| 
| Gazzetta n. 147 del 27 giugno 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA SALUTE |  | DECRETO 18 aprile 2006 |  | Recepimento  della  direttiva  2005/4/CE  della  Commissione  del  19 gennaio  2005,  che  modifica  la  direttiva  2001/22/CE, relativa ai metodi  per  il  prelievo  di  campioni  e ai metodi d'analisi per il controllo  ufficiale dei tenori massimi di piombo, cadmio, mercurio e 3-MCPD nei prodotti alimentari. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 Vista  al direttiva 2005/4/CE della Commissione del 19 gennaio 2005 che  modifica  la  direttiva  2001/22/CE  relativa  ai  metodi per il prelievo di campioni e ai metodi d'analisi per il controllo ufficiale dei  tenori massimi di piombo, cadmio, mercurio e 3-MCPD nei prodotti alimentari.
 Visto  il Regolamento CE n. 466/2001 della Commissione dell'8 marzo 2001  che  definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari;
 Visto  il  Regolamento  (CE)  n.  221/2002  della  Commissione  del 6 febbraio  2002  che  modifica  il  regolamento (CE) n. 466/2001 che definisce  i  tenori  massimi  di  taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari;
 Visto il Regolamento CE n. 78/2005 della Commissione del 19 gennaio 2005 che modifica il regolamento CE n. 466/2001 per quanto riguarda i metalli pesanti;
 Visto  il  decreto  5 marzo  2003  di  recepimento  della direttiva 2001/22/CE  della Commissione dell'8 marzo 2001 relativa ai metodi di analisi  per  il  prelievo  dei campioni e ai metodi d'analisi per il controllo  ufficiale dei tenori massimi di piombo, cadmio, mercurio e 3-MCPD  nei  prodotti alimentari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 78 del 3 aprile 2003;
 Visto l'art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 ed in particolare l'art. 9;
 Visto  il parere della Commissione per la determinazione dei metodi ufficiali  di  analisi di cui all'art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283, espresso nella seduta del 14 marzo 2006;
 Decreta:
 Art. 1.
 Il  decreto  5 marzo  2003  recante  il recepimento della direttiva 2001/22/CE e' modificato come segue:
 a) Il punto 5 dell'allegato I e' sostituito dal seguente: 5. Conformita' della partita o sottopartita.
 Il  laboratorio  deputato  al  controllo  ufficiale deve effettuare almeno due analisi indipendenti e calcolare la media dei risultati.
 La partita e' ritenuta conforme se la media dei risultati, corretti per  il  fattore di recupero, non supera il rispettivo tenore massimo stabilito  dal  regolamento  (CE) n. 466/2001 e successive modifiche, tenuto conto dell'incertezza di misura e del fattore di recupero.
 La  partita non e' conforme se la media supera il rispettivo tenore massimo  stabilito  dal  regolamento  (CE)  n.  466/2001 e successive modifiche,    oltre    ogni    ragionevole   dubbio,   tenuto   conto dell'incertezza di misura e del fattore di recupero.
 b) al  punto  3  dell'allegato II, «Criteri relativi ai metodi di analisi  che  devono applicare i laboratori del controllo ufficiale», viene inserito, dopo la tabella 4, il seguente punto 3.3.3: «3.3.3.  Criteri  di  prestazione  -  Impostazione  della funzione di incertezza.
 Per  valutare l'idoneita' del metodo di analisi il laboratorio puo' calcolare l'incertezza massima standard con la seguente formula:
 
 ---->   Vedere Formula a pag. 35 della G.U.  <----
 
 in cui:
 Uf e' l'incertezza massima standard
 Lod e' il limite di rivelabilita' del metodo
 C e' la concentrazione che presenta interesse
 alpha  e'  un fattore numerico da utilizzare in funzione del valore di C. I valori da utilizzare sono riportati nella tabella seguente:
 
 ===================================================================== C(microng/kg)                           |alpha ===================================================================== < o uguale 50                           |0,2 51-500                                  |0,18 501-1000                                |0,15 1001-10000                              |0,12 > o uguale 10000                        |0,1
 
 e  U  e' l'incertezza estesa che, applicando un fattore di confidenza di 2, da' un livello di sicurezza del 95 % circa.
 Se   un  metodo  d'analisi  da'  risultati  d'incertezza  inferiori all'incertezza  massima  standard,  esso sara' valido quanto un altro metodo che soddisfi le caratteristiche di prestazione precedentemente riportate.»
 2) Il punto 3.4 dell'allegato II e' sostituito dal seguente: 3.4.   Stima  dell'accuratezza  analitica,  calcolo  del  fattore  di recupero e registrazione dei risultati.
 L'accuratezza  dell'analisi  e'  stimata,  se possibile, includendo nella stessa adeguati materiali di riferimento certificati.
 Il  risultato  analitico  sul  rapporto di prova viene riportato in forma  corretta  o  meno  per  il  fattore di recupero. Devono essere indicati il modo in cui e' stato espresso il risultato analitico e il fattore di recupero.
 Il risultato dell'analisi va riportato come x \pm U, in cui x e' il risultato dell'analisi e U e' l'incertezza di misura.
 L'analista  deve  tener  conto  della  «Relazione della Commissione europea  sul  rapporto  tra  i  risultati  d'analisi,  la misurazione dell'incertezza,  i  fattori  di  recupero  e  le  disposizioni della legislazione   UE   sui   prodotti   alimentari,   2004»  disponibile attualmente                sul                sito               web: http://europa.eu.int/comm/food/food/chemicalsafety/contaminants/sampl ing en.htm
 Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione  e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 18 aprile 2006
 
 Il Ministro (ad interim): Berlusconi
 
 Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2006 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 383
 |  |  |  |  |