| 
| Gazzetta n. 148 del 28 giugno 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA SALUTE |  | DECRETO 9 giugno 2006 |  | Proroga  di  alcuni  prodotti  fitosanitari  contenenti etofumesate o etofumesate  con  altre  sostanze  attive,  a seguito dell'iscrizione della   sostanza  attiva  etofumesate  nell'allegato  I  del  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento per la sanita' pubblica veterinaria
 la nutrizione e la sicurezza degli alimenti
 
 Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;
 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle amministrazioni pubbliche;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.   290,   concernente   il   regolamento   di  semplificazione  dei procedimenti  di  autorizzazione  alla produzione, alla immissione in commercio   e  alla  vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi coadiuvanti;
 Visto in particolare l'art. 11, comma 1, del sopra citato decreto 290/2001  che  prevede  la  concessione  di  una  proroga  temporanea dell'autorizzazione  di  prodotti  fitosanitari  per  procedere  alle verifiche previste per il mantenimento dell'autorizzazione stessa;
 Visto  il  decreto  legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato   dal  decreto  legislativo  28 luglio  2004,  n.  260,  di attuazione  delle  direttive  1999/45/CE  e 2001/60/CE, relative alla classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura dei preparati pericolosi;
 Visto il decreto ministeriale 5 giugno 2003, di recepimento della direttiva  2002/37/CE  della  Commissione del 3 maggio 2002, relativo all'iscrizione  della sostanza attiva etofumesate nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
 Visto  il  decreto  ministeriale  18 giugno  2004, di recepimento della  direttiva  2004/58/CE  della  Commissione  del  23 aprile 2004 relativo   all'iscrizione   delle   sostanze   attive  desmedipham  e phenmediphan  nell'allegato  I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
 Considerato  che  le  imprese  titolari  delle autorizzazioni dei prodotti  fitosanitari  indicati  nell'allegato  al  presente decreto hanno presentato nei tempi stabiliti una documentazione relativa alla sostanza attiva etofumesate ai sensi dell'art. 2, comma 2, del citato decreto 5 giugno 2003;
 Considerato che per il prodotto fitosanitario ETOFUM FL, indicato nell'allegato  ai  presente  decreto,  l'impresa titolare ha altresi' presentato   nei  tempi  stabiliti  una  documentazione  relativa  al prodotto  stesso  ai  sensi  dell'art. 2, comma 4, del citato decreto 5 giugno 2003;
 Considerato  che  e'  attualmente  in  corso la valutazione delle documentazioni sopraccitate;
 Considerata inoltre l'imminente scadenza delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari indicati nell'allegato al presente decreto;
 Considerato  altresi'  che  per  i prodotti fitosanitari indicati nell'allegato  al  presente  decreto  contenenti  anche desmedipham e phenmediphan  la  documentazione  prevista  dall'art. 2, comma 4, del citato  decreto  18 giugno  2004  dovra'  essere  presentata entro il 31 agosto 2007, pena la revoca delle autorizzazioni;
 Ritenuto  pertanto  di  prorogare  fino  al  31 dicembre  2007  i prodotti  fitosanitari indicati in allegato, al fine di concludere le valutazioni   attualmente  in  corso,  fatti  salvi  gli  adempimenti stabiliti dall'art. 2, comma 4, del citato decreto 18 giugno 2004;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 1.  I  prodotti  fitosanitari  indicati nell'allegato al presente decreto,  contenenti la sostanza attiva etofumesate o etofumesate con altre   sostanze  attive,  sono  prorogati  temporaneamente  fino  al 31 dicembre   2007,  al  fine  di  consentire  la  conclusione  delle valutazioni attualmente in corso.
 2.  Sono  fatti  salvi  gli  adempimenti  stabiliti  dall'art. 2, comma 4,  del  citato  decreto  18  giugno  2004, in applicazione dei principi  uniformi  di cui all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995   nonche'  gli  adeguamenti  alle  condizioni  che  verranno stabilite al termine delle valutazioni attualmente in corso.
 Il  presente  decreto sara' notificato in via amministrativa alle imprese interessate e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 9 giugno 2006
 Il direttore generale: Borrello
 |  |  |  | ---->   Vedere allegato a pag. 38 della G.U.  <---- |  |  |  |  |