| 
| Gazzetta n. 148 del 28 giugno 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA SALUTE |  | DECRETO 1 giugno 2006 |  | Non  inclusione  della sostanza attiva endosulfan nell'allegato I del decreto  legislativo 17 marzo 1994, n. 195, revoca di alcuni prodotti fitosanitari  che  contengono endosulfan e limitazione degli impieghi di  altri  prodotti  fitosanitari  contenenti  detta sostanza attiva, relativamente  agli  usi ora riconosciuti essenziali, in applicazione della decisione 2005/864/CE della Commissione del 2 dicembre 2005. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento per la sanita' pubblica
 veterinaria la nutrizione e la sicurezza degli alimenti
 
 Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1995, n. 194, relativo all'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE  del  15 luglio 1991, in materia  di  immissione  in  commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare gli articoli 4 e 6;
 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle amministrazioni pubbliche;
 Vista   la   decisione   n.  2005/864/CE  della  Commissione  del 2 dicembre  2005,  relativa alla non iscrizione della sostanza attiva endosulfan  nell'allegato  I della direttiva 91/414/CEE e alla revoca delle  autorizzazioni  dei prodotti fitosanitari che contengono detta sostanza   attiva,   a   conclusione  delle  procedure  previste  dal regolamento  CEE  n. 3600/92 della Commissione dell'11 dicembre 1992, modificato   da   ultimo   dal  regolamento  CE  n.  2266/2000  della Commissione;
 Visto  in  particolare il punto (8) delle premesse della suddetta decisione  secondo il quale, sulla base delle valutazioni effettuate, i  prodotti  fitosanitari  contenenti la sostanza attiva in questione non  sono conformi ai requisiti specificati dall'art. 5, paragrafo 1, lettere a) e b) della direttiva n. 91/414/CEE;
 Visto  l'art.  2,  comma 1, della citata decisione n. 2005/864/CE che  stabilisce  il  ritiro  delle  autorizzazioni  all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono la sostanza attiva endosulfan entro il 2 giugno 2006;
 Visto  inoltre  l'art.  2,  comma 3,  della  citata decisione che consente  all'Italia di mantenere in vigore fino al 30 giugno 2007 le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari a base di endosulfan, per il controllo  di organismi nocivi su nocciolo (usi essenziali) in quanto non  sono  attualmente  disponibili  valide soluzioni alternative per detto impiego;
 Considerato  che  la decisione sopraccitata consente di mantenere alla  produzione  ed  al  commercio fino al 30 giugno 2007 i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione limitatamente al loro impiego su nocciolo (usi essenziali);
 Ritenuto  di dover attuare la suddetta decisione comunitaria, che stabilisce   il   ritiro   delle   registrazioni   di  quei  prodotti fitosanitari,  elencati nell'allegato A al presente decreto, che alla data  del  2 dicembre 2005 erano autorizzati per impieghi diversi dal nocciolo;
 Ritenuto   inoltre   di   dover  attuare  la  suddetta  decisione comunitaria,  che  stabilisce  il mantenimento delle registrazioni di quei  prodotti  fitosanitari,  elencati  nell'allegato B  al presente decreto, che alla data del 2 dicembre 2005 erano gia' autorizzati per l'impiego  su  nocciolo  e  per  i  quali  le  imprese titolari hanno presentato  specifica richiesta di mantenimento della registrazione e relativa proposta di adeguamento delle etichette;
 Viste   le  istanze  presentate  dalle  imprese  interessate  per ottenere  il mantenimento delle autorizzazioni per il solo impiego su nocciolo  (usi essenziali), avendo accertato che tale impiego era tra quelli gia' autorizzati;
 Considerato    che    il    periodo    di    moratoria   per   la commercializzazione  e  l'utilizzazione  delle  giacenze esistenti in commercio dei prodotti fitosanitari di cui all'allegato A al presente decreto,  che  riportano  in  etichetta  gli impieghi precedentemente autorizzati,  tra i quali figurano usi diversi da quelli ora ritenuti essenziali,  e'  fissato  al  2 giugno  2007,  ai  sensi dell'art. 3, lettera a), della citata decisione n. 2005/864/CE della Commissione
 Considerato   altresi'   che  il  periodo  di  moratoria  per  la commercializzazione  e  l'utilizzazione  delle  giacenze dei prodotti fitosanitari  contenenti  endosulfan,  riportati  nell'allegato B  al presente  decreto  e  che  saranno in commercio al 30 giugno 2007, e' fissato   fin  d'ora  al  31 dicembre  2007  ai  sensi  dell'art.  3, lettera b), della decisione n. 2005/864/CE della Commissione;
 Visto  l'art.  23  del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio, pone in vendita  o  utilizza  prodotti  fitosanitari  non  autorizzati  e  le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 1.  La sostanza attiva endosulfan non e' iscritta nell'allegato I del  decreto  legislativo  17 marzo  1995, n. 194, che ha recepito la direttiva n. 91/414/CEE del 15 luglio 1991.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  Le  autorizzazioni  all'immissione  in commercio dei prodotti fitosanitari  contenenti  la  sostanza  attiva  endosulfan, riportati nell'allegato A  al  presente  decreto,  sono revocate a far data dal 3 giugno  2006,  come  stabilito  dall'art.  2, comma 1, della citata decisione n. 2005/864/CE.
 |  |  |  | Art. 3. 1.  Le  autorizzazioni  all'immissione  in commercio dei prodotti fitosanitari  contenenti  la  sostanza  attiva  endosulfan, riportati nell'allegato B al presente decreto, sono mantenute in vigore fino al 30 giugno  2007,  limitatamente  al  solo  impiego  su  nocciolo (usi essenziali).
 2. Le imprese dovranno provvedere all'adeguamento delle etichette dei  prodotti  fitosanitari  riportati  nell'allegato B  del presente decreto con limitazione dell'impiego al solo nocciolo.
 3. Le etichette cosi' adeguate saranno successivamente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 |  |  |  | Art. 4. 1.  La  commercializzazione e l'utilizzo delle giacenze esistenti in   commercio   dei  prodotti  fitosanitari  contenenti  endosulfan, riportati nell'allegato B al presente decreto, relativamente agli usi diversi  da  quelli  essenziali  elencati  nella V colonna del citato allegato B, e' consentita fino al 2 giugno 2007.
 2.   La  commercializzazione  e  l'utilizzo  delle  giacenze  dei prodotti     fitosanitari     contenenti     endosulfan,    riportati nell'allegato B  al  presente  decreto, che risulteranno esistenti in commercio  al  30 giugno  2007,  sono  consentiti fino al 31 dicembre 2007.
 3.  I  titolari  delle  autorizzazioni  di  prodotti fitosanitari contenenti  la  sostanza  attiva in questione sono tenuti ad adottare ogni  iniziativa  volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei  prodotti fitosanitari medesimi sulle nuove condizioni di impiego e  sul  rispetto  dei relativi tempi fissati per lo smaltimento delle scorte  in considerazione del fatto che fino al 2 giugno 2007 possono legittimamente  coesistere  sul  mercato  prodotti  fitosanitari  con stesso numero di registrazione ma con campi di impiego diversi.
 Il  presente  decreto,  notificato  per  via  amministrativa alle imprese  interessate, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 1° giugno 2006
 Il direttore generale: Borrello
 |  |  |  | ---->   Vedere allegato da pag. 35 a pag. 36 della G.U.  <---- |  |  |  |  |