Gazzetta n. 148 del 28 giugno 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 20 aprile 2006 |
Non iscrizione della sostanza attiva metalaxil nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva, in attuazione della decisione della Commissione 2003/308/CE del 2 maggio 2003 e dell'ordinanza del Presidente della Corte di giustizia n. C-326/05 del 15 dicembre 2005. |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6; Vista la decisione della Commissione 2003/308/CE del 2 maggio 2003, relativa alla non iscrizione della sostanza attiva metalaxil nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE ed alla revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari che contengono tale sostanza attiva, a conclusione delle procedure previste dal regolamento CEE n. 3600/92 della Commissione dell'11 dicembre 1992, modificato da ultimo dal regolamento CE n. 2266/2000 della Commissione; Visto il decreto ministeriale del 16 ottobre 2003 che ha recepito la decisione della Commissione 2003/308/CE, relativa alla non iscrizione della sostanza attiva metalaxil nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE ed alla revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva; Vista la domanda dell'Industrias Quimicas del Valles SA, depositata il 9 maggio 2003 presso la cancelleria del tribunale di primo grado delle Comunita' europee, con la quale e' stato richiesto l'annullamento della sopra citata decisione della Commissione 2003/308/CE del 2 maggio 2003; Vista l'ulteriore domanda dell'Industrias Quimicas del Valles SA, depositata con atto separato il 9 maggio 2003 presso la cancelleria del tribunale di primo grado, con la quale e' stata richiesta la sospensione dell'esecuzione della decisione medesima; Vista l'ordinanza del presidente del tribunale di primo grado delle Comunita europee del 5 agosto 2003 causa T-158/03 R «Industrias Quimicas del Valles SA/Commissione» che ha respinto la domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione 2003/308/CE del 2 maggio 2003, concernente la non iscrizione della sostanza attiva metalaxil nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva; Considerato che l'impresa Industrias Quimicas del Valles SA ha proposto, conformemente agli articoli 225 e 57, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia delle Comunita' europee, un ricorso contro l'ordinanza del presidente del tribunale di primo grado delle Comunita' europee del 5 agosto 2003, causa T-158/03 R «Industrias Quimicas del Valles SA/Commissione»; Vista l'ordinanza del Presidente della Corte di giustizia n. C-365/03 P (R) del 21 ottobre 2003 che ha disposto l'annullamento dell'ordinanza del presidente del tribunale di primo grado delle Comunita' europee del 5 agosto 2003, causa T-158/03 R Industrias Quimicas del Valles SA/Commissione e la sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione 2003/308/CE del 2 maggio 2003, concernente la non iscrizione della sostanza attiva metalaxil nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva; Vista la comunicazione della Commissione europea del 27 ottobre 2003 che invitava gli Stati membri a sospendere le procedure di attuazione della decisione della Commissione 2003/308/CE; Visto il decreto ministeriale del 7 maggio 2004 che ha sospeso il decreto ministeriale del 16 ottobre 2003 relativo alla non iscrizione della sostanza attiva metalaxil nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 ed alla revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva, in attuazione della citata ordinanza del presidente della Corte di giustizia n. C-365/03 P (R); Vista la sentenza del tribunale di primo grado del 28 giugno 2005 che, nella causa T-158/03, ha respinto la citata domanda dell'Industrias Quimicas del Valles SA del 9 maggio 2003 per annullamento della decisione della Commissione 2003/308/CE del 2 maggio 2003; Visto il ricorso, causa C-326/05 P, depositato il 26 agosto 2005 dall'Industrias Quimicas del Valles SA presso la Corte di giustizia, con il quale sono stati richiesti: a) l'annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado del 28 giugno 2005 e la sospensione dell'esecuzione degli effetti di detta sentenza; b) l'accoglimento della domanda di annullamento della decisione della Commissione 2003/308/CE del 2 maggio 2003; c) il rinvio, in via subordinata, della causa al tribunale di primo grado per una ulteriore decisione; Vista l'ordinanza del presidente della Corte di giustizia n. C-326/05 P-R del 15 dicembre 2005 che ha respinto la richiesta di sospensione dell'esecuzione della sentenza del tribunale di primo grado del 28 giugno 2005; Vista la comunicazione della Commissione europea del 27 dicembre 2005 che ha invitato gli Stati membri ad attuare la decisione della Commissione 2003/308/CE del 2 maggio 2003, revocando le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva metalaxil; Vista la successiva comunicazione della Commissione europea del 13 gennaio 2006, che ha fornito agli Stati membri indicazioni relative ai tempi per effettuare le revoche delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva metalaxil ed alla durata del periodo di moratoria per la vendita e l'utilizzo delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari revocati dal presente decreto; Considerato che non ci sono piu' motivi per rinviare l'attuazione della sentenza del tribunale di primo grado del 28 giugno 2005, sulla decisione della Commissione 2003/308/CE del 2 maggio 2003 e che, pertanto, occorre revocare le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva metalaxil; Considerato che, per effetto del decreto ministeriale del 7 maggio 2004, sono stati immessi in commercio ulteriori prodotti fitosanitari contenenti metalaxil e che, pertanto, l'elenco allegato al decreto ministeriale 16 ottobre 2003 deve essere modificato; Considerato che occorre concedere un adeguato periodo di moratoria per la vendita e l'utilizzo delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari revocati dal presente decreto; Ritenuto pertanto di poter fissare in 12 mesi, a decorrere dalla data di revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva metalaxil, detto periodo di moratoria; Decreta:
Art. 1. 1. Il decreto ministeriale 7 maggio 2004, con il quale e' stato sospeso il decreto ministeriale 16 ottobre 2003 relativo all'attuazione della decisione della Commissione 2003/308/CE del 2 maggio 2003, e' revocato. |
| Art. 2. 1. A parziale rettifica dell'art. 2 del decreto ministeriale 16 ottobre 2003, la data del 2 novembre 2003, ivi indicata quale decorrenza della revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti metalaxil, e' sostituita dalla data 15 giugno 2006. |
| Art. 3. 1. A parziale rettifica dell'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 16 ottobre 2003, la data del 1° novembre 2004, ivi indicata quale termine ultimo per la commercializzazione e l'utilizzo delle giacenze gia' esistenti sul mercato di prodotti fitosanitari contenenti metalaxil, e' sostituita dalla data 14 giugno 2007. |
| Art. 4. 1. L'allegato del decreto ministeriale 16 ottobre 2003 e' sostituito dall'allegato al presente decreto. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 aprile 2006 Il Ministro (ad interim): Berlusconi Registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 2006 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 370 |
| ----> vedere allegato da pag. 32 a pag. 33 della G.U. <---- |
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