| IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 Vista  la legge 24 dicembre 1985, n. 808, recante provvedimenti per l'attuazione   degli   interventi   finalizzati   allo   sviluppo  ed all'accrescimento  di  competitivita'  delle  industrie  operanti nel settore aeronautico;
 Visto  l'art.  2,  comma 1,  lettera c)  del decreto del Presidente della  Repubblica  20 aprile  1994,  n.  373,  che,  in  seguito alla soppressione  del  CIPI, ha devoluto a questo Comitato la funzione di formulazione degli indirizzi relativi all'applicazione della legge n. 808/1985;
 Visto  l'art. 4, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, in particolare  nella  parte  che  dispone interventi «per sviluppare le capacita'   di   collaborazione   internazionale,   con   particolare riferimento alle intese produttive e tecnologiche volte ad acquisire, da parte dell'industria aeronautica nazionale, significative quote di lavoro   nell'ambito   dei   maggiori  programmi  aeronautici  civili predisposti   dall'industria   dell'Unione   europea»   nonche'  «per garantire   un   qualificato  livello  della  presenza  italiana  nei programmi aeronautici di elevato contenuto tecnologico, connessi alle esigenze  della  difesa  aerea  nazionale  e  realizzati nel contesto dell'Unione europea»;
 Visto  l'art.  145,  comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che  prevede  la  concessione, con le modalita' e nelle misure di cui alla  citata  legge  n.  808/1985,  di  finanziamenti ai progetti nel settore spaziale;
 Visto  l'art.  4, comma 16-bis, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,  convertito  nella  legge 14 maggio 2005, n. 80, il quale dispone che  i  limiti  di  impegno  iscritti nel bilancio dello Stato per lo sviluppo  dei  progetti  di  cui  all'art. 3, comma 1, della legge n. 808/1985  sono  utilizzati  secondo le specifiche disposizioni recate dall'art.  4,  comma 177,  della  legge  n.  350/2003,  e  successive modificazioni;
 Visto  il  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165, recante tra l'altro  disposizioni  in  materia  di  organizzazione  e di funzioni dirigenziali nelle amministrazioni pubbliche;
 Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, modificato dal decreto  legge  12 giugno  2001,  n.  217,  il  quale ha istituito il Ministero  delle  attivita'  produttive  e  disposto  tra  l'altro il trasferimento  allo  stesso  delle  funzioni dei precedenti Ministeri dell'industria,  del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero;
 Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001,  n. 175, relativo alle funzioni della Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitivita';
 Vista la direttiva comunitaria n. 96/C 45/06 relativa agli aiuti di Stato  alla  ricerca  e  sviluppo  (G.U.C.E. del 17 febbraio 1996, n. C45/C);
 Vista  la  direttiva comunitaria n. 96/C 213/04 relativa agli aiuti di  Stato  alle piccole e medie imprese (G.U.C.E. del 23 luglio 1996, n. C213/4);
 Vista  la  comunicazione  della  Commissione  europea relativa agli aiuti  «de  minimis»  n.  96/C  68/06  (G.U.C.E. del 6 marzo 1996, n. C68/9);
 Visto il decreto 18 settembre 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 229/1997) del   Ministro   dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato relativo  all'adeguamento  alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
 Vista  la  propria  delibera  del  2 agosto  2002  n.  75 (Gazzetta Ufficiale n. 300/2002) che, ai sensi dell'art. 4 della predetta legge n.  808/1985,  ha  stabilito  le  condizioni per l'ammissibilita' dei progetti   proposti  dalle  imprese  aeronautiche  alle  agevolazioni finanziarie  della  stessa,  ha indicato le priorita' e determinato i criteri per lo svolgimento dell'istruttoria dei medesimi progetti;
 Vista  la  nota n. 679161-15/0-3 del 28 novembre 2005, con la quale il  Ministero  delle  attivita' produttive ha trasmesso una proposta, positivamente valutata dal Comitato interministeriale per lo sviluppo dell'industria aeronautica di cui all'art. 2 della legge n. 808/1985, concernente  modifiche  ed  integrazioni  agli  indirizzi a suo tempo stabiliti  dal  questo  Comitato  intesi  ad  orientare  l'intervento pubblico   al   conseguimento   di  obiettivi  di  sviluppo  generale dell'industria  aeronautica  nel  rispetto del quadro della normativa comunitaria;
 Preso  atto  della  situazione  e  delle prospettive dell'industria aeronautica   quali  risultano  dal  documento  del  Ministero  delle attivita'   produttive  -  allegato  alla  Relazione  previsionale  e programmatica  per  gli  anni  2006-2008  -  nel  quale  e'  definito l'indirizzo  di  perseguire,  attraverso  una  gestione  mirata degli strumenti di intervento, lo sviluppo e il consolidamento di un numero di  aree  prioritarie  -  individuato  sulla  base di un collegamento sinergico  di  competenze  tecnologiche  ed  opportunita'  di mercato istituzionale   e  commerciale  -  tenendo  conto  di  due  obiettivi strategici:
 a) fornire  un  contributo  sostanziale  al soddisfacimento delle esigenze  della Nazione relativamente alla sicurezza, in uno scenario che ha visto una profonda modifica nel profilo della minaccia;
 b) assicurare  che l'industria nazionale si muova in coerenza con la generale evoluzione del quadro delle tecnologie;
 Preso  atto  della  opportunita' di consolidare la selettivita' del processo  di  individuazione dei progetti eleggibili per l'intervento sussidiario  del  Ministero  delle attivita' produttive, operando una revisione  dei  criteri  di  selezione  in  modo  da  considerare gli elementi  rappresentativi  dello sviluppo del settore in tutte le sue articolazioni  e  inoltre  di  modulare  diversamente  i  livelli  di finanziamento dei progetti aeronautici;
 Rilevato  che  le  procedure  applicative dalla legge n. 808/1985 - riflettendo  le  peculiarita' del settore aerospaziale caratterizzato da elevata innovazione delle tecnologie e da conseguente alto rischio connesso agli obiettivi dei progetti - devono considerarsi specifiche dell'intervento  pubblico  previsto per il settore senza possibilita' di  sovrapposizioni,  per  lo  stesso  progetto,  con  altri  sistemi incentivanti;
 Ravvisata,  altresi',  la  necessita'  di'  modulare  i  livelli di incentivazione  in  rapporto  alle aree territoriali, delineate dalla politica  comunitaria  e da quella nazionale, ed alle vitali esigenze del  patrimonio  tecnologico  e produttivo nazionale nel contesto del Mercato unico e della progressiva integrazione delle aziende in nuovi soggetti operanti in via prioritaria a livello di Unione europea;
 Su proposta del Ministro delle attivita' produttive;
 Delibera:
 Il  Ministero  delle attivita' produttive, per l'applicazione della legge n. 808/1985, si attiene alle seguenti direttive: 1. Condizioni di ammissibilita'.
 1.1.  Gli  interventi  previsti  dalla  legge n. 808/1985 hanno per obiettivo  di  integrare  in  via  sussidiaria  l'investimento  delle imprese  italiane  con attivita' principale nel settore aerospaziale, allo  scopo  della tempestiva realizzazione - nell'ambito di progetti internazionali  sulla base di accordi di collaborazione industriale - di progetti di ricerca e sviluppo diretti a consolidare e valorizzare il  patrimonio  tecnologico  nazionale,  con  la  duplice funzione di promuovere la fertilizzazione del sistema industriale e di concorrere al  continuo  arricchimento  del patrimonio di tecnologie strumentali per la sicurezza nazionale.
 1.2.  Sono considerate imprese con attivita' principale nel settore aerospaziale  le  imprese che, nei tre esercizi precedenti la domanda di  ammissione  ai  benefici,  abbiano  conseguito un fatturato medio determinato   per   oltre   il   50%  da  attivita'  di  costruzione, trasformazione  e  revisione  di  aeromobili, motori, equipaggiamenti aeronautici  e parti degli stessi ovvero di costruzione di sistemi ed equipaggiamenti spaziali che siano strumentali ad una migliore tutela della sicurezza nazionale.
 Per  i  rami  di azienda istituiti con apposita delibera societaria che  attribuisca  agli stessi un'autonomia organizzativa ed economica con  contabilita'  sezionali,  la  predetta percentuale del 50% viene verificata  nell'ambito  delle suddette contabilita' sezionali, sulla base  di  apposita  dichiarazione  rilasciata  da  soggetto  iscritto nell'albo  speciale  di  cui  all'art.  161  del  decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
 Per rami di azienda di nuova istituzione viene fatto riferimento ad idonea riclassifica della contabilita' per le attivita' interessate.
 Per  le  nuove imprese derivanti da concentrazioni di altre aziende preesistenti   viene   fatto   riferimento  al  fatturato  risultante dall'ultimo bilancio di queste.
 1.3.  I  progetti  di  ricerca e sviluppo possono essere ammessi ai benefici della legge n. 808/1985 solo se:
 a) presentino un sostanziale contenuto di innovazione tecnologica riferita a prodotti o processi sia nuovi sia preesistenti;
 b) non  siano  stati  avviati  prima  della  presentazione  della domanda  di  cui  al  punto 3.2. ovvero - per i progetti riconosciuti funzionali  alla  sicurezza nazionale o finalizzati all'arricchimento del patrimonio di tecnologie strumentali per la sicurezza nazionale - non abbiano ancora concluso la fase di fattibilita'.
 1.4. Gli interventi previsti dalla legge n. 808/1985 possono essere effettuati  a  favore  delle  imprese  di  cui  al  punto 1.2. per la realizzazione  di  progetti  rispondenti ai requisiti di cui al punto 1.3. solo se:
 a) il progetto presenti carattere di addizionalita' rispetto alla ordinaria   attivita'   di  ricerca  e  sviluppo  dell'impresa.  Tale carattere e' presunto per i progetti delle piccole e medie imprese di cui ai sensi del successivo punto 3.7., lettera b);
 b) dall'accordo   di   collaborazione  risulti  che  il  progetto comporti  per  l'impresa  una  effettiva  partecipazione  al  rischio industriale tale da non dar luogo ad un mero rapporto di fornitura.
 La  condizione  di  cui  al  punto b)  non opera per le imprese che partecipano  -  in  qualita'  di  sub-contraenti  e  limitatamente ad attivita'  di  ricerca  e  sviluppo  riguardanti  la componentistica, meccanica  od  elettronica  -  al  progetto  di impresa nazionale per ricerca  e  sviluppo riguardante sistema o sottosistemi, gia' ammesso ai benefici di cui alla legge n. 808/1985.
 1.5.  Ai  fini  degli  interventi  sono  considerate ammissibili le attivita'   di   esecuzione   di   studi,   progettazioni,  sviluppi, realizzazione   di   prototipi  e  sperimentazione  preseriale  e  di realizzazione   e   sperimentazione  di  dimostratori  di  tecnologie riguardanti:
 - sistemi, sottosistemi o componenti;
 - impianti  e  attrezzature-pilota  per  la  realizzazione  degli stessi.
 1.6.  Per  i  programmi  che  siano  riconosciuti  funzionali  alla sicurezza   nazionale   ovvero   finalizzati   all'arricchimento  del patrimonio  di  tecnologie  strumentali  per  la sicurezza nazionale, possono  essere  considerate  altresi'  ammissibili  le  attivita' di industrializzazione  e quelle di avviamento alla produzione del primo lotto operativo.
 1.7.  Sono  escluse  dagli  interventi  le  quote di progetto delle imprese italiane subcommesse all'estero. Qualora la quota di progetto dell'impresa  italiana  sia  sub-commessa  a  soggetti  di  Paesi non appartenenti  all'Unione europea per oltre il 25%, il progetto stesso non sara' ammesso agli interventi dei Ministero.
 1.8. Le nuove attivita' di progetto devono essere avviate in misura sostanziale  entro  sei  mesi  dal decreto di cui all'art. 4, comma 8 della legge n. 808/1985.
 1.9.  La  concessione dei benefici per la partecipazione a progetti internazionali  potenzialmente  concorrenti  deve essere valutata con particolare  attenzione,  soprattutto per quanto attiene ai contenuti ed alle ricadute tecnologiche, alle potenzialita' di penetrazione dei mercati  ed  alle  possibilita'  di  incrementare  la  partecipazione dell'industria italiana alle collaborazioni internazionali. 2. Criteri di selezione e graduatoria.
 2.1.  Ai  fini  della selezione e della graduatoria dei progetti ai sensi  dell'art.  4,  comma 3,  della legge n. 808/1985 dovra' essere considerato, sulla base di idonea documentazione, se i progetti:
 a) accrescano  l'autonomia tecnologica dell'industria italiana in quanto riguardino sviluppi di alta specializzazione e/o innovativi, a livello  di  sistemi  o  sottosistemi principali, e di conseguenza si caratterizzino per elevato rischio tecnologico;
 b) prevedano,     con     accordo    vincolante,    l'equilibrata partecipazione dell'azienda richiedente a tutte le fasi del progetto;
 c) presentino,  per  la  specifica  tipologia  del  progetto,  la necessita'   di   un'adeguata   capacita'  gestionale  a  livello  di integrazione di sistemi/sottosistemi complessi;
 d) prevedano   che  le  tecnologie  sviluppate  siano  utilizzate preminentemente  in  prodotti  tipicamente  aerospaziali  (in quanto, nell'arco  complessivo dell'utilizzo, oltre la meta' delle produzioni utilizzanti    le    dette   tecnologie   appartengano   a   prodotti aerospaziali);
 e) siano inseriti in progetti di comune interesse europeo;
 f) favoriscano  l'occupazione qualificata e lo sviluppo economico e  tecnologico  nelle  aree  del  territorio  nazionale incluse nelle regioni previste dalle norme di attuazione dell'art. 87 (ex art. 92), paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato che istituisce la Comunita' europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam;
 g) escludano,  ove  realizzati  in  collaborazione con impresa di Paesi  non  appartenenti  all'Unione  europea,  la  corresponsione di «quote  d'ingresso»  da  parte  dell'azienda  italiana  richiedente a vantaggio del partecipante straniero.
 2.2.  Ai  fini  di  una  precedenza  nell'assegnazione  dei fondi a parita'  delle valutazioni di cui al precedente punto 2.1., si devono prendere in considerazione i seguenti requisiti:
 a) uno   specifico   maggiore   rischio   nei  tempi  di  ritorno dell'investimento     quale    diretta    conseguenza    dell'elevata innovativita'  tecnologica del progetto, comprovata da un rapporto di cattedratico  universitario  di  settore  di  chiara  e provata fama, estraneo  all'impresa  richiedente  ed  alle  eventuali  societa' che direttamente o indirettamente ne hanno il controllo;
 b) realizzazione di progetti nei segmenti dell'aviazione generale certificata  ovvero  della componentistica (meccanica od elettronica) per l'aerospazio da parte di soggetti derivanti dalla fusione, di due o  piu'  piccole  e  medie  aziende dedicate a tali segmenti, che sia stata agevolata dalle regioni interessate;
 c) realizzazione  integrata  - fra una impresa sistemista e due o piu'  sottosistemisti  e/o  equipaggiatori nazionali - nell'ambito di una    iniziativa   retta   da   specifico   accordo   giuridicamente significativo;
 d) partecipazione, in attivita' qualificanti del progetto e ad un livello complessivamente non inferiore al 15% del costo, di strutture universitarie  o di altri enti ed istituzioni di ricerca a prevalente partecipazione pubblica. 3. Criteri per le modalita' dell'istruttoria.
 3.1.  Il  Ministro delle attivita' produttive definisce ed aggiorna annualmente,  nella  Relazione  di  cui  all'art.  2  della  legge n. 808/1985,  obiettivi  e  piani di sviluppo del settore dell'industria aerospaziale.
 3.2.  Le domande di cui all'art. 4, comma 5,della legge n. 808/1985 sono  presentate  al Ministero delle attivita' produttive - Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitivita'. La Direzione generale  per  lo sviluppo produttivo e la competitivita', di seguito denominata   Direzione   generale,   verifica  la  sussistenza  delle condizioni di ammissibilita'.
 3.3.  La  Direzione generale ha la facolta' di chiedere all'impresa dati,   notizie  e  documentazioni  integrative  ritenuti  necessari, incluse relazioni concernenti il progetto predisposte da cattedratici universitari di   settore   di   chiara   e  provata  fama,  estranei all'impresa richiedente ed alle eventuali societa' che direttamente o indirettamente  ne  hanno  il  controllo,  nonche'  di  convocare per audizioni rappresentanti dell'impresa.
 3.4. Sulla base delle istanze presentate, la Direzione generale, di concerto   con  le  Amministrazioni  dell'istruzione,  universita'  e ricerca  e  della  difesa,  puo'  individuare  progetti  del  settore spaziale  purche'  di  particolare valenza ai fini dell'arricchimento del patrimonio tecnologico strumentale alla sicurezza nazionale.
 3.5.  Le  domande  sono  sottoposte,  in  linea  di  massima in due sessioni  annuali,  all'esame  del  Comitato interministeriale per lo sviluppo  dell'industria aeronautica di cui all'art. 2 della legge n. 808/1985,   che,   sulla   base  dell'istruttoria  predisposta  dalla Direzione  generale  e  previa  acquisizione degli ulteriori elementi ritenuti  necessari,  esprime  motivato  parere  sui singoli progetti presentati   con  particolare  riferimento  ai  criteri  indicati  al precedente  punto  2.1.  e  valuta  il  livello - «molto innovativo», «innovativo»   e  «poco  innovativo»  -  dei  contenuti  dei  singoli progetti.
 3.6.  Ai  fini  della  valutazione  del livello, il progetto dovra' rispondere:
 a) per  il  livello  «molto  innovativo»,  ad  almeno  cinque dei criteri di cui al precedente punto 2.1.;
 b) per  il livello «innovativo», ad almeno quattro dei criteri di cui al precedente punto 2.1.
 3.7. Per le piccole e medie imprese dedicate all'aviazione generale certificata  ovvero alla componentistica - meccanica od elettronica - per l'aerospazio, il progetto dovra' rispondere:
 a) per  il  livello  «molto  innovativo»,  ad  almeno quattro dei criteri di cui al precedente punto 2.1.;
 b) per  il livello «innovativo»: ad almeno tre dei criteri di cui al precedente punto 2.1.
 Una  piccola  o  media  impresa  acquisisce la qualifica di impresa dedicata   alla   componentistica,   meccanica  od  elettronica,  per l'aerospazio  solo allorche' comprovi, per il triennio antecedente la domanda  di ammissione ai benefici, un fatturato imputabile per oltre il  60%  a  forniture  alternativamente  o cumulativamente rivolte ad aziende  aerospaziali,  all'AMI  o  ad  altra  Aeronautica militare e contestualmente  dimostri  di  essere  titolare di certificazione del sistema  qualita'  azienda  ISO 9001 assieme alla certificazione AQAP corrispondente alla relativa categoria merceologica.
 3.8.   Alle   valutazioni   «molto   innovativo»   e   «innovativo» corrisponderanno,  in  relazione  ai  benefici  di  cui  all'art.  3, lettera a)  della legge n. 808/1985, differenti entita' d'intervento, e piu' precisamente:
 a) finanziamenti  non  superiori rispettivamente all'80% e al 70% dei  costi ammessi per le iniziative localizzate nelle aree di cui al punto 2.1., lettera f);
 b) finanziamenti  non  superiori  rispettivamente al 75% e al 65% dei   costi  ammessi  per  le  iniziative  nelle  restanti  aree  del territorio nazionale.
 3.9.  Per  ogni  progetto  verra'  verificato  che  i  benefici non superino i seguenti limiti:
 a) il  50% in Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL) dei costi delle attivita' di ricerca industriale;
 b) il  25% in Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL) dei costi delle attivita' di sviluppo precompetitivo.
 I  limiti  sopraindicati  sono  elevati  -  in  misura comunque non superiore   in   complesso   al  25%  -  sulla  base  delle  seguenti maggiorazioni:
 I. 10% per i progetti svolti da piccole e medie imprese;
 II.  10%  per  i  progetti  effettuati  in  una delle aree di cui all'art.  87,  paragrafo 3, lettera a) del Trattato che istituisce la Comunita' europea come modificato dal Trattato di Amsterdam;
 III.  5%  per  i  progetti  svolti nelle aree di cui all'art. 87, paragrafo 3,  lettera c)  del sopraindicato Trattato istitutivo della Comunita' europea;
 IV.   10%  per  i  progetti  che  comportano  una  collaborazione industriale  con un'impresa di altro Stato membro dell'Unione europea ovvero una cooperazione con enti pubblici di ricerca.
 3.10.  I  progetti  aventi  un  costo  ammissibile  superiore ai 25 milioni di euro o beneficianti di un aiuto in Equivalente Sovvenzione Lorda   superiori   ai  5  milioni  di  euro,  sono  notificati  alla Commissione europea. Sino all'acquisizione della positiva valutazione della Commissione non si procede alla concessione di finanziamenti.
 3.11.  Eventuali  modifiche della normativa comunitaria concernente gli  aiuti  di  Stato  alla ricerca e sviluppo riguardanti il settore aerospaziale vengono recepite all'atto della loro entrata in vigore e contestualmente applicate.
 3.12. Per i programmi di cui al punto 1.6. (riconosciuti funzionali alla  sicurezza  nazionale  ovvero  finalizzati all'arricchimento del patrimonio  di  tecnologie  strumentali  per  la sicurezza nazionale) l'entita' dell'intervento in relazione ai benefici di cui all'art. 3, lettera a) della legge n. 808/1985 e' definita come segue:
 a) per  i programmi valutati «molto innovativi» finanziamenti non superiori  rispettivamente  all'85%  e  75%  dei costi ammessi per le iniziative localizzate nelle aree di cui al punto 2.1., lettera f);
 b) per   i  programmi  valutati  «innovativi»  finanziamenti  non superiori  rispettivamente  all'80%  e  70%  dei costi ammessi per le iniziative nelle restanti aree del territorio nazionale.
 3.13.  Relativamente  ai  programmi  di  cui  al  punto 1.6. non si applicano le disposizioni di cui ai punti 3.9., 3.10. e 3.11.
 3.14.  In coerenza con le direttive e i piani definiti dal Ministro delle  attivita'  produttive  e  sulla  base  del parere del Comitato interministeriale  per  lo  sviluppo  dell'industria  aeronautica, il Direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitivita', di seguito  denominato il Direttore generale emana entro sessanta giorni dal  parere  stesso  -  esclusivamente per i progetti valutati «molto innovativi»  e  «innovativi» - il provvedimento per l'ammissione agli interventi del progetto, definendo in particolare:
 I. l'ammontare dei costi ammissibili;
 II. gli interventi;
 III. le modalita' delle erogazioni;
 IV.  le modalita' dei rimborsi o dei diritti di regia e gli altri adempimenti dell'impresa.
 Nella   definizione   degli   interventi   si  terra'  conto  delle disposizioni dell'art. 4, comma 16-bis, del decreto legge n. 80/2005, convertito nella legge n. 80/2005.
 3.15.  Il  Direttore  generale  -  anche  in  considerazione  delle esigenze  di controllo sulla realizzazione degli eventuali blocchi di progetto riguardanti obiettivi intermedi e previo parere del Comitato -  puo',  con  il  provvedimento  di  cui al punto 3.14., ammettere a finanziamento   solo   frazioni   di  attivita'  riferite  a  periodi determinati.  In  tal  caso la richiesta che l'intervento sussidiario dello  Stato  prosegua anche dopo il periodo ammesso viene espressa e motivata  dall'impresa  alla  Direzione  generale entro il 31 gennaio successivo all'ultimo anno solare finanziato.
 3.16.   Entro  i  quindici  giorni  successivi  all'emanazione  del provvedimento  di  cui al punto 3.14. la Direzione generale invita il legale  rappresentante  dell'impresa  interessata  a sottoscrivere il provvedimento   di   ammissione  del  progetto  agli  interventi  per accettazione.
 3.17.  Il Direttore generale, in particolare per specifici progetti nei quali ricorrano una o piu' delle seguenti caratteristiche:
 1. abbiano particolare rilevanza internazionale ovvero economica;
 2. interessino la partecipazione di altre imprese italiane;
 3. siano   stati   oggetto   di   piu'   di   una   richiesta  di ripianificazione dell'importo delle singole annualita' di spesa.
 Puo'  disporre  successivi  accertamenti, in corso di progetto, sia sulla  corrispondenza  dello svolgimento tecnico sia sulla congruita' delle risultanze economiche del progetto in esame con gli obiettivi e le  direttive del Ministro delle attivita' produttive. L'accertamento verra' svolto da una Commissione presieduta da un funzionario, munito di  laurea  in  ingegneria,  della  Direzione  generale e composta da almeno  uno  degli esperti tecnici del Comitato interministeriale per lo  sviluppo dell'industria aeronautica di cui all'art. 2 della legge n.  808/1985, nonche' da un altro componente esterno munito di laurea giuridico-economica.
 3.18. Per i progetti ammessi agli interventi, il Direttore generale puo' autorizzare direttamente l'utilizzazione della quota percentuale del costo globale, riservata alla voce «imprevisti» per la variazione registrata a consuntivo da una singola voce di costo.
 3.19.   Al   fine   di   mantenere  l'efficacia  degli  interventi, assicurando  il  tempestivo conseguimento degli obiettivi della legge n.  808/1985, con provvedimento del Direttore generale possono essere autorizzati  trasferimenti  compensativi - che risultino coerenti con l'impostazione  iniziale  dei  progetto  -  fra voci di costo sia nel corso  di  un anno del progetto che nell'arco dell'intero progetto. A tale  scopo  il  beneficiario  richiedente dovra' presentare adeguata documentazione giustificativa compresa un'analitica relazione tecnica redatta  da  un  cattedratico  universitario  di  settore di chiara e provata fama, estraneo all'impresa richiedente ed alla finanziaria di controllo.
 3.20.  Le  imprese  ammesse  agli  interventi  di cui alla legge n. 808/1985 per la realizzazione di un progetto nel quale svolgono ruolo di sistemista o sottosistemista maggiore possono essere chiamate, con lo  stesso  decreto di ammissione ai benefici, a svolgere funzioni di indirizzo  e  coordinamento delle attivita' di altre imprese italiane che  siano agevolate per concorrere allo stesso progetto a livello di sottosistemi  minori  e/o  equipaggiamenti: sullo svolgimento di tali attivita' l'impresa, cosi' designata per il coordinamento di sistema, riferira' poi periodicamente alla Direzione generale per i successivi indirizzi e gli eventuali interventi. 4. Regime delle restituzioni e dei diritti di regia.
 4.1.  Nel provvedimento di cui al punto 3.14. il Direttore generale definisce   le  modalita'  per  la  restituzione  dei  finanziamenti, determinando  le  relative rate. Le dette rate sono calcolate secondo criteri  di  progressivita'  in  rapporto a scaglioni di avanzamento, sulla  base  degli  incassi totali previsti in relazione alle vendite dei  prodotti  utilizzanti  i  risultati  del  progetto  di ricerca e sviluppo oggetto del progetto.
 4.2.  Il  Direttore  generale  dispone  che  i  versamenti  per  la restituzione  dei  finanziamenti  abbiano inizio l'anno successivo al completamento  dell'erogazione  dei  finanziamenti  stessi  e  che  i versamenti  relativi alle rate maturate prima del completamento delle erogazioni  siano  effettuati in quattro quote eguali di cui la prima versata l'anno successivo al completamento della detta erogazione.
 Il  Direttore  generale  -  nei  casi di frazionamento ai sensi del punto  3.15.  ovvero  nei  casi  di  singoli progetti riferiti ad una matrice  tecnologica  riconosciuta come comune dall'Amministrazione - dispone che il versamento delle rate maturate per la restituzione dei finanziamenti, comprese le quote riguardanti le rate pregresse, abbia inizio   nell'anno   successivo   all'ultima  erogazione  riguardante rispettivamente l'intero progetto frazionato ai sensi dei punto 3.15. o il complesso dei progetti con una comune matrice tecnologica.
 4.3.  La  Direzione  generale  -  dopo  un quinquennio dall'anno di inizio  di  acquisizione  degli  incassi,  giusta quanto previsto nel piano  esaminato  in  sede  di  procedura  di  concessione  - curera' l'accertamento  degli  eventuali scostamenti tra incassi effettivi ed incassi previsti.
 Nel  caso  di complessivo scostamento negativo superiore al 30%, il Direttore  generale provvedera' alla ridefinizione, previo parere del Comitato  di cui all'art. 2 della legge n. 808/1985, delle condizioni e modalita' per i rimborsi.
 La   prosecuzione   dell'intervento   sussidiario  dello  Stato  e' subordinata  alla  verifica  della permanenza del requisito di cui al punto 3.9. ed eventualmente alla positiva valutazione di cui al punto 3.10.  per i progetti per i quali l'aiuto abbia, in conseguenza degli scostamenti   suddetti,   superato   un'intensita'   in   termini  di equivalente sovvenzione lorda di 5 milioni di euro.
 Successivamente  la Direzione generale curera' analogo monitoraggio con   cadenza   periodica   promuovendo,   in   caso  di  scostamenti significativi tra incassi effettivi e incassi previsti, provvedimenti di  ridefinizione  delle  condizioni  e modalita' dei detti rimborsi, restando  fermo  che le obbligazioni del beneficiario dovranno essere adeguate nel quadro della normativa nazionale e comunitaria vigente.
 4.4.  Riguardo  a  programmi  che  siano  articolazioni di progetti costituenti  parte  di  filiere  tecnologiche  omogenee od evoluzione della  stessa  matrice  tecnologica,  nei  casi  in  cui  la versione «basica»  sia  stata gia' oggetto di intervento e venga sostituita da quella  successiva, il Direttore generale, sentito il Comitato di cui all'art.  2  della  legge  n.  808/1985, puo' disporre che i piani di restituzione  riguardanti il nuovo prodotto della famiglia o derivato siano  calcolati  cumulandovi la residua quota di rimborsi imputabile al  prodotto  basico e riferibile alle parti comuni con il successivo prodotto.
 4.5.  Per  i programmi di cui al punto 1.6 (riconosciuti funzionali alla  sicurezza  nazionale  ovvero  finalizzati all'arricchimento del patrimonio  nazionale  di  tecnologie  strumentali alla sicurezza del Paese),  nel  provvedimento  di cui al punto 3.14. sono definiti - in luogo  degli  adempimenti  di  cui  punto  4.1.  - i diritti di regia conseguenti  la vendita - alla Amministrazione italiana o alla difesa di  altri  Paesi  - dei prodotti utilizzanti le tecnologie sviluppate nell'ambito dei programmi medesimi.
 I  diritti  di  regia  saranno  stabiliti  come  quote,  anche  per scaglioni   crescenti,  degli  incassi  delle  vendite  dei  prodotti indicati   sopra,   determinate   in  relazione  alle  previsioni  di approvvigionamento e/o vendita dei prodotti medesimi.
 4.6.  Ai  versamenti  dei  diritti di regia di cui al punto 4.5. si applicano le disposizioni di cui ai punto 4.2.
 Previa  ulteriore  valutazione del Comitato di cui all'art. 2 della legge  n.  808/1985,  il  Direttore  generale  puo'  stabilire che il versamento  all'Erario dei diritti di regia, compresi quelli maturati precedentemente,  abbia  inizio successivamente all'avvenuta consegna della  serie  corrispondente  ai  tre  decimi  dei  piano di consegne nazionali esaminato e positivamente valutato dal medesimo Comitato.
 4.7. Le disposizioni di cui ai punti 4.5. e 4.6. si applicano anche ai  programmi di cui al punto 1.6. gia' ammessi agli interventi della legge  n.  808/1985. Il Direttore generale con appositi provvedimenti definira'  i  criteri e le modalita' dei diritti di regia riguardo ai detti programmi.
 4.8.  Ai  fini  della  presente  deliberazione  sono  assimilati ai progetti  di cui al punto 1.6. i programmi nazionali finalizzati alla realizzazione  di  un  progetto  di comune interesse europeo ai sensi dell'art.  87,  comma 3,  lettera b)  del  Trattato che istituisce la Comunita' europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam.
 
 Roma, 22 marzo 2006
 Il Presidente
 Berlusconi
 
 Il segretario del CIPE
 Baldassarri
 
 Registrata alla Corte dei conti il 20 giugno 2006 Ufficio  di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 229
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