data  di  godimento  del  titolo. Il valore cosi' ottenuto  e'  troncato  alla  sesta cifra decimale e arrotondato alla
 quinta cifra decimale.
 Qualora  l'«Indice Eurostat» subisca revisioni successivamente alla sua   iniziale   pubblicazione,  ai  fini  dei  predetti  calcoli  si
 continuera' ad applicare l'indice pubblicato prima della revisione.
 Qualora  l'«Indice  Eurostat»  non venga pubblicato in tempo utile, per  il  calcolo  degli  importi  dovuti  sara'  utilizzato  l'indice
 sostitutivo dato dalla seguente formula:
 
 ---->   vedere formula a pag. 28 della G.U.  <----
 
 dove:
 n  e'  il  mese  per  il  quale non e' stato pubblicato l'«Indice
 Eurostat»;
 IS  e'  l'indice  di  inflazione  sostitutivo dell'«Inflazione di
 Riferimento».
 L'indice cosi' ottenuto e' identificato come «Indice Sostitutivo» e sara'  applicato  ai  fini  della  determinazione  dei  pagamenti per interessi  o  rimborso  del  capitale effettuati precedentemente alla
 pubblicazione dell'indice definitivo.
 L'indice   definitivo   sara'  applicato  ai  pagamenti  effettuati successivamente  alla  sua  pubblicazione.  Eventuali  pagamenti gia' effettuati   sulla   base   dell'indice   sostitutivo   non   saranno
 rettificati.
 Il  Ministero  dell'economia  e delle finanze provvedera' a rendere noti,  tramite i mezzi di informazione in uso sui mercati finanziari,
 gli elementi necessari per il calcolo degli importi dovuti.
 |  |  |  | Art. 4. L'importo  del  capitale da rimborsare alla scadenza e' determinato moltiplicando  il  valore  nominale dei buoni per il «Coefficiente di
 Indicizzazione», calcolato relativamente al giorno di scadenza.
 Qualora  il valore del «Coefficiente di Indicizzazione» relativo al giorno  di scadenza sia minore dell'unita', l'importo del capitale da
 rimborsare sara' pari al valore nominale dei buoni.
 |  |  |  | Art. 5. Gli  interessi  semestrali  lordi sono determinati moltiplicando il «tasso  cedolare»,  di  cui all'art. 1, diviso due, comprensivo di un numero  di  cifre  decimali non inferiori a sei, relativo all'importo minimo   sottoscrivibile   del   prestito   (mille   euro),   per  il «Coefficiente  di  Indicizzazione»  relativo  al giorno del pagamento
 della cedola.
 Il  risultato  ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali non  inferiore a dieci, e' moltiplicato per il numero di volte in cui detto  importo  minimo  e'  compreso  nel valore nominale oggetto del pagamento.   Ai   fini   del  pagamento  medesimo,  il  valore  cosi'
 determinato e' arrotondato al secondo decimale.
 Il  valore  dell'ultima  cedola  viene  determinato  con  lo stesso procedimento seguito per le cedole precedenti, anche nel caso in cui, alla data di scadenza del titolo, il «Coefficiente di Indicizzazione»
 sia inferiore all'unita'.
 La Banca d'Italia provvedera' a comunicare ai mercati gli interessi dei   titoli,  con  riferimento  al  taglio  minimo  di  mille  euro,
 determinati con le modalita' di cui al presente articolo.
 Il rateo di interesse in corso di maturazione dei buoni relativo al tasso  cedolare indicato all'art. 1, calcolato secondo le convenzioni utilizzate  per i Buoni del Tesoro Poliennali, verra' determinato con riferimento  ad  una  base di calcolo di 100 euro, con arrotondamento alla  quinta  cifra  decimale.  L'importo da corrispondere si ottiene moltiplicando   il   rateo   di  interesse  cosi'  ottenuto,  per  il «Coefficiente di Indicizzazione» relativo al giorno cui il calcolo si
 riferisce, per l'ammontare sottoscritto diviso per 100.
 |  |  |  | Art. 6. Ferme  restando  le  disposizioni  vigenti  relative alle esenzioni fiscali  in  materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale, ai buoni emessi con il presente decreto   si   applicano  le  disposizioni  del  decreto  legislativo l° aprile  1996,  n.  239 e successive modificazioni ed integrazioni,
 nonche' quelle del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
 Ai  sensi  dell'art.  11,  secondo  comma,  del  richiamato decreto legislativo   n.   239   del  1996,  nel  caso  di  riapertura  delle sottoscrizioni  dell'emissione  di  cui  al presente decreto, ai fini dell'applicazione  dell'imposta  sostitutiva  di  cui  all'art. 2 del medesimo  provvedimento  legislativo  alla differenza fra il capitale nominale  sottoscritto  da  rimborsare  ed il prezzo di emissione, il prezzo di riferimento rimane quello della prima tranche del prestito.
 La  riapertura  della  presente emissione potra' avvenire anche nel corso  degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo   concorrera'   al  raggiungimento  del  limite  massimo  di
 indebitamento previsto per gli anni stessi.
 I  buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi  tra  le  attivita'  ammesse  a garanzia delle operazioni di
 rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea.
 Ai  sensi  dell'art.  4  del  decreto  ministeriale 15 luglio 1998, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  167 del 20 luglio 1998, a partire  dalla  data di regolamento della presente emissione, possono essere sottoposte alla Monte Titoli S.p.A le richieste di separazione delle  «componenti cedolari» dal «mantello» del titolo (operazioni di «coupon  stripping»). L'importo minimo delle predette richieste sara' pari  a  1.000  euro.  L'importo  unitario  delle  singole componenti separate  sara'  pari a un centesimo di euro. L'ammontare complessivo massimo dei buoni che puo' essere oggetto di tali operazioni non puo'
 superare il 75% del capitale nominale circolante dei buoni stessi.
 |  |  |  | Art. 7. Il  prestito  di  cui  al  presente  decreto  verra' collocato, per l'intero  importo,  tramite  un  consorzio di collocamento coordinato dagli intermediari finanziari ABN Amro, Barclays, BNL, Calyon e UBS.
 Il Ministero dell'economia e delle finanze riconoscera' ai predetti intermediari   la  commissione  prevista  dall'art.  1  del  presente decreto;   gli   intermediari   medesimi  potranno  retrocedere  tale commissione,  in  tutto  o  in  parte, agli operatori partecipanti al
 consorzio.
 |  |  |  | Art. 8. Il   giorno   28 giugno   2006  la  Banca  d'Italia  ricevera'  dai coordinatori    del    consorzio,    l'importo    risultante    dalla moltiplicazione  del  «Coefficiente  di Indicizzazione» riferito alla data  di regolamento per la somma del prezzo di emissione e del rateo reale  di  interesse  maturato, per l'importo nominale emesso, diviso per  100,  il tutto al netto della commissione di collocamento di cui
 all'art. l.
 A  tal  fine, la Banca d'Italia provvedera' ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II», in contropartita  con  l'operatore regolatore, con valuta pari al giorno
 di regolamento.
 In  caso  di  ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto,   troveranno   applicazione   le  disposizioni  del  decreto
 ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.
 Il  medesimo  giorno 28 giugno 2006 la Banca d'Italia provvedera' a versare l'importo cosi' determinato, nonche' l'importo corrispondente alla commissione di collocamento di cui all'art. 1, presso la sezione di  Roma  della  tesoreria provinciale dello Stato, con valuta stesso
 giorno.
 L'importo   della  suddetta  commissione  sara'  scritturato  dalla sezione  di  Roma  della  tesoreria  provinciale  fra i «pagamenti da
 regolare».
 La  predetta sezione di tesoreria rilascera', per detto versamento, apposite   quietanze   di   entrata  al  bilancio  dello  Stato,  con imputazione  al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unita' previsionale di base  6.4.1),  per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed  al capitolo 3240, art. 3 (unita' previsionale di base 6.2.6), per quello   relativo  ai  dietimi  d'interesse  dovuti,  al  lordo,  per
 105 giorni.
 L'onere   relativo  al  pagamento  della  suddetta  commissione  di collocamento  fara'  carico  al capitolo 2242 (unita' previsionale di base  3.1.7.5)  dello  stato  di previsione della spesa del Ministero
 dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006.
 |  |  |  | Art. 9. Tutti  gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui  al  presente  decreto, nonche' i conti e la corrispondenza della Banca  d'Italia  e  dei  suoi  incaricati,  sono esenti da imposte di
 registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.
 Ogni forma di pubblicita' per l'emissione dei nuovi buoni e' esente da  imposta  di  bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicita' e da
 diritti spettanti agli enti locali.
 |  |  |  | Art. 10. Con  successivi  provvedimenti  si  procedera' alla quantificazione degli oneri derivanti dal presente decreto, ed alla imputazione della
 relativa spesa.
 |  |  |  | Art. 11. La   dott.ssa  Maria  Cannata,  dirigente  generale  del  Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  firmera' i documenti relativi alla
 presente emissione.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica italiana.
 Roma, 21 giugno 2006
 p. Il direttore generale: Cannata
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