| IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto  l'art.  2,  commi 203  e seguenti, della legge 23 dicembre 1996,  n.  662,  recante  disposizioni  in  materia di programmazione negoziata;
 Visto  l'art.  66,  comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge  finanziaria  2003)  che  istituisce  i contratti di filiera a rilevanza  nazionale,  al  fine di favorire l'integrazione di filiera del   sistema  agricolo  e  agroalimentare  e  il  rafforzamento  dei distretti  agroalimentari  nelle  aree sottoutilizzate, demandando al Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali la definizione di criteri, modalita' e procedure per l'attuazione delle iniziative;
 Visto  l'art.  72  della citata legge n. 289/2002, che stabilisce che  le  somme  di denaro aventi natura di trasferimenti alle imprese per  contributi  alla  produzione  e agli investimenti affluiscano ad appositi  fondi rotativi in ciascun stato di previsione della spesa e che  l'ammontare  della  quota  di contributo soggetta a rimborso non possa essere inferiore al 50% dell'importo contributivo;
 Visto   il  decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  e forestali  1° agosto 2003, recante criteri, modalita' e procedure per l'attuazione dei contratti di filiera, e successivi aggiornamenti;
 Vista  la  circolare  del  Ministro  delle  politiche  agricole e forestali  del  2 dicembre 2003, attuativa del decreto di cui sopra e successivi aggiornamenti;
 Vista  la  propria  delibera  27 maggio  2005,  n.  34  (Gazzetta Ufficiale  n.  235/2005), concernente il riparto delle risorse per le aree  sottoutilizzate 2005-2008 che, al punto 1, assegna 100 Meuro ai contratti di filiera e distretti agroalimentari;
 Visto   il  regolamento  (CE)  n.  1257/1999  del  Consiglio  del 17 maggio  1999  (G.U.C.E.  n. L 160 del 26 giugno 1999) sul sostegno allo  sviluppo  rurale, che modifica ed abroga taluni regolamenti, e, in  particolare, l'art. 55, n. 4, laddove si precisa che rimangono in vigore  le  direttive  del  Consiglio  e  della  Commissione relative all'adozione di elenchi di zone svantaggiate, o alla modifica di tali elenchi  a  norma dell'art. 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n.   950/1997  del  Consiglio  del  20 maggio  1997  (G.U.C.E.  n.  L 142/1997);
 Visti  gli  orientamenti  comunitari  per  gli aiuti di Stato nel settore agricolo (G.U.C.E. n. C28 del 1° febbraio 2000);
 Vista la nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n. SG  (2000)D/102347  (G.U.C.E.  n.  C175/11/2000) che, con riferimento alla   Carta  degli  aiuti  a  finalita'  regionale  per  il  periodo 2000-2006,   comunica   gli   esiti   favorevoli   dell'esame   sulla compatibilita'  rispetto  alla  parte  della  Carta  che  riguarda le regioni  italiane  ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87.3.a) del Trattato C.E.;
 Vista la decisione della Commissione europea 11 novembre 2003, n. C(2003)4105fin, con la quale la Commissione ha autorizzato l'aiuto di Stato n. N 381/2003, relativo al regime dei contratti di filiera;
 Vista  la nota n. TRAGR IV/114 del 16 febbraio 2006, con la quale il  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali ha sottoposto a questo  Comitato  la  proposta  di contratto di filiera presentato da Co.Z.A.C.  -  Societa'  Cooperativa  Zootecnica  Agricola  Cosentina, capogruppo  mandataria  di  un'associazione temporanea di imprese, la valorizzazione  di  tagli  della  carne  fresca  provenienti da suini allevati  e macellati in conformita' ai disciplinari delle produzioni riconosciute  a  DOP  e IGP  e attraverso il riconoscimento della DOP «suino   italico  tradizionale»,  con  investimenti  ripartiti  nelle regioni:  Basilicata,  Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia (aree Obiettivo 1);
 Considerato   che   il   contratto  prevede  azioni  materiali  e immateriali  riconducibili alla razionalizzazione e ampliamento della struttura  produttiva,  di  macellazione e lavorazione delle carni, e alla  realizzazione  di un sistema di garanzia e di certificazione di qualita'  di  prodotto  e di filiera e alla promozione del sistema di produzione e garanzia presso il consumatore;
 Considerato  che in data 21 luglio 2005 la Commissione di servizi ha  verificato  i  requisiti  di ammissibilita' di cui all'art. 6 del citato  decreto  ministeriale  1° agosto  2003 e che l'istruttoria di merito  e  tecnico-economica  e stata  conclusa  dalla Commissione di valutazione in data 23 gennaio 2006;
 Su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali;
 Delibera:
 1.   Il   Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali  e' autorizzato  a  stipulare,  con  la  Co.Z.A.C. - Societa' Cooperativa Zootecnica  Agricola  Cosentina, il contratto di filiera per sviluppo delle  produzioni  certificate qualificate ottenute all'interno della filiera   della  carne  suina  nelle  regioni  Basilicata,  Calabria, Campania,   Puglia,  Sardegna,  e  Sicilia  (aree  Obiettivo  1).  Il contratto,  sottoscritto  nei  termini  di  seguito indicati e con le necessarie  precisazioni  e prescrizioni attuative nel rispetto delle limitazioni  imposte  dall'Unione  europea, verra' trasmesso in copia alla segreteria di questo comitato entro trenta giorni dalla stipula.
 1.1. Gli investimenti ammessi per un totale di Euro 7.306.513,55, realizzati  dalle 31 aziende indicate nell'allegata tabella 1, che fa parte integrante della presente delibera, sono cosi' articolati:
 investimenti  nelle  aziende  agricole  (tabella  1A  circolare 2 dicembre 2003) - Euro 3.498.490,70;
 investimenti   in   trasformazione  e  commercializzazione  dei prodotti  agricoli  compresi nell'allegato 1 del Trattato (tab. 2A) - Euro 1.416.813,85;
 investimenti  in  promozione  e  comunicazione  del  sistema di filiera (tab. 3A) - Euro 1.530.000,00;
 investimenti in ricerca e sviluppo (tab. 5A) - Euro 861.209,00.
 1.2.   Le  agevolazioni  finanziarie,  in  conformita'  a  quanto previsto   dalle   decisioni  della  Commissione  europea  citate  in premessa,  sono  calcolate  per  il  50% sotto forma di contributo in conto  capitale  e  per  il  50%  dell'aiuto  ammesso  sotto forma di finanziamento  agevolato  a  tasso d'interesse pari allo 0,50% annuo. Per  le  azioni  per  le  quali  la  citata decisione della Comunita' europea  autorizzativa  del  regime  di  aiuto  n.  381/2003  prevede un'intensita'  massima  dell'agevolazione pari al 100%, il contributo pubblico  sara' erogato totalmente sotto forma di contributo in conto capitale.
 1.3.  La  quota  di  contributo  in  conto  capitale e' calcolato secondo le seguenti intensita':
 investimenti nelle aziende agricole (tabella 1A della circolare 2 dicembre  2003)  pari  al 50% E.S.L. per investimenti realizzati in zone agricole svantaggiate;
 investimenti   nel   settore   della   trasformazione  e  della commercializzazione dei prodotti agricoli (tabella 2A) nei limiti del 50% E.S.L. per le iniziative ubicate nelle aree dell'Obiettivo 1;
 creazione  di sistemi di controllo, promozione della produzione e  commercializzazione di prodotti agricoli di qualita' e prestazione di  assistenza  tecnica  (tabella 3A), pari al 100% dell'investimento ammesso, nel rispetto delle condizioni previste dal regime di aiuti;
 ricerca  e  sviluppo  per  il  miglioramento  qualitativo delle produzioni  (tabella  5A) nella misura massima del 100%, nel rispetto delle condizioni previste da detto regime di aiuti.
 1.4.  L'onere  massimo  a  carico  della  finanza pubblica per la concessione  delle  agevolazioni  finanziarie  e' determinato in Euro 4.848.861,28,  di  cui  Euro  3.620.035,14  quale contributo in conto capitale  e  Euro  1.228.826,14  a titolo di finanziamento agevolato, cosi'  come indicato nell'allegata tabella 2, che fa parte integrante della presente delibera.
 1.5.  Eventuali  variazioni  dell'importo  degli investimenti non potranno  comportare  aumenti  degli  oneri  a  carico  della finanza pubblica indicati nel precedente punto 1.4.
 1.6.  Il termine ultimo per completare gli investimenti materiali e'  fissato  in  quattro  anni dalla data di stipula del contratto di filiera. Le spese relative alla creazione di sistemi di controllo per la  certificazione  della  qualita' e della tipicita' devono avere la durata massima di sei anni.
 2.  Per la realizzazione del contratto di filiera di cui al punto 1,  e' approvato il finanziamento di Euro 4.848.861,28 a valere sulle risorse della delibera n. 34/2005, indicata nelle premesse.
 Roma, 22 marzo 2006
 
 Il Presidente: Berlusconi
 
 Il segretario del CIPE: Baldassarri
 
 Registrata alla Corte dei conti il 14 giugno 2006 Ufficio  di  controllo  Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 188
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