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| Gazzetta n. 148 del 28 giugno 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA SALUTE |  | DECRETO 20 aprile 2006 |  | Non  iscrizione  della  sostanza attiva metalaxil nell'allegato I del decreto   legislativo   17 marzo   1995,   n.  194,  e  revoca  delle autorizzazioni  all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva, in attuazione della decisione della Commissione  2003/308/CE  del  2 maggio  2003  e  dell'ordinanza  del Presidente della Corte di giustizia n. C-326/05 del 15 dicembre 2005. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  194, relativo all'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE  del  15 luglio 1991, in materia  di  immissione  in  commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6;
 Vista la decisione della Commissione 2003/308/CE del 2 maggio 2003, relativa   alla   non  iscrizione  della  sostanza  attiva  metalaxil nell'allegato  I  della  direttiva  91/414/CEE  ed  alla revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari che contengono tale sostanza attiva, a conclusione delle procedure previste dal regolamento CEE n. 3600/92 della Commissione dell'11 dicembre 1992, modificato da ultimo dal regolamento CE n. 2266/2000 della Commissione;
 Visto  il  decreto ministeriale del 16 ottobre 2003 che ha recepito la   decisione  della  Commissione  2003/308/CE,  relativa  alla  non iscrizione  della  sostanza  attiva  metalaxil  nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE ed alla revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva;
 Vista la domanda dell'Industrias Quimicas del Valles SA, depositata il  9 maggio  2003 presso la cancelleria del tribunale di primo grado delle   Comunita'   europee,   con   la   quale  e'  stato  richiesto l'annullamento   della   sopra  citata  decisione  della  Commissione 2003/308/CE del 2 maggio 2003;
 Vista  l'ulteriore  domanda dell'Industrias Quimicas del Valles SA, depositata  con  atto separato il 9 maggio 2003 presso la cancelleria del  tribunale  di  primo  grado,  con la quale e' stata richiesta la sospensione dell'esecuzione della decisione medesima;
 Vista l'ordinanza del presidente del tribunale di primo grado delle Comunita  europee  del  5 agosto  2003  causa  T-158/03 R «Industrias Quimicas  del  Valles  SA/Commissione»  che ha respinto la domanda di sospensione   dell'esecuzione   della   decisione  della  Commissione 2003/308/CE  del  2 maggio  2003, concernente la non iscrizione della sostanza  attiva metalaxil nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del   Consiglio   e   la  revoca  delle  autorizzazioni  di  prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva;
 Considerato  che  l'impresa  Industrias  Quimicas  del Valles SA ha proposto,  conformemente agli articoli 225 e 57, secondo comma, dello Statuto  della Corte di giustizia delle Comunita' europee, un ricorso contro  l'ordinanza del presidente del tribunale di primo grado delle Comunita'  europee  del  5 agosto  2003, causa T-158/03 R «Industrias Quimicas del Valles SA/Commissione»;
 Vista  l'ordinanza  del  Presidente  della  Corte  di  giustizia n. C-365/03  P  (R)  del  21 ottobre 2003 che ha disposto l'annullamento dell'ordinanza  del  presidente  del  tribunale  di primo grado delle Comunita'  europee  del  5 agosto  2003,  causa T-158/03 R Industrias Quimicas  del  Valles SA/Commissione e la sospensione dell'esecuzione della  decisione  della  Commissione  2003/308/CE  del 2 maggio 2003, concernente   la  non  iscrizione  della  sostanza  attiva  metalaxil nell'allegato  I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle  autorizzazioni  dei  prodotti  fitosanitari  contenenti  detta sostanza attiva;
 Vista  la  comunicazione  della  Commissione europea del 27 ottobre 2003  che  invitava  gli  Stati  membri  a sospendere le procedure di attuazione della decisione della Commissione 2003/308/CE;
 Visto  il  decreto ministeriale del 7 maggio 2004 che ha sospeso il decreto ministeriale del 16 ottobre 2003 relativo alla non iscrizione della   sostanza   attiva   metalaxil  nell'allegato  I  del  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 ed alla revoca delle autorizzazioni dei  prodotti  fitosanitari  contenenti  detta  sostanza  attiva,  in attuazione  della  citata  ordinanza  del  presidente  della Corte di giustizia n. C-365/03 P (R);
 Vista  la  sentenza del tribunale di primo grado del 28 giugno 2005 che,   nella   causa   T-158/03,   ha   respinto  la  citata  domanda dell'Industrias   Quimicas  del  Valles  SA  del  9 maggio  2003  per annullamento   della  decisione  della  Commissione  2003/308/CE  del 2 maggio 2003;
 Visto  il  ricorso,  causa C-326/05 P, depositato il 26 agosto 2005 dall'Industrias  Quimicas del Valles SA presso la Corte di giustizia, con il quale sono stati richiesti:
 a) l'annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado del 28 giugno  2005  e  la  sospensione  dell'esecuzione degli effetti di detta sentenza;
 b) l'accoglimento  della  domanda di annullamento della decisione della Commissione 2003/308/CE del 2 maggio 2003;
 c) il  rinvio,  in  via  subordinata, della causa al tribunale di primo grado per una ulteriore decisione;
 Vista  l'ordinanza  del  presidente  della  Corte  di  giustizia n. C-326/05  P-R  del  15 dicembre  2005 che ha respinto la richiesta di sospensione  dell'esecuzione  della  sentenza  del tribunale di primo grado del 28 giugno 2005;
 Vista  la  comunicazione  della Commissione europea del 27 dicembre 2005  che  ha invitato gli Stati membri ad attuare la decisione della Commissione    2003/308/CE    del   2 maggio   2003,   revocando   le autorizzazioni  all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva metalaxil;
 Vista  la  successiva  comunicazione  della Commissione europea del 13 gennaio  2006,  che  ha  fornito  agli  Stati  membri  indicazioni relative  ai  tempi  per  effettuare  le revoche delle autorizzazioni all'immissione  in  commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva metalaxil ed alla durata del periodo di moratoria per la  vendita  e  l'utilizzo  delle  scorte  giacenti  in commercio dei prodotti fitosanitari revocati dal presente decreto;
 Considerato  che  non ci sono piu' motivi per rinviare l'attuazione della sentenza del tribunale di primo grado del 28 giugno 2005, sulla decisione  della  Commissione  2003/308/CE  del  2 maggio 2003 e che, pertanto,   occorre  revocare  le  autorizzazioni  all'immissione  in commercio  dei  prodotti  fitosanitari  contenenti la sostanza attiva metalaxil;
 Considerato  che, per effetto del decreto ministeriale del 7 maggio 2004, sono stati immessi in commercio ulteriori prodotti fitosanitari contenenti  metalaxil  e  che, pertanto, l'elenco allegato al decreto ministeriale 16 ottobre 2003 deve essere modificato;
 Considerato  che occorre concedere un adeguato periodo di moratoria per  la  vendita  e l'utilizzo delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari revocati dal presente decreto;
 Ritenuto  pertanto  di  poter fissare in 12 mesi, a decorrere dalla data  di  revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti  fitosanitari contenenti la sostanza attiva metalaxil, detto periodo di moratoria;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 1.  Il  decreto  ministeriale  7 maggio 2004, con il quale e' stato sospeso    il   decreto   ministeriale   16 ottobre   2003   relativo all'attuazione  della  decisione  della  Commissione  2003/308/CE del 2 maggio 2003, e' revocato.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  A  parziale  rettifica  dell'art.  2  del  decreto ministeriale 16 ottobre  2003,  la  data  del  2 novembre 2003, ivi indicata quale decorrenza   della  revoca  delle  autorizzazioni  all'immissione  in commercio   dei   prodotti   fitosanitari  contenenti  metalaxil,  e' sostituita dalla data 15 giugno 2006.
 |  |  |  | Art. 3. 1.   A  parziale  rettifica  dell'art.  3,  comma  1,  del  decreto ministeriale  16 ottobre  2003,  la  data  del  1° novembre 2004, ivi indicata quale termine ultimo per la commercializzazione e l'utilizzo delle  giacenze  gia'  esistenti sul mercato di prodotti fitosanitari contenenti metalaxil, e' sostituita dalla data 14 giugno 2007.
 |  |  |  | Art. 4. 1.   L'allegato   del   decreto  ministeriale  16 ottobre  2003  e' sostituito dall'allegato al presente decreto.
 Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione  e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 20 aprile 2006
 Il Ministro (ad interim): Berlusconi
 Registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 2006
 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 370
 |  |  |  | ---->   vedere allegato da pag. 32 a pag. 33 della G.U.  <---- |  |  |  |  |