Gazzetta n. 147 del 27 giugno 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 12 giugno 2006
Rettifica al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Pomino».

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti, finora emanati, dalla predetta legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;
Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1983 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Pomino» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione;
Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 40 del 18 febbraio 2005 con il quale e' stato modificato il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Pomino»;
Vista la nota della regione Toscana del 21 marzo 2006;
Considerato che nel disposto dell'art. 2 del sopra citato disciplinare di produzione, e' stata erroneamente riportata, per le tipologie «Pomino» Bianco, «Pomino» Bianco riserva, «Pomino» Bianco vendemmia tardiva, «Pomino» vin santo, la frase: «Pinot bianco, Pinot grigio e Chardonnay da soli o congiuntamente fino al 70%», anziche' «Pinot bianco, Pinot grigio e Chardonnay da soli o congiuntamente: minimo 70%», cosi' come deliberato dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini nella riunione del 23 settembre 2004;
Ritenuto di dover procedere alla parziale rettifica del disposto dell'art. 2, primo comma, del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata di che trattasi cosi' come ratificato dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini nella seduta del 18 maggio 2006;
Decreta:
Il testo dell'art. 2, primo comma, del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Pomino», allegato al decreto direttoriale 7 febbraio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 40 del 18 febbraio 2005, e' parzialmente rettificato come nel testo appresso riportato:
I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
«Pomino» Bianco, «Pomino» Bianco riserva, «Pomino» Bianco vendemmia tardiva, «Pomino» vin santo:
Pinot bianco, Pinot grigio e Chardonnay, da soli o congiuntamente: minimo 70%.
Possono concorrere alla produzione di detti vini, le uve di altri vitigni a frutto bianco idonei alla coltivazione nell'ambito della regione Toscana per un massimo del 30%.
Restano valide tutte le altre disposizioni contenute nel disciplinare di produzione allegato al decreto direttoriale 7 febbraio 2005 recante modifica al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Pomino».
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 2006

Il direttore generale: La Torre
 
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