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| Gazzetta n. 147 del 27 giugno 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA SALUTE |  | DECRETO 19 giugno 2006 |  | Aggiornamento  delle  tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti  e psicotrope e relative composizioni medicinali, di cui al  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309,  e  successive  modificazioni  ed integrazioni, recante il testo unico  delle  leggi  in  materia  di  disciplina degli stupefacenti e sostanze  psicotrope  e  di  prevenzione,  cura  e riabilitazione dei relativi  stati  di tossicodipendenza: esclusione del tramadolo dalla tabella  II,  sezione  B;  esclusione  delle  composizioni medicinali contenenti tramadolo dalla tabella II, sezione D. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 Visti  gli articoli 2, 13 e 14 del testo aggiornato del decreto del Presidente  della  Repubblica  del 9 ottobre 1990, n. 309, recante il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze  psicotrope  e  di  prevenzione,  cura  e riabilitazione dei relativi  stati di tossicodipendenza, di seguito indicato come «testo unico»;
 Visto che il tramadolo e' iscritto nella tabella II, sezione B e le composizioni  medicinali  a  base  di  tramadolo  sono iscritte nella tabella II, sezione D di cui all'art. 14 del testo unico;
 Vista  la  lista  delle  sostanze narcotiche sottoposte a controllo internazionale  prevista  dall'International  Narcotics Control Board (INCB)   in  applicazione  della  Convenzione  unica  sulle  sostanze narcotiche del 1961, nella quale non e' iscritto il tramadolo;
 Considerato  che  il  tramadolo e' un analgesico ad azione centrale indicato  per il trattamento del dolore moderato e severo; che la sua efficacia  e'  attribuibile ad un'affinita' parziale per il recettore \mu  degli  oppiacei  associata ad un'attivita' monoaminergica che si esplica  con  l'inibizione  del  reuptake  neuronale  di serotonina e noradrenalina;   che   questo   suo  doppio  meccanismo  d'azione  lo differenzia dagli oppioidi classici come morfina o codeina;
 Preso   atto   che  studi  clinici  nel  lungo  periodo  non  hanno evidenziato  segni  di  tolleranza  o  dipendenza  ed anche specifici programmi  di monitoraggio attivo post-marketing hanno confermato per il tramadolo un basso rischio di abuso (&60;1caso/100000 abitanti);
 Sentito  il  Consiglio  superiore  di sanita' che, nella seduta del 2 luglio  2005,  ha  espresso  parere  favorevole  all'esclusione del tramadolo  dalla  ex  tabella IV di cui all'art. 14 del testo unico e contestualmente    all'esclusione   delle   preparazioni   contenenti tramadolo dalla ex tabella V;
 Visto   che   il  testo  unico  e'  stato  modificato  dalla  legge 21 febbraio  2006,  n.  49  ed in particolare e' mutato il sistema di tabellazione   delle  sostanze  stupefacenti  e  psicotrope  per  cui attualmente il tramadolo e' iscritto nella tabella II, sezione B e le composizioni  medicinali  a  base  di  tramadolo  sono iscritte nella tabella II, sezione D;
 Ritenuto  che  il  parere  del  Consiglio superiore di sanita' gia' acquisito  esprime  comunque  la  volonta'  di eliminare il tramadolo dalle  tabelle  delle  sostanze  stupefacenti e psicotrope sottoposte alla disciplina del testo unico;
 Sentita  la  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri - Dipartimento nazionale   per  le  politiche  antidroga,  che  ha  espresso  parere favorevole all'esclusione del tramadolo dalla tabella II, sezione B e delle  composizioni medicinali contenenti tramadolo dalla tabella II, sezione D;
 Ritenuto,  pertanto,  di dover escludere il tramadolo dalla tabella II,  sezione B e le composizioni medicinali a base di tramadolo dalla tabella II, sezione D di cui all'art. 14 del testo unico;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 1.  Dalla  tabella II, sezione B di cui all'art. 14 del testo unico e' esclusa la seguente sostanza:
 denominazione comune: tramadolo;
 denominazione          chimica:         2-[(dimetilamino)metil]-1 -(3-metossifenil)-cicloesanolo.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  Dalla  tabella II, sezione D di cui all'art. 14 del testo unico e' esclusa la voce: le «composizioni contenenti tramadolo».
 |  |  |  | Art. 3. 1.  Il  presente  decreto entrera' in vigore il quindicesimo giorno successivo  a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 19 giugno 2006
 Il Ministro: Turco
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