| IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 
 Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
 Visti i decreti, finora emanati, dalla predetta legge;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348,  con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;
 Vista   la  legge  27 marzo  2001,  n.  122,  recante  disposizioni modificative  e  integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;
 Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1983 con  il  quale  e'  stata  riconosciuta  la  denominazione di origine controllata  dei  vini  «Pomino»  ed  e'  stato approvato il relativo disciplinare di produzione;
 Visto  il  decreto  ministeriale  7 febbraio 2005, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale - serie generale - n. 40 del 18 febbraio 2005 con il  quale  e'  stato  modificato  il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Pomino»;
 Vista la nota della regione Toscana del 21 marzo 2006;
 Considerato   che   nel  disposto  dell'art.  2  del  sopra  citato disciplinare  di  produzione, e' stata erroneamente riportata, per le tipologie  «Pomino»  Bianco, «Pomino» Bianco riserva, «Pomino» Bianco vendemmia tardiva, «Pomino» vin santo, la frase: «Pinot bianco, Pinot grigio  e  Chardonnay da soli o congiuntamente fino al 70%», anziche' «Pinot  bianco,  Pinot  grigio e Chardonnay da soli o congiuntamente: minimo  70%»,  cosi'  come  deliberato  dal Comitato nazionale per la tutela  e  la  valorizzazione  delle denominazioni di origine e delle indicazioni   geografiche   tipiche   dei  vini  nella  riunione  del 23 settembre 2004;
 Ritenuto  di  dover  procedere alla parziale rettifica del disposto dell'art.  2,  primo  comma,  del  disciplinare  di  produzione della denominazione  di  origine  controllata  di  che  trattasi cosi' come ratificato  dal  Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche tipiche dei vini nella seduta del 18 maggio 2006;
 Decreta:
 Il  testo  dell'art. 2, primo comma, del disciplinare di produzione della   denominazione  di  origine  controllata  dei  vini  «Pomino», allegato  al  decreto  direttoriale 7 febbraio 2005, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale - serie generale - n. 40 del 18 febbraio 2005, e' parzialmente rettificato come nel testo appresso riportato:
 I  vini  di  cui  all'art.  1  devono  essere  ottenuti dalle uve prodotte  dai  vigneti  aventi,  nell'ambito  aziendale,  la seguente composizione ampelografica:
 «Pomino»   Bianco,   «Pomino»  Bianco  riserva,  «Pomino»  Bianco vendemmia tardiva, «Pomino» vin santo:
 Pinot   bianco,   Pinot   grigio   e   Chardonnay,  da  soli  o congiuntamente: minimo 70%.
 Possono  concorrere  alla produzione di detti vini, le uve di altri vitigni  a  frutto  bianco idonei alla coltivazione nell'ambito della regione Toscana per un massimo del 30%.
 Restano   valide   tutte   le   altre  disposizioni  contenute  nel disciplinare   di   produzione   allegato   al  decreto  direttoriale 7 febbraio  2005  recante  modifica al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Pomino».
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 12 giugno 2006
 
 Il direttore generale: La Torre
 |