Gazzetta n. 148 del 28 giugno 2006 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE 7 giugno 2006
Mercato delle linee affittate al dettaglio (Mercato n. 7 della raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato e individuazione degli obblighi regolamentari. (Deliberazione n. 343/06/CONS).

L'AUTORITA'

Nella sua riunione di Consiglio del 7 giugno 2006;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;
Vista la Raccomandazione della Commissione europea n. 311/2003 sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi nell'ambito del nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche, relativamente all'applicazione di misure ex ante secondo quanto disposto dalla direttiva n. 2002/21/CE dell'11 febbraio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee legge n. 114 dell'8 maggio 2003;
Vista la delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004, recante «Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 116 del 19 maggio 2004 e le conseguenti disposizioni organizzative di cui alle determinazioni n. 1/04, 2/04, 1/05 e 2/05;
Vista la delibera n. 320/04/CONS del 29 settembre 2004, recante «Proroga dei termini di conclusione dei procedimenti istruttori di cui alla delibera n. 118/04/CONS», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 241 del 13 ottobre 2004;
Vista la delibera n. 29/05/CONS del 10 gennaio 2005, recante «Proroga dei termini di conclusione dei procedimenti istruttori di cui alla delibera 118/04/CONS», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 16 del 21 gennaio 2005;
Vista la delibera n. 239/05/CONS del 22 giugno 2005, recante «Proroga dei termini di conclusione dei procedimenti istruttori di cui alla delibera n. 118/04/CONS», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 159 dell'11 luglio 2005;
Vista la delibera n. 373/05/CONS del 16 settembre 2005, concernente «Modifica della delibera n. 118/04/CONS recante «Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 ottobre 2005, n. 230;
Vista la delibera 2/06/CONS del 12 gennaio 2006 recante «Proroga dei termini di conclusione dei procedimenti istruttori di cui alla delibera n. 118/04/CONS» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 32 dell'8 febbraio 2006;
Vista la delibera n. 335/03/CONS, recante «Modifiche e integrazioni al regolamento concernente l'accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 15 ottobre 2003;
Vista la delibera n. 453/03/CONS, recante il «Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'art. 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 gennaio 2004, n. 22;
Vista la delibera n. 411/04/CONS recante «Consultazione pubblica sull'identificazione ed analisi del mercato delle linee affittate al dettaglio, sulla valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e sugli obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere (mercato n. 7 fra quelli identificati dalla raccomandazione sui mercati rilevanti della Commissione europea), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 gennaio 2005, n. 1;
Sentita, in data 15 febbraio la societa' Telecom Italia S.p.A.;
Sentite, in data 15 febbraio, le societa' Albacom, Colt, Fastweb, Tiscali e Wind congiuntamente;
Visti i contributi prodotti dai soggetti partecipanti alla consultazione pubblica;
Visto il documento della societa' MCI Italia S.p.A., che pur non avendo partecipato all'audizione, ha inviato un documento con le proprie osservazioni al documento posto a consultazione pubblica;
Considerate le risultanze della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 411/04/CONS e le valutazioni dell'Autorita' contenute nell'allegato A alla presente delibera;
Vista la delibera n. 45/06/CONS, recante «Mercati dei segmenti terminali di linee affittate e dei segmenti di linee affittate su circuiti interurbani (mercati n. 13 e n. 14): identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari»;
Visto il parere dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato (AGCM), pervenuto in data 24 maggio 2006, relativo allo schema di provvedimento concernente «Mercato delle linee affittate al dettaglio» (Mercato n. 7 della Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE)» adottato dall'Autorita' in data 6 aprile 2006 e trasmesso all'AGCM in data 18 aprile 2005;
Considerato che l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, tra le altre cose:
a) auspica che l'Autorita', nel corso della prossima analisi di mercato, consideri la possibilita' di rivedere la definizione di mercato, estendendola a quei servizi di connettivita' che risultino sostituibili con i servizi di linee affittate, anche entro un termine inferiore ai diciotto mesi;
b) rileva l'opportunita' che l'Autorita' individui precise disposizioni, ulteriori rispetto agli obblighi di non violazione della normativa a tutela della concorrenza di cui all'art. 4 dello schema di provvedimento, cosi' da definire i comportamenti consentiti all'operatore dominante;
Considerato che l'Autorita' condivide il parere dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato circa la possibilita' di rivedere - nell'ambito della prossima analisi di mercato in materia di linee affittate al dettaglio - la definizione del mercato, tenendo conto anche dei servizi di connettivita' con caratteristiche di sostituibilita' rispetto ai servizi di linee affittate, e che valutera' la possibilita' di avviare la suddetta analisi di mercato entro un termine inferiore ai diciotto mesi;
Considerato che l'Autorita' provvedera' tempestivamente a definire, con il concorso di tutti gli operatori, l'architettura di rete ed i costi di un operatore alternativo efficiente rappresentativo, cosi' da disporre degli elementi necessari alle verifiche circa la replicabilita' delle offerte di linee affittate al dettaglio di Telecom Italia;
Vista la lettera della Commissione europea SG-Greffe (2006) D/202655 del 17 maggio 2005 relativa allo schema di provvedimento concernente «Mercato dell'insieme minimo delle linee affittate in Italia» (Mercato n. 7 della Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/311/CE)» adottato dall'Autorita' in data 6 aprile 2005 e notificato alla Commissione europea ed ai Paesi membri in data 18 aprile 2006;
Considerato che la Commissione, nella propria lettera, rileva che, «secondo quanto stabilito dall'art. 7, comma 5, della direttiva 2002/21/CE, l'Autorita' puo' adottare la decisone finale e, in tal caso, comunicarla alla Commissione»;
Udita la relazione dei Commissari Roberto Napoli ed Enzo Savarese, relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';
Delibera:
Art. 1.
Definizione del mercato delle linee affittate al dettaglio
1. L'Autorita' individua come mercato rilevante delle linee affittate al dettaglio il mercato delle basse velocita' - circuiti analogici e digitali di capacita' fino a 2 Mbit/s inclusi (insieme minimo).
2. Il mercato delle linee affittate al dettaglio definito al comma precedente ha dimensione nazionale.
 
Art. 2.
Imprese notificate come aventi significativo potere di mercato
1. Nel mercato nazionale delle linee affittate al dettaglio delle basse velocita' - circuiti analogici e digitali di capacita' fino a 2 Mbit/s inclusi - non sussistono condizioni di concorrenza effettiva.
2. L'operatore Telecom Italia S.p.A. dispone di un significativo potere di mercato nel mercato nazionale delle linee affittate al dettaglio di bassa velocita' - circuiti analogici e digitali di capacita' fino a 2 Mbit/s inclusi - ai sensi dell'art. 17 del Codice delle comunicazioni elettroniche. L'operatore Telecom Italia e' nelle condizioni di essere notificato ai sensi dell'art. 52 del Codice delle comunicazioni elettroniche.
 
Art. 3.
Obblighi di trasparenza e non discriminazione
1. Telecom Italia e' soggetta all'obbligo di trasparenza per i circuiti rientranti nell'insieme minimo (circuiti analogici e digitali di capacita' fino ai 2 Mbit/s inclusi) affinche' le informazioni relative alle specificazioni tecniche (comprese le caratteristiche fisiche ed elettriche ed i dettagli delle specifiche tecniche e di prestazione che si applicano al punto terminale di rete), alle tariffe (compresi i costi di connessione iniziale, i canoni periodici e egli altri oneri) ed alle condizioni di fornitura siano pubblicate in forma facilmente accessibile, ai sensi dell'art. 68 e dell'allegato 8 del Codice delle comunicazioni.
2. Telecom Italia e' soggetta, nella fornitura dei servizi di linee affittate con capacita' fino ai 2 Mbit/s inclusi, all'obbligo di non accorpare in modo indebito i servizi offerti ai sensi dell'art. 67, comma 2, del Codice.
3. Telecom Italia e' soggetta all'obbligo di non privilegiare ingiustamente determinati utenti finali nella fornitura dei servizi di linee affittate con capacita' fino ai 2 Mbit/s inclusi, ai sensi dell'art. 68 e dell'allegato 8 del codice delle comunicazioni.
4. Fermo restando quanto al presente articolo, le condizioni attuative per l'implementazione di dettaglio degli obblighi di trasparenza e non discriminazione sono disciplinate al capo III della presente delibera.
 
Art. 4.
Obblighi in materia di controllo dei prezzi
1. Telecom Italia e' soggetta all'obbligo di controllo dei prezzi nella fornitura dei circuiti analogici e digitali al dettaglio di capacita' fino ai 2 Mbit/s inclusi, ai sensi dell'art. 68 e dell'allegato 8 del Codice.
2. Il controllo dei prezzi di cui al comma precedente e' attuato attraverso l'adozione di un meccanismo di programmazione pluriennale dei prezzi (price cap) che fissa un vincolo massimo complessivo alla modifica del valore economico del paniere di consumo, comprendente tutti i circuiti rientranti nell'insieme minimo, ossia i circuiti diretti analogici e digitali fino ai 2 Mbit/s inclusi.
3. Fermo restando quanto disposto al presente articolo, le metodologie di controllo e programmazione pluriennale dei prezzi sono disciplinate al capo III della presente delibera.
 
Art. 5.
Obbligo di contabilita' dei costi
1. Telecom Italia e' soggetta all'obbligo di contabilita' dei costi ai sensi dell'art. 68 e dell'Allegato 8 del Codice delle comunicazioni elettroniche.
2. In ottemperanza dell'obbligo di cui al comma precedente, Telecom Italia fornisce all'Autorita' il conto economico ed il rendiconto del capitale impiegato, separatamente per le seguenti tipologie di circuiti venduti:
a) circuiti diretti analogici (suddivisi in circuiti urbani ed interurbani);
b) circuiti diretti numerici fino a 64 Kbits esclusi;
c) circuiti diretti numerici da 64 Kbits a 2 Mbit/s esclusi;
d) circuiti diretti numerici a 2 Mbit/s.
3. La conformita' del metodo contabile utilizzato ai criteri sopra elencati e' oggetto di verifica da parte di un organismo indipendente, designato dall'Autorita'. Quest'ultima provvede affinche' ogni anno sia pubblicata una dichiarazione di conformita'.
4. Fermo restando quanto disposto ai commi 1 e 2 del presente articolo, le condizioni attuative relative all'obbligo di contabilita' dei costi sono disciplinate al Capo III della presente delibera.
 
Art. 6. Condizioni attuative degli obblighi di trasparenza e non
discriminazione
1. Telecom Italia e' tenuta a pubblicare le condizioni tecniche ed economiche, le condizioni di fornitura delle offerte di circuiti diretti analogici e digitali fino ai 2 Mbit/s (insieme minimo) attenendosi alle specifiche elencate nell'Allegato 8 del Codice.
2. In merito alla struttura dell'offerta, Telecom Italia e' tenuta al rispetto di quanto previsto dalla delibera n. 304/03/CONS, e successivamente modificato dalla delibera n. 440/03/CONS, relativamente ai circuiti rientranti nell'insieme minimo.
3. Telecom Italia, ogni qual volta intenda offrire sul mercato piu' servizi di linee affittate, di capacita' fino ai 2 Mbit/s inclusi, accorpandoli in un'unica offerta, deve notificare tale offerta all'Autorita' entro il termine di 30 giorni antecedenti alla commercializzazione, evidenziando separatamente il prezzo relativo ad ogni singolo servizio incluso nell'offerta, onde consentire la verifica di ammissibilita'.
 
Art. 7. Condizioni attuative degli obblighi in materia di controllo dei
prezzi
1. Il meccanismo di programmazione pluriennale dei prezzi si applica per il triennio 2007 - 2009 ai canoni e contributi (per le attivazioni/disattivazioni del servizio e /o per le attivita' accessorie) dei servizi di linee affittate analogiche e digitali di capacita' fino ai 2 Mbit/s inclusi offerti da Telecom Italia.
2. Per il paniere, come definito all'art. 5, Capo II, il vincolo e' definito nella misura di IPC-X, dove IPC e' la variazione percentuale su base annua dell'indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi, rilevato dall'Istat, ed il fattore X rappresenta la stima del recupero di efficienza da parte dell'operatore notificato nella fornitura dell'insieme dei servizi inclusi nel paniere di appartenenza.
3. La variazione percentuale annua programmata del prezzo del paniere e' fissata in IPC - 7%, con un vincolo specifico di variazione minima garantita pari a IPC - 7% per i circuiti a 2 Mbit/s.
4. Le modalita' applicative per la verifica dei vincoli del price cap sono stabilite come segue:
a) i valori iniziali su cui computare le variazioni percentuali annuali sono i prezzi (contributi e canoni) al pubblico praticati da Telecom Italia al 31 dicembre di ogni anno per i servizi inclusi nel paniere;
b) Telecom Italia comunica all'Autorita' la propria offerta di linee affittate entro il 1° novembre dell'anno precedente a quello di validita' dell'offerta. L'Autorita' si pronuncia entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.
c) Telecom Italia comunica all'Autorita' i seguenti dati relativi ai dodici mesi antecedenti al 30 giugno dell'anno precedente all'anno di validita' dell'offerta:
i) il numero di circuiti attivi nell'intero periodo (attivati prima del periodo e ancora attivi alla fine del periodo);
ii) il numero circuiti attivati nel periodo e le relative date di attivazione;
iii) il numero di circuiti disattivati nel periodo e le relative date di disattivazione.
d) Per ciascuna tipologia di circuiti di cui al comma precedente, Telecom Italia comunica il dettaglio delle caratteristiche di lunghezza media, capacita' media, prestazioni aggiuntive, durate contrattuali medie e livelli medi di sconto applicati. Il livello di dettaglio delle informazioni fornite deve essere sufficiente alla valorizzazione del paniere dei consumi sulla base dell'offerta proposta e sulla base dell'offerta di linee affittate in vigore nell'anno precedente.
e) Il paniere dei consumi e' trasmesso all'Autorita' contestualmente alla comunicazione dell'offerta e deve essere accompagnato da un'autocertificazione circa la veridicita' dei dati e la loro congruenza con i dati di contabilita' regolatoria.
f) Per il primo anno di applicazione del price cap, il valore iniziale del paniere assume a riferimento i corrispondenti valori contenuti nell'offerta di Telecom Italia attualmente in vigore, approvata dall'Autorita' con delibera 440/03/CONS, e i relativi volumi devono essere comunicati da Telecom Italia entro 45 giorni dalla notifica del provvedimento, con il livello di dettaglio riportato alla lettera c del presente articolo.
g) Al fine di una corretta valutazione del paniere, la struttura dell'offerta oggetto di valutazione e quella in vigore nel periodo di riferimento precedente devono risultare comparabili per tipologia di servizi e prestazioni accessorie, classi di sconto, durate contrattuali. Nel caso di variazioni sostanziali della struttura dell'offerta, Telecom Italia, contestualmente alla comunicazione della nuova offerta, dovra' integrare il paniere dei consumi trasmessi al 1° novembre con ogni informazione utile alla sua valorizzazione con la nuova offerta.
h) Telecom Italia ha la facolta' di variare l'offerta in corso d'anno; tali variazioni devono essere comunicate all'Autorita' con un preavviso di tre mesi. Al fine di garantire l'efficacia dei meccanismi di programmazione pluriennale dei prezzi, almeno meta' della riduzione totale annuale programmata della spesa deve verificarsi nei primi sei mesi dell'anno e non piu' della meta' dell'eventuale incremento del totale della spesa annuale programmata puo' verificarsi nei primi sei mesi dell'anno.
i) Qualora dal computo del price cap del paniere si realizzino nel corso di un anno riduzioni di spesa superiori a quelle imposte o incrementi di spesa inferiori a quelli permessi, la differenza e' computabile ai fini del rispetto del vincolo dell'anno successivo.
j) Qualora, invece, nel corso di un anno si realizzino riduzioni di spesa inferiori a quelle imposte o incrementi di spesa superiori a quelli permessi, non dovuti ad eventi imprevedibili ed eccezionali, a mutamenti del quadro normativo o alla variazione degli obblighi del servizio universale, la differenza, maggiorata del 100%, e' computabile ai fini del rispetto del vincolo dell'anno successivo.
5. L'Autorita' verifica che le condizioni economiche approvate nell'ambito del meccanismo di price cap non permettano all'operatore notificato di praticare prezzi sotto costo o di porre in essere pratiche discriminatorie nella fissazione dei prezzi agli utenti finali. Inoltre, l'Autorita' verifica che i prezzi proposti siano replicabili da parte di un operatore alternativo efficiente.
 
Art. 8.
Condizioni attuative dell'obbligo di contabilita' dei costi
1. Il conto economico che Telecom Italia trasmette all'Autorita' per ciascuna classe di capacita' indicata nell'art. 6, Capo II, deve indicare:
a) i ricavi;
b) i costi operativi;
c) i transfer charge per l'acquisto di servizi trunk e terminating;
2. Telecom Italia congiuntamente al conto economico ed al rendiconto del capitale impiegato, per ciascuna classe di capacita' dei circuiti venduti, trasmette:
a) informazioni dettagliate sugli aspetti economici e finanziari della gestione;
b) il totale delle quantita' vendute, con un livello di dettaglio tale da permettere la valorizzazione dei transfer charge ai prezzi offerta di interconnessione di riferimento;
c) il totale delle quantita' vendute che dovra' evidenziare, per ciascuna velocita':
d) il numero di attivazioni nell'anno;
e) il numero delle disattivazioni.
 
Art. 9.
Circuiti digitali di capacita' superiore a 2 Mbit/s
1. Il mercato dei collegamenti digitali di capacita' superiore a 2 Mbit/s e fino ai 155 Mbit/s inclusi non e' suscettibile di regolamentazione ex-ante.
2. L'Autorita' rimuove gli obblighi vigenti in capo a Telecom Italia nel mercato descritto al comma precedente, in quanto ritiene che gli obblighi imposti nei corrispondenti mercati all'ingrosso siano in grado di garantire una concorrenza effettiva.
3. L'Autorita' rimuove gli obblighi vigenti in capo a Telecom Italia per i circuiti al dettaglio di capacita' superiore ai 155 Mbit/s, in quanto l'analisi ha dimostrato che tali circuiti non vengono forniti al dettaglio.
 
Art. 10.
Disposizioni finali
1. Le valutazioni dell'Autorita' ad esito dell'analisi di mercato sono riportate nell'allegato A della presente delibera e costituiscono parte integrante ed essenziale del presente provvedimento.
2. La revisione degli obblighi di cui al Capo II della presente delibera avverra' nell'ambito delle prossime analisi di mercato ai sensi dell'art. 19 del Codice delle comunicazioni.
La presente delibera e' trasmessa alla Commissione europea ed alle Autorita' di regolamentazione degli Stati membri dell'Unione europea.
Avverso il presente provvedimento puo' essere presentato ricorso al TAR del Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
La presente delibera e' notificata alla societa' Telecom Italia S.p.A., ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell'Autorita' e nel sito web dell'Autorita' www.agcom.it

Napoli, 7 giugno 2006

Il presidente: Calabro'
 
Allegato A alla delibera n. 343/06/CONS
IDENTIFICAZIONE ED ANALISI DEL MERCATO DELLE LINEE AFFITTATE AL
DETTAGLIO, VALUTAZIONE DI SUSSISTENZA DEL SIGNIFICATIVO POTERE
DI MERCATO PER LE IMPRESE IVI OPERANTI E DEFINIZIONE DEGLI
OBBLIGHI REGOLAMENTARI CUI VANNO SOGGETTE LE IMPRESE CHE
DISPONGONO DI UN TALE POTERE (MERCATO N. 7 FRA QUELLI
IDENTIFICATI DALLA RACCOMANDAZIONE SUI MERCATI RILEVANTI
DELLA COMMISSIONE EUROPEA).
1. IL QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO E REGOLAMENTARE

Quadro di riferimento normativo

1. Il 24 aprile 2002 le Istituzioni europee hanno adottato il nuovo pacchetto regolamentare che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica.

2. Il nuovo quadro regolamentare si compone principalmente di 5 direttive, di una Raccomandazione e delle Linee guida. In particolare si tratta dei seguenti documenti:
a. direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (2002/21/CE), c.d. "direttiva quadro"(1);
b. direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (2002/20/CE), c.d. "direttiva autorizzazioni"(2);
c. direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'accesso e alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (2002/19/CE), c.d. "direttiva accesso"(3);
d. direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (2002/22/CE), c.d. direttiva servizio universale"(4);
e. direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002 relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (2002/58/CE), c.d. "direttiva protezione dati"(5).

3. Nel contesto del nuovo quadro regolamentare, particolare rilievo rivestono altri tre atti, ovvero:
a. la Raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi nell'ambito del nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche, relativamente all'applicazione di misure ex ante secondo quanto disposto dalla direttiva 2002/21/CE, adottata 1'11 febbraio 20036 (di seguito, la Raccomandazione);
b. le Linee direttrici della Commissione per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, adottate dalla Commissione il 9 luglio 2002' (di seguito, le Linee direttrici o Linee guida);
c. la Raccomandazione relativa alle notificazioni, ai termini e alle consultazioni di cui all'articolo 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, adottata il 23 luglio 20038 (di seguito, la Raccomandazione sull'art. 7).

4. Il nuovo quadro normativo sopra delineato ed, in particolare, la direttiva quadro, la direttiva accesso, la direttiva autorizzazioni e la direttiva servizio universale sono state recepite, in Italia, dal d.lgs. 259/03 del 1° agosto 2003, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche"9 (di seguito, anche il Codice).

5. La Raccomandazione ha ad oggetto i diciotto mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi del settore delle comunicazioni elettroniche le cui caratteristiche sono tali da giustificare l'imposizione degli obblighi di regolamentazione ex ante. L'art. 15, comma 3 e l'art. 7, comma 4, della direttiva quadro prevedono che uno Stato membro, ove ricorrano particolari circostanze, possa identificare un mercato rilevante differente da quelli previsti dalla Raccomandazione. Tali disposizioni sono state recepita dall'art. 18 e dall'art. 12, comma 4 del Codice delle comunicazioni elettroniche.

6. Le Linee guida della Commissione illustrano alcuni criteri cui le Autorita' nazionali di regolamentazione (di seguito, le ANR o le Autorita) devono fare riferimento nell'ambito delle analisi dei mercati di cui agli artt. 14, 15 e 16 della direttiva quadro, recepiti rispettivamente dagli art. 17, 18 e 19 del Codice delle comunicazioni elettroniche. L'art. 14, in particolare, attribuisce alle ANR il compito di svolgere le analisi sul grado di sviluppo della concorrenza nei mercati individuati dalla Raccomandazione sui mercati rilevanti volte ad accertare se le imprese che vi operano dispongano, singolarmente o congiuntamente, di un significativo potere di mercato.

7. Il nuovo quadro regolamentare riconosce che la prima fase del processo di liberalizzazione dei mercati e' ormai conclusa e sancisce, pertanto, la convergenza tra disciplina regolamentare e disciplina antitrust, stabilendo un'analogia tra la definizione di significativo potere di mercato e quella di posizione dominante. Infatti, la direttiva quadro (considerando 25) indica che "la definizione di quota di mercato significativa di cui alla direttiva 97/33/CE (...) si e' dimostrata utile nelle prime fasi di liberalizzazione dei mercati in quanto soglia che fa scattare alcuni obblighi ex ante, ma essa deve essere adattata per tenere conto di realta' di mercato piu' complesse e dinamiche. Per tale motivo la definizione di cui alla presente direttiva e' equivalente alla nozione di posizione dominante enucleata dalla giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado delle Comunita' europee", laddove per posizione dominante si intende la "situazione di potenza economica grazie alla quale un'impresa che la detiene e' in grado di ostacolare la persistenza di una concorrenza effettiva sul mercato di cui trattasi e ha la possibilita' di tenere comportamenti alquanto indipendenti nei confronti dei suoi concorrenti, dei suoi clienti ed, in ultima analisi, di consumatori"10. Richiamandosi a tale definizione l'art.14 della direttiva quadro stabilisce che "si presume che un'impresa disponga di un significativo potere di mercato se, individualmente o congiuntamente con altri, gode di una posizione equivalente ad una posizione dominante, ossia una posizione di forza economica tale da consentirle di comportarsi in misura notevole in modo indipendente dai concorrenti, dai clienti e, in definitiva, dai consumatori".

8. Il percorso che il nuovo quadro regolamentare delinea per l'analisi sulla concorrenzialita' dei mercati, richiede che le Autorita' procedano dapprima alla definizione del mercato, sia per quanto riguarda i mercati identificati dalla Commissione come rilevanti in quanto suscettibili di regolamentazione ex ante, sia per cio' che concerne eventuali ulteriori mercati non inclusi in tale lista. Una volta definito il mercato dal punto di vista merceologico e geografico, si procede alla verifica della sussistenza di posizioni dominanti, individuali o collettive, al termine della quale le Autorita' introducono, rimuovono o modificano gli obblighi regolamentari. Gli artt. 18 e 19 del Codice delle comunicazioni elettroniche prevedono, in applicazione degli artt. 15 e 16 della direttiva quadro, che la definizione dei mercati rilevanti e l'analisi degli stessi debbano essere condotte tenendo nel massimo conto la Raccomandazione e le Linee guida. In tal senso, la quota di mercato sara' uno degli elementi da prendere in considerazione al fine della verifica della sussistenza di una posizione dominante, dovendo le ANR analizzare tutta una serie di altri criteri, cosi' come riportato nelle Linee guida.

9. Gli obblighi regolamentari imposti in esito di ciascuna analisi di mercato rimarranno in vigore fino al termine dell'analisi di mercato successiva(11), fatta salva la possibilita' di procedere ad un'attivita' di revisione e verifica qualora l'Autorita' lo reputi opportuno.

10. Le procedure per lo svolgimento delle analisi di mercato sono contenute negli artt. 6 e 7 della direttiva quadro, nella Raccomandazione sull'art. 7, negli artt. 11 e 12 del Codice delle comunicazioni elettroniche, nonche' nelle delibere dell'Autorita' n. 335/03/CONS(12) e n. 453/03/CONS(13). In particolare, viene previsto che, qualora l'Autorita' intenda adottare provvedimenti che abbiano un impatto rilevante sul mercato di riferimento, le parti interessate possano presentare le proprie osservazioni sulla proposta di provvedimento, cosi' come definito dall'art. 1, comma 2 della delibera n. 453/03/CONS, entro i termini stabiliti, comunque non inferiori a trenta giorni.

11. Al termine della fase di consultazione nazionale, la proposta di provvedimento viene inviata all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, che rende il parere entro il termine di quarantacinque giorni(14)

12. Infine, qualora l'Autorita' intenda adottare un provvedimento che influenzi gli scambi tra Stati membri, rende accessibile il testo del provvedimento alla Commissione europea e alle altre ANR - secondo le modalita' indicate nella Raccomandazione sull'art. 7 - che si possono esprimere entro il termine di trenta giorni.

13. Il meccanismo descritto contempla due eccezioni. La prima si verifica qualora la Commissione, durante la consultazione, abbia espresso un parere nel quale dichiara che la misura proposta crea barriere al mercato unico, ovvero potrebbe rivelarsi incompatibile con il diritto comunitario o con gli obiettivi di cui all'art. 8 della direttiva quadro.

14. In questo caso, il provvedimento non puo' essere adottato per due mesi ulteriori, nel corso dei quali la Commissione (sentito il Comitato comunicazioni) puo' adottare una decisione motivata in cui chiede all'Autorita' di ritirare il progetto. Diversamente, se nei due mesi la Commissione non si pronuncia, l'Autorita' puo' adottare il provvedimento cosi' come era stato notificato in origine.

15. La seconda eccezione riguarda la possibilita' che le Autorita' hanno di adottare provvedimenti in deroga alla procedura sopra descritta. Questo puo' verificarsi nel caso di misure temporanee che le Autorita' siano chiamate ad applicare al fine di salvaguardare la concorrenza e tutelare gli interessi degli utenti.

16. Tali misure dovranno comunque essere comunicate alla Commissione e alle altre Autorita' e, in ogni caso, per essere trasformate da temporanee in permanenti, o in caso di proroga, dovranno essere adottate seguendo la procedura di cui all'art. 12, commi 3 e 4 del Codice delle comunicazioni elettroniche.

Quadro di riferimento regolamentare

17. La direttiva n. 92/44/CE, all'articolo 8, comma 2, e all'articolo 10, comma 1, impone agli organismi notificati come aventi significativo potere di mercato (SMP) nel mercato nazionale delle linee affittate di rispettare i principi di orientamento al costo, trasparenza, obiettivita' e non discriminazione nella fornitura di linee affittate e nella determinazione delle relative condizioni economiche. Tali principi regolamentari, contenuti anche nel d.P.R. n. 318/97, hanno portato all'adozione dei provvedimenti di seguito riportati da parte dell'Autorita'.

18. Inizialmente, con la delibera n. 66/98 l'Autorita' ha autorizzato Telecom Italia ad applicare le condizioni economiche proposte per l'offerta delle linee affittate. In seguito, con la delibera n. 171/99, paragrafo 3, punto 2, l'Autorita' ha incluso l'offerta di circuiti diretti da parte di operatori notificati come aventi notevole forza di mercato tra i servizi sottoposti al criterio dell'orientamento al costo e all'obbligo di separazione contabile. Sempre nel 1999, con la delibera n. 197/99, l'Autorita' ha notificato Telecom Italia come organismo dotato di significativo potere di mercato nel mercato nazionale dei sistemi delle linee affittate. Successivamente, con la delibera n. 711/00/CONS, sono state modificate le condizioni economiche precedentemente in vigore e sono stati imposti livelli di qualita' garantiti del servizio offerto (il c.d. Service Level Agreement - SLA - base). Ai sottoscrittori dell'offerta di linee affittate e' stata, inoltre, riconosciuta la possibilita' di richiedere a Telecom Italia, dietro corresponsione di una somma aggiuntiva da definire su base contrattuale, la definizione di condizioni di fornitura e riparazione dei circuiti migliorative rispetto a quelle indicate nel Service Level Agreement base. In tali casi, a Telecom Italia e' imposto il rispetto del principio di non discriminazione e l'obbligo di negoziare, se richiesto, il servizio di riparazione di linee affittate 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno.

19. Nel 2001, a seguito di una consultazione pubblica appositamente indetta, l'Autorita', con la delibera n. 393/01/CONS ha ritenuto opportuno imporre a Telecom Italia di pubblicare un listino relativo alle condizioni economiche all'ingrosso, ovvero un'offerta a condizioni diverse da quelle al dettaglio, dedicata agli operatori licenziatari ed autorizzati. La delibera n. 59/02/CONS stabilisce che, per poter accedere alle condizioni dell'offerta all'ingrosso, gli operatori in possesso del titolo autorizzatorio previsto dalla normativa debbano utilizzare almeno un nodo e/o un apparato di proprieta' o di cui abbiano disponibilita'. Le condizioni economiche dell'offerta wholesale, approvate con la menzionata delibera n. 59/02/CONS, sono state definite depurando i prezzi al dettaglio dalle componenti di costo imputabili alla gestione del cliente finale, con l'intento di creare una netta demarcazione tra il mercato retail di linee affittate (delibera n. 711/00/CONS) e quello wholesale (delibera n. 59/02/CONS). Tale sistema ha portato ad una riduzione dei prezzi tra il 3% ed il 10% rispetto all'offerta retail di cui alla delibera n. 711/00/CONS.

20. La notifica di Telecom Italia quale unico soggetto avente significativo potere di mercato nel mercato delle linee affittate e' stata confermata dall'Autorita' anche per gli anni 2000 (delibera n. 350/02/CONS) e 2001 (delibera n. 160/03/CONS).

21. Infine l'Autorita', con la delibera n. 304/03/CONS, alla luce dei recuperi di efficienza evidenziati dall'esame dei dati di contabilita' regolatoria, nonche' del confronto con i prezzi praticati in Europa, ha imposto una riduzione dei prezzi dell'offerta retail di almeno il 5,25% ed una specifica riduzione del 7% per i circuiti diretti numerici con velocita' di 2 Mbit/s, nell'ottica della successiva introduzione di un meccanismo di price cap. Contestualmente a tale riduzione l'Autorita', sulla base delle valutazioni delle condizioni complessive di replicabilita' delle offerte e della stima dei costi evitabili, ha ritenuto opportuno imporre un allargamento della forchetta esistente tra la menzionata offerta retail e la corrispondente offerta wholesale e, pertanto, ha stabilito che il differenziale esistente tra prezzi retail e prezzi wholesale non potesse essere in alcun caso inferiore al 12 %.

22. In attuazione della delibera n. 304/03/CONS Telecom Italia ha pubblicato le nuove offerte di linee affittate retail, che sono state sottoposte a verifica e approvate dall'Autorita' con la successiva delibera n. 440/03/CONS.

23. In particolare, in base alla delibera n. 304/03/CONS le riduzioni di prezzo si devono applicare sulla base dei volumi complessivi al 31 dicembre 2001 e dei prezzi dell'offerta retail standard di cui alla delibera n. 711/00/CONS. Telecom Italia, nel riformulare l'offerta ha comunque la possibilita' di applicare, nel rispetto del principio di non discriminazione, condizioni migliorative legate ai volumi di spesa dei clienti o alle durate contrattuali, che non sono state computate al fine del rispetto dei vincoli di riduzione.

24. In sede di approvazione delle offerte di linee affittate retail e wholesale formulate da Telecom Italia ai sensi della delibera n. 304/03/CONS, con delibera n. 440/03/CONS, l'Autorita' ha specificato i seguenti aspetti:
a. oneri aggiuntivi a carico degli operatori sottoscrittori delle offerte: qualora in circostanze eccezionali e dimostrabili non risulti possibile la fornitura di linee affittate a condizioni standard, i relativi oneri aggiuntivi a carico degli operatori sono definiti da Telecom Italia nel rispetto dei principi di orientamento al costo, non discriminazione e parita' di trattamento interno-esterno e sono oggetto di rendicontazione separata nell'ambito della contabilita' regolatoria di Telecom Italia;
b. procedura per la chiusura dei disservizi: Telecom Italia deve adottare una procedura di chiusura del disservizio concordata con gli operatori, che preveda, a seguito del ricevimento della comunicazione di avvenuto ripristino del servizio, la disponibilita' per il cliente/operatore di un adeguato periodo di tempo nel quale poter compiere le proprie verifiche;
c. tempi di ripristino del servizio: il calcolo dei tempi di ripristino del servizio espressi in ore lavorative deve essere basato sull'orario lavorativo 8:00-20:00, dal lunedi' al venerdi', e 8:00-13:00, il sabato;
d. garanzia sul numero massimo di ore solari annue di indisponibilita' del servizio: il parametro di disponibilita' annua, che rappresenta un aspetto fondamentale del livello di qualita' di servizio, deve essere contemplato dal Service Level Agreement base per tute le tipologie di circuito, ed i relativi valori garantiti devono essere definiti sulla base delle migliori prassi internazionali;
e. Service Level Agreement Premium: le condizioni migliorative associate alla sottoscrizione a titolo oneroso di condizioni di fornitura premium devono essere formulate nel rispetto dei principi di parita' di trattamento interno-esterno e non discriminazione.

25. Infine, l'Autorita' con delibera n. 45/06/CONS ha adottato il provvedimento finale relativo ai mercati all'ingrosso delle linee affittate prevista dal nuovo quadro regolamentare, cioe' dei mercati dei segmenti terminali di linee affittate (mercato 13) e dei segmenti di linee affittate su circuiti interurbani (mercato 14), con cui ha individuato Telecom Italia quale operatore con significativo potere di mercato in entrambi i mercati. Il provvedimento introduce notevoli modifiche all'impianto regolamentare precedente, sia con riguardo alle modalita' di offerta dei servizi all'ingrosso di linee affittate, sia in relazione ai prezzi massimi che Telecom Italia pratica agli operatori di rete fissa e mobile. In particolare, il provvedimento prevede una nuova configurazione dei servizi relativi alle linee affittate all'ingrosso - articolati in "segmenti terminali" (terminating) e circuiti interurbani (trunk) -, nonche' una nuova disciplina per le modalita' di controllo delle tariffe praticate da Telecom Italia agli operatori terzi, basata sull'introduzione di un network cap. Il sistema di network cap prevede una riduzione annuale del 9,6% (al lordo dell'inflazione) nel caso dei prezzi dei segmenti terminali e il mero recupero dell'inflazione, nel caso dei prezzi dei circuiti interurbani di lunga distanza. ---------------------------------------------
(1) In GUCE L 108 del 24 aprile 2002, pag. 33.
(2) In GUCE L 108 del 24 aprile 2002, pag. 21.
(3) In GUCE L 108 del 24 aprile 2002, pag. 7.
(4) In GUCE L 108 del 24 aprile 2002, pag. 51.
(5) In GUCE L 201 del31 luglio 2002, pag. 37. A queste
direttive deve aggiungersi la direttiva della Commissione
europea sulla concorrenza nei mercati delle reti e servizi
di comunicazione elettronica del 16 settembre 2002
(2002/77/CE, c.d. "direttiva concorrenza", in GUCE L 249
del 17 settembre 2002, pag. 21), la decisione della
Commissione europea del 29 luglio 2002 che istituisce il
gruppo dei "Regolatori europei per le reti e i servizi di
comunicazione elettronica" (2002/627/CE, in GUCE L 200 del
30 luglio 2002, pag. 38), la decisione del Parlamento
europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa ad un
quadro normativo in materia di spettro radio nella
Comunita' europea (676/2002/CE, c.d. "decisione spettro
radio", in GUCE L 108 del 24 aprile 2002, pag. 1) e il
Regolamento relativo all'accesso disaggregato alla rete
locale del 18 dicembre 2000 (2887/2000/CE, in GUCE L 336
del 30 dicembre 2000, pag. 4 ).
(6) In GUCE L114 del 8 maggio 2003, pag.45.
(7) In GUCE C 165 del 11 luglio 2002, pag. 6.
(8) In GUCE L 190 del 30 luglio 2003, pag. 13.
(9) Pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana del 15 settembre 2003, n. 214 ed entrato in vigore
il 16 settembre 2003.
(10) Sentenza United Brands del 14 febbraio 1978, causa n.
27/76, in Raccolta, 1978, pp. 207 e ss..
(11) Da effettuarsi, in ogni caso, ogni diciotto mesi
(artt. 19 e 66 del Codice delle comunicazioni).
(12) Delibera del 24 settembre 2003, recante "Modifiche e
integrazioni al regolamento concernente l'accesso ai
documenti, approvato con delibera n. 217/01/CONS"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana del 15 ottobre 2003, n. 240.
(13) Delibera del 23 dicembre 2003, recante "Regolamento
concernente la procedura di consultazione di cui
all'articolo 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.
259" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana del 28 gennaio 2004, n. 22.
(14) Secondo quanto stabilito nell'accordo di
collaborazione tra l'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni e l'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato in materia di comunicazioni elettroniche del 27
gennaio 2004, pubblicato sul sito web dell'Autorita'.
2. DEFINIZIONE DEL MERCATO RILEVANTE

Introduzione

26. Secondo quanto previsto dal quadro regolamentare precedentemente in vigore (il c.d. quadro normativo ONP - open networkprovision - del 1998) non tutti i segmenti dell'industria delle telecomunicazioni soggetti a regolamentazione ex ante rappresentano "mercati" ai sensi del diritto e della pratica della concorrenza. Il nuovo quadro regolamentare si fonda, invece, sul principio che i mercati da assoggettare a regolamentazione siano definiti conformemente ai principi delle norme europee sulla concorrenza.

27. In sintesi, nell'ambito della pratica del diritto della concorrenza, la definizione del mercato e' quel processo il cui fine ultimo e' di individuare un insieme di prodotti/servizi e loro fornitori (attuali e potenziali) che siano effettivamente alternativi per la soddisfazione di un determinato bisogno economico delimitandone al tempo stesso l'ambito geografico di riferimento.

28. Nell'applicare tale approccio, l'Autorita' riconosce la particolare importanza della valutazione del contesto competitivo in termini prospettici e tiene in debito conto il prevedibile sviluppo dell'innovazione, rispettando, al contempo, il principio di neutralita' tecnologica. Tale orientamento appare fondamentale anche alla luce della crescente convergenza tecnologica che aumentera' il livello di sostituibilita' tra i diversi servizi di comunicazioni elettroniche.

29. Il punto di partenza per la definizione e l'individuazione dei mercati, e' l'utilizzo del c.d. test del monopolista ipotetico (di seguito, TMI), volto a valutare la sostituibilita' dal lato della domanda e dell'offerta(15). ----------------------------------
(15) Cfr. paragrafi 40 - 43 delle Linee guida per
l'analisi dei mercati.

30. Il test viene applicato per stabilire se un contenuto ma significativo incremento non transitorio del prezzo (small but significant non transitory increase in price, SSNIP) all'interno del mercato partendo dalla sua definizione piu' restrittiva sia dal punto merceologico che geografico possa spingere i consumatori ad optare per altri prodotti/servizi sostitutivi ovvero indurre altre imprese a fornirli in un lasso di tempo molto breve. Se questo e' il caso, i prodotti/servizi/fornitori alternativi vengono considerati appartenenti allo stesso mercato. Il test viene poi ripetuto fino a trovare quell'ambito merceologico e geografico tale che l'aumento del prezzo sia effettivamente sostenibile e profittevole per l'ipotetico monopolista.

31. Salvo casi eccezionali, l'Autorita' applica il test del monopolista ipotetico assumendo che la variazione del prezzo sia pari al 10% e il corrispondente periodo nel quale tale variazione si realizza sia pari 18 mesi (cioe', la periodicita' che il Codice impone per le analisi di mercato).

32. Nell'analisi del mercato dal lato dell'offerta, l'Autorita', coerentemente con quanto indicato nelle Linee guida, considera altresi' la concorrenza potenziale. La differenza tra la concorrenza potenziale e la sostituibilita' dal lato dell'offerta e' che mentre quest'ultima non richiedendo costi addizionali d'entrata produce una risposta immediata alla variazione del prezzo, alla concorrenza potenziale sono associati costi irrecuperabili di ingresso sul mercato.

33. Una volta identificato il perimetro del mercato nella sua dimensione merceologica, il passo successivo nel processo di definizione dei mercati e' la valutazione della loro dimensione geografica. Secondo la disciplina della concorrenza, il mercato geografico rilevante consiste in un'area in cui le condizioni concorrenziali (caratteristiche della domanda dei prodotti/servizi in questione e delle imprese attive/potenzialmente attive nell'offerta) sono simili o sufficientemente omogenee da permettere di distinguerla da aree adiacenti, in cui le condizioni prevalenti della concorrenza sono sostanzialmente diverse.

34. Per giungere alla definizione di tale area geografica l'Autorita', oltre che ad utilizzare la medesima metodologia prima discussa circa l'analisi della sostituibilita' dal lato della domanda e dell'offerta in risposta ad una variazione di prezzo, tiene conto di: a) l'area coperta dalle reti di comunicazione in questione; b) l'esistenza di strumenti di regolamentazione giuridici o di altro genere.

35. L'Autorita' segue l'approccio descritto per giungere, in primo luogo, ad una definizione puntuale e dettagliata dei mercati che la Commissione ha incluso nella lista della Raccomandazione sui mercati rilevanti suscettibili di regolamentazione ex ante, in quanto caratterizzati da: i) forti ostacoli non transitori all'accesso, ii) assenza di forze che spingano - nel periodo di tempo considerato - verso condizioni di concorrenza effettiva, e iii) insufficienza dell'applicazione della disciplina antitrust ad assicurare un corretto funzionamento del mercato. In secondo luogo, l'Autorita' analizza i dati disponibili per valutare se esistano altri mercati delle comunicazioni - definiti nel rispetto dei principi del diritto della concorrenza - per i quali la presenza delle tre condizioni di cui sopra implichi la necessita' di un intervento regolamentare.

36. Infine, nel definire il mercato, l'Autorita' tiene conto degli orientamenti antitrust comunitari e nazionali, considerando comunque che la definizione del mercato al fine della regolamentazione ex ante non e' necessariamente coincidente con quella a cui si arriva - pur applicando i medesimi metodi di analisi ed ispirandosi agli stessi principi - nell'ambito della tutela ex post della concorrenza.
Il mercato delle linee affittate al dettaglio nella definizione della Commissione

37. L'allegato alla Raccomandazione della Commissione europea relativa ai mercati rilevanti suscettibili di regolamentazione ex ante, per quanto riguarda le linee affittate al dettaglio, identifica il seguente mercato rilevante:
Servizi al dettaglio
(7) L 'insieme minimo di linee affittate (compresi i tipi
specifici di linee affittate di portata fino a 2 Mbit/s, di cui
all'articolo 18 e all'allegato VII della direttiva servizio
universale).
Questo mercato figura nell'allegato I, punto 1 della direttiva
quadro in riferimento all'articolo 16 della direttiva servizio
universale (la fornitura di linee affittate ad utenti finali).
Deve essere effettuata un 'analisi del mercato ai fini
dell'articolo 18 della direttiva servizio universale che riguarda
i controlli previsti dalla regolamentazione applicabili alla
fornitura di un insieme minimo di linee affittate.

38. Nella decisione n. 2003/548/CE la Commissione fornisce le definizioni relative all'insieme minimo di linee affittate, distinguendo tra due tipologie di linee affittate analogiche (banda vocale di qualita' ordinaria e speciale) e tre tipologie di linee affittate digitali (64 kbit/s, 2.048 kbit/s - E1 non strutturato, 2.048 kbit/s - E1 strutturato).

39. Nella direttiva servizio universale si fa riferimento all'insieme minimo come un insieme di specifici circuiti affittati che devono avere caratteristiche armonizzate e che, in determinate circostanze, devono essere messi a disposizione degli utenti su tutto il territorio nazionale.

40. La Raccomandazione identifica le caratteristiche salienti del servizio di linee affittate nella natura dedicata del collegamento, a prescindere dai contenuti trasportati (voce, dati o altro), e nell'esclusione della commutazione su richiesta. Inoltre, l'ampiezza di banda, la distanza e le postazioni da collegare sono considerati elementi chiave nella caratterizzazione della domanda e dell'offerta di linee affittate.

41. La Commissione non ritiene necessario individuare mercati specifici per ciascuna categoria di linea affittata nell'insieme minimo, essendo probabile che la struttura di mercato sia simile in ciascuna divisione dell'insieme. La Commissione, inoltre, non considera necessario espandere le categorie di linee affittate al dettaglio, includendo capacita' superiori a quelle rientranti nell'insieme minimo, poiche' deve sempre valere la supposizione secondo cui un intervento a livello di mercato all'ingrosso sara' sufficiente per risolvere tutti i problemi che potranno sorgere sul mercato al dettaglio.

42. Con riferimento al contesto italiano, l'Autorita' valuta l'opportunita' di procedere a segmentazioni all'interno dell'insieme minimo nonche' l'opportunita' di ampliare o modificare la definizione del mercato data dalla Commissione, in considerazione delle specificita' del mercato nazionale ed, in particolare, del fatto che allo stato attuale tutti i circuiti venduti nel mercato retail, compresi quindi i circuiti di capacita' superiore di quelli rientranti nell'insieme minimo, sono soggetti a regolamentazione.

Descrizione del servizio di linee affittate

43. Secondo la Raccomandazione della Commissione "la capacita' dedicata e le linee affittate possono servire agli utenti finali per costruire reti o collegare postazioni [...]. Gli elementi chiave nella domanda e offerta di collegamenti dedicati sono l'ampiezza di banda, la distanza e la/le postazioni da collegare".

44. La clientela di riferimento del servizio di linee affittate e' tipicamente costituita da aziende multisede, con esigenze di collegamenti tra due o piu' sedi situate sul territorio nazionale.

45. In realta', la natura intrinsecamente simmetrica, l'elevata velocita' garantita e la disponibilita' su tutto il territorio nazionale del servizio fanno si' che i collegamenti dedicati possano essere utilizzati anche per realizzare collegamenti di accesso a reti pubbliche di trasmissione dati (Internet). Tuttavia, l'accesso alle reti dati tramite collegamento dedicato costituisce una modalita' di accesso residuale rispetto all'accesso in tecnologia commutata (simmetriche e/o asimmetriche) e viene prevalentemente utilizzata nelle aree geografiche non coperte dalle reti di accesso a banda larga commutate. Inoltre, questo tipo di utilizzo dei collegamenti dedicati non risponde alle caratteristiche del servizio di linee affittate retail descritto dalla Raccomandazione, che prevede un collegamento tra due o piu' postazioni (end - to - end). Per queste ragioni, l'Autorita' ritiene che i circuiti dedicati utilizzati per realizzare collegamenti di accesso a reti pubbliche di trasmissione dati non rientrino nel mercato oggetto di analisi.

46. Dal punto di vista impiantistico, la realizzazione del servizio di linee affittate richiede l'utilizzo di infrastrutture fisiche dedicate alle sedi del cliente (code di accesso) tra ognuna delle sedi da collegare e il POP (point of presence) dell'operatore che offre il servizio. Per le basse velocita' (fino a 2 Mbit/s), la coda puo' essere realizzata utilizzando la rete di accesso della telefonia pubblica commutata, mentre per le velocita' superiori l'accesso e' solitamente realizzato in fibra ottica o su portanti radio. Il collegamento tra le code viene realizzato utilizzando una rete trasmissiva ad alta velocita', che permette di raggruppare su singole portanti diversi flussi trasmissivi (Figura 1).

----> Vedere Allegato a pag. 20 del S.O. <----

Descrizione del contesto nazionale

47. Nel mercato italiano, i servizi di linee affittate al dettaglio sono offerti alla clientela finale dall'operatore ex monopolista, Telecom Italia, e dai principali operatori alternativi. In particolare, i principali concorrenti di Telecom Italia sono Albacom, Colt, Fastweb e Wind.

48. Telecom Italia offre circuiti diretti analogici (CDA) e circuiti diretti numerici (CDN), di capacita' fino ai 2,5 Gbit/s. Tutti i circuiti offerti da Telecom Italia attualmente sono sottoposti a regolamentazione.

49. I circuiti diretti analogici sono utilizzati prevalentemente per soddisfare esigenze di comunicazione di tipo fonico tra sedi situate nella stessa citta' o in un ambito geografico limitato. I CDA sono di tipo a 2 e 4 fili, questi ultimi anche in qualita' speciale, secondo le raccomandazioni M.1040 (qualita' normale) e M.1020 (qualita' speciale).

50. I circuiti diretti numerici costituiscono un'evoluzione dei CDA poiche' consentono migliori prestazioni in termini di qualita' del servizio. I CDN sono collegamenti dedicati a clienti che hanno esigenze di comunicazione sofisticate tra un numero definito di sedi. La loro caratteristica principale e' quella di impiegare esclusivamente mezzi di trasmissione di tipo numerico. Un circuito numerico assicura elevati livelli di sicurezza, riservatezza e qualita' trasmissiva, essenziali nelle applicazioni di interconnessione di PABX (Private Automatic Branch Exchange), di apparati di videoconferenza, interconnessione di LAN (Local Area Network, reti locali).

51. L'offerta di linee affittate degli operatori alternativi presenta un'articolazione molto simile a quella di Telecom Italia e viene realizzata sulla base di infrastrutture proprietarie oppure, laddove tali operatori non dispongano di proprie reti, mediante il ricorso ad offerte all'ingrosso.

2.1. Il mercato merceologico

52. Al fine di identificare i possibili mercati del prodotto appare necessario considerare se:
a. i servizi di linee affittate e gli altri servizi di trasmissione dati a banda larga, simmetrici e asimmetrici, costituiscano un unico mercato;
b. i servizi di linee affittate analogiche ed i servizi di linee affittate digitali costituiscano un unico mercato;
c. sia opportuno segmentare il mercato in esame in funzione della capacita' dei collegamenti.

2.1.1. Linee affittate vs. altri servizi di trasmissione dati a banda larga

53. I servizi di trasmissione dati a banda larga su reti commutate possono potenzialmente realizzare le medesime funzioni d'uso delle linee affittate. Pertanto, l'Autorita' ritiene opportuno valutare se il mercato delle linee affittate e quello dei servizi di trasmissione dati su reti commutate siano o meno distinti, anche alla luce dell'evoluzione tecnologica delle reti private virtuali verso architetture di tipo IP-MPLS (Internet Protocol - MultiProcol Label Switching).

54. Le linee affittate consentono di realizzare collegamenti che forniscono capacita' trasmissiva trasparente, garantita, permanente e dedicata tra due o piu' sedi del cliente finale o tra differenti reti aziendali. In altri termini, si tratta di collegamenti in cui:
a. la capacita' trasmissiva e' messa a disposizione senza vincoli in termini di protocolli di rete utilizzati dall'utente;
b. le prestazioni sono elevate e garantite, sia in termini di caratteristiche trasmissive - tempi di ritardo, di trasmissione e jitter (fluttuazione del ritardo massimo accettato) - sia in termini di livelli di servizio (Service Leve/ Agreement in termini di provisioning e assurance);
c. la banda nominale e' sempre a disposizione dell'utente, in maniera simmetrica e non condivisa con altri utenti.

55. Inoltre, i servizi di linee affittate possono essere utilizzati per veicolare qualsiasi tipo di contenuto (voce, dati, immagini) compatibilmente con la banda disponibile e la tecnologia utilizzata (digitale o analogica), con elevate garanzie di qualita' e sicurezza.

56. Per realizzare collegamenti tra le sedi di un cliente e' possibile utilizzare anche servizi basati su tecnologie di rete a commutazione (di pacchetto, di cella o di trama) che permettono agli utenti di condividere le risorse trasmissive. Le tecnologie prevalentemente utilizzate per la realizzazione di questi servizi sono: IP (eventualmente con MPLS), ATM, Frame Relay e Switched Ethernet (compresi Fast-Ethernet e Gigabit-Ethernet).

57. Tuttavia, dal lato della domanda, i collegamenti realizzati con tecnologie di rete a commutazione di pacchetto, di cella o di trama, presentano caratteristiche funzionali differenti da quelle proprie dei servizi di linea affittata. Innanzitutto, la flessibilita' di gestione della banda, implicita nell'utilizzo di reti di trasmissione dati a commutazione di pacchetto, comporta minori livelli di sicurezza rispetto a quelli offerti dalle linee affittate. In particolare, l'utilizzo di specifici protocolli (relativi al livello 2 e/o 3 del modello di riferimento ISO/OSI) e la necessita' di eseguire operazioni di switching all'interno della rete non consentono di realizzare collegamenti con le stesse garanzie prestazionali e gli stessi livelli di servizio realizzabili su linea dedicata.

58. Inoltre, l'architettura di rete dei servizi di trasmissione dati a banda larga consente agli operatori un'allocazione ottimale della banda disponibile tra i diversi servizi offerti. Quest'ultima condizione tecnica consente agli operatori di minimizzare il costo di fornitura dei servizi agli utenti finali. Di conseguenza, i livelli assoluti dei prezzi dei servizi di rete dati a commutazione di pacchetto risultano significativamente minori rispetto a quelli dei servizi di linea affittata. Tuttavia, questa differenza di prezzo riflette il minore livello qualitativo dei servizi a banda larga rispetto a quello dei servizi di linee affittate e non costituisce, pertanto, una variabile rilevante nella scelta dell'utente finale. Infatti, sono le effettive necessita' tecniche del cliente a determinare la scelta fra le due tipologie di servizio in esame.

59. Considerate le differenze funzionali delle due tipologie di servizi e, in particolare, la differenza nei livelli di sicurezza garantiti, l'Autorita' ritiene che, dal lato della domanda, le linee affittate non siano sostituibili con i servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto.

60. Per quanto riguarda la sostituibilita' dal lato dell'offerta, i servizi di trasmissione dati in tecnologia a commutazione di pacchetto richiedono una differente configurazione della rete trasmissiva rispetto a quella necessaria per la fornitura di servizi di linee affittate. Pertanto, il passaggio dalla fornitura di servizi di trasmissione dati in tecnologia a commutazione di pacchetto alla fornitura di servizi di linee affittate richiede notevoli investimenti per la riconversione degli elementi di rete che gestiscono i flussi trasmissivi. Di conseguenza, non si ritiene che un operatore specializzato nella fornitura di servizi di trasmissione dati in tecnologia a commutazione di pacchetto, pur se dotato di rete proprietaria, possa offrire servizi di linee affittate in un arco di tempo ragionevole, a seguito di un incremento modesto ma significativo e non temporaneo del prezzo di questi ultimi.

61. Alla luce di tali considerazioni, si conclude che i fornitori di altri servizi dati a banda larga non siano in grado di limitare la profittabilita' per un monopolista ipotetico di un aumento dei prezzi dei servizi di linee affittate, a seguito di un ingresso tempestivo sul mercato. Si conclude quindi che i servizi di linee affittate e gli altri servizi di trasmissione dati a banda larga (simmetrici e asimmetrici) costituiscono due mercati distinti.

Conclusioni

62. L'analisi di sostituibilita' dal lato della domanda e dell'offerta dimostra che il mercato delle linee affittate e' distinto dal mercato degli altri servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto.

2.1.2. Linee affittate analogiche vs. linee affittate digitali

63. I circuiti analogici attualmente offerti sul mercato rappresentano collegamenti diretti a larghezza di banda vocale (circuiti con interfaccia CDA) in qualita' "normale" o "speciale". Su tali collegamenti e' possibile trasmettere dati a bassa velocita'.

64. In considerazione delle caratteristiche tecniche dei circuiti analogici e dell'ampia gamma di circuiti digitali disponibili sul mercato, l'Autorita' verifica le condizioni di sostituibilita' esistenti tra i servizi di linee affittate analogiche ed i servizi di linee affittate digitali ad essi comparabili, ovvero con circuiti digitali a bassa velocita'.

65. Dal punto di vista funzionale, le linee affittate analogiche e digitali a bassa velocita' consentono di veicolare sostanzialmente gli stessi servizi (voce e dati). Tuttavia, le caratteristiche tecniche dei circuiti digitali, anche se a bassa velocita', comportano una maggiore flessibilita' nell'utilizzo congiunto di flussi voce e dati e una migliore qualita' di servizio rispetto a quelli analogici. I dati raccolti per il periodo 2003-2006 mostrano un progressivo declino dei CDA a favore dei CDN. Le migliori prestazioni garantite dai circuiti diretti numerici ed il crescere delle esigenze dei clienti, in termini di necessita' di banda e di sicurezza del collegamento, lasciano supporre che la dinamica decrescente di mercato dei servizi di linee affittate analogiche proseguira' anche nei prossimi anni. Inoltre, le differenze funzionali tra i due tipi di circuiti sono tali da rendere improbabile, anche in seguito ad un aumento del prezzo dei circuiti digitali, un significativo spostamento della domanda di mercato dai circuiti digitali a quelli analogici.

66. Per le medesime ragioni, l'Autorita' ritiene che un eventuale aumento del prezzo dei circuiti analogici non possa indurre significativi spostamenti dell'offerta dai circuiti digitali a quelli analogici. In altre parole, la probabilita' che un operatore specializzato nell'offerta di circuiti digitali possa decidere di fornire circuiti analogici e' limita dal crescente interesse della domanda verso servizi caratterizzati da prestazioni non realizzabili attraverso l'uso di circuiti analogici. Le considerazioni appena effettuate, quindi, inducono ad ipotizzare l'esistenza di condizioni di sostituibilita' asimmetrica tra circuiti analogici e digitali.

67. In un'ottica dinamica che tiene conto della prevedibile evoluzione del mercato nell'analisi di sostituibilita' dal lato della domanda, per l'applicazione del test del monopolista ipotetico sara' sufficiente valutare i vincoli concorrenziali imposti alla fissazione del prezzo dei circuiti analogici dalla possibilita' di migrazione della domanda verso circuiti digitali. Viceversa, nell'analisi di sostituibilita' dal lato dell'offerta, per l'applicazione del test del monopolista ipotetico sara' sufficiente esaminare i vincoli concorrenziali esercitati sulla fissazione del prezzo dei circuiti digitali dalla prevedibile migrazione dei fornitori dei circuiti analogici verso l'offerta di circuiti digitali.

68. Dal punto di vista della domanda, la sostituzione di un circuito analogico con un circuito digitale comporta costi di migrazione legati all'interruzione del contratto, alla sostituzione degli apparati ed ai tempi di riattivazione del servizio. Tuttavia, il miglioramento delle prestazioni del servizio, derivante dalla migrazione verso i circuiti digitali, compensa pienamente il sostenimento dei suddetti costi. Si ritiene, quindi, che un ipotetico monopolista nei servizi di linee affittate analogiche non possa aumentare i prezzi dei propri servizi senza incorrere in una riduzione dei profitti complessivi, dovuta alla diminuzione delle quantita' vendute per l'effetto di sostituzione esercitato dai servizi di linee affittate digitali.

69. Confrontando i prezzi dei servizi proposti dall'operatore Telecom Italia, risulta evidente la relazione di sostituibilita' esistente tra le due tipologie di circuiti ed il ruolo del prezzo dei CDN nella definizione del prezzo dei CDA.

Tabella 1 - Prezzi attualmente in vigore delle linee affittate a bassa velocita' al variare della distanza
Attivazione Canone mensile
(euro, IVA esclusa) (euro/mese, IVA esclusa) =====================================================================
Distanza (Km) | | 10 | 50 | 100 | 250 ===================================================================== CDA 2 fili | 454 | 107 | 390 | 489 | 594 CDA 4 fili | 454 | 179 | 604 | 752 | 910 1,2 2,4 kbit/s | 568 | 185 | 348 | 409 | 483 4,8 kbit/s | 568 | 185 | 348 | 409 | 483 9,6 kbit/s | 568 | 185 | 348 | 409 | 483 19,2 kbit/s | 568 | 221 | 384 | 445 | 519 Fonte: elaborazione Between-IDATE su dati sito web Telecom Italia.

70. Si ritiene quindi che le condizioni di sostituibilita' esistenti dal lato della domanda giustifichino l'inclusione dei circuiti analogici e digitali nel medesimo mercato.

71. Per quanto riguarda la sostituibilita' dal lato dell'offerta, le differenze nella fornitura delle due tipologie di circuiti sono riconducibili essenzialmente alla parte di accesso (lato utente e lato centrale), mentre la componente di trasporto rimane la stessa. Si ritiene, dunque, relativamente agevole da un punto di vista tecnico per un fornitore di circuiti analogici attivare un'offerta di circuiti digitali. Dal punto di vista economico, inoltre, la maggiore redditivita' dei circuiti digitali ripagherebbe in breve tempo gli investimenti necessari per la conversione dell'offerta da analogica a digitale. Le considerazioni appena esposte lasciano ritenere che un ipotetico monopolista nella fornitura dei circuiti digitali non potrebbe imporre un incremento modesto ma significativo e non temporaneo del prezzo dei propri servizi senza indurre l'ingresso nel mercato dei fornitori dei circuiti analogici. Quest'ultimo fattore ridurrebbe significativamente i profitti dell'ipotetico monopolista rendendo la strategia dell'aumento di prezzo economicamente non credibile.

72. Si ritiene quindi che le condizioni di sostituibilita' esistenti dal lato dell'offerta giustifichino l'inclusione dei circuiti analogici e digitali nel medesimo mercato.

Conclusioni

73. L'analisi di sostituibilita' dal lato della domanda e dell'offerta dimostra che e' opportuno considerare i circuiti analogici e quelli digitali come appartenenti allo stesso mercato rilevante.

2.1.3. Articolazione delle tipologie di linee affittate digitali per velocita'

74. I prezzi delle linee affittate sono determinati in funzione della velocita/capacita' del collegamento, della lunghezza del circuito e del numero di terminazioni. Tra tali grandezze, la velocita' del collegamento e' la variabile che meglio si presta a caratterizzare i diversi profili della domanda e dell'offerta nel mercato in esame. Di conseguenza, una definizione rigorosa del mercato richiede di condurre un'analisi di sostituibilita' tra le diverse velocita' effettivamente disponibili per il cliente finale.

75. Le linee affittate digitali attualmente offerte sul mercato da Telecom Italia, anche in applicazione degli obblighi regolamentari vigenti, sono relative alle seguenti velocita' nominali di trasporto:
a. minori di 64 kbit/s;
b. 64 kbit/s;
c. multipli di 64 kbit/s (in particolare, 128 kbit/s, 256 kbit/s, 512 kbit/s e 768 kbit/s);
d. 2 Mbit/s;
e. 34 Mbit/s;(16)
f. 155 Mbit/s;
g. 622 Mbit/s;
h. 2,5 Gbit/s. ----------------------------------
(16) Tale classe di velocita' viene anche fornita su
interfaccia a 155 Mbit/s in modalita' 1-TUG 3. Altre
velocita' sono ottenute con la medesima interfaccia a 155
Mbit/s in modalita' 2-TUG 3.

76. In realta', i collegamenti venduti nel mercato retail sono solo quelli relativi a capacita' fino ai 155 Mbit/s inclusi. Il motivo per cui le offerte di collegamenti a 622 Mbit/s e 2,5 Gbit/s figurano nel listino retail di TI e' una conseguenza del percorso regolamentare seguito dall'Autorita'. Infatti, inizialmente tutti i circuiti dedicati (retail e wholesale) erano soggetti alla stessa regolamentazione e, pertanto, rientravano nel medesimo listino. Successivamente, la delibera n. 59/02/CONS ha introdotto un listino separato per le offerte wholesale le cui condizioni economiche sono state definite depurando i prezzi al dettaglio dalle componenti di costo imputabili alla gestione del cliente finale (retail minus). Di conseguenza sono rimasti prezzati nel listino retail anche i circuiti di capacita' molto elevata che, di fatto, vengono utilizzati solo da altri operatori di comunicazioni elettroniche e quindi sono venduti a livello wholesale. A riprova di cio' tutti gli operatori hanno dichiarato di non vendere a livello retail circuiti di capacita' superiore ai 155 Mbit/s. In un solo caso, un operatore ha ritenuto che la propria offerta, peraltro di dimensioni di fatturato limitate, assuma caratteristiche di offerta retail.

77. Alla luce delle suddette considerazioni, e in particolare della constatazione del fatto che i circuiti di capacita' superiore ai 155 Mbit/s praticamente non sono venduti a livello retail, l'Autorita' ritiene che la presente analisi debba riguardare tutti i circuiti di capacita' fino ai 155 Mbit/s inclusi.

78. Per quanto riguarda questi ultimi, i circuiti che figurano nel listino di TI (elencati al paragrafo 90) rappresentano quelli maggiormente richiesti dai clienti finali, in quanto supportano le piu' diffuse applicazioni dei servizi di capacita' dedicata. Per questa ragione, anche l'offerta degli operatori alternativi include le suddette velocita' sebbene, in alcuni casi e per specifiche esigenze del cliente finale, gli operatori alternativi offrano anche velocita' diverse, intermedie tra quelle elencate (ad esempio alcuni operatori offrono collegamenti digitali a 16/45/140 Mbit/s).

79. Una corretta analisi di sostituibilita' dovrebbe essere condotta analizzando le effettive esigenze di capacita/velocita' della clientela, ovvero la distribuzione della domanda in funzione della necessita' di banda. Tuttavia, la presenza solo marginale sul mercato di velocita' intermedie tra quelle sopra elencate, fa ragionevolmente supporre che tali velocita' costituiscano gli effettivi punti intorno ai quali si concentra la distribuzione della domanda in funzione delle necessita' di banda.

80. Quest'ultima argomentazione, insieme alla considerazione che solo per le classi di velocita' elencate in precedenza sono disponibili informazioni dettagliate sui prezzi, fa ritenere che l'analisi di sostituibilita' possa correttamente basarsi sui dati relativi a tali velocita', senza per questo risultare meno significativa.

81. Per valutare se sussista sostituibilita' dal lato della domanda, e' necessario verificare se le linee affittate di velocita' diverse siano funzionalmente equivalenti nel soddisfare le esigenze della clientela.

82. Per la maggior parte degli utilizzi effettivamente e' possibile sostituire un collegamento di una determinata capacita' con piu' collegamenti di velocita' inferiore e viceversa. In altri termini, in linea generale, si puo' affermare che dal punto di vista tecnico i circuiti di diversa capacita' disponibili sul mercato risultano tra di loro sostituibili, se opportunamente combinati.

83. Per valutare la sostituibilita' dal punto di vista economico, bisogna verificare se le alternative tecniche siano equivalenti anche in termini di prezzo. I prezzi praticati da Telecom Italia, in ottemperanza agli obblighi regolamentari vigenti, sono orientati ai costi e devono rispettare i principi di trasparenza, obiettivita' e non discriminazione. Secondo quanto previsto dalle Linee guida (par. 42), si puo' presumere che un prezzo regolamentato basato sul costo "sia stato fissato a quello che in assenza di regolamentazione sarebbe stato il livello di prezzo concorrenziale". Pertanto, l'offerta di Telecom Italia puo' essere assunta come una possibile indicazione dei livelli di prezzo in condizioni concorrenziali e, quindi, come punto di partenza per l'applicazione del test del monopolista ipotetico.

84. La tabella seguente riporta i prezzi mensili ed i canoni di attivazione dell'offerta di Telecom Italia di linee affittate con contratti ad un anno.

Tabella 2 - Prezzi attualmente in vigore delle linee affittate digitali al variare della distanza e della velocita'

--------------------------------------------------------------------
Attivazione Canone mensile
Capacita (euro, IVA (euro/mese, IVA esclusa)
esclusa) --------------------------------------------------------------------
| | 10 km| 50 km| 100 km| 250 km
10 kbit/s | 568| 185| 348| 409| 483
19 kbit/s | 568| 221| 384| 445| 519
64 kbit/s | 568| 252| 436| 501| 575
128 kbit/s | 1.136| 445| 690| 787| 919
256 kbit/s | 1.136| 649| 1.161| 1.386| 1.754
384 kbit/s | 1.136| 721| 1.437| 1.734| 2.176
512 kbit/s | 1.136| 777| 1.595| 1.996| 2.731
768 kbit/s | 1.136| 854| 1.897| 2.433| 3.463
2048 kbit/s | 1.136| 946| 2.319| 3.084| 4.663
34 Mbit/s | 9.374| 6.018| 14.562| 18.216| 23.910
155 Mbit/s | 19.884| 16.456| 39.833| 49.396| 63.340
622 Mbit/s | 26.417| 41.141| 99.583| 123.489| 158.349
2,5 Gbit/s | 35.222| 102.852| 248.958| 308.725| 395.878 Fonte: elaborazione Between-IDATE su dati sito web Telecom Italia.

85. Al fine di valutare se per un cliente sia piu' conveniente acquistare una combinazione di circuiti a bassa velocita' o un unico circuito a velocita' superiore, si e' proceduto a verificare l'effetto di un aumento del 10% del prezzo per ciascuna velocita' presente in tabella.

86. Per quanto riguarda le diverse velocita' comprese nell'insieme minimo, i ridotti differenziali di prezzo rendono improbabile che l'aumento del prezzo da parte di un ipotetico monopolista su una specifica velocita' possa rivelarsi profittevole. Infatti, tale aumento di prezzo condurrebbe una parte rilevante della clientela a migrare verso combinazioni di collegamenti a velocita' inferiori o ad acquistare un collegamento di velocita' immediatamente superiore. Ad esempio, dalla tabella 2 si evince l'elevato grado di sostituibilita' che contraddistingue i collegamenti di velocita' comprese tra 64 kbit/s e 768 kbit/s. A conferma di cio', si ricorda che la stessa Raccomandazione non ritiene necessario individuare mercati specifici per ciascuna categoria di linea affittata nell'insieme minimo, ritenendosi probabile che la struttura di mercato sia simile in ciascuna suddivisione dell'insieme.

87. Alla luce di tali considerazioni, l'Autorita' ritiene che tutti i circuiti di capacita' fino ai 2 Mbit/s inclusi costituiscano un unico mercato.

88. Per quanto riguarda i collegamenti con velocita' superiori a quelle comprese nell'insieme minimo, l'analisi di sostituibilita' porta a risultati differenti. Infatti, come si e' visto, in risposta alle esigenze della clientela, l'offerta risulta focalizzata su due tipologie di collegamenti (34 e 155 Mbit/s) i cui livelli di prezzo risultano significativamente diversi fra loro, poiche' riflettono la grande differenza nelle velocita' offerte.

89. Si considerino, per esempio, i prezzi dei collegamenti a 2 Mbit/s e quelli dei collegamenti di velocita' immediatamente superiore, ossia di 34 Mbit/s. Per tali prezzi, si e' provveduto a verificare se l'ipotetico monopolista nella classe dei 34 Mbit/s possa profittevolmente aumentare i prezzi dei propri servizi senza che la clientela passi all'acquisto di multipli di circuiti a 2 Mbit/s e viceversa. L'esame delle condizioni economiche dimostra che non esiste sostituibilita' dal lato della domanda tra le due velocita', in quanto il differenziale di prezzo appare particolarmente elevato. L'analisi porterebbe a concludere, pertanto, che i collegamenti a 2 Mbit/s e quelli a 34 Mbit/s costituiscono due mercati distinti. Le stesse considerazioni valgono per l'analisi di sostituibilita' tra circuiti a 34 e 155 Mbit/s. In conclusione, una rigorosa analisi di sostituibilita' dal lato della domanda porterebbe ad individuare un mercato separato per ogni capacita' offerta al di sopra dei 2 Mbit/s.

90. Per quanto riguarda la sostituibilita' dal lato dell'offerta, un aumento del prezzo modesto ma significativo e non transitorio, da parte di un monopolista ipotetico, di circuiti di una particolare capacita' non sarebbe profittevole in quanto altri operatori potrebbero facilmente offrire circuiti della medesima capacita' in tempi brevi e senza dover sostenere ingenti investimenti. A conferma di cio' si osserva che nessun operatore e' specializzato nella fornitura di una particolare velocita', anzi quasi tutti gli operatori offrono tutti i tipi di collegamenti fino a 155 Mbit/s inclusi.

91. Per tali motivi non si ritiene necessario individuare mercati specifici per i circuiti di capacita' superiore ai 2 Mbit/s e fino a 155 Mbit/s inclusi.

Conclusioni

92. Alla luce delle considerazioni svolte, l'Autorita' identifica due mercati rilevanti delle linee affittate retail:
a. il mercato delle basse velocita' - collegamenti analogici e digitali fino a 2 Mbit/s inclusi (coincidente con l'insieme minimo);
b. il mercato delle alte velocita' - collegamenti digitali maggiori di 2 Mbit/s e fino a 155 Mbit/s inclusi.

2.2. Il mercato geografico

93. Le Linee guida prevedono che, una volta identificato il mercato del prodotto rilevante, si proceda alla definizione della dimensione geografica del mercato. Secondo una giurisprudenza consolidata, il mercato geografico rilevante comprende un'area in cui le condizioni della concorrenza sono simili, o sufficientemente omogenee, e che puo' essere distinta dalle aree adiacenti, in cui le condizioni prevalenti della concorrenza sono sostanzialmente diverse. Il paragrafo 56 delle Linee guida chiarisce: "Per definire un mercato geografico non e' necessario che le condizioni della concorrenza tra gli operatori o fornitori di servizi siano perfettamente omogenee. E' sufficiente che esse siano simili o sufficientemente omogenee e si puo', quindi, ritenere che solo le aree in cui le condizioni della concorrenza sono "eterogenee" non costituiscano un mercato uniforme".

94. Di seguito viene analizzata la dimensione geografica di entrambi i mercati delle linee affittate definiti nel paragrafo precedente, cioe' il mercato dei circuiti analogici e digitali di capacita' fino a 2 Mbit/s inclusi e quello dei circuiti di capacita' superiore a 2 Mbit/s e fino a 155 Mbit/s inclusi.

95. Se si considera l'esigenza, da parte dell'utente finale, di disporre di un collegamento tra due sedi geograficamente distanti e non tra generiche localita' geografiche, si osserva che una concorrenza effettiva si sviluppa solo se e' possibile disporre di piu' offerte competitive end-toend, ovvero che includano le tratte terminali del collegamento (dalla sede d'utente al nodo di rete dell'operatore). Si osservi, a tal proposito, che la presenza nelle citta' di una o piu' reti metropolitane ad alta capacita' (Metropolitan Area Network - MAN) non garantisce, di per se', l'effettiva raggiungibilita' delle sedi di utente, in quanto questa dipende dalla capillarita' della rete.

96. Data l'esigenza di realizzare collegamenti tra sedi la cui localizzazione geografica e' predefinita, e' evidente che non vi sia sostituibilita' in senso stretto tra i collegamenti diretti in una determinata area e quelli di un'altra area, seppure limitrofa. Per queste ragioni, un approccio puramente teorico richiederebbe l'identificazione dei mercati "on a route by route basis" ed il test del monopolista ipotetico in senso stretto porterebbe a definire tanti mercati quanti sono i singoli collegamenti.

97. In questo modo, tuttavia, si introdurrebbe una complessita' tale da rendere discutibili i benefici dell'attivita' regolamentare. Nella pratica, pertanto, si ritiene opportuno arrivare ad un livello di aggregazione superiore, che potra' essere un set limitato di direttrici o, al limite, l'intero mercato nazionale.

98. Si deve inoltre considerare che la possibilita' da parte di altri operatori di influenzare il comportamento di un ipotetico monopolista nella definizione dei prezzi dipende dall'effettiva disponibilita' di infrastrutture alternative capillari a livello nazionale. Come precedentemente osservato, lo sviluppo di reti alternative si e' concentrato nelle aree metropolitane a maggiore concentrazione di clientela, quali Milano, Torino e Roma. In realta', per quanto tali reti possano essere capillari, coprono comunque l'area metropolitana in modo disomogeneo e quindi, in taluni casi, puo' rendersi necessaria la realizzazione del tratto finale di collegamento dalla rete alla sede di utente (c.d. drop d'utente).

99. Per quanto riguarda invece le reti di trasporto (backbone), negli ultimi anni si e' assistito allo sviluppo di backbone alternativi, realizzati con il ricorso alle principali infrastrutture civili disponibili sul territorio (strade, autostrade, reti ferroviarie, reti elettriche, reti gas). Sulle principali direttrici di tali reti di trasporto sono oggi presenti piu' operatori. Va osservato, tuttavia, che tali backbone collegano le principali aree metropolitane e sono concentrati prevalentemente nel centro-nord. Di conseguenza, un operatore che voglia offrire un servizio di linee affittate ad un cliente con sedi diffuse su tutto il territorio nazionale dovrebbe realizzare ex novo la rete di trasporto del servizio.

100. Per queste ragioni si ritiene che, sebbene vi siano alcune aree del territorio nazionale in cui si sta assistendo allo sviluppo di una maggiore concorrenza, l'effettivo livello di competizione raggiunto in tali aree geografiche non sia sostanzialmente diverso da quello riscontrabile nel resto del territorio nazionale.

101. Va comunque osservato che laddove gli operatori non abbiano ritenuto opportuno investire nella realizzazione di infrastrutture proprietarie, l'estensione della copertura dei servizi e' possibile attraverso il ricorso ad offerte all'ingrosso.

Conclusioni

102. Alla luce delle considerazioni appena svolte, sebbene si riscontrino condizioni concorrenziali differenti in alcune aree e per alcune direttrici, non si ritiene opportuno procedere ad una segmentazione geografica dei mercati rilevanti per le seguenti ragioni:
a. le differenze nel livello concorrenziale non sono tali da giustificare la rimozione di vincoli regolamentari limitatamente ad alcune aree;
b. risulterebbe complesso definire con precisione i confini geografici di tali aree a causa sia della disomogeneita' nei livelli di copertura, sia della continua evoluzione delle reti alternative.

103. Si conclude quindi che:
a. il mercato delle basse velocita' - circuiti analogici e digitali di capacita' fino a 2 Mbit/s inclusi (insieme minimo) - ha estensione nazionale;
b. il mercato delle alte velocita' - collegamenti digitali di capacita' maggiori di 2 Mbit e fino ai 155 Mbit/s inclusi - ha estensione nazionale.

2.3. Conclusioni sulla definizione dei mercati

104. L'analisi svolta nei paragrafi precedenti ha portato alla definizione di due mercati distinti delle linee affittate retail: un mercato che include tutte le capacita' fino ai 2 Mbit/s inclusi (insieme minimo) ed un mercato che include tutte le capacita' al di sopra dei 2 Mbit/s e fino a 155 Mbit/s inclusi. Per quanto riguarda i circuiti di capacita' superiore ai 155 Mbit/s, si e' osservato che tali circuiti non vengono venduti a livello retail, pertanto l'Autorita' ritiene di non dover procedere all'analisi di un mercato di fatto inesistente.

105. Poiche' il secondo dei mercati individuati al paragrafo precedente non rientra nella lista dei 18 mercati individuati dalla Commissione come suscettibili di regolamentazione ex-ante, l'Autorita' deve verificare la sussistenza dei tre criteri previsti dalla Raccomandazione con riferimento a tale mercato, al fine di valutare se anche tale mercato sia suscettibile di regolamentazione ex-ante. I tre criteri della raccomandazione sono:
a. la presenza di forti ostacoli non transitori all'accesso;
b. la presenza di caratteristiche che inducono a pensare che nel mercato non si svilupperanno, con il passare del tempo, condizioni di concorrenza effettiva;
c. l'efficienza relativa del diritto della concorrenza e della regolamentazione ex ante complementare.

106. Innanzitutto e' importante sottolineare che in termini di volumi venduti e di ricavi generati le capacita' comprese tra 2 e 155 Mbit/s rappresentano una bassa quota rispetto al totale dei circuiti dedicati venduti nel mercato retail.

107. Per quanto riguarda i primi due criteri si osserva che un operatore che voglia offrire un servizio di linee affittate retail, deve sviluppare una rete capillare la cui realizzazione richiede non solo tempi lunghi, ma anche investimenti ingenti e non recuperabili nel caso di uscita dal mercato (sunk costs).

108. La presenza di sunk costs elevati crea un'asimmetria tra il monopolista ipotetico ed i potenziali nuovi entranti, asimmetria che il monopolista ipotetico potrebbe sfruttare per scoraggiare l'entrata di questi ultimi. Tali considerazioni sono tanto piu' vere se si considera che il mercato delle linee affittate retail si trova in una fase di maturita' e che, pertanto, il rischio associato a nuovi investimenti risulta particolarmente elevato. A conferma di quanto appena detto si osserva che, fino ad oggi, gli investimenti nelle infrastrutture di accesso da parte di operatori alternativi costituiscono un fenomeno marginale, limitato alle principali aree metropolitane a maggiore densita' di clienti.

109. D'altra parte e' anche vero che una valida alternativa alla realizzazione di reti accesso proprietarie e' costituita dalla possibilita' di ricorrere alle offerte wholesale. In tal senso, e' fuor di dubbio che i rimedi regolamentari adottati a livello wholesale nell'ambito del vecchio quadro regolamentare abbiano comportato una riduzione delle barriere all'ingresso, riduzione che aumentera' significativamente a seguito dell'imposizione dei rimedi adottati a conclusione delle analisi dei mercati 13 e 14 del nuovo quadro regolamentare.

110. Alla luce delle considerazioni appena svolte, l'Autorita' conclude che, sebbene nel mercato in esame siano presenti ostacoli all'accesso, non transitori, di natura strutturale, sia possibile riscontrare la presenza di caratteristiche che inducono a pensare che nel mercato si svilupperanno, nel breve-medio periodo, condizioni di concorrenza effettiva.

111. Dal momento che i tre criteri previsti dalla Raccomandazione devono essere soddisfatti in modo cumulativo e che il secondo di tali criteri non risulta soddisfatto, l'Autorita' non ritiene necessario procedere all'analisi del terzo criterio e conclude che il mercato nazionale dei circuiti affittati retail ad alta velocita' - collegamenti digitali di capacita' maggiori di 2 Mbit e fino ai 155 Mbit/s inclusi - non e' suscettibile di regolamentazione ex-ante. Tale conclusione e' in linea con quanto previsto dalla Raccomandazione in merito a tale tipo di servizi: "Non e' necessario, altresi', espandere le categorie di linee affittate al dettaglio includendo capacita' al di la' dell'insieme minimo, poiche' deve sempre valere la supposizione secondo cui un intervento a livello di mercato all'ingrosso sara' sufficiente per risolvere tutti i problemi che potranno sorgere. A priori, non c'e' motivo di ritenere che cio' non avverrebbe in un contesto di affitto di linee".

2.3.1 Conclusioni in merito alla verifica dei tre criteri della Raccomandazione

112. Per il mercato delle alte velocita' - collegamenti digitali di capacita' superiore a 2 Mbit/s e fino a 155 Mbit/s inclusi- non si ritengono verificati i tre criteri previsti dalla Raccomandazione, e pertanto, l'Autorita' conclude che tale mercato non risulta suscettibile di regolamentazione ex ante. Tale conclusione comporta la rimozione degli obblighi regolamentari attualmente vigenti per la fornitura di circuiti di tali capacita'.

113. Pertanto, la valutazione del significativo potere di mercato che verra' svolta nel capitolo che segue, riguarda l'unico mercato delle linee affittate suscettibile di regolamentazione ex-ante individuato dall'Autorita', cioe' il mercato dei circuiti a bassa velocita' --circuiti analogici e digitali di capacita' fino a 2 Mbit/s inclusi - , coincidente con l'insieme minimo individuato dalla Commissione europea.

3. VALUTAZIONE DEL SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO

Introduzione

114. Il principale elemento di novita' introdotto dal nuovo quadro normativo, in relazione al processo di definizione e di valutazione del significativo potere di mercato, e' costituito dall'allineamento della definizione di significativo potere di mercato a quella data dalla Corte di giustizia europea per la nozione di posizione dominante di cui all'articolo 82 del trattato CE. Difatti, il Codice, all'articolo 17, comma 2, afferma che "si presume che un'impresa disponga di un significativo potere di mercato se, individualmente o congiuntamente con altri, gode di una posizione equivalente ad una posizione dominante ossia una posizione di forza economica tale da consentirle di comportarsi in misura notevole in modo indipendente dai concorrenti, dai clienti e, in definitiva, dai consumatori". Una sintesi degli orientamenti della Commissione circa l'interpretazione del concetto di posizione dominante nell'industria delle comunicazioni elettroniche e' contenuta nelle Linee guida dell' 11 luglio 2002 che le ANR devono tenere in massimo conto nello svolgimento delle loro analisi di mercato (articolo 17, comma 3, del Codice).

115. Le linee direttrici al paragrafo 70 stabiliscono che le ANR devono fare in modo che le loro decisioni siano conformi alla prassi della Commissione ed alla relativa giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado in materia di posizione dominante. In realta' l'applicazione ex ante della nozione di significativo potere di mercato da parte delle ANR richiedera' un adeguamento delle modalita' di valutazione del potere di mercato utilizzate dalle Autorita' per la concorrenza, in virtu' della considerazione che le ANR si baseranno, necessariamente, su ipotesi diverse da quelle assunte dalle Autorita' per la concorrenza nell'applicazione retrospettiva dell'articolo 82. In particolare, le decisioni dell'Autorita' si avvarranno, inter alia, di elementi di tipo previsionale basati su dati ed informazioni circa le condizioni del mercato disponibili al momento dell'adozione della decisione. L'orizzonte previsionale verra' calibrato sulla periodicita' che il Codice impone per le analisi di mercato, che come gia' specificato altrove, e' pari a 18 mesi.

116. Il potere di mercato di un'impresa si estrinseca e, pertanto, si misura, principalmente sulla base della capacita' dell'impresa in questione di aumentare i prezzi senza che cio' comporti una riduzione apprezzabile delle vendite o dei ricavi a favore di altre imprese. Tale capacita' e' sottoposta ad una serie di vincoli di tipo concorrenziale provenienti sia dai concorrenti che l'impresa fronteggia direttamente nel proprio mercato di appartenenza, sia da imprese che potrebbero decidere di entrare nel mercato a medio termine qualora si verifichi un piccolo, ma significativo e non transitorio, aumento dei prezzi.

117. La quota di mercato detenuta da un'impresa puo' essere utilizzata quale indicatore della concorrenzialita' del mercato. Sebbene nel nuovo quadro regolamentare il ruolo delle quote di mercato nelle analisi concorrenziali risulti ridimensionato rispetto al quadro precedente, le linee direttrici della Commissione, al paragrafo 75, ricordano espressamente che "le quote di mercato sono spesso usate come indicatore indiretto del potere di mercato". Inoltre, anche se al paragrafo 76 si afferma che nel caso di prodotti differenziati e' preferibile utilizzare quote di mercato calcolate sulla base del valore delle vendite, al successivo paragrafo 77, si afferma che "spetta alle ANR decidere i criteri piu' adatti per misurare la presenza sul mercato", salvo pero' fornire alcune indicazioni circa le modalita' di calcolo piu' adatte in alcuni dei mercati individuati dalla raccomandazione.

118. La quota di mercato, pero', non puo' essere utilizzata quale unico indicatore del potere di mercato e le linee guida, al paragrafo 78, ricordano che le Autorita' di regolamentazione devono percio' "intraprendere un'analisi completa e globale delle caratteristiche economiche del mercato rilevante prima di formulare conclusioni circa l'esistenza di un significativo potere di mercato". A tal proposito vengono indicati quali criteri per la misurazione del potere di mercato, inter alia, la dimensione globale dell'impresa, il controllo di infrastrutture difficilmente duplicabili, le barriere all'ingresso, le economie di scala e di diversificazione, l'integrazione verticale, la rete di distribuzione e vendita e la concorrenza potenziale.

119. Il riscontro di una posizione di dominanza non puo' prescindere da una valutazione della facilita' di ingresso e quindi delle barriere all'ingresso. Le principali barriere all'ingresso nel settore delle comunicazioni sono costituite da vincoli normativi e dalla necessita' di effettuare notevoli investimenti, non sempre recuperabili. Per quanto riguarda i primi si pensi, ad esempio, al caso in cui si e' fissato un limite al numero di imprese aventi accesso allo spettro radio per l'offerta di servizi connessi. Per quanto riguarda i secondi, si consideri l'incidenza sui costi totali di produzione di investimenti in capitale fisso con limitati usi alternativi al di fuori dell'industria delle comunicazioni. Tali barriere all'ingresso, pero', possono rivestire un ruolo meno importante nei mercati caratterizzati da elevati tassi di innovazione tecnologica, come e' il caso per determinati servizi/reti di comunicazione elettronica.

120. L'articolo 17, comma 2, del Codice stabilisce, in conformita' con l'articolo 82 del trattato CE, che "un'impresa puo' detenere un rilevante potere di mercato, ossia puo' detenere una posizione dominante, sia individualmente che congiuntamente con altri". Sebbene il concetto di dominanza collettiva sia in evoluzione, la Commissione e la giurisprudenza della Corte sono orientate a ritenere che una o piu' imprese detengano una posizione dominante collettiva quando in rapporto ai loro clienti e concorrenti si presentino come un'unica impresa, senza che vi sia concorrenza effettiva tra loro. Si noti che la Commissione ha affermato che l'assenza di concorrenza effettiva non necessariamente deve essere ricondotta all'esistenza di legami economici, nel senso di legami strutturali, o ad altri fattori che potrebbero dar luogo a qualche forma di correlazione fra le imprese.

121. Le Linee guida specificano, al paragrafo 96, che le Autorita' nazionali di regolamentazione per valutare ex ante la presenza delle condizioni possano favorire l'insorgenza di una posizione dominante collettiva, devono considerare: i) se le caratteristiche del mercato siano tali da favorire un coordinamento tacito, e ii) se tale coordinamento sia sostenibile. Affinche' il coordinamento sia sostenibile e' necessario che non vi siano incentivi per le imprese a sottrarsi al coordinamento, nonostante le possibilita' di ritorsione degli altri componenti del cartello collusivo, e che gli acquirenti ed i concorrenti marginali e/o potenziali non abbiano la capacita' o non siano motivati ad opporsi a tale forma di coordinamento.

122. Al paragrafo 97, le Linee guida affermano che, fatta salva la giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia, e' probabile che una posizione dominante collettiva si verifichi allorche' sussistano alcune specifiche condizioni di mercato tra le quali si ricordano: un'elevata concentrazione, un parallelismo fra la struttura dei prezzi e dei costi, una crescita moderata o stagnazione della domanda, una scarsa elasticita' della domanda, una maturita' tecnologica e una conseguente assenza di innovazione tecnologica, la sussistenza di legami e interconnessioni - anche informali - fra le imprese, la mancanza di concorrenza potenziale.

3.1. L'analisi sul significativo potere di mercato

123. La maggior parte degli operatori che si rivolgono alla clientela non residenziale presentano, nell'ambito del proprio portafoglio di servizi dati, un'offerta di linee affittate di basse velocita' - circuiti analogici e digitali di capacita' fino a 2 Mbit/s inclusi -, o su infrastruttura proprietaria o attraverso la rivendita di circuiti acquistati da Telecom Italia.

124. L'offerta alla clientela finale dei circuiti appartenenti al mercato in esame proposta dai diversi operatori si caratterizza nel seguente modo:
a. L'offerta di Telecom Italia rientra nel listino generalizzato approvato nell'ambito del precedente quadro regolamentare (che comprende anche i circuiti di tutte le altre capacita) e si articola in collegamenti diretti con interfaccia analogica (CDA) e collegamenti diretti numerici (CDN) con velocita' da 1200 bit/s a 2 Mbit/s. Le condizioni economiche prevedono un contributo di attivazione una-tantum e canoni mensili in funzione della distanza del collegamento (fino a 60 km, 60-300 km, oltre 300 km), con sconti a volume. L'offerta standard e' annuale, ma Telecom Italia propone anche un'offerta pluriennale (2/3 anni), che prevede sconti sui canoni trasmessivi, e un'offerta pianificata, che consente di usufruire di un contributo di attivazione scontato.
b. La struttura dell'offerta degli operatori alternativi ricalca sostanzialmente quella di TI, anche se caratterizzata da una maggiore flessibilita' delle condizioni praticabili alla clientela. Per quanto riguarda la copertura geografica dei servizi, i principali operatori hanno attivato punti di presenza per l'accesso ai servizi di linee affittate, realizzati su infrastruttura propria, nei principali capoluoghi di provincia italiani e, nei casi in cui non sono presenti con proprie reti, garantiscono la copertura del territorio nazionale attraverso il ricorso ad offerte wholesale.

3.1.1. La dimensione del mercato e le quote di mercato

125. Per quanto riguarda le quote di mercato, e' importante ricordare che le Linee guida della Commissione, nell'attribuire alle NRA il compito di definire i criteri piu' adatti per misurare la presenza sul mercato delle imprese, precisano che "a titolo esemplificativo, i proventi delle linee affittate, la capacita' affittata o il numero di punti terminali delle linee affittate possono fungere da eventuali parametri del potere relativo dell'impresa nei mercati delle linee affittate. Come rilevato dalla Commissione, il numero in se' dei punti terminali della linea affittata non tiene conto dei diversi tipi di linee affittate disponibili sul mercato, che vanno dalle linee affittate analogiche per la trasmissione vocale, alle linee affittate digitali ad alta velocita', dalle linee affittate locali alle linee a lunga distanza internazionali. Tra i due elementi, i ricavi delle linee affittate rappresentano forse il criterio di misurazione piu' trasparente e meno difficile" (par. 77 Linee guida).

126. In considerazione di quanto suggerito dalla Commissione, nonche' della difficolta' riscontrata dall'Autorita' nell'elaborazione e confronto dei dati relativi ai volumi forniti dagli operatori(17), la dimensione e l'evoluzione del mercato sono state valutate sulla base dei dati relativi ai ricavi conseguiti nel corso degli anni 2003, 2004, 2005. In effetti i ricavi, riflettendo la capacita' di offrire servizi complessi e diversificati, risultano un indicatore piu' direttamente collegato alla dinamica del mercato. Infatti il prezzo di mercato delle linee affittate dipende, a parita' di altre condizioni commerciali e contrattuali, dalla lunghezza e dalla velocita' del collegamento.

127. In termini di ricavi il mercato e' passato da circa 715 milioni di euro nel 2000 a circa 370 milioni di euro nel 2005. Tale riduzione dei ricavi, nonostante i prezzi di TI siano rimasti sostanzialmente invariati nell'arco temporale considerato, e' attribuibile ad un minore interesse da parte della clientela business per questo tipo di servizio.18 Inoltre si assiste ad una sostanziale riduzione dell'incidenza dei ricavi da circuiti analogici sul totale dei ricavi; a tale riguardo si osserva che un solo operatore, oltre TI , dichiara di vendere tale tipologia di circuiti.

128. Nella tabella seguente si illustrano le quote di mercato in ricavi dei principali operatori del mercato dei collegamenti analogici e digitali fino a 2 Mbit/s.

Tabella 3 - Linee affittate a bassa velocita' - Quote di mercato - =====================================================================
| 2003 | 2004 | 2005 ===================================================================== Albacom | 2% | 2% | 2% Coli | 5% | 7% | 9% Fastweb | 1% | 1% | 3% Telecom Italia | 88% | 87% | 81% Wind | 2% | 3% | 4% Altri | 3 % | 1 % | 1 %
Fonte: elaborazioni Autorita' su dati forniti dagli operatori.

129. Dalla tabella si puo' osservare che nonostante la quota di mercato di Telecom Italia abbia subito una graduale riduzione, il suo valore rimane particolarmente elevato. Il riscontro di una quota di mercato significativamente superiore al 50%, conformemente al paragrafo 75 delle Linee guida, e' di per se' una prova dell'esistenza di una posizione dominante.

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(17) Alcuni operatori hanno fornito i dati solo in termini
di numero di collegamenti installati, altri solo in termini
di capacita' equivalente a 2 Mbit/s; in entrambi i casi i
dati forniti spesso non sono risultati completi per l'arco
temporale richiesto. A cio' si aggiunge l'ulteriore
difficolta' di confrontare i dati relativi ai volumi dei
collegamenti analogici e di quelli digitali determinata
dalla diversa unita' di misura (rispettivamente numero di
fili e capacita).

18 Come evidenziato dal documento di risposta dell'ERG/IRG
del 23 febbraio 2006 alla Call for Input della CE sulla
revisione del quadro regolamentare delle comunicazioni
elettroniche, nuove tecnologie stanno vieppiu' fungendo da
sostituti dei servizi di linee affittate.

3.1.2. L 'analisi prospettica

130. Il mercato delle linee affittate si trova in una fase di maturita', se non addirittura di declino. La domanda tende sempre piu' verso soluzioni per la trasmissione dei dati a banda larga, simmetriche e asimmetriche, che non necessitano della caratteristica propria delle linee affittate, ovvero della capacita' dedicata.

131. Nel biennio 2006-2008 si prevede un'ulteriore riduzione dei ricavi, sia per effetto della riduzione dei prezzi sia per effetto della migrazione della clientela verso soluzioni alternative, meno costose, sebbene con prestazioni non confrontabili a quelli delle linee affittate. Inoltre il segmento delle linee analogiche continuera' a ridursi a favore dei circuiti digitali.

132. Dal punto di vista del contesto competitivo, non si prevede uno sviluppo rilevante di nuove infrastrutture alternative a quelle di Telecom Italia. La concorrenza si sta sviluppando innanzitutto sulle velocita' piu' elevate e attraverso l'offerta di soluzioni a maggiore valore aggiunto.

3.1.3. Criteri aggiuntivi di valutazione del potere di mercato. Vincoli che agiscono dal lato dell'offerta: barriere all'ingresso, economie di scala, di densita' e di diversificazione, integrazione verticale, accesso alle risorse finanziarie

133. La valutazione del significativo potere di mercato non puo' prescindere da un'analisi approfondita delle caratteristiche economiche del mercato rilevante. L'Autorita' ritiene che, oltre alla dinamica del mercato e all'ampiezza delle quote detenute dai singoli operatori, i criteri piu' importanti per la valutazione dell' SMP nel mercato rilevante individuato siano i seguenti:
1) la dimensione delle barriere all'ingresso;
2) la presenza di economie di scala, di densita' e di diversificazione;
3) l'integrazione verticale;
4) la difficolta' di accesso alle risorse finanziarie;

Si ritiene, invece, che i vantaggi a livello tecnologico non costituiscano un importante elemento di valutazione del grado di concorrenza presente nel mercato in esame. La tecnologia sottostante l'offerta di linee affittate, infatti, e' alquanto matura e nessun operatore gode in maniera esclusiva o preferenziale di un tale beneficio.

134. Per quanto riguarda il primo punto, la presenza di elevate barriere all'ingresso nel mercato in esame potrebbe incoraggiare, in linea di principio, condotte anticoncorrenziali da parte delle imprese in possesso di una quota di mercato significativa. Tali barriere, infatti, scoraggiando le nuove imprese ad entrare, riducono la possibilita' per la concorrenza potenziale di esercitare un vincolo competitivo ai comportamenti di mercato delle imprese gia' esistenti.

135. I principali ostacoli all'accesso al mercato in esame sono di natura strutturale. Per poter offrire un servizio di linee affittate, infatti, un operatore deve sviluppare una rete capillare, il che richiede ingenti investimenti difficilmente recuperabili in caso di uscita dal mercato (sunk costs) e tempi di realizzazione particolarmente lunghi. Oltre agli investimenti in infrastrutture di telecomunicazione, gli operatori nuovi entranti devono sostenere elevati costi in attivita' di marketing per la creazione di una base di utenti sufficientemente ampia; tali costi sono ancora piu' difficilmente recuperabili in caso di uscita dal mercato.

136. Trattandosi inoltre di un mercato piuttosto maturo, caratterizzato da volumi alquanto stabili o in riduzione, i livelli di rischio associati agli investimenti risultano particolarmente elevati per le imprese nuove entranti. Per tale ragione, sino ad oggi, gli OLO hanno concentrato i propri investimenti soprattutto nella costruzione di reti di backbone, caratterizzate da maggiori possibilita' di riconversione ad utilizzi e clienti diversi e da alte probabilita' di sfruttare l'intera capacita' installata nel corso della vita utile dell'investimento.

137. Tuttavia, un operatore che voglia offrire un servizio di linee affittate di tipo end-to-end su infrastruttura proprietaria deve potere disporre anche di un'infrastruttura di accesso caratterizzata da un maggior livello di specificita' rispetto ai clienti finali e, quindi, da maggiori livelli di rischio. Per tale ragione, gli investimenti nelle infrastrutture di accesso costituiscono ancora un fenomeno marginale, limitato alle aree a maggiore densita' di clienti di medio-grandi dimensioni e con esigenze avanzate di connettivita'.

138. Per l'insieme delle considerazioni esposte, l'Autorita' riconosce che le infrastrutture su cui si basano i servizi di linee affittate sono difficilmente replicabili con l'estensione e la capillarita' della rete di Telecom Italia. La regolamentazione finora introdotta nel mercato wholesale delle linee affittate (sia nell'ambito del precedente sia in quello dell'attuale quadro regolamentare), offrendo un'alternativa alla realizzazione di reti di accesso proprietarie ed, in particolare, l'opportunita' di trasformare parte dei costi fissi legati alla costruzione di infrastrutture in costi variabili, ha attenuato le barriere all'ingresso senza, tuttavia, riuscire a generare una concorrenza effettiva nel mercato in esame.

139. Per quanto riguarda il secondo punto, la presenza nel mercato in esame di ingenti economie di scala, di densita' e di diversificazione determina ulteriori condizioni di vantaggio di Telecom Italia rispetto agli operatori alternativi.

140. Le tecnologie sottostanti alla fornitura di servizi di linee affittate sono caratterizzate da un elevato rapporto tra costi fissi e costi variabili. La fornitura di tali servizi avviene pertanto in un regime di rendimenti crescenti che da' luogo ad elevate economie di scala: all'aumentare dei volumi venduti si riducono progressivamente i costi unitari. La presenza di economie di scala traspare inoltre implicitamente dalle condizioni di offerta sino ad oggi praticate agli utenti finali da Telecom Italia, che prevedono infatti l'applicazione di sconti a volume. Finora, attraverso la regolamentazione delle offerte wholesale con prezzi orientati ai costi e l'introduzione, anche a tale livello, di sconti in funzione dei volumi acquistati, tutti gli operatori attivi nel mercato al dettaglio, indipendentemente dalle dimensioni, hanno potuto beneficiare di quelle economie di scala che si realizzano nella produzione degli input e che sono proprie del mercato all'ingrosso. Invece, quelle economie di scala che tipicamente si producono nel mercato retail, nello svolgimento delle attivita' di marketing e di gestione del cliente, rimangono solo prerogativa degli operatori con volumi maggiori e non sono conseguibili dai concorrenti di dimensioni minori. Tali economie di scala sono rese ancor piu' rilevanti dalle elevate economie di densita' facilmente conseguibili nella fornitura di linee affittate: il costo della fornitura del servizio in esame decresce all'aumentare del numero di utenti serviti in una determinata area geografica(19). L'esistenza di elevate economie di densita' e' una delle principali ragioni per le quali lo sviluppo di offerte alternative a quella di Telecom Italia si sta realizzando, come si e' detto sopra, nelle aree metropolitane caratterizzate da una maggiore concentrazione di clienti business (Milano, Roma, Torino). Tuttavia, anche in tali aree, Telecom Italia possiede ancora una base di utenti significativamente piu' ampia che le consente di offrire i propri servizi in modo piu' efficiente.

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(19) Per economie di densita' si intendono quelle riduzioni
nei costi unitari che si verificano all'aumentare della
concentrazione abitativa della clientela servita. Nel
settore delle comunicazioni tali economie si verificano in
quanto, a parita' di estensione della rete locale, i costi
unitari sono tanto minori quanto maggiore e' il numero di
utenti presenti nell'area servita dalla rete locale.

141. Come le economie di scala, anche le economie di diversificazione si realizzano sia nelle attivita' proprie del mercato retail di linee affittate sia in quelle del corrispondente mercato wholesale. La rete di comunicazione utilizzata per la fornitura di linee affittate al dettaglio puo' essere infatti utilizzata per offrire anche altri servizi di telecomunicazione, quali la trasmissione di dati e il trasporto di voce e video. Pertanto, anche con riferimento alle economie di diversificazione, i rimedi finora imposti a livello wholesale, e in particolare l'orientamento al costo, hanno avuto l'obiettivo di limitare il trasferimento nel mercato retail del vantaggio competitivo derivante dal godimento di tali economie a livello wholesale. Per quel che riguarda invece le economie di diversificazione che si generano nelle attivita' relative alla commercializzazione dei servizi ai clienti finali, pur essendo leggermente inferiori rispetto a quelle che si originano sul mercato all'ingrosso, esse determinano di fatto un vantaggio significativo per quegli operatori che sono in grado di veicolare un piu' ampio portafoglio di prodotti/servizi. Telecom Italia, ad oggi, e' l'operatore che offre alla clientela la maggiore varieta' di servizi. Se si pensa ai costi pubblicitari, commerciali e di marketing che la fornitura di tali servizi comporta, si comprende facilmente che, in un mercato ancora marginalmente aperto alla concorrenza, lo sviluppo e il lancio di un'offerta altrettanto ampia non sembra assolutamente alla portata degli operatori alternativi.

142. Le considerazioni svolte evidenziano che le barriere all'ingresso legate all'entita' degli investimenti, alle economie di scala e di diversificazione rimangono consistenti.

143. In relazione al terzo punto, l'unico operatore che dispone di un'effettiva e totale integrazione verticale lungo tutta la catena del valore rimane Telecom Italia. Essendo una condizione difficilmente replicabile per gli operatori alternativi, l'elevata integrazione verticale conferisce a Telecom Italia un notevole vantaggio competitivo, in termini di riduzione dei costi di transazione, maggiori opportunita' di differenziazione dei propri servizi da quelli dei concorrenti e appropriazione di margini di profitto. Anche altri operatori facilities based possono beneficiare degli effetti dell'integrazione verticale, ma nessuno con intensita' paragonabile a quella di Telecom Italia, in quanto permane sempre l'utilizzo di alcune componenti acquistate all'ingrosso. Inoltre, considerata la dominanza di Telecom Italia nei corrispondenti mercati wholesale, potrebbe profilarsi il rischio di trasferimenti del potere di mercato detenuto sul mercato a monte in quello a valle. L'introduzione nel mercato all'ingrosso di obblighi di non discriminazione, anche con riferimento a fattori diversi dal prezzo, di separazione contabile ed orientamento al costo riduce solo parzialmente tale rischio.

144. Per quanto riguarda l'ultimo punto, si consideri che per le imprese di piu' recente costituzione puo' risultare difficile accedere alle risorse finanziarie nella misura necessaria e a condizioni favorevoli. Il mercato dei capitali tende infatti a discriminare i nuovi entranti e a favorire imprese con una tradizione solida ed un rating elevato. Cio' si verifica anche all'interno del settore delle telecomunicazioni. E' evidente che Telecom Italia, grazie alle sue notevoli dimensioni, alla diversificazione delle attivita' e ai credit ratings favorevoli, e' ritenuto un operatore poco rischioso e puo' accedere al credito a condizioni piu' favorevoli rispetto ai nuovi entranti. L'esposizione finanziaria raggiunta da molti operatori rende invece difficile reperire nuovi fondi in relazione tanto al capitale di rischio quanto a quello di debito.

3.1.4. Criteri aggiuntivi di valutazione del potere di mercato. Vincoli che agiscono dal lato della domanda: barriere al cambiamento e contropotere d'acquisto

145. La possibilita' di cambiare fornitore da parte dei clienti in seguito a variazioni di prezzo e qualita' delle offerte puo' condizionare in modo significativo il livello effettivo di concorrenza presente sul mercato. Si ritiene che nel mercato delle linee affittate al dettaglio esistano diversi fattori che possono ostacolare il passaggio da un fornitore ad un altro, di natura contrattuale ed economica. Relativamente ai vincoli di tipo contrattuale, le penali applicate in caso di recesso dai contratti, tipicamente di durata pluriennale, rappresentano un primo deterrente al cambiamento di fornitore. La struttura di questi contratti prevede, inoltre, l'esistenza di costi fissi ed elevati al momento dell'attivazione del servizio. Nel caso in cui si decida di passare ad un altro operatore, non solo occorre sostenere nuovamente tali costi, ma bisogna anche aggiungere un insieme di costi non direttamente monetizzabili, quali quelli legati ai tempi necessari per la definizione dei nuovi contratti o alla gestione dei possibili disservizi che si vengono a creare nella transizione. Riguardo alle barriere economiche, occorre ancora segnalare che la maggior parte dei clienti e' spesso poco propensa ad adottare un approccio di fornitura multi-vendor e preferisce piuttosto rivolgersi ad un unico fornitore. La scelta di un unico fornitore favorisce infatti l'accesso a sconti a volume, nonche' una maggiore omogeneita' del livello delle prestazioni sull'intera rete, e puo' avvantaggiare un operatore come Telecom Italia.

146. I fornitori possono vedere limitato il proprio potere di mercato quando esiste una domanda che dispone di notevole forza contrattuale e negoziale. Solitamente questo avviene quando i clienti possono proporre in modo credibile la minaccia di servirsi altrove e hanno dimensioni tali che gli operatori non possono non tenere in considerazione i volumi da essi acquistati. Gli acquirenti dei servizi di linee affittate, essendo grandi banche, aziende e pubblica amministrazione potrebbero essere in grado di esercitare un certo contropotere nei confronti degli operatori minori, che presumibilmente risentono di piu' delle decisioni dei clienti. E' difficile invece ipotizzare che questo accada nei confronti di Telecom Italia, soprattutto per la scala produttiva e la diversificazione delle sue attivita'.

3.2. Conclusioni sul grado di concorrenzialita' del mercato

147. In base all'analisi svolta, l'Autorita' ritiene che nel mercato al dettaglio delle linee affittate delle basse velocita', circuiti analogici e digitali di capacita' fino ai 2 Mbit/s inclusi, non sussistano condizioni di concorrenza effettiva e che l'operatore Telecom Italia detenga un significativo potere di mercato.

4. DEFINIZIONE DEGLI OBBLIGHI PER LE IMPRESE CHE DISPONGONO DI UN SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO

4.1. Principi e riferimenti normativi per la definizione di obblighi regolamentari nei mercati rilevanti

148. Ai sensi dell'art. 19, commi 3 e 5, del Codice, qualora l'Autorita' accerti che un mercato non sia effettivamente concorrenziale, e' chiamata a valutare l'opportunita' di mantenere, modificare o revocare gli obblighi regolamentari vigenti. L'art. 5, comma 4, del Codice prevede inoltre che gli obblighi imposti dall'Autorita', in seguito all'individuazione di un operatore con significativo potere di mercato, siano proporzionati e giustificati alla luce degli obiettivi e principi dell'attivita' regolamentare.

149. Con particolare riferimento al mercato in esame (coincidente con l'insieme minimo), l' art. 68 del Codice prevede che qualora, ad esito delle analisi di mercato, si accerti che il mercato per la fornitura di parte o della totalita' dell'insieme minimo di linee affittate non sia effettivamente concorrenziale, l'Autorita' debba individuare le imprese con significativo potere di mercato, nella totalita' o in parte dell'intero territorio nazionale, e debba imporre a dette imprese l'obbligo di fornitura dell'insieme minimo, secondo i requisiti fissati dalla direttiva n. 92/44/CE, nonche' gli obblighi elencati nell'Allegato 8 al Codice delle comunicazioni. Questi ultimi consistono nell'obbligo di non discriminazione, di trasparenza e, ove ritenuto necessario dall'Autorita', di orientamento al costo e di attuazione di una contabilita' dei costi.

4.2. Rimedi proposti per il mercato delle linee affittate al dettaglio

150. In esito alle analisi di mercato di cui all'art. 19, comma 1, del Codice, l'Autorita' ha concluso che la societa' Telecom Italia S.p.A. dispone di significativo potere di mercato, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del Codice, nel mercato nazionale dei collegamenti diretti analogici e digitali fino a 2 Mbit/s inclusi.

151. L'Autorita' ha altresi' concluso che il mercato dei collegamenti digitali maggiori di 2 Mbit/s e fino a 155 Mbit/s inclusi non sia suscettibile di regolamentazione ex ante. Pertanto, con il presente provvedimento, l'Autorita' intende rimuovere gli obblighi regolamentari esistenti relativamente a tale mercato.

152. Infine, avendo l'analisi dei dati dimostrato che nel mercato retail non vengono di fatto venduti circuiti di capacita' superiore ai 155 Mbit/s, l'Autorita' intende altresi' rimuovere gli obblighi regolamentari attualmente vigenti per tali circuiti al dettaglio.

4.2.1. Valutazione delle problematiche competitive

153. Come evidenziato dall'analisi, i principali problemi concorrenziali nel mercato delle linee affittate al dettaglio possono derivare dall'integrazione verticale dell'operatore notificato, nonche' dalle caratteristiche strutturali del mercato.

154. In tal senso, va primariamente ricordato che l'operatore verticalmente integrato che controlli la fornitura di un input essenziale potrebbe, in virtu' di tale peculiare condizione, porre in essere condotte finalizzate ad impedire che si sviluppi un adeguato livello di concorrenza nell'offerta dei servizi ai clienti finali.

155. Piu' precisamente, in presenza di un mercato a valle potenzialmente concorrenziale, i comportamenti anticoncorrenziali di un operatore integrato verticalmente perseguirebbero i seguenti fini:
a. elevare le barriere all'ingresso;
b. trasferire il proprio potere nel mercato a valle.

156. Entrambi gli obiettivi possono essere perseguiti attraverso politiche che modificano le condizioni economiche e tecniche che caratterizzano tanto il mercato a monte quanto quello a valle.

157. In presenza di un mercato all'ingrosso non regolamentato, la pratica anticoncorrenziale a cui piu' frequentemente ricorre un operatore integrato che controlla un input essenziale e' il rifiuto di fornitura del suddetto input ad operatori concorrenti nel mercato a valle. Tale rifiuto puo' non essere necessariamente esplicito, ma puo' essere realizzato attraverso la proposta di condizioni economiche e tecniche di fornitura all'ingrosso che rendono sostanzialmente impossibile l'accesso all'input essenziale.

158. Viceversa, in presenza di un obbligo di fornitura nel mercato a monte, le pratiche anticoncorrenziali dell'operatore integrato, non potendo impedire l'accesso all'input essenziale, saranno direttamente volte ad alterare le dinamiche concorrenziali del mercato a valle. In tal caso, i comportamenti dell'operatore integrato saranno rivolti ad impedire che nel mercato a valle si creino condizioni economiche e tecniche tali da permettere la diffusione di offerte alternative. In particolare, si possono ipotizzare comportamenti anticoncorrenziali basati sulla maggiore disponibilita' di informazioni tecniche e commerciali dell'operatore integrato, offerte congiunte di servizi diversi, livelli di prezzo e di qualita' non replicabili da parte dei concorrenti, discriminazione nelle condizioni di offerta praticate alla clientela finale e sussidi incrociati.

159. I problemi concorrenziali potenziali connessi alla presenza di un operatore verticalmente integrato che controlla un input essenziale possono essere opportunamente fronteggiati dalla regolamentazione del mercato a monte, cosi' da assicurare che l'operatore integrato verticalmente non possa sfruttare tale condizione per mantenere, o consolidare, la propria forza nel mercato al dettaglio.

160. Per questa ragione, in esito alle analisi relative ai mercati wholesale dei segmenti terminali delle linee affittate (mercato n. 13) e dei segmenti di linee affittate su circuiti interurbani (mercato n. 14), l'Autorita', avendo individuato TI quale operatore detentore di significativo potere di mercato, ha imposto a TI i seguenti obblighi regolamentari atti ad evitare che quest'ultima alteri in modo durevole e significativo le dinamiche concorrenziali del mercato a valle:
a. obbligo di accesso ed uso di determinate risorse di rete;
b. obbligo di trasparenza;
c. obbligo di non discriminazione;
d. obbligo di separazione contabile;
e. obbligo di separazione amministrativa;
f. obblighi di controllo dei prezzi e di contabilita' dei costi.

161. L'Autorita' ha valutato se i suddetti obblighi siano sufficienti ad impedire a Telecom Italia di sfruttare la propria posizione nei mercati delle linee affittate all'ingrosso per alterare in modo durevole e significativo le dinamiche concorrenziali del mercato al dettaglio. In tal senso, l'Autorita' riconosce che il rispetto dei rimedi imposti nei mercati all'ingrosso riduce le barriere all'entrata dal momento che garantisce l'accesso all'infrastruttura essenziale e, al contempo, limita la possibilita' che l'operatore ponga in essere comportamenti anticoncorrenziali.

162. Tuttavia, l'Autorita' ritiene che tale riduzione delle barriere all'entrata, al contrario di quanto accade per i circuiti di maggiore capacita', non sia sufficiente ad impedire a TI di comportarsi in misura notevole in modo indipendente dai concorrenti e dai clienti. Infatti, a prescindere dai possibili problemi concorrenziali scaturenti dalla integrazione verticale, alcune particolari caratteristiche strutturali del mercato al dettaglio appaiono in ogni caso tali da costituire il fondamento per possibili problemi concorrenziali e per la conseguente introduzione di adeguati rimedi a livello di mercato al dettaglio.

163. Le caratteristiche strutturali che piu' influenzano la situazione competitiva nel mercato in esame sono:
a. il tuttora elevato livello della quota di mercato detenuta da TI;
b. la limitata redditivita' dei servizi offerti, che rende difficile la remunerazione degli elevati investimenti che gli operatori alternativi dovrebbero sostenere per raggiungere il cliente finale, sia nel caso di sviluppo di una propria infrastruttura, sia per la commercializzazione dei propri servizi;
c. la presenza di elevate economie di scala e di scopo, che comporta una notevole diminuzione dei costi medi all'aumentare dei volumi venduti e della gamma dei servizi offerti;
d. la struttura tipica dei contratti - sconti per volumi di spesa, prestazioni aggiuntive, durata contrattuale elevata - e la complessita' dei servizi richiesti, che comportano un considerevole aumento dei costi di transazione legati alla sostituzione del fornitore;
e. la maturita' del mercato.

164. In tale contesto, Telecom Italia detiene un evidente vantaggio che gli consente di comportarsi in misura notevole in modo indipendente dai concorrenti, dai clienti e, in definitiva, dai consumatori. In particolare, TI potrebbe praticare stabilmente prezzi piu' elevati dei propri concorrenti, senza incorrere in significative riduzioni dei volumi venduti, potrebbe ricorrere a politiche di prezzi predatori per scoraggiare l'ingresso nel mercato o per ridurre il numero dei concorrenti, e, infine, potrebbe praticare discriminazioni economiche o tecniche tra i diversi gruppi di utenti, nonche' utilizzare in modo inefficiente le risorse investite.

165. Alla luce dell'analisi delle problematiche competitive evidenziate, l'Autorita' ritiene opportuno imporre in capo a TI i seguenti obblighi per la fornitura di linee affittate al dettaglio analogiche e digitali di capacita' fino ai 2 Mbit/s inclusi: obbligo di trasparenza e non discriminazione, obbligo di controllo dei prezzi e obbligo di contabilita' dei costi.

4.2.2. Obbligo di trasparenza e non discriminazione

166. Con riferimento ai circuiti rientranti nel mercato rilevante (insieme minimo), ai sensi dell'Allegato 8 del Codice, l'Autorita' conferma in capo a TI l'obbligo di trasparenza affinche' le informazioni relative alle specificazioni tecniche (comprese le caratteristiche fisiche ed elettriche e i dettagli delle specifiche tecniche e di prestazione che si applicano al punto terminale di rete), alle tariffe (compresi i costi di connessione iniziale, i canoni periodici e gli altri oneri) ed alle condizioni di fornitura siano pubblicate in forma facilmente accessibile.

167. Inoltre, l'articolo 67, comma 2, del Codice sancisce, inter alia, in merito ai controlli normativi da applicare ai servizi al dettaglio, che le imprese che dispongono di significativo potere di mercato "non accorpino in modo indebito i servizi offerti". L'Autorita' ritiene che l'anticoncorrenzialita' delle offerte di servizi congiunti proposte dall'operatore notificato debba essere valutata caso per caso, al fine di verificare che l'accorpamento di servizi e/o prodotti non sia volto a praticare sussidi incrociati tra servizi con un diverso grado di concorrenzialita'.

168. Ai sensi dell'Allegato 8 al Codice, l'Autorita' vigila affinche' le imprese notificate quali aventi un significativo potere di mercato nel mercato dell'insieme minimo rispettino il principio di non discriminazione nel fornire le linee affittate. Tali imprese applicano requisiti simili in circostanze simili a imprese che forniscono servizi simili; esse forniscono ad altri linee affittate alle stesse condizioni e con gli stessi criteri qualitativi che applicano ai propri servizi, o se del caso, a quelli delle loro filiali o societa' partner. L'Autorita' interpreta tale disposizione nel senso che Telecom Italia deve rispettare il principio di non discriminazione quando fornisce linee affittate in questo mercato. A livello retail cio' significa che Telecom Italia deve applicare condizioni simili in circostanze simili agli utenti finali.

169. L'Autorita' propone, infine, di mantenere in vigore gli obblighi di pubblicazione attualmente vigenti in base ai quali Telecom Italia e' tenuta a pubblicare le condizioni tecniche ed economiche, nonche' le condizioni di fornitura delle offerte di linee affittate nello stesso giorno di avvio della commercializzazione ed in base ai quali, con riferimento ai circuiti diretti compresi nell'insieme minimo, Telecom Italia deve attenersi alle specifiche elencati nell'Allegato 8 del Codice.

170. Inoltre, l'Autorita' conferma quanto approvato con la delibera n. 304/03/CONS, e successivamente modificato dalla delibera n. 440/03/CONS, limitatamente alla parte riguardante i circuiti rientranti nell'insieme minimo. La delibera 304/03/CONS, in particolare, ha previsto una riformulazione da parte di Telecom Italia del Service Level Agreement di base per l'offerta retail che prevede anche tempi massimi di consegna garantiti nel 100% dei casi per ciascuna tipologia di circuito. La delibera ha altresi' previsto l'adozione di penali per il mancato rispetto, da parte di Telecom Italia, dei termini di consegna pari a quelle previste nella tabella 3 dell'allegato B della delibera n. 711/00/CONS e l'introduzione, da parte di Telecom Italia nella propria offerta, di opzioni migliorative, sottoscrivibili singolarmente e costituenti parte integrante delle relative offerte retail, rispetto alle condizioni contenute all'interno del Service Level Agreement di base per quanto riguarda i tempi di ripristino, i tempi di riparazione e la disponibilita' annua del circuito.

171. Inoltre, ogni qual volta Telecom Italia intenda offrire sul mercato piu' servizi accorpandoli in un'unica offerta, deve notificare tale offerta all'Autorita' entro il termine di 30 giorni antecedenti alla commercializzazione, evidenziando separatamente il prezzo relativo ad ogni singolo servizio incluso nell'offerta, onde consentire la verifica di ammissibilita'.

4.2.3. Obblighi in materia di controllo dei prezzi

172. L'assenza di una concorrenza effettiva nel mercato in esame consentirebbe all'operatore notificato di praticare prezzi piu' elevati di quelli che prevarrebbero in un contesto concorrenziale.

173. L'Autorita', in considerazione della maggiore efficacia di una regolamentazione basata sugli incentivi rispetto ad una basata sui costi per il perseguimento degli obiettivi regolamentari propone che ai circuiti diretti facenti parte dell'insieme minimo si applichi un meccanismo di programmazione dei prezzi su base pluriennale (c.d. price cap), con una specifico vincolo per i circuiti numerici di velocita' pari a 2 Mbit/s. Tale meccanismo consente di ottenere l'orientamento al costo, cosi' come previsto dall'Allegato 8 del Codice.

174. Tale scelta e' coerente con gli interventi adottati per i servizi finali di telefonia vocale ed e' in linea con quanto disposto, nell'ambito del precedente quadro regolamentare, dalla delibera n. 304/03/CONS (per i circuiti retail di tutte le capacita), ove tra l'altro l'Autorita', proprio nell'ottica di una successiva introduzione di un meccanismo di programmazione dei prezzi su base pluriennale, ha imposto a Telecom Italia una riduzione media dei prezzi dell'intero paniere dei servizi di circuiti diretti nazionali dell'ordine del 5,25% ed una specifica riduzione del 7% per i servizi di circuiti numerici di velocita' pari a 2 Mbit/s.

175. Ai sensi dell'art. 67, comma 2, del Codice, l'Autorita' verifica che le condizioni economiche approvate nell'ambito del meccanismo di price cap non permettano all'operatore notificato di praticare prezzi predatori o di porre in essere pratiche discriminatorie nella fissazione dei prezzi agli utenti finali. Inoltre, dal momento che l'operatore notificato nel mercato al dettaglio e' notificato anche nei mercati all'ingrosso corrispondenti, l'Autorita' verifichera' che i prezzi proposti siano replicabili da parte di un operatore alternativo efficiente. L'Autorita', al fine di verificare l'ammissibilita' dei prezzi proposti dall'operatore notificato, fara' ricorso ad uno specifico meccanismo di valutazione dei prezzi (test di prezzo).

176. Sulla base di quanto indicato, sono soggetti a riduzione programmata i prezzi (canoni e contributi) dei circuiti diretti analogici e numerici, con capacita' fino a 2 Mbit/s inclusi, offerti da Telecom Italia nel mercato al dettaglio, nonche' i canoni ed i contributi relativi a prestazioni aggiuntive offerte con tali servizi (paniere).

177. Il controllo dei prezzi avverra' attraverso una riduzione programmata (price cap) per il triennio 2007-2009. La riduzione programmata dei prezzi si attuera' su base annuale. L'offerta ha validita' a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno di applicazione del meccanismo. Telecom Italia comunica all'Autorita' la propria offerta di linee affittate entro il 1° novembre dell'anno precedente a quello di validita' dell'offerta. Per il primo anno di applicazione del price cap (2007) il valore iniziale dei panieri deve riferirsi all'offerta di TI attualmente in vigore, approvata dall'Autorita' con delibera 440/03/CONS, mentre i volumi devono essere comunicati da TI entro 45 giorni dalla notifica del provvedimento, con il livello di dettaglio riportato al paragrafo 179.

178. Telecom Italia, nel formulare la propria offerta, ha la possibilita' di prevedere condizioni migliorative legate ai volumi di spesa dei clienti o alle durate contrattuali, nel rispetto del principio di non discriminazione.

179. Telecom Italia comunica all'Autorita', relativamente ai dodici mesi antecedenti al 30 giugno dell'anno precedente all'anno di validita' dell'offerta:
a. il numero di circuiti attivi nell'intero periodo (attivati prima del periodo e ancora attivi alla fine del periodo);
b. il numero circuiti attivati nel periodo e le relative date di attivazione;
c. il numero di circuiti disattivati nel periodo e le relative date di disattivazione.

180. Inoltre, per ciascuna tipologia di circuito offerta, Telecom Italia comunica il dettaglio delle caratteristiche di lunghezza media, capacita' media, prestazioni aggiuntive, durate contrattuali medie e livelli medi di sconto applicati. Il livello di dettaglio delle informazioni fornite deve essere sufficiente alla valorizzazione del paniere dei consumi sulla base dell'offerta proposta da Telecom Italia e sulla base dell'offerta di linee affittate in vigore nell' anno precedente.

181. Il paniere dei consumi e' trasmesso all'Autorita' contestualmente alla comunicazione dell'offerta e deve essere accompagnato da un'autocertificazione circa la veridicita' dei dati e della loro congruenza con i dati di contabilita' regolatoria cosi' come di seguito specificati, ai sensi del d.P.R. n. 403/98.

182. Il paniere dei consumi cosi' comunicato e' valorizzato sulla base dell'offerta proposta da Telecom Italia e sulla base dell'offerta di linee affittate in vigore nell'anno precedente. Concorrono alla valutazione del paniere sia i canoni relativi al periodo di esercizio dei circuiti, sia i contributi una tantum per le attivazioni/disattivazioni del servizio e/o per le attivita' accessorie.

183. La variazione percentuale del valore del paniere deve essere almeno pari a IPC-X, dove IPC rappresenta il valore dell'Indice dei Prezzi al Consumo delle famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi, risultante dalla rilevazione ISTAT per il periodo gennaio-dicembre dell'anno precedente e X rappresenta il recupero di efficienza conseguibile dall'operatore notificato, quantificato da parte dell'Autorita' nel valore del 7%. Inoltre, in linea con quanto disposto dalla delibera 304/03/CONS, l'Autorita' ritiene opportuno mantenere il vincolo specifico di riduzione minima garantita almeno pari al 7% per i circuiti a 2 Mbit/s.

184. Al fine di una corretta valutazione del paniere, la struttura dell'offerta oggetto di valutazione e quella in vigore nel periodo di riferimento precedente devono risultare comparabili per tipologia di servizi e prestazioni accessorie, classi di sconto, durate contrattuali. Nel caso di variazioni sostanziali della struttura dell'offerta, Telecom Italia, contestualmente alla comunicazione della nuova offerta, dovra' integrare il paniere dei consumi trasmesso al 1° novembre con ogni informazione utile alla loro valorizzazione con la nuova offerta.

185. Telecom Italia ha la facolta' di variare l'offerta in corso d'anno; tali variazioni devono essere comunicate all'Autorita' con un preavviso di tre mesi. Al fine di garantire l'efficacia dei meccanismi di programmazione pluriennale dei prezzi almeno meta' della riduzione totale annuale programmata della spesa deve verificarsi nei primi sei mesi dell'anno; al contempo, non piu' della meta' dell'eventuale incremento del totale della spesa annuale programmata puo' verificarsi nei primi sei mesi dell'anno.

Modalita' di attuazione del test di prezzo

186. Per quanto riguarda la modalita' di attuazione del test di prezzo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del Codice l'Autorita' verifica che le condizioni economiche approvate nell'ambito del meccanismo di price cap non permettano all'operatore notificato di porre in essere pratiche discriminatorie nella fissazione dei prezzi agli utenti finali, ovvero di praticare prezzi predatori. Inoltre, dal momento che l'operatore notificato nel mercato al dettaglio e' notificato anche nei mercati all'ingrosso corrispondenti, il test di prezzo deve assicurare che le offerte ai clienti finali dell'operatore notificato, sia a monte sia a valle, risultino replicabili da parte di un operatore alternativo efficiente. Le offerte sottoposte a controllo sono tutte quelle proposte dall'operatore notificato nel mercato al dettaglio, nel rispetto degli obblighi imposti nel presente provvedimento.

187. Al fine di consentire all'Autorita' di svolgere tale attivita' di verifica, Telecom Italia, con riferimento ai circuiti diretti fino ai 2 Mbit/s inclusi, deve seguire la procedura per la presentazione e valutazione delle offerte dei servizi finali ai sensi dell'allegato D della delibera n. 152/02/CONS (art. 4, comma 5).

188. Il controllo dei prezzi e' realizzato attraverso un meccanismo di confronto (test di prezzo) del prezzo di ciascun servizio che l'operatore notificato intende proporre sul mercato in esame con due soglie rappresentative:
a. soglia 1 - costo sostenuto dall'operatore notificato nel mercato al dettaglio per fornire il servizio agli utenti finali, inclusa una ragionevole remunerazione del capitale impiegato;
b. soglia 2 - costo che un operatore alternativo efficiente sosterrebbe per fornire il medesimo servizio sul mercato al dettaglio se acquistasse parte degli input dall'operatore notificato nel mercato all'ingrosso; il costo di tali input deve essere maggiorato di un ragionevole margine che tenga conto degli altri costi sostenuti per offrire il servizio all'utenza finale.

189. Il test di prezzo deve essere applicato a ciascun servizio incluso nell'offerta all'utente finale, ossia a ciascuna combinazione possibile di capacita' e lunghezza del collegamento.

190. I prezzi che non superano la soglia 1 non possono essere approvati dall'Autorita' in quanto, essendo inferiori ai costi che l'operatore notificato nel mercato al dettaglio dichiara di sostenere per produrre il servizio, costituiscono prezzi predatori.

191. Dal momento che TI risulta notificata nei corrispondenti mercati all'ingrosso, l'Autorita' assicura la replicabilita' delle offerte di TI imponendo a quest'ultima il divieto di fissare prezzi al dettaglio inferiori alla soglia 2, cosi' come definita in precedenza. I prezzi che si collocano al di sotto della soglia 2, infatti, evidenziano una compressione dei margini dei concorrenti dovuta ad un'incongruenza tra prezzi al dettaglio e prezzi all'ingrosso. L'Autorita' riconosce che tale incongruenza puo' essere generata tanto da una impropria fissazione dei prezzi all'ingrosso quanto da una specifica pratica anticoncorrenziale dell'operatore integrato verticalmente. Pertanto, ogni qualvolta l'operatore notificato nel mercato al dettaglio e nel mercato all'ingrosso corrispondente proponga all'utente finale un prezzo non replicabile dai concorrenti, l'Autorita' aprira' un'istruttoria di verifica dei prezzi all'ingrosso al fine di accertare e rimuovere la causa dell'incongruenza accertata.

192. Qualora i prezzi proposti da TI superino la soglia 2 sono approvabili dall'Autorita' e possono essere presentati al pubblico, fatto salvo il rispetto degli altri obblighi.

193. L'Autorita' riconosce che la presenza di sconti, tanto nel mercato al dettaglio quanto in quello all'ingrosso, puo' condizionare il risultato del test di prezzo. Per poter assicurare il maggior livello di competizione nel mercato finale, l'Autorita' ritiene che l'ammissibilita' dei prezzi proposti dall'operatore notificato debba essere valutata:
a. per quanto riguarda il confronto con la soglia 1, tenendo conto esclusivamente dei prezzi che l'operatore notificato propone ai clienti finali nella classe di sconto piu' favorevole
b. per quanto riguarda il confronto con la soglia 2, tenendo conto esclusivamente dei prezzi che l'operatore notificato propone ai clienti finali nella classe di sconto piu' favorevole ed esclusivamente dei prezzi che l'operatore notificato propone nel mercato all'ingrosso alle condizioni di acquisto piu' sfavorevoli.

Metodologia di calcolo della soglia 1 del test di prezzo

194. Per quanto riguarda la metodologia di calcolo della soglia 1 - costo sostenuto dall'operatore notificato nel mercato al dettaglio per fornire il servizio agli utenti finali, inclusa una ragionevole remunerazione del capitale impiegato - l'Autorita' ritiene che gli obblighi di contabilita' dei costi (si veda paragrafi successivi), siano sufficienti a fornire tutte le informazioni sui costi e sui volumi necessarie per il calcolo, che sono:
- Transfer Charge corrisposti dalla divisione linee affittate retail di TI alle divisioni wholesale per l'acquisto di servizi trunk e terminating;
- Costi operativi della divisione linee affittate retail di TI (come risultante da OIR);
- Remunerazione del capitale impiegato dalla divisione linee affittate retail di TI. Metodologia di calcolo della soglia 2 del test di prezzo

195. Al fine di valutare i costi di un operatore efficiente, da utilizzare come riferimento per il test, e' necessario determinare il livello minimo di infrastrutturazione che quest'ultimo deve realizzare. Da tale livello, a sua volta, dipendono i costi interni di rete e il costo degli input acquistati da TI, nonche' i costi commerciali.

196. Mentre i costi degli input acquistati da TI sono i prezzi dell'OIR relativi ai servizi trunk e terminating, l'Autorita' ritiene di dover acquisire maggiori informazioni in merito al grado di infrastrutturazione rappresentativo di un operatore efficiente ed ai costi interni di rete e commerciali da utilizzare come riferimento per il test. L'Autorita' osserva, infatti, che i test di prezzo sino ad aggi condotti per i servizi di fonia vocale, basati su quanto disposto dalla delibera n. 152/02/CONS, fanno riferimento a valutazioni relative alla topologia di rete propria dei servizi di telefonia commutata (PSTN). Tale topologia di rete non rispecchia quella utilizzata per fornire i servizi di linee affittate, pertanto, la stima del grado di infrastrutturazione dell'operatore alternativo efficiente deve essere effettuata utilizzando una topologia di rete differente.

197. Per queste ragioni, l'Autorita' ritiene necessario avviare, al termine del procedimento, un'attivita' di approfondimento con TI e gli operatori volta a determinare l'architettura di rete ed i costi di un operatore alternativo efficiente rappresentativo.

198. Il costo cosi' determinato costituira' la soglia sulla quale basare il test di replicabilita', in quanto i prezzi indicati nell' OIR, pagati dagli operatori alternativi per acquistare servizi a livello wholesale da TI (trunk e terminating), corrispondono ai transfer charge sostenuti dalla divisione linee affittate retail di TI per l'acquisto di input dalle divisioni linee affittate wholesale.

4.2.4 Contabilita' dei costi

199. Ai sensi dell'art. 67, comma 4, del Codice l'Autorita' ritiene appropriato confermare l'obbligo di Telecom Italia di adottare un sistema di contabilita' dei costi che dia evidenza disaggregata dei costi sostenuti per la fornitura dei circuiti diretti di capacita' fino ai 2 Mbit/s inclusi, separatamente per ciascuna capacita' offerta.

200. Un adeguato sistema di contabilita' dei costi costituisce, infatti, lo strumento che consente all'Autorita' di effettuare il test di controllo dei prezzi proposti da Telecom Italia.

201. Telecom Italia ha l'obbligo di predisporre la contabilita' regolatoria e di fornire annualmente le seguenti informazioni:
a) il conto economico ed il rendiconto del capitale impiegato, separatamente per le seguenti tipologie di circuiti venduti: circuiti diretti analogici (suddivisi in circuiti urbani ed interurbani), circuiti diretti numerici fino a 64 kbits (esclusi), circuiti diretti numerici da 64 kbits a 2 Mbit/s (esclusi), circuiti diretti numerici a 2 Mbit/s. In particolare ciascun conto economico deve indicare:
i. i ricavi
ii. i costi operativi;
iii. i transfer charge per l'acquisto di servizi trunk e terminating;
b) informazioni dettagliate sugli aspetti economici e finanziari della gestione relativamente a ciascun servizio di linee affittate fino ai 2 Mbit/s inclusi.
c) per ciascuna classe di velocita' dei circuiti venduti, elencati al punto a):
iv. il totale delle quantita' vendute, con un livello di dettaglio tale da permettere la valorizzazione dei transfer charge ai prezzi OIR;
d) il totale delle quantita' vendute che dovra' evidenziare, per ciascuna velocita':
v. il numero di attivazioni nell'anno;
vi. il numero delle disattivazioni.
Tali informazioni (quantita' e costi relativi a ciascuna classe di velocita) devono essere articolate per tratta di accesso e tratta trasmissiva. Per la tratta di accesso, Telecom Italia deve indicare il numero di terminazioni co-locate e di terminazioni non colocate; per la parte trasmissiva, costi e quantita' dovranno essere articolati in base alle fasce chilometriche previste dall'offerta;

202. La conformita' del metodo contabile utilizzato ai criteri sopra elencati e' oggetto di verifica da parte di un organismo indipendente, designato dall'Autorita'. Quest'ultima provvede affinche' ogni anno sia pubblicata una dichiarazione di conformita'.
 
Allegato B alla delibera n. 343/06/CONS
ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

L'analisi dell'impatto regolamentare richiede di valutare:
a. l'ambito dell'intervento regolamentare proposto, con particolare riferimento alle categorie di soggetti coinvolti, sia direttamente sia indirettamente;
b. gli obiettivi generali e specifici del provvedimento, sia immediati sia di medio/lungo periodo, indicando contestualmente l'orizzonte temporale in cui i risultati auspicati dovrebbero realizzarsi;
c. la metodologia adottata per l'analisi dell'impatto della regolamentazione;
d. l'impatto dell'intervento regolamentare sui destinatari diretti ed indiretti, inclusa la pubblica amministrazione, attraverso l'analisi delle categorie di costi e benefici economici e finanziari inerenti la produttivita', la crescita economica, il reddito, la concorrenza, l'occupazione. A questo riguardo, tale valutazione richiede che sia predisposto un adeguato insieme di indicatori.

A. AMBITO OGGETTIVO E SOGGETTIVO DI INTERVENTO; DESTINATARI DIRETTI E INDIRETTI

A.1. Ambito oggettivo di intervento
L'ambito oggettivo dell'intervento regolamentare e' identificato dai confini merceologici e geografici del mercato rilevante delle linee affittate al dettaglio definito dall'Autorita'. Tale ambito comprende, quindi, i servizi di linee affittate analogiche e digitali di capacita' fino ai 2 Mbit/s inclusi, forniti sull'intero territorio nazionale.

A.2. Ambito soggettivo di intervento

Il provvedimento regolamentare impone in capo all'operatore detentore di significativo potere di mercato alcuni obblighi afferenti le condizioni tecniche ed economiche di fornitura dei servizi di linee affittate retail di capacita' fino ai 2 Mbit/s inclusi:
a. obblighi di trasparenza e di non discriminazione;
b. obbligo di controllo dei prezzi;
c. obbligo di contabilita' dei costi.
L'ambito soggettivo di intervento e' pertanto costituito dai destinatari diretti ed indiretti delle misure regolamentari introdotte.

I destinatari diretti dell'insieme degli obblighi imposti sono rappresentati dagli attori presenti nel mercato, dal lato della domanda e dal lato dell'offerta. Dal lato della domanda di mercato, i destinatari diretti sono quindi i clienti finali che usufruiscono dei servizi di linee affittate di capacita' fino ai 2 Mbit/s inclusi (aziende e Pubblica Amministrazione); dal lato dell'offerta, gli operatori che competono nel mercato con Telecom Italia sono anch'essi direttamente coinvolti dal presente provvedimento in quanto possono trarre beneficio dalle misure regolamentari introdotte, volte ad incrementare la concorrenzialita' del mercato.
I destinatari indiretti sono molteplici e non facilmente identificabili. I piu' importanti sono rappresentati dai clienti che attualmente non si avvalgono di servizi di linee affittate ma che, in seguito alla riduzione dei prezzi ad un livello inferiore del loro prezzo di riserva, indotta dal presente provvedimento, decideranno di avvalersi di tali servizi. Ad essi possono essere aggiunti gli utenti/clienti della Pubblica Amministrazione e delle aziende che comprano linee affittate, in quanto traggono anch'essi beneficio - sebbene indirettamente - dai miglioramenti della qualita' e delle condizioni economiche dei servizi di comunicazione

B. OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI

B.1. Obiettivi generali

Il provvedimento oggetto di questa analisi persegue gli obiettivi stabiliti dal nuovo quadro regolamentare e recepiti nel Codice.
In particolare, l'Autorita' (ai sensi dell'art. 13, comma 4, del Codice) promuove "la concorrenza nella fornitura delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, nonche' delle risorse e servizi correlati:.... b) garantendo che non abbiano luogo distorsioni e restrizioni della concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche; c) incoraggiando investimenti efficienti e sostenibili in materia di infrastrutture e promuovendo l'innovazione e lo sviluppo di reti e servizi di comunicazione elettronica ...". Inoltre, l'art. 13, comma 6, impone all'Autorita' di promuovere gli interessi dei cittadini e di garantire la tutela dei consumatori.

B.2. Obiettivi specifici

Tra gli obiettivi specifici del provvedimento regolamentare in esame, vi e' il controllo dei prezzi dei servizi destinati ai clienti, ovvero impedire che l'operatore notificato applichi condizioni economiche sproporzionate nei mercati al dettaglio dei servizi di linee affittate di capacita' fino ai 2 Mbit/s inclusi. Inoltre, l'imposizione di un obbligo di controllo dei prezzi all'impresa notificata basato su un meccanismo di programmazione dei prezzi su base pluriennale (c.d. price cap), viene considerato la modalita' piu' efficace e meno invasiva per trasferire ai consumatori finali i guadagni di efficienza realizzati dall' impresa regolamentata.

C. METODOLOGIA DI ANALISI ADOTTATA

C.1. Metodologia impiegata per l'analisi dell'impatto regolamentare

La metodologia utilizzata per l'analisi dell'impatto regolamentare e' volta all'individuazione dei benefici e dei costi derivanti ai destinatari diretti e indiretti delle misure regolamentari applicate al mercato dei servizi di linee affittate al dettaglio di capacita' fino ai 2 Mbit/s inclusi.
Le tecniche di calcolo utilizzate per questo tipo di analisi sono solitamente di tipo statistico e vengono condotte mediante l'analisi di alcuni indicatori in grado di evidenziare l'impatto regolamentare.
In taluni casi, i benefici netti derivanti dalla misura regolamentare sono identificabili in ragione degli effetti competitivi generati dall'incremento dell'offerta di servizi, ma non sono quantificabili, in quanto la numerosita' dei soggetti economici coinvolti e' elevata e le informazioni circa i benefici ad essi derivanti sono difficilmente reperibili.

D. IMPATTO DELL'INTERVENTO REGOLAMENTARE D.1. Impatto sulla Pubblica Amministrazione

Il provvedimento ha un impatto diretto sulla Pubblica Amministrazione in qualita' di cliente dei servizi di linee affittate al dettaglio di capacita' fino ai 2 Mbit/s inclusi.

D.2. Impatto sui destinatari diretti

I clienti dei servizi di linee affittate, in seguito all'introduzione delle misure regolamentari proposte, beneficiano di una riduzione delle condizioni economiche e della possibilita' di scegliere tra piu' fornitori per l'acquisizione dei servizi di linee affittate di capacita' fino a 2 Mbit/s, nonche' di una maggiore flessibilita' nelle condizioni contrattuali.
Gli operatori concorrenti con l'operatore notificato beneficiano innanzitutto della verifica, grazie al test di prezzo previsto dall'Autorita', di orientamento al costo dei prezzi praticati dall'operatore notificato e della replicabilita' delle offerte da esso proposte. Inoltre traggono beneficio dalla riduzione degli switching cost, conseguente alle misure regolamentari introdotte.

D.3. Impatto sui destinatari indiretti

I clienti potenziali traggono beneficio dalla possibilita' di usufruire di servizi che non avrebbero potuto utilizzare in mancanza dell'intervento regolamentare, in quanto sarebbero stati offerti a prezzi troppo elevati. Inoltre, l'accessibilita' dei servizi resa possibile dall'intervento regolamentare si riflette a cascata su tutti i consumatori, privati e aziende, che beneficiano a loro volta della maggiore efficienza dell'attivita' dei loro fornitori (acquirenti diretti di servizi di linee affittate).
 
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