IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata; Visto l'art. 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) che istituisce i contratti di filiera a rilevanza nazionale, al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari nelle aree sottoutilizzate, demandando al Ministero delle politiche agricole e forestali la definizione di criteri, modalita' e procedure per l'attuazione delle iniziative; Visto l'art. 72 della citata legge n. 289/2002, che stabilisce che le somme di denaro aventi natura di trasferimenti alle imprese per contributi alla produzione e agli investimenti affluiscano ad appositi fondi rotativi in ciascun stato di previsione della spesa e che l'ammontare della quota di contributo soggetta a rimborso non possa essere inferiore al 50% dell'importo contributivo; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 1° agosto 2003, recante criteri, modalita' e procedure per l'attuazione dei contratti di filiera, e successivi aggiornamenti; Vista la circolare del Ministro delle politiche agricole e forestali del 2 dicembre 2003, attuativa del decreto di cui sopra e successivi aggiornamenti; Vista la propria delibera 27 maggio 2005, n. 34 (Gazzetta Ufficiale n. 235/2005), concernente il riparto delle risorse per le aree sottoutilizzate 2005-2008 che, al punto 1, assegna 100 Meuro ai contratti di filiera e distretti agroalimentari; Visto il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 (G.U.C.E. n. L 160 del 26 giugno 1999) sul sostegno allo sviluppo rurale, che modifica ed abroga taluni regolamenti, e, in particolare, l'art. 55, n. 4, laddove si precisa che rimangono in vigore le direttive del Consiglio e della Commissione relative all'adozione di elenchi di zone svantaggiate, o alla modifica di tali elenchi a norma dell'art. 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 950/1997 del Consiglio del 20 maggio 1997 (G.UC.E. n. L 142/1997); Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (G.U.C.E. n. C28 del 1° febbraio 2000); Vista la nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n. SG(2000)D/102347 (G.U.C.E. n. C175/11/2000) che, con riferimento alla Carta degli aiuti a finalita' regionale per il periodo 2000-2006, comunica gli esiti favorevoli dell'esame sulla compatibilita' rispetto alla parte della Carta che riguarda le regioni italiane ammissibili alla deroga prevista dall'ad. 87.3.a) del Trattato C.E.; Vista la decisione della Commissione europea del 20 settembre 2000, trasmessa in pari data con nota n. C(2000) 2752, concernente la parte della Carta italiana degli aiuti a finalita' regionale per il periodo 2000-2006 che riguarda le aree ammissibili alla deroga di cui all'art. 87.3.c) del Trattato C.E.; Vista la decisione della Commissione europea 11 novembre 2003, n. C(2003)4105fin, con la quale la Commissione ha autorizzato l'aiuto di Stato n. N 381/2003, relativo al regime dei contratti di filiera; Vista la nota n. TRAGR IV/113 del 16 febbraio 2006, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ha sottoposto a questo Comitato la proposta di contratto di filiera presentato dal Consorzio Produzione Carne Bovina, avente ad oggetto lo sviluppo delle produzioni certificate qualificate ottenute all'interno della filiera riducendo quelle generiche, e il potenziamento del momento della trasformazione quale strumento strategico per la diversificazione dell'offerta, favorendo la valorizzazione delle produzioni, con investimenti ripartiti nelle regioni Campania (aree Obiettivo 1), Molise (sostegno transitorio Obiettivo 1), Abruzzo (aree Obiettivo 2), Lazio, Marche, Toscana (aree Obiettivo 2), Umbria (aree Obiettivo 2 e phasing out) e Emilia Romagna (aree Obiettivo 2 e 87.3.c); Considerato che il contratto intende dare una struttura piu' organica e coesa alle realta' produttive che ruotano intorno alle produzioni di vitelloni da carne di' origine nazionale, in particolare del Centro Italia; Considerato che in data 1° febbraio 2005 la Commissione di servizi ha verificato i requisiti di ammissibilita' di cui all'art. 6 del citato decreto ministeriale 1° agosto 2003 e che l'istruttoria di merito e tecnico-economica e' stata conclusa dalla commissione di valutazione in data 6 febbraio 2006; Su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali; Delibera: 1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali e' autorizzato a stipulare, con il Consorzio Produzione Carne Bovina, il contratto di filiera per lo sviluppo delle produzioni certificate o qualificate ottenute all'interno della filiera del vitellone da carne italiano, nelle regioni: Campania (aree Obiettivo 1), Molise (aree sostegno transitorio Obiettivo 1); Abruzzo, Lazio, Marche, Toscana (aree Obiettivo 2 e phasing out), Umbria (aree Obiettivo 2, phasing out e 87.3.c.), e Emilia Romagna (aree Obiettivo 2 e 87.3.c). Il contratto, sottoscritto nei termini di seguito indicati e con le necessarie precisazioni e prescrizioni attuative nel rispetto delle limitazioni imposte dall'Unione europea, verra' trasmesso in copia alla segreteria di questo Comitato entro trenta giorni dalla stipula. 1.1. Gli investimenti ammessi per un totale di 9.235.035,52 euro, realizzati dalle 31 aziende indicate nell'allegata tabella 1, che fa parte integrante della presente delibera, sono cosi' articolati: investimenti nelle aziende agricole (tabella 1A circolare 2 dicembre 2003) - 5.486.035,52 euro; investimenti in trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli compresi nell'allegato I del Trattato (tab. 2A) - 2.574.000,00 euro; investimenti in promozione e comunicazione del sistema di filiera (tab. 3A) - 425.000,00 euro; investimenti in ricerca e sviluppo (tab. 5A) - 750.000,00 euro. 1.2. Le agevolazioni finanziarie, in conformita' a quanto previsto dalle decisioni della Commissione europea citate in premessa, sono calcolate per il 50% sotto forma di contributo in conto capitale e per il 50% dell'aiuto ammesso sotto forma di finanziamento agevolato a tasso d'interesse pari allo 0,50% annuo. Per le azioni per le quali la citata decisione della Comunita' europea autorizzativa del regime di aiuto n. 381/2003 prevede un'intensita' massima dell'agevolazione pari al 100%, il contributo pubblico sara' erogato totalmente sotto forma di contributo in conto capitale. 1.3. La quota di contributo in conto capitale e' calcolato secondo le seguenti intensita': investimenti nelle aziende agricole (tabella 1A della circolare 2 dicembre 2003) pari al 50% E.S.L. per investimenti realizzati in zone agricole svantaggiate; investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli (tabella 2A) nei limiti del 50% E.S.L. per le iniziative ubicate in aree Obiettivo 1 e del 40% ESL nelle altre zone; creazione di sistemi di controllo, promozione della produzione e commercializzazione di prodotti agricoli di qualita' e prestazione di assistenza tecnica (tabella 3A), pari al 100% dell'investimento ammesso, nel rispetto delle condizioni previste dal regime di aiuti; ricerca e sviluppo per il miglioramento qualitativo delle produzioni (tabella 5A) nella misura massima del 100%, nel rispetto delle condizioni previste da detto regime di aiuti. 1.4. L'onere massimo a carico della finanza pubblica per la concessione delle agevolazioni finanziarie e' determinato in 4.915.978,10 euro, di cui 3.045.489,05 euro quale contributo in conto capitale e 1.870.489,05 euro a titolo di finanziamento agevolato, cosi' come indicato nell'allegata tabella 2, che fa parte integrante della presente delibera. 1.5. Eventuali variazioni dell'importo degli investimenti non potranno comportare aumenti degli oneri a carico della finanza pubblica indicati nel precedente punto 1.4. 1.6. Il termine ultimo per completare gli investimenti materiali e' fissato in quattro anni dalla data di stipula del contratto di filiera. Le spese relative alla creazione di sistemi di controllo per la certificazione della qualita' e della tipicita' devono avere la durata massima di sei anni. 2. Per la realizzazione del contratto di filiera di cui al punto 1, e' approvato il finanziamento di 4.915.978,10 euro a valere sulle risorse della delibera n. 34/2005, indicata nelle premesse. Roma, 22 marzo 2006 Il Presidente: Berlusconi Il segretario del CIPE: Baldassarri
Registrata alla Corte dei conti il 14 giugno 2006 Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 189 |