Gazzetta n. 146 del 26 giugno 2006 (vai al sommario) |
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |
DETERMINAZIONE 5 giugno 2006 |
Modifica del regime di fornitura del medicinale «Novoseven» (fattore VII attivato della coagulazione ricombinante, eptacog alfa - attivato). |
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IL DIRETTORE GENERALE
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco; Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145; Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualita' di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute; Visto il decreto legislativo n. 178/1991; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8; Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attivita' sportive e della lotta contro il doping»; Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539 «Attuazione della direttiva CEE 92/26 riguardante la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano» e successive modificazioni e integrazioni; Vista la delibera C.I.P.E. del 1° febbraio 2001; Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni; Vista la determinazione AIFA del 30 dicembre 2005 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 2 del 3 gennaio 2006; Visto il decreto con il quale la societa' Novo Nordisk A/S ha avuto la classificazione «Novoseven» come di seguito indicato: 1,2 mg/flaconcino (corrispondente a 60 KIU/flaconcino) 1 flaconcino polvere liof. + 1 flac. solv. per soluzione iniettabile IV - A.I.C. n. 029447012/E (in base 10) 0W2NV4 (in base 32); classe «H» OSP1. Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 17/18 gennaio 2006; Determina: Art. 1. Classificazione ai fini della rimborsabilita' Il regime di fornitura dei medicinale NOVOSEVEN - eptacog alfa (attivato), fattore VIIa della coagulazione ottenuto da DNA ricombinante, e' modificato come segue. Confezione: 1,2 mg/flaconcino (corrispondente a 60 KIU/flaconcino) 1 flaconcino polvere liof. + 1 flac. solv. Per soluzione iniettabile IV - A.I.C. n. 029447012/E (in base 10) 0W2NV4 (in base 32); classe di rimborsabilita': «H». |
| Art. 2. Classificazione ai fini della fornitura OSP2: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile in ambiente ospedaliero, in ambito extra-ospedaliero o in una struttura ad esso assimilabile, secondo le disposizioni delle regioni e delle province autonome. |
| Art. 3. Disposizioni finali La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e sara' notificata alla societa' titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.
Roma, 5 giugno 2006
Il direttore generale: Martini |
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