Gazzetta n. 148 del 28 giugno 2006 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 2006, n. 220
Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione integrativi per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, relativi al biennio economico 2004-2005.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, recante: «Procedure per disciplinare i contenuti del rapporto d'impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate»;
Viste le disposizioni degli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, che disciplinano le procedure negoziali e di concertazione, da avviare, sviluppare e concludere con carattere di contestualita', per l'adozione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti il personale, rispettivamente, delle Forze di polizia ad ordinamento civile e ad ordinamento militare, nonche' delle Forze armate, con esclusione dei dirigenti civili e militari, del personale di leva ed ausiliario di leva;
Viste le disposizioni degli articoli 2 e 7 del predetto decreto legislativo n. 195 del 1995, relative alle modalita' di costituzione delle delegazioni di parte pubblica, delle delegazioni sindacali e dei rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza che partecipano alle richiamate procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per le Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), per le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) e per le Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica);
Viste, in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), ed all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, riguardanti le delegazioni e le procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e delle Forze di polizia ad ordinamento militare in precedenza indicate;
Visto il decreto ministeriale 10 maggio 2004 del Ministro per la funzione pubblica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 14 maggio 2004, relativo alla «Individuazione della delegazione sindacale, che partecipa alle trattative per la definizione dell'accordo sindacale per il biennio economico 2004-2005, riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato)»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di provvedimento per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al biennio economico 2004-2005»;
Vista l'ipotesi di accordo sindacale integrativo, relativo al biennio economico 2004-2005 per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), sottoscritta, ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in data 20 aprile 2006 dalla delegazione di parte pubblica e da tutte le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale, di seguito indicate: per la Polizia di Stato:
SIULP;
SAP;
SIAP;
SILP per la CGIL;
UILPS;
FSP - Lisipo, Sodipo Rinnovamento Sindacale per l'UGL;
Federazione Confederazione CONSAP - Italia Sicura (ANIP - USP);
COISP UP; per il Corpo della polizia penitenziaria:
SAPPE;
OSAPP;
CISL-FSP/Polizia penitenziaria;
CGIL-FP/Polizia penitenziaria;
UIL-PA/Polizia penitenziaria;
SINAPPE;
FSA- CNPP;
SiALPe - ASIA; per il Corpo forestale dello Stato:
SAPAF;
UGL/Corpo forestale dello Stato;
CISL-FPS/Corpo forestale dello Stato;
UIL-PA/Corpo Forestale dello Stato;
Federazione Sindacale Forestale SAPECOFS-CISAL;
CIGL-FP/Corpo Forestale dello Stato;
DIRFOR;
Visto lo schema di provvedimento di concertazione integrativo, relativo al biennio economico 2004-2005 per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza), concertato, ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in data 20 aprile 2006 dalla delegazione di parte pubblica, dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri, dal Comando generale del Corpo della guardia di finanza, dalla Sezione COCER carabinieri, dalla Sezione COCER guardia di finanza;
Visto l'articolo 1, comma 89, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), che incrementa, per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale in regime di diritto pubblico, le risorse previste dall'articolo 3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004);
Visto l'articolo 1, comma 177, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che incrementa ulteriormente, per i miglioramenti economici e per l'incentivazione della produttivita' al personale statale in regime di diritto pubblico, le risorse previste dai citati articolo 3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e articolo 1, comma 89, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e l'articolo 7, comma 11, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 195 del 1995;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 aprile 2006, con la quale sono stati approvati, ai sensi del citato articolo 7, comma 11, del decreto legislativo n. 195 del 1995, previa verifica delle compatibilita' finanziarie e in assenza delle osservazioni di cui ai commi 4 e 6 del medesimo articolo 7, l'ipotesi di accordo sindacale riguardante il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e lo schema di provvedimento riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare in precedenza indicati;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa, con il Ministro della giustizia, con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:

Art. 1.
Ambito di applicazione e durata

1. Il presente decreto si applica al personale dei ruoli della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale ausiliario di leva.
2. Le disposizioni del presente decreto integrano, a decorrere dal 1° gennaio 2005, quelle relative al biennio economico 2004-2005 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301.



Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:

- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Il testo degli articoli 1,2, e 7 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195, come modificato e
integrato dal decreto legislativo 31 marzo 2000, n. 129,
(Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216,
in materia di procedure per disciplinare i contenuti del
rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e
delle Forze armate), e' il seguente:
«Art. 1-(Ambito di applicazione). - 1. Le procedure che
disciplinano i contenuti del rapporto di impiego del
personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento
militare e delle Forze armate, esclusi i rispettivi
dirigenti civili e militari ed il personale di leva nonche'
quello ausiliario di leva, sono stabilite dal presente
decreto legislativo. Il rapporto di impiego del personale
civile e militare con qualifica dirigenziale resta
disciplinato dai rispettivi ordinamenti ai sensi dell'art.
2, comma 4, e delle altre disposizioni del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni ed integrazioni.
2. Le procedure di cui al comma 1, da attuarsi secondo
le modalita' e per le materie indicate negli
articoli seguenti, si concludono con l'emanazione di
separati decreti del Presidente della Repubblica
concernenti rispettivamente il personale delle Forze di
polizia anche ad ordinamento militare e quello delle Forze
armate.».
«Art. 2 (Provvedimenti). - 1. Il decreto del Presidente
della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, concernente il
personale delle Forze di polizia e' emanato:
a) per quanto attiene alle Forze di polizia ad
ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia
penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), a seguito di
accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte
pubblica, composta dal Ministro per la funzione pubblica,
che la presiede, e dai Ministri dell'interno, del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, della
difesa, delle finanze, della giustizia e delle politiche
agricole e forestali o dai Sottosegretari di Stato
rispettivamente delegati, e da una delegazione sindacale,
composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali
rappresentative sul piano nazionale del personale della
Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e
del Corpo forestale dello Stato, individuate con decreto
del Ministro per la funzione pubblica in conformita' alle
disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di
accertamento della rappresentativita' sindacale, misurata
tenendo conto del dato associativo e del dato elettorale;
le modalita' di espressione di quest'ultimo, le relative
forme di rappresentanza e le loro attribuzioni sono
definite, tra le suddette delegazioni di parte pubblica e
sindacale, con apposito accordo, recepito, con le procedure
di cui all'art. 7, comma 4 e 11, con decreto del Presidente
della Repubblica, in attesa della cui entrata in vigore il
predetto decreto del Ministro per la funzione pubblica
tiene conto del solo dato associativo;
b) per quanto attiene alle Forze di polizia ad
ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della
guardia di finanza), a seguito di concertazione fra i
Ministri indicati nella lettera A) o i Sottosegretari di
Stato rispettivamente delegati alla quale partecipano,
nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della difesa e
delle finanze, i Comandanti generali dell'Arma dei
carabinieri e della Guardia di finanza o loro delegati ed i
rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza
(COCER - Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza).
2. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui
all'art. 1, comma 2, concernente il personale delle Forze
armate e' emanato a seguito di concertazione tra i Ministri
per la funzione pubblica, del tesoro e della difesa, o
Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla
quale partecipano, nell'ambito della delegazione del
Ministro della difesa, il Capo di Stato maggiore della
difesa o suoi delegati ed i rappresentanti del Consiglio
centrale di rappresentanza (COCER - Sezioni Esercito,
Marina ed Aeronautica).
3. Le delegazioni delle organizzazioni sindacali di cui
al comma 1, lettera a) sono composte da rappresentanti di
ciascuna organizzazione sindacale. Nelle delegazioni dei
Ministeri della difesa e delle finanze di cui al comma 1,
lettera b), e al comma 2 le rappresentanze militari
partecipano con rappresentanti di ciascuna sezione del
Consiglio centrale di rappresentanza (COCER), in modo da
consentire la rappresentanza di tutte le categorie
interessate.».
«Art. 7 (Procedimento). - 1. Le procedure per
l'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica di
cui all'art. 2 sono avviate dal Ministro per la funzione
pubblica almeno quattro mesi prima dei termini di scadenza
previsti dai precedenti decreti. Entro lo stesso termine,
le organizzazioni sindacali del personale delle Forze di
polizia ad ordinamento civile possono presentare proposte e
richieste relative alle materie oggetto delle procedure
stesse. Il COCER Interforze puo' presentare nel termine
predetto, anche separatamente per sezioni Carabinieri,
Guardia di finanza e Forze armate, le relative proposte e
richieste al Ministro per la funzione pubblica, al Ministro
della difesa e, per il Corpo della Guardia di finanza, al
Ministro delle finanze, per il tramite dello stato maggiore
della Difesa o del Comando generale corrispondente.
1-bis. Le procedure di cui all'art. 2 hanno inizio
contemporaneamente e si sviluppano con carattere di
contestualita' nelle fasi successive, compresa quella della
sottoscrizione dell'ipotesi di accordo sindacale, per
quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile,
e della sottoscrizione dei relativi schemi di
provvedimento, per quanto attiene le Forze di polizia ad
ordinamento militare e al personale delle Forze armate.
2. Al fine di assicurare condizioni di sostanziale
omogeneita', il Ministro per la funzione pubblica, in
qualita' di Presidente delle delegazioni di parte pubblica,
nell'ambito delle procedure di cui ai commi 3, 5 e 7, puo'
convocare, anche congiuntamente, le delegazioni di parte
pubblica, i rappresentanti dello Stato maggiore difesa, dei
Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia
di finanza e dei COCER di cui all'art. 2, nonche' delle
organizzazioni sindacali rappresentative sul piano
nazionale delle Forze di polizia ad ordinamento civile di
cui al medesimo art. 2.
3. Le trattative per la definizione dell'accordo
sindacale riguardante le Forze di polizia ad ordinamento
civile di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), si svolgono
in riunioni cui partecipano i rappresentanti delle
organizzazioni sindacali legittimate a parteciparvi ai
sensi della citata disposizione e si concludono con la
sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale.
4. Le organizzazioni sindacali dissenzienti
dall'ipotesi di accordo di cui al comma 3 possono
trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai
Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le
loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla
sottoscrizione dell'accordo.
5. I lavori per la formulazione dello schema di
provvedimento riguardante le Forze di polizia ad
ordinamento militare di cui all'art. 2, comma 1, lettera
b), si svolgono in riunioni cui partecipano i delegati dei
Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo
della Guardia di finanza e rappresentanti delle rispettive
sezioni COCER e si concludono con la sottoscrizione dello
schema di provvedimento concordato.
6. Le Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza del
Consiglio centrale di rappresentanza, entro il termine di
cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento
di cui al comma 5, possono trasmettere, ove dissenzienti,
al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri
competenti, le loro osservazioni in ordine al predetto
schema, per il tramite dei rispettivi Comandi generali.
7. I lavori per la formulazione dello schema di
provvedimento riguardante le Forze armate si svolgono in
riunioni cui partecipano i delegati dello stato maggiore
della Difesa e i rappresentanti del COCER (sezioni
Esercito, Marina e Aeronautica) e si concludono con la
sottoscrizione dello schema di provvedimento concordato.
8. Le Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica del
Consiglio centrale di rappresentanza, entro il termine di
cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento
di cui al comma 7, possono trasmettere, ove dissenzienti,
al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri
competenti le loro osservazioni in ordine al predetto
schema, per il tramite dello Stato maggiore difesa.
9. Per la formulazione di pareri, richieste ed
osservazioni sui provvedimenti in concertazione, il
Consiglio centrale di rappresentanza (COCER) si articola e
delibera nei comparti. I comparti interessati sono due e
sono formati rispettivamente dai delegati con rapporto
d'impiego delle Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica, e
dai delegati con rapporto d'impiego delle Sezioni
Carabinieri e Guardia di finanza.
10. L'ipotesi di accordo sindacale di cui al comma 3 e
gli schemi di provvedimento di cui ai commi 5 e 7 sono
corredati da appositi prospetti contenenti l'individuazione
del personale interessato, i costi unitari e gli oneri
riflessi del trattamento economico, nonche' la
quantificazione complessiva della spesa, diretta ed
indiretta, ivi compresa quella eventualmente rimessa alla
contrattazione decentrata, con l'indicazione della
copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di
validita' dei predetti atti, prevedendo, altresi', la
possibilita' di prorogarne l'efficacia temporale, ovvero di
sospendere l'esecuzione parziale, o totale, in caso di
accertata esorbitanza dai limiti di spesa. Essi possono
prevedere la richiesta - da parte della Presidenza del
Consiglio dei Ministri o delle organizzazioni sindacali
firmatarie ovvero delle sezioni COCER, per il tramite dei
rispettivi Comandi generali o dello Stato maggiore della
difesa - al Nucleo di valutazione della spesa relativa al
pubblico impiego (istituito presso il Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro dall'art. 10 della legge
30 dicembre 1991, n. 412) di controllo e certificazione dei
costi esorbitanti sulla base delle rilevazioni effettuate
dalla Ragioneria generale dello Stato, dal Dipartimento
della funzione pubblica e dall'Istituto nazionale di
statistica. Il nucleo si pronuncia entro quindici giorni
dalla richiesta. L'ipotesi di accordo sindacale ed i
predetti schemi di provvedimento non possono in ogni caso
comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico
di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto
a quanto stabilito nel documento di programmazione
economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge
finanziaria e nel provvedimento collegato, nonche' nel
bilancio. In nessun caso possono essere previsti oneri
aggiuntivi, diretti o indiretti, oltre il periodo di
validita' dei decreti del Presidente della Repubblica di
cui al comma 11, in particolare per effetto della
decorrenza dei benefici a regime.
11. Il Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni
dalla sottoscrizione, verificate le compatibilita'
finanziarie ed esaminate le osservazioni di cui ai commi 4,
6 e 8, approva l'ipotesi di accordo sindacale riguardante
le Forze di polizia ad ordinamento civile e gli schemi di
provvedimento riguardanti rispettivamente le Forze di
polizia ad ordinamento militare e le Forze armate, i cui
contenuti sono recepiti con i decreti del Presidente della
Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, per i quali si
prescinde dal parere del Consiglio di Stato.
11-bis. Nel caso in cui la Corte dei conti, in sede di
esercizio del controllo preventivo di legittimita' sui
decreti di cui al comma 11, richieda chiarimenti o elementi
integrativi, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge
14 gennaio 1994, n. 20, le controdeduzioni devono essere
trasmesse alla stessa entro quindici giorni.
12. La disciplina emanata con i decreti del Presidente
della Repubblica di cui al comma 11, ha durata quadriennale
per gli aspetti normativi e biennali per quelli
retributivi, a decorrere dai termini di scadenza previsti
dai precedenti decreti, e conserva efficacia fino
all'entrata in vigore dei decreti successivi.
13. Nel caso in cui l'accordo e le concertazioni di cui
al presente decreto non vengano definiti entro
centocinquanta giorni dall'inizio delle relative procedure,
il Governo riferisce alla Camera dei deputati ed al Senato
della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai
rispettivi regolamenti.».
- Il decreto 10 maggio 2004 del Ministro per la
funzione pubblica reca: «Individuazione della delegazione
sindacale, che partecipa alle trattative per la definizione
dell'accordo sindacale per il biennio economico 2004-2005,
riguardante il personale delle Forze di polizia ad
ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia
penitenziaria e Corpo forestale dello Stato).».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre
2004, n. 301, reca: «Recepimento dell'accordo sindacale per
le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di
provvedimento per le Forze di polizia ad ordinamento
militare relativi al biennio economico 2004 - 2005.».
- Il testo dell'art. 1, comma 89 della legge
30 dicembre 2004, n. 311, (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge
finanziaria 2005, e' il seguente:
«89. Le risorse previste dall'art. 3, comma 47, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, per corrispondere i
miglioramenti retributivi al personale statale in regime di
diritto pubblico sono incrementate di 119 milioni di euro
per l'anno 2005 e di 159 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2006, con specifica destinazione,
rispettivamente, di 105 milioni di euro e di 139 milioni di
euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di
polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
195.».
- Il testo dell'art. 3, comma 47 della legge
24 dicembre 2003, n. 350, (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge
finanziaria 2004), e' il seguente:
«47. Le risorse per i miglioramenti economici e per
l'incentivazione della produttivita' al rimanente personale
statale in regime di diritto pubblico sono determinate in
430 milioni di euro per l'anno 2004 e in 810 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2005 con specifica destinazione,
rispettivamente di 360 milioni di euro e di 690 milioni di
euro, per il personale delle Forze armate e dei Corpi di
polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
195, e successive modificazioni. In aggiunta a quanto
previsto dal primo periodo e' stanziata, a decorrere
dall'anno 2004, la somma di 200 milioni di euro da
destinare al trattamento economico accessorio del personale
delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive
modificazioni, in relazione alle pressanti esigenze
connesse con la tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica anche con riferimento alle attivita' di tutela
economico-finanziaria, della difesa nazionale nonche' con
quelle derivanti dagli accresciuti impegni in campo
internazionale.».
- Il testo dell'art. 1, comma 177 della legge
23 dicembre 2005, n. 266, (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge
finanziaria 2006), e' il seguente:
«177. Le risorse previste dall'art. 3, comma 47, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dall'art. 1, comma 89,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per i miglioramenti
economici e per l'incentivazione della produttivita' al
rimanente personale statale in regime di diritto pubblico
riferite al biennio 2004-2005 sono incrementate di 155
milioni di euro a decorrere dall'anno 2006 con specifica
destinazione di 136 milioni di euro per il personale delle
Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195.».
- Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
e' il seguente:
«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge.».
Nota all'art. 1:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica
5 novembre 2004, n. 301, si vedano le note alle premesse.



 
Art. 2
Indennita' pensionabile

1. Le misure dell'indennita' mensile pensionabile di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, sono incrementate, alle decorrenze sotto indicate, dei seguenti importi mensili lordi:

| | | Ulteriore incremento | | Incremento dal 1° | dal 1° novembre |Qualifica | gennaio 2005 (euro) | 2005(euro) --------------------------------------------------------------------- Vice questore aggiunto| | e qualifiche | | equiparate.... |14,80 |7,70 --------------------------------------------------------------------- Commissario capo e | | qualifiche | | equiparate.... |14,50 |7,60 --------------------------------------------------------------------- Commissario e | | qualifiche | | equiparate.... |14,40 |7,50 --------------------------------------------------------------------- Vice commissario e | | qualifiche | | equiparate.... |13,80 |7,20 --------------------------------------------------------------------- Ispettore superiore | | SUPS e qualifiche | | equiparate.... |14,00 |7,40 --------------------------------------------------------------------- Ispettore capo e | | qualifiche | | equiparate.... |13,40 |7,00 --------------------------------------------------------------------- Ispettore e qualifiche| | equiparate.... |13,00 |6,80 --------------------------------------------------------------------- Vice ispettore e | | qualifiche | | equiparate.... |12,60 |6,60 --------------------------------------------------------------------- Sovrintendente capo e | | qualifiche | | equiparate.... |12,90 |6,80 --------------------------------------------------------------------- Sovrintendente e | | qualifiche | | equiparate.... |12,20 |6,40 --------------------------------------------------------------------- Vice sovrintendente e | | qualifiche | | equiparate.... |12,10 |6,40 --------------------------------------------------------------------- Assistente capo e | | qualifiche | | equiparate.... |10,90 |5,70 --------------------------------------------------------------------- Assistente e | | qualifiche | | equiparate.... |9,90 |5,20 --------------------------------------------------------------------- Agente scelto e | | qualifiche | | equiparate.... |9,10 |4,80 --------------------------------------------------------------------- Agente e qualifiche | | equiparate.... |8,40 |4,40

2. Le misure dell'indennita' mensile pensionabile di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, come incrementate ai sensi del comma 1, sono rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:

|Misure mensili dal 1° |Misure mensili dal 1° Qualifica |gennaio 2005 (euro) |novembre 2005 (euro) --------------------------------------------------------------------- Vice questore aggiunto| | e qualifiche | | equiparate.... |792,00 |799,70 --------------------------------------------------------------------- Commissario capo e | | qualifiche | | equiparate.... |777,30 |784,90 --------------------------------------------------------------------- Commissario e | | qualifiche | | equiparate.... |770,20 |777,70 --------------------------------------------------------------------- Vice commissario e | | qualifiche | | equiparate.... |739,00 |746,20 --------------------------------------------------------------------- Ispettore superiore | | SUPS e qualifiche | | equiparate.... |752,40 |759,80 --------------------------------------------------------------------- Ispettore capo e | | qualifiche | | equiparate.... |718,50 |725,50 --------------------------------------------------------------------- Ispettore e qualifiche| | equiparate.... |696,20 |703,00 --------------------------------------------------------------------- Vice ispettore e | | qualifiche | | equiparate.... |674,40 |681,00 --------------------------------------------------------------------- Sovrintendente capo e | | qualifiche | | equiparate.... |693,00 |699,80 --------------------------------------------------------------------- Sovrintendente e | | qualifiche | | equiparate.... |652,10 |658,50 --------------------------------------------------------------------- Vice sovrintendente e | | qualifiche | | equiparate.... |648,90 |655,30 --------------------------------------------------------------------- Assistente capo e | | qualifiche | | equiparate.... |583,70 |589,40 --------------------------------------------------------------------- Assistente e | | qualifiche | | equiparate.... |531,40 |536,60 --------------------------------------------------------------------- Agente scelto e | | qualifiche | | equiparate.... |487,50 |492,30 --------------------------------------------------------------------- Agente e qualifiche | | equiparate |450,60 |455,00



Nota all'art. 2:
- Il testo dell'art. 4, comma 2, del citato decreto del
Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, e' il
seguente:
"2. Le misure dell'indennita' mensile pensionabile
stabilite dall'art. 5, comma 1, lettera b), del decreto del
Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, come
incrementate ai sensi del comma 1, sono rideterminate nei
seguenti importi mensili lordi:

|Dal 1° gennaio 2004 |Dal 1° gennaio 2005 Qualifiche |(euro) |(euro) --------------------------------------------------------------------- Vice questore aggiunto| | e qualifiche | | equiparate |761,30 |777,20 --------------------------------------------------------------------- Commissario capo e | | qualifiche equiparate |747,20 |762,80 --------------------------------------------------------------------- Commissario e | | qualifiche equiparate |740,40 |755,80 --------------------------------------------------------------------- Vice commissario e | | qualifiche equiparate |710,40 |725,20 --------------------------------------------------------------------- Ispettore superiore | | SUPS e qualifiche | | equiparate |723,30 |738,40 --------------------------------------------------------------------- Ispettore capo e | | qualifiche equiparate |690,70 |705,10 --------------------------------------------------------------------- Ispettore e qualifiche| | equiparate |669,20 |683,20 --------------------------------------------------------------------- Vice ispettore e | | qualifiche equiparate |648,30 |661,80 --------------------------------------------------------------------- Sovrintendente capo e | | qualifiche equiparate |666,20 |680,10 --------------------------------------------------------------------- Sovrintendente e | | qualifiche equiparate |626,80 |639,90 --------------------------------------------------------------------- Vice sovrintendente e | | qualifiche equiparate |623,70 |636,80 --------------------------------------------------------------------- Assistente capo e | | qualifiche equiparate |561,10 |572,80 --------------------------------------------------------------------- Assistente e | | qualifiche equiparate |510,80 |521,50 --------------------------------------------------------------------- Agente scelto e | | qualifiche equiparate |468,40 |478,40 --------------------------------------------------------------------- Agente e qualifiche | | equiparate |432,20 |442,20



 
Art. 3.
Assegno funzionale

1. Le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, sono rideterminate, a decorrere dal 31 dicembre 2005 e a valere dall'anno 2006, nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente, al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

|17 anni di servizio |29 anni di servizio Qualifica |(euro) |(euro) --------------------------------------------------------------------- Agente e qualifiche | | equiparate.... |1.448,40 |2.168,80 --------------------------------------------------------------------- Agente scelto e | | qualifiche | | equiparate.... |1.448,40 |2.168,80 --------------------------------------------------------------------- Assistente e | | qualifiche | | equiparate.... |1.448,40 |2.168,80 --------------------------------------------------------------------- Assistente capo e | | qualifiche | | equiparate.... |1.448,40 |2.168,80 --------------------------------------------------------------------- Vice sovrintendente e | | qualifiche | | equiparate.... |1.800,20 |3.018,20 --------------------------------------------------------------------- Sovrintendente e | | qualifiche | | equiparate.... |1.800,20 |3.018,20 --------------------------------------------------------------------- Sovrintendente capo e | | qualifiche | | equiparate.... |1.800,20 |3.018,20 --------------------------------------------------------------------- Vice ispettore e | | qualifiche | | equiparate.... |1.829,40 |3.070,50 --------------------------------------------------------------------- Ispettore e qualifiche| | equiparate.... |1.829,40 |3.070,50 --------------------------------------------------------------------- Ispettore capo e | | qualifiche | | equiparate.... |1.829,40 |3.070,50 --------------------------------------------------------------------- Ispettore superiore | | s.U.P.S. e qualifiche | | equiparate.... |1.829,40 |3.070,50

2. Per gli appartenenti al ruolo dei commissari o qualifiche equiparate della Polizia di Stato, ai ruoli dei commissari del Corpo di polizia penitenziaria, al ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato, per gli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia, provenienti da ruoli inferiori, le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, a decorrere dal 31 dicembre 2005 e a valere dall'anno 2006, sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente, al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

|17 anni di servizio |29 anni di servizio Qualifica |(euro) |(euro) --------------------------------------------------------------------- Vice commissario e | | qualifiche | | equiparate.... |2.153,50 |3.231,70 --------------------------------------------------------------------- Commissario e | | qualifiche | | equiparate.... |2.153,50 |3.231,70 --------------------------------------------------------------------- Commissario capo e | | qualifiche | | equiparate.... |2.770,90 |5.144,10 --------------------------------------------------------------------- Vice questore aggiunto| | e qualifiche | | equiparate.... |3.122,70 |5.144,10



Note all'art. 3:
- Il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, (Recepimento
dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione
integrativi per il personale non dirigente delle Forze di
polizia ad ordinamento civile e militare), e' il seguente:
«Art. 2 (Assegno funzionale). - 1. Le misure
dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'art. 5,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
9 febbraio 2001, n. 140, fermi restando i requisiti di cui
all'art. 5, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, a decorrere dal
1° gennaio 2003 sono rideterminate nei seguenti importi
annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di
servizio sottoindicati:

|17 anni di servizio |29 anni di servizio Qualifica |(euro) |(euro) --------------------------------------------------------------------- Agente e qualifiche | | equiparate |1.131,60 |1.694,40 --------------------------------------------------------------------- Agente scelto e | | qualifiche equiparate |1.131,60 |1.694,40 --------------------------------------------------------------------- Assistente e | | qualifiche equiparate |1.131,60 |1.694,40 --------------------------------------------------------------------- Assistente capo e | | qualifiche equiparate |1.131,60 |1.694,40 --------------------------------------------------------------------- Vice sovrintendente e | | qualifiche equiparate |1.406,40 |2.358,00 --------------------------------------------------------------------- Sovrintendente e | | qualifiche equiparate |1.406,40 |2.358,00 --------------------------------------------------------------------- Sovrintendente capo e | | qualifiche equiparate |1.406,40 |2.358,00 --------------------------------------------------------------------- Vice ispettore e | | qualifiche equiparate |1.429,20 |2.398,80 --------------------------------------------------------------------- Ispettore e qualifiche| | equiparate |1.429,20 |2.398,80 --------------------------------------------------------------------- Ispettore capo e | | qualifiche equiparate |1.429,20 |2.398,80 --------------------------------------------------------------------- Ispettore superiore | | s.U.P.S. e qualifiche | | equiparate |1.429,20 |2.398,80

2. Per gli appartenenti al ruolo dei commissari o
qualifiche equiparate della Polizia di Stato, per gli
ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia e
per i funzionari del Corpo forestale dello Stato,
provenienti da ruoli inferiori, le misure dell'assegno
funzionale pensionabile di cui all'art. 5, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 140 del 2001,
fermi restando i requisiti di cui all'art. 5, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 2001, a
decorrere dal 1° gennaio 2003 sono rideterminate nei
seguenti importi annui lordi, rispettivamente, al
compimento degli anni di servizio sottoindicati:

|17 anni di servizio |29 anni di servizio Qualifica |(euro) |(euro)- --------------------------------------------------------------------- Vice commissario e | | qualifiche equiparate |1.682,40 |2.524,80 --------------------------------------------------------------------- Commissario e | | qualifiche equiparate |1.682,40 |2.524,80 --------------------------------------------------------------------- Commissario capo e | | qualifiche equiparate |2.164,80 |4.018,80 --------------------------------------------------------------------- Vice questore agg.to e| | qualifiche equiparate |2.439,60 |4.018,80

3. A decorrere dal 1° gennaio 2003, ai soli fini
dell'applicazione dei benefici previsti nei commi 1 e 2 del
presente articolo, per il compimento della prescritta
anzianita' e' valutato il servizio comunque prestato senza
demerito nelle Forze di polizia e nelle Forze armate.».
- Il testo dell'art. 5, comma 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254,
(Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia
ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione
delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al
quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico
1998-1999), e' il seguente:
«3. - Per l'attribuzione dell'assegno funzionale al
personale di cui ai commi 1 e 2, la valutazione dei
requisiti prescritti e' riferita al biennio precedente alla
data di maturazione della prevista anzianita', escludendo
dal computo gli anni compresi nel periodo suddetto in cui
il dipendente abbia riportato una sanzione disciplinare
piu' grave della deplorazione o un giudizio complessivo
inferiore a buono.».



 
Art. 4.
Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali

1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile il Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, cosi' come incrementato dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, e dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, e' ulteriormente incrementato delle seguenti risorse economiche annue:
a) per l'anno 2005:
1) Polizia di Stato: euro 956.000,00;
2) Polizia penitenziaria: euro 420.000,00;
3) Corpo forestale dello Stato: euro 58.000,00;
b) a decorrere dall'anno 2006:
1) Polizia di Stato: euro 3.187.000,00;
2) Polizia penitenziaria: euro 3.368.000,00;
3) Corpo forestale dello Stato: euro 368.000,00.
2. Gli importi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2005 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo.
3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.



Note all'art. 4:
- Il testo dell'art. 14 del decreto del Presidente
della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, (Recepimento
dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad
ordinamento civile e dello schema di concertazione per le
Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al
quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico
2002-2003.), e' il seguente:
«Art. 14 (Fondo per l'efficienza dei servizi
istituzionali). - 1. Per ogni Forza di polizia ad
ordinamento civile il Fondo unico per l'efficienza dei
servizi istituzionali, di cui all'art. 14 del secondo
quadriennio normativo Polizia e all'art. 11 del biennio
economico Polizia 2000-2001, e' ulteriormente incrementato,
come da tabella «A» allegata al presente decreto, dalle
seguenti risorse economiche:
a) per gli anni 2002 e 2003, dalle somme di cui
all'art. 16, comma 2, della legge finanziaria 2002, di
pertinenza di ogni singola Amministrazione;
b) per gli anni 2002 e 2003 dalle somme derivanti
dall'applicazione dell'art. 4, comma 4, del presente
decreto.
2. Le somme destinate al fondo e non utilizzate
nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le
medesime esigenze, nell'anno successivo.».
- Il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, (Recepimento
dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione
integrativi per il personale non dirigente delle Forze di
polizia ad ordinamento civile e militare.), e' il seguente:
«Art. 3 (Fondo per l'efficienza dei servizi
istituzionali). - 1. Per ogni Forza di polizia ad
ordinamento civile il Fondo unico per l'efficienza dei
servizi istituzionali, di cui all'art. 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, e'
incrementato, a decorrere dall'anno 2003, dalle seguenti
risorse economiche annue:
a) Polizia di Stato: Euro 3.475.100,00;
b) Polizia penitenziaria: Euro 1.406.100,00;
c) Corpo forestale dello Stato: Euro 218.300,00.
2. Gli importi di cui alle lettere a), b) e c), del
comma 1, non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a
carico dello Stato.
3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio
di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze,
nell'anno successivo.».
- Il testo dell'art. 7 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, e' il
seguente:
«Art. 7 (Fondo per l'efficienza dei servizi
istituzionali). - 1. Per ogni Forza di polizia ad
ordinamento civile il Fondo per l'efficienza dei servizi
istituzionali, di cui all'art. 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, ed
all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
19 novembre 2003, n. 348, e' incrementato delle seguenti
risorse economiche annue:
a) per l'anno 2004:
1) Polizia di Stato: euro 9.311.000,00;
2) Corpo di polizia penitenziaria: euro
3.846.000,00;
3) Corpo forestale dello Stato: euro 699.000,00;
b) per l'anno 2005:
1) Polizia di Stato: euro 15.647.000,00;
2) Corpo di polizia penitenziaria: euro
6.341.000,00;
3) Corpo forestale dello Stato: euro 1.084.000,00.
2. Gli importi di cui al comma 1 non comprendono l'IRAP
e gli oneri contributivi a carico dello Stato. Quelli
afferenti all'anno 2004 non hanno effetto di trascinamento
nell'anno successivo.
3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio
di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze,
nell'anno successivo.».



 
Art. 5.
Ambito di applicazione e durata

1. Il presente decreto si applica al personale dei ruoli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale ausiliario di leva.
2. Le disposizioni del presente decreto integrano, a decorrere dal l° gennaio 2005, quelle relative al biennio economico 2004-2005 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301.



Nota all'art. 5:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica
5 novembre 2004, n. 301, e' citato nelle note alle
premesse.



 
Art. 6
Indennita' pensionabile

1. Le misure dell'indennita' mensile pensionabile di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, sono incrementate, alle decorrenze sotto indicate, dei seguenti importi mensili lordi:

Qualifica |Incremento dal |Ulteriore incremento
|1° gennaio 2005|dal 1° novembre 2005
|(euro) |(euro) --------------------------------------------------------------------- Tenente colonnello e | | maggiore.... |14,80 |7,70 --------------------------------------------------------------------- Capitano.... |14,50 |7,60 --------------------------------------------------------------------- Tenente.... |14,40 |7,50 --------------------------------------------------------------------- Sottotenente.... |13,80 |7,20 --------------------------------------------------------------------- Maresciallo aiutante s.U.P.S. e | | maresciallo aiutante.... |14,00 |7,40 --------------------------------------------------------------------- Maresciallo capo.... |13,40 |7,00 --------------------------------------------------------------------- Maresciallo ordinario.... |13,00 |6,80 --------------------------------------------------------------------- Maresciallo.... |12,60 |6,60 --------------------------------------------------------------------- Brigadiere capo.... |12,90 |6,80 --------------------------------------------------------------------- Brigadiere.... |12,20 |6,40 --------------------------------------------------------------------- Vice brigadiere.... |12,10 |6,40 --------------------------------------------------------------------- Appuntato scelto.... |10,90 |5,70 --------------------------------------------------------------------- Appuntato.... |9,90 |5,20 --------------------------------------------------------------------- Carabiniere scelto/finanziere | | scelto.... |9,10 |4,80 --------------------------------------------------------------------- Carabiniere/finanziere.... |8,40 |4,40

2. Le misure dell'indennita' mensile pensionabile di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, come incrementate ai sensi del comma 1, sono rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:

|Misure mensili dal 1° |Misure mensili dal 1° Gradi |gennaio 2005 (euro) |novembre 2005 (euro) --------------------------------------------------------------------- Tenente colonnello e | | maggiore.... |792,00 |799,70 --------------------------------------------------------------------- Capitano.... |777,30 |784,90 --------------------------------------------------------------------- Tenente.... |770,20 |777,70 --------------------------------------------------------------------- Sottotenente.... |739,00 |746,20 --------------------------------------------------------------------- Maresciallo aiutante | | s.U.P.S. e maresciallo| | aiutante.... |752,40 |759,80 --------------------------------------------------------------------- Maresciallo capo.... |718,50 |725,50 --------------------------------------------------------------------- Maresciallo | | ordinario.... |696,20 |703,00 --------------------------------------------------------------------- Maresciallo.... |674,40 |681,00 --------------------------------------------------------------------- Brigadiere capo.... |693,00 |699,80 --------------------------------------------------------------------- Brigadiere.... |652,10 |658,50 --------------------------------------------------------------------- Vice brigadiere.... |648,90 |655,30 --------------------------------------------------------------------- Appuntato scelto.... |583,70 |589,40 --------------------------------------------------------------------- Appuntato.... |531,40 |536,60 --------------------------------------------------------------------- Carabiniere | | scelto/finanziere | | scelto.... |487,50 |492,30 --------------------------------------------------------------------- Carabiniere/finanziere|450,60 |455,00



Nota all'art. 6:
- Il testo dell'art. 11, comma 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, e' il
seguente:
"2. Le misure dell'indennita' mensile pensionabile
stabilite dall'art. 44, comma 1, lettera b), del decreto
del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164,
come incrementate ai sensi del comma 1, sono rideterminate
nei seguenti importi mensili lordi:

|Dal 1° gennaio 2004 |Dal 1° gennaio 2005 Gradi |(euro) |(euro) --------------------------------------------------------------------- Tenente Colonnello e | | Maggiore |761,30 |777,20 --------------------------------------------------------------------- Capitano |747,20 |762,80 --------------------------------------------------------------------- Tenente |740,40 |755,80 --------------------------------------------------------------------- Sottotenente |710,40 |725,20 --------------------------------------------------------------------- Maresciallo Aiutante | | s.UPS e Maresciallo | | Aiutante |723,30 |738,40 --------------------------------------------------------------------- Maresciallo Capo |690,70 |705,10 --------------------------------------------------------------------- Maresciallo Ordinario |669,20 |683,20 --------------------------------------------------------------------- Maresciallo |648,30 |661,80 --------------------------------------------------------------------- Brigadiere Capo |666,20 |680,10 --------------------------------------------------------------------- Brigadiere |626,80 |639,90 --------------------------------------------------------------------- Vice Brigadiere |623,70 |636,80 --------------------------------------------------------------------- Appuntato Scelto |561,10 |572,80 --------------------------------------------------------------------- Appuntato |510,80 |521,50 --------------------------------------------------------------------- Carabiniere | | Scelto/Finanziere | | Scelto |468,40 |478,40 --------------------------------------------------------------------- Agente e qualifiche | | equiparate |432,20 |442,20



 
Art. 7.
Assegno funzionale

1. Le misure dell'assegno funzionale pensionabile, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 45, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, sono rideterminate, a decorrere dal 31 dicembre 2005 e a valere dall'anno 2006, nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

|17 anni di servizio |29 anni di servizio Qualifica |(euro) |(euro) --------------------------------------------------------------------- Carabiniere e | | finanziere.... |1.448,40 |2.168,80 --------------------------------------------------------------------- Carabiniere scelto e | | finanziere scelto.... |1.448,40 |2.168,80 --------------------------------------------------------------------- Appuntato.... |1.448,40 |2.168,80 --------------------------------------------------------------------- Appuntato scelto.... |1.448,40 |2.168,80 --------------------------------------------------------------------- Vice brigadiere.... |1.800,20 |3.018,20 --------------------------------------------------------------------- Brigadiere.... |1.800,20 |3.018,20 --------------------------------------------------------------------- Brigadiere capo.... |1.800,20 |3.018,20 --------------------------------------------------------------------- Maresciallo.... |1.829,40 |3.070,50 --------------------------------------------------------------------- Maresciallo | | ordinario.... |1.829,40 |3.070,50 --------------------------------------------------------------------- Maresciallo capo.... |1.829,40 |3.070,50 --------------------------------------------------------------------- Maresciallo aiutante | | s.U.P.S. e maresciallo| | aiutante.... |1.829,40 |3.070,50

2. Per gli ufficiali provenienti dai ruoli inferiori, le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 45, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, sono rideterminate, a decorrere dal 31 dicembre 2005 e a valere dall'anno 2006, nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente, al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

|17 anni di servizio |29 anni di servizio Qualifica |(euro) |(euro) --------------------------------------------------------------------- Sottotenente | | s.p.e..... |2.153,50 |3.231,70 --------------------------------------------------------------------- Tenente.... |2.153,50 |3.231,70 --------------------------------------------------------------------- Capitano.... |2.770,90 |5.144,10 --------------------------------------------------------------------- Maggiore.... |3.122,70 |5.144,10 --------------------------------------------------------------------- Tenente colonnello....|3.122,70 |5.144,10



Note all'art. 7:
- Il testo dell'art. 7 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, e' il
seguente:
«Art. 7 (Assegno funzionale). - 1. Le misure
dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'art. 17,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
9 febbraio 2001, n. 140, fermi restando i requisiti di cui
all'art. 45, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, a decorrere dal
1° gennaio 2003 sono rideterminate nei seguenti importi
annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di
servizio sottoindicati:

|17 anni di servizio |29 anni di servizio Grado |(euro) |(euro) --------------------------------------------------------------------- Carabiniere e | | finanziere |1.131,60 |1.694,40 --------------------------------------------------------------------- Carabiniere scelto e | | finanziere scelto |1.131,60 |1.694,40 --------------------------------------------------------------------- Appuntato |1.131,60 |1.694,40 --------------------------------------------------------------------- Appuntato scelto |1.131,60 |1.694,40 --------------------------------------------------------------------- Vice brigadiere |1.406,40 |2.358,00 --------------------------------------------------------------------- Brigadiere |1.406,40 |2.358,00 --------------------------------------------------------------------- Brigadiere capo |1.406,40 |2.358,00 --------------------------------------------------------------------- Maresciallo |1.429,20 |2.398,80 --------------------------------------------------------------------- Maresciallo ordinario |1.429,20 |2.398,80 --------------------------------------------------------------------- Maresciallo capo |1.429,20 |2.398,80 --------------------------------------------------------------------- Maresciallo aiutante | | s.U.P.S. e Maresciallo| | aiutante |1.429,20 |2.398,80

2. Per gli ufficiali provenienti dai ruoli inferiori,
le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui
all'art. 17, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 140 del 2001, fermi restando i requisiti di
cui all'art. 45, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 254 del 1999, a decorrere dal 1° gennaio 2003
sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi,
rispettivamente, al compimento degli anni di servizio
sottoindicati:

|17 anni di servizio |29 anni di servizio Grado |(euro) |(euro) --------------------------------------------------------------------- Sottotenente |1.682,40 |2.524,80 --------------------------------------------------------------------- Tenente |1.682,40 |2.524,80 --------------------------------------------------------------------- Capitano |2.164,80 |4.018,80 --------------------------------------------------------------------- Maggiore |2.439,60 |4.018,80 --------------------------------------------------------------------- Tenente colonnello|2.439,60 |4.018,80

3. A decorrere dal 1° gennaio 2003, ai soli fini
dell'applicazione dei benefici previsti nei commi 1 e 2,
per il compimento della prescritta anzianita' e' valutato
il servizio comunque prestato senza demerito nelle Forze di
polizia e nelle Forze armate.».
- Il testo dell'art. 45, comma 3, del citato decreto
del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, e'
il seguente:
«3. Per l'attribuzione dell'assegno funzionale al
personale di cui ai commi 1 e 2, la valutazione dei
requisiti prescritti e' riferita al biennio precedente alla
data di maturazione della prevista anzianita', escludendo
dal computo gli anni compresi nel periodo suddetto in cui
il personale abbia riportato una sanzione disciplinare piu'
grave della consegna di rigore o un giudizio complessivo
inferiore a «nella media».».



 
Art. 8.
Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali

1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento militare, le risorse economiche per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, cosi' come incrementate dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, e dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, sono ulteriormente incrementate delle seguenti somme annue:
a) per l'anno 2005:
1) Arma dei carabinieri: euro 1.090.000,00;
2) Guardia di finanza: euro 356.000,00;
b) a decorrere dall'anno 2006:
1) Arma dei carabinieri: euro 1.900.000,00;
2) Guardia di finanza: euro 774.000,00.
2. Gli importi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2005 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo.
3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.



Note all'art. 8:
- Il testo dell'art. 53 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, e' il
seguente:
«Art. 53 (Efficienza dei servizi istituzionali). - 1.
Per ogni Forza di polizia ad ordinamento militare, le
risorse economiche per l'efficienza dei servizi
istituzionali di cui all'art. 53 del secondo quadriennio
normativo Polizia e all'art. 23 del biennio economico
Polizia 2000-2001 sono ulteriormente incrementate, come da
tabella «A» allegata al presente decreto:
a) per gli anni 2002 e 2003, dalle somme di cui
all'art. 16, comma 2, della legge finanziaria 2002, di
pertinenza di ogni singola Amministrazione;
b) per gli anni 2002 e 2003 dalle somme derivanti
dall'applicazione dell'art. 43, comma 4, del presente
decreto.
2. Le somme assegnate e non utilizzate nell'esercizio
di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze,
nell'anno successivo.
3. Le risorse indicate al comma 1 sono utilizzate per
attribuire compensi finalizzati a:
a) fronteggiare particolari situazioni di servizio;
b) incentivare l'impegno del personale nelle
attivita' operative e di funzionamento individuate dal
Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e dal
Comandante generale del Corpo della guardia di finanza;
c) compensare l'impiego in compiti od incarichi che
comportino l'assunzione di specifiche responsabilita' o
disagio anche con particolare riguardo, per l'Arma dei
carabinieri, al personale in forza al Gruppo intervento
speciale;
d) compensare la presenza qualificata;
e) compensare l'incentivazione della produttivita'
collettiva al fine del miglioramento dei servizi;
f) compensare, per quanto riguarda il personale
dell'Arma dei carabinieri, le specifiche funzioni
investigative e di controllo del territorio, nonche', per
quanto riguarda il personale del Corpo della guardia di
finanza, le specifiche funzioni di Polizia
economico-finanziaria.
4. Con distinti decreti del Ministro della difesa e del
Ministro dell'economia e finanze, su proposta dei
rispettivi Comandanti generali, previa informazione alle
rappresentanze militari centrali, ai sensi dell'art. 59 del
secondo quadriennio normativo Polizia, sono annualmente
determinati i criteri per la destinazione, l'utilizzazione
delle risorse indicate al comma 1, disponibili al
31 dicembre di ciascun anno e le modalita' applicative
concernenti l'attribuzione dei compensi previsti dal
presente articolo.
5. Le risorse di cui al comma 1 non possono comportare
una distribuzione indistinta e generalizzata.».
Si riporta la tabella A allegata al decreto .........
n. 164 del 2002:

Tabella A Art. 14 e 53

|Anno 2002 (in milioni |Anno 2003 (in milioni
|di euro) |di euro) --------------------------------------------------------------------- Polizia di Stato |8,20 |17,40 --------------------------------------------------------------------- Corpo della Polizia | | penitenziaria |- |- --------------------------------------------------------------------- Corpo forestale dello | | Sato |0,80 |1,60 --------------------------------------------------------------------- Arma dei carabinieri |6,40 |13,70 --------------------------------------------------------------------- Corpo della Guardia di| | finanza |6,80 |14,50 --------------------------------------------------------------------- Totali |22,20 |47,20

N.B.:

a) gli importi non comprendono gli oneri contributivi
e l'IRAP a carico dello Stato. Quelli afferenti all'anno
2002 non hanno effetto di trascinamento nell'anno
successivo;
b) gli importi tengono conto delle disposizioni di
cui agli articoli 14 e 53 e delle risorse utilizzate dalle
singole amministrazioni per gli incrementi delle voci del
trattamento accessorio.
Il testo dell'art. 8 del citato decreto del Presidente
della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, e' il seguente:
«Art. 8 (Efficienza dei servizi istituzionali). - 1.
Per ogni Forza di polizia ad ordinamento militare, le
risorse economiche per l'efficienza dei servizi
istituzionali di cui all'art. 53 del decreto del Presidente
della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, sono incrementate,
a decorrere dall'anno 2003, dalle seguenti somme annue:
a) Arma dei carabinieri: Euro 3.344.600,00;
b) Guardia di finanza: Euro 2.160.600,00.
2. Gli importi di cui alle lettere a), e b), del
comma 1, non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a
carico dello Stato.
3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio
di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze,
nell'anno successivo.».
- Il testo dell'art. 14 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, e' il
seguente:
«Art. 14 (Efficienza dei servizi istituzionali). - 1.
Per ogni Forza di polizia ad ordinamento militare il Fondo
per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'art.
53 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno
2002, n. 164, ed all'art. 8 del decreto del Presidente
della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, e' incrementato
delle seguenti risorse economiche annue:
a) per l'anno 2004:
1) Arma dei carabinieri: euro 10.539.000,00;
2) Corpo della Guardia di finanza: euro
5.906.000,00;
b) per l'anno 2005:
1) Arma dei carabinieri: euro 17.832.000,00;
2) Corpo della Guardia di finanza: euro
9.615.000,00.
2. Gli importi di cui al comma 1 non comprendono l'IRAP
e gli oneri contributivi a carico dello Stato. Quelli
afferenti all'anno 2004 non hanno effetto di trascinamento
nell'anno successivo.
3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio
di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze,
nell'anno successivo.».



 
Art. 9.
Proroga di efficacia di norme

1. Al personale di cui ai titoli I e II continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme stabilite dai precedenti provvedimenti di recepimento.
 
Art. 10.
Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in 72,801 milioni di euro per l'anno 2005 e a 194,961 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede, quanto a 72,801 milioni di euro, per l'anno 2005, e quanto a 97,650 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2006, mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 89, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, quanto a 97,311 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2006, mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 177, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 28 aprile 2006
CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Baccini, Ministro per la funzione
pubblica
Pisanu, Ministro dell'interno
Martino, Ministro della difesa
Castelli, Ministro della giustizia
Alemanno, Ministro delle politiche
agricole e forestali
Tremonti, Ministro del-l'economia e
delle finanze Visto, il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 2006 Ministeri istituzionali, registro n. 8, foglio n. 262



Note all'art. 10:
- Per gli articoli 1, comma 89, della legge 30 dicembre
2004, n. 311 e 1, comma 177, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, si vedano le note alle premesse.



 
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