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| Gazzetta n. 147 del 27 giugno 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA SALUTE |  | DECRETO 20 aprile 2006 |  | Recepimento   della   direttiva   2005/5/CE   della  Commissione  del 26 gennaio   2005,   che   modifica  la  direttiva  2002/26/CE  della Commissione  del 13 marzo 2002, relativa ai metodi di campionamento e di  analisi per il controllo ufficiale del tenore di ocratossina A in taluni prodotti alimentari. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 Vista  la direttiva 2005/5/CE della Commissione del 26 gennaio 2005 che  modifica  la direttiva 2002/26/CE della Commissione del 13 marzo 2002  relativa  ai  metodi  di  campionamento  e  di  analisi  per il controllo   ufficiale  del  tenore  di  ocratossina  A  nei  prodotti alimentari;
 Visto  il regolamento CE n. 466/2001 della Commissione dell'8 marzo 2001  che  definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari;
 Visto il regolamento CE n. 683/2004 della Commissione del 13 aprile 2004  che  modifica il regolamento CE n. 466/2001 per quanto riguarda le  aflatossine e l'ocratossina A negli alimenti per lattanti e prima infanzia;
 Visto   il   regolamento  CE  n.  123/2005  della  Commissione  del 26 gennaio  2005  che  modifica  il  regolamento (CE) n. 466/2001 per quanto riguarda l'ocratossina A;
 Visto il decreto 31 maggio 2003 recante recepimento della direttiva 2002/26/CE  della Commissione del 13 marzo 2002 relativa ai metodi di campionamento  e  di analisi per il controllo ufficiale del tenore di ocratossina  A  nei  prodotti  alimentari,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 167 del 21 luglio 2003;
 Visto  il decreto ministeriale 13 dicembre 2005 recante recepimento della  direttiva  2004/43/CE della Commissione del 13 aprile 2004 che modifica  la  direttiva 98/53/CE e la direttiva 2002/26/CE per quanto riguarda  i  metodi di prelievo di campioni ed i metodi d'analisi per il  controllo  ufficiale  deitenori di aflatossina e di ocratossina A nei prodotti alimentari per lattanti e prima infanzia;
 Visto l'art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, ed in particolare l'art. 9;
 Visto  il parere della Commissione per la determinazione dei metodi ufficiali  di  analisi di cui all'art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283, espresso nella seduta del 14 marzo 2006;
 Decreta:
 Art. 1.
 Il  controllo  ufficiale  del  tenore di ocratossina A nei prodotti alimentari deve essere effettuato secondo i metodi di campionamento e di analisi riportati negli allegati.
 |  |  |  | Art. 2. Il  decreto  31 maggio 2003, recante il recepimento della direttiva 2002/26/CE  della  Commissione, cosi' come modificato dall'art. 2 del decreto 13 dicembre 2005 e' abrogato.
 Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione  e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 20 aprile 2006
 
 Il Ministro (ad interim): Berlusconi
 
 Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2006
 
 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 380
 |  |  |  | Allegato I 
 MODALITA'  Dl  PRELIEVO DEI CAMPIONI DESTINATI AL CONTROLLO UFFICIALE
 DEL TENORE DI OCRATOSSINA A IN ALCUNI PRODOTTI ALIMENTARI 1. Oggetto e campo di applicazione.
 I  campioni  destinati  al  controllo  ufficiale  del  tenore  di ocratossina  A  nei  prodotti  alimentari  sono  prelevati secondo le modalita'  di  seguito  indicate.  I  campioni globali cosi' ottenuti vengono  considerati  rappresentativi  delle  partite. La conformita' delle  partite  al  tenore  massimo stabilito dal regolamento (CE) n. 466/2001 e successive modifiche e' determinata in funzione dei tenori rilevati nelle aliquote analizzate. 2. Definizioni.
 2.1. Partita: quantitativo di prodotto alimentare identificabile, consegnato  in  un'unica  volta,  per  il  quale  e' stata accertata, dall'addetto  al  controllo ufficiale, la presenza di caratteristiche comuni,  quali  l'origine,  la  varieta',  il  tipo d'imballaggio, il confezionatore, lo spedizioniere, la marcatura.
 2.2.  Sottopartita:  porzione di una grande partita designata per l'applicazione  delle  modalita'  di  prelievo. Ciascuna sottopartita deve essere fisicamente separata e identificabile.
 2.3.  Campione elementare: quantitativo di materiale prelevato in un solo punto della partita o della sottopartita.
 2.4.   Campione  globale:  campione  ottenuto  riunendo  tutti  i campioni elementari prelevati dalla partita o dalla sottopartita.
 2.5.  Aliquota: porzione corrispondente ad un quinto del campione globale macinato. 3. Disposizioni generali. 3.1. Personale.
 Il  prelievo  dei  campioni  deve  essere effettuato da personale qualificato  che  deve  operare  secondo  le  modalita'  del presente allegato. 3.2. Prodotto da campionare.
 Ciascuna  partita  da  controllare  e'  oggetto  di campionamento separato.  Conformemente  alle  disposizioni  specifiche del presente allegato,  le grandi partite devono essere suddivise in sottopartite, che devono essere oggetto di campionatura separata. 3.3. Precauzioni da prendere.
 A  partire  dal campionamento fino alla preparazione dei campioni e'  necessario  evitare qualsiasi alterazione che possa modificare il tenore   di   ocratossina   A   e   compromettere  le  analisi  o  la rappresentativita' del campione globale. 3.4. Campioni elementari.
 I   campioni  elementari  devono  essere  prelevati,  per  quanto possibile,  in  vari  punti distribuiti nella partita o sottopartita. Qualsiasi  deroga  a  tale norma deve essere segnalata nel verbale di cui al punto 3.7. 3.5. Preparazione del campione globale.
 Il  campione  globale  viene  ottenuto  riunendo  e  mescolando i campioni elementari. 3.6. Preparazione delle aliquote.
 Il  campione  globale  dopo  macinazione  e omogeneizzazione deve essere suddiviso in 5 aliquote uguali.
 Ogni  aliquota  deve essere collocata in un recipiente pulito, di materiale  inerte,  che  la  protegga  adeguatamente contro qualsiasi fattore  di  contaminazione  e  danno che potrebbe essere causato dal trasporto o dalla conservazione. 3.7. Sigillatura ed etichettatura dei campioni.
 Ogni  campione  viene sigillato sul luogo del prelievo e ciascuna aliquota  viene  identificata  secondo  le  modalita' del decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  327/1980.  Per ciascun prelievo di campione,  si  redige  un  verbale  di  campionamento che consenta di identificare  con  certezza la partita campionata, la data e il luogo di  campionamento,  nonche'  qualsiasi informazione supplementare che possa essere utile all'analista. 4. Disposizioni specifiche. 4.1. Diversi tipi di partite.
 I prodotti possono essere commercializzati sfusi, in contenitori, in  imballaggi  singoli (sacchetti, confezioni al dettaglio), ecc. La procedura  di  campionamento  puo'  essere applicata alle varie forme nelle quali i prodotti vengono immessi in commercio.
 Fatte salve le disposizioni specifiche di cui ai punti 4.3, 4.4 e 4.5  del  presente  allegato,  come  guida per il campionamento delle partite  commercializzate  in  sacchetti o in confezioni singole puo' essere usata la formula seguente:
 
 Frequenza di campionamento (FC)
 peso della partita x peso del campione elementare
 n = --------------------------------------------------
 peso del campione globale x peso di un singolo
 imballaggio o confezione
 
 peso: da esprimere in kg;
 frequenza  di  campionamento  (FC):  e' il numero che individua ogni  quanti  imballaggi  deve  essere  effettuato  il  prelievo  del campione  elementare. I numeri decimali devono essere approssimati al numero intero piu' vicino. 4.2. Peso del campione elementare.
 Il  peso  del  campione elementare e' di circa 100 grammi, a meno che  esso  non  sia  definito diversamente nel presente allegato. Nel caso di partite che si presentano in confezioni al dettaglio, il peso del  campione  elementare  dipende  dalla dimensione della confezione stessa. 4.3.  Riassunto generale del sistema di campionamento per i cereali e uve essiccate.
 
 Tabella 1
 
 SUDDIVISIONE DELLE PARTITE IN SOTTOPARTITE IN FUNZIONE DEL PRODOTTO E
 DEL PESO DELLA PARTITA
 
 ---->  Vedere Tabella 1 a pag. 40 della G.U.  <----
 
 4.4. Metodo di campionamento per cereali e prodotti derivati (partite maggiore  o  uguale  50  tonnellate)  e per caffe' torrefatto, caffe' torrefatto   macinato,  caffe'  solubile  e  uve  essiccate  (partite maggiore o uguale 15 tonnellate).
 Purche'  le  sottopartite  possano  essere  separate fisicamente, ciascuna  partita deve essere suddivisa in sottopartite conformemente alla  tabella  1.  Dato  che  il  peso delle partite non e' sempre un multiplo  esatto  di  quello  delle  sottopartite,  quest'ultimo puo' variare massimo del 20% rispetto al peso indicato.
 Ciascuna   sottopartita  deve  essere  oggetto  di  campionamento separato.
 Numero di campioni elementari: 100.
 Peso del campione globale = 10 kg.
 Nei  casi  in  cui  non  sia  possibile applicare le modalita' di prelievo  sopra descritte senza causare danni economici considerevoli (ad  esempio  a  causa  delle  forme  d'imballaggio  o  dei  mezzi di trasporto),  si  puo' ricorrere a un metodo alternativo, a condizione che  il  campionamento sia il piu' rappresentativo possibile e che il metodo applicato sia chiaramente descritto e debitamente documentato. 4.5. Metodo di campionamento per cereali e prodotti derivati (partite <   50   tonnellate)  e  per  caffe'  torrefatto,  caffe'  torrefatto mnacinato, caffe' solubile e uve essiccate (partite < 15 tonnellate).
 Per partite di cereali inferiori a 50 tonnellate e per partite di caffe'  torrefatto, di caffe' torrefatto macinato, di caffe' solubile e  di  uve  essiccate inferiori a 15 tonnellate, si deve applicare un piano   di  campionamento  proporzionato  al  peso  della  partita  e comprendente  da 10 a 100 campioni elementari, riuniti in un campione globale  di  1-10  kg.  Per  partite  molto  piccole  (< o uguale 0,5 tonnellate)  di cereali e prodotti derivati e' possibile prelevare un numero  inferiore di campioni, ma in tal caso il campione globale che riunisce tutti i campioni elementari deve pesare almeno 1 kg.
 Per determinare il numero di campioni elementari da prelevare, e' possibile basarsi sui valori riportati nelle tabelle seguenti.
 
 Tabella 2
 
 NUMERO DI CAMPIONI ELEMENTARI DA PRELEVARE IN FUNZIONE DEL PESO DELLA
 PARTITA DI CEREALI E PRODOTTI DERIVATI
 
 ===================================================================== Peso della partita (in tonnellate)   |  Numero di campioni elementari ===================================================================== < o uguale 0,05                      |                              3 > 0,05 - < o uguale 0,5              |                              5 > 0,5 - < o uguale 1                 |                             10 > 1 - < o uguale 3                   |                             20 > 3 - < o uguale 10                  |                             40 > 10 - < o uguale 20                 |                             60 > 20 - < o uguale 50                 |                            100
 
 Tabella 3
 
 NUMERO DI CAMPIONI ELEMENTARI DA PRELEVARE IN FUNZIONE DEL PESO DELLA PARTITA  DI  CAFFE'  TORREFATTO,  CAFFE'  TORREFATTO MACINATO, CAFFE'
 SOLUBILE E UVE ESSICCATE ===================================================================== Peso della partita (in tonnellate)   |  Numero di campioni elementari ===================================================================== < o uguale 0,1                       |                             10 > 0,1 - < o uguale 0,2               |                             15 > 0,2 - < o uguale 0,5               |                             20 > 0,5 - < o uguale 1,0               |                             30 > 1,0 - < o uguale 2,0               |                             40 > 2,0 - < o uguale 5,0               |                             60 > 5,0 - < o uguale 10,0              |                             80 > 10,0 - < o uguale 15,0             |                            100
 
 4.6.  Modalita'  di  prelievo  per i prodotti alimentari destinati ai lattanti e alla prima infanzia.
 Si applica il sistema di campionamento per i cereali e i prodotti derivati  di cui al punto 4.5 del presente allegato. Quindi il numero di campioni elementari da prelevare dipende dal peso della partita ed e'  compreso  tra  un minimo di 10 e un massimo di 100, conformemente alla tabella 2 di cui al punto 4.5.
 Il  peso del campione elementare e' di circa 100 grammi. Nel caso di  partite che si presentano in confezioni al dettaglio, il peso del campione elementare dipende dal peso della confezione stessa.
 Peso del campione globale = 1-10 kg sufficientemente mescolato. 4.7. Metodo di campionamento per il vino e per il succo d'uva.
 Il  campione globale deve pesare almeno 1 kg, salvo i casi in cui cio'  non  risulti  possibile, ad esempio nel caso in cui il campione sia una bottiglia.
 Il  numero  minimo  di  campioni  elementari  da prelevare da una partita e' indicato nella tabella 4. Il numero di campioni elementari e'  determinato  in funzione del tipo di confezione in cui i relativi prodotti vengono commercializzati. Nel caso di prodotti liquidi sfusi la  partita va, per quanto possibile e senza pregiudicare la qualita' del  prodotto, accuratamente mescolata con mezzi manuali o meccanici, immediatamente  prima  del  prelievo.  Si potra' allora presumere che l'ocratossina  A  sia  distribuita  omogeneamente  all'interno  della partita  e  bastera'  percio'  prelevare  dalla  partita tre campioni elementari per formare il campione globale.
 I  campioni elementari, in genere bottiglie o confezioni, avranno un  peso fra loro simile. Ogni campione elementare deve pesare almeno 100  g  per formare un campione globale pari ad almeno 1 kg circa. Le deroghe  rispetto  a  tale  modalita' di prelievo vanno segnalate nel verbale di cui al punto 3.7.
 
 Tabella 4
 
 NUMERO  MINIMO  DI  CAMPIONI  ELEMENTARI DA PRELEVARE IN FUNZIONE DEL
 PESO DELLA PARTITA DI VINO E SUCCO D'UVA
 
 =====================================================================
 |                      |       Numero minimo di Forma di              |Peso della partita (in| campioni elementari da commercializzazione   |litri)                |              prelevare ===================================================================== Succo d'uva e vino    |                      | sfusi                 |...                   |                      3 --------------------------------------------------------------------- Bottiglie/confezioni  |                      | di succo d'uva        |< o uguale 50         |                      3 --------------------------------------------------------------------- Bottiglie/confezioni  |                      | di succo d'uva        |50-500                |                      5 --------------------------------------------------------------------- Bottiglie/confezioni  |                      | di succo d'uva        |> 500                 |                     10 --------------------------------------------------------------------- Bottiglie/confezioni  |                      | di vino               |< o uguale 50         |                      1 --------------------------------------------------------------------- Bottiglie/confezioni  |                      | di vino               |50-500                |                      2 --------------------------------------------------------------------- Bottiglie/confezioni  |                      | di vino               |> 500                 |                      3
 
 4.8. Campionamento nella fase della commercializzazione al dettaglio.
 Il  prelievo  di campioni nella fase della commercializzazione al dettaglio  deve  essere  conforme, se possibile, alle disposizioni di campionamento  di  cui  ai  punti  3.5,  3.6,  3.7.  Ove cio' non sia possibile  si potranno usare altre procedure di prelievo efficaci per i   prodotti  al  dettaglio,  purche'  garantiscano  una  sufficiente rappresentativita' della partita oggetto di campionamento. 5. Accettazione di una partita o sottopartita.
 Accettazione,  se  il  campione  globale  e'  conforme  al limite massimo stabilito dal regolamento CE 466/2001 e successive modifiche, tenuto conto dell'incertezza di misura e del fattore di recupero.
 Rifiuto,   se  il  campione  globale  supera  il  limite  massimo stabilito  dal  regolamento  CE 466/2001 e successive modifiche oltre ogni ragionevole dubbio, tenuto conto dell'incertezza di misura e del fattore di recupero.
 |  |  |  | Allegato II 
 PREPARAZIONE  DEI  CAMPIONI E CRITERI GENERALI AI QUALI DEVONO ESSERE ADEGUATI I METODI DI ANALISI PER IL CONTROLLO UFFICIALE DEL TENORE DI
 OCRATOSSINA A IN TALUNI PRODOTTI ALIMENTARI
 
 1. Precauzioni.
 Data la distribuzione estremamente eterogenea dell'ocratossina A, i  campioni  devono  essere  preparati e omogeneizzati con la massima cura. 2. Trattamento del campione ricevuto in laboratorio.
 Il  campione  globale  viene  macinato  finemente e accuratamente mescolato,  utilizzando un metodo che garantisca una omogeneizzazione completa.
 Nel caso in cui si applichi il tenore massimo alla materia secca, il  contenuto  di materia secca e' determinato in base all'analisi di una  parte  del campione omogeneizzato, utilizzando una procedura che sia  stata  dimostrata  affidabile  per determinare con precisione il contenuto di materia secca. 3. Suddivisione del campione globale in aliquote.
 Si  applicano  le  modalita'  previste dal decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1980, n. 327. 4.  Metodo  di analisi che dovra' essere utilizzato dal laboratorio e modalita' di controllo del laboratorio stesso. 4.1. Definizioni.
 Alcune   delle   definizioni   piu'   comunemente  usate  che  il laboratorio dovra' utilizzare sono indicate qui di seguito:
 r  =  ripetibilita',  valore  al  di  sotto del quale e' lecito presumere  che  la  differenza  assoluta fra due risultati di singole prove   ottenuti   in  condizioni  di  ripetibilita'  (cioe',  stesso campione,  stesso  operatore, stesso apparecchio, stesso laboratorio, breve  intervallo  di  tempo)  rientri  in una specifica probabilita' (generalmente il 95%) e quindi r = 2,8 x sr.
 sr  =  deviazione standard, calcolata dai risultati ottenuti in condizioni di ripetibilita'.
 RSDr  =  deviazione  standard  relativa, calcolata da risultati ottenuti  in  condizioni di ripetibilita' [(sr/X) x 100], in cui x e' la media dei risultati ottenuti.
 R  =  riproducibilita',  valore al di sotto del quale e' lecito presumere  che  la  differenza assoluta fra i risultati delle singole prove ottenute in condizioni di riproducibilita' (cioe', su materiali identici ottenuti da operatori in diversi laboratori, mediante metodo di  prova  standardizzato)  rientri  in  una  specifica  probabilita' (generalmente il 95%); R = 2,8 x sR.
 sR  =  deviazione  standard, calcolata da risultati ottenuti in condizioni di riproducibilita'.
 RSDR  =  deviazione  standard  relativa, calcolata da risultati ottenuti in condizioni di riproducibilita' [(sR/X) x 100]. 4.2. Requisiti generali.
 I  metodi  di analisi utilizzati per controlli alimentari devono, per   quanto   possibile,   essere  conformi  alle  disposizioni  del regolamento CE 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio. 4.3. Requisiti specifici.
 Se a livello comunitario non e' prescritto alcun metodo specifico per  la  determinazione  del  tenore  di  ocratossina  A nei prodotti alimentari,  i  laboratori sono liberi di applicare il metodo di loro scelta, a condizione che esso rispetti i criteri seguenti:
 
 ===================================================================== Concentrazione ocratossina A|             |             | (microng/kg)                |RSDr (%)     |RSDR (%)     |Recupero (%) ===================================================================== < 1                         |< o uguale 40|< o uguale 60|    50 - 120 --------------------------------------------------------------------- 1 - 10                      |< o uguale 20|< o uguale 30|    70 - 110
 
 I  limiti  di  rivelazione dei metodi impiegati non sono indicati poiche'  i  valori  relativi  alla  precisione  sono  espressi per le concentrazioni che presentano interesse.
 I   valori  relativi  alla  precisione  sono  calcolati  partendo dall'equazione di Horwitz:
 RSDR = 2(1-0,5 logC) equazione nella quale:
 RSDR e' la deviazione standard relativa calcolata sulla base di risultati ottenuti in condizioni di riproducibilita' [(sR/X) x 100];
 C  e'  il  livello  di  concentrazione (ovvero 1 = 100 g/100 g, 0,001 = 1000 mg/kg).
 In  questo  caso si tratta di un'equazione generale relativa alla precisione  che e' stata giudicata indipendente dall'analista o dalla matrice, ma dipendente unicamente dalla concentrazione per la maggior parte di metodi d'analisi comunemente utilizzati. 4.4. Calcolo del fattore di recupero e registrazione dei risultati.
 Il  risultato  analitico  sul  rapporto  di prova e' riportato in forma  corretta  o  non  corretta  per il fattore di recupero. Devono essere,  comunque,  indicati  il  modo  in  cui  e' stato espresso il risultato analitico e il fattore di recupero.
 Il  risultato  analitico  corretto  per il fattore di recupero e' utilizzato  per la verifica della conformita' (cfr. allegato I, punto 5).
 Il risultato analitico deve essere riportato come x +/- U, dove x e' il risultato analitico e U e' l'incertezza di misura.
 U  e' l'incertezza estesa che, applicando un fattore di sicurezza di 2, da' un livello di confidenza del 95% circa. 4.5. Qualita' dei laboratori.
 I  laboratori  devono  conformarsi  alle disposizioni del decreto legislativo   del   26 maggio   1997,   n.  156,  riguardante  misure supplementari   in   merito   al  controllo  ufficiale  dei  prodotti alimentari.
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