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| Gazzetta n. 148 del 28 giugno 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE |  | DECRETO 14 giugno 2006 |  | Riconoscimento,  alla  prof.ssa  Gemma  Antonia  Dadour, di titolo di studio  estero,  quale  titolo  abilitante  per l'esercizio in Italia della professione di insegnante. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per gli ordinamenti scolastici
 
 Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n.  91;  il  decreto  legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo   16 aprile   1994,   n.  297;  il  decreto  ministeriale 21 ottobre  1994,  n.  298,  e  successive  modificazioni; il decreto ministeriale   30 gennaio   1998,  n.  39;  il  decreto  ministeriale 28 maggio  1992;  il  decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo  25 luglio  1998, n. 286; il decreto del Presidente della Repubblica  31 agosto  1999, n. 394; il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445;  il  decreto  legislativo  30 marzo  2001, n. 165; il decreto  interministeriale  4 giugno  2001; il decreto del Presidente della  Repubblica  18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53;  il  decreto  legislativo  8 luglio  2003,  n.  277;  il  decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181;
 Viste l'istanza, presentata ai sensi dei commi 2 degli articoli 1 e 37 della citata legge n. 286/1998 e dell'art. 49, comma 1, del citato decreto   del   Presidente   della   Repubblica   n.   394/1999,   di riconoscimento    di   titolo   di   formazione   professionale   per l'insegnamento  acquisito  in  Paese  non  comunitario dalla prof.ssa Gemma  Antonia  Dadour,  nonche' la documentazione prodotta a corredo dell'istanza  medesima, rispondente ai requisiti prescritti, relativa al titolo di formazione sottoindicato;
 Rilevato  che il riconoscimento e' richiesto ai fini dell'esercizio della  professione  corrispondente  a  quella  cui  l'interessata  e' abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo;
 Rilevato,  altresi', che l'esercizio della professione in argomento e'  subordinato,  sia  nell'altro Paese che in Italia, al possesso di una  formazione  corrispondente  un  ciclo di studi post-secondari di durata  minima  di tre anni, per cui alla fattispecie si applicano le disposizioni  di  cui  al  citato  decreto  legislativo  n.  115/1992 compatibilmente  con  la  natura,  la  composizione e la durata della formazione  professionale  conseguita  (art.  49, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999);
 Tenuto  conto  della  valutazione espressa in sede di conferenza di servizi  nella  seduta  del  18 gennaio  2006, indetta ai sensi degli articoli 49,  comma  3,  del  citato  decreto  del  Presidente  della Repubblica  n. 394/1999 e 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115/1992;
 Visto  il  decreto  direttoriale  datato 14 febbraio 2006 (prot. n. 1363)  che  subordina  al  superamento  di  misura  compensativa,  il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;
 Vista  la  nota  datata  25 maggio  2006  con  la  quale  l'ufficio scolastico  regionale  per  la  Sicilia  ha  fatto  conoscere l'esito favorevole della suddetta misura compensativa (prova attitudinale );
 Accertato  che  sussistono  i  presupposti  per  il riconoscimento, atteso   che   il  titolo  posseduto  dall'interessata  comprova  una formazione  professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;
 Decreta:
 1. Il titolo di formazione cosi' composto:
 a)  diploma  di  istruzione  superiore:  «Licence de langue et de litterature francaises» rilasciato dalla Universite d'Alep (Siria) il 3 agosto 1972;
 b)    titolo    di    abilitazione    all'insegnamento    «Brevet d'einseignement»  rilasciato  dal Ministere de l'Education del Quebec (Canada)  il 10 marzo 1993, posseduto dalla cittadina italiana Dadour Gemma  Antonia nata ad Aleppo (Siria) il 30 gennaio 1951, comprovante una  formazione  professionale  al cui possesso la legislazione dello Stato  canadese,  che  lo  ha rilasciato, subordina l'esercizio della professione  di  insegnante, costituisce, per la medesima, ai sensi e per  gli  effetti di cui all'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica   31 agosto   1999,   n.   394,   titolo  di  abilitazione all'esercizio  in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:
 45/A Lingua straniera - francese;
 46/A Lingue e civilta' straniere - francese.
 2.  Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato  decreto  legislativo  n.  115,  e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
 Roma, 14 giugno 2006
 Il direttore generale: Criscuoli
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