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| Gazzetta n. 148 del 28 giugno 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'INTERNO |  | DECRETO 8 maggio 2006, n. 222 |  | Regolamento  recante  modifica alle dotazioni organiche dei dirigenti superiori   del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco  ai  sensi dell'articolo 141 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELL'INTERNO di concerto con
 IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
 E DELLE FINANZE
 e con
 IL MINISTRO
 PER LA FUNZIONE PUBBLICA
 
 Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
 Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 Visto  il  decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
 Visto  in particolare l'articolo 141 del decreto legislativo n. 217 del  2005,  concernente  le  modifiche  alla  dotazione  organica del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
 Visti  i decreti di inquadramento del personale del Corpo nazionale dei   vigili  del  fuoco,  nelle  qualifiche  istituite  dal  decreto legislativo 217 del 2005;
 Visto  l'articolo 68  del  decreto  legislativo  n.  217  del 2005, concernente «Individuazione degli incarichi di livello dirigenziale»;
 Rilevato  che, in sede di applicazione dei decreti di inquadramento e di predisposizione del decreto ministeriale di individuazione degli uffici da attribuire ai primi dirigenti ed ai dirigenti superiori, e' emersa  la  necessita'  di  apportare  un  limitato  incremento  alla dotazione organica del ruolo dei dirigenti;
 Ravvisato  che  tale rimodulazione degli organici e' indispensabile per  assicurare  la piena funzionalita' dei compiti istituzionali del Corpo  nazionale  dei  vigili  del fuoco e per la compiuta attuazione della riforma dell'ordinamento del personale;
 Rilevato  che  la necessita' di una rimodulazione e' emersa in sede di  adozione  dei  provvedimenti  di  prima  attuazione  del  decreto legislativo  di  riforma  e  che  la  rimodulazione  della  dotazione organica  dei  ruoli  dei dirigenti e' essenziale per la adozione dei decreti attuativi previsti per la dirigenza del Corpo nazionale;
 Rilevato, altresi', che le risorse finalizzate per l'attuazione del presente  decreto  sono  disponibili  a  far data dal 31 dicembre del 2005;
 Considerato  che  l'articolo 141 del decreto legislativo n. 217 del 2005   consente  l'adeguamento  dei  posti  di  organico  assicurando l'invarianza degli oneri di bilancio;
 Ritenuto pertanto di dover procedere contestualmente alla riduzione della  qualifica  dei dirigenti ed alla proporzionale riduzione della dotazione  organica del ruolo dei collaboratori e sostituti direttori amministrativo-contabile,  in  modo  da assicurare l'invarianza degli oneri di bilancio e nei limiti della dotazione organica complessiva;
 Visto  l'articolo 3,  commi 1-bis,  ter,  quater e quinquies, della legge   21 febbraio  2006,  n.  49,  di  conversione  in  legge,  con modificazioni,  del  decreto-legge  30 dicembre  2005, n. 272, con il quale  la  dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco e' stata incrementata di cinquanta unita';
 Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 aprile 2006;
 Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; A d o t t a
 il seguente regolamento:
 
 Art. 1.
 1.  Alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.  217,  a  decorrere  dalla  data di entrata in vigore del presente decreto,  i  numeri,  «124»,  «35», «1», e «1.235» di individuazione, rispettivamente,  della dotazione organica delle qualifiche dei primi dirigenti  e  dei dirigenti superiori, dirigenti superiori medici dei ruoli  dei  dirigenti del Corpo nazionale e delle qualifiche iniziali del     ruolo     dei    collaboratori    e    sostituti    direttori amministrativo-contabile,  sono  cosi'  sostituiti:  primi  dirigenti «118»,  dirigenti  superiori  «46»,  dirigente  superiore medico «2», qualifiche iniziali del ruolo dei collaboratori e sostituti direttori amministrativo-contabile,  «1.216»,  conseguentemente le dotazioni di ruolo  risultano  cosi'  modificate: ruolo dei dirigenti «187», ruolo dei  dirigenti  medici  «4»,  ruolo  dei  collaboratori  e  sostituti direttori amministrativo-contabile «1381».
 
 
 
 Avvertenza:
 
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.   10,   commi 2   e  3,  del  testo  unico  delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
 approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
 28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
 lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
 e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
 l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 Note alle premesse:
 
 - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
 al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
 leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
 regolamenti.
 - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
 1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
 ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e'
 il seguente:
 «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
 regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
 autorita'   sottordinate   al  ministro,  quando  la  legge
 espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
 materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
 adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
 necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
 I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
 dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
 dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
 del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
 -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  141  del  decreto
 legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217  (Ordinamento  del
 personale  del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma
 dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252):
 «Art.  141  (Modifica e ripartizione territoriale delle
 dotazioni  organiche  del personale del Corpo nazionale dei
 vigili   del   fuoco)   -   1.   Al   fine   di  assicurare
 l'indispensabile   flessibilita'   di   adeguamento   delle
 dotazioni  organiche  di  cui  alla  tabella  A allegata al
 presente  decreto  alle  variabili e contingenti necessita'
 operative e di servizio, la modifica delle dotazioni stesse
 e'  disposta,  salvo quanto previsto al periodo successivo,
 con  decreto  del Ministro dell'interno, di concerto con il
 Ministro  per  la  funzione  pubblica  e  con  il  Ministro
 dell'economia   e  delle  finanze,  da  adottare  ai  sensi
 dell'art.  17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
 assicurando  l'invarianza  degli  oneri di bilancio. Per la
 modifica delle dotazioni organiche relative alle qualifiche
 di  livello  dirigenziale  generale  si  applica l'art. 17,
 comma 4-bis,  lettera d),  della  legge  23 agosto 1988, n.
 400.
 2.  Alla  ripartizione delle dotazioni organiche di cui
 al   comma 1   nelle   strutture   centrali  e  periferiche
 dell'Amministrazione  dell'interno  si provvede con decreto
 del  Ministro  dell'interno,  da comunicare alla Presidenza
 del  Consiglio  dei  Ministri - Dipartimento della funzione
 pubblica.».
 - Il  testo dell'art. 68 del citato decreto legislativo
 13 ottobre 2005, n. 217 e' il seguente:
 «Art.  68  (Individuazione  degli  incarichi di livello
 dirigenziale)  -  1. Ferme  restando le disposizioni di cui
 all'art.  4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
 in  materia  di organizzazione dei Ministeri, gli incarichi
 da  conferire  ai  primi  dirigenti del Corpo nazionale dei
 vigili  del  fuoco,  nell'ambito delle strutture centrali e
 periferiche    dell'amministrazione    dell'interno,   sono
 individuati  con  decreto del Ministro dell'interno. Con lo
 stesso  provvedimento  sono  individuati  gli  incarichi da
 conferire  ai  dirigenti  superiori, ivi compresi quelli di
 particolare  rilevanza.  Per  gli  incarichi individuati ai
 sensi   del   presente   comma,  le  funzioni  vicarie,  la
 provvisoria sostituzione del titolare, in caso di assenza o
 di  impedimento,  e la reggenza, in attesa della nomina del
 titolare,  sono  riservate  ad un altro dirigente del Corpo
 nazionale   dei  vigili  del  fuoco  o  ad  un  funzionario
 appartenente ai ruoli dei direttivi del Corpo.
 2.  In  relazione  al  sopravvenire  di  nuove esigenze
 organizzative   e   funzionali,   e  comunque  con  cadenza
 biennale,  si provvede, con le modalita' di cui al comma 1,
 alla periodica rideterminazione degli incarichi di cui allo
 stesso comma.»
 - L'art.  3, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272
 (Misure   urgenti   per   garantire   la   sicurezza  ed  i
 finanziamenti  per le prossime Olimpiadi invernali, nonche'
 la    funzionalita'    dell'Amministrazione   dell'interno.
 Disposizioni  per favorire il recupero di tossicodipendenti
 recidivi  e modifiche al testo unico delle leggi in materia
 di  disciplina  degli  stupefacenti  e sostanze psicotrope,
 prevenzione,  cura  e  riabilitazione dei relativi stati di
 tossicodipendenza,  di  cui al decreto del Presidente della
 Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.) convertito in legge con
 modificazioni  dalla  legge  21 febbraio 2006, n. 49, e' il
 seguente:
 «Art. 3 (Finanziamenti per le Olimpiadi invernali) - 1.
 All'art.  11-quinquiesdecies del decreto-legge 30 settembre
 2005,  n.  203,  convertito, con modificazioni, dalla legge
 2 dicembre  2005,  n.  248,  il  comma 13 e' sostituito dal
 seguente:
 «13.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze -
 Amministrazione  autonoma dei Monopoli di Stato indice, con
 proprio  provvedimento,  un'apposita  lotteria istantanea i
 cui  utili,  fino ad un massimo di 30 milioni di euro, sono
 direttamente devoluti all'Amministrazione stessa al fine di
 promuovere,  attraverso  attivita' di sponsorizzazione e di
 licenza  di  marchio,  i  Giochi olimpici invernali «Torino
 2006».».
 1-bis.   Per   fronteggiare  le  urgenti  esigenze  del
 servizio    antincendio    aeroportuale   derivanti   dalla
 riclassificazione  dello  scalo di Cuneo Levaldigi anche in
 relazione  alle Olimpiadi invernali di Torino, la dotazione
 organica  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco e'
 incrementata  di cinquanta unita' appartenenti al ruolo dei
 vigili del fuoco.
 1-ter.   In   relazione   alle   esigenze   di  cui  al
 comma 1-bis,  il  Ministero dell'interno e' autorizzato, in
 deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 95, della legge
 30 dicembre   2004,   n.   311,   a   bandire  un  concorso
 straordinario,  per colloquio e prova tecnico-attitudinale,
 a  venticinque  posti  nella qualifica di vigile del fuoco,
 riservato  al  personale  della  societa'  che  attualmente
 assicura   il   servizio   antincendio   presso   lo  scalo
 aeroportuale    di    Cuneo    Levaldigi,    in    possesso
 dell'abilitazione di cui all'art. 3 della legge 23 dicembre
 1980,  n.  930,  e  dei  requisiti  fissati dalla normativa
 vigente  per  l'accesso  alla qualifica di vigile del fuoco
 con esclusione di quello relativo ai limiti di eta'.
 1-quater.  In  attesa dell'espletamento del concorso di
 cui  al  comma 1-ter e al fine di assicurare la continuita'
 del   servizio  antincendio  aeroportuale  nello  scalo  di
 Torino-Cuneo   Levaldigi,   il  Ministero  dell'interno  e'
 autorizzato   ad  assumere  a  tempo  determinato,  tra  il
 personale  indicato  nel  medesimo comma 1-ter, venticinque
 unita'  di  personale appartenente alla qualifica di vigile
 del  fuoco.  Le predette assunzioni decorrono dalla data in
 cui  il  Corpo  nazionale dei vigili del fuoco assumera' la
 gestione diretta del predetto servizio.
 1-quinquies.  Alla  copertura  degli  oneri  finanziari
 derivanti  dall'attuazione  del  presente  articolo, pari a
 1.835.000 euro per l'anno 2006, a 1.700.000 euro per l'anno
 2007  e  a  1.700.000  euro  a decorrere dall'anno 2008, si
 provvede       mediante       corrispondente      riduzione
 dell'autorizzazione  di  spesa di cui all'art. 1, comma 96,
 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.».
 Nota all'art. 1:
 - La  tabella  A allegata al citato decreto legislativo
 13 ottobre 2005, n. 217 reca: «Dotazione organica dei ruoli
 del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. 1.  In  relazione  all'incremento  disposto  dall'articolo 3, della legge   21 febbraio  2006,  n.  49,  di  conversione  in  legge,  con modificazioni,  del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, il numero 17.143  di  individuazione  della  dotazione  organica  del ruolo dei vigili del fuoco, e' sostituito con il numero 17.193.
 
 
 
 Nota all'art. 2:
 - Per   il   testo   dell'art.  3,  del  decreto  legge
 30 dicembre   2005,   n.   272,  convertito  in  legge  con
 modificazioni  dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49 v. nelle
 note alle premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 3. 1. Gli incarichi da conferire in relazione alla rimodulazione delle dotazioni  organiche delle qualifiche dei primi dirigenti e dirigenti superiori  e  dei dirigenti superiori medici, dei ruoli dei dirigenti del  Corpo  nazionale  dei  vigili del fuoco, sono individuati con il decreto  ministeriale di cui all'articolo 68, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Roma, 8 maggio 2006
 Il Ministro dell'interno Pisanu
 
 Il Ministro dell'economia e delle finanze Berlusconi
 
 Il Ministro per la funzione pubblica Baccini
 
 Visto, il Guardasigilli: Mastella
 Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2006
 Ministeri istituzionali, Interno, registro n. 9, foglio n. 10
 
 
 
 Nota all'art. 3:
 - Per  il  testo  dell'art.  68 del decreto legislativo
 13 ottobre 2005, n. 217 v. nelle note alle premesse.
 
 
 
 
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