| IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
 Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
 Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5  settembre  2003,  con  il  quale,  e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre  2004,  lo  stato  di emergenza nel territorio della regione autonoma  Friuli-Venezia Giulia in ordine ai gravi eventi alluvionali verificatisi il 29 agosto 2003;
 Visto  l'art.  20-bis  del  decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante  «Proroga  di  termini previsti da disposizioni legislative», con  il  quale, tra l'altro, lo stato d'emergenza concernente i gravi eventi  alluvionali  verificatisi  il  29  agosto 2003 nel territorio della  regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e' stato prorogato fino al 30 giugno 2005;
 Visto,  da  ultimo,  il  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri  in  data  28 giugno 2005, con il quale e' stato dichiarato, fino  al  30  giugno 2006, lo stato di emergenza nel territorio della regione  autonoma  Friuli-Venezia  Giulia  in  ordine ai gravi eventi alluvionali verificatisi il 29 agosto 2003;
 Considerato  che la dichiarazione dello stato di emergenza e' stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensita' ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;
 Vista  la  nota della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia del 14 giugno 2006, nella quale si chiede di prorogare lo stato di emergenza in  atto  sul  territorio  della  predetta regione, in considerazione della  necessita' di consentire il definitivo completamento di alcuni interventi,   rallentati  dalle  avverse  ed  eccezionali  condizioni meteorologiche  degli ultimi mesi, di ripristino e messa in sicurezza del  territorio  colpito  dagli  eventi  in  questione,  per  cui  si richiedono ulteriori tempi di attuazione;
 Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre  2004  recante  indirizzi  in materia di protezione civile in relazione all'attivita' contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario;
 Ritenuto,  quindi, che la predetta situazione emergenziale persiste e  che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5,  comma  1,  della  legge  24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 giugno 2006;
 Decreta:
 Ai  sensi  e  per  gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio  1992,  n.  225,  in  considerazione  di  quanto  esposto in premessa, e' prorogato, fino al 30 giugno 2007, lo stato di emergenza nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in ordine ai gravi eventi alluvionali verificatisi il 29 agosto 2003.
 Il  presente  decreto  verra'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 23 giugno 2006
 
 Il Presidente: Prodi
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