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| Gazzetta n. 147 del 27 giugno 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |  | DECRETO 9 giugno 2006 |  | Riconoscimento  del  Consorzio  Zampone  Modena  Cotechino  Modena  e attribuzione   dell'incarico   a   svolgere   le   funzioni   di  cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 
 Visto il regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo  alla  protezione  delle  indicazioni  geografiche  e  delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
 Viste  le  premesse  sulle quali e' fondato il predetto regolamento (CE)  n. 510/06 e in particolare quelle relative alla opportunita' di promuovere  prodotti  di  qualita' aventi determinate caratteristiche attribuibili   ad  un'origine  geografica  determinata  e  di  curare l'informazione  del consumatore idonea a consentirgli l'effettuazione di scelte ottimali;
 Considerato  che  i  suddetti  obiettivi sono perseguiti in maniera efficace  dai  Consorzi  di  tutela, in quanto costituiti da soggetti direttamente  coinvolti  nella  filiera produttiva, con un'esperienza specifica  ed  una  conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;
 Vista  la  legge  21 dicembre 1999, n. 526 recante disposizioni per l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999;
 Visto  l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare  il  comma 15  che  individua le funzioni per l'esercizio delle  quali  i Consorzi di tutela delle D.O.P., delle I.G.P. e delle S.T.G.  possono  ricevere,  mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico  corrispondente  dal  Ministero  delle politiche agricole, alimentari e forestali;
 Visti  i  decreti  ministeriali  12 aprile  2000,  pubblicati nella Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  -  n. 97 del 27 aprile 2000, emanati  dal  Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali  in attuazione  dell'art.  14,  comma 17, della citata legge n. 526/1999, relativi ai requisiti di rappresentativita' per il riconoscimento dei Consorzi  di  tutela  delle  D.O.P.  e  delle I.G.P. ed ai criteri di rappresentanza   negli   organi   sociali   dei   medesimi  Consorzi, determinati   in   ragione   della   funzione   di  rappresentare  la collettivita'  dei  produttori  interessati  all'utilizzazione  delle denominazioni  protette e alla conservazione e alla difesa della loro reputazione,   costituenti  anche  lo  scopo  sociale  del  Consorzio istante;
 Visto   il   decreto  10 maggio  2001,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale  -  serie  generale  -  n.  134 del 12 giugno 2001, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;
 Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;
 Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -  serie  generale  - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalita' di deroga  all'art.  2  del  citato  decreto del 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relativi ai requisiti di rappresentativita' per il riconoscimento dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P.;
 Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -  serie  generale  -  n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;
 Visto  il  decreto  12 settembre  2000,  n.  410,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale,  in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, e'  stato  adottato  il  regolamento  concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attivita' dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. incaricati dal Ministero;
 Visto   il   decreto  12 ottobre  2000  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale  - serie generale n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente  alle  previsioni  dell'art.  14, comma 15, lettera d), sono  state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di  tutela  delle  D.O.P.  e  delle I.G.P. con l'Ispettorato centrale repressione  frodi nell'attivita' di vigilanza, tutela e salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P.;
 Visto  il  regolamento  (CE)  n. 590 della Commissione del 18 marzo 1999,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 74  del 19 marzo 1999 con il quale e' stata registrata la indicazione geografica protetta «Cotechino Modena»;
 Visto  il  regolamento  (CE)  n. 590 della Commissione del 18 marzo 1999,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 74  del 19 marzo 1999 con il quale e' stata registrata la indicazione geografica protetta «Zampone Modena»;
 Vista  l'istanza  presentata dal Consorzio Zampone Modena Cotechino Modena,  con  sede in Rozzano (Milano), presso Milanofiori, strada 4, palazzo  Q8,  intesa  ad  ottenere  il riconoscimento dello stesso ad esercitare  le  funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della citata legge  n.  526/1999, sulla indicazione geografica protetta «Cotechino Modena» e sulla indicazione geografica protetta «Zampone Modena»;
 Verificata la conformita' dello statuto del Consorzio predetto alle prescrizioni  indicate  all'art. 3 del citato decreto 12 aprile 2000, relativo  ai  requisiti  di rappresentativita' dei Consorzi di tutela delle  D.O.P.  e  delle  I.G.P.  e  a quelle riportate nel decreto 12 aprile  2000,  di  individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela;
 Considerato  che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile    2000,    sopra    citato,    relativo   ai   requisiti   di rappresentativita' dei Consorzi di tutela e' soddisfatta in quanto il Ministero  ha  verificato la partecipazione, nella compagine sociale, dei  soggetti  appartenenti  alla  categoria «imprese di lavorazione» nella filiera preparazioni carni, individuata all'art. 4, lettera f), del medesimo decreto, che rappresentano almeno i 2/3 della produzione controllata   dal   predetto  organismo  di  controllo,  nel  periodo significativo  di  riferimento.  La  verifica  di  cui sopra e' stata eseguita  su  entrambe  le indicazioni geografiche protette tutelate, valutando  le dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e le attestazioni  rilasciate  dall'organismo  privato I.N.E.Q. - Istituto Nord  Est  Qualita'. L'organismo di controllo citato e' autorizzato a svolgere  le  attivita'  di  controllo  sulla  indicazione geografica protetta  «Cotechino  Modena»  con  decreto ministeriale l° settembre 2005,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  212 del 12 settembre 2005 e sulla indicazione geografica protetta «Zampone   Modena»   con   decreto  ministeriale  l° settembre  2005, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 212 del 12 settembre 2005;
 Considerate  le funzioni non surrogabili del Consorzio di tutela di una  D.O.P.  o  di  una  I.G.P.,  al  quale  l'art.  14  della  legge 21 dicembre 1999, n. 526 attribuisce in via esclusiva, fatte salve le attivita'  di  controllo svolte ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 510/06 di spettanza dell'organismo privato autorizzato sopra indicato,  le  attivita'  concernenti  le  proposte  di disciplina di produzione,  quelle  di miglioramento qualitativo della stessa, anche in  termini di sicurezza alimentare, nonche' in collaborazione con il Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali,  le attivita' di salvaguardia   delle   D.O.P.  e  delle  I.G.P.  da  abusi,  atti  di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle denominazioni protette    nel   territorio   di   produzione   e   in   quello   di commercializzazione,  anche  mediante  la stipulazione di convenzioni con  i  soggetti  interessati  al confezionamento e all'immissione al consumo  del  prodotto  tutelato, non incidenti sulle caratteristiche chimico-fisiche  e  organolettiche, sulla identificazione certa dello stesso  e conformi al disciplinare di produzione registrato in ambito europeo;
 Ritenuto   pertanto  necessario  procedere  al  riconoscimento  del Consorzio  Zampone  Modena  Cotechino  Modena al fine di consentirgli l'esercizio   delle   attivita'  sopra  richiamate  e  specificamente indicate  all'art.  14, comma 15, della citata legge n. 526/1999, per l'indicazione   geografica   protetta   «Cotechino   Modena»   e  per l'indicazione geografica protetta «Zampone Modena»;
 Decreta:
 Art. 1.
 Lo  statuto del Consorzio Zampone Modena Cotechino Modena, con sede in  Rozzano  (Milano),  presso  Milanofiori  strada 4, palazzo Q8, e' conforme  alle  prescrizioni  di cui all'art. 3 del decreto 12 aprile 2000,   recante   disposizioni  generali  relative  ai  requisiti  di rappresentativita'  dei  Consorzi  di  tutela  delle denominazioni di origine  protette  (D.O.P.)  e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.).
 |  |  |  | Art. 2. 1.  Il Consorzio Zampone Modena Cotechino Modena e' riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 ed e'  incaricato  di  svolgere le funzioni previste dal medesimo comma, sull'indicazione  geografica  protetta «Cotechino Modena», registrata con  regolamento  (CE)  n.  590 della Commissione del 18 marzo 1999 e sulla  indicazione  geografica  protetta «Zampone Modena», registrata con regolamento (CE) n. 590 della Commissione del 18 marzo 1999.
 2.  Gli  atti  del  Consorzio di cui al comma precedente, dotati di rilevanza  esterna,  contengono  gli  estremi del presente decreto di riconoscimento  al  fine  di  distinguerlo  da  altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati e  di  rendere  evidente che lo stesso e' l'unico soggetto incaricato dal  Ministero  allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la I.G.P. «Cotechino Modena» e per la I.G.P. «Zampone Modena».
 |  |  |  | Art. 3. Il Consorzio Zampone Modena Cotechino Modena non puo' modificare il proprio  statuto  e  gli  eventuali  regolamenti  interni,  senza  il preventivo assenso dell'autorita' nazionale competente.
 |  |  |  | Art. 4. Il   Consorzio   Zampone   Modena   Cotechino   Modena   definisce, eventualmente  anche  mediante  stipulazione  di  convenzione,  con i soggetti   interessati   al   porzionamento,  all'affettamento  e  al confezionamento,   le   modalita'   di   attuazione   delle  predette operazioni,    purche'    non    incidenti    sulle   caratteristiche chimico-fisiche  e organolettiche del prodotto tutelato, ed idonee ad assicurare   l'identificazione   certa   dello   stesso   e   la  sua rintracciabilita'.
 |  |  |  | Art. 5. Il  Consorzio  Zampone  Modena  Cotechino  Modena  puo' coadiuvare, nell'ambito  dell'incarico  conferitogli  con  l'art.  2 del presente decreto,  l'attivita' di autocontrollo svolta dai propri associati e, ove  richiesto,  dai  soggetti  interessati  all'utilizzazione  della I.G.P.  «Cotechino  Modena»  e  della  I.G.P.  «Zampone  Modena»  non associati,  a  condizione  che siano immessi nel sistema di controllo dell'organismo autorizzato.
 |  |  |  | Art. 6. 1. I costi conseguenti alle attivita' per le quali e' incaricato il Consorzio   Cotechino   Modena   Zampone  Modena  sono  ripartiti  in conformita'  al  decreto  12 settembre 2000, n,. 410, di adozione del regolamento  concernente  la  ripartizione  dei costi derivanti delle attivita'  dei  Consorzi  di  tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette incaricati dal Ministero delle politiche agricole e forestali.
 2.  I  costi  dell'attivita'  svolta dal Consorzio Cotechino Modena Zampone  Modena,  che  interessa esclusivamente una delle indicazioni geografiche  protette  per  le  quali  il  Consorzio  stesso  risulta incaricato,   sono   posti   a  carico  esclusivamente  dei  soggetti interessati  alla  indicazione  geografica  protetta  cui  e' rivolta l'attivita' del Consorzio.
 3.  I  soggetti  immessi  nel  sistema  di  controllo  della I.G.P. «Cotechino  Modena» e della I.G.P. «Zampone Modena» appartenenti alla categoria imprese di lavorazione nella filiera preparazioni di carni, individuata  all'art.  4,  lettera f),  del  decreto  12 aprile 2000, recante    disposizioni    generali    relative   ai   requisiti   di rappresentativita'  dei  Consorzi  di  tutela  delle  D.O.P.  e delle I.G.P.,  sono  tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al Consorzio di tutela.
 |  |  |  | Art. 7. 1.  L'incarico  conferito con il presente decreto ha durata di anni tre a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto.
 2.  Il  predetto incarico che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste  nel presente decreto, puo' essere sospeso con provvedimento motivato  e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante    disposizioni    generali    relative   ai   requisiti   di rappresentativita'  dei  Consorzi  di  tutela  delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 9 giugno 2006
 
 Il direttore generale: La Torre
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