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| Gazzetta n. 148 del 28 giugno 2006 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |  | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 2006, n. 221 |  | Recepimento  del  provvedimento  di  concertazione integrativo per il personale  non  dirigente  delle  Forze  armate,  relativo al biennio economico 2004-2005. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 Visto l'articolo 87 della Costituzione;
 Visto  il  decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni,  recante:  «Procedure per disciplinare i contenuti del rapporto  di  impiego  del  personale  delle Forze di polizia e delle Forze armate»;
 Viste  le  disposizioni  degli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto legislativo  n. 195 del 1995, che disciplinano le procedure negoziali e di concertazione, da avviare, sviluppare e concludere con carattere di  contestualita', per l'adozione di separati decreti del Presidente della  Repubblica  concernenti  il  personale, rispettivamente, delle Forze  di  polizia  ad  ordinamento civile e ad ordinamento militare, nonche'  delle  Forze  armate,  con esclusione dei dirigenti civili e militari, del personale di leva ed ausiliario di leva;
 Viste  le  disposizioni  degli  articoli 2 e 7 del predetto decreto legislativo  n. 195 del 1995, relative alle modalita' di costituzione delle  delegazioni  di  parte pubblica, delle delegazioni sindacali e dei  rappresentanti  del  Consiglio  centrale  di  rappresentanza che partecipano  alle  richiamate procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente,  per  le  Forze  di  polizia  ad  ordinamento civile (Polizia   di  Stato,  Corpo  della  polizia  penitenziaria  e  Corpo forestale  dello  Stato),  per  le  Forze  di  polizia ad ordinamento militare  (Arma  dei  carabinieri e Corpo della guardia di finanza) e per le Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica);
 Viste, in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1,  lettere a) e b), ed all'articolo 7 del citato decreto legislativo n.  195 del 1995, riguardanti le delegazioni e le procedure negoziali e  di concertazione, rispettivamente, per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e delle Forze di polizia ad ordinamento militare in precedenza indicate;
 Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n.  302,  recante  «Recepimento  dello schema di provvedimento per le Forze armate relativo al biennio economico 2004-2005»;
 Visto  lo  schema  di  provvedimento  di concertazione integrativo, relativo   al  biennio  economico  2004-2005  per  il  personale  non dirigente   delle   Forze   armate  (Esercito,  Marina,  Aeronautica) concertato,  ai  sensi  delle  richiamate  disposizioni  del  decreto legislativo  12 maggio  1995,  n.  195,  in data 20 aprile 2006 dalla delegazione  di  parte  pubblica e dallo Stato maggiore della Difesa, dalla Sezione COCER Esercito e dalla Sezione COCER Aeronautica;
 Visto  l'articolo 1, comma 89, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge   finanziaria  2005),  che  incrementa,  per  corrispondere  i miglioramenti  retributivi  al personale statale in regime di diritto pubblico,  le risorse previste dall'articolo 3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004);
 Visto l'articolo 1, comma 177, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge   finanziaria  2006),  che  incrementa  ulteriormente,  per  i miglioramenti economici e per l'incentivazione della produttivita' al personale  statale in regime di diritto pubblico, le risorse previste dai citati articolo 3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e articolo 1, comma 89, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
 Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e l'articolo  7,  comma  11, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 195 del 1995;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione  del  27  aprile  2006,  con la quale e' stato approvato, ai sensi del citato articolo 7, comma 11, del decreto legislativo n. 195 del  1995,  previa  verifica  delle  compatibilita'  finanziarie e in assenza  delle  osservazioni  di  cui  ai  commi  4  e 6 del medesimo articolo 7, lo schema di provvedimento riguardante le Forze armate;
 Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del Ministro  per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 Ambito di applicazione e durata
 
 1. Il   presente   decreto   si   applica   al  personale  militare dell'Esercito   (esclusa   l'Arma  dei  carabinieri),  della  Marina, compreso  il  Corpo delle Capitanerie di porto, dell'Aeronautica, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva.
 2.  Le disposizioni del presente decreto integrano, a decorrere dal 1° gennaio  2005,  quelle relative al biennio economico 2004-2005, di cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302.
 
 
 
 Avvertenza:
 
 Il   testo   delle   note  qui  pubblicato  e'  redatto
 dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi
 dell'art.   10,   commi 2   e  3,  del  testo  unico  delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
 approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
 28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
 lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
 e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
 l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 Note alle premesse:
 
 - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
 al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
 leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
 regolamenti.
 -  Il  testo  degli  articoli  1,  2  e  7  del decreto
 legislativo  12 maggio  1995,  n.  195,  come  modificato e
 integrato  dal  decreto  legislativo  31 marzo 2000, n. 129
 (Attuazione  dell'art.  2 della legge 6 marzo 1992, n. 216,
 in  materia  di  procedure per disciplinare i contenuti del
 rapporto  di impiego del personale delle Forze di polizia e
 delle Forze armate) e' il seguente:
 «Art. 1 (Ambito di applicazione). - 1. Le procedure che
 disciplinano  i  contenuti  del  rapporto  di  impiego  del
 personale  delle  Forze  di  polizia  anche  ad ordinamento
 militare   e  delle  Forze  armate,  esclusi  i  rispettivi
 dirigenti civili e militari ed il personale di leva nonche'
 quello  ausiliario  di  leva,  sono  stabilite dal presente
 decreto  legislativo.  Il rapporto di impiego del personale
 civile   e   militare   con  qualifica  dirigenziale  resta
 disciplinato  dai rispettivi ordinamenti ai sensi dell'art.
 2,   comma 4,   e  delle  altre  disposizioni  del  decreto
 legislativo   3 febbraio   1993,   n.   29   e   successive
 modificazioni ed integrazioni.
 2.  Le procedure di cui al comma 1, da attuarsi secondo
 le    modalita'   e   per   le   materie   indicate   negli
 articoli seguenti,   si   concludono  con  l'emanazione  di
 separati    decreti   del   Presidente   della   Repubblica
 concernenti  rispettivamente  il  personale  delle Forze di
 polizia  anche ad ordinamento militare e quello delle Forze
 armate.».
 «Art. 2 (Provvedimenti). - 1. Il decreto del Presidente
 della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, concernente il
 personale delle Forze di polizia e' emanato:
 a)  per  quanto  attiene  alle  Forze  di  polizia ad
 ordinamento  civile  (Polizia di Stato, Corpo della polizia
 penitenziaria  e Corpo forestale dello Stato), a seguito di
 accordo  sindacale  stipulato  da  una delegazione di parte
 pubblica,  composta  dal Ministro per la funzione pubblica,
 che  la  presiede, e dai Ministri dell'interno, del tesoro,
 del   bilancio  e  della  programmazione  economica,  della
 difesa,  delle  finanze,  della giustizia e delle politiche
 agricole   e   forestali  o  dai  Sottosegretari  di  Stato
 rispettivamente  delegati,  e da una delegazione sindacale,
 composta  dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali
 rappresentative  sul  piano  nazionale  del personale della
 Polizia  di  Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e
 del  Corpo  forestale  dello Stato, individuate con decreto
 del  Ministro  per la funzione pubblica in conformita' alle
 disposizioni  vigenti per il pubblico impiego in materia di
 accertamento  della  rappresentativita' sindacale, misurata
 tenendo  conto  del dato associativo e del dato elettorale;
 le  modalita'  di  espressione di quest'ultimo, le relative
 forme   di  rappresentanza  e  le  loro  attribuzioni  sono
 definite,  tra  le suddette delegazioni di parte pubblica e
 sindacale, con apposito accordo, recepito, con le procedure
 di cui all'art. 7, commi 4 e 11, con decreto del Presidente
 della  Repubblica, in attesa della cui entrata in vigore il
 predetto  decreto  del  Ministro  per  la funzione pubblica
 tiene conto del solo dato associativo;
 b)  per  quanto  attiene  alle  Forze  di  polizia ad
 ordinamento  militare  (Arma  dei carabinieri e Corpo della
 guardia  di  finanza),  a  seguito  di  concertazione fra i
 Ministri  indicati  nella  lettera a) o i Sottosegretari di
 Stato  rispettivamente  delegati  alla  quale  partecipano,
 nell'ambito  delle  delegazioni dei Ministri della difesa e
 delle   finanze,   i   Comandanti  generali  dell'Arma  dei
 carabinieri e della Guardia di finanza o loro delegati ed i
 rappresentanti  del  Consiglio  centrale  di rappresentanza
 (COCER - Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza).
 2.  Il  decreto  del Presidente della Repubblica di cui
 all'art.  1,  comma 2, concernente il personale delle Forze
 armate e' emanato a seguito di concertazione tra i Ministri
 per  la  funzione  pubblica,  del  tesoro e della difesa, o
 Sottosegretari  di  Stato  rispettivamente  delegati,  alla
 quale   partecipano,   nell'ambito  della  delegazione  del
 Ministro  della  difesa,  il  Capo  di Stato maggiore della
 difesa  o  suoi  delegati ed i rappresentanti del Consiglio
 centrale  di  rappresentanza  (COCER  -  Sezioni  Esercito,
 Marina ed Aeronautica).
 3. Le delegazioni delle organizzazioni sindacali di cui
 al  comma 1,  lettera a) sono composte da rappresentanti di
 ciascuna  organizzazione  sindacale.  Nelle delegazioni dei
 Ministeri  della  difesa e delle finanze di cui al comma 1,
 lettera   b),  e  al  comma 2  le  rappresentanze  militari
 partecipano  con  rappresentanti  di  ciascuna  sezione del
 Consiglio  centrale  di  rappresentanza (COCER), in modo da
 consentire   la   rappresentanza   di  tutte  le  categorie
 interessate.».
 «Art.   7   (Procedimento).   -  1.  Le  procedure  per
 l'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica di
 cui  all'art.  2  sono avviate dal Ministro per la funzione
 pubblica  almeno quattro mesi prima dei termini di scadenza
 previsti  dai  precedenti decreti. Entro lo stesso termine,
 le  organizzazioni  sindacali  del personale delle Forze di
 polizia ad ordinamento civile possono presentare proposte e
 richieste  relative  alle  materie  oggetto delle procedure
 stesse.  Il  COCER  Interforze  puo' presentare nel termine
 predetto,  anche  separatamente  per  sezioni  Carabinieri,
 Guardia  di  finanza e Forze armate, le relative proposte e
 richieste al Ministro per la funzione pubblica, al Ministro
 della  difesa  e, per il Corpo della Guardia di finanza, al
 Ministro delle finanze, per il tramite dello Stato maggiore
 della Difesa o del Comando generale corrispondente.
 1-bis.  Le  procedure  di  cui  all'art. 2 hanno inizio
 contemporaneamente   e   si  sviluppano  con  carattere  di
 contestualita' nelle fasi successive, compresa quella della
 sottoscrizione   dell'ipotesi  di  accordo  sindacale,  per
 quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile,
 e    della    sottoscrizione   dei   relativi   schemi   di
 provvedimento,  per  quanto  attiene le Forze di polizia ad
 ordinamento militare e al personale delle Forze armate.
 2.  Al  fine  di  assicurare  condizioni di sostanziale
 omogeneita',  il  Ministro  per  la  funzione  pubblica, in
 qualita' di Presidente delle delegazioni di parte pubblica,
 nell'ambito  delle procedure di cui ai commi 3, 5 e 7, puo'
 convocare,  anche  congiuntamente,  le delegazioni di parte
 pubblica, i rappresentanti dello Stato maggiore difesa, dei
 Comandi  generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia
 di  finanza  e  dei  COCER di cui all'art. 2, nonche' delle
 organizzazioni    sindacali   rappresentative   sul   piano
 nazionale  delle  Forze di polizia ad ordinamento civile di
 cui al medesimo art. 2.
 3.   Le  trattative  per  la  definizione  dell'accordo
 sindacale  riguardante  le  Forze di polizia ad ordinamento
 civile  di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), si svolgono
 in   riunioni   cui   partecipano  i  rappresentanti  delle
 organizzazioni  sindacali  legittimate  a  parteciparvi  ai
 sensi  della  citata  disposizione  e  si concludono con la
 sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale.
 4.    Le    organizzazioni    sindacali    dissenzienti
 dall'ipotesi   di   accordo   di  cui  al  comma 3  possono
 trasmettere  al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai
 Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le
 loro  osservazioni  entro il termine di cinque giorni dalla
 sottoscrizione dell'accordo.
 5.  I  lavori  per  la  formulazione  dello  schema  di
 provvedimento   riguardante   le   Forze   di   polizia  ad
 ordinamento  militare  di  cui all'art. 2, comma 1, lettera
 b),  si svolgono in riunioni cui partecipano i delegati dei
 Comandi  generali  dell'Arma  dei  carabinieri  e del Corpo
 della  Guardia di finanza e rappresentanti delle rispettive
 sezioni  COCER  e si concludono con la sottoscrizione dello
 schema di provvedimento concordato.
 6.  Le  sezioni  Carabinieri  e  Guardia di finanza del
 Consiglio  centrale  di rappresentanza, entro il termine di
 cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento
 di  cui  al comma 5, possono trasmettere, ove dissenzienti,
 al  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri ed ai Ministri
 competenti,  le  loro  osservazioni  in  ordine al predetto
 schema, per il tramite dei rispettivi Comandi generali.
 7.  I  lavori  per  la  formulazione  dello  schema  di
 provvedimento  riguardante  le  Forze armate si svolgono in
 riunioni  cui  partecipano  i delegati dello Stato maggiore
 della   difesa   e  i  rappresentanti  del  COCER  (sezioni
 Esercito,  Marina  e  Aeronautica)  e  si concludono con la
 sottoscrizione dello schema di provvedimento concordato.
 8.  Le  sezioni  Esercito,  Marina  ed  Aeronautica del
 Consiglio  centrale  di rappresentanza, entro il termine di
 cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento
 di  cui  al comma 7, possono trasmettere, ove dissenzienti,
 al  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri ed ai Ministri
 competenti  le  loro  osservazioni  in  ordine  al predetto
 schema, per il tramite dello Stato maggiore difesa.
 9.   Per   la  formulazione  di  pareri,  richieste  ed
 osservazioni   sui   provvedimenti   in  concertazione,  il
 Consiglio  centrale di rappresentanza (COCER) si articola e
 delibera  nei  comparti.  I comparti interessati sono due e
 sono  formati  rispettivamente  dai  delegati  con rapporto
 d'impiego  delle sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica, e
 dai   delegati   con   rapporto   d'impiego  delle  sezioni
 Carabinieri e Guardia di finanza.
 10.  L'ipotesi di accordo sindacale di cui al comma 3 e
 gli  schemi  di  provvedimento  di  cui ai commi 5 e 7 sono
 corredati da appositi prospetti contenenti l'individuazione
 del  personale  interessato,  i  costi  unitari e gli oneri
 riflessi    del    trattamento    economico,   nonche'   la
 quantificazione   complessiva   della   spesa,  diretta  ed
 indiretta,  ivi  compresa quella eventualmente rimessa alla
 contrattazione    decentrata,   con   l'indicazione   della
 copertura  finanziaria  complessiva per l'intero periodo di
 validita'  dei  predetti  atti,  prevedendo,  altresi',  la
 possibilita' di prorogarne l'efficacia temporale, ovvero di
 sospendere  l'esecuzione  parziale,  o  totale,  in caso di
 accertata  esorbitanza  dai  limiti  di spesa. Essi possono
 prevedere  la  richiesta  -  da  parte della Presidenza del
 Consiglio  dei  Ministri  o  delle organizzazioni sindacali
 firmatarie  ovvero  delle sezioni COCER, per il tramite dei
 rispettivi  Comandi  generali  o dello Stato maggiore della
 difesa  -  al Nucleo di valutazione della spesa relativa al
 pubblico  impiego  (istituito presso il Consiglio nazionale
 dell'economia   e  del  lavoro  dall'art.  10  della  legge
 30 dicembre 1991, n. 412) di controllo e certificazione dei
 costi  esorbitanti  sulla base delle rilevazioni effettuate
 dalla  Ragioneria  generale  dello  Stato, dal Dipartimento
 della   funzione  pubblica  e  dall'Istituto  nazionale  di
 statistica.  Il  nucleo  si pronuncia entro quindici giorni
 dalla  richiesta.  L'ipotesi  di  accordo  sindacale  ed  i
 predetti  schemi  di provvedimento non possono in ogni caso
 comportare,  direttamente  o indirettamente, anche a carico
 di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto
 a   quanto   stabilito   nel  documento  di  programmazione
 economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge
 finanziaria  e  nel  provvedimento  collegato,  nonche' nel
 bilancio.  In  nessun  caso  possono  essere previsti oneri
 aggiuntivi,  diretti  o  indiretti,  oltre  il  periodo  di
 validita'  dei  decreti  del Presidente della Repubblica di
 cui   al   comma 11,   in  particolare  per  effetto  della
 decorrenza dei benefici a regime.
 11.  Il  Consiglio  dei Ministri, entro quindici giorni
 dalla    sottoscrizione,   verificate   le   compatibilita'
 finanziarie ed esaminate le osservazioni di cui ai commi 4,
 6  e  8, approva l'ipotesi di accordo sindacale riguardante
 le  Forze  di polizia ad ordinamento civile e gli schemi di
 provvedimento   riguardanti  rispettivamente  le  Forze  di
 polizia  ad  ordinamento  militare e le Forze armate, i cui
 contenuti  sono recepiti con i decreti del Presidente della
 Repubblica  di  cui  all'art.  1,  comma 2,  per i quali si
 prescinde dal parere del Consiglio di Stato.
 11-bis.  Nel caso in cui la Corte dei conti, in sede di
 esercizio  del  controllo  preventivo  di  legittimita' sui
 decreti di cui al comma 11, richieda chiarimenti o elementi
 integrativi,  ai  sensi  dell'art.  3, comma 2, della legge
 14 gennaio  1994,  n.  20, le controdeduzioni devono essere
 trasmesse alla stessa entro quindici giorni.
 12.  La disciplina emanata con i decreti del Presidente
 della Repubblica di cui al comma 11, ha durata quadriennale
 per   gli   aspetti   normativi   e   biennali  per  quelli
 retributivi,  a  decorrere dai termini di scadenza previsti
 dai   precedenti   decreti,   e   conserva  efficacia  fino
 all'entrata in vigore dei decreti successivi.
 13. Nel caso in cui l'accordo e le concertazioni di cui
 al    presente   decreto   non   vengano   definiti   entro
 centocinquanta giorni dall'inizio delle relative procedure,
 il  Governo riferisce alla Camera dei deputati ed al Senato
 della  Repubblica  nelle  forme  e  nei  modi stabiliti dai
 rispettivi regolamenti.».
 - Il decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre
 2004,   n.   302,   reca:   «Recepimento  dello  schema  di
 provvedimento  per  le  Forze  armate  relativo  al biennio
 economico 2004 - 2005.».
 Il  testo dell'art. 1, comma 89 della legge 30 dicembre
 2004,  n.  311 (Disposizioni per la formazione del bilancio
 annuale  e  pluriennale dello Stato-legge finanziaria 2005)
 e' il seguente:
 «89.  Le  risorse previste dall'art. 3, comma 47, della
 legge   24 dicembre  2003,  n.  350,  per  corrispondere  i
 miglioramenti retributivi al personale statale in regime di
 diritto  pubblico  sono incrementate di 119 milioni di euro
 per  l'anno  2005  e  di  159  milioni  di euro a decorrere
 dall'anno     2006,     con     specifica     destinazione,
 rispettivamente, di 105 milioni di euro e di 139 milioni di
 euro  per  il  personale  delle Forze armate e dei Corpi di
 polizia  di  cui  al decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
 195.».
 -   Il   testo   dell'art.   3,  comma 47  della  legge
 24 dicembre  2003,  n.  350 (Disposizioni per la formazione
 del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello Stato - legge
 finanziaria 2004), e' il seguente:
 «47.  Le  risorse  per  i miglioramenti economici e per
 l'incentivazione della produttivita' al rimanente personale
 statale  in  regime di diritto pubblico sono determinate in
 430  milioni  di  euro  per l'anno 2004 e in 810 milioni di
 euro a decorrere dall'anno 2005 con specifica destinazione,
 rispettivamente  di 360 milioni di euro e di 690 milioni di
 euro,  per  il  personale delle Forze armate e dei Corpi di
 polizia  di  cui  al decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
 195,  e  successive  modificazioni.  In  aggiunta  a quanto
 previsto  dal  primo  periodo  e'  stanziata,  a  decorrere
 dall'anno  2004,  la  somma  di  200  milioni  di  euro  da
 destinare al trattamento economico accessorio del personale
 delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto
 legislativo   12 maggio   1995,   n.   195,   e  successive
 modificazioni,   in   relazione   alle  pressanti  esigenze
 connesse  con  la  tutela  dell'ordine  e  della  sicurezza
 pubblica  anche  con  riferimento  alle attivita' di tutela
 economico-finanziaria,  della  difesa nazionale nonche' con
 quelle   derivanti   dagli  accresciuti  impegni  in  campo
 internazionale.».
 -   Il   testo   dell'art.  1,  comma 177  della  legge
 23 dicembre  2005,  n.  266 (Disposizioni per la formazione
 del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello Stato - legge
 finanziaria 2006), e' il seguente:
 «177.  Le risorse previste dall'art. 3, comma 47, della
 legge  24 dicembre  2003,  n. 350, e dall'art. 1, comma 89,
 della  legge  30 dicembre 2004, n. 311, per i miglioramenti
 economici  e  per  l'incentivazione  della produttivita' al
 rimanente  personale  statale in regime di diritto pubblico
 riferite  al  biennio  2004-2005  sono  incrementate di 155
 milioni  di  euro  a decorrere dall'anno 2006 con specifica
 destinazione  di 136 milioni di euro per il personale delle
 Forze  armate  e  dei  Corpi  di  polizia di cui al decreto
 legislativo 12 maggio 1995, n. 195.».
 - Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto
 1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  governo  e
 ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),
 e' il seguente:
 «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
 della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
 Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
 pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
 essere emanati regolamenti per disciplinare:
 a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
 legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
 b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
 decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
 quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
 regionale;
 c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
 leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
 tratti di materie comunque riservate alla legge;
 d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
 amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
 dalla legge.».
 Nota all'art. 1:
 -  Per  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
 5 novembre 2004, n. 302, si vedano le note alle premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. Importo aggiuntivo pensionabile
 
 1. Le   misure   dell'importo   aggiuntivo   pensionabile   di  cui all'articolo  4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre  2004,  n.  302,  sono incrementate, alle decorrenze sotto indicate, dei seguenti importi mensili lordi:
 
 |                      |Ulteriore incremento
 |Incremento dal 1°     |dal 1° novembre 2005 Gradi                 |gennaio 2005 (euro)   |(euro) --------------------------------------------------------------------- Tenente colonnello    |12,30                 |4,70 --------------------------------------------------------------------- Maggiore              |12,30                 |4,70 --------------------------------------------------------------------- Capitano              |12,20                 |4,70 --------------------------------------------------------------------- Tenente               |12,10                 |4,60 --------------------------------------------------------------------- Sottotenente s.p.e.   |11,70                 |4,50 --------------------------------------------------------------------- 1° Maresciallo        |11,90                 |4,60 --------------------------------------------------------------------- Maresciallo capo      |11,60                 |4,50 --------------------------------------------------------------------- Maresciallo ordinario |11,40                 |4,40 --------------------------------------------------------------------- Maresciallo           |11,20                 |4,40 --------------------------------------------------------------------- Sergente maggiore capo|11,30                 |4,40 --------------------------------------------------------------------- Sergente maggiore     |11,10                 |4,30 --------------------------------------------------------------------- Sergente              |11,00                 |4,20 --------------------------------------------------------------------- Caporal maggiore capo |                      | scelto                |11,00                 |4,20 --------------------------------------------------------------------- Caporal maggiore capo |10,90                 |5,30 --------------------------------------------------------------------- Caporal maggiore      |                      | scelto                |10,90                 |5,60 --------------------------------------------------------------------- 1° Caporal maggiore   |10,60                 |4,10 --------------------------------------------------------------------- Sottotenente CPL      |11,20                 |4,40
 
 2.   Le   misure   dell'importo   aggiuntivo  pensionabile  di  cui all'articolo  4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302, come incrementate ai sensi del comma 1, sono rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:
 
 |Misure mensili dal 1° |Misure mensili dal 1° Gradi                 |gennaio 2005 (euro)   |novembre 2005 (euro) --------------------------------------------------------------------- Tenente colonnello    |248,80                |253,50 --------------------------------------------------------------------- Maggiore              |248,80                |253,50 --------------------------------------------------------------------- Capitano              |246,70                |251,40 --------------------------------------------------------------------- Tenente               |244,60                |249,20 --------------------------------------------------------------------- Sottotenente s.p.e.   |236,20                |240,70 --------------------------------------------------------------------- 1° Maresciallo        |241,40                |246,00 --------------------------------------------------------------------- Maresciallo capo      |235,60                |240,10 --------------------------------------------------------------------- Maresciallo ordinario |231,40                |235,80 --------------------------------------------------------------------- Maresciallo           |227,20                |231,60 --------------------------------------------------------------------- Sergente maggiore capo|229,30                |233,70 --------------------------------------------------------------------- Sergente maggiore     |225,10                |229,40 --------------------------------------------------------------------- Sergente              |222,00                |226,20 --------------------------------------------------------------------- Caporal maggiore capo |                      | scelto                |222,00                |226,20 --------------------------------------------------------------------- Caporal maggiore capo |220,90                |226,20 --------------------------------------------------------------------- Caporal maggiore      |                      | scelto                |219,90                |225,50 --------------------------------------------------------------------- 1° caporal maggiore   |214,60                |218,70 --------------------------------------------------------------------- Sottotenente CPL      |227,20                |231,60
 
 
 
 Nota all'art. 2:
 - Il testo dell'art. 4, comma 2, del citato decreto del
 Presidente  della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302, e' il
 seguente:
 «2.   Le   misure   mensili   dell'importo   aggiuntivo
 pensionabile  di  cui all'art. 10, comma 4, del decreto del
 Presidente  della  Repubblica  13 giugno 2002, n. 163, come
 incrementate  ai  sensi del comma 1, sono rideterminate nei
 seguenti importi mensili lordi:
 
 |Dal 1° gennaio 2004   |Dal 1° gennaio 2005 Gradi                 |(euro)                |(euro) --------------------------------------------------------------------- Tenente colonnello    |226,50                |236,50 --------------------------------------------------------------------- Maggiore              |226,50                |236,50 --------------------------------------------------------------------- Capitano              |224,50                |234,50 --------------------------------------------------------------------- Tenente               |222,50                |232,50 --------------------------------------------------------------------- Sottotenente          |214,50                |224,50 --------------------------------------------------------------------- 1° Maresciallo        |219,50                |229,50 --------------------------------------------------------------------- Maresciallo capo      |214,00                |224,00 --------------------------------------------------------------------- Maresciallo ordinario |210,00                |220,00 --------------------------------------------------------------------- Maresciallo           |206,00                |216,00 --------------------------------------------------------------------- Sergente maggiore capo|208,00                |218,00 --------------------------------------------------------------------- Sergente maggiore     |204,00                |214,00 --------------------------------------------------------------------- Sergente              |201,00                |211,00 --------------------------------------------------------------------- Caporal maggiore capo |                      | scelto                |201,00                |211,00 --------------------------------------------------------------------- Caporal maggiore capo |200,00                |210,00 --------------------------------------------------------------------- Caporal maggiore      |                      | scelto                |199,00                |209,00 --------------------------------------------------------------------- 1° Caporal maggiore   |194,00                |204,00 --------------------------------------------------------------------- Sottotenente CPL      |206,00                |216,00
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 3. Assegno funzionale
 
 1.   Le   misure   dell'assegno   funzionale  pensionabile  di  cui all'articolo  2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre   2003,  n.  349,  fermi  restando  i  requisiti  di  cui all'articolo  5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo  1999,  n.  255, a decorrere dal 31 dicembre 2005 e a valere dall'anno  2006, sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente, al compimento degli anni di servizio sottoindicati:
 
 |17 anni di servizio   |29 anni di servizio Grado                 |(euro)                |(euro) --------------------------------------------------------------------- 1° Caporal maggiore e |                      | gradi corrispondenti  |1.448,40              |2.168,80 --------------------------------------------------------------------- Caporal maggiore      |                      | scelto e gradi        |                      | corrispondenti        |1.448,40              |2.168,80 --------------------------------------------------------------------- Caporal maggiore capo |                      | e gradi corrispondenti|1.448,40              |2.168,80 --------------------------------------------------------------------- Caporal maggiore capo |                      | scelto e gradi        |                      | corrispondenti        |1.448,40              |2.168,80 --------------------------------------------------------------------- Sergente e gradi      |                      | corrispondenti        |1.800,20              |3.018,20 --------------------------------------------------------------------- Sergente maggiore e   |                      | gradi corrispondenti  |1.800,20              |3.018,20 --------------------------------------------------------------------- Sergente maggiore capo|                      | e gradi corrispondenti|1.800,20              |3.018,20 --------------------------------------------------------------------- Maresciallo e gradi   |                      | corrispondenti        |1.829,40              |3.070,50 --------------------------------------------------------------------- Maresciallo ordinario |                      | e gradi corrispondenti|1.829,40              |3.070,50 --------------------------------------------------------------------- Maresciallo capo e    |                      | gradi corrispondenti  |1.829,40              |3.070,50 --------------------------------------------------------------------- 1° Maresciallo e gradi|                      | corrispondenti        |1.829,40              |3.070,50
 
 2.  Per  gli  ufficiali provenienti da carriere e ruoli diversi, le misure  dell'assegno  funzionale  pensionabile di cui all'articolo 2, comma  2,  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 20 novembre 2003, n. 349, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, a  decorrere  dal  31 dicembre  2005  e a valere dall'anno 2006, sono rideterminate  nei  seguenti importi annui lordi, rispettivamente, al compimento degli anni di servizio sottoindicati:
 
 |17 anni di servizio   |29 anni di servizio Grado                 |(euro)                |(euro) --------------------------------------------------------------------- Sottotenente e tenente|                      | e gradi corrispondenti|2.153,50              |3.231,70 --------------------------------------------------------------------- Capitano e gradi      |                      | corrispondenti        |2.770,90              |5.144,10 --------------------------------------------------------------------- Maggiore e gradi      |                      | corrispondenti        |3.122,70              |5.144,10 --------------------------------------------------------------------- Tenente colonnello e  |                      | gradi corrispondenti  |3.122,70              |5.144,10
 
 
 
 Note all'art. 3:
 - Il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente della
 Repubblica   20 novembre  2003,  n.  349  (Recepimento  del
 provvedimento di concertazione integrativo per il personale
 non dirigente delle Forze armate), e' il seguente:
 «Art.   2   (Assegno   funzionale).   -  1.  Le  misure
 dell'assegno  funzionale  pensionabile  di  cui all'art. 5,
 comma 1,   del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
 8 febbraio  2001, n. 139, fermi restando i requisiti di cui
 all'art.  5,  comma 4,  del  decreto  del  Presidente della
 Repubblica   16 marzo   1999,   n.  255,  a  decorrere  dal
 1° gennaio  2003  sono  rideterminate  nei seguenti importi
 annui  lordi,  rispettivamente  al compimento degli anni di
 servizio sottoindicati:
 
 |17 anni di servizio   |29 anni di servizio Grado                 |euro                  |euro --------------------------------------------------------------------- 1 Caporal maggiore e  |                      | gradi corrispondenti  |1.131,60              |1.694,40 --------------------------------------------------------------------- Caporal maggiore      |                      | scelto e gradi        |                      | corrispondenti        |1.131,60              |1.694,40 ---------------------------------------------------------------------
 Caporal maggiore capo|                      | e gradi               |                      | corrispondenti        |1.131,60              |1.694,40 --------------------------------------------------------------------- Caporal maggiore capo |                      | scelto e gradi        |                      | corrispondenti        |1.131,60              |1.694,40 --------------------------------------------------------------------- Sergente e gradi      |                      | corrispondenti        |1.406,40              |2.358,00 --------------------------------------------------------------------- Sergente maggiore e   |                      | gradi corrispondenti  |1.406,40              |2.358,00 --------------------------------------------------------------------- Sergente maggiore capo|                      | e gradi corrispondenti|1.406,40              |2.358,00 --------------------------------------------------------------------- Maresciallo e gradi   |                      | corrispondenti        |1.429,20              |2.398,80 --------------------------------------------------------------------- Maresciallo ordinario |                      | e gradi corrispondenti|1.429,20              |2.398,80 --------------------------------------------------------------------- Maresciallo capo e    |                      | gradi corrispondenti  |1.429,20              |2.398,80 --------------------------------------------------------------------- 1° Maresciallo e gradi|                      | corrispondenti        |1.429,20              |2.398,80
 
 2.  Per  gli  ufficiali provenienti da carriere e ruoli
 diversi,  le misure dell'assegno funzionale pensionabile di
 cui  all'art.  5, comma 2, del decreto del Presidente della
 Repubblica  n.  139 del 2001, fermi restando i requisiti di
 cui  all'art.  5, comma 4, del decreto del Presidente della
 Repubblica n. 255 del 1999, a decorrere dal 1° gennaio 2003
 sono   rideterminate  nei  seguenti  importi  annui  lordi,
 rispettivamente   al  compimento  degli  anni  di  servizio
 sottoindicati:
 
 |17 anni di servizio   |29 anni di servizio Grado                 |euro                  |euro --------------------------------------------------------------------- Tenente e gradi       |                      | corrispondenti        |1.682,40              |2.524,80 --------------------------------------------------------------------- Capitano e gradi      |                      | corrispondenti        |2.164,80              |4.018,80 --------------------------------------------------------------------- Maggiore e gradi      |                      | corrispondenti        |2.439,60              |4.018,80 --------------------------------------------------------------------- Tenente colonnello e  |                      | gradi corrispondenti  |2.439,60              |4.018,80
 
 - Il   testo  dell'art.  5,  comma 4  del  decreto  del
 Presidente   della   Repubblica   16 marzo   1999,  n.  255
 (Recepimento  del  provvedimento  di  concertazione  per le
 Forze armate relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed
 al biennio economico 1998-1999), e' il seguente:
 «4. Per l'attribuzione degli assegni di cui ai commi 1,
 2  e  3,  dal computo degli anni di servizio vanno esclusi,
 limitatamente   al   biennio   precedente   alla   data  di
 maturazione  della prevista anzianita', per gli anni in cui
 il personale abbia riportato una sanzione disciplinare piu'
 grave  della  consegna  di rigore o un giudizio complessivo
 inferiore a nella media».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 4. Compensi forfetari di guardia e di impiego
 
 1.  Le  risorse  di cui all'articolo 9 del decreto Presidente della Repubblica   13 giugno   2002,   n.   163,  cosi'  come  incrementate dall'articolo  7  del  decreto Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302, sono ulteriormente incrementate per l'anno 2005 di euro 46.000,00 e a decorrere dall'anno 2006 di euro 497.000,00.
 2. Gli importi di cui al comma 1 non comprendono l'IRAP e gli oneri contributivi a carico dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2005 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo.
 3.   Le  risorse  assegnate  e  non  utilizzate  nell'esercizio  di competenza  sono  riassegnate,  per  le  medesime esigenze, nell'anno successivo.
 
 
 
 Note all'art. 4:
 - Il testo dell'art. 9 del decreto del Presidente della
 Repubblica 13 giugno 2002, n. 163 (Recepimento dello schema
 di   concertazione   per   le   Forze  armate  relativo  al
 quadriennio  normativo  2002-2005  ed  al biennio economico
 2002-2003), e' il seguente:
 «Art.  9 (Compensi forfettari di guardia e di impiego).
 - 1. Per l'anno 2002 il compenso per alta valenza operativa
 continua  ad essere corrisposto secondo le modalita' di cui
 all'art.  8 del secondo quadriennio normativo Forze armate,
 come  integrato  dall'art.  9  del  biennio economico Forze
 armate  2000-2001,  e  all'art.  29,  comma 4,  del decreto
 legislativo 8 maggio 2001, n. 215.
 2.  Le  risorse destinate al compenso di cui al comma 1
 sono integrate dalla quota di pertinenza dello stanziamento
 di  cui  all'art.  16  della  legge  finanziaria  2002.  In
 relazione  alle  predette  risorse  il periodo di fruizione
 puo'  essere  elevato  fino  ad  un  massimo  di centoventi
 giorni.
 3.   A  decorrere  dal  1° gennaio  2003  al  personale
 impiegato  nei  servizi  armati  e  non  di  durata  pari o
 superiori  alle  24  ore,  che per imprescindibili esigenze
 funzionali ovvero prima del trasferimento ad altro ente non
 possa  fruire dei recuperi compensativi di cui all'art. 11,
 comma 2,  e' corrisposto un compenso forfettario di guardia
 nelle  misure giornaliere riportate nell'allegata tabella 2
 per  ogni  otto  ore di servizio prestato oltre l'orario di
 lavoro giornaliero.
 4.  Il  compenso  di  cui  al comma 3 e' corrisposto in
 aggiunta  alla  giornata lavorativa di riposo psicofisico e
 al   recupero   della   festivita'  o  della  giornata  non
 lavorativa  qualora  il servizio sia stato effettuato nelle
 predette giornate.
 5.  Per  servizi,  armati e non, si intendono i servizi
 presidiari,  di caserma e di guardia che per l'espletamento
 non  richiedono  specifiche  professionalita'  da parte del
 personale.
 6.  A  decorrere  dal  1° gennaio  2003  in  attuazione
 all'art.  3  della legge 29 marzo 2001, n. 86, e' istituito
 il  compenso forfettario d'impiego nelle misure giornaliere
 riportate  nell'allegata  tabella  3  da  corrispondere  in
 sostituzione agli istituti connessi con l'orario di lavoro.
 7.  Il  compenso  di  cui  al comma 6 e' corrisposto al
 personale  impegnato  in  esercitazioni  od  in  operazioni
 militari,   caratterizzate  da  particolari  condizioni  di
 impiego  prolungato  e continuativo oltre il normale orario
 di   lavoro,   che   si   protraggono  senza  soluzione  di
 continuita'  per  almeno  quarantotto  ore con l'obbligo di
 rimanere  disponibili  nell'ambito  dell'unita' operativa o
 nell'area di esercitazione.
 8.  Le  esercitazioni e le operazioni di cui al comma 7
 sono  determinate  nell'ambito  delle rispettive competenze
 dai Capi di Stato maggiore di Forza armata, informandone il
 Capo di Stato maggiore della difesa.
 9.  Agli oneri derivanti dall'attribuzione dei compensi
 di  cui  ai commi 3 e 6 si fa fronte utilizzando le risorse
 di  cui  ai commi 1 e 2, che annualmente sono ripartite con
 decretazione del Capo di Stato maggiore della difesa.
 10.  Dal  1° gennaio  2003  e'  abrogato  l'art.  8 del
 secondo  quadriennio normativo Forze armate, come integrato
 dall'art. 9 del biennio economico Forze armate 2000-2001 ed
 e' disapplicato l'art. 29, comma 4, del decreto legislativo
 8 maggio 2001, n. 215.».
 - Il testo dell'art. 7 del decreto del Presidente della
 Repubblica  5 novembre  2004,  n.  302  (Recepimento  dello
 schema  di  provvedimento  per  le Forze armate relativo al
 biennio economico 2004-2005), e' il seguente:
 «Art. 7 (Compensi forfetari di guardia e di impiego). -
 1.  Le risorse di cui all'art. 9 del decreto del Presidente
 della  Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, sono incrementate
 per  l'anno  2004  di  Euro 13.735.000 e per l'anno 2005 di
 Euro 20.095.000.
 2. Gli importi di cui al comma 1 non comprendono l'IRAP
 e  gli  oneri  contributivi  a  carico  dello Stato. Quelli
 afferenti  all'anno 2004 non hanno effetto di trascinamento
 nell'anno successivo.
 3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio
 di  competenza  sono riassegnate, per le medesime esigenze,
 nell'anno successivo.
 4.  A  decorrere  dal  primo giorno del mese successivo
 alla  data  di  entrata  in vigore del presente decreto, le
 misure  del  compenso  forfetario  di  guardia  di cui alla
 tabella   2   allegata  al  decreto  del  Presidente  della
 Repubblica    13 giugno    2002,   n.   163,   sono   cosi'
 rideterminate:  prima  fascia:  Euro 36,00; seconda fascia:
 Euro  39,00;  terza fascia: Euro 42,00; quarta fascia: Euro
 47,00.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 5. Tutela assicurativa
 
 1. Ai fini della stipula di convenzioni da destinare alla copertura della   responsabilita'  civile  ed  amministrativa  per  gli  eventi dannosi, non dolosi, causati a terzi dal personale delle Forze armate nello svolgimento delle proprie attivita' istituzionali, e' stanziata la  somma di 1 milione di euro annui di cui all'articolo 1, comma 90, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
 
 
 
 Nota all'art. 5:
 - Il  testo  del  comma 90,  dell'art.  1  della  legge
 30 dicembre  2004,  n.  311 (Disposizioni per la formazione
 del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello Stato - legge
 finanziaria 2005), e' il seguente:
 «90.  Le  somme  di  cui  ai commi 88 e 89, comprensive
 degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'IRAP,
 costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'art.
 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468,
 e  successive  modificazioni.  A  decorrere  dal  2005,  e'
 stanziata  la somma di un milione di euro da destinare alla
 copertura  delle spese connesse alla responsabilita' civile
 e  amministrativa  per  gli  eventi  dannosi,  non  dolosi,
 causati  a  terzi  dal  personale  delle Forze armate nello
 svolgimento delle proprie attivita' istituzionali.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 6. Proroga di efficacia di norme
 
 1.  Al  personale  delle  Forze  armate,  di  cui  all'articolo  1, continuano  ad  applicarsi,  ove  non  in  contrasto  con il presente decreto,  le  norme  stabilite  dai precedenti decreti di recepimento delle concertazioni.
 |  |  |  | Art. 7. Copertura finanziaria
 
 1.   All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente  decreto, valutato in 28,890 milioni di euro per l'anno 2005 e a 75,859 milioni di  euro  a  decorrere  dall'anno  2006, si provvede, quanto a 28,890 milioni  di  euro,  per  l'anno  2005,  e  38,359  milioni di euro, a decorrere  dall'anno  2006,  mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa  prevista  dall'articolo  1,  comma 89, della legge 30 dicembre 2004,  n.  311,  e  quanto  a  37,500  milioni  di  euro, a decorrere dall'anno   2006,  mediante  utilizzo  dell'autorizzazione  di  spesa prevista dall'articolo 1, comma 177, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
 2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 28 aprile 2006
 CIAMPI
 
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Baccini,   Ministro   per  la  funzione
 pubblica
 Martino, Ministro della difesa
 Tremonti,   Ministro  dell'e-conomia  e
 delle finanze Visto,  il  Guardasigilli: Castelli   Registrato alla Corte dei conti il  22 giugno  2006 Ministeri istituzionali, registro n. 8, foglio n. 261
 
 
 
 Nota all'art. 7:
 - Per gli articoli 1, comma 89, della legge 30 dicembre
 2004,  n. 311 e 1, comma 177, della legge 23 dicembre 2005,
 n. 266, si vedano nelle note alle premesse.
 
 
 
 
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