Gazzetta n. 148 del 28 giugno 2006 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 2006, n. 221
Recepimento del provvedimento di concertazione integrativo per il personale non dirigente delle Forze armate, relativo al biennio economico 2004-2005.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, recante: «Procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate»;
Viste le disposizioni degli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, che disciplinano le procedure negoziali e di concertazione, da avviare, sviluppare e concludere con carattere di contestualita', per l'adozione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti il personale, rispettivamente, delle Forze di polizia ad ordinamento civile e ad ordinamento militare, nonche' delle Forze armate, con esclusione dei dirigenti civili e militari, del personale di leva ed ausiliario di leva;
Viste le disposizioni degli articoli 2 e 7 del predetto decreto legislativo n. 195 del 1995, relative alle modalita' di costituzione delle delegazioni di parte pubblica, delle delegazioni sindacali e dei rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza che partecipano alle richiamate procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente, per le Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), per le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) e per le Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica);
Viste, in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), ed all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, riguardanti le delegazioni e le procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente, per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e delle Forze di polizia ad ordinamento militare in precedenza indicate;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302, recante «Recepimento dello schema di provvedimento per le Forze armate relativo al biennio economico 2004-2005»;
Visto lo schema di provvedimento di concertazione integrativo, relativo al biennio economico 2004-2005 per il personale non dirigente delle Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica) concertato, ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in data 20 aprile 2006 dalla delegazione di parte pubblica e dallo Stato maggiore della Difesa, dalla Sezione COCER Esercito e dalla Sezione COCER Aeronautica;
Visto l'articolo 1, comma 89, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), che incrementa, per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale in regime di diritto pubblico, le risorse previste dall'articolo 3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004);
Visto l'articolo 1, comma 177, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che incrementa ulteriormente, per i miglioramenti economici e per l'incentivazione della produttivita' al personale statale in regime di diritto pubblico, le risorse previste dai citati articolo 3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e articolo 1, comma 89, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e l'articolo 7, comma 11, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 195 del 1995;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 aprile 2006, con la quale e' stato approvato, ai sensi del citato articolo 7, comma 11, del decreto legislativo n. 195 del 1995, previa verifica delle compatibilita' finanziarie e in assenza delle osservazioni di cui ai commi 4 e 6 del medesimo articolo 7, lo schema di provvedimento riguardante le Forze armate;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:

Art. 1.
Ambito di applicazione e durata

1. Il presente decreto si applica al personale militare dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), della Marina, compreso il Corpo delle Capitanerie di porto, dell'Aeronautica, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva.
2. Le disposizioni del presente decreto integrano, a decorrere dal 1° gennaio 2005, quelle relative al biennio economico 2004-2005, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302.



Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:

- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Il testo degli articoli 1, 2 e 7 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195, come modificato e
integrato dal decreto legislativo 31 marzo 2000, n. 129
(Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216,
in materia di procedure per disciplinare i contenuti del
rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e
delle Forze armate) e' il seguente:
«Art. 1 (Ambito di applicazione). - 1. Le procedure che
disciplinano i contenuti del rapporto di impiego del
personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento
militare e delle Forze armate, esclusi i rispettivi
dirigenti civili e militari ed il personale di leva nonche'
quello ausiliario di leva, sono stabilite dal presente
decreto legislativo. Il rapporto di impiego del personale
civile e militare con qualifica dirigenziale resta
disciplinato dai rispettivi ordinamenti ai sensi dell'art.
2, comma 4, e delle altre disposizioni del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni ed integrazioni.
2. Le procedure di cui al comma 1, da attuarsi secondo
le modalita' e per le materie indicate negli
articoli seguenti, si concludono con l'emanazione di
separati decreti del Presidente della Repubblica
concernenti rispettivamente il personale delle Forze di
polizia anche ad ordinamento militare e quello delle Forze
armate.».
«Art. 2 (Provvedimenti). - 1. Il decreto del Presidente
della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, concernente il
personale delle Forze di polizia e' emanato:
a) per quanto attiene alle Forze di polizia ad
ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia
penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), a seguito di
accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte
pubblica, composta dal Ministro per la funzione pubblica,
che la presiede, e dai Ministri dell'interno, del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, della
difesa, delle finanze, della giustizia e delle politiche
agricole e forestali o dai Sottosegretari di Stato
rispettivamente delegati, e da una delegazione sindacale,
composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali
rappresentative sul piano nazionale del personale della
Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e
del Corpo forestale dello Stato, individuate con decreto
del Ministro per la funzione pubblica in conformita' alle
disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di
accertamento della rappresentativita' sindacale, misurata
tenendo conto del dato associativo e del dato elettorale;
le modalita' di espressione di quest'ultimo, le relative
forme di rappresentanza e le loro attribuzioni sono
definite, tra le suddette delegazioni di parte pubblica e
sindacale, con apposito accordo, recepito, con le procedure
di cui all'art. 7, commi 4 e 11, con decreto del Presidente
della Repubblica, in attesa della cui entrata in vigore il
predetto decreto del Ministro per la funzione pubblica
tiene conto del solo dato associativo;
b) per quanto attiene alle Forze di polizia ad
ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della
guardia di finanza), a seguito di concertazione fra i
Ministri indicati nella lettera a) o i Sottosegretari di
Stato rispettivamente delegati alla quale partecipano,
nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della difesa e
delle finanze, i Comandanti generali dell'Arma dei
carabinieri e della Guardia di finanza o loro delegati ed i
rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza
(COCER - Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza).
2. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui
all'art. 1, comma 2, concernente il personale delle Forze
armate e' emanato a seguito di concertazione tra i Ministri
per la funzione pubblica, del tesoro e della difesa, o
Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla
quale partecipano, nell'ambito della delegazione del
Ministro della difesa, il Capo di Stato maggiore della
difesa o suoi delegati ed i rappresentanti del Consiglio
centrale di rappresentanza (COCER - Sezioni Esercito,
Marina ed Aeronautica).
3. Le delegazioni delle organizzazioni sindacali di cui
al comma 1, lettera a) sono composte da rappresentanti di
ciascuna organizzazione sindacale. Nelle delegazioni dei
Ministeri della difesa e delle finanze di cui al comma 1,
lettera b), e al comma 2 le rappresentanze militari
partecipano con rappresentanti di ciascuna sezione del
Consiglio centrale di rappresentanza (COCER), in modo da
consentire la rappresentanza di tutte le categorie
interessate.».
«Art. 7 (Procedimento). - 1. Le procedure per
l'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica di
cui all'art. 2 sono avviate dal Ministro per la funzione
pubblica almeno quattro mesi prima dei termini di scadenza
previsti dai precedenti decreti. Entro lo stesso termine,
le organizzazioni sindacali del personale delle Forze di
polizia ad ordinamento civile possono presentare proposte e
richieste relative alle materie oggetto delle procedure
stesse. Il COCER Interforze puo' presentare nel termine
predetto, anche separatamente per sezioni Carabinieri,
Guardia di finanza e Forze armate, le relative proposte e
richieste al Ministro per la funzione pubblica, al Ministro
della difesa e, per il Corpo della Guardia di finanza, al
Ministro delle finanze, per il tramite dello Stato maggiore
della Difesa o del Comando generale corrispondente.
1-bis. Le procedure di cui all'art. 2 hanno inizio
contemporaneamente e si sviluppano con carattere di
contestualita' nelle fasi successive, compresa quella della
sottoscrizione dell'ipotesi di accordo sindacale, per
quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile,
e della sottoscrizione dei relativi schemi di
provvedimento, per quanto attiene le Forze di polizia ad
ordinamento militare e al personale delle Forze armate.
2. Al fine di assicurare condizioni di sostanziale
omogeneita', il Ministro per la funzione pubblica, in
qualita' di Presidente delle delegazioni di parte pubblica,
nell'ambito delle procedure di cui ai commi 3, 5 e 7, puo'
convocare, anche congiuntamente, le delegazioni di parte
pubblica, i rappresentanti dello Stato maggiore difesa, dei
Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia
di finanza e dei COCER di cui all'art. 2, nonche' delle
organizzazioni sindacali rappresentative sul piano
nazionale delle Forze di polizia ad ordinamento civile di
cui al medesimo art. 2.
3. Le trattative per la definizione dell'accordo
sindacale riguardante le Forze di polizia ad ordinamento
civile di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), si svolgono
in riunioni cui partecipano i rappresentanti delle
organizzazioni sindacali legittimate a parteciparvi ai
sensi della citata disposizione e si concludono con la
sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale.
4. Le organizzazioni sindacali dissenzienti
dall'ipotesi di accordo di cui al comma 3 possono
trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai
Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le
loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla
sottoscrizione dell'accordo.
5. I lavori per la formulazione dello schema di
provvedimento riguardante le Forze di polizia ad
ordinamento militare di cui all'art. 2, comma 1, lettera
b), si svolgono in riunioni cui partecipano i delegati dei
Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo
della Guardia di finanza e rappresentanti delle rispettive
sezioni COCER e si concludono con la sottoscrizione dello
schema di provvedimento concordato.
6. Le sezioni Carabinieri e Guardia di finanza del
Consiglio centrale di rappresentanza, entro il termine di
cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento
di cui al comma 5, possono trasmettere, ove dissenzienti,
al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri
competenti, le loro osservazioni in ordine al predetto
schema, per il tramite dei rispettivi Comandi generali.
7. I lavori per la formulazione dello schema di
provvedimento riguardante le Forze armate si svolgono in
riunioni cui partecipano i delegati dello Stato maggiore
della difesa e i rappresentanti del COCER (sezioni
Esercito, Marina e Aeronautica) e si concludono con la
sottoscrizione dello schema di provvedimento concordato.
8. Le sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica del
Consiglio centrale di rappresentanza, entro il termine di
cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento
di cui al comma 7, possono trasmettere, ove dissenzienti,
al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri
competenti le loro osservazioni in ordine al predetto
schema, per il tramite dello Stato maggiore difesa.
9. Per la formulazione di pareri, richieste ed
osservazioni sui provvedimenti in concertazione, il
Consiglio centrale di rappresentanza (COCER) si articola e
delibera nei comparti. I comparti interessati sono due e
sono formati rispettivamente dai delegati con rapporto
d'impiego delle sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica, e
dai delegati con rapporto d'impiego delle sezioni
Carabinieri e Guardia di finanza.
10. L'ipotesi di accordo sindacale di cui al comma 3 e
gli schemi di provvedimento di cui ai commi 5 e 7 sono
corredati da appositi prospetti contenenti l'individuazione
del personale interessato, i costi unitari e gli oneri
riflessi del trattamento economico, nonche' la
quantificazione complessiva della spesa, diretta ed
indiretta, ivi compresa quella eventualmente rimessa alla
contrattazione decentrata, con l'indicazione della
copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di
validita' dei predetti atti, prevedendo, altresi', la
possibilita' di prorogarne l'efficacia temporale, ovvero di
sospendere l'esecuzione parziale, o totale, in caso di
accertata esorbitanza dai limiti di spesa. Essi possono
prevedere la richiesta - da parte della Presidenza del
Consiglio dei Ministri o delle organizzazioni sindacali
firmatarie ovvero delle sezioni COCER, per il tramite dei
rispettivi Comandi generali o dello Stato maggiore della
difesa - al Nucleo di valutazione della spesa relativa al
pubblico impiego (istituito presso il Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro dall'art. 10 della legge
30 dicembre 1991, n. 412) di controllo e certificazione dei
costi esorbitanti sulla base delle rilevazioni effettuate
dalla Ragioneria generale dello Stato, dal Dipartimento
della funzione pubblica e dall'Istituto nazionale di
statistica. Il nucleo si pronuncia entro quindici giorni
dalla richiesta. L'ipotesi di accordo sindacale ed i
predetti schemi di provvedimento non possono in ogni caso
comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico
di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto
a quanto stabilito nel documento di programmazione
economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge
finanziaria e nel provvedimento collegato, nonche' nel
bilancio. In nessun caso possono essere previsti oneri
aggiuntivi, diretti o indiretti, oltre il periodo di
validita' dei decreti del Presidente della Repubblica di
cui al comma 11, in particolare per effetto della
decorrenza dei benefici a regime.
11. Il Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni
dalla sottoscrizione, verificate le compatibilita'
finanziarie ed esaminate le osservazioni di cui ai commi 4,
6 e 8, approva l'ipotesi di accordo sindacale riguardante
le Forze di polizia ad ordinamento civile e gli schemi di
provvedimento riguardanti rispettivamente le Forze di
polizia ad ordinamento militare e le Forze armate, i cui
contenuti sono recepiti con i decreti del Presidente della
Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, per i quali si
prescinde dal parere del Consiglio di Stato.
11-bis. Nel caso in cui la Corte dei conti, in sede di
esercizio del controllo preventivo di legittimita' sui
decreti di cui al comma 11, richieda chiarimenti o elementi
integrativi, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge
14 gennaio 1994, n. 20, le controdeduzioni devono essere
trasmesse alla stessa entro quindici giorni.
12. La disciplina emanata con i decreti del Presidente
della Repubblica di cui al comma 11, ha durata quadriennale
per gli aspetti normativi e biennali per quelli
retributivi, a decorrere dai termini di scadenza previsti
dai precedenti decreti, e conserva efficacia fino
all'entrata in vigore dei decreti successivi.
13. Nel caso in cui l'accordo e le concertazioni di cui
al presente decreto non vengano definiti entro
centocinquanta giorni dall'inizio delle relative procedure,
il Governo riferisce alla Camera dei deputati ed al Senato
della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai
rispettivi regolamenti.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre
2004, n. 302, reca: «Recepimento dello schema di
provvedimento per le Forze armate relativo al biennio
economico 2004 - 2005.».
Il testo dell'art. 1, comma 89 della legge 30 dicembre
2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato-legge finanziaria 2005)
e' il seguente:
«89. Le risorse previste dall'art. 3, comma 47, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, per corrispondere i
miglioramenti retributivi al personale statale in regime di
diritto pubblico sono incrementate di 119 milioni di euro
per l'anno 2005 e di 159 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2006, con specifica destinazione,
rispettivamente, di 105 milioni di euro e di 139 milioni di
euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di
polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
195.».
- Il testo dell'art. 3, comma 47 della legge
24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2004), e' il seguente:
«47. Le risorse per i miglioramenti economici e per
l'incentivazione della produttivita' al rimanente personale
statale in regime di diritto pubblico sono determinate in
430 milioni di euro per l'anno 2004 e in 810 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2005 con specifica destinazione,
rispettivamente di 360 milioni di euro e di 690 milioni di
euro, per il personale delle Forze armate e dei Corpi di
polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
195, e successive modificazioni. In aggiunta a quanto
previsto dal primo periodo e' stanziata, a decorrere
dall'anno 2004, la somma di 200 milioni di euro da
destinare al trattamento economico accessorio del personale
delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive
modificazioni, in relazione alle pressanti esigenze
connesse con la tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica anche con riferimento alle attivita' di tutela
economico-finanziaria, della difesa nazionale nonche' con
quelle derivanti dagli accresciuti impegni in campo
internazionale.».
- Il testo dell'art. 1, comma 177 della legge
23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2006), e' il seguente:
«177. Le risorse previste dall'art. 3, comma 47, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dall'art. 1, comma 89,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per i miglioramenti
economici e per l'incentivazione della produttivita' al
rimanente personale statale in regime di diritto pubblico
riferite al biennio 2004-2005 sono incrementate di 155
milioni di euro a decorrere dall'anno 2006 con specifica
destinazione di 136 milioni di euro per il personale delle
Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195.».
- Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
e' il seguente:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge.».
Nota all'art. 1:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica
5 novembre 2004, n. 302, si vedano le note alle premesse.



 
Art. 2.
Importo aggiuntivo pensionabile

1. Le misure dell'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302, sono incrementate, alle decorrenze sotto indicate, dei seguenti importi mensili lordi:

| |Ulteriore incremento
|Incremento dal 1° |dal 1° novembre 2005 Gradi |gennaio 2005 (euro) |(euro) --------------------------------------------------------------------- Tenente colonnello |12,30 |4,70 --------------------------------------------------------------------- Maggiore |12,30 |4,70 --------------------------------------------------------------------- Capitano |12,20 |4,70 --------------------------------------------------------------------- Tenente |12,10 |4,60 --------------------------------------------------------------------- Sottotenente s.p.e. |11,70 |4,50 --------------------------------------------------------------------- 1° Maresciallo |11,90 |4,60 --------------------------------------------------------------------- Maresciallo capo |11,60 |4,50 --------------------------------------------------------------------- Maresciallo ordinario |11,40 |4,40 --------------------------------------------------------------------- Maresciallo |11,20 |4,40 --------------------------------------------------------------------- Sergente maggiore capo|11,30 |4,40 --------------------------------------------------------------------- Sergente maggiore |11,10 |4,30 --------------------------------------------------------------------- Sergente |11,00 |4,20 --------------------------------------------------------------------- Caporal maggiore capo | | scelto |11,00 |4,20 --------------------------------------------------------------------- Caporal maggiore capo |10,90 |5,30 --------------------------------------------------------------------- Caporal maggiore | | scelto |10,90 |5,60 --------------------------------------------------------------------- 1° Caporal maggiore |10,60 |4,10 --------------------------------------------------------------------- Sottotenente CPL |11,20 |4,40

2. Le misure dell'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302, come incrementate ai sensi del comma 1, sono rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:

|Misure mensili dal 1° |Misure mensili dal 1° Gradi |gennaio 2005 (euro) |novembre 2005 (euro) --------------------------------------------------------------------- Tenente colonnello |248,80 |253,50 --------------------------------------------------------------------- Maggiore |248,80 |253,50 --------------------------------------------------------------------- Capitano |246,70 |251,40 --------------------------------------------------------------------- Tenente |244,60 |249,20 --------------------------------------------------------------------- Sottotenente s.p.e. |236,20 |240,70 --------------------------------------------------------------------- 1° Maresciallo |241,40 |246,00 --------------------------------------------------------------------- Maresciallo capo |235,60 |240,10 --------------------------------------------------------------------- Maresciallo ordinario |231,40 |235,80 --------------------------------------------------------------------- Maresciallo |227,20 |231,60 --------------------------------------------------------------------- Sergente maggiore capo|229,30 |233,70 --------------------------------------------------------------------- Sergente maggiore |225,10 |229,40 --------------------------------------------------------------------- Sergente |222,00 |226,20 --------------------------------------------------------------------- Caporal maggiore capo | | scelto |222,00 |226,20 --------------------------------------------------------------------- Caporal maggiore capo |220,90 |226,20 --------------------------------------------------------------------- Caporal maggiore | | scelto |219,90 |225,50 --------------------------------------------------------------------- 1° caporal maggiore |214,60 |218,70 --------------------------------------------------------------------- Sottotenente CPL |227,20 |231,60



Nota all'art. 2:
- Il testo dell'art. 4, comma 2, del citato decreto del
Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302, e' il
seguente:
«2. Le misure mensili dell'importo aggiuntivo
pensionabile di cui all'art. 10, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, come
incrementate ai sensi del comma 1, sono rideterminate nei
seguenti importi mensili lordi:

|Dal 1° gennaio 2004 |Dal 1° gennaio 2005 Gradi |(euro) |(euro) --------------------------------------------------------------------- Tenente colonnello |226,50 |236,50 --------------------------------------------------------------------- Maggiore |226,50 |236,50 --------------------------------------------------------------------- Capitano |224,50 |234,50 --------------------------------------------------------------------- Tenente |222,50 |232,50 --------------------------------------------------------------------- Sottotenente |214,50 |224,50 --------------------------------------------------------------------- 1° Maresciallo |219,50 |229,50 --------------------------------------------------------------------- Maresciallo capo |214,00 |224,00 --------------------------------------------------------------------- Maresciallo ordinario |210,00 |220,00 --------------------------------------------------------------------- Maresciallo |206,00 |216,00 --------------------------------------------------------------------- Sergente maggiore capo|208,00 |218,00 --------------------------------------------------------------------- Sergente maggiore |204,00 |214,00 --------------------------------------------------------------------- Sergente |201,00 |211,00 --------------------------------------------------------------------- Caporal maggiore capo | | scelto |201,00 |211,00 --------------------------------------------------------------------- Caporal maggiore capo |200,00 |210,00 --------------------------------------------------------------------- Caporal maggiore | | scelto |199,00 |209,00 --------------------------------------------------------------------- 1° Caporal maggiore |194,00 |204,00 --------------------------------------------------------------------- Sottotenente CPL |206,00 |216,00



 
Art. 3.
Assegno funzionale

1. Le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 2003, n. 349, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, a decorrere dal 31 dicembre 2005 e a valere dall'anno 2006, sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente, al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

|17 anni di servizio |29 anni di servizio Grado |(euro) |(euro) --------------------------------------------------------------------- 1° Caporal maggiore e | | gradi corrispondenti |1.448,40 |2.168,80 --------------------------------------------------------------------- Caporal maggiore | | scelto e gradi | | corrispondenti |1.448,40 |2.168,80 --------------------------------------------------------------------- Caporal maggiore capo | | e gradi corrispondenti|1.448,40 |2.168,80 --------------------------------------------------------------------- Caporal maggiore capo | | scelto e gradi | | corrispondenti |1.448,40 |2.168,80 --------------------------------------------------------------------- Sergente e gradi | | corrispondenti |1.800,20 |3.018,20 --------------------------------------------------------------------- Sergente maggiore e | | gradi corrispondenti |1.800,20 |3.018,20 --------------------------------------------------------------------- Sergente maggiore capo| | e gradi corrispondenti|1.800,20 |3.018,20 --------------------------------------------------------------------- Maresciallo e gradi | | corrispondenti |1.829,40 |3.070,50 --------------------------------------------------------------------- Maresciallo ordinario | | e gradi corrispondenti|1.829,40 |3.070,50 --------------------------------------------------------------------- Maresciallo capo e | | gradi corrispondenti |1.829,40 |3.070,50 --------------------------------------------------------------------- 1° Maresciallo e gradi| | corrispondenti |1.829,40 |3.070,50

2. Per gli ufficiali provenienti da carriere e ruoli diversi, le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 2003, n. 349, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, a decorrere dal 31 dicembre 2005 e a valere dall'anno 2006, sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente, al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

|17 anni di servizio |29 anni di servizio Grado |(euro) |(euro) --------------------------------------------------------------------- Sottotenente e tenente| | e gradi corrispondenti|2.153,50 |3.231,70 --------------------------------------------------------------------- Capitano e gradi | | corrispondenti |2.770,90 |5.144,10 --------------------------------------------------------------------- Maggiore e gradi | | corrispondenti |3.122,70 |5.144,10 --------------------------------------------------------------------- Tenente colonnello e | | gradi corrispondenti |3.122,70 |5.144,10



Note all'art. 3:
- Il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 novembre 2003, n. 349 (Recepimento del
provvedimento di concertazione integrativo per il personale
non dirigente delle Forze armate), e' il seguente:
«Art. 2 (Assegno funzionale). - 1. Le misure
dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'art. 5,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
8 febbraio 2001, n. 139, fermi restando i requisiti di cui
all'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, a decorrere dal
1° gennaio 2003 sono rideterminate nei seguenti importi
annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di
servizio sottoindicati:

|17 anni di servizio |29 anni di servizio Grado |euro |euro --------------------------------------------------------------------- 1 Caporal maggiore e | | gradi corrispondenti |1.131,60 |1.694,40 --------------------------------------------------------------------- Caporal maggiore | | scelto e gradi | | corrispondenti |1.131,60 |1.694,40 ---------------------------------------------------------------------
Caporal maggiore capo| | e gradi | | corrispondenti |1.131,60 |1.694,40 --------------------------------------------------------------------- Caporal maggiore capo | | scelto e gradi | | corrispondenti |1.131,60 |1.694,40 --------------------------------------------------------------------- Sergente e gradi | | corrispondenti |1.406,40 |2.358,00 --------------------------------------------------------------------- Sergente maggiore e | | gradi corrispondenti |1.406,40 |2.358,00 --------------------------------------------------------------------- Sergente maggiore capo| | e gradi corrispondenti|1.406,40 |2.358,00 --------------------------------------------------------------------- Maresciallo e gradi | | corrispondenti |1.429,20 |2.398,80 --------------------------------------------------------------------- Maresciallo ordinario | | e gradi corrispondenti|1.429,20 |2.398,80 --------------------------------------------------------------------- Maresciallo capo e | | gradi corrispondenti |1.429,20 |2.398,80 --------------------------------------------------------------------- 1° Maresciallo e gradi| | corrispondenti |1.429,20 |2.398,80

2. Per gli ufficiali provenienti da carriere e ruoli
diversi, le misure dell'assegno funzionale pensionabile di
cui all'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 139 del 2001, fermi restando i requisiti di
cui all'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 255 del 1999, a decorrere dal 1° gennaio 2003
sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi,
rispettivamente al compimento degli anni di servizio
sottoindicati:

|17 anni di servizio |29 anni di servizio Grado |euro |euro --------------------------------------------------------------------- Tenente e gradi | | corrispondenti |1.682,40 |2.524,80 --------------------------------------------------------------------- Capitano e gradi | | corrispondenti |2.164,80 |4.018,80 --------------------------------------------------------------------- Maggiore e gradi | | corrispondenti |2.439,60 |4.018,80 --------------------------------------------------------------------- Tenente colonnello e | | gradi corrispondenti |2.439,60 |4.018,80

- Il testo dell'art. 5, comma 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255
(Recepimento del provvedimento di concertazione per le
Forze armate relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed
al biennio economico 1998-1999), e' il seguente:
«4. Per l'attribuzione degli assegni di cui ai commi 1,
2 e 3, dal computo degli anni di servizio vanno esclusi,
limitatamente al biennio precedente alla data di
maturazione della prevista anzianita', per gli anni in cui
il personale abbia riportato una sanzione disciplinare piu'
grave della consegna di rigore o un giudizio complessivo
inferiore a nella media».



 
Art. 4.
Compensi forfetari di guardia e di impiego

1. Le risorse di cui all'articolo 9 del decreto Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, cosi' come incrementate dall'articolo 7 del decreto Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302, sono ulteriormente incrementate per l'anno 2005 di euro 46.000,00 e a decorrere dall'anno 2006 di euro 497.000,00.
2. Gli importi di cui al comma 1 non comprendono l'IRAP e gli oneri contributivi a carico dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2005 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo.
3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.



Note all'art. 4:
- Il testo dell'art. 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 13 giugno 2002, n. 163 (Recepimento dello schema
di concertazione per le Forze armate relativo al
quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico
2002-2003), e' il seguente:
«Art. 9 (Compensi forfettari di guardia e di impiego).
- 1. Per l'anno 2002 il compenso per alta valenza operativa
continua ad essere corrisposto secondo le modalita' di cui
all'art. 8 del secondo quadriennio normativo Forze armate,
come integrato dall'art. 9 del biennio economico Forze
armate 2000-2001, e all'art. 29, comma 4, del decreto
legislativo 8 maggio 2001, n. 215.
2. Le risorse destinate al compenso di cui al comma 1
sono integrate dalla quota di pertinenza dello stanziamento
di cui all'art. 16 della legge finanziaria 2002. In
relazione alle predette risorse il periodo di fruizione
puo' essere elevato fino ad un massimo di centoventi
giorni.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2003 al personale
impiegato nei servizi armati e non di durata pari o
superiori alle 24 ore, che per imprescindibili esigenze
funzionali ovvero prima del trasferimento ad altro ente non
possa fruire dei recuperi compensativi di cui all'art. 11,
comma 2, e' corrisposto un compenso forfettario di guardia
nelle misure giornaliere riportate nell'allegata tabella 2
per ogni otto ore di servizio prestato oltre l'orario di
lavoro giornaliero.
4. Il compenso di cui al comma 3 e' corrisposto in
aggiunta alla giornata lavorativa di riposo psicofisico e
al recupero della festivita' o della giornata non
lavorativa qualora il servizio sia stato effettuato nelle
predette giornate.
5. Per servizi, armati e non, si intendono i servizi
presidiari, di caserma e di guardia che per l'espletamento
non richiedono specifiche professionalita' da parte del
personale.
6. A decorrere dal 1° gennaio 2003 in attuazione
all'art. 3 della legge 29 marzo 2001, n. 86, e' istituito
il compenso forfettario d'impiego nelle misure giornaliere
riportate nell'allegata tabella 3 da corrispondere in
sostituzione agli istituti connessi con l'orario di lavoro.
7. Il compenso di cui al comma 6 e' corrisposto al
personale impegnato in esercitazioni od in operazioni
militari, caratterizzate da particolari condizioni di
impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario
di lavoro, che si protraggono senza soluzione di
continuita' per almeno quarantotto ore con l'obbligo di
rimanere disponibili nell'ambito dell'unita' operativa o
nell'area di esercitazione.
8. Le esercitazioni e le operazioni di cui al comma 7
sono determinate nell'ambito delle rispettive competenze
dai Capi di Stato maggiore di Forza armata, informandone il
Capo di Stato maggiore della difesa.
9. Agli oneri derivanti dall'attribuzione dei compensi
di cui ai commi 3 e 6 si fa fronte utilizzando le risorse
di cui ai commi 1 e 2, che annualmente sono ripartite con
decretazione del Capo di Stato maggiore della difesa.
10. Dal 1° gennaio 2003 e' abrogato l'art. 8 del
secondo quadriennio normativo Forze armate, come integrato
dall'art. 9 del biennio economico Forze armate 2000-2001 ed
e' disapplicato l'art. 29, comma 4, del decreto legislativo
8 maggio 2001, n. 215.».
- Il testo dell'art. 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 novembre 2004, n. 302 (Recepimento dello
schema di provvedimento per le Forze armate relativo al
biennio economico 2004-2005), e' il seguente:
«Art. 7 (Compensi forfetari di guardia e di impiego). -
1. Le risorse di cui all'art. 9 del decreto del Presidente
della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, sono incrementate
per l'anno 2004 di Euro 13.735.000 e per l'anno 2005 di
Euro 20.095.000.
2. Gli importi di cui al comma 1 non comprendono l'IRAP
e gli oneri contributivi a carico dello Stato. Quelli
afferenti all'anno 2004 non hanno effetto di trascinamento
nell'anno successivo.
3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio
di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze,
nell'anno successivo.
4. A decorrere dal primo giorno del mese successivo
alla data di entrata in vigore del presente decreto, le
misure del compenso forfetario di guardia di cui alla
tabella 2 allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, sono cosi'
rideterminate: prima fascia: Euro 36,00; seconda fascia:
Euro 39,00; terza fascia: Euro 42,00; quarta fascia: Euro
47,00.».



 
Art. 5.
Tutela assicurativa

1. Ai fini della stipula di convenzioni da destinare alla copertura della responsabilita' civile ed amministrativa per gli eventi dannosi, non dolosi, causati a terzi dal personale delle Forze armate nello svolgimento delle proprie attivita' istituzionali, e' stanziata la somma di 1 milione di euro annui di cui all'articolo 1, comma 90, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.



Nota all'art. 5:
- Il testo del comma 90, dell'art. 1 della legge
30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2005), e' il seguente:
«90. Le somme di cui ai commi 88 e 89, comprensive
degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'IRAP,
costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'art.
11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni. A decorrere dal 2005, e'
stanziata la somma di un milione di euro da destinare alla
copertura delle spese connesse alla responsabilita' civile
e amministrativa per gli eventi dannosi, non dolosi,
causati a terzi dal personale delle Forze armate nello
svolgimento delle proprie attivita' istituzionali.».



 
Art. 6.
Proroga di efficacia di norme

1. Al personale delle Forze armate, di cui all'articolo 1, continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme stabilite dai precedenti decreti di recepimento delle concertazioni.
 
Art. 7.
Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in 28,890 milioni di euro per l'anno 2005 e a 75,859 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede, quanto a 28,890 milioni di euro, per l'anno 2005, e 38,359 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2006, mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 89, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e quanto a 37,500 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2006, mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 177, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 28 aprile 2006
CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Baccini, Ministro per la funzione
pubblica
Martino, Ministro della difesa
Tremonti, Ministro dell'e-conomia e
delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 2006 Ministeri istituzionali, registro n. 8, foglio n. 261



Nota all'art. 7:
- Per gli articoli 1, comma 89, della legge 30 dicembre
2004, n. 311 e 1, comma 177, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, si vedano nelle note alle premesse.



 
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