Gazzetta n. 146 del 26 giugno 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 28 aprile 2006
Disposizioni per l'attuazione degli articoli 8 e 9 del decreto ministeriale 5 agosto 2004 nel settore dello zucchero.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione del 29 ottobre 2004 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 21 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si dispone che all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea si provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, concernente la soppressione dell'organismo pagatore e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2004, recante disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune;
Visto il decreto ministeriale 24 settembre 2004, recante disposizioni nazionali di attuazione degli articoli 8 e 9 del decreto ministeriale 5 agosto 2004;
Visto il decreto ministeriale 24 marzo 2005, relativo alle disposizioni nazionali di attuazione dell'art. 42 del regolamento (CE) n. 1782/2003 concernente la gestione della riserva nazionale;
Visto il decreto ministeriale 10 aprile 2006, relativo alle disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune nel settore dello zucchero;
Ritenuta la necessita' di dettare disposizioni per l'applicazione dell'art. 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003 nel settore della barbabietola da zucchero;
Ritenuta la necessita' di adattare il calcolo delle medie regionali da considerarsi per la riserva nazionale per i settori dello zucchero, dell'olio d'oliva e del tabacco;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sancita nella seduta del 20 aprile 2006;
Decreta:
Art. 1.
Tipi specifici di agricoltura previsti dall'art. 69
del regolamento (CE) n. 1782/2003
1. Il comma 1 dell'art. 8 del decreto ministeriale 5 agosto 2004 e' sostituito dal seguente:
«1. Nel settore dei seminativi, delle carni bovine, degli ovicaprini e della barbabietola da zucchero viene operata una trattenuta commisurata come segue: 8% della componente settoriale seminativi, 7% della componente settoriale carni bovine, 5% della componente settoriale ovicaprini e 8% della componente settoriale barbabietola da zucchero del massimale nazionale di cui all'art. 41 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003, individuate nell'allegato VI del detto regolamento».
 
Art. 2.
Aiuto supplementare nel settore della barbabietola da zucchero
1. Dopo l'art. 1 del decreto ministeriale 24 settembre 2004 e' inserito il seguente:
«Art. 1-bis (Aiuto supplementare nel settore della barbabietola da zucchero). - 1. Nel settore della barbabietola da zucchero la trattenuta di cui all'art. 8 del decreto ministeriale 5 agosto 2004 viene utilizzata per erogare un pagamento supplementare ad ettaro agli agricoltori che coltivano barbabietola da zucchero e attuano tecniche di avvicendamento almeno biennali.
2. L'importo massimo del pagamento supplementare e' fissato a 180 euro/ha».
 
Art. 3.
Modalita' per il calcolo delle medie regionali
L'allegato B del decreto ministeriale 24 marzo 2005, gia' modificato con il decreto ministeriale del 10 aprile 2006, e' sostituito dall'allegato B del presente decreto.
 
Art. 4.
Modifica dell'art. 2 del decreto ministeriale 10 aprile 2006
1. All'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 10 aprile 2006, e' aggiunta la seguente frase: «A tal fine l'AGEA, a richiesta dell'interessato, e' autorizzata a determinare il numero di ettari anche sulla base di altri dati oggettivi documentali».
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 2006

Il Ministro: Alemanno

Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2006 Ufficio controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 3, foglio n. 321
 
----> Vedere Allegato a pag. 23 della G.U. <----
 
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