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| Gazzetta n. 147 del 27 giugno 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 2 maggio 2006 |  | Modifica  del  decreto  ministeriale 14 settembre 2001, contenente le disposizioni  per  il  ritiro sotto controllo dei sottoprodotti della vinificazione   per   la   produzione   dei  prodotti  agroalimentari tradizionali. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI 
 Visto  il  decreto ministeriale 14 settembre 2001, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 259 del 7 novembre 2001,  modificato  dal decreto ministeriale 1° agosto 2003 pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2003, relativo alle modalita' per il rispetto dell'obbligo dei produttori vitivinicoli di consegnare le fecce e le vinacce alla distillazione obbligatoria;
 Visto il decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350, concernente «Regolamento   recante   norme   per  l'individuazione  dei  prodotti tradizionali  di  cui  all'art.  8,  comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173»;
 Considerata  la  necessita' di modificare le disposizioni nazionali ai  fini  di  consentire ai produttori che ottengono una quantita' di vino  e/o  mosti  non  superiori  a  80 ettolitri  di avvalersi della facolta' prevista all'art. 49, paragrafo 4, del Reg. CE n. 1623/2000;
 Considerata  altresi' l'opportunita' di consentire ai produttori di destinare  sotto  controllo  le vinacce per la produzione di prodotti agroalimentari tradizionali o DOP o IGP;
 Decreta:
 Art. 1.
 L'art.  4  del  decreto  ministeriale 14 settembre 2001, cosi' come modificato dal decreto ministeriale 1° agosto 2003, e' sostituito dal seguente:
 1. In applicazione dell'art. 49, paragrafo 4, del «Regolamento» i produttori  che ottengono nei loro impianti individuali una quantita' di  vino  e/o  mosti  non superiori ad 80 ettolitri possono assolvere all'obbligo   della  «prestazione  obbligatoria»  destinando  i  loro sottoprodotti al «ritiro sotto controllo»;
 2. I produttori che si avvalgono della facolta' prevista all'art. 3 del   presente   decreto   ed   al  paragrafo  precedente  comunicano all'ufficio   competente  per  territorio  dell'Ispettorato  centrale repressione frodi:
 a) la  natura  e  la quantita' dei sottoprodotti, il luogo in cui sono   depositati   nonche'  il  giorno  e  l'ora  dell'inizio  delle operazioni destinate a renderli inutilizzabili per il consumo umano;
 b) la  quantita'  di  vinacce  destinate all'utilizzazione per la produzione dei prodotti agroalimentari tradizionali di cui all'elenco previsto  all'art.  3  del  decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350,  il  luogo  in  cui  sono  depositate,  il giorno e l'ora in cui avverra'  la cessione, l'indirizzo dello stabilimento in cui verranno utilizzate ed il prodotto ottenuto;
 3.   La   comunicazione   prevista  al  paragrafo precedente  viene effettuata  direttamente  ovvero  tramite telegramma, telefax o posta elettronica  e  si  intende  utilmente  effettuata  qualora  pervenga all'ufficio  almeno  settantadue ore prima del giorno di inizio delle operazioni.   L'ufficio,   previo   accertamento,  da  eseguirsi  per sondaggio,   rilascera'   un  apposito  attestato  al  produttore,  a richiesta;
 4.  Le  operazioni di ritiro sotto controllo o di destinazione alla produzione  di  prodotti  tipici  avvengono  entro gli stessi termini stabiliti   al   successivo  art.  6,  concernente  la  consegna  dei sottoprodotti in distilleria.
 Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 2 maggio 2006
 
 Il Ministro: Alemanno
 
 Registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 2006
 
 Ufficio  di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita'  produttive registro n. 3, foglio n. 256
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