Gazzetta n. 148 del 28 giugno 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 8 maggio 2006, n. 222
Regolamento recante modifica alle dotazioni organiche dei dirigenti superiori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 141 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
e con
IL MINISTRO
PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Visto in particolare l'articolo 141 del decreto legislativo n. 217 del 2005, concernente le modifiche alla dotazione organica del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Visti i decreti di inquadramento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nelle qualifiche istituite dal decreto legislativo 217 del 2005;
Visto l'articolo 68 del decreto legislativo n. 217 del 2005, concernente «Individuazione degli incarichi di livello dirigenziale»;
Rilevato che, in sede di applicazione dei decreti di inquadramento e di predisposizione del decreto ministeriale di individuazione degli uffici da attribuire ai primi dirigenti ed ai dirigenti superiori, e' emersa la necessita' di apportare un limitato incremento alla dotazione organica del ruolo dei dirigenti;
Ravvisato che tale rimodulazione degli organici e' indispensabile per assicurare la piena funzionalita' dei compiti istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per la compiuta attuazione della riforma dell'ordinamento del personale;
Rilevato che la necessita' di una rimodulazione e' emersa in sede di adozione dei provvedimenti di prima attuazione del decreto legislativo di riforma e che la rimodulazione della dotazione organica dei ruoli dei dirigenti e' essenziale per la adozione dei decreti attuativi previsti per la dirigenza del Corpo nazionale;
Rilevato, altresi', che le risorse finalizzate per l'attuazione del presente decreto sono disponibili a far data dal 31 dicembre del 2005;
Considerato che l'articolo 141 del decreto legislativo n. 217 del 2005 consente l'adeguamento dei posti di organico assicurando l'invarianza degli oneri di bilancio;
Ritenuto pertanto di dover procedere contestualmente alla riduzione della qualifica dei dirigenti ed alla proporzionale riduzione della dotazione organica del ruolo dei collaboratori e sostituti direttori amministrativo-contabile, in modo da assicurare l'invarianza degli oneri di bilancio e nei limiti della dotazione organica complessiva;
Visto l'articolo 3, commi 1-bis, ter, quater e quinquies, della legge 21 febbraio 2006, n. 49, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, con il quale la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco e' stata incrementata di cinquanta unita';
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 aprile 2006;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1.
1. Alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i numeri, «124», «35», «1», e «1.235» di individuazione, rispettivamente, della dotazione organica delle qualifiche dei primi dirigenti e dei dirigenti superiori, dirigenti superiori medici dei ruoli dei dirigenti del Corpo nazionale e delle qualifiche iniziali del ruolo dei collaboratori e sostituti direttori amministrativo-contabile, sono cosi' sostituiti: primi dirigenti «118», dirigenti superiori «46», dirigente superiore medico «2», qualifiche iniziali del ruolo dei collaboratori e sostituti direttori amministrativo-contabile, «1.216», conseguentemente le dotazioni di ruolo risultano cosi' modificate: ruolo dei dirigenti «187», ruolo dei dirigenti medici «4», ruolo dei collaboratori e sostituti direttori amministrativo-contabile «1381».



Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:

- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e'
il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
- Si riporta il testo dell'art. 141 del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (Ordinamento del
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma
dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252):
«Art. 141 (Modifica e ripartizione territoriale delle
dotazioni organiche del personale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco) - 1. Al fine di assicurare
l'indispensabile flessibilita' di adeguamento delle
dotazioni organiche di cui alla tabella A allegata al
presente decreto alle variabili e contingenti necessita'
operative e di servizio, la modifica delle dotazioni stesse
e' disposta, salvo quanto previsto al periodo successivo,
con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
assicurando l'invarianza degli oneri di bilancio. Per la
modifica delle dotazioni organiche relative alle qualifiche
di livello dirigenziale generale si applica l'art. 17,
comma 4-bis, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n.
400.
2. Alla ripartizione delle dotazioni organiche di cui
al comma 1 nelle strutture centrali e periferiche
dell'Amministrazione dell'interno si provvede con decreto
del Ministro dell'interno, da comunicare alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica.».
- Il testo dell'art. 68 del citato decreto legislativo
13 ottobre 2005, n. 217 e' il seguente:
«Art. 68 (Individuazione degli incarichi di livello
dirigenziale) - 1. Ferme restando le disposizioni di cui
all'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
in materia di organizzazione dei Ministeri, gli incarichi
da conferire ai primi dirigenti del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, nell'ambito delle strutture centrali e
periferiche dell'amministrazione dell'interno, sono
individuati con decreto del Ministro dell'interno. Con lo
stesso provvedimento sono individuati gli incarichi da
conferire ai dirigenti superiori, ivi compresi quelli di
particolare rilevanza. Per gli incarichi individuati ai
sensi del presente comma, le funzioni vicarie, la
provvisoria sostituzione del titolare, in caso di assenza o
di impedimento, e la reggenza, in attesa della nomina del
titolare, sono riservate ad un altro dirigente del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco o ad un funzionario
appartenente ai ruoli dei direttivi del Corpo.
2. In relazione al sopravvenire di nuove esigenze
organizzative e funzionali, e comunque con cadenza
biennale, si provvede, con le modalita' di cui al comma 1,
alla periodica rideterminazione degli incarichi di cui allo
stesso comma.»
- L'art. 3, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272
(Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i
finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonche'
la funzionalita' dell'Amministrazione dell'interno.
Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti
recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia
di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.) convertito in legge con
modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, e' il
seguente:
«Art. 3 (Finanziamenti per le Olimpiadi invernali) - 1.
All'art. 11-quinquiesdecies del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge
2 dicembre 2005, n. 248, il comma 13 e' sostituito dal
seguente:
«13. Il Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato indice, con
proprio provvedimento, un'apposita lotteria istantanea i
cui utili, fino ad un massimo di 30 milioni di euro, sono
direttamente devoluti all'Amministrazione stessa al fine di
promuovere, attraverso attivita' di sponsorizzazione e di
licenza di marchio, i Giochi olimpici invernali «Torino
2006».».
1-bis. Per fronteggiare le urgenti esigenze del
servizio antincendio aeroportuale derivanti dalla
riclassificazione dello scalo di Cuneo Levaldigi anche in
relazione alle Olimpiadi invernali di Torino, la dotazione
organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e'
incrementata di cinquanta unita' appartenenti al ruolo dei
vigili del fuoco.
1-ter. In relazione alle esigenze di cui al
comma 1-bis, il Ministero dell'interno e' autorizzato, in
deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 95, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, a bandire un concorso
straordinario, per colloquio e prova tecnico-attitudinale,
a venticinque posti nella qualifica di vigile del fuoco,
riservato al personale della societa' che attualmente
assicura il servizio antincendio presso lo scalo
aeroportuale di Cuneo Levaldigi, in possesso
dell'abilitazione di cui all'art. 3 della legge 23 dicembre
1980, n. 930, e dei requisiti fissati dalla normativa
vigente per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco
con esclusione di quello relativo ai limiti di eta'.
1-quater. In attesa dell'espletamento del concorso di
cui al comma 1-ter e al fine di assicurare la continuita'
del servizio antincendio aeroportuale nello scalo di
Torino-Cuneo Levaldigi, il Ministero dell'interno e'
autorizzato ad assumere a tempo determinato, tra il
personale indicato nel medesimo comma 1-ter, venticinque
unita' di personale appartenente alla qualifica di vigile
del fuoco. Le predette assunzioni decorrono dalla data in
cui il Corpo nazionale dei vigili del fuoco assumera' la
gestione diretta del predetto servizio.
1-quinquies. Alla copertura degli oneri finanziari
derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a
1.835.000 euro per l'anno 2006, a 1.700.000 euro per l'anno
2007 e a 1.700.000 euro a decorrere dall'anno 2008, si
provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 96,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311.».
Nota all'art. 1:
- La tabella A allegata al citato decreto legislativo
13 ottobre 2005, n. 217 reca: «Dotazione organica dei ruoli
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».



 
Art. 2.
1. In relazione all'incremento disposto dall'articolo 3, della legge 21 febbraio 2006, n. 49, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, il numero 17.143 di individuazione della dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco, e' sostituito con il numero 17.193.



Nota all'art. 2:
- Per il testo dell'art. 3, del decreto legge
30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge con
modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49 v. nelle
note alle premesse.



 
Art. 3.
1. Gli incarichi da conferire in relazione alla rimodulazione delle dotazioni organiche delle qualifiche dei primi dirigenti e dirigenti superiori e dei dirigenti superiori medici, dei ruoli dei dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono individuati con il decreto ministeriale di cui all'articolo 68, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 8 maggio 2006
Il Ministro dell'interno Pisanu

Il Ministro dell'economia e delle finanze Berlusconi

Il Ministro per la funzione pubblica Baccini

Visto, il Guardasigilli: Mastella
Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2006
Ministeri istituzionali, Interno, registro n. 9, foglio n. 10



Nota all'art. 3:
- Per il testo dell'art. 68 del decreto legislativo
13 ottobre 2005, n. 217 v. nelle note alle premesse.



 
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