| IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto  l'art.  2,  commi 203  e seguenti, della legge 23 dicembre 1996,  n.  662,  recante  disposizioni  in  materia di programmazione negoziata;
 Visto  l'art.  66,  comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge  finanziaria  2003)  che  istituisce  i contratti di filiera a rilevanza  nazionale,  al  fine di favorire l'integrazione di filiera del   sistema  agricolo  e  agroalimentare  e  il  rafforzamento  dei distretti  agroalimentari  nelle  aree sottoutilizzate, demandando al Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali la definizione di criteri, modalita' e procedure per l'attuazione delle iniziative;
 Visto  l'art.  72  della citata legge n. 289/2002, che stabilisce che  le  somme  di denaro aventi natura di trasferimenti alle imprese per  contributi  alla  produzione  e agli investimenti affluiscano ad appositi  fondi rotativi in ciascun stato di previsione della spesa e che  l'ammontare  della  quota  di contributo soggetta a rimborso non possa essere inferiore al 50% dell'importo contributivo;
 Visto   il  decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  e forestali  1° agosto 2003, recante criteri, modalita' e procedure per l'attuazione dei contratti di filiera, e successivi aggiornamenti;
 Vista  la  circolare  del  Ministro  delle  politiche  agricole e forestali  del  2 dicembre 2003, attuativa del decreto di cui sopra e successivi aggiornamenti;
 Vista  la  propria  delibera  27 maggio  2005,  n.  34  (Gazzetta Ufficiale  n.  235/2005), concernente il riparto delle risorse per le aree  sottoutilizzate 2005-2008 che, al punto 1, assegna 100 Meuro ai contratti di filiera e distretti agroalimentari;
 Visto   il  regolamento  (CE)  n.  1257/1999  del  Consiglio  del 17 maggio  1999  (G.U.C.E.  n. L 160 del 26 giugno 1999) sul sostegno allo  sviluppo  rurale, che modifica ed abroga taluni regolamenti, e, in  particolare, l'art. 55, n. 4, laddove si precisa che rimangono in vigore  le  direttive  del  Consiglio  e  della  Commissione relative all'adozione di elenchi di zone svantaggiate, o alla modifica di tali elenchi  a  norma dell'art. 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 950/1997 del Consiglio del 20 maggio 1997 (G.UC.E. n. L 142/1997);
 Visti  gli  orientamenti  comunitari  per  gli aiuti di Stato nel settore agricolo (G.U.C.E. n. C28 del 1° febbraio 2000);
 Vista la nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n. SG(2000)D/102347 (G.U.C.E. n. C175/11/2000) che, con riferimento alla Carta  degli  aiuti  a  finalita' regionale per il periodo 2000-2006, comunica   gli   esiti  favorevoli  dell'esame  sulla  compatibilita' rispetto  alla  parte  della  Carta  che riguarda le regioni italiane ammissibili alla deroga prevista dall'ad. 87.3.a) del Trattato C.E.;
 Vista  la  decisione  della  Commissione europea del 20 settembre 2000, trasmessa in pari data con nota n. C(2000) 2752, concernente la parte  della  Carta italiana degli aiuti a finalita' regionale per il periodo 2000-2006 che riguarda le aree ammissibili alla deroga di cui all'art. 87.3.c) del Trattato C.E.;
 Vista la decisione della Commissione europea 11 novembre 2003, n. C(2003)4105fin, con la quale la Commissione ha autorizzato l'aiuto di Stato n. N 381/2003, relativo al regime dei contratti di filiera;
 Vista  la nota n. TRAGR IV/113 del 16 febbraio 2006, con la quale il  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali ha sottoposto a questo  Comitato  la  proposta di contratto di filiera presentato dal Consorzio  Produzione  Carne  Bovina,  avente  ad oggetto lo sviluppo delle  produzioni  certificate qualificate ottenute all'interno della filiera  riducendo  quelle  generiche, e il potenziamento del momento della    trasformazione    quale    strumento   strategico   per   la diversificazione  dell'offerta,  favorendo  la  valorizzazione  delle produzioni,  con  investimenti ripartiti nelle regioni Campania (aree Obiettivo  1),  Molise  (sostegno  transitorio  Obiettivo 1), Abruzzo (aree Obiettivo 2), Lazio, Marche, Toscana (aree Obiettivo 2), Umbria (aree Obiettivo 2 e phasing out) e Emilia Romagna (aree Obiettivo 2 e 87.3.c);
 Considerato  che  il  contratto  intende  dare una struttura piu' organica  e  coesa  alle  realta' produttive che ruotano intorno alle produzioni   di   vitelloni   da  carne  di'  origine  nazionale,  in particolare del Centro Italia;
 Considerato  che  in  data  1° febbraio  2005  la  Commissione di servizi ha verificato i requisiti di ammissibilita' di cui all'art. 6 del citato decreto ministeriale 1° agosto 2003 e che l'istruttoria di merito  e  tecnico-economica  e'  stata conclusa dalla commissione di valutazione in data 6 febbraio 2006;
 Su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali;
 Delibera:
 1.   Il   Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali  e' autorizzato a stipulare, con il Consorzio Produzione Carne Bovina, il contratto  di  filiera per lo sviluppo delle produzioni certificate o qualificate ottenute all'interno della filiera del vitellone da carne italiano,  nelle  regioni:  Campania (aree Obiettivo 1), Molise (aree sostegno  transitorio  Obiettivo  1); Abruzzo, Lazio, Marche, Toscana (aree  Obiettivo  2 e phasing out), Umbria (aree Obiettivo 2, phasing out e 87.3.c.), e Emilia Romagna (aree Obiettivo 2 e 87.3.c).
 Il  contratto, sottoscritto nei termini di seguito indicati e con le  necessarie  precisazioni  e  prescrizioni  attuative nel rispetto delle  limitazioni  imposte  dall'Unione europea, verra' trasmesso in copia  alla  segreteria  di questo Comitato entro trenta giorni dalla stipula.
 1.1. Gli investimenti ammessi per un totale di 9.235.035,52 euro, realizzati  dalle 31 aziende indicate nell'allegata tabella 1, che fa parte integrante della presente delibera, sono cosi' articolati:
 investimenti  nelle  aziende  agricole  (tabella  1A  circolare 2 dicembre 2003) - 5.486.035,52 euro;
 investimenti   in   trasformazione  e  commercializzazione  dei prodotti  agricoli  compresi nell'allegato I del Trattato (tab. 2A) - 2.574.000,00 euro;
 investimenti  in  promozione  e  comunicazione  del  sistema di filiera (tab. 3A) - 425.000,00 euro;
 investimenti in ricerca e sviluppo (tab. 5A) - 750.000,00 euro.
 1.2.   Le  agevolazioni  finanziarie,  in  conformita'  a  quanto previsto   dalle   decisioni  della  Commissione  europea  citate  in premessa,  sono  calcolate  per  il  50% sotto forma di contributo in conto  capitale  e  per  il  50%  dell'aiuto  ammesso  sotto forma di finanziamento  agevolato  a  tasso d'interesse pari allo 0,50% annuo. Per  le  azioni  per  le  quali  la  citata decisione della Comunita' europea  autorizzativa  del  regime  di  aiuto  n.  381/2003  prevede un'intensita'  massima  dell'agevolazione pari al 100%, il contributo pubblico  sara' erogato totalmente sotto forma di contributo in conto capitale.
 1.3.  La  quota  di  contributo  in  conto  capitale e' calcolato secondo le seguenti intensita':
 investimenti nelle aziende agricole (tabella 1A della circolare 2  dicembre  2003)  pari al 50% E.S.L. per investimenti realizzati in zone agricole svantaggiate;
 investimenti   nel   settore   della   trasformazione  e  della commercializzazione dei prodotti agricoli (tabella 2A) nei limiti del 50%  E.S.L.  per  le iniziative ubicate in aree Obiettivo 1 e del 40% ESL nelle altre zone;
 creazione  di sistemi di controllo, promozione della produzione e  commercializzazione di prodotti agricoli di qualita' e prestazione di  assistenza  tecnica  (tabella 3A), pari al 100% dell'investimento ammesso, nel rispetto delle condizioni previste dal regime di aiuti;
 ricerca  e  sviluppo  per  il  miglioramento  qualitativo delle produzioni  (tabella  5A) nella misura massima del 100%, nel rispetto delle condizioni previste da detto regime di aiuti.
 1.4.  L'onere  massimo  a  carico  della  finanza pubblica per la concessione   delle   agevolazioni   finanziarie  e'  determinato  in 4.915.978,10 euro, di cui 3.045.489,05 euro quale contributo in conto capitale  e  1.870.489,05  euro  a titolo di finanziamento agevolato, cosi'  come indicato nell'allegata tabella 2, che fa parte integrante della presente delibera.
 1.5.  Eventuali  variazioni  dell'importo  degli investimenti non potranno  comportare  aumenti  degli  oneri  a  carico  della finanza pubblica indicati nel precedente punto 1.4.
 1.6.  Il termine ultimo per completare gli investimenti materiali e'  fissato  in  quattro  anni dalla data di stipula del contratto di filiera. Le spese relative alla creazione di sistemi di controllo per la  certificazione  della  qualita' e della tipicita' devono avere la durata massima di sei anni.
 2.  Per la realizzazione del contratto di filiera di cui al punto 1,  e' approvato il finanziamento di 4.915.978,10 euro a valere sulle risorse della delibera n. 34/2005, indicata nelle premesse.
 Roma, 22 marzo 2006
 Il Presidente: Berlusconi Il segretario del CIPE: Baldassarri
 
 Registrata alla Corte dei conti il 14 giugno 2006 Ufficio  di  controllo  Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 189
 |