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| Gazzetta n. 148 del 28 giugno 2006 (vai al sommario) |  | AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI |  | DELIBERAZIONE 7 giugno 2006 |  | Mercato  delle  linee  affittate al dettaglio (Mercato n. 7 della raccomandazione    della   Commissione   europea   n.   2003/311/CE): identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese  con  significativo  potere di mercato e individuazione degli obblighi regolamentari. (Deliberazione n. 343/06/CONS). |  | 
 |  |  |  | L'AUTORITA' 
 Nella sua riunione di Consiglio del 7 giugno 2006;
 Vista  la  legge  31 luglio  1997,  n.  249,  recante  «Istituzione dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;
 Visto  il  decreto  legislativo  1° agosto  2003,  n.  259, recante «Codice  delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;
 Vista  la Raccomandazione della Commissione europea n. 311/2003 sui mercati  rilevanti  dei  prodotti e dei servizi nell'ambito del nuovo quadro  regolamentare delle comunicazioni elettroniche, relativamente all'applicazione  di  misure  ex  ante  secondo quanto disposto dalla direttiva  n.  2002/21/CE  dell'11 febbraio  2003,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee legge n. 114 dell'8 maggio 2003;
 Vista  la  delibera  n.  118/04/CONS  del  5 maggio  2004,  recante «Disciplina  dei  procedimenti  istruttori  di  cui  al  nuovo quadro regolamentare  delle  comunicazioni  elettroniche»,  pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 116 del 19 maggio 2004   e  le  conseguenti  disposizioni  organizzative  di  cui  alle determinazioni n. 1/04, 2/04, 1/05 e 2/05;
 Vista  la  delibera  n.  320/04/CONS del 29 settembre 2004, recante «Proroga  dei  termini  di conclusione dei procedimenti istruttori di cui   alla   delibera  n.  118/04/CONS»,  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 241 del 13 ottobre 2004;
 Vista  la  delibera  n.  29/05/CONS  del  10 gennaio  2005, recante «Proroga  dei  termini  di conclusione dei procedimenti istruttori di cui  alla  delibera 118/04/CONS», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 16 del 21 gennaio 2005;
 Vista  la  delibera  n.  239/05/CONS  del  22 giugno  2005, recante «Proroga  dei  termini  di conclusione dei procedimenti istruttori di cui   alla   delibera  n.  118/04/CONS»,  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 159 dell'11 luglio 2005;
 Vista la delibera n. 373/05/CONS del 16 settembre 2005, concernente «Modifica  della  delibera  n.  118/04/CONS  recante  «Disciplina dei procedimenti  istruttori  di  cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni  elettroniche»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana del 3 ottobre 2005, n. 230;
 Vista  la  delibera  2/06/CONS del 12 gennaio 2006 recante «Proroga dei  termini  di  conclusione dei procedimenti istruttori di cui alla delibera  n.  118/04/CONS»  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 32 dell'8 febbraio 2006;
 Vista la delibera n. 335/03/CONS, recante «Modifiche e integrazioni al  regolamento  concernente  l'accesso  ai  documenti  approvato con delibera  n.  217/01/CONS», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 15 ottobre 2003;
 Vista   la   delibera   n.  453/03/CONS,  recante  il  «Regolamento concernente  la  procedura  di  consultazione  di cui all'art. 11 del decreto   legislativo  1° agosto  2003,  n.  259»,  pubblicato  nella Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana del 28 gennaio 2004, n. 22;
 Vista  la  delibera  n. 411/04/CONS recante «Consultazione pubblica sull'identificazione  ed analisi del mercato delle linee affittate al dettaglio,  sulla valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e sugli obblighi regolamentari cui  vanno  soggette  le  imprese  che  dispongono  di un tale potere (mercato  n.  7  fra  quelli  identificati  dalla raccomandazione sui mercati   rilevanti  della  Commissione  europea),  pubblicata  nella Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana del 3 gennaio 2005, n. 1;
 Sentita, in data 15 febbraio la societa' Telecom Italia S.p.A.;
 Sentite,  in  data 15 febbraio, le societa' Albacom, Colt, Fastweb, Tiscali e Wind congiuntamente;
 Visti   i   contributi  prodotti  dai  soggetti  partecipanti  alla consultazione pubblica;
 Visto  il  documento  della societa' MCI Italia S.p.A., che pur non avendo  partecipato  all'audizione,  ha  inviato  un documento con le proprie osservazioni al documento posto a consultazione pubblica;
 Considerate  le risultanze della consultazione pubblica di cui alla delibera  n.  411/04/CONS  e  le valutazioni dell'Autorita' contenute nell'allegato A alla presente delibera;
 Vista  la  delibera  n.  45/06/CONS,  recante «Mercati dei segmenti terminali  di  linee  affittate  e dei segmenti di linee affittate su circuiti  interurbani  (mercati  n.  13  e n. 14): identificazione ed analisi  del  mercato,  valutazione  di  sussistenza  di  imprese con significativo  potere  di  mercato  ed  individuazione degli obblighi regolamentari»;
 Visto  il  parere  dell'Autorita'  garante  della concorrenza e del mercato  (AGCM),  pervenuto  in  data  24 maggio  2006, relativo allo schema di provvedimento concernente «Mercato delle linee affittate al dettaglio»  (Mercato  n.  7  della  Raccomandazione della Commissione europea  n.  2003/311/CE)»  adottato  dall'Autorita' in data 6 aprile 2006 e trasmesso all'AGCM in data 18 aprile 2005;
 Considerato   che  l'Autorita'  garante  della  concorrenza  e  del mercato, tra le altre cose:
 a)  auspica  che l'Autorita', nel corso della prossima analisi di mercato,  consideri  la  possibilita'  di  rivedere la definizione di mercato,  estendendola  a quei servizi di connettivita' che risultino sostituibili con i servizi di linee affittate, anche entro un termine inferiore ai diciotto mesi;
 b)   rileva  l'opportunita'  che  l'Autorita'  individui  precise disposizioni,  ulteriori  rispetto  agli  obblighi  di non violazione della  normativa  a  tutela della concorrenza di cui all'art. 4 dello schema di provvedimento, cosi' da definire i comportamenti consentiti all'operatore dominante;
 Considerato  che  l'Autorita'  condivide  il  parere dell'Autorita' garante  della  concorrenza  e  del  mercato circa la possibilita' di rivedere  -  nell'ambito della prossima analisi di mercato in materia di linee affittate al dettaglio - la definizione del mercato, tenendo conto  anche  dei  servizi  di  connettivita'  con caratteristiche di sostituibilita'  rispetto  ai  servizi  di  linee  affittate,  e  che valutera'  la  possibilita' di avviare la suddetta analisi di mercato entro un termine inferiore ai diciotto mesi;
 Considerato che l'Autorita' provvedera' tempestivamente a definire, con  il  concorso di tutti gli operatori, l'architettura di rete ed i costi  di  un operatore alternativo efficiente rappresentativo, cosi' da   disporre  degli  elementi  necessari  alle  verifiche  circa  la replicabilita'  delle  offerte  di  linee  affittate  al dettaglio di Telecom Italia;
 Vista   la  lettera  della  Commissione  europea  SG-Greffe  (2006) D/202655  del  17 maggio  2005  relativa allo schema di provvedimento concernente  «Mercato  dell'insieme  minimo  delle linee affittate in Italia» (Mercato n. 7 della Raccomandazione della Commissione Europea n.  2003/311/CE)»  adottato  dall'Autorita'  in  data 6 aprile 2005 e notificato  alla  Commissione  europea  ed  ai  Paesi  membri in data 18 aprile 2006;
 Considerato  che la Commissione, nella propria lettera, rileva che, «secondo  quanto  stabilito  dall'art.  7,  comma 5,  della direttiva 2002/21/CE,  l'Autorita'  puo'  adottare la decisone finale e, in tal caso, comunicarla alla Commissione»;
 Udita  la relazione dei Commissari Roberto Napoli ed Enzo Savarese, relatori   ai   sensi   dell'art.   29  del  Regolamento  concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';
 Delibera:
 Art. 1.
 Definizione del mercato delle linee affittate al dettaglio
 1.   L'Autorita'  individua  come  mercato  rilevante  delle  linee affittate  al  dettaglio  il mercato delle basse velocita' - circuiti analogici  e  digitali  di capacita' fino a 2 Mbit/s inclusi (insieme minimo).
 2.  Il  mercato  delle  linee  affittate  al  dettaglio definito al comma precedente ha dimensione nazionale.
 |  |  |  | Art. 2. Imprese notificate come aventi significativo potere di mercato
 1.  Nel  mercato nazionale delle linee affittate al dettaglio delle basse velocita' - circuiti analogici e digitali di capacita' fino a 2 Mbit/s inclusi - non sussistono condizioni di concorrenza effettiva.
 2.  L'operatore  Telecom  Italia S.p.A. dispone di un significativo potere  di  mercato  nel  mercato  nazionale delle linee affittate al dettaglio  di  bassa  velocita'  -  circuiti  analogici e digitali di capacita'  fino a 2 Mbit/s inclusi - ai sensi dell'art. 17 del Codice delle comunicazioni elettroniche. L'operatore Telecom Italia e' nelle condizioni  di  essere  notificato  ai  sensi dell'art. 52 del Codice delle comunicazioni elettroniche.
 |  |  |  | Art. 3. Obblighi di trasparenza e non discriminazione
 1.  Telecom  Italia  e'  soggetta  all'obbligo di trasparenza per i circuiti   rientranti   nell'insieme  minimo  (circuiti  analogici  e digitali  di  capacita'  fino  ai  2  Mbit/s  inclusi)  affinche'  le informazioni  relative  alle  specificazioni  tecniche  (comprese  le caratteristiche  fisiche ed elettriche ed i dettagli delle specifiche tecniche  e  di  prestazione  che  si applicano al punto terminale di rete),  alle  tariffe  (compresi  i  costi di connessione iniziale, i canoni  periodici e egli altri oneri) ed alle condizioni di fornitura siano  pubblicate in forma facilmente accessibile, ai sensi dell'art. 68 e dell'allegato 8 del Codice delle comunicazioni.
 2. Telecom Italia e' soggetta, nella fornitura dei servizi di linee affittate  con capacita' fino ai 2 Mbit/s inclusi, all'obbligo di non accorpare  in  modo indebito i servizi offerti ai sensi dell'art. 67, comma 2, del Codice.
 3.  Telecom  Italia  e'  soggetta  all'obbligo  di non privilegiare ingiustamente  determinati  utenti finali nella fornitura dei servizi di  linee  affittate con capacita' fino ai 2 Mbit/s inclusi, ai sensi dell'art. 68 e dell'allegato 8 del codice delle comunicazioni.
 4.  Fermo  restando  quanto  al  presente  articolo,  le condizioni attuative  per  l'implementazione  di  dettaglio  degli  obblighi  di trasparenza e non discriminazione sono disciplinate al capo III della presente delibera.
 |  |  |  | Art. 4. Obblighi in materia di controllo dei prezzi
 1.  Telecom  Italia e' soggetta all'obbligo di controllo dei prezzi nella  fornitura  dei  circuiti  analogici e digitali al dettaglio di capacita'  fino  ai  2  Mbit/s  inclusi,  ai  sensi  dell'art.  68  e dell'allegato 8 del Codice.
 2.  Il  controllo  dei prezzi di cui al comma precedente e' attuato attraverso  l'adozione di un meccanismo di programmazione pluriennale dei  prezzi (price cap) che fissa un vincolo massimo complessivo alla modifica  del  valore  economico del paniere di consumo, comprendente tutti  i  circuiti  rientranti  nell'insieme minimo, ossia i circuiti diretti analogici e digitali fino ai 2 Mbit/s inclusi.
 3.   Fermo  restando  quanto  disposto  al  presente  articolo,  le metodologie di controllo e programmazione pluriennale dei prezzi sono disciplinate al capo III della presente delibera.
 |  |  |  | Art. 5. Obbligo di contabilita' dei costi
 1. Telecom Italia e' soggetta all'obbligo di contabilita' dei costi ai   sensi   dell'art.   68   e  dell'Allegato  8  del  Codice  delle comunicazioni elettroniche.
 2. In ottemperanza dell'obbligo di cui al comma precedente, Telecom Italia fornisce all'Autorita' il conto economico ed il rendiconto del capitale  impiegato,  separatamente  per  le  seguenti  tipologie  di circuiti venduti:
 a)  circuiti  diretti  analogici (suddivisi in circuiti urbani ed interurbani);
 b) circuiti diretti numerici fino a 64 Kbits esclusi;
 c) circuiti diretti numerici da 64 Kbits a 2 Mbit/s esclusi;
 d) circuiti diretti numerici a 2 Mbit/s.
 3.  La conformita' del metodo contabile utilizzato ai criteri sopra elencati   e'   oggetto   di   verifica  da  parte  di  un  organismo indipendente,   designato   dall'Autorita'.   Quest'ultima   provvede affinche' ogni anno sia pubblicata una dichiarazione di conformita'.
 4.  Fermo  restando  quanto  disposto  ai  commi 1 e 2 del presente articolo,   le   condizioni   attuative   relative   all'obbligo   di contabilita'  dei  costi sono disciplinate al Capo III della presente delibera.
 |  |  |  | Art. 6. Condizioni   attuative   degli   obblighi   di   trasparenza   e  non discriminazione
 1.  Telecom Italia e' tenuta a pubblicare le condizioni tecniche ed economiche,  le  condizioni  di  fornitura  delle offerte di circuiti diretti  analogici  e  digitali  fino  ai  2  Mbit/s (insieme minimo) attenendosi alle specifiche elencate nell'Allegato 8 del Codice.
 2.  In merito alla struttura dell'offerta, Telecom Italia e' tenuta al  rispetto  di  quanto  previsto  dalla  delibera n. 304/03/CONS, e successivamente    modificato    dalla   delibera   n.   440/03/CONS, relativamente ai circuiti rientranti nell'insieme minimo.
 3. Telecom Italia, ogni qual volta intenda offrire sul mercato piu' servizi  di  linee  affittate, di capacita' fino ai 2 Mbit/s inclusi, accorpandoli  in  un'unica  offerta,  deve  notificare  tale  offerta all'Autorita'   entro  il  termine  di  30  giorni  antecedenti  alla commercializzazione, evidenziando separatamente il prezzo relativo ad ogni  singolo  servizio  incluso  nell'offerta,  onde  consentire  la verifica di ammissibilita'.
 |  |  |  | Art. 7. Condizioni  attuative  degli  obblighi  in  materia  di controllo dei prezzi
 1.  Il  meccanismo  di  programmazione  pluriennale  dei  prezzi si applica  per  il  triennio 2007 - 2009 ai canoni e contributi (per le attivazioni/disattivazioni   del  servizio  e  /o  per  le  attivita' accessorie)  dei  servizi di linee affittate analogiche e digitali di capacita' fino ai 2 Mbit/s inclusi offerti da Telecom Italia.
 2. Per il paniere, come definito all'art. 5, Capo II, il vincolo e' definito nella misura di IPC-X, dove IPC e' la variazione percentuale su  base  annua  dell'indice  dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi, rilevato dall'Istat, ed il fattore  X  rappresenta  la stima del recupero di efficienza da parte dell'operatore  notificato  nella  fornitura dell'insieme dei servizi inclusi nel paniere di appartenenza.
 3.  La  variazione  percentuale  annua  programmata  del prezzo del paniere  e'  fissata  in  IPC  -  7%,  con  un  vincolo  specifico di variazione  minima  garantita  pari  a  IPC  -  7% per i circuiti a 2 Mbit/s.
 4.  Le  modalita' applicative per la verifica dei vincoli del price cap sono stabilite come segue:
 a)  i  valori iniziali su cui computare le variazioni percentuali annuali  sono i prezzi (contributi e canoni) al pubblico praticati da Telecom  Italia al 31 dicembre di ogni anno per i servizi inclusi nel paniere;
 b)  Telecom  Italia  comunica all'Autorita' la propria offerta di linee affittate entro il 1° novembre dell'anno precedente a quello di validita'  dell'offerta. L'Autorita' si pronuncia entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.
 c) Telecom Italia comunica all'Autorita' i seguenti dati relativi ai dodici mesi antecedenti al 30 giugno dell'anno precedente all'anno di validita' dell'offerta:
 i)  il  numero di circuiti attivi nell'intero periodo (attivati prima del periodo e ancora attivi alla fine del periodo);
 ii)  il numero circuiti attivati nel periodo e le relative date di attivazione;
 iii)  il  numero  di  circuiti  disattivati  nel  periodo  e le relative date di disattivazione.
 d) Per ciascuna tipologia di circuiti di cui al comma precedente, Telecom   Italia  comunica  il  dettaglio  delle  caratteristiche  di lunghezza  media,  capacita'  media,  prestazioni  aggiuntive, durate contrattuali  medie e livelli medi di sconto applicati. Il livello di dettaglio  delle  informazioni  fornite  deve essere sufficiente alla valorizzazione  del  paniere  dei  consumi  sulla  base  dell'offerta proposta  e  sulla  base  dell'offerta  di  linee affittate in vigore nell'anno precedente.
 e)   Il   paniere   dei   consumi   e'   trasmesso  all'Autorita' contestualmente   alla   comunicazione  dell'offerta  e  deve  essere accompagnato da un'autocertificazione circa la veridicita' dei dati e la loro congruenza con i dati di contabilita' regolatoria.
 f)  Per  il  primo  anno di applicazione del price cap, il valore iniziale  del  paniere  assume  a riferimento i corrispondenti valori contenuti  nell'offerta  di  Telecom  Italia  attualmente  in vigore, approvata  dall'Autorita'  con  delibera  440/03/CONS,  e  i relativi volumi  devono  essere  comunicati  da Telecom Italia entro 45 giorni dalla  notifica  del  provvedimento,  con  il  livello  di  dettaglio riportato alla lettera c del presente articolo.
 g)  Al fine di una corretta valutazione del paniere, la struttura dell'offerta oggetto di valutazione e quella in vigore nel periodo di riferimento  precedente devono risultare comparabili per tipologia di servizi   e   prestazioni   accessorie,   classi  di  sconto,  durate contrattuali.  Nel  caso  di  variazioni  sostanziali della struttura dell'offerta,  Telecom  Italia,  contestualmente  alla  comunicazione della   nuova  offerta,  dovra'  integrare  il  paniere  dei  consumi trasmessi  al  1° novembre  con  ogni  informazione  utile  alla  sua valorizzazione con la nuova offerta.
 h)  Telecom  Italia  ha la facolta' di variare l'offerta in corso d'anno; tali variazioni devono essere comunicate all'Autorita' con un preavviso   di  tre  mesi.  Al  fine  di  garantire  l'efficacia  dei meccanismi  di  programmazione  pluriennale  dei prezzi, almeno meta' della   riduzione   totale   annuale  programmata  della  spesa  deve verificarsi  nei  primi  sei  mesi  dell'anno  e non piu' della meta' dell'eventuale  incremento del totale della spesa annuale programmata puo' verificarsi nei primi sei mesi dell'anno.
 i)  Qualora  dal  computo del price cap del paniere si realizzino nel  corso di un anno riduzioni di spesa superiori a quelle imposte o incrementi  di  spesa  inferiori  a quelli permessi, la differenza e' computabile ai fini del rispetto del vincolo dell'anno successivo.
 j)  Qualora, invece, nel corso di un anno si realizzino riduzioni di spesa inferiori a quelle imposte o incrementi di spesa superiori a quelli permessi, non dovuti ad eventi imprevedibili ed eccezionali, a mutamenti  del  quadro normativo o alla variazione degli obblighi del servizio   universale,   la   differenza,  maggiorata  del  100%,  e' computabile ai fini del rispetto del vincolo dell'anno successivo.
 5.  L'Autorita'  verifica  che  le  condizioni economiche approvate nell'ambito  del meccanismo di price cap non permettano all'operatore notificato  di  praticare  prezzi  sotto  costo  o di porre in essere pratiche  discriminatorie  nella  fissazione  dei  prezzi agli utenti finali.  Inoltre,  l'Autorita'  verifica  che i prezzi proposti siano replicabili da parte di un operatore alternativo efficiente.
 |  |  |  | Art. 8. Condizioni attuative dell'obbligo di contabilita' dei costi
 1.  Il  conto  economico che Telecom Italia trasmette all'Autorita' per  ciascuna classe di capacita' indicata nell'art. 6, Capo II, deve indicare:
 a) i ricavi;
 b) i costi operativi;
 c) i   transfer   charge   per  l'acquisto  di  servizi  trunk  e terminating;
 2. Telecom   Italia  congiuntamente  al  conto  economico  ed  al rendiconto  del  capitale impiegato, per ciascuna classe di capacita' dei circuiti venduti, trasmette:
 a) informazioni  dettagliate sugli aspetti economici e finanziari della gestione;
 b) il totale delle quantita' vendute, con un livello di dettaglio tale  da  permettere  la valorizzazione dei transfer charge ai prezzi offerta di interconnessione di riferimento;
 c) il  totale delle quantita' vendute che dovra' evidenziare, per ciascuna velocita':
 d) il numero di attivazioni nell'anno;
 e) il numero delle disattivazioni.
 |  |  |  | Art. 9. Circuiti digitali di capacita' superiore a 2 Mbit/s
 1.  Il mercato dei collegamenti digitali di capacita' superiore a 2 Mbit/s   e  fino  ai  155  Mbit/s  inclusi  non  e'  suscettibile  di regolamentazione ex-ante.
 2.  L'Autorita'  rimuove  gli  obblighi  vigenti  in capo a Telecom Italia  nel  mercato descritto al comma precedente, in quanto ritiene che  gli  obblighi  imposti  nei  corrispondenti mercati all'ingrosso siano in grado di garantire una concorrenza effettiva.
 3.  L'Autorita'  rimuove  gli  obblighi  vigenti  in capo a Telecom Italia  per  i  circuiti  al  dettaglio di capacita' superiore ai 155 Mbit/s,  in  quanto  l'analisi  ha  dimostrato  che tali circuiti non vengono forniti al dettaglio.
 |  |  |  | Art. 10. Disposizioni finali
 1.  Le  valutazioni dell'Autorita' ad esito dell'analisi di mercato sono    riportate   nell'allegato A   della   presente   delibera   e costituiscono   parte   integrante   ed   essenziale   del   presente provvedimento.
 2.  La  revisione  degli  obblighi di cui al Capo II della presente delibera  avverra'  nell'ambito  delle prossime analisi di mercato ai sensi dell'art. 19 del Codice delle comunicazioni.
 La  presente delibera e' trasmessa alla Commissione europea ed alle Autorita' di regolamentazione degli Stati membri dell'Unione europea.
 Avverso il presente provvedimento puo' essere presentato ricorso al TAR  del  Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
 La  presente  delibera  e'  notificata alla societa' Telecom Italia S.p.A.,  ed  e'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  nel  Bollettino  ufficiale  dell'Autorita'  e nel sito web dell'Autorita' www.agcom.it
 
 Napoli, 7 giugno 2006
 
 Il presidente: Calabro'
 |  |  |  | Allegato A alla delibera n. 343/06/CONS IDENTIFICAZIONE ED ANALISI DEL MERCATO DELLE LINEE AFFITTATE AL
 DETTAGLIO, VALUTAZIONE DI SUSSISTENZA DEL SIGNIFICATIVO POTERE
 DI MERCATO PER LE IMPRESE IVI OPERANTI E DEFINIZIONE DEGLI
 OBBLIGHI REGOLAMENTARI CUI VANNO SOGGETTE LE IMPRESE CHE
 DISPONGONO DI UN TALE POTERE (MERCATO N. 7 FRA QUELLI
 IDENTIFICATI DALLA RACCOMANDAZIONE SUI MERCATI RILEVANTI
 DELLA COMMISSIONE EUROPEA).
 1. IL QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO E REGOLAMENTARE
 
 Quadro di riferimento normativo
 
 1.  Il  24  aprile  2002  le Istituzioni europee hanno adottato il nuovo  pacchetto  regolamentare  che  istituisce  un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica.
 
 2.  Il  nuovo  quadro regolamentare si compone principalmente di 5 direttive, di una Raccomandazione e delle Linee guida. In particolare si tratta dei seguenti documenti:
 a. direttiva   del   Parlamento   europeo  e  del  Consiglio  che istituisce  un  quadro  normativo  comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (2002/21/CE), c.d. "direttiva quadro"(1);
 b. direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle autorizzazioni  per  le reti e i servizi di comunicazione elettronica (2002/20/CE), c.d. "direttiva autorizzazioni"(2);
 c. direttiva  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio relativa all'accesso  e  alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate,  e  all'interconnessione delle medesime (2002/19/CE), c.d. "direttiva accesso"(3);
 d. direttiva  del  Parlamento europeo e del Consiglio relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi  di  comunicazione  elettronica  (2002/22/CE), c.d. direttiva servizio universale"(4);
 e. direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002  relativa  al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita   privata   nel   settore   delle   comunicazioni   elettroniche (2002/58/CE), c.d. "direttiva protezione dati"(5).
 
 3.  Nel  contesto  del  nuovo  quadro  regolamentare,  particolare rilievo rivestono altri tre atti, ovvero:
 a. la  Raccomandazione  sui  mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi    nell'ambito   del   nuovo   quadro   regolamentare   delle comunicazioni  elettroniche, relativamente all'applicazione di misure ex  ante secondo quanto disposto dalla direttiva 2002/21/CE, adottata 1'11 febbraio 20036 (di seguito, la Raccomandazione);
 b. le  Linee  direttrici  della  Commissione  per  l'analisi  del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del  nuovo  quadro  normativo  comunitario per le reti e i servizi di comunicazione  elettronica,  adottate  dalla  Commissione il 9 luglio 2002' (di seguito, le Linee direttrici o Linee guida);
 c. la  Raccomandazione  relativa alle notificazioni, ai termini e alle  consultazioni  di cui all'articolo 7 della direttiva 2002/21/CE del  Parlamento  europeo e del Consiglio, adottata il 23 luglio 20038 (di seguito, la Raccomandazione sull'art. 7).
 
 4.  Il  nuovo quadro normativo sopra delineato ed, in particolare, la   direttiva   quadro,   la   direttiva   accesso,   la   direttiva autorizzazioni   e   la  direttiva  servizio  universale  sono  state recepite,  in  Italia,  dal d.lgs. 259/03 del 1° agosto 2003, recante "Codice  delle  comunicazioni  elettroniche"9  (di  seguito, anche il Codice).
 
 5.  La  Raccomandazione ha ad oggetto i diciotto mercati rilevanti dei   prodotti   e   dei  servizi  del  settore  delle  comunicazioni elettroniche   le  cui  caratteristiche  sono  tali  da  giustificare l'imposizione  degli obblighi di regolamentazione ex ante. L'art. 15, comma 3 e l'art. 7, comma 4, della direttiva quadro prevedono che uno Stato   membro,   ove   ricorrano   particolari   circostanze,  possa identificare un mercato rilevante differente da quelli previsti dalla Raccomandazione. Tali disposizioni sono state recepita dall'art. 18 e dall'art. 12, comma 4 del Codice delle comunicazioni elettroniche.
 
 6.  Le Linee guida della Commissione illustrano alcuni criteri cui le  Autorita'  nazionali di regolamentazione (di seguito, le ANR o le Autorita)  devono  fare  riferimento  nell'ambito  delle  analisi dei mercati  di  cui  agli  artt.  14,  15  e  16 della direttiva quadro, recepiti  rispettivamente  dagli  art.  17,  18 e 19 del Codice delle comunicazioni  elettroniche.  L'art.  14, in particolare, attribuisce alle  ANR  il  compito  di  svolgere le analisi sul grado di sviluppo della  concorrenza  nei mercati individuati dalla Raccomandazione sui mercati  rilevanti  volte  ad  accertare se le imprese che vi operano dispongano,  singolarmente  o  congiuntamente,  di  un  significativo potere di mercato.
 
 7.  Il  nuovo quadro regolamentare riconosce che la prima fase del processo   di  liberalizzazione  dei  mercati  e'  ormai  conclusa  e sancisce,  pertanto,  la  convergenza  tra disciplina regolamentare e disciplina  antitrust,  stabilendo  un'analogia tra la definizione di significativo  potere  di  mercato  e  quella di posizione dominante. Infatti,  la  direttiva  quadro  (considerando  25)  indica  che  "la definizione  di  quota di mercato significativa di cui alla direttiva 97/33/CE   (...)   si   e'  dimostrata  utile  nelle  prime  fasi  di liberalizzazione  dei mercati in quanto soglia che fa scattare alcuni obblighi  ex  ante,  ma essa deve essere adattata per tenere conto di realta'  di  mercato  piu'  complesse e dinamiche. Per tale motivo la definizione  di  cui  alla  presente  direttiva  e'  equivalente alla nozione  di  posizione dominante enucleata dalla giurisprudenza della Corte  di  giustizia  e  del Tribunale di primo grado delle Comunita' europee",  laddove  per posizione dominante si intende la "situazione di  potenza  economica grazie alla quale un'impresa che la detiene e' in  grado  di  ostacolare la persistenza di una concorrenza effettiva sul   mercato  di  cui  trattasi  e  ha  la  possibilita'  di  tenere comportamenti   alquanto   indipendenti   nei   confronti   dei  suoi concorrenti,   dei   suoi   clienti   ed,   in   ultima  analisi,  di consumatori"10.  Richiamandosi  a  tale  definizione  l'art.14  della direttiva  quadro  stabilisce che "si presume che un'impresa disponga di   un   significativo  potere  di  mercato  se,  individualmente  o congiuntamente  con  altri,  gode di una posizione equivalente ad una posizione  dominante,  ossia una posizione di forza economica tale da consentirle  di  comportarsi  in misura notevole in modo indipendente dai concorrenti, dai clienti e, in definitiva, dai consumatori".
 
 8.  Il  percorso  che  il  nuovo  quadro regolamentare delinea per l'analisi  sulla  concorrenzialita'  dei  mercati,  richiede  che  le Autorita'  procedano  dapprima  alla definizione del mercato, sia per quanto   riguarda  i  mercati  identificati  dalla  Commissione  come rilevanti in quanto suscettibili di regolamentazione ex ante, sia per cio'  che  concerne  eventuali  ulteriori mercati non inclusi in tale lista.  Una volta definito il mercato dal punto di vista merceologico e geografico, si procede alla verifica della sussistenza di posizioni dominanti,  individuali  o  collettive,  al  termine  della  quale le Autorita'   introducono,   rimuovono   o   modificano   gli  obblighi regolamentari.  Gli  artt.  18  e  19  del Codice delle comunicazioni elettroniche  prevedono,  in  applicazione  degli artt. 15 e 16 della direttiva   quadro,  che  la  definizione  dei  mercati  rilevanti  e l'analisi  degli  stessi  debbano essere condotte tenendo nel massimo conto  la Raccomandazione e le Linee guida. In tal senso, la quota di mercato  sara'  uno  degli  elementi da prendere in considerazione al fine  della  verifica  della  sussistenza di una posizione dominante, dovendo  le  ANR  analizzare  tutta una serie di altri criteri, cosi' come riportato nelle Linee guida.
 
 9. Gli obblighi regolamentari imposti in esito di ciascuna analisi di  mercato  rimarranno  in  vigore  fino  al termine dell'analisi di mercato  successiva(11),  fatta salva la possibilita' di procedere ad un'attivita'  di  revisione  e verifica qualora l'Autorita' lo reputi opportuno.
 
 10.  Le procedure per lo svolgimento delle analisi di mercato sono contenute   negli   artt.   6  e  7  della  direttiva  quadro,  nella Raccomandazione  sull'art.  7,  negli  artt. 11 e 12 del Codice delle comunicazioni  elettroniche, nonche' nelle delibere dell'Autorita' n. 335/03/CONS(12)  e n. 453/03/CONS(13). In particolare, viene previsto che,  qualora  l'Autorita' intenda adottare provvedimenti che abbiano un impatto rilevante sul mercato di riferimento, le parti interessate possano   presentare   le  proprie  osservazioni  sulla  proposta  di provvedimento,  cosi'  come  definito  dall'art.  1,  comma  2  della delibera  n.  453/03/CONS,  entro  i  termini stabiliti, comunque non inferiori a trenta giorni.
 
 11.  Al termine della fase di consultazione nazionale, la proposta di   provvedimento   viene   inviata   all'Autorita'   garante  della concorrenza  e  del  mercato, che rende il parere entro il termine di quarantacinque giorni(14)
 
 12.  Infine, qualora l'Autorita' intenda adottare un provvedimento che influenzi gli scambi tra Stati membri, rende accessibile il testo del provvedimento alla Commissione europea e alle altre ANR - secondo le  modalita'  indicate  nella  Raccomandazione  sull'art. 7 - che si possono esprimere entro il termine di trenta giorni.
 
 13.  Il  meccanismo descritto contempla due eccezioni. La prima si verifica  qualora  la  Commissione,  durante  la consultazione, abbia espresso  un  parere  nel  quale dichiara che la misura proposta crea barriere  al  mercato  unico, ovvero potrebbe rivelarsi incompatibile con  il  diritto  comunitario  o  con gli obiettivi di cui all'art. 8 della direttiva quadro.
 
 14.  In questo caso, il provvedimento non puo' essere adottato per due  mesi  ulteriori,  nel corso dei quali la Commissione (sentito il Comitato  comunicazioni)  puo' adottare una decisione motivata in cui chiede  all'Autorita'  di  ritirare il progetto. Diversamente, se nei due  mesi  la Commissione non si pronuncia, l'Autorita' puo' adottare il provvedimento cosi' come era stato notificato in origine.
 
 15. La seconda eccezione riguarda la possibilita' che le Autorita' hanno  di  adottare  provvedimenti  in  deroga  alla  procedura sopra descritta.  Questo puo' verificarsi nel caso di misure temporanee che le  Autorita' siano chiamate ad applicare al fine di salvaguardare la concorrenza e tutelare gli interessi degli utenti.
 
 16.   Tali   misure   dovranno  comunque  essere  comunicate  alla Commissione  e  alle  altre  Autorita'  e,  in  ogni caso, per essere trasformate  da  temporanee  in  permanenti,  o  in  caso di proroga, dovranno  essere  adottate  seguendo la procedura di cui all'art. 12, commi 3 e 4 del Codice delle comunicazioni elettroniche.
 
 Quadro di riferimento regolamentare
 
 17.   La  direttiva  n.  92/44/CE,  all'articolo  8,  comma  2,  e all'articolo  10,  comma  1,  impone  agli  organismi notificati come aventi  significativo  potere  di mercato (SMP) nel mercato nazionale delle  linee  affittate  di  rispettare i principi di orientamento al costo,   trasparenza,   obiettivita'   e  non  discriminazione  nella fornitura  di  linee  affittate e nella determinazione delle relative condizioni  economiche.  Tali principi regolamentari, contenuti anche nel d.P.R. n. 318/97, hanno portato all'adozione dei provvedimenti di seguito riportati da parte dell'Autorita'.
 
 18.   Inizialmente,  con  la  delibera  n.  66/98  l'Autorita'  ha autorizzato  Telecom  Italia  ad  applicare  le condizioni economiche proposte  per  l'offerta  delle  linee  affittate. In seguito, con la delibera  n.  171/99,  paragrafo  3,  punto 2, l'Autorita' ha incluso l'offerta  di  circuiti diretti da parte di operatori notificati come aventi notevole forza di mercato tra i servizi sottoposti al criterio dell'orientamento  al  costo  e all'obbligo di separazione contabile. Sempre nel 1999, con la delibera n. 197/99, l'Autorita' ha notificato Telecom  Italia  come  organismo  dotato  di  significativo potere di mercato  nel  mercato  nazionale  dei  sistemi delle linee affittate. Successivamente,   con   la   delibera  n.  711/00/CONS,  sono  state modificate  le condizioni economiche precedentemente in vigore e sono stati  imposti livelli di qualita' garantiti del servizio offerto (il c.d.  Service  Level  Agreement  -  SLA  -  base).  Ai sottoscrittori dell'offerta  di  linee  affittate e' stata, inoltre, riconosciuta la possibilita' di richiedere a Telecom Italia, dietro corresponsione di una somma aggiuntiva da definire su base contrattuale, la definizione di  condizioni  di  fornitura e riparazione dei circuiti migliorative rispetto  a quelle indicate nel Service Level Agreement base. In tali casi,  a  Telecom  Italia e' imposto il rispetto del principio di non discriminazione  e  l'obbligo di negoziare, se richiesto, il servizio di riparazione di linee affittate 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno.
 
 19.   Nel   2001,   a   seguito   di  una  consultazione  pubblica appositamente indetta, l'Autorita', con la delibera n. 393/01/CONS ha ritenuto  opportuno imporre a Telecom Italia di pubblicare un listino relativo alle condizioni economiche all'ingrosso, ovvero un'offerta a condizioni  diverse  da  quelle al dettaglio, dedicata agli operatori licenziatari  ed  autorizzati.  La  delibera n. 59/02/CONS stabilisce che,  per  poter  accedere alle condizioni dell'offerta all'ingrosso, gli  operatori  in  possesso del titolo autorizzatorio previsto dalla normativa  debbano  utilizzare  almeno  un  nodo  e/o  un apparato di proprieta'  o di cui abbiano disponibilita'. Le condizioni economiche dell'offerta  wholesale,  approvate  con  la  menzionata  delibera n. 59/02/CONS, sono state definite depurando i prezzi al dettaglio dalle componenti  di costo imputabili alla gestione del cliente finale, con l'intento  di  creare una netta demarcazione tra il mercato retail di linee   affittate   (delibera  n.  711/00/CONS)  e  quello  wholesale (delibera  n.  59/02/CONS).  Tale sistema ha portato ad una riduzione dei  prezzi  tra  il  3% ed il 10% rispetto all'offerta retail di cui alla delibera n. 711/00/CONS.
 
 20.  La  notifica  di  Telecom  Italia quale unico soggetto avente significativo  potere di mercato nel mercato delle linee affittate e' stata  confermata dall'Autorita' anche per gli anni 2000 (delibera n. 350/02/CONS) e 2001 (delibera n. 160/03/CONS).
 
 21.  Infine l'Autorita', con la delibera n. 304/03/CONS, alla luce dei  recuperi  di  efficienza  evidenziati  dall'esame  dei  dati  di contabilita'   regolatoria,   nonche'  del  confronto  con  i  prezzi praticati in Europa, ha imposto una riduzione dei prezzi dell'offerta retail  di  almeno  il  5,25% ed una specifica riduzione del 7% per i circuiti  diretti  numerici  con  velocita'  di 2 Mbit/s, nell'ottica della   successiva  introduzione  di  un  meccanismo  di  price  cap. Contestualmente  a  tale  riduzione  l'Autorita',  sulla  base  delle valutazioni  delle  condizioni  complessive  di  replicabilita' delle offerte  e  della  stima  dei  costi evitabili, ha ritenuto opportuno imporre  un  allargamento della forchetta esistente tra la menzionata offerta  retail e la corrispondente offerta wholesale e, pertanto, ha stabilito  che  il differenziale esistente tra prezzi retail e prezzi wholesale non potesse essere in alcun caso inferiore al 12 %.
 
 22.  In attuazione della delibera n. 304/03/CONS Telecom Italia ha pubblicato le nuove offerte di linee affittate retail, che sono state sottoposte  a  verifica  e approvate dall'Autorita' con la successiva delibera n. 440/03/CONS.
 
 23.  In  particolare,  in  base  alla  delibera  n. 304/03/CONS le riduzioni  di  prezzo  si  devono  applicare  sulla  base  dei volumi complessivi  al  31  dicembre  2001  e dei prezzi dell'offerta retail standard  di  cui  alla  delibera n. 711/00/CONS. Telecom Italia, nel riformulare  l'offerta  ha comunque la possibilita' di applicare, nel rispetto   del   principio   di   non   discriminazione,   condizioni migliorative  legate  ai  volumi  di  spesa dei clienti o alle durate contrattuali,  che  non sono state computate al fine del rispetto dei vincoli di riduzione.
 
 24.  In  sede  di  approvazione  delle  offerte di linee affittate retail  e  wholesale  formulate  da  Telecom  Italia  ai  sensi della delibera  n. 304/03/CONS, con delibera n. 440/03/CONS, l'Autorita' ha specificato i seguenti aspetti:
 a. oneri aggiuntivi a carico degli operatori sottoscrittori delle offerte:  qualora  in  circostanze  eccezionali  e  dimostrabili  non risulti  possibile  la  fornitura  di  linee  affittate  a condizioni standard,  i  relativi oneri aggiuntivi a carico degli operatori sono definiti  da Telecom Italia nel rispetto dei principi di orientamento al    costo,   non   discriminazione   e   parita'   di   trattamento interno-esterno   e   sono   oggetto   di   rendicontazione  separata nell'ambito della contabilita' regolatoria di Telecom Italia;
 b. procedura  per la chiusura dei disservizi: Telecom Italia deve adottare una procedura di chiusura del disservizio concordata con gli operatori, che preveda, a seguito del ricevimento della comunicazione di  avvenuto  ripristino  del  servizio,  la  disponibilita'  per  il cliente/operatore  di  un  adeguato  periodo di tempo nel quale poter compiere le proprie verifiche;
 c. tempi  di  ripristino  del  servizio:  il calcolo dei tempi di ripristino del servizio espressi in ore lavorative deve essere basato sull'orario   lavorativo  8:00-20:00,  dal  lunedi'  al  venerdi',  e 8:00-13:00, il sabato;
 d. garanzia   sul   numero   massimo   di  ore  solari  annue  di indisponibilita'  del servizio: il parametro di disponibilita' annua, che  rappresenta  un  aspetto fondamentale del livello di qualita' di servizio,  deve  essere  contemplato dal Service Level Agreement base per  tute  le  tipologie  di circuito, ed i relativi valori garantiti devono   essere   definiti   sulla   base   delle   migliori   prassi internazionali;
 e. Service  Level  Agreement  Premium: le condizioni migliorative associate  alla  sottoscrizione  a  titolo  oneroso  di condizioni di fornitura  premium  devono essere formulate nel rispetto dei principi di parita' di trattamento interno-esterno e non discriminazione.
 
 25.  Infine, l'Autorita' con delibera n. 45/06/CONS ha adottato il provvedimento  finale  relativo  ai  mercati all'ingrosso delle linee affittate  prevista dal nuovo quadro regolamentare, cioe' dei mercati dei segmenti terminali di linee affittate (mercato 13) e dei segmenti di  linee  affittate su circuiti interurbani (mercato 14), con cui ha individuato  Telecom  Italia quale operatore con significativo potere di mercato in entrambi i mercati. Il provvedimento introduce notevoli modifiche  all'impianto  regolamentare  precedente,  sia con riguardo alle   modalita'   di  offerta  dei  servizi  all'ingrosso  di  linee affittate,  sia  in  relazione  ai  prezzi massimi che Telecom Italia pratica  agli  operatori  di  rete fissa e mobile. In particolare, il provvedimento  prevede  una nuova configurazione dei servizi relativi alle   linee   affittate   all'ingrosso  -  articolati  in  "segmenti terminali"  (terminating)  e  circuiti interurbani (trunk) -, nonche' una  nuova  disciplina  per  le  modalita' di controllo delle tariffe praticate   da   Telecom   Italia   agli   operatori   terzi,  basata sull'introduzione  di  un  network  cap.  Il  sistema  di network cap prevede una riduzione annuale del 9,6% (al lordo dell'inflazione) nel caso   dei   prezzi   dei  segmenti  terminali  e  il  mero  recupero dell'inflazione,  nel  caso  dei  prezzi  dei circuiti interurbani di lunga distanza. ---------------------------------------------
 (1) In GUCE L 108 del 24 aprile 2002, pag. 33.
 (2) In GUCE L 108 del 24 aprile 2002, pag. 21.
 (3) In GUCE L 108 del 24 aprile 2002, pag. 7.
 (4) In GUCE L 108 del 24 aprile 2002, pag. 51.
 (5)  In  GUCE  L  201  del31 luglio 2002, pag. 37. A queste
 direttive  deve  aggiungersi la direttiva della Commissione
 europea  sulla concorrenza nei mercati delle reti e servizi
 di   comunicazione   elettronica   del  16  settembre  2002
 (2002/77/CE,  c.d.  "direttiva  concorrenza", in GUCE L 249
 del  17  settembre  2002,  pag.  21),  la  decisione  della
 Commissione  europea  del  29 luglio 2002 che istituisce il
 gruppo  dei  "Regolatori europei per le reti e i servizi di
 comunicazione  elettronica" (2002/627/CE, in GUCE L 200 del
 30  luglio  2002,  pag.  38),  la  decisione del Parlamento
 europeo  e  del  Consiglio  del 7 marzo 2002 relativa ad un
 quadro   normativo   in  materia  di  spettro  radio  nella
 Comunita'  europea  (676/2002/CE,  c.d.  "decisione spettro
 radio",  in  GUCE  L  108  del 24 aprile 2002, pag. 1) e il
 Regolamento  relativo  all'accesso  disaggregato  alla rete
 locale  del  18  dicembre 2000 (2887/2000/CE, in GUCE L 336
 del 30 dicembre 2000, pag. 4 ).
 (6) In GUCE L114 del 8 maggio 2003, pag.45.
 (7) In GUCE C 165 del 11 luglio 2002, pag. 6.
 (8) In GUCE L 190 del 30 luglio 2003, pag. 13.
 (9)  Pubblicato  nella  Gazzetta ufficiale della Repubblica
 italiana del 15 settembre 2003, n. 214 ed entrato in vigore
 il 16 settembre 2003.
 (10)  Sentenza United Brands del 14 febbraio 1978, causa n.
 27/76, in Raccolta, 1978, pp. 207 e ss..
 (11)  Da  effettuarsi,  in  ogni  caso,  ogni diciotto mesi
 (artt. 19 e 66 del Codice delle comunicazioni).
 (12)  Delibera  del 24 settembre 2003, recante "Modifiche e
 integrazioni   al   regolamento  concernente  l'accesso  ai
 documenti,   approvato   con   delibera   n.   217/01/CONS"
 pubblicata   nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
 Italiana del 15 ottobre 2003, n. 240.
 (13)  Delibera  del  23 dicembre 2003, recante "Regolamento
 concernente   la   procedura   di   consultazione   di  cui
 all'articolo  11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.
 259"  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 Italiana del 28 gennaio 2004, n. 22.
 (14)    Secondo    quanto    stabilito    nell'accordo   di
 collaborazione   tra  l'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
 comunicazioni e l'Autorita' garante della concorrenza e del
 mercato  in  materia  di  comunicazioni elettroniche del 27
 gennaio 2004, pubblicato sul sito web dell'Autorita'.
 2. DEFINIZIONE DEL MERCATO RILEVANTE
 
 Introduzione
 
 26.    Secondo    quanto   previsto   dal   quadro   regolamentare precedentemente  in  vigore  (il  c.d.  quadro  normativo  ONP - open networkprovision  -  del  1998)  non  tutti i segmenti dell'industria delle   telecomunicazioni   soggetti   a   regolamentazione  ex  ante rappresentano  "mercati"  ai  sensi del diritto e della pratica della concorrenza.  Il  nuovo  quadro  regolamentare  si fonda, invece, sul principio  che  i  mercati  da  assoggettare a regolamentazione siano definiti   conformemente   ai  principi  delle  norme  europee  sulla concorrenza.
 
 27.  In  sintesi,  nell'ambito  della  pratica  del  diritto della concorrenza,  la definizione del mercato e' quel processo il cui fine ultimo  e'  di  individuare  un  insieme  di  prodotti/servizi e loro fornitori (attuali e potenziali) che siano effettivamente alternativi per   la   soddisfazione   di   un   determinato   bisogno  economico delimitandone al tempo stesso l'ambito geografico di riferimento.
 
 28.   Nell'applicare  tale  approccio,  l'Autorita'  riconosce  la particolare  importanza della valutazione del contesto competitivo in termini  prospettici  e tiene in debito conto il prevedibile sviluppo dell'innovazione,   rispettando,   al   contempo,   il  principio  di neutralita'  tecnologica. Tale orientamento appare fondamentale anche alla  luce  della crescente convergenza tecnologica che aumentera' il livello  di  sostituibilita'  tra  i diversi servizi di comunicazioni elettroniche.
 
 29. Il punto di partenza per la definizione e l'individuazione dei mercati,  e'  l'utilizzo  del c.d. test del monopolista ipotetico (di seguito,  TMI),  volto  a  valutare la sostituibilita' dal lato della domanda e dell'offerta(15). ----------------------------------
 (15)   Cfr.   paragrafi  40  -  43  delle  Linee  guida  per
 l'analisi dei mercati.
 
 30.  Il  test  viene  applicato  per  stabilire se un contenuto ma significativo  incremento  non  transitorio  del  prezzo  (small  but significant  non transitory increase in price, SSNIP) all'interno del mercato partendo dalla sua definizione piu' restrittiva sia dal punto merceologico  che  geografico  possa spingere i consumatori ad optare per altri prodotti/servizi sostitutivi ovvero indurre altre imprese a fornirli  in  un  lasso di tempo molto breve. Se questo e' il caso, i prodotti/servizi/fornitori     alternativi     vengono    considerati appartenenti  allo  stesso mercato. Il test viene poi ripetuto fino a trovare quell'ambito merceologico e geografico tale che l'aumento del prezzo  sia effettivamente sostenibile e profittevole per l'ipotetico monopolista.
 
 31.  Salvo  casi  eccezionali,  l'Autorita'  applica  il  test del monopolista ipotetico assumendo che la variazione del prezzo sia pari al  10%  e  il  corrispondente  periodo  nel quale tale variazione si realizza  sia  pari  18  mesi  (cioe',  la periodicita' che il Codice impone per le analisi di mercato).
 
 32.  Nell'analisi  del mercato dal lato dell'offerta, l'Autorita', coerentemente  con  quanto  indicato  nelle  Linee  guida,  considera altresi'  la concorrenza potenziale. La differenza tra la concorrenza potenziale  e  la sostituibilita' dal lato dell'offerta e' che mentre quest'ultima  non richiedendo costi addizionali d'entrata produce una risposta  immediata  alla  variazione  del  prezzo,  alla concorrenza potenziale  sono  associati  costi  irrecuperabili  di  ingresso  sul mercato.
 
 33.  Una  volta  identificato  il  perimetro del mercato nella sua dimensione   merceologica,   il  passo  successivo  nel  processo  di definizione  dei  mercati  e'  la  valutazione  della loro dimensione geografica.  Secondo  la  disciplina  della  concorrenza,  il mercato geografico  rilevante  consiste  in  un'area  in  cui  le  condizioni concorrenziali (caratteristiche della domanda dei prodotti/servizi in questione  e delle imprese attive/potenzialmente attive nell'offerta) sono simili o sufficientemente omogenee da permettere di distinguerla da  aree adiacenti, in cui le condizioni prevalenti della concorrenza sono sostanzialmente diverse.
 
 34.   Per  giungere  alla  definizione  di  tale  area  geografica l'Autorita',  oltre  che  ad utilizzare la medesima metodologia prima discussa circa l'analisi della sostituibilita' dal lato della domanda e  dell'offerta  in risposta ad una variazione di prezzo, tiene conto di:  a)  l'area  coperta dalle reti di comunicazione in questione; b) l'esistenza  di  strumenti  di  regolamentazione giuridici o di altro genere.
 
 35. L'Autorita' segue l'approccio descritto per giungere, in primo luogo,  ad  una definizione puntuale e dettagliata dei mercati che la Commissione  ha incluso nella lista della Raccomandazione sui mercati rilevanti   suscettibili  di  regolamentazione  ex  ante,  in  quanto caratterizzati  da: i) forti ostacoli non transitori all'accesso, ii) assenza  di  forze  che spingano - nel periodo di tempo considerato - verso  condizioni  di  concorrenza  effettiva,  e  iii) insufficienza dell'applicazione   della   disciplina  antitrust  ad  assicurare  un corretto  funzionamento  del  mercato.  In secondo luogo, l'Autorita' analizza  i  dati  disponibili per valutare se esistano altri mercati delle  comunicazioni - definiti nel rispetto dei principi del diritto della  concorrenza  - per i quali la presenza delle tre condizioni di cui sopra implichi la necessita' di un intervento regolamentare.
 
 36. Infine, nel definire il mercato, l'Autorita' tiene conto degli orientamenti  antitrust comunitari e nazionali, considerando comunque che la definizione del mercato al fine della regolamentazione ex ante non  e'  necessariamente coincidente con quella a cui si arriva - pur applicando  i  medesimi  metodi di analisi ed ispirandosi agli stessi principi - nell'ambito della tutela ex post della concorrenza.
 Il  mercato  delle  linee affittate al dettaglio nella definizione della Commissione
 
 37.  L'allegato  alla  Raccomandazione  della  Commissione europea relativa  ai  mercati  rilevanti  suscettibili di regolamentazione ex ante, per quanto riguarda le linee affittate al dettaglio, identifica il seguente mercato rilevante:
 Servizi al dettaglio
 (7)  L  'insieme  minimo  di  linee  affittate  (compresi  i tipi
 specifici  di  linee affittate di portata fino a 2 Mbit/s, di cui
 all'articolo  18  e  all'allegato  VII  della  direttiva servizio
 universale).
 Questo  mercato  figura  nell'allegato I, punto 1 della direttiva
 quadro  in  riferimento  all'articolo 16 della direttiva servizio
 universale (la fornitura di linee affittate ad utenti finali).
 Deve   essere   effettuata   un  'analisi  del  mercato  ai  fini
 dell'articolo 18 della direttiva servizio universale che riguarda
 i  controlli  previsti  dalla  regolamentazione  applicabili alla
 fornitura di un insieme minimo di linee affittate.
 
 38.  Nella  decisione  n.  2003/548/CE  la Commissione fornisce le definizioni   relative   all'insieme   minimo   di  linee  affittate, distinguendo  tra  due tipologie di linee affittate analogiche (banda vocale  di  qualita'  ordinaria  e speciale) e tre tipologie di linee affittate  digitali  (64  kbit/s,  2.048 kbit/s - E1 non strutturato, 2.048 kbit/s - E1 strutturato).
 
 39.   Nella   direttiva  servizio  universale  si  fa  riferimento all'insieme  minimo  come  un insieme di specifici circuiti affittati che  devono  avere  caratteristiche armonizzate e che, in determinate circostanze, devono essere messi a disposizione degli utenti su tutto il territorio nazionale.
 
 40.  La Raccomandazione identifica le caratteristiche salienti del servizio di linee affittate nella natura dedicata del collegamento, a prescindere  dai  contenuti  trasportati  (voce,  dati  o  altro),  e nell'esclusione  della commutazione su richiesta. Inoltre, l'ampiezza di  banda,  la distanza e le postazioni da collegare sono considerati elementi  chiave nella caratterizzazione della domanda e dell'offerta di linee affittate.
 
 41.  La  Commissione  non  ritiene  necessario individuare mercati specifici  per  ciascuna  categoria  di  linea affittata nell'insieme minimo,  essendo  probabile che la struttura di mercato sia simile in ciascuna   divisione   dell'insieme.  La  Commissione,  inoltre,  non considera  necessario  espandere  le  categorie di linee affittate al dettaglio,   includendo   capacita'  superiori  a  quelle  rientranti nell'insieme  minimo,  poiche'  deve  sempre  valere  la supposizione secondo  cui  un  intervento  a livello di mercato all'ingrosso sara' sufficiente  per  risolvere tutti i problemi che potranno sorgere sul mercato al dettaglio.
 
 42.  Con  riferimento  al  contesto  italiano,  l'Autorita' valuta l'opportunita'  di procedere a segmentazioni all'interno dell'insieme minimo nonche' l'opportunita' di ampliare o modificare la definizione del   mercato   data   dalla  Commissione,  in  considerazione  delle specificita'  del mercato nazionale ed, in particolare, del fatto che allo  stato  attuale  tutti  i  circuiti  venduti nel mercato retail, compresi   quindi   i  circuiti  di  capacita'  superiore  di  quelli rientranti nell'insieme minimo, sono soggetti a regolamentazione.
 
 Descrizione del servizio di linee affittate
 
 43.  Secondo  la  Raccomandazione  della Commissione "la capacita' dedicata  e le linee affittate possono servire agli utenti finali per costruire  reti  o  collegare  postazioni  [...]. Gli elementi chiave nella  domanda  e offerta di collegamenti dedicati sono l'ampiezza di banda, la distanza e la/le postazioni da collegare".
 
 44. La clientela di riferimento del servizio di linee affittate e' tipicamente   costituita   da  aziende  multisede,  con  esigenze  di collegamenti tra due o piu' sedi situate sul territorio nazionale.
 
 45.  In  realta',  la natura intrinsecamente simmetrica, l'elevata velocita'  garantita  e  la  disponibilita'  su  tutto  il territorio nazionale  del servizio fanno si' che i collegamenti dedicati possano essere utilizzati anche per realizzare collegamenti di accesso a reti pubbliche  di  trasmissione dati (Internet). Tuttavia, l'accesso alle reti  dati tramite collegamento dedicato costituisce una modalita' di accesso   residuale  rispetto  all'accesso  in  tecnologia  commutata (simmetriche  e/o  asimmetriche)  e  viene prevalentemente utilizzata nelle  aree  geografiche  non  coperte  dalle reti di accesso a banda larga  commutate.  Inoltre,  questo tipo di utilizzo dei collegamenti dedicati  non  risponde  alle  caratteristiche  del servizio di linee affittate  retail  descritto  dalla  Raccomandazione,  che prevede un collegamento  tra  due o piu' postazioni (end - to - end). Per queste ragioni,  l'Autorita'  ritiene che i circuiti dedicati utilizzati per realizzare  collegamenti  di accesso a reti pubbliche di trasmissione dati non rientrino nel mercato oggetto di analisi.
 
 46.  Dal  punto  di  vista  impiantistico,  la  realizzazione  del servizio  di  linee  affittate  richiede l'utilizzo di infrastrutture fisiche  dedicate  alle sedi del cliente (code di accesso) tra ognuna delle  sedi  da collegare e il POP (point of presence) dell'operatore che  offre  il servizio. Per le basse velocita' (fino a 2 Mbit/s), la coda  puo'  essere  realizzata  utilizzando  la rete di accesso della telefonia  pubblica  commutata,  mentre  per  le  velocita' superiori l'accesso  e'  solitamente  realizzato  in fibra ottica o su portanti radio.  Il  collegamento tra le code viene realizzato utilizzando una rete  trasmissiva  ad  alta velocita', che permette di raggruppare su singole portanti diversi flussi trasmissivi (Figura 1).
 
 ---->  Vedere Allegato a pag. 20 del S.O.  <----
 
 Descrizione del contesto nazionale
 
 47.  Nel  mercato  italiano,  i  servizi  di  linee  affittate  al dettaglio  sono  offerti  alla  clientela  finale  dall'operatore  ex monopolista,  Telecom Italia, e dai principali operatori alternativi. In  particolare,  i  principali  concorrenti  di  Telecom Italia sono Albacom, Colt, Fastweb e Wind.
 
 48.  Telecom  Italia  offre  circuiti  diretti  analogici  (CDA) e circuiti  diretti  numerici  (CDN),  di capacita' fino ai 2,5 Gbit/s. Tutti   i   circuiti  offerti  da  Telecom  Italia  attualmente  sono sottoposti a regolamentazione.
 
 49.  I  circuiti diretti analogici sono utilizzati prevalentemente per  soddisfare  esigenze  di  comunicazione  di tipo fonico tra sedi situate nella stessa citta' o in un ambito geografico limitato. I CDA sono  di tipo a 2 e 4 fili, questi ultimi anche in qualita' speciale, secondo   le  raccomandazioni  M.1040  (qualita'  normale)  e  M.1020 (qualita' speciale).
 
 50.  I  circuiti  diretti numerici costituiscono un'evoluzione dei CDA  poiche'  consentono  migliori prestazioni in termini di qualita' del  servizio.  I  CDN sono collegamenti dedicati a clienti che hanno esigenze di comunicazione sofisticate tra un numero definito di sedi. La   loro   caratteristica   principale   e'   quella   di  impiegare esclusivamente  mezzi  di  trasmissione di tipo numerico. Un circuito numerico  assicura  elevati  livelli  di  sicurezza,  riservatezza  e qualita'    trasmissiva,    essenziali    nelle    applicazioni    di interconnessione  di  PABX  (Private  Automatic  Branch Exchange), di apparati  di  videoconferenza,  interconnessione  di  LAN (Local Area Network, reti locali).
 
 51.  L'offerta  di  linee  affittate  degli  operatori alternativi presenta  un'articolazione  molto simile a quella di Telecom Italia e viene  realizzata  sulla  base di infrastrutture proprietarie oppure, laddove  tali  operatori  non dispongano di proprie reti, mediante il ricorso ad offerte all'ingrosso.
 
 2.1. Il mercato merceologico
 
 52.  Al  fine  di  identificare  i  possibili mercati del prodotto appare necessario considerare se:
 a. i   servizi   di  linee  affittate  e  gli  altri  servizi  di trasmissione   dati   a   banda   larga,  simmetrici  e  asimmetrici, costituiscano un unico mercato;
 b. i  servizi di linee affittate analogiche ed i servizi di linee affittate digitali costituiscano un unico mercato;
 c. sia opportuno segmentare il mercato in esame in funzione della capacita' dei collegamenti.
 
 2.1.1.  Linee  affittate  vs. altri servizi di trasmissione dati a banda larga
 
 53. I servizi di trasmissione dati a banda larga su reti commutate possono  potenzialmente  realizzare  le medesime funzioni d'uso delle linee  affittate. Pertanto, l'Autorita' ritiene opportuno valutare se il mercato delle linee affittate e quello dei servizi di trasmissione dati  su  reti  commutate  siano  o  meno  distinti,  anche alla luce dell'evoluzione   tecnologica   delle  reti  private  virtuali  verso architetture  di  tipo IP-MPLS (Internet Protocol - MultiProcol Label Switching).
 
 54.  Le  linee affittate consentono di realizzare collegamenti che forniscono capacita' trasmissiva trasparente, garantita, permanente e dedicata tra due o piu' sedi del cliente finale o tra differenti reti aziendali. In altri termini, si tratta di collegamenti in cui:
 a. la capacita' trasmissiva e' messa a disposizione senza vincoli in termini di protocolli di rete utilizzati dall'utente;
 b.  le  prestazioni  sono  elevate e garantite, sia in termini di caratteristiche  trasmissive  -  tempi  di ritardo, di trasmissione e jitter  (fluttuazione del ritardo massimo accettato) - sia in termini di  livelli  di  servizio  (Service  Leve/  Agreement  in  termini di provisioning e assurance);
 c. la  banda  nominale  e'  sempre a disposizione dell'utente, in maniera simmetrica e non condivisa con altri utenti.
 
 55.   Inoltre,   i  servizi  di  linee  affittate  possono  essere utilizzati  per  veicolare  qualsiasi  tipo di contenuto (voce, dati, immagini)  compatibilmente  con  la banda disponibile e la tecnologia utilizzata (digitale o analogica), con elevate garanzie di qualita' e sicurezza.
 
 56.  Per  realizzare  collegamenti  tra  le  sedi di un cliente e' possibile  utilizzare  anche  servizi  basati su tecnologie di rete a commutazione  (di pacchetto, di cella o di trama) che permettono agli utenti   di   condividere   le  risorse  trasmissive.  Le  tecnologie prevalentemente  utilizzate  per  la  realizzazione di questi servizi sono:  IP  (eventualmente  con  MPLS),  ATM,  Frame  Relay e Switched Ethernet (compresi Fast-Ethernet e Gigabit-Ethernet).
 
 57.  Tuttavia,  dal  lato della domanda, i collegamenti realizzati con  tecnologie  di  rete  a commutazione di pacchetto, di cella o di trama,  presentano  caratteristiche  funzionali  differenti da quelle proprie   dei   servizi   di   linea   affittata.   Innanzitutto,  la flessibilita'  di  gestione  della  banda, implicita nell'utilizzo di reti  di  trasmissione  dati  a  commutazione  di pacchetto, comporta minori  livelli  di  sicurezza  rispetto a quelli offerti dalle linee affittate.   In   particolare,  l'utilizzo  di  specifici  protocolli (relativi al livello 2 e/o 3 del modello di riferimento ISO/OSI) e la necessita' di eseguire operazioni di switching all'interno della rete non  consentono  di  realizzare  collegamenti  con le stesse garanzie prestazionali  e gli stessi livelli di servizio realizzabili su linea dedicata.
 
 58.  Inoltre,  l'architettura  di rete dei servizi di trasmissione dati  a  banda  larga consente agli operatori un'allocazione ottimale della  banda  disponibile tra i diversi servizi offerti. Quest'ultima condizione tecnica consente agli operatori di minimizzare il costo di fornitura  dei  servizi agli utenti finali. Di conseguenza, i livelli assoluti  dei  prezzi  dei  servizi  di  rete  dati a commutazione di pacchetto  risultano  significativamente minori rispetto a quelli dei servizi  di  linea  affittata.  Tuttavia, questa differenza di prezzo riflette  il  minore  livello  qualitativo  dei servizi a banda larga rispetto  a  quello dei servizi di linee affittate e non costituisce, pertanto,  una  variabile  rilevante nella scelta dell'utente finale. Infatti,   sono  le  effettive  necessita'  tecniche  del  cliente  a determinare la scelta fra le due tipologie di servizio in esame.
 
 59.  Considerate  le  differenze funzionali delle due tipologie di servizi  e,  in  particolare,  la differenza nei livelli di sicurezza garantiti,  l'Autorita' ritiene che, dal lato della domanda, le linee affittate non siano sostituibili con i servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto.
 
 60.  Per quanto riguarda la sostituibilita' dal lato dell'offerta, i  servizi  di  trasmissione  dati  in  tecnologia  a commutazione di pacchetto   richiedono   una  differente  configurazione  della  rete trasmissiva  rispetto a quella necessaria per la fornitura di servizi di linee affittate. Pertanto, il passaggio dalla fornitura di servizi di  trasmissione  dati in tecnologia a commutazione di pacchetto alla fornitura   di   servizi   di   linee   affittate  richiede  notevoli investimenti   per  la  riconversione  degli  elementi  di  rete  che gestiscono  i  flussi trasmissivi. Di conseguenza, non si ritiene che un operatore specializzato nella fornitura di servizi di trasmissione dati in tecnologia a commutazione di pacchetto, pur se dotato di rete proprietaria,  possa offrire servizi di linee affittate in un arco di tempo   ragionevole,   a   seguito   di   un  incremento  modesto  ma significativo e non temporaneo del prezzo di questi ultimi.
 
 61.  Alla luce di tali considerazioni, si conclude che i fornitori di altri servizi dati a banda larga non siano in grado di limitare la profittabilita' per un monopolista ipotetico di un aumento dei prezzi dei  servizi  di linee affittate, a seguito di un ingresso tempestivo sul  mercato.  Si  conclude quindi che i servizi di linee affittate e gli  altri  servizi  di trasmissione dati a banda larga (simmetrici e asimmetrici) costituiscono due mercati distinti.
 
 Conclusioni
 
 62.   L'analisi  di  sostituibilita'  dal  lato  della  domanda  e dell'offerta  dimostra  che  il  mercato  delle  linee  affittate  e' distinto  dal  mercato  degli  altri  servizi  di trasmissione dati a commutazione di pacchetto.
 
 2.1.2. Linee affittate analogiche vs. linee affittate digitali
 
 63.   I   circuiti   analogici  attualmente  offerti  sul  mercato rappresentano  collegamenti  diretti  a  larghezza  di  banda  vocale (circuiti con interfaccia CDA) in qualita' "normale" o "speciale". Su tali collegamenti e' possibile trasmettere dati a bassa velocita'.
 
 64.  In considerazione delle caratteristiche tecniche dei circuiti analogici  e  dell'ampia  gamma  di circuiti digitali disponibili sul mercato,   l'Autorita'  verifica  le  condizioni  di  sostituibilita' esistenti tra i servizi di linee affittate analogiche ed i servizi di linee  affittate  digitali  ad  essi comparabili, ovvero con circuiti digitali a bassa velocita'.
 
 65. Dal punto di vista funzionale, le linee affittate analogiche e digitali  a  bassa  velocita' consentono di veicolare sostanzialmente gli  stessi  servizi  (voce  e  dati).  Tuttavia,  le caratteristiche tecniche   dei   circuiti  digitali,  anche  se  a  bassa  velocita', comportano  una  maggiore  flessibilita'  nell'utilizzo  congiunto di flussi  voce  e  dati  e una migliore qualita' di servizio rispetto a quelli  analogici.  I dati raccolti per il periodo 2003-2006 mostrano un  progressivo  declino  dei  CDA  a  favore  dei  CDN.  Le migliori prestazioni  garantite  dai  circuiti diretti numerici ed il crescere delle  esigenze  dei  clienti, in termini di necessita' di banda e di sicurezza   del  collegamento,  lasciano  supporre  che  la  dinamica decrescente  di  mercato  dei  servizi  di linee affittate analogiche proseguira'   anche   nei   prossimi  anni.  Inoltre,  le  differenze funzionali   tra  i  due  tipi  di  circuiti  sono  tali  da  rendere improbabile,  anche  in seguito ad un aumento del prezzo dei circuiti digitali,  un  significativo spostamento della domanda di mercato dai circuiti digitali a quelli analogici.
 
 66.  Per le medesime ragioni, l'Autorita' ritiene che un eventuale aumento   del   prezzo  dei  circuiti  analogici  non  possa  indurre significativi spostamenti dell'offerta dai circuiti digitali a quelli analogici.   In  altre  parole,  la  probabilita'  che  un  operatore specializzato  nell'offerta  di  circuiti  digitali possa decidere di fornire  circuiti  analogici  e' limita dal crescente interesse della domanda  verso servizi caratterizzati da prestazioni non realizzabili attraverso  l'uso  di  circuiti  analogici.  Le considerazioni appena effettuate,  quindi, inducono ad ipotizzare l'esistenza di condizioni di sostituibilita' asimmetrica tra circuiti analogici e digitali.
 
 67.  In  un'ottica  dinamica  che  tiene  conto  della prevedibile evoluzione del mercato nell'analisi di sostituibilita' dal lato della domanda,  per l'applicazione del test del monopolista ipotetico sara' sufficiente valutare i vincoli concorrenziali imposti alla fissazione del  prezzo  dei  circuiti analogici dalla possibilita' di migrazione della  domanda  verso  circuiti  digitali. Viceversa, nell'analisi di sostituibilita'  dal  lato  dell'offerta, per l'applicazione del test del  monopolista  ipotetico  sara'  sufficiente  esaminare  i vincoli concorrenziali  esercitati  sulla  fissazione del prezzo dei circuiti digitali  dalla  prevedibile  migrazione  dei  fornitori dei circuiti analogici verso l'offerta di circuiti digitali.
 
 68.  Dal  punto  di  vista  della  domanda,  la sostituzione di un circuito  analogico  con  un  circuito  digitale  comporta  costi  di migrazione  legati  all'interruzione del contratto, alla sostituzione degli  apparati  ed ai tempi di riattivazione del servizio. Tuttavia, il  miglioramento  delle  prestazioni  del  servizio, derivante dalla migrazione   verso   i  circuiti  digitali,  compensa  pienamente  il sostenimento dei suddetti costi. Si ritiene, quindi, che un ipotetico monopolista  nei  servizi  di  linee  affittate  analogiche non possa aumentare  i  prezzi  dei  propri  servizi  senza  incorrere  in  una riduzione  dei  profitti  complessivi,  dovuta alla diminuzione delle quantita'  vendute  per  l'effetto  di  sostituzione  esercitato  dai servizi di linee affittate digitali.
 
 69.  Confrontando  i  prezzi  dei  servizi proposti dall'operatore Telecom  Italia,  risulta  evidente  la  relazione di sostituibilita' esistente tra le due tipologie di circuiti ed il ruolo del prezzo dei CDN nella definizione del prezzo dei CDA.
 
 Tabella  1  - Prezzi attualmente in vigore delle linee affittate a bassa velocita' al variare della distanza
 Attivazione              Canone mensile
 (euro, IVA esclusa)      (euro/mese, IVA esclusa) =====================================================================
 Distanza (Km)   |              |   10   |   50   |  100   |  250 ===================================================================== CDA 2 fili         |     454      |  107   |  390   |  489   |  594 CDA 4 fili         |     454      |  179   |  604   |  752   |  910 1,2 2,4 kbit/s     |     568      |  185   |  348   |  409   |  483 4,8 kbit/s         |     568      |  185   |  348   |  409   |  483 9,6 kbit/s         |     568      |  185   |  348   |  409   |  483 19,2 kbit/s        |     568      |  221   |  384   |  445   |  519 Fonte: elaborazione Between-IDATE su dati sito web Telecom Italia.
 
 70.  Si  ritiene  quindi  che  le  condizioni  di  sostituibilita' esistenti  dal  lato  della  domanda  giustifichino  l'inclusione dei circuiti analogici e digitali nel medesimo mercato.
 
 71.  Per quanto riguarda la sostituibilita' dal lato dell'offerta, le  differenze  nella  fornitura delle due tipologie di circuiti sono riconducibili  essenzialmente  alla  parte  di accesso (lato utente e lato  centrale),  mentre la componente di trasporto rimane la stessa. Si  ritiene,  dunque,  relativamente  agevole  da  un  punto di vista tecnico per un fornitore di circuiti analogici attivare un'offerta di circuiti digitali. Dal punto di vista economico, inoltre, la maggiore redditivita'  dei  circuiti  digitali ripagherebbe in breve tempo gli investimenti necessari per la conversione dell'offerta da analogica a digitale.  Le  considerazioni appena esposte lasciano ritenere che un ipotetico  monopolista  nella  fornitura  dei  circuiti  digitali non potrebbe  imporre  un  incremento  modesto  ma  significativo  e  non temporaneo del prezzo dei propri servizi senza indurre l'ingresso nel mercato  dei  fornitori  dei circuiti analogici. Quest'ultimo fattore ridurrebbe  significativamente  i profitti dell'ipotetico monopolista rendendo  la  strategia  dell'aumento  di  prezzo  economicamente non credibile.
 
 72.  Si  ritiene  quindi  che  le  condizioni  di  sostituibilita' esistenti   dal  lato  dell'offerta  giustifichino  l'inclusione  dei circuiti analogici e digitali nel medesimo mercato.
 
 Conclusioni
 
 73.   L'analisi  di  sostituibilita'  dal  lato  della  domanda  e dell'offerta   dimostra  che  e'  opportuno  considerare  i  circuiti analogici  e  quelli  digitali  come appartenenti allo stesso mercato rilevante.
 
 2.1.3.  Articolazione  delle tipologie di linee affittate digitali per velocita'
 
 74.  I  prezzi  delle linee affittate sono determinati in funzione della   velocita/capacita'  del  collegamento,  della  lunghezza  del circuito  e  del  numero  di  terminazioni.  Tra  tali  grandezze, la velocita'  del  collegamento  e'  la variabile che meglio si presta a caratterizzare  i  diversi  profili  della domanda e dell'offerta nel mercato  in  esame.  Di  conseguenza,  una  definizione  rigorosa del mercato  richiede  di  condurre  un'analisi di sostituibilita' tra le diverse velocita' effettivamente disponibili per il cliente finale.
 
 75. Le linee affittate digitali attualmente offerte sul mercato da Telecom  Italia,  anche  in applicazione degli obblighi regolamentari vigenti, sono relative alle seguenti velocita' nominali di trasporto:
 a. minori di 64 kbit/s;
 b. 64 kbit/s;
 c. multipli di 64 kbit/s (in particolare, 128 kbit/s, 256 kbit/s, 512 kbit/s e 768 kbit/s);
 d. 2 Mbit/s;
 e. 34 Mbit/s;(16)
 f. 155 Mbit/s;
 g. 622 Mbit/s;
 h. 2,5 Gbit/s. ----------------------------------
 (16)  Tale  classe  di  velocita'  viene  anche  fornita su
 interfaccia  a  155  Mbit/s  in  modalita'  1-TUG  3. Altre
 velocita'  sono  ottenute con la medesima interfaccia a 155
 Mbit/s in modalita' 2-TUG 3.
 
 76.  In  realta',  i  collegamenti venduti nel mercato retail sono solo  quelli  relativi  a  capacita'  fino  ai 155 Mbit/s inclusi. Il motivo  per  cui le offerte di collegamenti a 622 Mbit/s e 2,5 Gbit/s figurano  nel  listino  retail  di TI e' una conseguenza del percorso regolamentare  seguito  dall'Autorita'. Infatti, inizialmente tutti i circuiti  dedicati  (retail  e  wholesale) erano soggetti alla stessa regolamentazione  e,  pertanto,  rientravano  nel  medesimo  listino. Successivamente,  la  delibera n. 59/02/CONS ha introdotto un listino separato  per  le offerte wholesale le cui condizioni economiche sono state  definite  depurando  i prezzi al dettaglio dalle componenti di costo  imputabili alla gestione del cliente finale (retail minus). Di conseguenza sono rimasti prezzati nel listino retail anche i circuiti di  capacita' molto elevata che, di fatto, vengono utilizzati solo da altri operatori di comunicazioni elettroniche e quindi sono venduti a livello  wholesale.  A  riprova  di  cio'  tutti  gli operatori hanno dichiarato  di  non  vendere  a  livello retail circuiti di capacita' superiore  ai  155  Mbit/s. In un solo caso, un operatore ha ritenuto che la propria offerta, peraltro di dimensioni di fatturato limitate, assuma caratteristiche di offerta retail.
 
 77.  Alla  luce  delle  suddette  considerazioni, e in particolare della  constatazione  del fatto che i circuiti di capacita' superiore ai  155  Mbit/s  praticamente  non  sono  venduti  a  livello retail, l'Autorita'  ritiene che la presente analisi debba riguardare tutti i circuiti di capacita' fino ai 155 Mbit/s inclusi.
 
 78. Per quanto riguarda questi ultimi, i circuiti che figurano nel listino  di  TI  (elencati  al  paragrafo  90)  rappresentano  quelli maggiormente  richiesti  dai  clienti finali, in quanto supportano le piu'  diffuse  applicazioni  dei  servizi  di capacita' dedicata. Per questa  ragione,  anche l'offerta degli operatori alternativi include le  suddette  velocita'  sebbene,  in  alcuni  casi  e per specifiche esigenze  del cliente finale, gli operatori alternativi offrano anche velocita'  diverse, intermedie tra quelle elencate (ad esempio alcuni operatori offrono collegamenti digitali a 16/45/140 Mbit/s).
 
 79.  Una  corretta  analisi  di  sostituibilita'  dovrebbe  essere condotta  analizzando  le  effettive  esigenze  di capacita/velocita' della  clientela,  ovvero  la distribuzione della domanda in funzione della  necessita'  di banda. Tuttavia, la presenza solo marginale sul mercato  di  velocita'  intermedie  tra  quelle  sopra  elencate,  fa ragionevolmente   supporre   che  tali  velocita'  costituiscano  gli effettivi  punti intorno ai quali si concentra la distribuzione della domanda in funzione delle necessita' di banda.
 
 80.  Quest'ultima  argomentazione, insieme alla considerazione che solo   per  le  classi  di  velocita'  elencate  in  precedenza  sono disponibili  informazioni  dettagliate  sui  prezzi,  fa ritenere che l'analisi  di  sostituibilita'  possa  correttamente basarsi sui dati relativi   a   tali   velocita',  senza  per  questo  risultare  meno significativa.
 
 81.  Per  valutare  se  sussista  sostituibilita'  dal  lato della domanda,  e' necessario verificare se le linee affittate di velocita' diverse  siano  funzionalmente equivalenti nel soddisfare le esigenze della clientela.
 
 82.   Per  la  maggior  parte  degli  utilizzi  effettivamente  e' possibile sostituire un collegamento di una determinata capacita' con piu'  collegamenti  di  velocita'  inferiore  e  viceversa.  In altri termini,  in linea generale, si puo' affermare che dal punto di vista tecnico  i  circuiti  di  diversa  capacita'  disponibili sul mercato risultano tra di loro sostituibili, se opportunamente combinati.
 
 83.  Per valutare la sostituibilita' dal punto di vista economico, bisogna verificare se le alternative tecniche siano equivalenti anche in  termini  di  prezzo.  I  prezzi  praticati  da Telecom Italia, in ottemperanza  agli  obblighi regolamentari vigenti, sono orientati ai costi  e  devono rispettare i principi di trasparenza, obiettivita' e non  discriminazione. Secondo quanto previsto dalle Linee guida (par. 42),  si  puo' presumere che un prezzo regolamentato basato sul costo "sia  stato  fissato  a  quello  che  in  assenza di regolamentazione sarebbe   stato  il  livello  di  prezzo  concorrenziale".  Pertanto, l'offerta  di  Telecom  Italia puo' essere assunta come una possibile indicazione  dei  livelli  di  prezzo in condizioni concorrenziali e, quindi,  come  punto  di  partenza  per  l'applicazione  del test del monopolista ipotetico.
 
 84.  La  tabella  seguente riporta i prezzi mensili ed i canoni di attivazione  dell'offerta  di  Telecom  Italia di linee affittate con contratti ad un anno.
 
 Tabella  2  -  Prezzi  attualmente in vigore delle linee affittate digitali al variare della distanza e della velocita'
 
 --------------------------------------------------------------------
 Attivazione             Canone mensile
 Capacita    (euro, IVA           (euro/mese, IVA esclusa)
 esclusa) --------------------------------------------------------------------
 |          |     10 km|     50 km|    100 km|   250 km
 10 kbit/s |       568|       185|       348|       409|      483
 19 kbit/s |       568|       221|       384|       445|      519
 64 kbit/s |       568|       252|       436|       501|      575
 128 kbit/s |     1.136|       445|       690|       787|      919
 256 kbit/s |     1.136|       649|     1.161|     1.386|    1.754
 384 kbit/s |     1.136|       721|     1.437|     1.734|    2.176
 512 kbit/s |     1.136|       777|     1.595|     1.996|    2.731
 768 kbit/s |     1.136|       854|     1.897|     2.433|    3.463
 2048 kbit/s |     1.136|       946|     2.319|     3.084|    4.663
 34 Mbit/s |     9.374|     6.018|    14.562|    18.216|   23.910
 155 Mbit/s |    19.884|    16.456|    39.833|    49.396|   63.340
 622 Mbit/s |    26.417|    41.141|    99.583|   123.489|  158.349
 2,5 Gbit/s |    35.222|   102.852|   248.958|   308.725|  395.878 Fonte: elaborazione Between-IDATE su dati sito web Telecom Italia.
 
 85.  Al  fine  di  valutare se per un cliente sia piu' conveniente acquistare  una combinazione di circuiti a bassa velocita' o un unico circuito   a  velocita'  superiore,  si  e'  proceduto  a  verificare l'effetto  di  un  aumento  del 10% del prezzo per ciascuna velocita' presente in tabella.
 
 86. Per quanto riguarda le diverse velocita' comprese nell'insieme minimo,  i  ridotti  differenziali  di prezzo rendono improbabile che l'aumento  del  prezzo  da  parte  di un ipotetico monopolista su una specifica  velocita'  possa  rivelarsi  profittevole.  Infatti,  tale aumento  di  prezzo condurrebbe una parte rilevante della clientela a migrare verso combinazioni di collegamenti a velocita' inferiori o ad acquistare  un collegamento di velocita' immediatamente superiore. Ad esempio, dalla tabella 2 si evince l'elevato grado di sostituibilita' che  contraddistingue  i  collegamenti  di  velocita' comprese tra 64 kbit/s  e  768  kbit/s.  A conferma di cio', si ricorda che la stessa Raccomandazione  non ritiene necessario individuare mercati specifici per  ciascuna  categoria  di  linea  affittata  nell'insieme  minimo, ritenendosi  probabile  che  la  struttura  di  mercato sia simile in ciascuna suddivisione dell'insieme.
 
 87.  Alla  luce  di  tali  considerazioni, l'Autorita' ritiene che tutti  i circuiti di capacita' fino ai 2 Mbit/s inclusi costituiscano un unico mercato.
 
 88.  Per  quanto riguarda i collegamenti con velocita' superiori a quelle  comprese  nell'insieme  minimo,  l'analisi di sostituibilita' porta  a risultati differenti. Infatti, come si e' visto, in risposta alle  esigenze  della clientela, l'offerta risulta focalizzata su due tipologie  di  collegamenti (34 e 155 Mbit/s) i cui livelli di prezzo risultano  significativamente diversi fra loro, poiche' riflettono la grande differenza nelle velocita' offerte.
 
 89.  Si  considerino,  per  esempio, i prezzi dei collegamenti a 2 Mbit/s   e   quelli  dei  collegamenti  di  velocita'  immediatamente superiore,  ossia  di  34 Mbit/s. Per tali prezzi, si e' provveduto a verificare  se  l'ipotetico  monopolista  nella  classe dei 34 Mbit/s possa  profittevolmente  aumentare  i prezzi dei propri servizi senza che  la  clientela  passi  all'acquisto  di  multipli di circuiti a 2 Mbit/s  e viceversa. L'esame delle condizioni economiche dimostra che non  esiste  sostituibilita'  dal  lato  della  domanda  tra  le  due velocita',    in   quanto   il   differenziale   di   prezzo   appare particolarmente elevato. L'analisi porterebbe a concludere, pertanto, che  i collegamenti a 2 Mbit/s e quelli a 34 Mbit/s costituiscono due mercati  distinti.  Le stesse considerazioni valgono per l'analisi di sostituibilita'  tra  circuiti a 34 e 155 Mbit/s. In conclusione, una rigorosa analisi di sostituibilita' dal lato della domanda porterebbe ad  individuare  un mercato separato per ogni capacita' offerta al di sopra dei 2 Mbit/s.
 
 90.  Per quanto riguarda la sostituibilita' dal lato dell'offerta, un  aumento del prezzo modesto ma significativo e non transitorio, da parte  di  un  monopolista  ipotetico, di circuiti di una particolare capacita'   non   sarebbe  profittevole  in  quanto  altri  operatori potrebbero  facilmente  offrire  circuiti della medesima capacita' in tempi  brevi e senza dover sostenere ingenti investimenti. A conferma di  cio'  si  osserva  che  nessun  operatore  e' specializzato nella fornitura   di  una  particolare  velocita',  anzi  quasi  tutti  gli operatori  offrono  tutti  i  tipi  di collegamenti fino a 155 Mbit/s inclusi.
 
 91.  Per tali motivi non si ritiene necessario individuare mercati specifici  per i circuiti di capacita' superiore ai 2 Mbit/s e fino a 155 Mbit/s inclusi.
 
 Conclusioni
 
 92.  Alla luce delle considerazioni svolte, l'Autorita' identifica due mercati rilevanti delle linee affittate retail:
 a. il  mercato  delle  basse velocita' - collegamenti analogici e digitali fino a 2 Mbit/s inclusi (coincidente con l'insieme minimo);
 b. il  mercato  delle  alte  velocita'  -  collegamenti  digitali maggiori di 2 Mbit/s e fino a 155 Mbit/s inclusi.
 
 2.2. Il mercato geografico
 
 93.  Le  Linee  guida  prevedono  che,  una  volta identificato il mercato  del  prodotto  rilevante,  si proceda alla definizione della dimensione   geografica   del  mercato.  Secondo  una  giurisprudenza consolidata, il mercato geografico rilevante comprende un'area in cui le  condizioni  della  concorrenza  sono  simili,  o sufficientemente omogenee,  e che puo' essere distinta dalle aree adiacenti, in cui le condizioni prevalenti della concorrenza sono sostanzialmente diverse. Il paragrafo 56 delle Linee guida chiarisce: "Per definire un mercato geografico  non e' necessario che le condizioni della concorrenza tra gli operatori o fornitori di servizi siano perfettamente omogenee. E' sufficiente  che  esse  siano simili o sufficientemente omogenee e si puo',  quindi,  ritenere  che solo le aree in cui le condizioni della concorrenza sono "eterogenee" non costituiscano un mercato uniforme".
 
 94.  Di  seguito  viene  analizzata  la  dimensione  geografica di entrambi  i  mercati  delle  linee  affittate  definiti nel paragrafo precedente,  cioe'  il  mercato  dei circuiti analogici e digitali di capacita'  fino a 2 Mbit/s inclusi e quello dei circuiti di capacita' superiore a 2 Mbit/s e fino a 155 Mbit/s inclusi.
 
 95.  Se  si  considera l'esigenza, da parte dell'utente finale, di disporre  di  un collegamento tra due sedi geograficamente distanti e non   tra   generiche  localita'  geografiche,  si  osserva  che  una concorrenza  effettiva  si  sviluppa solo se e' possibile disporre di piu'  offerte  competitive  end-toend, ovvero che includano le tratte terminali  del  collegamento  (dalla  sede  d'utente  al nodo di rete dell'operatore).  Si  osservi, a tal proposito, che la presenza nelle citta'   di   una   o  piu'  reti  metropolitane  ad  alta  capacita' (Metropolitan  Area  Network  -  MAN)  non  garantisce,  di  per se', l'effettiva  raggiungibilita'  delle sedi di utente, in quanto questa dipende dalla capillarita' della rete.
 
 96.  Data  l'esigenza  di  realizzare collegamenti tra sedi la cui localizzazione  geografica e' predefinita, e' evidente che non vi sia sostituibilita'  in  senso  stretto tra i collegamenti diretti in una determinata  area  e  quelli di un'altra area, seppure limitrofa. Per queste   ragioni,   un   approccio  puramente  teorico  richiederebbe l'identificazione  dei mercati "on a route by route basis" ed il test del  monopolista  ipotetico  in  senso  stretto porterebbe a definire tanti mercati quanti sono i singoli collegamenti.
 
 97.  In  questo  modo, tuttavia, si introdurrebbe una complessita' tale  da rendere discutibili i benefici dell'attivita' regolamentare. Nella  pratica, pertanto, si ritiene opportuno arrivare ad un livello di  aggregazione  superiore,  che  potra'  essere  un set limitato di direttrici o, al limite, l'intero mercato nazionale.
 
 98.  Si  deve  inoltre considerare che la possibilita' da parte di altri  operatori  di  influenzare  il  comportamento  di un ipotetico monopolista  nella  definizione  dei  prezzi  dipende  dall'effettiva disponibilita'  di  infrastrutture  alternative  capillari  a livello nazionale.  Come  precedentemente  osservato,  lo  sviluppo  di  reti alternative  si  e'  concentrato  nelle aree metropolitane a maggiore concentrazione di clientela, quali Milano, Torino e Roma. In realta', per  quanto  tali  reti  possano  essere  capillari, coprono comunque l'area  metropolitana  in  modo disomogeneo e quindi, in taluni casi, puo'  rendersi  necessaria  la  realizzazione  del  tratto  finale di collegamento dalla rete alla sede di utente (c.d. drop d'utente).
 
 99.  Per  quanto  riguarda invece le reti di trasporto (backbone), negli   ultimi  anni  si  e'  assistito  allo  sviluppo  di  backbone alternativi, realizzati con il ricorso alle principali infrastrutture civili   disponibili   sul   territorio   (strade,  autostrade,  reti ferroviarie,  reti elettriche, reti gas). Sulle principali direttrici di  tali  reti  di  trasporto  sono  oggi presenti piu' operatori. Va osservato,  tuttavia,  che tali backbone collegano le principali aree metropolitane  e sono concentrati prevalentemente nel centro-nord. Di conseguenza,  un  operatore  che  voglia offrire un servizio di linee affittate  ad  un  cliente  con  sedi  diffuse su tutto il territorio nazionale  dovrebbe  realizzare  ex  novo  la  rete  di trasporto del servizio.
 
 100.  Per  queste  ragioni si ritiene che, sebbene vi siano alcune aree  del territorio nazionale in cui si sta assistendo allo sviluppo di  una  maggiore  concorrenza,  l'effettivo  livello di competizione raggiunto in tali aree geografiche non sia sostanzialmente diverso da quello riscontrabile nel resto del territorio nazionale.
 
 101.  Va  comunque osservato che laddove gli operatori non abbiano ritenuto  opportuno  investire  nella realizzazione di infrastrutture proprietarie,  l'estensione  della copertura dei servizi e' possibile attraverso il ricorso ad offerte all'ingrosso.
 
 Conclusioni
 
 102.  Alla  luce  delle  considerazioni  appena svolte, sebbene si riscontrino condizioni concorrenziali differenti in alcune aree e per alcune   direttrici,  non  si  ritiene  opportuno  procedere  ad  una segmentazione  geografica  dei  mercati  rilevanti  per  le  seguenti ragioni:
 a. le  differenze  nel  livello  concorrenziale  non sono tali da giustificare  la  rimozione di vincoli regolamentari limitatamente ad alcune aree;
 b. risulterebbe  complesso  definire  con  precisione  i  confini geografici  di tali aree a causa sia della disomogeneita' nei livelli di copertura, sia della continua evoluzione delle reti alternative.
 
 103. Si conclude quindi che:
 a. il  mercato  delle  basse  velocita'  -  circuiti  analogici e digitali  di  capacita' fino a 2 Mbit/s inclusi (insieme minimo) - ha estensione nazionale;
 b. il  mercato  delle  alte  velocita' - collegamenti digitali di capacita'  maggiori  di  2  Mbit  e  fino  ai 155 Mbit/s inclusi - ha estensione nazionale.
 
 2.3. Conclusioni sulla definizione dei mercati
 
 104.  L'analisi  svolta  nei  paragrafi precedenti ha portato alla definizione  di due mercati distinti delle linee affittate retail: un mercato  che  include  tutte  le  capacita'  fino ai 2 Mbit/s inclusi (insieme  minimo)  ed un mercato che include tutte le capacita' al di sopra dei 2 Mbit/s e fino a 155 Mbit/s inclusi. Per quanto riguarda i circuiti  di  capacita'  superiore ai 155 Mbit/s, si e' osservato che tali   circuiti  non  vengono  venduti  a  livello  retail,  pertanto l'Autorita'  ritiene di non dover procedere all'analisi di un mercato di fatto inesistente.
 
 105.  Poiche'  il  secondo  dei  mercati  individuati al paragrafo precedente  non  rientra nella lista dei 18 mercati individuati dalla Commissione    come   suscettibili   di   regolamentazione   ex-ante, l'Autorita'  deve  verificare la sussistenza dei tre criteri previsti dalla  Raccomandazione  con  riferimento  a  tale mercato, al fine di valutare  se  anche tale mercato sia suscettibile di regolamentazione ex-ante. I tre criteri della raccomandazione sono:
 a. la presenza di forti ostacoli non transitori all'accesso;
 b. la  presenza di caratteristiche che inducono a pensare che nel mercato non si svilupperanno, con il passare del tempo, condizioni di concorrenza effettiva;
 c. l'efficienza  relativa  del  diritto della concorrenza e della regolamentazione ex ante complementare.
 
 106.  Innanzitutto  e'  importante  sottolineare che in termini di volumi venduti e di ricavi generati le capacita' comprese tra 2 e 155 Mbit/s  rappresentano una bassa quota rispetto al totale dei circuiti dedicati venduti nel mercato retail.
 
 107.  Per  quanto  riguarda  i primi due criteri si osserva che un operatore  che  voglia offrire un servizio di linee affittate retail, deve  sviluppare una rete capillare la cui realizzazione richiede non solo  tempi  lunghi, ma anche investimenti ingenti e non recuperabili nel caso di uscita dal mercato (sunk costs).
 
 108.  La  presenza di sunk costs elevati crea un'asimmetria tra il monopolista  ipotetico ed i potenziali nuovi entranti, asimmetria che il monopolista ipotetico potrebbe sfruttare per scoraggiare l'entrata di  questi  ultimi.  Tali  considerazioni  sono tanto piu' vere se si considera che il mercato delle linee affittate retail si trova in una fase  di  maturita'  e  che,  pertanto,  il rischio associato a nuovi investimenti  risulta  particolarmente  elevato. A conferma di quanto appena  detto  si  osserva  che, fino ad oggi, gli investimenti nelle infrastrutture   di   accesso   da  parte  di  operatori  alternativi costituiscono  un  fenomeno  marginale, limitato alle principali aree metropolitane a maggiore densita' di clienti.
 
 109.  D'altra  parte e' anche vero che una valida alternativa alla realizzazione  di  reti  accesso  proprietarie  e'  costituita  dalla possibilita'  di  ricorrere  alle offerte wholesale. In tal senso, e' fuor  di  dubbio  che  i  rimedi  regolamentari  adottati  a  livello wholesale   nell'ambito  del  vecchio  quadro  regolamentare  abbiano comportato  una  riduzione delle barriere all'ingresso, riduzione che aumentera'  significativamente  a seguito dell'imposizione dei rimedi adottati  a  conclusione  delle analisi dei mercati 13 e 14 del nuovo quadro regolamentare.
 
 110.  Alla  luce  delle  considerazioni appena svolte, l'Autorita' conclude  che,  sebbene  nel mercato in esame siano presenti ostacoli all'accesso,  non  transitori,  di  natura strutturale, sia possibile riscontrare la presenza di caratteristiche che inducono a pensare che nel  mercato si svilupperanno, nel breve-medio periodo, condizioni di concorrenza effettiva.
 
 111.  Dal momento che i tre criteri previsti dalla Raccomandazione devono essere soddisfatti in modo cumulativo e che il secondo di tali criteri  non  risulta soddisfatto, l'Autorita' non ritiene necessario procedere  all'analisi  del  terzo criterio e conclude che il mercato nazionale   dei   circuiti  affittati  retail  ad  alta  velocita'  - collegamenti  digitali  di capacita' maggiori di 2 Mbit e fino ai 155 Mbit/s  inclusi  -  non  e' suscettibile di regolamentazione ex-ante. Tale   conclusione   e'   in   linea   con   quanto   previsto  dalla Raccomandazione in merito a tale tipo di servizi: "Non e' necessario, altresi',  espandere  le  categorie  di  linee affittate al dettaglio includendo  capacita'  al  di  la'  dell'insieme minimo, poiche' deve sempre  valere la supposizione secondo cui un intervento a livello di mercato all'ingrosso sara' sufficiente per risolvere tutti i problemi che  potranno sorgere. A priori, non c'e' motivo di ritenere che cio' non avverrebbe in un contesto di affitto di linee".
 
 2.3.1  Conclusioni  in  merito alla verifica dei tre criteri della Raccomandazione
 
 112.  Per  il mercato delle alte velocita' - collegamenti digitali di capacita' superiore a 2 Mbit/s e fino a 155 Mbit/s inclusi- non si ritengono  verificati i tre criteri previsti dalla Raccomandazione, e pertanto,   l'Autorita'   conclude   che  tale  mercato  non  risulta suscettibile  di  regolamentazione ex ante. Tale conclusione comporta la  rimozione degli obblighi regolamentari attualmente vigenti per la fornitura di circuiti di tali capacita'.
 
 113.  Pertanto, la valutazione del significativo potere di mercato che  verra'  svolta  nel capitolo che segue, riguarda l'unico mercato delle   linee  affittate  suscettibile  di  regolamentazione  ex-ante individuato  dall'Autorita',  cioe'  il  mercato dei circuiti a bassa velocita'  --circuiti  analogici  e  digitali  di  capacita' fino a 2 Mbit/s inclusi - , coincidente con l'insieme minimo individuato dalla Commissione europea.
 
 3. VALUTAZIONE DEL SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO
 
 Introduzione
 
 114. Il principale elemento di novita' introdotto dal nuovo quadro normativo,  in  relazione al processo di definizione e di valutazione del  significativo potere di mercato, e' costituito dall'allineamento della  definizione  di  significativo potere di mercato a quella data dalla  Corte  di  giustizia  europea  per  la  nozione  di  posizione dominante di cui all'articolo 82 del trattato CE. Difatti, il Codice, all'articolo  17,  comma  2,  afferma  che "si presume che un'impresa disponga  di un significativo potere di mercato se, individualmente o congiuntamente  con  altri,  gode di una posizione equivalente ad una posizione  dominante  ossia  una posizione di forza economica tale da consentirle  di  comportarsi  in misura notevole in modo indipendente dai  concorrenti, dai clienti e, in definitiva, dai consumatori". Una sintesi  degli orientamenti della Commissione circa l'interpretazione del    concetto   di   posizione   dominante   nell'industria   delle comunicazioni  elettroniche  e'  contenuta nelle Linee guida dell' 11 luglio  2002  che  le  ANR  devono  tenere  in  massimo  conto  nello svolgimento  delle loro analisi di mercato (articolo 17, comma 3, del Codice).
 
 115.  Le  linee direttrici al paragrafo 70 stabiliscono che le ANR devono  fare in modo che le loro decisioni siano conformi alla prassi della  Commissione  ed  alla  relativa  giurisprudenza della Corte di giustizia  e  del  Tribunale  di  primo grado in materia di posizione dominante.  In  realta'  l'applicazione  ex  ante  della  nozione  di significativo  potere  di  mercato  da parte delle ANR richiedera' un adeguamento  delle  modalita'  di  valutazione  del potere di mercato utilizzate  dalle  Autorita'  per  la  concorrenza,  in  virtu' della considerazione  che  le ANR si baseranno, necessariamente, su ipotesi diverse   da  quelle  assunte  dalle  Autorita'  per  la  concorrenza nell'applicazione  retrospettiva dell'articolo 82. In particolare, le decisioni  dell'Autorita'  si  avvarranno, inter alia, di elementi di tipo  previsionale basati su dati ed informazioni circa le condizioni del  mercato  disponibili  al  momento dell'adozione della decisione. L'orizzonte  previsionale  verra' calibrato sulla periodicita' che il Codice  impone  per  le analisi di mercato, che come gia' specificato altrove, e' pari a 18 mesi.
 
 116. Il potere di mercato di un'impresa si estrinseca e, pertanto, si  misura, principalmente sulla base della capacita' dell'impresa in questione di aumentare i prezzi senza che cio' comporti una riduzione apprezzabile  delle  vendite  o dei ricavi a favore di altre imprese. Tale  capacita'  e'  sottoposta  ad  una  serie  di  vincoli  di tipo concorrenziale   provenienti   sia   dai  concorrenti  che  l'impresa fronteggia  direttamente  nel proprio mercato di appartenenza, sia da imprese  che  potrebbero  decidere  di  entrare  nel  mercato a medio termine  qualora  si  verifichi  un  piccolo,  ma significativo e non transitorio, aumento dei prezzi.
 
 117.  La  quota  di  mercato  detenuta  da  un'impresa puo' essere utilizzata  quale  indicatore  della  concorrenzialita'  del mercato. Sebbene  nel  nuovo  quadro  regolamentare  il  ruolo  delle quote di mercato  nelle analisi concorrenziali risulti ridimensionato rispetto al  quadro  precedente,  le  linee  direttrici  della Commissione, al paragrafo  75,  ricordano espressamente che "le quote di mercato sono spesso  usate  come  indicatore  indiretto  del  potere  di mercato". Inoltre, anche se al paragrafo 76 si afferma che nel caso di prodotti differenziati  e'  preferibile  utilizzare quote di mercato calcolate sulla  base  del valore delle vendite, al successivo paragrafo 77, si afferma  che  "spetta  alle  ANR  decidere  i criteri piu' adatti per misurare  la  presenza  sul  mercato",  salvo  pero'  fornire  alcune indicazioni  circa  le modalita' di calcolo piu' adatte in alcuni dei mercati individuati dalla raccomandazione.
 
 118.  La quota di mercato, pero', non puo' essere utilizzata quale unico indicatore del potere di mercato e le linee guida, al paragrafo 78,  ricordano  che  le  Autorita' di regolamentazione devono percio' "intraprendere  un'analisi  completa  e globale delle caratteristiche economiche del mercato rilevante prima di formulare conclusioni circa l'esistenza  di  un significativo potere di mercato". A tal proposito vengono  indicati  quali  criteri  per  la  misurazione del potere di mercato, inter alia, la dimensione globale dell'impresa, il controllo di    infrastrutture    difficilmente    duplicabili,   le   barriere all'ingresso,   le   economie   di   scala   e  di  diversificazione, l'integrazione  verticale,  la  rete  di distribuzione e vendita e la concorrenza potenziale.
 
 119.   Il  riscontro  di  una  posizione  di  dominanza  non  puo' prescindere  da  una valutazione della facilita' di ingresso e quindi delle  barriere all'ingresso. Le principali barriere all'ingresso nel settore  delle  comunicazioni  sono costituite da vincoli normativi e dalla  necessita'  di  effettuare  notevoli  investimenti, non sempre recuperabili.  Per  quanto  riguarda i primi si pensi, ad esempio, al caso  in  cui  si  e'  fissato  un limite al numero di imprese aventi accesso  allo  spettro  radio  per l'offerta di servizi connessi. Per quanto  riguarda i secondi, si consideri l'incidenza sui costi totali di  produzione  di  investimenti  in  capitale fisso con limitati usi alternativi  al  di  fuori  dell'industria  delle comunicazioni. Tali barriere   all'ingresso,  pero',  possono  rivestire  un  ruolo  meno importante nei mercati caratterizzati da elevati tassi di innovazione tecnologica,   come  e'  il  caso  per  determinati  servizi/reti  di comunicazione elettronica.
 
 120. L'articolo 17, comma 2, del Codice stabilisce, in conformita' con  l'articolo  82 del trattato CE, che "un'impresa puo' detenere un rilevante  potere  di  mercato,  ossia  puo'  detenere  una posizione dominante, sia individualmente che congiuntamente con altri". Sebbene il concetto di dominanza collettiva sia in evoluzione, la Commissione e  la  giurisprudenza della Corte sono orientate a ritenere che una o piu'  imprese  detengano una posizione dominante collettiva quando in rapporto  ai  loro  clienti e concorrenti si presentino come un'unica impresa, senza che vi sia concorrenza effettiva tra loro. Si noti che la  Commissione  ha  affermato che l'assenza di concorrenza effettiva non  necessariamente  deve  essere ricondotta all'esistenza di legami economici,  nel  senso  di legami strutturali, o ad altri fattori che potrebbero dar luogo a qualche forma di correlazione fra le imprese.
 
 121. Le Linee guida specificano, al paragrafo 96, che le Autorita' nazionali  di regolamentazione per valutare ex ante la presenza delle condizioni  possano  favorire l'insorgenza di una posizione dominante collettiva,  devono considerare: i) se le caratteristiche del mercato siano  tali  da  favorire  un  coordinamento  tacito,  e  ii) se tale coordinamento   sia   sostenibile.  Affinche'  il  coordinamento  sia sostenibile e' necessario che non vi siano incentivi per le imprese a sottrarsi  al coordinamento, nonostante le possibilita' di ritorsione degli  altri  componenti del cartello collusivo, e che gli acquirenti ed  i concorrenti marginali e/o potenziali non abbiano la capacita' o non siano motivati ad opporsi a tale forma di coordinamento.
 
 122. Al paragrafo 97, le Linee guida affermano che, fatta salva la giurisprudenza  della Corte di Giustizia in materia, e' probabile che una  posizione dominante collettiva si verifichi allorche' sussistano alcune  specifiche  condizioni  di mercato tra le quali si ricordano: un'elevata  concentrazione,  un  parallelismo  fra  la  struttura dei prezzi  e  dei  costi,  una  crescita  moderata  o  stagnazione della domanda,   una   scarsa  elasticita'  della  domanda,  una  maturita' tecnologica  e una conseguente assenza di innovazione tecnologica, la sussistenza  di  legami e interconnessioni - anche informali - fra le imprese, la mancanza di concorrenza potenziale.
 
 3.1. L'analisi sul significativo potere di mercato
 
 123.  La  maggior  parte  degli  operatori  che  si rivolgono alla clientela   non  residenziale  presentano,  nell'ambito  del  proprio portafoglio  di  servizi dati, un'offerta di linee affittate di basse velocita'  -  circuiti  analogici  e  digitali  di capacita' fino a 2 Mbit/s  inclusi  -,  o su infrastruttura proprietaria o attraverso la rivendita di circuiti acquistati da Telecom Italia.
 
 124.  L'offerta alla clientela finale dei circuiti appartenenti al mercato  in  esame proposta dai diversi operatori si caratterizza nel seguente modo:
 a. L'offerta  di Telecom Italia rientra nel listino generalizzato approvato   nell'ambito  del  precedente  quadro  regolamentare  (che comprende  anche i circuiti di tutte le altre capacita) e si articola in   collegamenti   diretti   con   interfaccia   analogica  (CDA)  e collegamenti  diretti  numerici (CDN) con velocita' da 1200 bit/s a 2 Mbit/s.   Le   condizioni   economiche  prevedono  un  contributo  di attivazione  una-tantum  e  canoni mensili in funzione della distanza del  collegamento (fino a 60 km, 60-300 km, oltre 300 km), con sconti a  volume.  L'offerta  standard e' annuale, ma Telecom Italia propone anche  un'offerta  pluriennale  (2/3  anni),  che  prevede sconti sui canoni   trasmessivi,  e  un'offerta  pianificata,  che  consente  di usufruire di un contributo di attivazione scontato.
 b. La  struttura dell'offerta degli operatori alternativi ricalca sostanzialmente quella di TI, anche se caratterizzata da una maggiore flessibilita' delle condizioni praticabili alla clientela. Per quanto riguarda  la copertura geografica dei servizi, i principali operatori hanno  attivato  punti  di presenza per l'accesso ai servizi di linee affittate,  realizzati  su  infrastruttura  propria,  nei  principali capoluoghi di provincia italiani e, nei casi in cui non sono presenti con  proprie reti, garantiscono la copertura del territorio nazionale attraverso il ricorso ad offerte wholesale.
 
 3.1.1. La dimensione del mercato e le quote di mercato
 
 125.  Per  quanto  riguarda  le  quote  di  mercato, e' importante ricordare  che le Linee guida della Commissione, nell'attribuire alle NRA  il  compito  di  definire  i criteri piu' adatti per misurare la presenza   sul   mercato  delle  imprese,  precisano  che  "a  titolo esemplificativo,  i  proventi  delle  linee  affittate,  la capacita' affittata  o  il  numero  di  punti  terminali  delle linee affittate possono   fungere   da   eventuali   parametri  del  potere  relativo dell'impresa  nei  mercati delle linee affittate. Come rilevato dalla Commissione,  il  numero  in  se'  dei  punti  terminali  della linea affittata  non  tiene  conto  dei  diversi  tipi  di  linee affittate disponibili  sul  mercato, che vanno dalle linee affittate analogiche per  la  trasmissione  vocale,  alle linee affittate digitali ad alta velocita',  dalle  linee affittate locali alle linee a lunga distanza internazionali.  Tra  i  due elementi, i ricavi delle linee affittate rappresentano  forse  il  criterio  di misurazione piu' trasparente e meno difficile" (par. 77 Linee guida).
 
 126.  In  considerazione  di  quanto  suggerito dalla Commissione, nonche'      della     difficolta'     riscontrata     dall'Autorita' nell'elaborazione  e  confronto  dei  dati relativi ai volumi forniti dagli  operatori(17),  la  dimensione e l'evoluzione del mercato sono state  valutate sulla base dei dati relativi ai ricavi conseguiti nel corso  degli  anni 2003, 2004, 2005. In effetti i ricavi, riflettendo la  capacita' di offrire servizi complessi e diversificati, risultano un  indicatore piu' direttamente collegato alla dinamica del mercato. Infatti il prezzo di mercato delle linee affittate dipende, a parita' di  altre  condizioni  commerciali  e contrattuali, dalla lunghezza e dalla velocita' del collegamento.
 
 127.  In  termini  di  ricavi  il  mercato e' passato da circa 715 milioni  di  euro nel 2000 a circa 370 milioni di euro nel 2005. Tale riduzione  dei  ricavi,  nonostante  i  prezzi  di  TI  siano rimasti sostanzialmente   invariati   nell'arco   temporale  considerato,  e' attribuibile ad un minore interesse da parte della clientela business per  questo tipo di servizio.18 Inoltre si assiste ad una sostanziale riduzione  dell'incidenza dei ricavi da circuiti analogici sul totale dei  ricavi;  a tale riguardo si osserva che un solo operatore, oltre TI , dichiara di vendere tale tipologia di circuiti.
 
 128.  Nella  tabella seguente si illustrano le quote di mercato in ricavi   dei   principali  operatori  del  mercato  dei  collegamenti analogici e digitali fino a 2 Mbit/s.
 
 Tabella 3 - Linee affittate a bassa velocita' - Quote di mercato - =====================================================================
 |     2003     |     2004     |     2005 ===================================================================== Albacom                 |      2%      |      2%      |      2% Coli                    |      5%      |      7%      |      9% Fastweb                 |      1%      |      1%      |      3% Telecom Italia          |     88%      |     87%      |     81% Wind                    |      2%      |      3%      |      4% Altri                   |     3 %      |     1 %      |     1 %
 Fonte: elaborazioni Autorita' su dati forniti dagli operatori.
 
 129.  Dalla  tabella  si puo' osservare che nonostante la quota di mercato di Telecom Italia abbia subito una graduale riduzione, il suo valore  rimane  particolarmente elevato. Il riscontro di una quota di mercato   significativamente   superiore  al  50%,  conformemente  al paragrafo   75   delle   Linee   guida,  e'  di  per  se'  una  prova dell'esistenza di una posizione dominante.
 
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 (17)  Alcuni operatori hanno fornito i dati solo in termini
 di numero di collegamenti installati, altri solo in termini
 di  capacita'  equivalente a 2 Mbit/s; in entrambi i casi i
 dati  forniti spesso non sono risultati completi per l'arco
 temporale   richiesto.   A  cio'  si  aggiunge  l'ulteriore
 difficolta'  di  confrontare  i dati relativi ai volumi dei
 collegamenti  analogici  e  di  quelli digitali determinata
 dalla  diversa  unita' di misura (rispettivamente numero di
 fili e capacita).
 
 18  Come evidenziato dal documento di risposta dell'ERG/IRG
 del  23  febbraio  2006  alla Call for Input della CE sulla
 revisione  del  quadro  regolamentare  delle  comunicazioni
 elettroniche,  nuove tecnologie stanno vieppiu' fungendo da
 sostituti dei servizi di linee affittate.
 
 3.1.2. L 'analisi prospettica
 
 130.  Il  mercato  delle  linee  affittate si trova in una fase di maturita',  se  non  addirittura  di declino. La domanda tende sempre piu'  verso  soluzioni  per  la  trasmissione dei dati a banda larga, simmetriche  e asimmetriche, che non necessitano della caratteristica propria delle linee affittate, ovvero della capacita' dedicata.
 
 131.  Nel  biennio 2006-2008 si prevede un'ulteriore riduzione dei ricavi,  sia  per  effetto della riduzione dei prezzi sia per effetto della  migrazione  della  clientela verso soluzioni alternative, meno costose,  sebbene  con  prestazioni  non confrontabili a quelli delle linee   affittate.   Inoltre   il  segmento  delle  linee  analogiche continuera' a ridursi a favore dei circuiti digitali.
 
 132.  Dal  punto di vista del contesto competitivo, non si prevede uno  sviluppo  rilevante di nuove infrastrutture alternative a quelle di  Telecom  Italia.  La  concorrenza si sta sviluppando innanzitutto sulle  velocita'  piu'  elevate e attraverso l'offerta di soluzioni a maggiore valore aggiunto.
 
 3.1.3.  Criteri  aggiuntivi  di valutazione del potere di mercato. Vincoli  che  agiscono  dal lato dell'offerta: barriere all'ingresso, economie  di  scala,  di densita' e di diversificazione, integrazione verticale, accesso alle risorse finanziarie
 
 133.  La  valutazione del significativo potere di mercato non puo' prescindere   da   un'analisi   approfondita   delle  caratteristiche economiche del mercato rilevante. L'Autorita' ritiene che, oltre alla dinamica  del mercato e all'ampiezza delle quote detenute dai singoli operatori, i criteri piu' importanti per la valutazione dell' SMP nel mercato rilevante individuato siano i seguenti:
 1) la dimensione delle barriere all'ingresso;
 2) la   presenza   di   economie  di  scala,  di  densita'  e  di diversificazione;
 3) l'integrazione verticale;
 4) la difficolta' di accesso alle risorse finanziarie;
 
 Si  ritiene,  invece,  che  i  vantaggi  a livello tecnologico non costituiscano  un  importante  elemento  di  valutazione del grado di concorrenza  presente nel mercato in esame. La tecnologia sottostante l'offerta  di  linee  affittate, infatti, e' alquanto matura e nessun operatore  gode  in  maniera  esclusiva  o  preferenziale  di un tale beneficio.
 
 134.  Per  quanto  riguarda il primo punto, la presenza di elevate barriere  all'ingresso nel mercato in esame potrebbe incoraggiare, in linea  di  principio,  condotte  anticoncorrenziali  da  parte  delle imprese  in  possesso  di  una  quota  di mercato significativa. Tali barriere, infatti, scoraggiando le nuove imprese ad entrare, riducono la  possibilita'  per  la  concorrenza  potenziale  di  esercitare un vincolo  competitivo  ai  comportamenti di mercato delle imprese gia' esistenti.
 
 135. I principali ostacoli all'accesso al mercato in esame sono di natura strutturale. Per poter offrire un servizio di linee affittate, infatti,  un  operatore  deve  sviluppare  una rete capillare, il che richiede  ingenti  investimenti difficilmente recuperabili in caso di uscita   dal   mercato   (sunk   costs)   e  tempi  di  realizzazione particolarmente  lunghi. Oltre agli investimenti in infrastrutture di telecomunicazione,  gli  operatori  nuovi  entranti  devono sostenere elevati  costi in attivita' di marketing per la creazione di una base di  utenti  sufficientemente  ampia;  tali  costi  sono  ancora  piu' difficilmente recuperabili in caso di uscita dal mercato.
 
 136.   Trattandosi   inoltre   di  un  mercato  piuttosto  maturo, caratterizzato  da  volumi alquanto stabili o in riduzione, i livelli di  rischio  associati  agli  investimenti  risultano particolarmente elevati  per  le  imprese  nuove  entranti. Per tale ragione, sino ad oggi,  gli  OLO  hanno  concentrato i propri investimenti soprattutto nella  costruzione  di  reti  di backbone, caratterizzate da maggiori possibilita' di riconversione ad utilizzi e clienti diversi e da alte probabilita'  di  sfruttare  l'intera  capacita' installata nel corso della vita utile dell'investimento.
 
 137.  Tuttavia,  un  operatore  che  voglia offrire un servizio di linee  affittate  di  tipo  end-to-end su infrastruttura proprietaria deve   potere   disporre   anche   di  un'infrastruttura  di  accesso caratterizzata  da  un  maggior  livello  di specificita' rispetto ai clienti  finali  e,  quindi, da maggiori livelli di rischio. Per tale ragione,   gli   investimenti   nelle   infrastrutture   di   accesso costituiscono  ancora  un  fenomeno  marginale,  limitato alle aree a maggiore  densita'  di  clienti  di  medio-grandi  dimensioni  e  con esigenze avanzate di connettivita'.
 
 138.  Per  l'insieme  delle  considerazioni  esposte,  l'Autorita' riconosce  che  le infrastrutture su cui si basano i servizi di linee affittate  sono  difficilmente  replicabili  con  l'estensione  e  la capillarita' della rete di Telecom Italia. La regolamentazione finora introdotta   nel   mercato   wholesale  delle  linee  affittate  (sia nell'ambito   del   precedente  sia  in  quello  dell'attuale  quadro regolamentare), offrendo un'alternativa alla realizzazione di reti di accesso   proprietarie   ed,   in   particolare,   l'opportunita'  di trasformare   parte  dei  costi  fissi  legati  alla  costruzione  di infrastrutture   in   costi   variabili,  ha  attenuato  le  barriere all'ingresso  senza,  tuttavia,  riuscire  a generare una concorrenza effettiva nel mercato in esame.
 
 139. Per quanto riguarda il secondo punto, la presenza nel mercato in   esame   di   ingenti   economie  di  scala,  di  densita'  e  di diversificazione  determina  ulteriori  condizioni  di  vantaggio  di Telecom Italia rispetto agli operatori alternativi.
 
 140.  Le tecnologie sottostanti alla fornitura di servizi di linee affittate  sono caratterizzate da un elevato rapporto tra costi fissi e  costi  variabili. La fornitura di tali servizi avviene pertanto in un  regime  di rendimenti crescenti che da' luogo ad elevate economie di    scala:   all'aumentare   dei   volumi   venduti   si   riducono progressivamente  i  costi  unitari. La presenza di economie di scala traspare  inoltre  implicitamente dalle condizioni di offerta sino ad oggi  praticate  agli  utenti finali da Telecom Italia, che prevedono infatti  l'applicazione  di  sconti  a  volume. Finora, attraverso la regolamentazione  delle  offerte  wholesale  con  prezzi orientati ai costi  e  l'introduzione, anche a tale livello, di sconti in funzione dei  volumi  acquistati,  tutti  gli  operatori attivi nel mercato al dettaglio,   indipendentemente   dalle   dimensioni,   hanno   potuto beneficiare  di  quelle  economie  di  scala  che si realizzano nella produzione  degli  input e che sono proprie del mercato all'ingrosso. Invece,  quelle  economie  di  scala che tipicamente si producono nel mercato  retail,  nello svolgimento delle attivita' di marketing e di gestione  del cliente, rimangono solo prerogativa degli operatori con volumi maggiori e non sono conseguibili dai concorrenti di dimensioni minori.  Tali  economie di scala sono rese ancor piu' rilevanti dalle elevate  economie di densita' facilmente conseguibili nella fornitura di  linee  affittate:  il costo della fornitura del servizio in esame decresce   all'aumentare   del   numero  di  utenti  serviti  in  una determinata  area  geografica(19). L'esistenza di elevate economie di densita'  e' una delle principali ragioni per le quali lo sviluppo di offerte  alternative  a  quella di Telecom Italia si sta realizzando, come  si  e'  detto sopra, nelle aree metropolitane caratterizzate da una  maggiore  concentrazione  di  clienti  business  (Milano,  Roma, Torino). Tuttavia, anche in tali aree, Telecom Italia possiede ancora una  base  di utenti significativamente piu' ampia che le consente di offrire i propri servizi in modo piu' efficiente.
 
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 (19) Per economie di densita' si intendono quelle riduzioni
 nei  costi  unitari  che  si verificano all'aumentare della
 concentrazione   abitativa  della  clientela  servita.  Nel
 settore  delle comunicazioni tali economie si verificano in
 quanto,  a parita' di estensione della rete locale, i costi
 unitari  sono  tanto minori quanto maggiore e' il numero di
 utenti presenti nell'area servita dalla rete locale.
 
 141.   Come   le   economie   di   scala,  anche  le  economie  di diversificazione  si  realizzano  sia  nelle  attivita'  proprie  del mercato  retail  di  linee affittate sia in quelle del corrispondente mercato  wholesale.  La  rete  di  comunicazione  utilizzata  per  la fornitura  di  linee  affittate  al  dettaglio  puo'  essere  infatti utilizzata  per  offrire  anche  altri  servizi di telecomunicazione, quali  la  trasmissione  di  dati  e  il  trasporto  di voce e video. Pertanto,  anche con riferimento alle economie di diversificazione, i rimedi   finora   imposti  a  livello  wholesale,  e  in  particolare l'orientamento  al  costo,  hanno  avuto  l'obiettivo  di limitare il trasferimento  nel mercato retail del vantaggio competitivo derivante dal  godimento  di  tali  economie  a livello wholesale. Per quel che riguarda invece le economie di diversificazione che si generano nelle attivita'  relative  alla  commercializzazione dei servizi ai clienti finali,  pur  essendo  leggermente inferiori rispetto a quelle che si originano  sul  mercato  all'ingrosso,  esse  determinano di fatto un vantaggio  significativo  per  quegli  operatori che sono in grado di veicolare  un  piu'  ampio  portafoglio  di prodotti/servizi. Telecom Italia,  ad oggi, e' l'operatore che offre alla clientela la maggiore varieta' di servizi. Se si pensa ai costi pubblicitari, commerciali e di  marketing che la fornitura di tali servizi comporta, si comprende facilmente  che,  in  un  mercato  ancora  marginalmente  aperto alla concorrenza,  lo sviluppo e il lancio di un'offerta altrettanto ampia non sembra assolutamente alla portata degli operatori alternativi.
 
 142.   Le   considerazioni  svolte  evidenziano  che  le  barriere all'ingresso  legate all'entita' degli investimenti, alle economie di scala e di diversificazione rimangono consistenti.
 
 143. In relazione al terzo punto, l'unico operatore che dispone di un'effettiva  e  totale  integrazione verticale lungo tutta la catena del   valore   rimane   Telecom   Italia.   Essendo   una  condizione difficilmente  replicabile  per  gli operatori alternativi, l'elevata integrazione  verticale  conferisce  a  Telecom  Italia  un  notevole vantaggio   competitivo,   in  termini  di  riduzione  dei  costi  di transazione,  maggiori  opportunita'  di  differenziazione dei propri servizi  da  quelli  dei  concorrenti  e appropriazione di margini di profitto.  Anche altri operatori facilities based possono beneficiare degli  effetti dell'integrazione verticale, ma nessuno con intensita' paragonabile  a  quella  di  Telecom Italia, in quanto permane sempre l'utilizzo  di  alcune  componenti  acquistate all'ingrosso. Inoltre, considerata la dominanza di Telecom Italia nei corrispondenti mercati wholesale, potrebbe profilarsi il rischio di trasferimenti del potere di   mercato  detenuto  sul  mercato  a  monte  in  quello  a  valle. L'introduzione   nel   mercato   all'ingrosso   di  obblighi  di  non discriminazione,  anche con riferimento a fattori diversi dal prezzo, di  separazione  contabile  ed  orientamento  al  costo  riduce  solo parzialmente tale rischio.
 
 144.  Per  quanto riguarda l'ultimo punto, si consideri che per le imprese   di  piu'  recente  costituzione  puo'  risultare  difficile accedere  alle  risorse  finanziarie  nella  misura  necessaria  e  a condizioni  favorevoli.  Il  mercato  dei  capitali  tende  infatti a discriminare i nuovi entranti e a favorire imprese con una tradizione solida  ed  un rating elevato. Cio' si verifica anche all'interno del settore  delle  telecomunicazioni.  E'  evidente  che Telecom Italia, grazie  alle  sue  notevoli  dimensioni,  alla diversificazione delle attivita'  e  ai  credit ratings favorevoli, e' ritenuto un operatore poco   rischioso  e  puo'  accedere  al  credito  a  condizioni  piu' favorevoli  rispetto  ai  nuovi  entranti.  L'esposizione finanziaria raggiunta  da  molti  operatori rende invece difficile reperire nuovi fondi  in  relazione  tanto al capitale di rischio quanto a quello di debito.
 
 3.1.4.  Criteri  aggiuntivi  di valutazione del potere di mercato. Vincoli  che agiscono dal lato della domanda: barriere al cambiamento e contropotere d'acquisto
 
 145. La possibilita' di cambiare fornitore da parte dei clienti in seguito  a  variazioni  di  prezzo  e  qualita'  delle  offerte  puo' condizionare   in   modo   significativo   il  livello  effettivo  di concorrenza  presente  sul  mercato. Si ritiene che nel mercato delle linee  affittate  al  dettaglio  esistano diversi fattori che possono ostacolare  il  passaggio  da  un  fornitore  ad  un altro, di natura contrattuale   ed   economica.   Relativamente  ai  vincoli  di  tipo contrattuale,  le  penali applicate in caso di recesso dai contratti, tipicamente  di durata pluriennale, rappresentano un primo deterrente al  cambiamento  di  fornitore.  La  struttura  di  questi  contratti prevede,  inoltre,  l'esistenza  di costi fissi ed elevati al momento dell'attivazione  del  servizio. Nel caso in cui si decida di passare ad  un  altro  operatore,  non solo occorre sostenere nuovamente tali costi,   ma   bisogna  anche  aggiungere  un  insieme  di  costi  non direttamente  monetizzabili,  quali  quelli legati ai tempi necessari per  la definizione dei nuovi contratti o alla gestione dei possibili disservizi  che  si vengono a creare nella transizione. Riguardo alle barriere  economiche,  occorre  ancora segnalare che la maggior parte dei  clienti  e'  spesso  poco  propensa  ad adottare un approccio di fornitura  multi-vendor e preferisce piuttosto rivolgersi ad un unico fornitore.   La  scelta  di  un  unico  fornitore  favorisce  infatti l'accesso  a  sconti  a  volume, nonche' una maggiore omogeneita' del livello  delle  prestazioni sull'intera rete, e puo' avvantaggiare un operatore come Telecom Italia.
 
 146.  I  fornitori  possono  vedere  limitato il proprio potere di mercato  quando  esiste  una  domanda  che  dispone di notevole forza contrattuale e negoziale. Solitamente questo avviene quando i clienti possono  proporre in modo credibile la minaccia di servirsi altrove e hanno  dimensioni  tali  che  gli operatori non possono non tenere in considerazione  i  volumi  da  essi  acquistati.  Gli  acquirenti dei servizi di linee affittate, essendo grandi banche, aziende e pubblica amministrazione  potrebbero  essere  in  grado di esercitare un certo contropotere    nei    confronti    degli   operatori   minori,   che presumibilmente  risentono  di  piu'  delle decisioni dei clienti. E' difficile  invece  ipotizzare  che  questo  accada  nei  confronti di Telecom   Italia,   soprattutto   per   la   scala  produttiva  e  la diversificazione delle sue attivita'.
 
 3.2. Conclusioni sul grado di concorrenzialita' del mercato
 
 147.  In  base  all'analisi  svolta,  l'Autorita'  ritiene che nel mercato  al  dettaglio  delle  linee affittate delle basse velocita', circuiti  analogici e digitali di capacita' fino ai 2 Mbit/s inclusi, non  sussistano condizioni di concorrenza effettiva e che l'operatore Telecom Italia detenga un significativo potere di mercato.
 
 4.  DEFINIZIONE DEGLI OBBLIGHI PER LE IMPRESE CHE DISPONGONO DI UN SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO
 
 4.1.  Principi  e  riferimenti  normativi  per  la  definizione di obblighi regolamentari nei mercati rilevanti
 
 148.  Ai  sensi  dell'art.  19,  commi  3 e 5, del Codice, qualora l'Autorita'   accerti   che   un   mercato   non  sia  effettivamente concorrenziale,  e'  chiamata a valutare l'opportunita' di mantenere, modificare  o  revocare gli obblighi regolamentari vigenti. L'art. 5, comma  4,  del  Codice  prevede  inoltre  che  gli  obblighi  imposti dall'Autorita',  in  seguito  all'individuazione  di un operatore con significativo  potere  di mercato, siano proporzionati e giustificati alla luce degli obiettivi e principi dell'attivita' regolamentare.
 
 149.  Con particolare riferimento al mercato in esame (coincidente con  l'insieme minimo), l' art. 68 del Codice prevede che qualora, ad esito  delle  analisi  di  mercato,  si accerti che il mercato per la fornitura  di  parte  o  della totalita' dell'insieme minimo di linee affittate  non  sia  effettivamente concorrenziale, l'Autorita' debba individuare  le  imprese  con  significativo potere di mercato, nella totalita'  o  in  parte  dell'intero  territorio  nazionale,  e debba imporre  a  dette imprese l'obbligo di fornitura dell'insieme minimo, secondo  i requisiti fissati dalla direttiva n. 92/44/CE, nonche' gli obblighi  elencati  nell'Allegato  8  al  Codice delle comunicazioni. Questi  ultimi  consistono  nell'obbligo  di  non discriminazione, di trasparenza   e,   ove   ritenuto   necessario   dall'Autorita',   di orientamento al costo e di attuazione di una contabilita' dei costi.
 
 4.2.  Rimedi  proposti  per  il  mercato  delle linee affittate al dettaglio
 
 150. In esito alle analisi di mercato di cui all'art. 19, comma 1, del  Codice,  l'Autorita'  ha concluso che la societa' Telecom Italia S.p.A. dispone di significativo potere di mercato, ai sensi dell'art. 17,  comma  2,  del  Codice,  nel  mercato nazionale dei collegamenti diretti analogici e digitali fino a 2 Mbit/s inclusi.
 
 151.   L'Autorita'   ha  altresi'  concluso  che  il  mercato  dei collegamenti  digitali  maggiori  di  2  Mbit/s  e  fino a 155 Mbit/s inclusi  non  sia suscettibile di regolamentazione ex ante. Pertanto, con  il  presente  provvedimento,  l'Autorita'  intende rimuovere gli obblighi regolamentari esistenti relativamente a tale mercato.
 
 152.  Infine, avendo l'analisi dei dati dimostrato che nel mercato retail  non  vengono di fatto venduti circuiti di capacita' superiore ai  155  Mbit/s,  l'Autorita' intende altresi' rimuovere gli obblighi regolamentari attualmente vigenti per tali circuiti al dettaglio.
 
 4.2.1. Valutazione delle problematiche competitive
 
 153.   Come   evidenziato   dall'analisi,  i  principali  problemi concorrenziali nel mercato delle linee affittate al dettaglio possono derivare   dall'integrazione   verticale  dell'operatore  notificato, nonche' dalle caratteristiche strutturali del mercato.
 
 154.  In  tal  senso,  va  primariamente ricordato che l'operatore verticalmente  integrato  che  controlli  la  fornitura  di  un input essenziale potrebbe, in virtu' di tale peculiare condizione, porre in essere  condotte  finalizzate ad impedire che si sviluppi un adeguato livello di concorrenza nell'offerta dei servizi ai clienti finali.
 
 155.  Piu'  precisamente,  in  presenza  di  un  mercato  a  valle potenzialmente  concorrenziale, i comportamenti anticoncorrenziali di un operatore integrato verticalmente perseguirebbero i seguenti fini:
 a. elevare le barriere all'ingresso;
 b. trasferire il proprio potere nel mercato a valle.
 
 156.  Entrambi  gli obiettivi possono essere perseguiti attraverso politiche  che  modificano  le  condizioni  economiche e tecniche che caratterizzano tanto il mercato a monte quanto quello a valle.
 
 157.  In presenza di un mercato all'ingrosso non regolamentato, la pratica  anticoncorrenziale  a  cui  piu'  frequentemente  ricorre un operatore  integrato  che controlla un input essenziale e' il rifiuto di  fornitura del suddetto input ad operatori concorrenti nel mercato a  valle.  Tale rifiuto puo' non essere necessariamente esplicito, ma puo'   essere   realizzato   attraverso  la  proposta  di  condizioni economiche   e   tecniche   di  fornitura  all'ingrosso  che  rendono sostanzialmente impossibile l'accesso all'input essenziale.
 
 158. Viceversa, in presenza di un obbligo di fornitura nel mercato a monte, le pratiche anticoncorrenziali dell'operatore integrato, non potendo impedire l'accesso all'input essenziale, saranno direttamente volte ad alterare le dinamiche concorrenziali del mercato a valle. In tal caso, i comportamenti dell'operatore integrato saranno rivolti ad impedire  che  nel  mercato a valle si creino condizioni economiche e tecniche  tali da permettere la diffusione di offerte alternative. In particolare,  si  possono ipotizzare comportamenti anticoncorrenziali basati  sulla  maggiore  disponibilita'  di  informazioni  tecniche e commerciali  dell'operatore  integrato,  offerte congiunte di servizi diversi, livelli di prezzo e di qualita' non replicabili da parte dei concorrenti,  discriminazione  nelle  condizioni di offerta praticate alla clientela finale e sussidi incrociati.
 
 159.  I  problemi concorrenziali potenziali connessi alla presenza di  un  operatore  verticalmente  integrato  che  controlla  un input essenziale   possono   essere   opportunamente   fronteggiati   dalla regolamentazione  del  mercato  a  monte,  cosi'  da  assicurare  che l'operatore   integrato   verticalmente   non  possa  sfruttare  tale condizione per mantenere, o consolidare, la propria forza nel mercato al dettaglio.
 
 160. Per questa ragione, in esito alle analisi relative ai mercati wholesale  dei  segmenti  terminali delle linee affittate (mercato n. 13)  e  dei  segmenti  di  linee  affittate  su  circuiti interurbani (mercato  n.  14), l'Autorita', avendo individuato TI quale operatore detentore  di  significativo  potere  di  mercato,  ha imposto a TI i seguenti  obblighi  regolamentari  atti  ad  evitare che quest'ultima alteri  in  modo durevole e significativo le dinamiche concorrenziali del mercato a valle:
 a. obbligo di accesso ed uso di determinate risorse di rete;
 b. obbligo di trasparenza;
 c. obbligo di non discriminazione;
 d. obbligo di separazione contabile;
 e. obbligo di separazione amministrativa;
 f. obblighi di controllo dei prezzi e di contabilita' dei costi.
 
 161.   L'Autorita'  ha  valutato  se  i  suddetti  obblighi  siano sufficienti  ad  impedire  a  Telecom  Italia di sfruttare la propria posizione nei mercati delle linee affittate all'ingrosso per alterare in  modo  durevole  e  significativo  le dinamiche concorrenziali del mercato  al  dettaglio.  In  tal  senso, l'Autorita' riconosce che il rispetto  dei  rimedi  imposti  nei  mercati  all'ingrosso  riduce le barriere   all'entrata   dal   momento   che   garantisce   l'accesso all'infrastruttura  essenziale e, al contempo, limita la possibilita' che l'operatore ponga in essere comportamenti anticoncorrenziali.
 
 162.  Tuttavia,  l'Autorita'  ritiene  che  tale  riduzione  delle barriere all'entrata, al contrario di quanto accade per i circuiti di maggiore   capacita',  non  sia  sufficiente  ad  impedire  a  TI  di comportarsi in misura notevole in modo indipendente dai concorrenti e dai   clienti.   Infatti,   a   prescindere  dai  possibili  problemi concorrenziali   scaturenti   dalla  integrazione  verticale,  alcune particolari  caratteristiche  strutturali  del  mercato  al dettaglio appaiono  in ogni caso tali da costituire il fondamento per possibili problemi concorrenziali e per la conseguente introduzione di adeguati rimedi a livello di mercato al dettaglio.
 
 163.  Le  caratteristiche  strutturali  che  piu'  influenzano  la situazione competitiva nel mercato in esame sono:
 a. il  tuttora elevato livello della quota di mercato detenuta da TI;
 b. la  limitata  redditivita'  dei  servizi  offerti,  che  rende difficile   la  remunerazione  degli  elevati  investimenti  che  gli operatori alternativi dovrebbero sostenere per raggiungere il cliente finale,  sia  nel caso di sviluppo di una propria infrastruttura, sia per la commercializzazione dei propri servizi;
 c. la  presenza  di  elevate  economie  di  scala e di scopo, che comporta  una  notevole  diminuzione dei costi medi all'aumentare dei volumi venduti e della gamma dei servizi offerti;
 d. la  struttura  tipica  dei  contratti  -  sconti per volumi di spesa,  prestazioni  aggiuntive,  durata  contrattuale elevata - e la complessita'  dei  servizi richiesti, che comportano un considerevole aumento  dei  costi  di  transazione  legati  alla  sostituzione  del fornitore;
 e. la maturita' del mercato.
 
 164.   In  tale  contesto,  Telecom  Italia  detiene  un  evidente vantaggio  che gli consente di comportarsi in misura notevole in modo indipendente  dai  concorrenti,  dai  clienti  e,  in definitiva, dai consumatori. In particolare, TI potrebbe praticare stabilmente prezzi piu' elevati dei propri concorrenti, senza incorrere in significative riduzioni  dei  volumi  venduti,  potrebbe  ricorrere  a politiche di prezzi predatori per scoraggiare l'ingresso nel mercato o per ridurre il   numero   dei   concorrenti,   e,   infine,   potrebbe  praticare discriminazioni economiche o tecniche tra i diversi gruppi di utenti, nonche' utilizzare in modo inefficiente le risorse investite.
 
 165.   Alla  luce  dell'analisi  delle  problematiche  competitive evidenziate,  l'Autorita'  ritiene  opportuno  imporre in capo a TI i seguenti  obblighi  per  la fornitura di linee affittate al dettaglio analogiche  e digitali di capacita' fino ai 2 Mbit/s inclusi: obbligo di trasparenza e non discriminazione, obbligo di controllo dei prezzi e obbligo di contabilita' dei costi.
 
 4.2.2. Obbligo di trasparenza e non discriminazione
 
 166.  Con riferimento ai circuiti rientranti nel mercato rilevante (insieme  minimo),  ai  sensi dell'Allegato 8 del Codice, l'Autorita' conferma   in  capo  a  TI  l'obbligo  di  trasparenza  affinche'  le informazioni  relative  alle  specificazioni  tecniche  (comprese  le caratteristiche  fisiche  ed elettriche e i dettagli delle specifiche tecniche  e  di  prestazione  che  si applicano al punto terminale di rete),  alle  tariffe  (compresi  i  costi di connessione iniziale, i canoni  periodici  e gli altri oneri) ed alle condizioni di fornitura siano pubblicate in forma facilmente accessibile.
 
 167.  Inoltre,  l'articolo 67, comma 2, del Codice sancisce, inter alia,  in  merito  ai  controlli normativi da applicare ai servizi al dettaglio,  che  le imprese che dispongono di significativo potere di mercato   "non   accorpino  in  modo  indebito  i  servizi  offerti". L'Autorita'  ritiene  che  l'anticoncorrenzialita'  delle  offerte di servizi  congiunti  proposte  dall'operatore  notificato debba essere valutata  caso  per caso, al fine di verificare che l'accorpamento di servizi e/o prodotti non sia volto a praticare sussidi incrociati tra servizi con un diverso grado di concorrenzialita'.
 
 168.  Ai  sensi  dell'Allegato  8  al  Codice,  l'Autorita' vigila affinche'  le imprese notificate quali aventi un significativo potere di mercato nel mercato dell'insieme minimo rispettino il principio di non  discriminazione  nel  fornire  le  linee affittate. Tali imprese applicano  requisiti  simili  in  circostanze  simili  a  imprese che forniscono  servizi  simili; esse forniscono ad altri linee affittate alle  stesse  condizioni  e  con  gli  stessi criteri qualitativi che applicano  ai  propri  servizi,  o  se  del caso, a quelli delle loro filiali  o societa' partner. L'Autorita' interpreta tale disposizione nel  senso  che  Telecom  Italia  deve rispettare il principio di non discriminazione  quando fornisce linee affittate in questo mercato. A livello  retail  cio'  significa  che  Telecom  Italia deve applicare condizioni simili in circostanze simili agli utenti finali.
 
 169.  L'Autorita'  propone,  infine,  di  mantenere  in vigore gli obblighi  di  pubblicazione  attualmente  vigenti  in  base  ai quali Telecom  Italia  e'  tenuta  a  pubblicare  le condizioni tecniche ed economiche, nonche' le condizioni di fornitura delle offerte di linee affittate  nello  stesso giorno di avvio della commercializzazione ed in  base  ai  quali,  con  riferimento  ai  circuiti diretti compresi nell'insieme  minimo,  Telecom  Italia deve attenersi alle specifiche elencati nell'Allegato 8 del Codice.
 
 170.   Inoltre,  l'Autorita'  conferma  quanto  approvato  con  la delibera  n. 304/03/CONS, e successivamente modificato dalla delibera n.  440/03/CONS,  limitatamente  alla  parte  riguardante  i circuiti rientranti   nell'insieme   minimo.   La   delibera  304/03/CONS,  in particolare,  ha  previsto  una  riformulazione  da  parte di Telecom Italia  del  Service Level Agreement di base per l'offerta retail che prevede  anche  tempi massimi di consegna garantiti nel 100% dei casi per  ciascuna tipologia di circuito. La delibera ha altresi' previsto l'adozione  di  penali  per  il mancato rispetto, da parte di Telecom Italia,  dei termini di consegna pari a quelle previste nella tabella 3  dell'allegato B della delibera n. 711/00/CONS e l'introduzione, da parte   di   Telecom   Italia   nella  propria  offerta,  di  opzioni migliorative,   sottoscrivibili  singolarmente  e  costituenti  parte integrante  delle  relative  offerte retail, rispetto alle condizioni contenute  all'interno del Service Level Agreement di base per quanto riguarda  i  tempi  di  ripristino,  i  tempi  di  riparazione  e  la disponibilita' annua del circuito.
 
 171.  Inoltre,  ogni qual volta Telecom Italia intenda offrire sul mercato   piu'   servizi   accorpandoli  in  un'unica  offerta,  deve notificare  tale  offerta all'Autorita' entro il termine di 30 giorni antecedenti  alla  commercializzazione, evidenziando separatamente il prezzo  relativo  ad ogni singolo servizio incluso nell'offerta, onde consentire la verifica di ammissibilita'.
 
 4.2.3. Obblighi in materia di controllo dei prezzi
 
 172.  L'assenza  di una concorrenza effettiva nel mercato in esame consentirebbe  all'operatore  notificato  di  praticare  prezzi  piu' elevati di quelli che prevarrebbero in un contesto concorrenziale.
 
 173.  L'Autorita',  in  considerazione della maggiore efficacia di una  regolamentazione  basata  sugli incentivi rispetto ad una basata sui  costi per il perseguimento degli obiettivi regolamentari propone che ai circuiti diretti facenti parte dell'insieme minimo si applichi un  meccanismo di programmazione dei prezzi su base pluriennale (c.d. price  cap),  con  una  specifico  vincolo per i circuiti numerici di velocita'  pari  a  2  Mbit/s.  Tale  meccanismo consente di ottenere l'orientamento  al  costo,  cosi'  come  previsto dall'Allegato 8 del Codice.
 
 174.  Tale  scelta  e'  coerente con gli interventi adottati per i servizi  finali  di  telefonia  vocale  ed  e'  in  linea  con quanto disposto,  nell'ambito  del  precedente  quadro  regolamentare, dalla delibera n. 304/03/CONS (per i circuiti retail di tutte le capacita), ove  tra  l'altro  l'Autorita', proprio nell'ottica di una successiva introduzione  di  un  meccanismo di programmazione dei prezzi su base pluriennale,  ha  imposto  a  Telecom  Italia una riduzione media dei prezzi  dell'intero paniere dei servizi di circuiti diretti nazionali dell'ordine del 5,25% ed una specifica riduzione del 7% per i servizi di circuiti numerici di velocita' pari a 2 Mbit/s.
 
 175.  Ai  sensi  dell'art.  67,  comma  2, del Codice, l'Autorita' verifica  che  le  condizioni  economiche  approvate  nell'ambito del meccanismo  di  price  cap non permettano all'operatore notificato di praticare   prezzi   predatori   o   di   porre  in  essere  pratiche discriminatorie  nella  fissazione  dei  prezzi  agli  utenti finali. Inoltre,  dal  momento  che  l'operatore  notificato  nel  mercato al dettaglio    e'    notificato    anche   nei   mercati   all'ingrosso corrispondenti,  l'Autorita' verifichera' che i prezzi proposti siano replicabili   da   parte  di  un  operatore  alternativo  efficiente. L'Autorita',  al  fine  di  verificare  l'ammissibilita'  dei  prezzi proposti  dall'operatore  notificato,  fara' ricorso ad uno specifico meccanismo di valutazione dei prezzi (test di prezzo).
 
 176.  Sulla  base  di  quanto  indicato, sono soggetti a riduzione programmata  i  prezzi  (canoni  e  contributi)  dei circuiti diretti analogici  e numerici, con capacita' fino a 2 Mbit/s inclusi, offerti da  Telecom  Italia  nel  mercato al dettaglio, nonche' i canoni ed i contributi relativi a prestazioni aggiuntive offerte con tali servizi (paniere).
 
 177.  Il  controllo  dei  prezzi avverra' attraverso una riduzione programmata  (price  cap)  per  il  triennio  2007-2009. La riduzione programmata  dei  prezzi  si  attuera'  su base annuale. L'offerta ha validita'  a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno di applicazione del  meccanismo.  Telecom  Italia  comunica  all'Autorita' la propria offerta  di linee affittate entro il 1° novembre dell'anno precedente a quello di validita' dell'offerta. Per il primo anno di applicazione del  price  cap  (2007) il valore iniziale dei panieri deve riferirsi all'offerta di TI attualmente in vigore, approvata dall'Autorita' con delibera  440/03/CONS, mentre i volumi devono essere comunicati da TI entro  45  giorni dalla notifica del provvedimento, con il livello di dettaglio riportato al paragrafo 179.
 
 178.  Telecom  Italia,  nel  formulare  la  propria offerta, ha la possibilita' di prevedere condizioni migliorative legate ai volumi di spesa  dei  clienti  o  alle  durate  contrattuali,  nel rispetto del principio di non discriminazione.
 
 179.  Telecom  Italia  comunica  all'Autorita',  relativamente  ai dodici mesi antecedenti al 30 giugno dell'anno precedente all'anno di validita' dell'offerta:
 a. il  numero  di  circuiti  attivi nell'intero periodo (attivati prima del periodo e ancora attivi alla fine del periodo);
 b. il  numero circuiti attivati nel periodo e le relative date di attivazione;
 c. il  numero  di  circuiti disattivati nel periodo e le relative date di disattivazione.
 
 180.  Inoltre, per ciascuna tipologia di circuito offerta, Telecom Italia  comunica  il  dettaglio  delle  caratteristiche  di lunghezza media,  capacita'  media, prestazioni aggiuntive, durate contrattuali medie  e  livelli  medi  di sconto applicati. Il livello di dettaglio delle    informazioni    fornite   deve   essere   sufficiente   alla valorizzazione  del  paniere  dei  consumi  sulla  base  dell'offerta proposta  da  Telecom  Italia  e  sulla  base  dell'offerta  di linee affittate in vigore nell' anno precedente.
 
 181.   Il   paniere   dei   consumi   e'  trasmesso  all'Autorita' contestualmente   alla   comunicazione  dell'offerta  e  deve  essere accompagnato da un'autocertificazione circa la veridicita' dei dati e della  loro  congruenza  con i dati di contabilita' regolatoria cosi' come di seguito specificati, ai sensi del d.P.R. n. 403/98.
 
 182.  Il paniere dei consumi cosi' comunicato e' valorizzato sulla base   dell'offerta   proposta   da   Telecom  Italia  e  sulla  base dell'offerta  di  linee  affittate  in  vigore  nell'anno precedente. Concorrono  alla  valutazione  del  paniere  sia i canoni relativi al periodo di esercizio dei circuiti, sia i contributi una tantum per le attivazioni/disattivazioni   del   servizio   e/o  per  le  attivita' accessorie.
 
 183.  La variazione percentuale del valore del paniere deve essere almeno  pari  a IPC-X, dove IPC rappresenta il valore dell'Indice dei Prezzi  al Consumo delle famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi,   risultante   dalla   rilevazione  ISTAT  per  il  periodo gennaio-dicembre  dell'anno precedente e X rappresenta il recupero di efficienza  conseguibile  dall'operatore  notificato, quantificato da parte  dell'Autorita' nel valore del 7%. Inoltre, in linea con quanto disposto  dalla  delibera  304/03/CONS, l'Autorita' ritiene opportuno mantenere  il  vincolo specifico di riduzione minima garantita almeno pari al 7% per i circuiti a 2 Mbit/s.
 
 184. Al fine di una corretta valutazione del paniere, la struttura dell'offerta oggetto di valutazione e quella in vigore nel periodo di riferimento  precedente devono risultare comparabili per tipologia di servizi   e   prestazioni   accessorie,   classi  di  sconto,  durate contrattuali.  Nel  caso  di  variazioni  sostanziali della struttura dell'offerta,  Telecom  Italia,  contestualmente  alla  comunicazione della   nuova  offerta,  dovra'  integrare  il  paniere  dei  consumi trasmesso  al  1°  novembre  con  ogni  informazione  utile alla loro valorizzazione con la nuova offerta.
 
 185.  Telecom  Italia ha la facolta' di variare l'offerta in corso d'anno; tali variazioni devono essere comunicate all'Autorita' con un preavviso   di  tre  mesi.  Al  fine  di  garantire  l'efficacia  dei meccanismi  di  programmazione  pluriennale  dei  prezzi almeno meta' della   riduzione   totale   annuale  programmata  della  spesa  deve verificarsi nei primi sei mesi dell'anno; al contempo, non piu' della meta'  dell'eventuale  incremento  del  totale  della  spesa  annuale programmata puo' verificarsi nei primi sei mesi dell'anno.
 
 Modalita' di attuazione del test di prezzo
 
 186.  Per  quanto  riguarda la modalita' di attuazione del test di prezzo,  ai  sensi  dell'articolo 67, comma 2, del Codice l'Autorita' verifica  che  le  condizioni  economiche  approvate  nell'ambito del meccanismo  di  price  cap non permettano all'operatore notificato di porre  in essere pratiche discriminatorie nella fissazione dei prezzi agli  utenti  finali,  ovvero di praticare prezzi predatori. Inoltre, dal  momento  che  l'operatore notificato nel mercato al dettaglio e' notificato  anche nei mercati all'ingrosso corrispondenti, il test di prezzo   deve   assicurare   che   le   offerte   ai  clienti  finali dell'operatore  notificato,  sia  a  monte  sia  a  valle,  risultino replicabili  da  parte  di  un  operatore  alternativo efficiente. Le offerte   sottoposte   a   controllo   sono   tutte  quelle  proposte dall'operatore  notificato  nel  mercato  al  dettaglio, nel rispetto degli obblighi imposti nel presente provvedimento.
 
 187.   Al  fine  di  consentire  all'Autorita'  di  svolgere  tale attivita'  di  verifica,  Telecom Italia, con riferimento ai circuiti diretti  fino  ai  2 Mbit/s inclusi, deve seguire la procedura per la presentazione e valutazione delle offerte dei servizi finali ai sensi dell'allegato D della delibera n. 152/02/CONS (art. 4, comma 5).
 
 188.   Il   controllo  dei  prezzi  e'  realizzato  attraverso  un meccanismo  di  confronto  (test  di  prezzo)  del  prezzo di ciascun servizio  che  l'operatore notificato intende proporre sul mercato in esame con due soglie rappresentative:
 a. soglia  1  -  costo  sostenuto  dall'operatore  notificato nel mercato  al  dettaglio  per  fornire  il servizio agli utenti finali, inclusa una ragionevole remunerazione del capitale impiegato;
 b. soglia  2  -  costo  che  un  operatore alternativo efficiente sosterrebbe per fornire il medesimo servizio sul mercato al dettaglio se  acquistasse  parte  degli  input  dall'operatore  notificato  nel mercato  all'ingrosso;  il costo di tali input deve essere maggiorato di un ragionevole margine che tenga conto degli altri costi sostenuti per offrire il servizio all'utenza finale.
 
 189.  Il  test  di prezzo deve essere applicato a ciascun servizio incluso nell'offerta all'utente finale, ossia a ciascuna combinazione possibile di capacita' e lunghezza del collegamento.
 
 190.  I  prezzi  che  non  superano la soglia 1 non possono essere approvati  dall'Autorita'  in  quanto, essendo inferiori ai costi che l'operatore notificato nel mercato al dettaglio dichiara di sostenere per produrre il servizio, costituiscono prezzi predatori.
 
 191.  Dal  momento  che  TI  risulta notificata nei corrispondenti mercati  all'ingrosso,  l'Autorita'  assicura la replicabilita' delle offerte  di  TI imponendo a quest'ultima il divieto di fissare prezzi al  dettaglio  inferiori  alla  soglia  2,  cosi'  come  definita  in precedenza.  I  prezzi  che  si collocano al di sotto della soglia 2, infatti,  evidenziano  una  compressione  dei margini dei concorrenti dovuta   ad   un'incongruenza   tra  prezzi  al  dettaglio  e  prezzi all'ingrosso. L'Autorita' riconosce che tale incongruenza puo' essere generata  tanto  da  una impropria fissazione dei prezzi all'ingrosso quanto  da  una  specifica  pratica anticoncorrenziale dell'operatore integrato   verticalmente.   Pertanto,   ogni  qualvolta  l'operatore notificato  nel  mercato  al  dettaglio  e  nel  mercato all'ingrosso corrispondente  proponga  all'utente finale un prezzo non replicabile dai  concorrenti,  l'Autorita' aprira' un'istruttoria di verifica dei prezzi  all'ingrosso  al  fine  di  accertare  e  rimuovere  la causa dell'incongruenza accertata.
 
 192.  Qualora  i  prezzi  proposti da TI superino la soglia 2 sono approvabili  dall'Autorita'  e possono essere presentati al pubblico, fatto salvo il rispetto degli altri obblighi.
 
 193.  L'Autorita'  riconosce  che la presenza di sconti, tanto nel mercato al dettaglio quanto in quello all'ingrosso, puo' condizionare il  risultato  del  test  di  prezzo. Per poter assicurare il maggior livello  di  competizione nel mercato finale, l'Autorita' ritiene che l'ammissibilita'  dei prezzi proposti dall'operatore notificato debba essere valutata:
 a. per  quanto  riguarda  il  confronto  con la soglia 1, tenendo conto esclusivamente dei prezzi che l'operatore notificato propone ai clienti finali nella classe di sconto piu' favorevole
 b. per  quanto  riguarda  il  confronto  con la soglia 2, tenendo conto esclusivamente dei prezzi che l'operatore notificato propone ai clienti   finali   nella   classe   di   sconto  piu'  favorevole  ed esclusivamente  dei  prezzi  che  l'operatore  notificato propone nel mercato all'ingrosso alle condizioni di acquisto piu' sfavorevoli.
 
 Metodologia di calcolo della soglia 1 del test di prezzo
 
 194.  Per quanto riguarda la metodologia di calcolo della soglia 1 -  costo sostenuto dall'operatore notificato nel mercato al dettaglio per  fornire  il servizio agli utenti finali, inclusa una ragionevole remunerazione  del  capitale  impiegato - l'Autorita' ritiene che gli obblighi  di  contabilita'  dei costi (si veda paragrafi successivi), siano  sufficienti  a  fornire  tutte le informazioni sui costi e sui volumi necessarie per il calcolo, che sono:
 - Transfer  Charge  corrisposti  dalla  divisione linee affittate retail di TI alle divisioni wholesale per l'acquisto di servizi trunk e terminating;
 - Costi  operativi  della  divisione linee affittate retail di TI (come risultante da OIR);
 -   Remunerazione  del  capitale  impiegato dalla divisione linee affittate  retail  di  TI.  Metodologia di calcolo della soglia 2 del test di prezzo
 
 195.  Al  fine  di valutare i costi di un operatore efficiente, da utilizzare come riferimento per il test, e' necessario determinare il livello   minimo   di   infrastrutturazione   che  quest'ultimo  deve realizzare.  Da  tale livello, a sua volta, dipendono i costi interni di  rete  e  il  costo  degli input acquistati da TI, nonche' i costi commerciali.
 
 196.  Mentre  i  costi  degli input acquistati da TI sono i prezzi dell'OIR relativi ai servizi trunk e terminating, l'Autorita' ritiene di  dover  acquisire  maggiori  informazioni  in  merito  al grado di infrastrutturazione  rappresentativo di un operatore efficiente ed ai costi  interni  di  rete e commerciali da utilizzare come riferimento per  il test. L'Autorita' osserva, infatti, che i test di prezzo sino ad  aggi  condotti  per  i  servizi di fonia vocale, basati su quanto disposto   dalla   delibera   n.  152/02/CONS,  fanno  riferimento  a valutazioni  relative  alla  topologia di rete propria dei servizi di telefonia  commutata  (PSTN).  Tale  topologia di rete non rispecchia quella utilizzata per fornire i servizi di linee affittate, pertanto, la  stima del grado di infrastrutturazione dell'operatore alternativo efficiente  deve  essere effettuata utilizzando una topologia di rete differente.
 
 197.  Per  queste ragioni, l'Autorita' ritiene necessario avviare, al termine del procedimento, un'attivita' di approfondimento con TI e gli  operatori  volta a determinare l'architettura di rete ed i costi di un operatore alternativo efficiente rappresentativo.
 
 198.  Il costo cosi' determinato costituira' la soglia sulla quale basare  il  test di replicabilita', in quanto i prezzi indicati nell' OIR,  pagati  dagli  operatori  alternativi  per acquistare servizi a livello  wholesale  da  TI  (trunk  e  terminating), corrispondono ai transfer  charge  sostenuti dalla divisione linee affittate retail di TI per l'acquisto di input dalle divisioni linee affittate wholesale.
 
 4.2.4 Contabilita' dei costi
 
 199.  Ai  sensi  dell'art.  67,  comma  4,  del Codice l'Autorita' ritiene   appropriato  confermare  l'obbligo  di  Telecom  Italia  di adottare  un  sistema  di  contabilita'  dei  costi  che dia evidenza disaggregata  dei  costi  sostenuti  per  la  fornitura  dei circuiti diretti  di  capacita'  fino  ai  2 Mbit/s inclusi, separatamente per ciascuna capacita' offerta.
 
 200.  Un  adeguato  sistema di contabilita' dei costi costituisce, infatti,  lo  strumento  che  consente all'Autorita' di effettuare il test di controllo dei prezzi proposti da Telecom Italia.
 
 201.  Telecom  Italia  ha l'obbligo di predisporre la contabilita' regolatoria e di fornire annualmente le seguenti informazioni:
 a) il  conto  economico  ed il rendiconto del capitale impiegato, separatamente per le seguenti tipologie di circuiti venduti: circuiti diretti  analogici  (suddivisi  in  circuiti  urbani ed interurbani), circuiti diretti numerici fino a 64 kbits (esclusi), circuiti diretti numerici  da 64 kbits a 2 Mbit/s (esclusi), circuiti diretti numerici a 2 Mbit/s. In particolare ciascun conto economico deve indicare:
 i. i ricavi
 ii. i costi operativi;
 iii. i  transfer  charge  per  l'acquisto  di  servizi  trunk  e terminating;
 b) informazioni  dettagliate sugli aspetti economici e finanziari della  gestione  relativamente  a ciascun servizio di linee affittate fino ai 2 Mbit/s inclusi.
 c) per   ciascuna  classe  di  velocita'  dei  circuiti  venduti, elencati al punto a):
 iv. il  totale  delle  quantita'  vendute,  con  un  livello  di dettaglio tale da permettere la valorizzazione dei transfer charge ai prezzi OIR;
 d) il  totale delle quantita' vendute che dovra' evidenziare, per ciascuna velocita':
 v. il numero di attivazioni nell'anno;
 vi. il numero delle disattivazioni.
 Tali informazioni (quantita' e costi relativi a ciascuna classe di velocita)  devono  essere  articolate  per tratta di accesso e tratta trasmissiva.  Per  la tratta di accesso, Telecom Italia deve indicare il  numero  di terminazioni co-locate e di terminazioni non colocate; per   la   parte  trasmissiva,  costi  e  quantita'  dovranno  essere articolati in base alle fasce chilometriche previste dall'offerta;
 
 202.  La  conformita'  del  metodo contabile utilizzato ai criteri sopra  elencati  e'  oggetto  di  verifica  da  parte di un organismo indipendente,   designato   dall'Autorita'.   Quest'ultima   provvede affinche' ogni anno sia pubblicata una dichiarazione di conformita'.
 |  |  |  | Allegato B alla delibera n. 343/06/CONS ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE
 
 L'analisi dell'impatto regolamentare richiede di valutare:
 a. l'ambito    dell'intervento    regolamentare   proposto,   con particolare  riferimento  alle  categorie  di soggetti coinvolti, sia direttamente sia indirettamente;
 b. gli  obiettivi  generali  e  specifici  del provvedimento, sia immediati  sia  di  medio/lungo  periodo,  indicando  contestualmente l'orizzonte   temporale  in  cui  i  risultati  auspicati  dovrebbero realizzarsi;
 c. la  metodologia  adottata  per  l'analisi  dell'impatto  della regolamentazione;
 d. l'impatto   dell'intervento   regolamentare   sui  destinatari diretti ed indiretti, inclusa la pubblica amministrazione, attraverso l'analisi  delle categorie di costi e benefici economici e finanziari inerenti  la  produttivita',  la  crescita  economica, il reddito, la concorrenza,  l'occupazione.  A  questo  riguardo,  tale  valutazione richiede che sia predisposto un adeguato insieme di indicatori.
 
 A.  AMBITO  OGGETTIVO  E  SOGGETTIVO  DI  INTERVENTO;  DESTINATARI DIRETTI E INDIRETTI
 
 A.1. Ambito oggettivo di intervento
 L'ambito  oggettivo  dell'intervento regolamentare e' identificato dai  confini  merceologici  e  geografici del mercato rilevante delle linee  affittate  al  dettaglio  definito dall'Autorita'. Tale ambito comprende, quindi, i servizi di linee affittate analogiche e digitali di capacita' fino ai 2 Mbit/s inclusi, forniti sull'intero territorio nazionale.
 
 A.2. Ambito soggettivo di intervento
 
 Il   provvedimento  regolamentare  impone  in  capo  all'operatore detentore   di   significativo  potere  di  mercato  alcuni  obblighi afferenti  le  condizioni  tecniche  ed  economiche  di fornitura dei servizi  di  linee  affittate  retail  di  capacita' fino ai 2 Mbit/s inclusi:
 a. obblighi di trasparenza e di non discriminazione;
 b. obbligo di controllo dei prezzi;
 c. obbligo di contabilita' dei costi.
 L'ambito  soggettivo  di  intervento  e'  pertanto  costituito dai destinatari   diretti   ed   indiretti   delle  misure  regolamentari introdotte.
 
 I  destinatari  diretti  dell'insieme  degli obblighi imposti sono rappresentati  dagli  attori  presenti  nel  mercato,  dal lato della domanda e dal lato dell'offerta. Dal lato della domanda di mercato, i destinatari diretti sono quindi i clienti finali che usufruiscono dei servizi  di  linee  affittate  di  capacita' fino ai 2 Mbit/s inclusi (aziende  e  Pubblica  Amministrazione);  dal  lato dell'offerta, gli operatori che competono nel mercato con Telecom Italia sono anch'essi direttamente  coinvolti  dal presente provvedimento in quanto possono trarre  beneficio  dalle  misure  regolamentari  introdotte, volte ad incrementare la concorrenzialita' del mercato.
 I   destinatari   indiretti   sono  molteplici  e  non  facilmente identificabili.  I piu' importanti sono rappresentati dai clienti che attualmente non si avvalgono di servizi di linee affittate ma che, in seguito  alla  riduzione  dei prezzi ad un livello inferiore del loro prezzo di riserva, indotta dal presente provvedimento, decideranno di avvalersi  di  tali  servizi.  Ad  essi  possono  essere aggiunti gli utenti/clienti  della  Pubblica  Amministrazione  e delle aziende che comprano  linee  affittate,  in quanto traggono anch'essi beneficio - sebbene  indirettamente  -  dai  miglioramenti della qualita' e delle condizioni economiche dei servizi di comunicazione
 
 B. OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI
 
 B.1. Obiettivi generali
 
 Il  provvedimento oggetto di questa analisi persegue gli obiettivi stabiliti dal nuovo quadro regolamentare e recepiti nel Codice.
 In  particolare,  l'Autorita' (ai sensi dell'art. 13, comma 4, del Codice)  promuove  "la  concorrenza  nella fornitura delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, nonche' delle risorse e servizi correlati:....  b)  garantendo  che  non  abbiano luogo distorsioni e restrizioni   della   concorrenza  nel  settore  delle  comunicazioni elettroniche;  c) incoraggiando investimenti efficienti e sostenibili in  materia  di  infrastrutture  e  promuovendo  l'innovazione  e  lo sviluppo  di  reti  e  servizi  di  comunicazione  elettronica  ...". Inoltre,  l'art.  13, comma 6, impone all'Autorita' di promuovere gli interessi dei cittadini e di garantire la tutela dei consumatori.
 
 B.2. Obiettivi specifici
 
 Tra  gli  obiettivi  specifici  del provvedimento regolamentare in esame,  vi  e'  il  controllo  dei  prezzi  dei  servizi destinati ai clienti,   ovvero   impedire   che  l'operatore  notificato  applichi condizioni  economiche  sproporzionate  nei  mercati al dettaglio dei servizi  di  linee  affittate  di capacita' fino ai 2 Mbit/s inclusi. Inoltre,   l'imposizione  di  un  obbligo  di  controllo  dei  prezzi all'impresa  notificata basato su un meccanismo di programmazione dei prezzi  su  base  pluriennale  (c.d. price cap), viene considerato la modalita' piu' efficace e meno invasiva per trasferire ai consumatori finali   i   guadagni   di   efficienza   realizzati   dall'  impresa regolamentata.
 
 C. METODOLOGIA DI ANALISI ADOTTATA
 
 C.1.    Metodologia    impiegata    per   l'analisi   dell'impatto regolamentare
 
 La metodologia utilizzata per l'analisi dell'impatto regolamentare e'  volta  all'individuazione  dei  benefici e dei costi derivanti ai destinatari  diretti e indiretti delle misure regolamentari applicate al  mercato  dei servizi di linee affittate al dettaglio di capacita' fino ai 2 Mbit/s inclusi.
 Le  tecniche di calcolo utilizzate per questo tipo di analisi sono solitamente  di tipo statistico e vengono condotte mediante l'analisi di alcuni indicatori in grado di evidenziare l'impatto regolamentare.
 In   taluni   casi,   i  benefici  netti  derivanti  dalla  misura regolamentare   sono   identificabili   in   ragione   degli  effetti competitivi  generati dall'incremento dell'offerta di servizi, ma non sono  quantificabili, in quanto la numerosita' dei soggetti economici coinvolti  e'  elevata  e  le  informazioni  circa i benefici ad essi derivanti sono difficilmente reperibili.
 
 D.   IMPATTO  DELL'INTERVENTO  REGOLAMENTARE  D.1.  Impatto  sulla Pubblica Amministrazione
 
 Il   provvedimento   ha   un   impatto   diretto   sulla  Pubblica Amministrazione in qualita' di cliente dei servizi di linee affittate al dettaglio di capacita' fino ai 2 Mbit/s inclusi.
 
 D.2. Impatto sui destinatari diretti
 
 I   clienti   dei   servizi   di   linee   affittate,  in  seguito all'introduzione  delle misure regolamentari proposte, beneficiano di una  riduzione  delle  condizioni  economiche e della possibilita' di scegliere  tra piu' fornitori per l'acquisizione dei servizi di linee affittate  di  capacita'  fino  a  2  Mbit/s, nonche' di una maggiore flessibilita' nelle condizioni contrattuali.
 Gli  operatori  concorrenti con l'operatore notificato beneficiano innanzitutto  della  verifica,  grazie  al  test  di  prezzo previsto dall'Autorita',   di  orientamento  al  costo  dei  prezzi  praticati dall'operatore  notificato  e  della  replicabilita' delle offerte da esso  proposte.  Inoltre  traggono  beneficio  dalla  riduzione degli switching cost, conseguente alle misure regolamentari introdotte.
 
 D.3. Impatto sui destinatari indiretti
 
 I  clienti  potenziali  traggono  beneficio  dalla possibilita' di usufruire  di servizi che non avrebbero potuto utilizzare in mancanza dell'intervento  regolamentare,  in  quanto sarebbero stati offerti a prezzi  troppo  elevati.  Inoltre,  l'accessibilita' dei servizi resa possibile  dall'intervento  regolamentare  si  riflette  a cascata su tutti  i consumatori, privati e aziende, che beneficiano a loro volta della   maggiore   efficienza   dell'attivita'   dei  loro  fornitori (acquirenti diretti di servizi di linee affittate).
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