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| Gazzetta n. 148 del 28 giugno 2006 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |  | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 2006, n. 220 |  | Recepimento   dell'accordo   sindacale   e   del   provvedimento   di concertazione  integrativi per il personale non dirigente delle Forze di  polizia  ad  ordinamento  civile  e militare, relativi al biennio economico 2004-2005. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 Visto l'articolo 87 della Costituzione;
 Visto  il  decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni,  recante:  «Procedure per disciplinare i contenuti del rapporto d'impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate»;
 Viste  le  disposizioni  degli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto legislativo  n. 195 del 1995, che disciplinano le procedure negoziali e di concertazione, da avviare, sviluppare e concludere con carattere di  contestualita', per l'adozione di separati decreti del Presidente della  Repubblica  concernenti  il  personale, rispettivamente, delle Forze  di  polizia  ad  ordinamento civile e ad ordinamento militare, nonche'  delle  Forze  armate,  con esclusione dei dirigenti civili e militari, del personale di leva ed ausiliario di leva;
 Viste  le  disposizioni  degli  articoli 2 e 7 del predetto decreto legislativo  n. 195 del 1995, relative alle modalita' di costituzione delle  delegazioni  di  parte pubblica, delle delegazioni sindacali e dei  rappresentanti  del  Consiglio  centrale  di  rappresentanza che partecipano  alle  richiamate procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente  per  le  Forze  di  polizia  ad  ordinamento  civile (Polizia   di  Stato,  Corpo  della  polizia  penitenziaria  e  Corpo forestale  dello  Stato),  per  le  Forze  di  polizia ad ordinamento militare  (Arma  dei  carabinieri e Corpo della guardia di finanza) e per le Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica);
 Viste,  in  particolare,  le  disposizioni  di  cui all'articolo 2, comma 1,  lettere a)  e b),  ed  all'articolo 7  del  citato  decreto legislativo  n.  195  del  1995,  riguardanti  le  delegazioni  e  le procedure  negoziali  e  di  concertazione,  rispettivamente  per  il personale  delle Forze di polizia ad ordinamento civile e delle Forze di polizia ad ordinamento militare in precedenza indicate;
 Visto  il  decreto  ministeriale 10 maggio 2004 del Ministro per la funzione  pubblica,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 112 del 14 maggio  2004,  relativo  alla  «Individuazione  della  delegazione sindacale,   che   partecipa   alle  trattative  per  la  definizione dell'accordo   sindacale   per   il   biennio   economico  2004-2005, riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia   di  Stato,  Corpo  della  polizia  penitenziaria  e  Corpo forestale dello Stato)»;
 Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n.  301,  recante «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia  ad ordinamento civile e dello schema di provvedimento per le Forze   di  polizia  ad  ordinamento  militare  relativi  al  biennio economico 2004-2005»;
 Vista  l'ipotesi  di  accordo  sindacale  integrativo,  relativo al biennio  economico  2004-2005  per  il  personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia  penitenziaria  e Corpo forestale dello Stato), sottoscritta, ai  sensi  delle  richiamate  disposizioni  del  decreto  legislativo 12 maggio  1995,  n. 195, in data 20 aprile 2006 dalla delegazione di parte pubblica e da tutte le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale, di seguito indicate: per la Polizia di Stato:
 SIULP;
 SAP;
 SIAP;
 SILP per la CGIL;
 UILPS;
 FSP - Lisipo, Sodipo Rinnovamento Sindacale per l'UGL;
 Federazione Confederazione CONSAP - Italia Sicura (ANIP - USP);
 COISP UP; per il Corpo della polizia penitenziaria:
 SAPPE;
 OSAPP;
 CISL-FSP/Polizia penitenziaria;
 CGIL-FP/Polizia penitenziaria;
 UIL-PA/Polizia penitenziaria;
 SINAPPE;
 FSA- CNPP;
 SiALPe - ASIA; per il Corpo forestale dello Stato:
 SAPAF;
 UGL/Corpo forestale dello Stato;
 CISL-FPS/Corpo forestale dello Stato;
 UIL-PA/Corpo Forestale dello Stato;
 Federazione Sindacale Forestale SAPECOFS-CISAL;
 CIGL-FP/Corpo Forestale dello Stato;
 DIRFOR;
 Visto  lo  schema  di  provvedimento  di concertazione integrativo, relativo   al  biennio  economico  2004-2005  per  il  personale  non dirigente  delle  Forze  di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri  e  Corpo della guardia di finanza), concertato, ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.  195,  in data 20 aprile 2006 dalla delegazione di parte pubblica, dal  Comando generale dell'Arma dei carabinieri, dal Comando generale del  Corpo della guardia di finanza, dalla Sezione COCER carabinieri, dalla Sezione COCER guardia di finanza;
 Visto  l'articolo 1, comma 89, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge   finanziaria  2005),  che  incrementa,  per  corrispondere  i miglioramenti  retributivi  al personale statale in regime di diritto pubblico,  le risorse previste dall'articolo 3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004);
 Visto l'articolo 1, comma 177, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge   finanziaria  2006),  che  incrementa  ulteriormente,  per  i miglioramenti economici e per l'incentivazione della produttivita' al personale  statale in regime di diritto pubblico, le risorse previste dai citati articolo 3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e articolo 1, comma 89, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
 Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e l'articolo 7,  comma 11,  ultimo  periodo, del decreto legislativo n. 195 del 1995;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione  del  27 aprile  2006, con la quale sono stati approvati, ai sensi del citato articolo 7, comma 11, del decreto legislativo n. 195 del  1995,  previa  verifica  delle  compatibilita'  finanziarie e in assenza  delle  osservazioni  di  cui  ai  commi 4  e  6 del medesimo articolo 7,  l'ipotesi  di accordo sindacale riguardante il personale non  dirigente  delle  Forze  di  polizia  ad ordinamento civile e lo schema   di   provvedimento   riguardante  le  Forze  di  polizia  ad ordinamento militare in precedenza indicati;
 Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del Ministro  per  la  funzione  pubblica,  di  concerto  con il Ministro dell'interno,  con  il  Ministro  della difesa, con il Ministro della giustizia, con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 Ambito di applicazione e durata
 
 1.  Il  presente  decreto  si  applica al personale dei ruoli della Polizia  di  Stato,  del  Corpo  di polizia penitenziaria e del Corpo forestale  dello Stato, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale ausiliario di leva.
 2.  Le disposizioni del presente decreto integrano, a decorrere dal 1° gennaio  2005,  quelle  relative al biennio economico 2004-2005 di cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301.
 
 
 
 Avvertenza:
 
 Il   testo   delle   note  qui  pubblicato  e'  redatto
 dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi
 dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
 approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
 28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
 lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
 e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
 l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 Note alle premesse:
 
 - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
 al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
 leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
 regolamenti.
 - Il   testo  degli  articoli  1,2,  e  7  del  decreto
 legislativo  12 maggio  1995,  n.  195,  come  modificato e
 integrato  dal  decreto  legislativo 31 marzo 2000, n. 129,
 (Attuazione  dell'art.  2 della legge 6 marzo 1992, n. 216,
 in  materia  di  procedure per disciplinare i contenuti del
 rapporto  di impiego del personale delle Forze di polizia e
 delle Forze armate), e' il seguente:
 «Art. 1-(Ambito di applicazione). - 1. Le procedure che
 disciplinano  i  contenuti  del  rapporto  di  impiego  del
 personale  delle  Forze  di  polizia  anche  ad ordinamento
 militare   e  delle  Forze  armate,  esclusi  i  rispettivi
 dirigenti civili e militari ed il personale di leva nonche'
 quello  ausiliario  di  leva,  sono  stabilite dal presente
 decreto  legislativo.  Il rapporto di impiego del personale
 civile   e   militare   con  qualifica  dirigenziale  resta
 disciplinato  dai rispettivi ordinamenti ai sensi dell'art.
 2,   comma 4,   e  delle  altre  disposizioni  del  decreto
 legislativo   3 febbraio   1993,   n.   29   e   successive
 modificazioni ed integrazioni.
 2.  Le procedure di cui al comma 1, da attuarsi secondo
 le    modalita'   e   per   le   materie   indicate   negli
 articoli seguenti,   si   concludono  con  l'emanazione  di
 separati    decreti   del   Presidente   della   Repubblica
 concernenti  rispettivamente  il  personale  delle Forze di
 polizia  anche ad ordinamento militare e quello delle Forze
 armate.».
 «Art. 2 (Provvedimenti). - 1. Il decreto del Presidente
 della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, concernente il
 personale delle Forze di polizia e' emanato:
 a)  per  quanto  attiene  alle  Forze  di  polizia ad
 ordinamento  civile  (Polizia di Stato, Corpo della polizia
 penitenziaria  e Corpo forestale dello Stato), a seguito di
 accordo  sindacale  stipulato  da  una delegazione di parte
 pubblica,  composta  dal Ministro per la funzione pubblica,
 che  la  presiede, e dai Ministri dell'interno, del tesoro,
 del   bilancio  e  della  programmazione  economica,  della
 difesa,  delle  finanze,  della giustizia e delle politiche
 agricole   e   forestali  o  dai  Sottosegretari  di  Stato
 rispettivamente  delegati,  e da una delegazione sindacale,
 composta  dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali
 rappresentative  sul  piano  nazionale  del personale della
 Polizia  di  Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e
 del  Corpo  forestale  dello Stato, individuate con decreto
 del  Ministro  per la funzione pubblica in conformita' alle
 disposizioni  vigenti per il pubblico impiego in materia di
 accertamento  della  rappresentativita' sindacale, misurata
 tenendo  conto  del dato associativo e del dato elettorale;
 le  modalita'  di  espressione di quest'ultimo, le relative
 forme   di  rappresentanza  e  le  loro  attribuzioni  sono
 definite,  tra  le suddette delegazioni di parte pubblica e
 sindacale, con apposito accordo, recepito, con le procedure
 di cui all'art. 7, comma 4 e 11, con decreto del Presidente
 della  Repubblica, in attesa della cui entrata in vigore il
 predetto  decreto  del  Ministro  per  la funzione pubblica
 tiene conto del solo dato associativo;
 b)  per  quanto  attiene  alle  Forze  di  polizia ad
 ordinamento  militare  (Arma  dei carabinieri e Corpo della
 guardia  di  finanza),  a  seguito  di  concertazione fra i
 Ministri  indicati  nella  lettera A) o i Sottosegretari di
 Stato  rispettivamente  delegati  alla  quale  partecipano,
 nell'ambito  delle  delegazioni dei Ministri della difesa e
 delle   finanze,   i   Comandanti  generali  dell'Arma  dei
 carabinieri e della Guardia di finanza o loro delegati ed i
 rappresentanti  del  Consiglio  centrale  di rappresentanza
 (COCER - Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza).
 2.  Il  decreto  del Presidente della Repubblica di cui
 all'art.  1,  comma 2, concernente il personale delle Forze
 armate e' emanato a seguito di concertazione tra i Ministri
 per  la  funzione  pubblica,  del  tesoro e della difesa, o
 Sottosegretari  di  Stato  rispettivamente  delegati,  alla
 quale   partecipano,   nell'ambito  della  delegazione  del
 Ministro  della  difesa,  il  Capo  di Stato maggiore della
 difesa  o  suoi  delegati ed i rappresentanti del Consiglio
 centrale  di  rappresentanza  (COCER  -  Sezioni  Esercito,
 Marina ed Aeronautica).
 3. Le delegazioni delle organizzazioni sindacali di cui
 al  comma 1,  lettera a) sono composte da rappresentanti di
 ciascuna  organizzazione  sindacale.  Nelle delegazioni dei
 Ministeri  della  difesa e delle finanze di cui al comma 1,
 lettera   b),  e  al  comma 2  le  rappresentanze  militari
 partecipano  con  rappresentanti  di  ciascuna  sezione del
 Consiglio  centrale  di  rappresentanza (COCER), in modo da
 consentire   la   rappresentanza   di  tutte  le  categorie
 interessate.».
 «Art.   7   (Procedimento). - 1.   Le   procedure   per
 l'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica di
 cui  all'art.  2  sono avviate dal Ministro per la funzione
 pubblica  almeno quattro mesi prima dei termini di scadenza
 previsti  dai  precedenti decreti. Entro lo stesso termine,
 le  organizzazioni  sindacali  del personale delle Forze di
 polizia ad ordinamento civile possono presentare proposte e
 richieste  relative  alle  materie  oggetto delle procedure
 stesse.  Il  COCER  Interforze  puo' presentare nel termine
 predetto,  anche  separatamente  per  sezioni  Carabinieri,
 Guardia  di  finanza e Forze armate, le relative proposte e
 richieste al Ministro per la funzione pubblica, al Ministro
 della  difesa  e, per il Corpo della Guardia di finanza, al
 Ministro delle finanze, per il tramite dello stato maggiore
 della Difesa o del Comando generale corrispondente.
 1-bis.  Le  procedure  di  cui  all'art. 2 hanno inizio
 contemporaneamente   e   si  sviluppano  con  carattere  di
 contestualita' nelle fasi successive, compresa quella della
 sottoscrizione   dell'ipotesi  di  accordo  sindacale,  per
 quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile,
 e    della    sottoscrizione   dei   relativi   schemi   di
 provvedimento,  per  quanto  attiene le Forze di polizia ad
 ordinamento militare e al personale delle Forze armate.
 2.  Al  fine  di  assicurare  condizioni di sostanziale
 omogeneita',  il  Ministro  per  la  funzione  pubblica, in
 qualita' di Presidente delle delegazioni di parte pubblica,
 nell'ambito  delle procedure di cui ai commi 3, 5 e 7, puo'
 convocare,  anche  congiuntamente,  le delegazioni di parte
 pubblica, i rappresentanti dello Stato maggiore difesa, dei
 Comandi  generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia
 di  finanza  e  dei  COCER di cui all'art. 2, nonche' delle
 organizzazioni    sindacali   rappresentative   sul   piano
 nazionale  delle  Forze di polizia ad ordinamento civile di
 cui al medesimo art. 2.
 3.   Le  trattative  per  la  definizione  dell'accordo
 sindacale  riguardante  le  Forze di polizia ad ordinamento
 civile  di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), si svolgono
 in   riunioni   cui   partecipano  i  rappresentanti  delle
 organizzazioni  sindacali  legittimate  a  parteciparvi  ai
 sensi  della  citata  disposizione  e  si concludono con la
 sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale.
 4.    Le    organizzazioni    sindacali    dissenzienti
 dall'ipotesi   di   accordo   di  cui  al  comma 3  possono
 trasmettere  al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai
 Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le
 loro  osservazioni  entro il termine di cinque giorni dalla
 sottoscrizione dell'accordo.
 5.  I  lavori  per  la  formulazione  dello  schema  di
 provvedimento   riguardante   le   Forze   di   polizia  ad
 ordinamento  militare  di  cui all'art. 2, comma 1, lettera
 b),  si svolgono in riunioni cui partecipano i delegati dei
 Comandi  generali  dell'Arma  dei  carabinieri  e del Corpo
 della  Guardia di finanza e rappresentanti delle rispettive
 sezioni  COCER  e si concludono con la sottoscrizione dello
 schema di provvedimento concordato.
 6.  Le  Sezioni  Carabinieri  e  Guardia di finanza del
 Consiglio  centrale  di rappresentanza, entro il termine di
 cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento
 di  cui  al comma 5, possono trasmettere, ove dissenzienti,
 al  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri ed ai Ministri
 competenti,  le  loro  osservazioni  in  ordine al predetto
 schema, per il tramite dei rispettivi Comandi generali.
 7.  I  lavori  per  la  formulazione  dello  schema  di
 provvedimento  riguardante  le  Forze armate si svolgono in
 riunioni  cui  partecipano  i delegati dello stato maggiore
 della   Difesa   e  i  rappresentanti  del  COCER  (sezioni
 Esercito,  Marina  e  Aeronautica)  e  si concludono con la
 sottoscrizione dello schema di provvedimento concordato.
 8.  Le  Sezioni  Esercito,  Marina  ed  Aeronautica del
 Consiglio  centrale  di rappresentanza, entro il termine di
 cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento
 di  cui  al comma 7, possono trasmettere, ove dissenzienti,
 al  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri ed ai Ministri
 competenti  le  loro  osservazioni  in  ordine  al predetto
 schema, per il tramite dello Stato maggiore difesa.
 9.   Per   la  formulazione  di  pareri,  richieste  ed
 osservazioni   sui   provvedimenti   in  concertazione,  il
 Consiglio  centrale di rappresentanza (COCER) si articola e
 delibera  nei  comparti.  I comparti interessati sono due e
 sono  formati  rispettivamente  dai  delegati  con rapporto
 d'impiego  delle Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica, e
 dai   delegati   con   rapporto   d'impiego  delle  Sezioni
 Carabinieri e Guardia di finanza.
 10.  L'ipotesi di accordo sindacale di cui al comma 3 e
 gli  schemi  di  provvedimento  di  cui ai commi 5 e 7 sono
 corredati da appositi prospetti contenenti l'individuazione
 del  personale  interessato,  i  costi  unitari e gli oneri
 riflessi    del    trattamento    economico,   nonche'   la
 quantificazione   complessiva   della   spesa,  diretta  ed
 indiretta,  ivi  compresa quella eventualmente rimessa alla
 contrattazione    decentrata,   con   l'indicazione   della
 copertura  finanziaria  complessiva per l'intero periodo di
 validita'  dei  predetti  atti,  prevedendo,  altresi',  la
 possibilita' di prorogarne l'efficacia temporale, ovvero di
 sospendere  l'esecuzione  parziale,  o  totale,  in caso di
 accertata  esorbitanza  dai  limiti  di spesa. Essi possono
 prevedere  la  richiesta  -  da  parte della Presidenza del
 Consiglio  dei  Ministri  o  delle organizzazioni sindacali
 firmatarie  ovvero  delle sezioni COCER, per il tramite dei
 rispettivi  Comandi  generali  o dello Stato maggiore della
 difesa  -  al Nucleo di valutazione della spesa relativa al
 pubblico  impiego  (istituito presso il Consiglio nazionale
 dell'economia   e  del  lavoro  dall'art.  10  della  legge
 30 dicembre 1991, n. 412) di controllo e certificazione dei
 costi  esorbitanti  sulla base delle rilevazioni effettuate
 dalla  Ragioneria  generale  dello  Stato, dal Dipartimento
 della   funzione  pubblica  e  dall'Istituto  nazionale  di
 statistica.  Il  nucleo  si pronuncia entro quindici giorni
 dalla  richiesta.  L'ipotesi  di  accordo  sindacale  ed  i
 predetti  schemi  di provvedimento non possono in ogni caso
 comportare,  direttamente  o indirettamente, anche a carico
 di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto
 a   quanto   stabilito   nel  documento  di  programmazione
 economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge
 finanziaria  e  nel  provvedimento  collegato,  nonche' nel
 bilancio.  In  nessun  caso  possono  essere previsti oneri
 aggiuntivi,  diretti  o  indiretti,  oltre  il  periodo  di
 validita'  dei  decreti  del Presidente della Repubblica di
 cui   al   comma 11,   in  particolare  per  effetto  della
 decorrenza dei benefici a regime.
 11.  Il  Consiglio  dei Ministri, entro quindici giorni
 dalla    sottoscrizione,   verificate   le   compatibilita'
 finanziarie ed esaminate le osservazioni di cui ai commi 4,
 6  e  8, approva l'ipotesi di accordo sindacale riguardante
 le  Forze  di polizia ad ordinamento civile e gli schemi di
 provvedimento   riguardanti  rispettivamente  le  Forze  di
 polizia  ad  ordinamento  militare e le Forze armate, i cui
 contenuti  sono recepiti con i decreti del Presidente della
 Repubblica  di  cui  all'art.  1,  comma 2,  per i quali si
 prescinde dal parere del Consiglio di Stato.
 11-bis.  Nel caso in cui la Corte dei conti, in sede di
 esercizio  del  controllo  preventivo  di  legittimita' sui
 decreti di cui al comma 11, richieda chiarimenti o elementi
 integrativi,  ai  sensi  dell'art.  3, comma 2, della legge
 14 gennaio  1994,  n.  20, le controdeduzioni devono essere
 trasmesse alla stessa entro quindici giorni.
 12.  La disciplina emanata con i decreti del Presidente
 della Repubblica di cui al comma 11, ha durata quadriennale
 per   gli   aspetti   normativi   e   biennali  per  quelli
 retributivi,  a  decorrere dai termini di scadenza previsti
 dai   precedenti   decreti,   e   conserva  efficacia  fino
 all'entrata in vigore dei decreti successivi.
 13. Nel caso in cui l'accordo e le concertazioni di cui
 al    presente   decreto   non   vengano   definiti   entro
 centocinquanta giorni dall'inizio delle relative procedure,
 il  Governo riferisce alla Camera dei deputati ed al Senato
 della  Repubblica  nelle  forme  e  nei  modi stabiliti dai
 rispettivi regolamenti.».
 - Il   decreto  10 maggio  2004  del  Ministro  per  la
 funzione  pubblica  reca: «Individuazione della delegazione
 sindacale, che partecipa alle trattative per la definizione
 dell'accordo  sindacale per il biennio economico 2004-2005,
 riguardante   il   personale  delle  Forze  di  polizia  ad
 ordinamento  civile  (Polizia di Stato, Corpo della polizia
 penitenziaria e Corpo forestale dello Stato).».
 - Il decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre
 2004, n. 301, reca: «Recepimento dell'accordo sindacale per
 le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di
 provvedimento  per  le  Forze  di  polizia  ad  ordinamento
 militare relativi al biennio economico 2004 - 2005.».
 - Il   testo   dell'art.   1,   comma  89  della  legge
 30 dicembre  2004,  n. 311, (Disposizioni per la formazione
 del   bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato-legge
 finanziaria 2005, e' il seguente:
 «89.  Le  risorse previste dall'art. 3, comma 47, della
 legge   24 dicembre  2003,  n.  350,  per  corrispondere  i
 miglioramenti retributivi al personale statale in regime di
 diritto  pubblico  sono incrementate di 119 milioni di euro
 per  l'anno  2005  e  di  159  milioni  di euro a decorrere
 dall'anno     2006,     con     specifica     destinazione,
 rispettivamente, di 105 milioni di euro e di 139 milioni di
 euro  per  il  personale  delle Forze armate e dei Corpi di
 polizia  di  cui  al decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
 195.».
 - Il   testo   dell'art.   3,   comma  47  della  legge
 24 dicembre  2003,  n. 350, (Disposizioni per la formazione
 del   bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato-legge
 finanziaria 2004), e' il seguente:
 «47.  Le  risorse  per  i miglioramenti economici e per
 l'incentivazione della produttivita' al rimanente personale
 statale  in  regime di diritto pubblico sono determinate in
 430  milioni  di  euro  per l'anno 2004 e in 810 milioni di
 euro a decorrere dall'anno 2005 con specifica destinazione,
 rispettivamente  di 360 milioni di euro e di 690 milioni di
 euro,  per  il  personale delle Forze armate e dei Corpi di
 polizia  di  cui  al decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
 195,  e  successive  modificazioni.  In  aggiunta  a quanto
 previsto  dal  primo  periodo  e'  stanziata,  a  decorrere
 dall'anno  2004,  la  somma  di  200  milioni  di  euro  da
 destinare al trattamento economico accessorio del personale
 delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto
 legislativo   12 maggio   1995,   n.   195,   e  successive
 modificazioni,   in   relazione   alle  pressanti  esigenze
 connesse  con  la  tutela  dell'ordine  e  della  sicurezza
 pubblica  anche  con  riferimento  alle attivita' di tutela
 economico-finanziaria,  della  difesa nazionale nonche' con
 quelle   derivanti   dagli  accresciuti  impegni  in  campo
 internazionale.».
 - Il   testo   dell'art.   1,  comma  177  della  legge
 23 dicembre  2005,  n. 266, (Disposizioni per la formazione
 del   bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato-legge
 finanziaria 2006), e' il seguente:
 «177.  Le risorse previste dall'art. 3, comma 47, della
 legge  24 dicembre  2003,  n. 350, e dall'art. 1, comma 89,
 della  legge  30 dicembre 2004, n. 311, per i miglioramenti
 economici  e  per  l'incentivazione  della produttivita' al
 rimanente  personale  statale in regime di diritto pubblico
 riferite  al  biennio  2004-2005  sono  incrementate di 155
 milioni  di  euro  a decorrere dall'anno 2006 con specifica
 destinazione  di 136 milioni di euro per il personale delle
 Forze  armate  e  dei  Corpi  di  polizia di cui al decreto
 legislativo 12 maggio 1995, n. 195.».
 - Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto
 1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  governo  e
 ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),
 e' il seguente:
 «1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
 deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere
 del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
 giorni  dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
 per disciplinare:
 a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
 legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
 b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
 decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
 quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
 regionale;
 c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
 leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
 tratti di materie comunque riservate alla legge;
 d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
 amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
 dalla legge.».
 Nota all'art. 1:
 - Per   il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
 5 novembre 2004, n. 301, si vedano le note alle premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2 Indennita' pensionabile
 
 1.   Le   misure   dell'indennita'   mensile  pensionabile  di  cui all'articolo  4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5  novembre  2004,  n.  301, sono incrementate, alle decorrenze sotto indicate, dei seguenti importi mensili lordi:
 
 |                     |                      | Ulteriore incremento |                     | Incremento dal 1°    | dal 1° novembre |Qualifica            | gennaio 2005 (euro)  | 2005(euro) --------------------------------------------------------------------- Vice questore aggiunto|                      | e qualifiche          |                      | equiparate....        |14,80                 |7,70 --------------------------------------------------------------------- Commissario capo e    |                      | qualifiche            |                      | equiparate....        |14,50                 |7,60 --------------------------------------------------------------------- Commissario e         |                      | qualifiche            |                      | equiparate....        |14,40                 |7,50 --------------------------------------------------------------------- Vice commissario e    |                      | qualifiche            |                      | equiparate....        |13,80                 |7,20 --------------------------------------------------------------------- Ispettore superiore   |                      | SUPS e qualifiche     |                      | equiparate....        |14,00                 |7,40 --------------------------------------------------------------------- Ispettore capo e      |                      | qualifiche            |                      | equiparate....        |13,40                 |7,00 --------------------------------------------------------------------- Ispettore e qualifiche|                      | equiparate....        |13,00                 |6,80 --------------------------------------------------------------------- Vice ispettore e      |                      | qualifiche            |                      | equiparate....        |12,60                 |6,60 --------------------------------------------------------------------- Sovrintendente capo e |                      | qualifiche            |                      | equiparate....        |12,90                 |6,80 --------------------------------------------------------------------- Sovrintendente e      |                      | qualifiche            |                      | equiparate....        |12,20                 |6,40 --------------------------------------------------------------------- Vice sovrintendente e |                      | qualifiche            |                      | equiparate....        |12,10                 |6,40 --------------------------------------------------------------------- Assistente capo e     |                      | qualifiche            |                      | equiparate....        |10,90                 |5,70 --------------------------------------------------------------------- Assistente e          |                      | qualifiche            |                      | equiparate....        |9,90                  |5,20 --------------------------------------------------------------------- Agente scelto e       |                      | qualifiche            |                      | equiparate....        |9,10                  |4,80 --------------------------------------------------------------------- Agente e qualifiche   |                      | equiparate....        |8,40                  |4,40
 
 2.   Le   misure   dell'indennita'   mensile  pensionabile  di  cui all'articolo  4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, come incrementate ai sensi del comma 1, sono rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:
 
 |Misure mensili dal 1° |Misure mensili dal 1° Qualifica             |gennaio 2005 (euro)   |novembre 2005 (euro) --------------------------------------------------------------------- Vice questore aggiunto|                      | e qualifiche          |                      | equiparate....        |792,00                |799,70 --------------------------------------------------------------------- Commissario capo e    |                      | qualifiche            |                      | equiparate....        |777,30                |784,90 --------------------------------------------------------------------- Commissario e         |                      | qualifiche            |                      | equiparate....        |770,20                |777,70 --------------------------------------------------------------------- Vice commissario e    |                      | qualifiche            |                      | equiparate....        |739,00                |746,20 --------------------------------------------------------------------- Ispettore superiore   |                      | SUPS e qualifiche     |                      | equiparate....        |752,40                |759,80 --------------------------------------------------------------------- Ispettore capo e      |                      | qualifiche            |                      | equiparate....        |718,50                |725,50 --------------------------------------------------------------------- Ispettore e qualifiche|                      | equiparate....        |696,20                |703,00 --------------------------------------------------------------------- Vice ispettore e      |                      | qualifiche            |                      | equiparate....        |674,40                |681,00 --------------------------------------------------------------------- Sovrintendente capo e |                      | qualifiche            |                      | equiparate....        |693,00                |699,80 --------------------------------------------------------------------- Sovrintendente e      |                      | qualifiche            |                      | equiparate....        |652,10                |658,50 --------------------------------------------------------------------- Vice sovrintendente e |                      | qualifiche            |                      | equiparate....        |648,90                |655,30 --------------------------------------------------------------------- Assistente capo e     |                      | qualifiche            |                      | equiparate....        |583,70                |589,40 --------------------------------------------------------------------- Assistente e          |                      | qualifiche            |                      | equiparate....        |531,40                |536,60 --------------------------------------------------------------------- Agente scelto e       |                      | qualifiche            |                      | equiparate....        |487,50                |492,30 --------------------------------------------------------------------- Agente e qualifiche   |                      | equiparate            |450,60                |455,00
 
 
 
 Nota all'art. 2:
 - Il testo dell'art. 4, comma 2, del citato decreto del
 Presidente  della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, e' il
 seguente:
 "2.  Le  misure  dell'indennita'  mensile  pensionabile
 stabilite dall'art. 5, comma 1, lettera b), del decreto del
 Presidente  della  Repubblica  18 giugno 2002, n. 164, come
 incrementate  ai  sensi del comma 1, sono rideterminate nei
 seguenti importi mensili lordi:
 
 |Dal 1° gennaio 2004   |Dal 1° gennaio 2005 Qualifiche            |(euro)                |(euro) --------------------------------------------------------------------- Vice questore aggiunto|                      | e qualifiche          |                      | equiparate            |761,30                |777,20 --------------------------------------------------------------------- Commissario capo e    |                      | qualifiche equiparate |747,20                |762,80 --------------------------------------------------------------------- Commissario e         |                      | qualifiche equiparate |740,40                |755,80 --------------------------------------------------------------------- Vice commissario e    |                      | qualifiche equiparate |710,40                |725,20 --------------------------------------------------------------------- Ispettore superiore   |                      | SUPS e qualifiche     |                      | equiparate            |723,30                |738,40 --------------------------------------------------------------------- Ispettore capo e      |                      | qualifiche equiparate |690,70                |705,10 --------------------------------------------------------------------- Ispettore e qualifiche|                      | equiparate            |669,20                |683,20 --------------------------------------------------------------------- Vice ispettore e      |                      | qualifiche equiparate |648,30                |661,80 --------------------------------------------------------------------- Sovrintendente capo e |                      | qualifiche equiparate |666,20                |680,10 --------------------------------------------------------------------- Sovrintendente e      |                      | qualifiche equiparate |626,80                |639,90 --------------------------------------------------------------------- Vice sovrintendente e |                      | qualifiche equiparate |623,70                |636,80 --------------------------------------------------------------------- Assistente capo e     |                      | qualifiche equiparate |561,10                |572,80 --------------------------------------------------------------------- Assistente e          |                      | qualifiche equiparate |510,80                |521,50 --------------------------------------------------------------------- Agente scelto e       |                      | qualifiche equiparate |468,40                |478,40 --------------------------------------------------------------------- Agente e qualifiche   |                      | equiparate            |432,20                |442,20
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 3. Assegno funzionale
 
 1.   Le   misure   dell'assegno   funzionale  pensionabile  di  cui all'articolo 2,  comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre   2003,  n.  348,  fermi  restando  i  requisiti  di  cui all'articolo  5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo   1999,   n.   254,  sono  rideterminate,  a  decorrere  dal 31 dicembre  2005  e  a  valere  dall'anno 2006, nei seguenti importi annui  lordi,  rispettivamente,  al compimento degli anni di servizio sottoindicati:
 
 |17 anni di servizio   |29 anni di servizio Qualifica             |(euro)                |(euro) --------------------------------------------------------------------- Agente e qualifiche   |                      | equiparate....        |1.448,40              |2.168,80 --------------------------------------------------------------------- Agente scelto e       |                      | qualifiche            |                      | equiparate....        |1.448,40              |2.168,80 --------------------------------------------------------------------- Assistente e          |                      | qualifiche            |                      | equiparate....        |1.448,40              |2.168,80 --------------------------------------------------------------------- Assistente capo e     |                      | qualifiche            |                      | equiparate....        |1.448,40              |2.168,80 --------------------------------------------------------------------- Vice sovrintendente e |                      | qualifiche            |                      | equiparate....        |1.800,20              |3.018,20 --------------------------------------------------------------------- Sovrintendente e      |                      | qualifiche            |                      | equiparate....        |1.800,20              |3.018,20 --------------------------------------------------------------------- Sovrintendente capo e |                      | qualifiche            |                      | equiparate....        |1.800,20              |3.018,20 --------------------------------------------------------------------- Vice ispettore e      |                      | qualifiche            |                      | equiparate....        |1.829,40              |3.070,50 --------------------------------------------------------------------- Ispettore e qualifiche|                      | equiparate....        |1.829,40              |3.070,50 --------------------------------------------------------------------- Ispettore capo e      |                      | qualifiche            |                      | equiparate....        |1.829,40              |3.070,50 --------------------------------------------------------------------- Ispettore superiore   |                      | s.U.P.S. e qualifiche |                      | equiparate....        |1.829,40              |3.070,50
 
 2.  Per  gli  appartenenti  al  ruolo  dei  commissari o qualifiche equiparate  della Polizia di Stato, ai ruoli dei commissari del Corpo di polizia penitenziaria, al ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale  dello  Stato,  per gli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti  di  custodia,  provenienti  da  ruoli  inferiori,  le  misure dell'assegno  funzionale pensionabile di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, fermi  restando  i  requisiti  di  cui  all'articolo 5,  comma 3, del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  16 marzo 1999, n. 254, a decorrere  dal  31 dicembre  2005  e  a  valere  dall'anno 2006, sono rideterminate  nei  seguenti importi annui lordi, rispettivamente, al compimento degli anni di servizio sottoindicati:
 
 |17 anni di servizio   |29 anni di servizio Qualifica             |(euro)                |(euro) --------------------------------------------------------------------- Vice commissario e    |                      | qualifiche            |                      | equiparate....        |2.153,50              |3.231,70 --------------------------------------------------------------------- Commissario e         |                      | qualifiche            |                      | equiparate....        |2.153,50              |3.231,70 --------------------------------------------------------------------- Commissario capo e    |                      | qualifiche            |                      | equiparate....        |2.770,90              |5.144,10 --------------------------------------------------------------------- Vice questore aggiunto|                      | e qualifiche          |                      | equiparate....        |3.122,70              |5.144,10
 
 
 
 Note all'art. 3:
 - Il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente della
 Repubblica   19 novembre   2003,   n.   348,   (Recepimento
 dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione
 integrativi  per  il personale non dirigente delle Forze di
 polizia ad ordinamento civile e militare), e' il seguente:
 «Art.   2   (Assegno   funzionale).   -  1.  Le  misure
 dell'assegno  funzionale  pensionabile  di  cui all'art. 5,
 comma 1,   del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
 9 febbraio  2001, n. 140, fermi restando i requisiti di cui
 all'art.  5,  comma 3,  del  decreto  del  Presidente della
 Repubblica   16 marzo   1999,   n.  254,  a  decorrere  dal
 1° gennaio  2003  sono  rideterminate  nei seguenti importi
 annui  lordi,  rispettivamente  al compimento degli anni di
 servizio sottoindicati:
 
 |17 anni di servizio   |29 anni di servizio Qualifica             |(euro)                |(euro) --------------------------------------------------------------------- Agente e qualifiche   |                      | equiparate            |1.131,60              |1.694,40 --------------------------------------------------------------------- Agente scelto e       |                      | qualifiche equiparate |1.131,60              |1.694,40 --------------------------------------------------------------------- Assistente e          |                      | qualifiche equiparate |1.131,60              |1.694,40 --------------------------------------------------------------------- Assistente capo e     |                      | qualifiche equiparate |1.131,60              |1.694,40 --------------------------------------------------------------------- Vice sovrintendente e |                      | qualifiche equiparate |1.406,40              |2.358,00 --------------------------------------------------------------------- Sovrintendente e      |                      | qualifiche equiparate |1.406,40              |2.358,00 --------------------------------------------------------------------- Sovrintendente capo e |                      | qualifiche equiparate |1.406,40              |2.358,00 --------------------------------------------------------------------- Vice ispettore e      |                      | qualifiche equiparate |1.429,20              |2.398,80 --------------------------------------------------------------------- Ispettore e qualifiche|                      | equiparate            |1.429,20              |2.398,80 --------------------------------------------------------------------- Ispettore capo e      |                      | qualifiche equiparate |1.429,20              |2.398,80 --------------------------------------------------------------------- Ispettore superiore   |                      | s.U.P.S. e qualifiche |                      | equiparate            |1.429,20              |2.398,80
 
 2.  Per  gli  appartenenti  al  ruolo  dei commissari o
 qualifiche  equiparate  della  Polizia  di  Stato,  per gli
 ufficiali  del  disciolto  Corpo degli agenti di custodia e
 per   i   funzionari   del  Corpo  forestale  dello  Stato,
 provenienti  da  ruoli  inferiori,  le  misure dell'assegno
 funzionale  pensionabile  di  cui  all'art. 5, comma 2, del
 decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 140 del 2001,
 fermi  restando i requisiti di cui all'art. 5, comma 3, del
 decreto  del Presidente della Repubblica n. 254 del 2001, a
 decorrere   dal  1° gennaio  2003  sono  rideterminate  nei
 seguenti   importi   annui   lordi,   rispettivamente,   al
 compimento degli anni di servizio sottoindicati:
 
 |17 anni di servizio   |29 anni di servizio Qualifica             |(euro)                |(euro)- --------------------------------------------------------------------- Vice commissario e    |                      | qualifiche equiparate |1.682,40              |2.524,80 --------------------------------------------------------------------- Commissario e         |                      | qualifiche equiparate |1.682,40              |2.524,80 --------------------------------------------------------------------- Commissario capo e    |                      | qualifiche equiparate |2.164,80              |4.018,80 --------------------------------------------------------------------- Vice questore agg.to e|                      | qualifiche equiparate |2.439,60              |4.018,80
 
 3.  A  decorrere  dal  1° gennaio  2003,  ai  soli fini
 dell'applicazione dei benefici previsti nei commi 1 e 2 del
 presente  articolo,  per  il  compimento  della  prescritta
 anzianita'  e' valutato il servizio comunque prestato senza
 demerito nelle Forze di polizia e nelle Forze armate.».
 - Il  testo  dell'art.  5,  comma  3  del  decreto  del
 Presidente   della   Repubblica   16 marzo  1999,  n.  254,
 (Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia
 ad  ordinamento civile e del provvedimento di concertazione
 delle  Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al
 quadriennio  normativo  1998-2001  ed  al biennio economico
 1998-1999), e' il seguente:
 «3.  -  Per  l'attribuzione  dell'assegno funzionale al
 personale  di  cui  ai  commi 1  e  2,  la  valutazione dei
 requisiti prescritti e' riferita al biennio precedente alla
 data  di  maturazione della prevista anzianita', escludendo
 dal  computo  gli anni compresi nel periodo suddetto in cui
 il  dipendente  abbia  riportato  una sanzione disciplinare
 piu'  grave  della  deplorazione  o un giudizio complessivo
 inferiore a buono.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 4. Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali
 
 1.  Per  ogni  Forza  di polizia ad ordinamento civile il Fondo per l'efficienza  dei  servizi  istituzionali, di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, cosi' come  incrementato  dall'articolo  3 del decreto del Presidente della Repubblica  19 novembre  2003,  n. 348, e dall'articolo 7 del decreto del   Presidente   della  Repubblica  5 novembre  2004,  n.  301,  e' ulteriormente incrementato delle seguenti risorse economiche annue:
 a) per l'anno 2005:
 1) Polizia di Stato: euro 956.000,00;
 2) Polizia penitenziaria: euro 420.000,00;
 3) Corpo forestale dello Stato: euro 58.000,00;
 b) a decorrere dall'anno 2006:
 1) Polizia di Stato: euro 3.187.000,00;
 2) Polizia penitenziaria: euro 3.368.000,00;
 3) Corpo forestale dello Stato: euro 368.000,00.
 2.  Gli  importi  di  cui  alle  lettere a)  e b)  del  comma 1 non comprendono  gli  oneri  contributivi  e l'IRAP a carico dello Stato. Quelli  afferenti  all'anno  2005  non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo.
 3.   Le  risorse  assegnate  e  non  utilizzate  nell'esercizio  di competenza  sono  riassegnate,  per  le  medesime esigenze, nell'anno successivo.
 
 
 
 Note all'art. 4:
 - Il  testo  dell'art.  14  del  decreto del Presidente
 della  Repubblica  18 giugno  2002,  n.  164,  (Recepimento
 dell'accordo   sindacale   per   le  Forze  di  polizia  ad
 ordinamento  civile  e dello schema di concertazione per le
 Forze  di  polizia  ad  ordinamento  militare  relativi  al
 quadriennio  normativo  2002-2005  ed  al biennio economico
 2002-2003.), e' il seguente:
 «Art.   14   (Fondo   per   l'efficienza   dei  servizi
 istituzionali).   -   1.  Per  ogni  Forza  di  polizia  ad
 ordinamento  civile  il  Fondo  unico  per l'efficienza dei
 servizi  istituzionali,  di  cui  all'art.  14  del secondo
 quadriennio  normativo  Polizia  e  all'art. 11 del biennio
 economico Polizia 2000-2001, e' ulteriormente incrementato,
 come  da  tabella  «A»  allegata al presente decreto, dalle
 seguenti risorse economiche:
 a) per  gli  anni  2002  e  2003,  dalle somme di cui
 all'art.  16,  comma 2,  della  legge  finanziaria 2002, di
 pertinenza di ogni singola Amministrazione;
 b) per  gli  anni  2002  e 2003 dalle somme derivanti
 dall'applicazione   dell'art.   4,  comma 4,  del  presente
 decreto.
 2.  Le  somme  destinate  al  fondo  e  non  utilizzate
 nell'esercizio  di  competenza  sono  riassegnate,  per  le
 medesime esigenze, nell'anno successivo.».
 - Il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della
 Repubblica   19 novembre   2003,   n.   348,   (Recepimento
 dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione
 integrativi  per  il personale non dirigente delle Forze di
 polizia ad ordinamento civile e militare.), e' il seguente:
 «Art.   3   (Fondo   per   l'efficienza   dei   servizi
 istituzionali).   -   1.  Per  ogni  Forza  di  polizia  ad
 ordinamento  civile  il  Fondo  unico  per l'efficienza dei
 servizi  istituzionali,  di cui all'art. 14 del decreto del
 Presidente  della  Repubblica  18 giugno  2002,  n. 164, e'
 incrementato,  a  decorrere  dall'anno 2003, dalle seguenti
 risorse economiche annue:
 a) Polizia di Stato: Euro 3.475.100,00;
 b) Polizia penitenziaria: Euro 1.406.100,00;
 c) Corpo forestale dello Stato: Euro 218.300,00.
 2.  Gli  importi  di  cui alle lettere a), b) e c), del
 comma 1,  non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a
 carico dello Stato.
 3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio
 di  competenza  sono riassegnate, per le medesime esigenze,
 nell'anno successivo.».
 - Il   testo   dell'art.   7  del  citato  decreto  del
 Presidente  della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, e' il
 seguente:
 «Art.   7   (Fondo   per   l'efficienza   dei   servizi
 istituzionali).   -   1.  Per  ogni  Forza  di  polizia  ad
 ordinamento  civile  il  Fondo per l'efficienza dei servizi
 istituzionali,   di   cui   all'art.  14  del  decreto  del
 Presidente  della  Repubblica  18 giugno  2002,  n. 164, ed
 all'art.  3  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
 19 novembre  2003,  n.  348, e' incrementato delle seguenti
 risorse economiche annue:
 a) per l'anno 2004:
 1) Polizia di Stato: euro 9.311.000,00;
 2)    Corpo    di   polizia   penitenziaria:   euro
 3.846.000,00;
 3) Corpo forestale dello Stato: euro 699.000,00;
 b) per l'anno 2005:
 1) Polizia di Stato: euro 15.647.000,00;
 2)    Corpo    di   polizia   penitenziaria:   euro
 6.341.000,00;
 3) Corpo forestale dello Stato: euro 1.084.000,00.
 2. Gli importi di cui al comma 1 non comprendono l'IRAP
 e  gli  oneri  contributivi  a  carico  dello Stato. Quelli
 afferenti  all'anno 2004 non hanno effetto di trascinamento
 nell'anno successivo.
 3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio
 di  competenza  sono riassegnate, per le medesime esigenze,
 nell'anno successivo.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 5. Ambito di applicazione e durata
 
 1.  Il presente decreto si applica al personale dei ruoli dell'Arma dei  carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale ausiliario di leva.
 2.  Le disposizioni del presente decreto integrano, a decorrere dal l° gennaio  2005,  quelle  relative al biennio economico 2004-2005 di cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301.
 
 
 
 Nota all'art. 5:
 - Per   il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
 5 novembre   2004,  n.  301,  e'  citato  nelle  note  alle
 premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 6 Indennita' pensionabile
 
 1.   Le   misure   dell'indennita'   mensile  pensionabile  di  cui all'articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5  novembre  2004,  n.  301, sono incrementate, alle decorrenze sotto indicate, dei seguenti importi mensili lordi:
 
 Qualifica                       |Incremento dal |Ulteriore incremento
 |1° gennaio 2005|dal 1° novembre 2005
 |(euro)         |(euro) --------------------------------------------------------------------- Tenente colonnello e            |               | maggiore....                    |14,80          |7,70 --------------------------------------------------------------------- Capitano....                    |14,50          |7,60 --------------------------------------------------------------------- Tenente....                     |14,40          |7,50 --------------------------------------------------------------------- Sottotenente....                |13,80          |7,20 --------------------------------------------------------------------- Maresciallo aiutante s.U.P.S. e |               | maresciallo aiutante....        |14,00          |7,40 --------------------------------------------------------------------- Maresciallo capo....            |13,40          |7,00 --------------------------------------------------------------------- Maresciallo ordinario....       |13,00          |6,80 --------------------------------------------------------------------- Maresciallo....                 |12,60          |6,60 --------------------------------------------------------------------- Brigadiere capo....             |12,90          |6,80 --------------------------------------------------------------------- Brigadiere....                  |12,20          |6,40 --------------------------------------------------------------------- Vice brigadiere....             |12,10          |6,40 --------------------------------------------------------------------- Appuntato scelto....            |10,90          |5,70 --------------------------------------------------------------------- Appuntato....                   |9,90           |5,20 --------------------------------------------------------------------- Carabiniere scelto/finanziere   |               | scelto....                      |9,10           |4,80 --------------------------------------------------------------------- Carabiniere/finanziere....      |8,40           |4,40
 
 2.   Le   misure   dell'indennita'   mensile  pensionabile  di  cui all'articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, come incrementate ai sensi del comma 1, sono rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:
 
 |Misure mensili dal 1° |Misure mensili dal 1° Gradi                 |gennaio 2005 (euro)   |novembre 2005 (euro) --------------------------------------------------------------------- Tenente colonnello e  |                      | maggiore....          |792,00                |799,70 --------------------------------------------------------------------- Capitano....          |777,30                |784,90 --------------------------------------------------------------------- Tenente....           |770,20                |777,70 --------------------------------------------------------------------- Sottotenente....      |739,00                |746,20 --------------------------------------------------------------------- Maresciallo aiutante  |                      | s.U.P.S. e maresciallo|                      | aiutante....          |752,40                |759,80 --------------------------------------------------------------------- Maresciallo capo....  |718,50                |725,50 --------------------------------------------------------------------- Maresciallo           |                      | ordinario....         |696,20                |703,00 --------------------------------------------------------------------- Maresciallo....       |674,40                |681,00 --------------------------------------------------------------------- Brigadiere capo....   |693,00                |699,80 --------------------------------------------------------------------- Brigadiere....        |652,10                |658,50 --------------------------------------------------------------------- Vice brigadiere....   |648,90                |655,30 --------------------------------------------------------------------- Appuntato scelto....  |583,70                |589,40 --------------------------------------------------------------------- Appuntato....         |531,40                |536,60 --------------------------------------------------------------------- Carabiniere           |                      | scelto/finanziere     |                      | scelto....            |487,50                |492,30 --------------------------------------------------------------------- Carabiniere/finanziere|450,60                |455,00
 
 
 
 Nota all'art. 6:
 - Il  testo  dell'art.  11,  comma 2  del  decreto  del
 Presidente  della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, e' il
 seguente:
 "2. Le   misure  dell'indennita'  mensile  pensionabile
 stabilite  dall'art.  44,  comma 1, lettera b), del decreto
 del  Presidente  della  Repubblica  18 giugno 2002, n. 164,
 come  incrementate ai sensi del comma 1, sono rideterminate
 nei seguenti importi mensili lordi:
 
 |Dal 1° gennaio 2004   |Dal 1° gennaio 2005 Gradi                 |(euro)                |(euro) --------------------------------------------------------------------- Tenente Colonnello e  |                      | Maggiore              |761,30                |777,20 --------------------------------------------------------------------- Capitano              |747,20                |762,80 --------------------------------------------------------------------- Tenente               |740,40                |755,80 --------------------------------------------------------------------- Sottotenente          |710,40                |725,20 --------------------------------------------------------------------- Maresciallo Aiutante  |                      | s.UPS e Maresciallo   |                      | Aiutante              |723,30                |738,40 --------------------------------------------------------------------- Maresciallo Capo      |690,70                |705,10 --------------------------------------------------------------------- Maresciallo Ordinario |669,20                |683,20 --------------------------------------------------------------------- Maresciallo           |648,30                |661,80 --------------------------------------------------------------------- Brigadiere Capo       |666,20                |680,10 --------------------------------------------------------------------- Brigadiere            |626,80                |639,90 --------------------------------------------------------------------- Vice Brigadiere       |623,70                |636,80 --------------------------------------------------------------------- Appuntato Scelto      |561,10                |572,80 --------------------------------------------------------------------- Appuntato             |510,80                |521,50 --------------------------------------------------------------------- Carabiniere           |                      | Scelto/Finanziere     |                      | Scelto                |468,40                |478,40 --------------------------------------------------------------------- Agente e qualifiche   |                      | equiparate            |432,20                |442,20
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 7. Assegno funzionale
 
 1.   Le   misure   dell'assegno  funzionale  pensionabile,  di  cui all'articolo 7,  comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre   2003,  n.  348,  fermi  restando  i  requisiti  di  cui all'articolo 45, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo   1999,   n.   254,  sono  rideterminate,  a  decorrere  dal 31 dicembre  2005  e  a  valere  dall'anno 2006, nei seguenti importi annui  lordi,  rispettivamente  al  compimento degli anni di servizio sottoindicati:
 
 |17 anni di servizio   |29 anni di servizio Qualifica             |(euro)                |(euro) --------------------------------------------------------------------- Carabiniere e         |                      | finanziere....        |1.448,40              |2.168,80 --------------------------------------------------------------------- Carabiniere scelto e  |                      | finanziere scelto.... |1.448,40              |2.168,80 --------------------------------------------------------------------- Appuntato....         |1.448,40              |2.168,80 --------------------------------------------------------------------- Appuntato scelto....  |1.448,40              |2.168,80 --------------------------------------------------------------------- Vice brigadiere....   |1.800,20              |3.018,20 --------------------------------------------------------------------- Brigadiere....        |1.800,20              |3.018,20 --------------------------------------------------------------------- Brigadiere capo....   |1.800,20              |3.018,20 --------------------------------------------------------------------- Maresciallo....       |1.829,40              |3.070,50 --------------------------------------------------------------------- Maresciallo           |                      | ordinario....         |1.829,40              |3.070,50 --------------------------------------------------------------------- Maresciallo capo....  |1.829,40              |3.070,50 --------------------------------------------------------------------- Maresciallo aiutante  |                      | s.U.P.S. e maresciallo|                      | aiutante....          |1.829,40              |3.070,50
 
 2.  Per  gli  ufficiali  provenienti dai ruoli inferiori, le misure dell'assegno  funzionale pensionabile di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, fermi  restando  i  requisiti  di  cui  all'articolo 45, comma 3, del decreto  del  Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, sono rideterminate,  a decorrere dal 31 dicembre 2005 e a valere dall'anno 2006,   nei   seguenti   importi  annui  lordi,  rispettivamente,  al compimento degli anni di servizio sottoindicati:
 
 |17 anni di servizio   |29 anni di servizio Qualifica             |(euro)                |(euro) --------------------------------------------------------------------- Sottotenente          |                      | s.p.e.....            |2.153,50              |3.231,70 --------------------------------------------------------------------- Tenente....           |2.153,50              |3.231,70 --------------------------------------------------------------------- Capitano....          |2.770,90              |5.144,10 --------------------------------------------------------------------- Maggiore....          |3.122,70              |5.144,10 --------------------------------------------------------------------- Tenente colonnello....|3.122,70              |5.144,10
 
 
 
 Note all'art. 7:
 - Il   testo   dell'art.   7  del  citato  decreto  del
 Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, e' il
 seguente:
 «Art.   7   (Assegno   funzionale).   -  1.  Le  misure
 dell'assegno  funzionale  pensionabile  di cui all'art. 17,
 comma 1,   del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
 9 febbraio  2001, n. 140, fermi restando i requisiti di cui
 all'art.  45,  comma 3,  del  decreto  del Presidente della
 Repubblica   16 marzo   1999,   n.  254,  a  decorrere  dal
 1° gennaio  2003  sono  rideterminate  nei seguenti importi
 annui  lordi,  rispettivamente  al compimento degli anni di
 servizio sottoindicati:
 
 |17 anni di servizio   |29 anni di servizio Grado                 |(euro)                |(euro) --------------------------------------------------------------------- Carabiniere e         |                      | finanziere            |1.131,60              |1.694,40 --------------------------------------------------------------------- Carabiniere scelto e  |                      | finanziere scelto     |1.131,60              |1.694,40 --------------------------------------------------------------------- Appuntato             |1.131,60              |1.694,40 --------------------------------------------------------------------- Appuntato scelto      |1.131,60              |1.694,40 --------------------------------------------------------------------- Vice brigadiere       |1.406,40              |2.358,00 --------------------------------------------------------------------- Brigadiere            |1.406,40              |2.358,00 --------------------------------------------------------------------- Brigadiere capo       |1.406,40              |2.358,00 --------------------------------------------------------------------- Maresciallo           |1.429,20              |2.398,80 --------------------------------------------------------------------- Maresciallo ordinario |1.429,20              |2.398,80 --------------------------------------------------------------------- Maresciallo capo      |1.429,20              |2.398,80 --------------------------------------------------------------------- Maresciallo aiutante  |                      | s.U.P.S. e Maresciallo|                      | aiutante              |1.429,20              |2.398,80
 
 2.  Per  gli ufficiali provenienti dai ruoli inferiori,
 le  misure  dell'assegno  funzionale  pensionabile  di  cui
 all'art.  17,  comma 2,  del  decreto  del Presidente della
 Repubblica  n.  140 del 2001, fermi restando i requisiti di
 cui  all'art. 45, comma 3, del decreto del Presidente della
 Repubblica n. 254 del 1999, a decorrere dal 1° gennaio 2003
 sono   rideterminate  nei  seguenti  importi  annui  lordi,
 rispettivamente,  al  compimento  degli  anni  di  servizio
 sottoindicati:
 
 |17 anni di servizio     |29 anni di servizio Grado             |(euro)                  |(euro) --------------------------------------------------------------------- Sottotenente      |1.682,40                |2.524,80 --------------------------------------------------------------------- Tenente           |1.682,40                |2.524,80 --------------------------------------------------------------------- Capitano          |2.164,80                |4.018,80 --------------------------------------------------------------------- Maggiore          |2.439,60                |4.018,80 --------------------------------------------------------------------- Tenente colonnello|2.439,60                |4.018,80
 
 3.  A  decorrere  dal  1° gennaio  2003,  ai  soli fini
 dell'applicazione  dei  benefici  previsti nei commi 1 e 2,
 per  il  compimento della prescritta anzianita' e' valutato
 il servizio comunque prestato senza demerito nelle Forze di
 polizia e nelle Forze armate.».
 - Il  testo  dell'art.  45, comma 3, del citato decreto
 del  Presidente  della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, e'
 il seguente:
 «3.   Per  l'attribuzione  dell'assegno  funzionale  al
 personale  di  cui  ai  commi 1  e  2,  la  valutazione dei
 requisiti prescritti e' riferita al biennio precedente alla
 data  di  maturazione della prevista anzianita', escludendo
 dal  computo  gli anni compresi nel periodo suddetto in cui
 il personale abbia riportato una sanzione disciplinare piu'
 grave  della  consegna  di rigore o un giudizio complessivo
 inferiore a «nella media».».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 8. Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali
 
 1.  Per  ogni  Forza di polizia ad ordinamento militare, le risorse economiche   per   l'efficienza  dei  servizi  istituzionali  di  cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, cosi' come incrementate dall'articolo 8 del decreto del Presidente   della   Repubblica   19 novembre   2003,   n.   348,   e dall'articolo 14   del   decreto   del  Presidente  della  Repubblica 5 novembre  2004,  n.  301,  sono  ulteriormente  incrementate  delle seguenti somme annue:
 a) per l'anno 2005:
 1) Arma dei carabinieri: euro 1.090.000,00;
 2) Guardia di finanza: euro 356.000,00;
 b) a decorrere dall'anno 2006:
 1) Arma dei carabinieri: euro 1.900.000,00;
 2) Guardia di finanza: euro 774.000,00.
 2.  Gli  importi  di  cui  alle  lettere a)  e b)  del  comma 1 non comprendono  gli  oneri  contributivi  e l'IRAP a carico dello Stato. Quelli  afferenti  all'anno  2005  non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo.
 3.   Le  risorse  assegnate  e  non  utilizzate  nell'esercizio  di competenza  sono  riassegnate,  per  le  medesime esigenze, nell'anno successivo.
 
 
 
 Note all'art. 8:
 - Il   testo   dell'art.  53  del  citato  decreto  del
 Presidente  della  Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, e' il
 seguente:
 «Art.  53  (Efficienza dei servizi istituzionali). - 1.
 Per  ogni  Forza  di  polizia  ad  ordinamento militare, le
 risorse    economiche    per   l'efficienza   dei   servizi
 istituzionali  di  cui  all'art. 53 del secondo quadriennio
 normativo  Polizia  e  all'art.  23  del  biennio economico
 Polizia  2000-2001 sono ulteriormente incrementate, come da
 tabella «A» allegata al presente decreto:
 a) per  gli  anni  2002  e  2003,  dalle somme di cui
 all'art.  16,  comma 2,  della  legge  finanziaria 2002, di
 pertinenza di ogni singola Amministrazione;
 b) per  gli  anni  2002  e 2003 dalle somme derivanti
 dall'applicazione   dell'art.  43,  comma 4,  del  presente
 decreto.
 2.  Le  somme assegnate e non utilizzate nell'esercizio
 di  competenza  sono riassegnate, per le medesime esigenze,
 nell'anno successivo.
 3.  Le  risorse indicate al comma 1 sono utilizzate per
 attribuire compensi finalizzati a:
 a) fronteggiare particolari situazioni di servizio;
 b) incentivare    l'impegno   del   personale   nelle
 attivita'  operative  e  di  funzionamento  individuate dal
 Comandante   generale   dell'Arma  dei  carabinieri  e  dal
 Comandante generale del Corpo della guardia di finanza;
 c) compensare  l'impiego  in compiti od incarichi che
 comportino  l'assunzione  di  specifiche  responsabilita' o
 disagio  anche  con  particolare  riguardo,  per l'Arma dei
 carabinieri,  al  personale  in  forza al Gruppo intervento
 speciale;
 d) compensare la presenza qualificata;
 e) compensare  l'incentivazione  della  produttivita'
 collettiva al fine del miglioramento dei servizi;
 f) compensare,   per  quanto  riguarda  il  personale
 dell'Arma   dei   carabinieri,   le   specifiche   funzioni
 investigative  e  di controllo del territorio, nonche', per
 quanto  riguarda  il  personale  del Corpo della guardia di
 finanza,     le     specifiche    funzioni    di    Polizia
 economico-finanziaria.
 4. Con distinti decreti del Ministro della difesa e del
 Ministro   dell'economia   e   finanze,   su  proposta  dei
 rispettivi  Comandanti  generali,  previa informazione alle
 rappresentanze militari centrali, ai sensi dell'art. 59 del
 secondo  quadriennio  normativo  Polizia,  sono annualmente
 determinati  i criteri per la destinazione, l'utilizzazione
 delle   risorse   indicate   al   comma 1,  disponibili  al
 31 dicembre  di  ciascun  anno  e  le modalita' applicative
 concernenti   l'attribuzione   dei  compensi  previsti  dal
 presente articolo.
 5.  Le risorse di cui al comma 1 non possono comportare
 una distribuzione indistinta e generalizzata.».
 Si  riporta  la tabella A allegata al decreto .........
 n. 164 del 2002:
 
 Tabella A Art. 14 e 53
 
 |Anno 2002 (in milioni |Anno 2003 (in milioni
 |di euro)              |di euro) --------------------------------------------------------------------- Polizia di Stato      |8,20                  |17,40 --------------------------------------------------------------------- Corpo della Polizia   |                      | penitenziaria         |-                     |- --------------------------------------------------------------------- Corpo forestale dello |                      | Sato                  |0,80                  |1,60 --------------------------------------------------------------------- Arma dei carabinieri  |6,40                  |13,70 --------------------------------------------------------------------- Corpo della Guardia di|                      | finanza               |6,80                  |14,50 --------------------------------------------------------------------- Totali                |22,20                 |47,20
 
 N.B.:
 
 a) gli importi non comprendono gli oneri contributivi
 e  l'IRAP  a  carico dello Stato. Quelli afferenti all'anno
 2002   non   hanno   effetto   di  trascinamento  nell'anno
 successivo;
 b)  gli  importi  tengono conto delle disposizioni di
 cui  agli articoli 14 e 53 e delle risorse utilizzate dalle
 singole  amministrazioni  per gli incrementi delle voci del
 trattamento accessorio.
 Il  testo dell'art. 8 del citato decreto del Presidente
 della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, e' il seguente:
 «Art.  8  (Efficienza  dei servizi istituzionali). - 1.
 Per  ogni  Forza  di  polizia  ad  ordinamento militare, le
 risorse    economiche    per   l'efficienza   dei   servizi
 istituzionali di cui all'art. 53 del decreto del Presidente
 della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, sono incrementate,
 a decorrere dall'anno 2003, dalle seguenti somme annue:
 a) Arma dei carabinieri: Euro 3.344.600,00;
 b) Guardia di finanza: Euro 2.160.600,00.
 2.  Gli  importi  di  cui  alle  lettere a),  e b), del
 comma 1,  non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a
 carico dello Stato.
 3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio
 di  competenza  sono riassegnate, per le medesime esigenze,
 nell'anno successivo.».
 - Il   testo   dell'art.  14  del  citato  decreto  del
 Presidente  della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, e' il
 seguente:
 «Art.  14  (Efficienza dei servizi istituzionali). - 1.
 Per  ogni Forza di polizia ad ordinamento militare il Fondo
 per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'art.
 53  del  decreto  del Presidente della Repubblica 18 giugno
 2002,  n.  164,  ed  all'art.  8 del decreto del Presidente
 della  Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, e' incrementato
 delle seguenti risorse economiche annue:
 a) per l'anno 2004:
 1) Arma dei carabinieri: euro 10.539.000,00;
 2)   Corpo   della   Guardia   di   finanza:   euro
 5.906.000,00;
 b) per l'anno 2005:
 1) Arma dei carabinieri: euro 17.832.000,00;
 2)   Corpo   della   Guardia   di   finanza:   euro
 9.615.000,00.
 2. Gli importi di cui al comma 1 non comprendono l'IRAP
 e  gli  oneri  contributivi  a  carico  dello Stato. Quelli
 afferenti  all'anno 2004 non hanno effetto di trascinamento
 nell'anno successivo.
 3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio
 di  competenza  sono riassegnate, per le medesime esigenze,
 nell'anno successivo.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 9. Proroga di efficacia di norme
 
 1.  Al  personale di cui ai titoli I e II continuano ad applicarsi, ove  non in contrasto con il presente decreto, le norme stabilite dai precedenti provvedimenti di recepimento.
 |  |  |  | Art. 10. Copertura finanziaria
 
 1.   All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente  decreto, valutato  in  72,801  milioni  di  euro  per  l'anno 2005 e a 194,961 milioni  di  euro  a  decorrere dall'anno 2006, si provvede, quanto a 72,801 milioni di euro, per l'anno 2005, e quanto a 97,650 milioni di euro,    a    decorrere    dall'anno    2006,    mediante    utilizzo dell'autorizzazione  di  spesa  prevista  dall'articolo 1,  comma 89, della  legge  30 dicembre  2004,  n.  311, quanto a 97,311 milioni di euro,    a    decorrere    dall'anno    2006,    mediante    utilizzo dell'autorizzazione  di  spesa  prevista  dall'articolo 1, comma 177, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
 2.  Il  Ministero  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 28 aprile 2006
 CIAMPI
 
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Baccini,   Ministro   per  la  funzione
 pubblica
 Pisanu, Ministro dell'interno
 Martino, Ministro della difesa
 Castelli, Ministro della giustizia
 Alemanno,   Ministro   delle  politiche
 agricole e forestali
 Tremonti,   Ministro  del-l'economia  e
 delle finanze Visto,  il  Guardasigilli: Mastella   Registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 2006   Ministeri istituzionali, registro n. 8, foglio n. 262
 
 
 
 Note all'art. 10:
 - Per gli articoli 1, comma 89, della legge 30 dicembre
 2004,  n. 311 e 1, comma 177, della legge 23 dicembre 2005,
 n. 266, si vedano le note alle premesse.
 
 
 
 
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