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| Gazzetta n. 146 del 26 giugno 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 28 aprile 2006 |  | Disposizioni  per  l'attuazione  degli  articoli 8  e  9  del decreto ministeriale 5 agosto 2004 nel settore dello zucchero. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI 
 Visto   il   regolamento   (CE)  n.  1782/2003  del  Consiglio  del 29 settembre 2003 e successive modifiche ed integrazioni;
 Visto  il  regolamento  (CE)  n.  795/2004  della  Commissione  del 21 aprile 2004 e successive modifiche e integrazioni;
 Visto  il  regolamento  (CE)  n.  796/2004  della  Commissione  del 21 aprile 2004 e successive modifiche ed integrazioni;
 Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1973/2004  della  Commissione del 29 ottobre 2004 e successive modifiche ed integrazioni;
 Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, come modificato  dall'art.  2  del  decreto-legge  21 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si dispone che all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti  emanati  dalla Comunita' europea si provvede con decreto del  Ministro  delle  politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
 Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, concernente la soppressione dell'organismo pagatore e l'istituzione dell'Agenzia per le  erogazioni in agricoltura (AGEA) a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
 Visto  il  decreto ministeriale 5 agosto 2004, recante disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune;
 Visto   il   decreto   ministeriale   24 settembre   2004,  recante disposizioni nazionali di attuazione degli articoli 8 e 9 del decreto ministeriale 5 agosto 2004;
 Visto   il   decreto  ministeriale  24 marzo  2005,  relativo  alle disposizioni  nazionali  di  attuazione  dell'art. 42 del regolamento (CE) n. 1782/2003 concernente la gestione della riserva nazionale;
 Visto   il  decreto  ministeriale  10 aprile  2006,  relativo  alle disposizioni  per  l'attuazione della riforma della politica agricola comune nel settore dello zucchero;
 Ritenuta  la  necessita' di dettare disposizioni per l'applicazione dell'art.  69  del  regolamento  (CE)  n. 1782/2003 nel settore della barbabietola da zucchero;
 Ritenuta la necessita' di adattare il calcolo delle medie regionali da  considerarsi  per  la  riserva  nazionale  per  i  settori  dello zucchero, dell'olio d'oliva e del tabacco;
 Acquisita  l'intesa  della Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le province autonome di Trento e Bolzano, sancita nella seduta del 20 aprile 2006;
 Decreta:
 Art. 1.
 Tipi specifici di agricoltura previsti dall'art. 69
 del regolamento (CE) n. 1782/2003
 1. Il comma 1 dell'art. 8 del decreto ministeriale 5 agosto 2004 e' sostituito dal seguente:
 «1.   Nel   settore  dei  seminativi,  delle  carni  bovine,  degli ovicaprini  e  della  barbabietola  da  zucchero  viene  operata  una trattenuta  commisurata  come  segue:  8% della componente settoriale seminativi,  7%  della  componente  settoriale carni bovine, 5% della componente  settoriale  ovicaprini  e  8% della componente settoriale barbabietola  da  zucchero del massimale nazionale di cui all'art. 41 del  regolamento  (CE)  n.  1782/2003  del Consiglio del 29 settembre 2003, individuate nell'allegato VI del detto regolamento».
 |  |  |  | Art. 2. Aiuto supplementare nel settore della barbabietola da zucchero
 1.  Dopo  l'art.  1  del  decreto ministeriale 24 settembre 2004 e' inserito il seguente:
 «Art.  1-bis (Aiuto supplementare nel settore della barbabietola da zucchero).  -  1.  Nel  settore  della  barbabietola  da  zucchero la trattenuta  di  cui all'art. 8 del decreto ministeriale 5 agosto 2004 viene  utilizzata  per  erogare  un pagamento supplementare ad ettaro agli  agricoltori  che  coltivano  barbabietola da zucchero e attuano tecniche di avvicendamento almeno biennali.
 2.  L'importo  massimo del pagamento supplementare e' fissato a 180 euro/ha».
 |  |  |  | Art. 3. Modalita' per il calcolo delle medie regionali
 L'allegato   B   del   decreto  ministeriale  24 marzo  2005,  gia' modificato  con  il  decreto  ministeriale  del  10 aprile  2006,  e' sostituito dall'allegato B del presente decreto.
 |  |  |  | Art. 4. Modifica dell'art. 2 del decreto ministeriale 10 aprile 2006
 1. All'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 10 aprile 2006, e' aggiunta   la  seguente  frase:  «A  tal  fine  l'AGEA,  a  richiesta dell'interessato,  e'  autorizzata  a determinare il numero di ettari anche sulla base di altri dati oggettivi documentali».
 Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione  e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 28 aprile 2006
 
 Il Ministro: Alemanno
 
 Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2006 Ufficio controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 3, foglio n. 321
 |  |  |  | ---->  Vedere Allegato a pag. 23 della G.U.  <---- |  |  |  |  |